11.2024.86
Pagamento di contributi alimentari: sul conto bancario indicato dal creditore o su quello voluto dal debitore?
22 luglio 2024Italiano8 min
per statuire nella causa SO.2023.3273 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
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Incarto n.
11.2024.86
Lugano,
22 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2023.3273 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 12 luglio 2023 da
AO1,
L______
(patrocinata dall'avv.
PA2,
L______)
contro
AP1,
A______ D______ (EAU)
(patrocinato dall'avv.
PA1,
V______),
giudicando sull'appello
del 24 giugno 2024 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 20 giugno 2024;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare “intermedio”
del 29 aprile 2024, emanato nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione
coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP1
(1960) a versare alla moglie AO1 (1969) un contributo alimentare di fr. 6500.–
mensili dal 1° aprile 2024. Il 17 maggio 2024 AO1 ha chiesto al Pretore che
il contributo alimentare le fosse versato, anziché su un conto presso la Banca
E______ N______ di D______ (come il marito ha fatto per i contributi di aprile
e maggio), su un suo conto presso la Banca d______ S______ d______ C______
T______. Con un nuovo decreto cautelare “intermedio” del 21 maggio 2024 il
Pretore ha accolto la richiesta e ha ordinato ad AP1 di accreditare il
contributo in questione sul conto intestato alla moglie presso la Banca d______
S______ d______ C______ T______.
B. AP1 si è rivolto al
Pretore il 10 giugno 2024 perché decretasse la revoca di tale decreto.
Statuendo con ulteriore decreto cautelare “intermedio” del 20 giugno 2024, il
Pretore ha respinto l'istanza. Insorto a questa Camera con appello del 24 giugno
2024, AP1 propone di annullare i decreti cautelari “intermedi” del 21 maggio
2024 e del 20 giugno 2024, sospendendo “gli effetti di tali decreti (…) per
tutta la durata della procedura d'appello”. Il memoriale non è stato notificato
a AO1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. L'appello in esame può
essere inteso soltanto come rimedio giuridico volto alla riforma del decreto
cautelare “intermedio” del 20 giugno 2024 nel senso di vedere respinta la
richiesta di AO1 tendente a ricevere il contributo di mantenimento sul conto a
lei intestato presso la Banca d______ S______ d______ C______ T______ anziché
su un suo conto presso la Banca E______ N______ di D______. Tempestivo (art.
314.
cpv. 1 CPC), al proposito il ricorso è di conseguenza ricevibile.
2.
Il Pretore ha
respinto – come detto – l'istanza di AP1 chiedente la revoca del decreto
cautelare intermedio che prevede il versamento del contributo alimentare per la
moglie sul citato conto presso la Banca d______ S______ d______ C______
T______. A tal fine egli ha addotto un duplice argomento. Anzitutto ha
rilevato che l'istante non può pretendere di versare il contributo alimentare
sul conto bancario che più gli aggrada, poiché definire le modalità di
pagamento rientra nelle competenze del giudice chiamato a fissare il contributo
medesimo. In secondo luogo il Pretore ha ritenuto “equo” e “opportuno” che,
come il debitore di un contributo alimentare possa decidere da quale conto
prelevare la somma da versare, il creditore del contributo possa decidere su
quale conto la somma vada accreditata, a maggior ragione ove il versamento su
quel conto non rechi alcun pregiudizio al debitore.
3.
L'appellante fa
valere che la legge non prevede disposizioni per il versamento di contributi
alimentari, sicché egli è libero di deci-dere su quale conto della moglie accreditare
la prestazione, il giudice non potendo imporgli modalità di pagamento.
Domiciliato ad A______ D______, egli adduce di non avere intenzione di assumere
le maggiori spese dovute a trasferimenti internazionali di valuta, mentre le
considerazioni di equità e di opportunità evocate dal Pretore esulano a suo
avviso dal tema. D'altro lato – egli soggiunge – AO1 non si duole che la sede
all'estero della Banca E______ N______ le crei particolari difficoltà. L'unico
suo obbligo di debitore – egli sostiene – consiste perciò nel “conformarsi alla
decisione del Pretore sull'ammontare del contributo alimentare e basta”.
4.
In primo luogo è dubbio
che AP1 possa vantare un interesse degno di protezione a versare il contributo
alimentare sul conto della moglie presso la Banca E______ N______ anziché sul
conto di lei presso la Banca d______ S______ d______ C______ T______ (art. 59
cpv. 2 lett. a CPC). L'interessato sembra alludere alle spese che comporterebbe
un trasferimento internazionale di denaro, ma non indica a quanto simili spese
ammontino né documenta eventuali addebiti a suo carico. Mal si intravede perciò
di che cosa egli possa dolersi.
5.
Adduce l'appellante
che, “una volta pagati su un determinato conto”, i contributi alimentari “non
si possono certo più ricuperare da quel conto”. Così argomentando, egli
dimentica tuttavia che, comunque sia, contributi cautelari o a protezione
dell'unione coniugale rimangono ai beneficiari e non sono soggetti a
restituzione (“misure di regolamentazione”); possono solo essere compensati, se
dovessero risultare eccessivi, con i contributi alimentari di merito che il
giudice fisserà nella sentenza di divorzio (DTF 138 III 335 consid. 1.2,
137.
III 588 in basso, 135 III 239 consid. 2, 128 III 123 in fondo). Nemmeno
sotto questo profilo si scorge dunque un interesse degno di protezione che
l'interessato potrebbe invocare.
6.
Si volesse in ogni
modo fare astrazione da quanto precede, l'appello non si rivelerebbe destinato
a miglior sorte. L'appellante afferma di essere libero, nel merito, di decidere
su quale conto della moglie accreditare il contributo alimentare, il giudice
non potendo imporgli modalità di pagamento. L'opinione è manifestamente
erronea. Intanto spetta congiuntamente alle parti – e non al debitore unilateralmente
– decidere dove vada adempiuta una determinata obbligazione (art. 74 cpv. 1
CO). E qualora le parti siano discordi, come nella fattispecie (AP1 si ritiene
in diritto di onorare l'obbligo su un conto bancario a D______, mentre la
moglie chiede l'adempimento sul conto di una banca nel Cantone Ticino), un
debito pecuniario va saldato nel luogo in cui è domiciliato il creditore al
momento del pagamento (DTF 142 III 477 consid. 6.1.4; Schroeter in: Basler Kommentar, OR I,
7ª edizione, n. 37 ad art. 74; Hohl in: Commentaire romand, CO I,
3ª edizione, n. 7 ad art. 74).
Che AO1 sia ora
domiciliata a L______ è un dato di fatto, come riconosce l'istante stesso sul
frontespizio dell'atto di appello. Ne discende che il decreto cautelare
impugnato, in cui il Pretore ordina ad AP1 di versare il contributo di
mantenimento sul menzionato conto della moglie presso la Banca d______ S______
d______ C______ T______, è conforme alle previsioni di legge e conforme all'attuale
domicilio della creditrice. L'appello vede così la sua sorte segnata.
7.
L'emanazione
dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
8.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
questione di indennità per ripetibili, AO1 non essendo stata chiamata a
formulare osservazioni all'appello.
9.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF. Contro decreti cautelari, in ogni caso, un ricorrente può far valere
davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr.
1500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–
avv.
PA1,
V______;
–
avv.
PA2,
L______.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).