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Decisione

11.2024.86

Pagamento di contributi alimentari: sul conto bancario indicato dal creditore o su quello voluto dal debitore?

22 luglio 2024Italiano8 min

per statuire nella causa SO.2023.3273 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2024.86

Lugano,

22 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2023.3273 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 12 luglio 2023 da

AO1,

L______

(patrocinata dall'avv.

PA2,

L______)

contro

AP1,

A______ D______ (EAU)

(patrocinato dall'avv.

PA1,

V______),

giudicando sull'appello

del 24 giugno 2024 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 20 giugno 2024;

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto cautelare “intermedio”

del 29 aprile 2024, emanato nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione

coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP1

(1960) a versare alla moglie AO1 (1969) un contributo alimentare di fr. 6500.–

mensili dal 1° aprile 2024. Il 17 maggio 2024 AO1 ha chiesto al Pretore che

il contributo alimentare le fosse versato, anziché su un conto presso la Banca

E______ N______ di D______ (come il marito ha fatto per i contributi di aprile

e maggio), su un suo conto presso la Banca d______ S______ d______ C______

T______. Con un nuovo decreto cautelare “intermedio” del 21 maggio 2024 il

Pretore ha accolto la richiesta e ha ordinato ad AP1 di accreditare il

contributo in questione sul conto intestato alla moglie presso la Banca d______

S______ d______ C______ T______.

B. AP1 si è rivolto al

Pretore il 10 giugno 2024 perché decretasse la revoca di tale decreto.

Statuendo con ulteriore decreto cautelare “intermedio” del 20 giugno 2024, il

Pretore ha respinto l'istanza. Insorto a questa Camera con appello del 24 giugno

2024, AP1 propone di annullare i decreti cautelari “intermedi” del 21 maggio

2024 e del 20 giugno 2024, sospendendo “gli effetti di tali decreti (…) per

tutta la durata della procedura d'appello”. Il memoriale non è stato notificato

a AO1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. L'appello in esame può

essere inteso soltanto come rimedio giuridico volto alla riforma del decreto

cautelare “intermedio” del 20 giugno 2024 nel senso di vedere respinta la

richiesta di AO1 tendente a ricevere il contributo di mantenimento sul conto a

lei intestato presso la Banca d______ S______ d______ C______ T______ anziché

su un suo conto presso la Banca E______ N______ di D______. Tempestivo (art.

314.

cpv. 1 CPC), al proposito il ricorso è di conseguenza ricevibile.

2.

Il Pretore ha

respinto – come detto – l'istanza di AP1 chiedente la revoca del decreto

cautelare intermedio che prevede il versamento del contributo alimentare per la

moglie sul citato conto pres­so la Banca d______ S______ d______ C______

T______. A tal fine egli ha addotto un dupli­ce argomento. Anzitutto ha

rilevato che l'istante non può pretendere di versare il contributo alimentare

sul conto bancario che più gli aggrada, poiché definire le modalità di

pagamento rientra nelle competenze del giudice chiamato a fissare il contributo

medesimo. In secondo luogo il Pretore ha ritenuto “equo” e “opportuno” che,

come il debitore di un contributo alimentare possa decidere da quale conto

prelevare la somma da versare, il creditore del contributo possa decidere su

quale conto la somma vada accreditata, a maggior ragione ove il versamento su

quel conto non rechi alcun pregiudizio al debitore.

3.

L'appellante fa

valere che la legge non prevede disposizioni per il versamento di contributi

alimentari, sicché egli è libero di deci-dere su quale conto della moglie accreditare

la prestazione, il giudice non potendo imporgli modalità di pagamento.

Domiciliato ad A______ D______, egli adduce di non avere intenzione di assumere

le maggiori spese dovute a trasferimenti internazionali di valuta, mentre le

considerazioni di equità e di opportunità evocate dal Pretore esulano a suo

avviso dal tema. D'altro lato – egli soggiunge – AO1 non si duole che la sede

all'estero della Banca E______ N______ le crei particolari difficoltà. L'unico

suo obbligo di debitore – egli sostiene – consiste perciò nel “conformarsi alla

decisione del Pretore sull'ammontare del contributo alimentare e basta”.

4.

In primo luogo è dubbio

che AP1 possa vantare un interesse degno di protezione a versare il contributo

alimentare sul conto della moglie presso la Banca E______ N______ anziché sul

conto di lei presso la Banca d______ S______ d______ C______ T______ (art. 59

cpv. 2 lett. a CPC). L'interessato sembra alludere alle spese che comporterebbe

un trasferimento internazionale di dena­ro, ma non indica a quanto simili spese

ammontino né documenta eventuali addebiti a suo carico. Mal si intravede perciò

di che cosa egli possa dolersi.

5.

Adduce l'appellante

che, “una volta pagati su un determinato conto”, i contributi alimentari “non

si possono certo più ricuperare da quel conto”. Così argomentando, egli

dimentica tuttavia che, comunque sia, contributi cautelari o a protezione

dell'unione coniugale rimango­no ai beneficiari e non sono soggetti a

restituzione (“misure di regolamentazio­ne”); possono solo essere compensati, se

dovessero risultare eccessivi, con i contributi alimentari di merito che il

giudice fisserà nella sentenza di divorzio (DTF 138 III 335 consid. 1.2,

137.

III 588 in basso, 135 III 239 consid. 2, 128 III 123 in fondo). Nemmeno

sotto questo profilo si scorge dunque un interesse degno di protezione che

l'interessato potrebbe invocare.

6.

Si volesse in ogni

modo fare astrazione da quanto precede, l'appello non si rivelerebbe destinato

a miglior sorte. L'appellante afferma di essere libero, nel merito, di decidere

su quale conto della moglie accreditare il contributo alimentare, il giudice

non potendo imporgli modalità di pagamento. L'opinione è manifestamente

erronea. Intanto spetta congiuntamente alle parti – e non al debitore unilateralmente

– decidere dove va­da adempiuta una determinata obbligazione (art. 74 cpv. 1

CO). E qualora le parti siano discordi, come nella fattispecie (AP1 si ritiene

in diritto di onorare l'obbligo su un conto bancario a D______, mentre la

moglie chiede l'adempimento sul conto di una banca nel Cantone Ticino), un

debito pecuniario va saldato nel luogo in cui è domiciliato il creditore al

momento del pagamento (DTF 142 III 477 consid. 6.1.4; Schroeter in: Basler Kommentar, OR I,

7ª edizione, n. 37 ad art. 74; Hohl in: Commentaire romand, CO I,

3ª edizio­ne, n. 7 ad art. 74).

Che AO1 sia ora

domiciliata a L______ è un dato di fatto, come riconosce l'istante stesso sul

frontespizio dell'atto di appello. Ne discende che il decreto cautelare

impugnato, in cui il Pretore ordina ad AP1 di versare il contributo di

mantenimento sul menzionato conto della moglie presso la Banca d______ S______

d______ C______ T______, è conforme alle previsioni di legge e conforme all'attuale

domicilio della creditrice. L'appello vede così la sua sorte segnata.

7.

L'emanazione

dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

8.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

questione di indennità per ripetibili, AO1 non essendo stata chiamata a

formulare osservazioni all'appello.

9.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF. Contro decreti cautelari, in ogni caso, un ricorrente può far valere

davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

1500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

avv.

PA1,

V______;

avv.

PA2,

L______.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).