11.2024.90
Modifica di sentenza di divorzio: contributo alimentare per il figlio
2 luglio 2025Italiano19 min
CCA, sentenza inc. 11.2023.105 del 2 aprile 2025 consid. 7b). Identica conclusione
Source ti.ch
Incarti n.
11.2024.90
11.2024.91
Lugano
2 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Giamboni
e Jaques
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2020.30 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 31 marzo 2020 da
AO2, nata AO3,
Be______
(patrocinata
dall'avv.
PA2,
L______)
contro
AP1,
M______
(patrocinato
dall'avv.
PA1,
Be______),
giudicando sull'appello
del 3 luglio 2024 presentato da AP1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 28 maggio 2024 (inc. 11.2024.90)
e sulla domanda di
gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2024.91);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 31 gennaio
2019 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AP1
(1973) e AO3 (1971), omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie in
virtù della quale i figli N______ ( 2010) e I______ (2012) sono stati affidati
alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale. In relazione agli
obblighi di mantenimento la convenzione omologata dal giudice prevedeva quanto
segue (dispositivo 2.2):
Non vi è spazio per alcun contributo alimentare del
signor AP1, essendo le sue entrate al di sotto del suo fabbisogno minimo. Il
padre si impegna comunque sia a tenere informata la controparte circa
l'evoluzione della propria situazione finanziaria, inviandole annualmente la
propria decisione di tassazione, che qualora dovesse lasciar trasparire spazio
per un contributo alimentare esso dovrà essere versato.
AP1 è anche padre di Ma______,
nata il ______ 2006, da C______ O______ (1970), con cui vive a B______ (Co___).
B. Il 31 marzo 2020 AO2 ha adito
il medesimo Pretore perché, previo conferimento del gratuito patrocinio, obbligasse
AP1 a versare dal 1° aprile 2020 un contributo alimentare per ogni figlio di
fr. 700.– mensili, assegni familiari non compresi. A sostegno dell'azione essa ha
fatto valere – in sintesi – che l'ex marito consegue ora anche un reddito da
attività lucrativa. All'udienza del 27 maggio 2020, indetta per la
conciliazione, i coniugi non hanno raggiunto alcuna intesa di modo che il
Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare la
risposta. Su richiesta delle parti il Pretore ha sospeso la procedura per
trattative.
C. Riattivata la causa, nella
sua risposta del 23 novembre 2020 AP1 ha proposto di respingere la petizione e
ha instato per il gratuito patrocinio. L'attrice ha replicato il 21 gennaio
2021 e il convenuto ha duplicato il 23 febbraio 2021, confermando le rispettive
richieste di giudizio. Alle prime arringhe del 18 maggio 2021 le parti si sono
accordate affinché la madre fosse autorizzata da subito a incassare gli assegni
familiari per i figli. Sospesa seduta stante, la causa è stata riattivata il 24
settembre 2021. All'udienza dell'11 novembre 2021, indetta per la continuazione
delle prime arringhe, entrambe le parti hanno notificato prove.
D. L'istruttoria è terminata il
4 ottobre 2023 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo allegato del 7 dicembre 2023 l'attrice ha
sollecitato un contributo alimentare di fr. 919.– mensili per N______ e di fr.
734.– mensili per I______ da aprile 2020 a settembre 2021, di fr. 954.–
mensili per N______ e di fr. 769.– mensili per I______ da ottobre 2021 a maggio
2024 e di fr. 1018.– mensili per N______ e di fr. 833.– mensili per I______ da giugno
2024 in poi (assegni familiari non compresi). Nel suo memoriale di medesima
data il convenuto ha proposto nuovamente di respingere la petizione.
E. Statuendo con sentenza del
28 maggio 2024, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione, nel
senso che ha obbligato AP1 a versare un contributo di mantenimento di
fr. 611.50 mensili per ogni
figlio da aprile 2020 a settembre 2021, di fr. 716.50 mensili ciascuno da
ottobre 2021 a maggio 2024 e di fr. 828.– mensili ciascuno da giugno 2024 fino
alla maggiore età o al “termine della formazione ex art. 277 cpv. 2 CC”. Le
spese processuali di fr. 800.– sono state poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno compensate le ripetibili. L'attrice è stata posta al beneficio
del gratuito patrocinio mentre l'analoga richiesta presentata dal convenuto è
stata respinta.
F. Contro la sentenza appena
citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 luglio 2024
per
ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. L'appello non è stato
notificato a AO2.
Considerando,
in diritto: 1. La
modifica di una sentenza di divorzio passata in giudicato soggiace per analogia
alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3
CPC), ossia – fino al 31 dicembre 2024 – alla procedura ordinaria (art. 288
cpv. 2 vCPC combinato con l'art. 219 CPC). Le sentenze dei Pretori (o dei
Pretori aggiunti) in tale materia sono impugnabili così entro 30 giorni (art.
311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su mere
pretese pecuniarie, queste raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale presupposto è dato, ove solo si consideri i contributi alimentari
in discussione davanti al Pretore aggiunto (tra fr. 919.– mensili e
fr. 1018.– mensili per N______ e tra fr. 734.– mensili e fr. 833.– mensili
per I______ da aprile 2020). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
decisione impugnata è giunta al legale del convenuto il 3 giugno 2024 (traccia
n. __.__.______.________, agli atti). Introdotto il 3 luglio 2024, ultimo giorno
utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Al
suo appello AP1 acclude documenti nuovi (una lettera del Comune di Be______ del
3 aprile 2024 attinente alla rateazione di imposte comunali arretrate per
l'anno 2021 con la fattura del 3 aprile 2024 per la prima rata dell'imposta
comunale 2021 arretrata, una fattura del 31 maggio 2024 per la mercede della
curatrice con il conteggio 3 giugno 2024 della mercede del curatore per il
2023, un accordo di pagamento del 21 marzo 2021 per premi di cassa malati
arretrati, un verbale di consegna di veicoli in leasing del 5 marzo 2024, una
decisione di pignoramento di stipendio dell'Ufficio esecuzione di Locarno
dell'11 giugno 2024; doc. B-F di appello). Tali documenti sono ammissibili,
litigiosi in concreto essendo contributi alimentari in favore di minorenni. Nuovi
fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili così senza riguardo ai
presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in forza del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 144 III 352 consid. 4.2). Di
tali atti si terrà conto perciò nella misura in cui appaiano utili per il
giudizio.
3. I
criteri che disciplinano la modifica di contributi alimentari fissati per
sentenza o per convenzione in favore di figli minorenni sono già stati
riassunti dal Pretore aggiunto e
partitamente descritti da questa Camera (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 5,
II-2015 pag. 790 consid. 6 con rinvii, I-2006 pag. 666 consid. 4; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2022.103 del 20 agosto 2024 consid. 6). Al proposito
basti rammentare che una modifica è possibile qualora le circostanze considerate
al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate”
(art. 286 cpv. 2 CC). Ciò presuppone, concretamente, che la situazione
economica dell'uno o dell'altro genitore (o del figlio) sia cambiata in modo
sostanziale e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato
stabilito. Non ogni fatto nuovo, sia pure importante
e durevole, legittima tuttavia una modifica del contributo. Questa entra in
linea di conto solo ove il fatto nuovo comporti uno squilibrio dell'obbligo
alimentare fra i genitori rispetto alle circostanze prese in considerazione nel
precedente giudizio. Il giudice non può dunque limitarsi a constatare che la
situazione di un genitore è cambiata. Deve ponderare gli interessi del figlio –
da un lato – e quelli dei genitori – dall'altro – in modo da apprezzare appieno
la necessità di una modifica del contributo alimentare nel caso specifico (DTF
150 III 155 consid. 3.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_263/2024 del 27 novembre 2024 consid. 5.1.2; I CCA,
sentenza inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019 consid. 4). Accertate simili condizioni, il giudice fissa nuovi
contributi alimentari dopo avere aggiornato l'insieme dei fattori presi in
considerazione al momento del divorzio, e non solo quelli che giustificano una
modifica dei contributi (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 in fine, 137 III 606
consid. 4.1.2; più di recente: sentenza del
Tribunale federale 5A_263/2024 del 27 novembre 2024 consid. 5.1.2; I
CCA, sentenza inc. 11.2022.103 del 20 agosto 2024 consid. 6).
4. In concreto il Pretore aggiunto, dopo avere ricordato
anzitutto che al momento del divorzio il convenuto era a beneficio di rendite
d'invalidità in Svizzera e in Francia, ha accertato che dopo di allora ha ripreso
a lavorare, con un'occupazione al 50% fino a settembre 2021 e a tempo pieno come
operaio di produzione alla S______ SA di T______ dopo di allora. Egli ha così
valutato le entrate di lui in complessivi fr. 4229.– mensili netti fino a
settembre 2021 (fr. 2169.– rendita AI, fr. 430.– rendita AI privata, fr.
630.– quale corrispettivo della rendita d'invalidità percepita in Francia e fr.
1000.– da attività lucrativa) aumentate in seguito a complessivi fr. 4439.–
mensili (fr. 3721.– stipendio tredicesima inclusa, fr. 150.– gratifica
stimata e fr. 568.– quale corrispettivo della rendita d'invalidità percepita in
Francia). Quanto al fabbisogno minimo, il primo giudice l'ha stimato in fr.
3005.55 mensili fino a maggio 2024 (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 650.–, premio della cassa malati
fr. 531.40, leasing dell'automobile fr. 383.–, assicurazione
responsabilità civile dell'automobile fr. 99.90, imposta di circolazione fr.
41.65 e spese auto fr. 100.– stimate) ridotto dopo di allora a fr. 2622.55
mensili con lo stralcio della spesa del leasing non più dovuta. Il Pretore
aggiunto ha così calcolato che una volta sopperito al suo fabbisogno minimo l'interessato
conserva una disponibilità di fr. 1223.45 mensili da aprile 2020 a settembre
2021, di fr. 1433.45 mensili fino a maggio 2024 e di fr. 1816.45 mensili
da giugno 2024 in poi. A suo parere, quindi, i presupposti per una modifica
della sentenza di divorzio sono adempiuti.
Quanto
all'attrice, il Pretore aggiunto, dopo avere constatato che l'interessata non
esercita un'attività lucrativa e che beneficia di assegni familiari
integrativi, ha escluso l'imputazione di un reddito ipotetico di almeno fr.
3126.– mensili poiché il convenuto non trarrebbe vantaggio alcuno “siccome pari
a quanto conseguito in precedenza”. Egli ha poi calcolato il fabbisogno minimo
di lei in fr. 3026.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 1155.– già dedotta la quota dei
figli, premio della cassa malati fr. 283.–, posteggio fr. 100.–,
assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 80.–, imposta di
circolazione fr. 33.– e assicurazione economia domestica e responsabilità
civile fr. 25.–). Il fabbisogno minimo di N______ e I______ è poi stato stabilito
in fr. 775.– mensili ciascuno (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
600.–, costo dell'alloggio fr. 247.50, premio della cassa malati fr. 101.–
dedotti gli assegni familiari di fr. 200.–).
Appurato che nulla era stato addotto in relazione alla
situazione finanziaria della figlia Ma______, il Pretore aggiunto ha ripartito il
margine disponibile del convenuto e ha stabilito il contributo alimentare per N______ e I______ in
fr. 611.50 mensili ciascuno da aprile 2020 a settembre 2021 (con un ammanco di
fr. 163.50 mensili) e in fr. 716.50
mensili ciascuno da ottobre 2021 a maggio 2024 (con un ammanco di fr. 58.50
mensili), assegni familiari non compresi. Da giugno 2024 egli ha ripartito inoltre
l'eccedenza di fr. 266.50 mensili attribuendone un quinto ai tre figli e due
quinti al convenuto onde un contributo alimentare di fr. 828.– mensili ciascuno
per N______ e I______, sempre assegni familiari non compresi.
5. AP1
contesta innanzitutto l'adempimento dei presupposti per una modifica della
sentenza di divorzio, sostenendo che la propria situazione economica non è
mutata al punto da giustificare la fissazione di contributi alimentari a suo
carico. Egli sostiene che da ottobre 2021 le sue entrate ammontano a soli
fr. 4289.– mensili poiché non “vi
è prova del versamento garantito e regolare” della gratifica di fr. 150.–
mensili. A suo parere pertanto non vi è stata alcuna modifica importante “rispetto
alla situazione allor quando era ancora beneficiario di prestazioni
d'invalidità”.
a) Premesso
che, salvo appunto la gratifica, tutti gli altri dati accertati dal Pretore
aggiunto non sono contestati, per costante giurisprudenza
il reddito di un dipendente comprende, oltre alla quota di tredicesima, le eventuali indennità supplementari
(gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità
straordinarie o per altri incarichi) sempre che costituiscano un'entrata
regolare (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5: v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_782/2023 dell'11 ottobre
2024 consid. 3.1). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come
eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano
in linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2022.103 del 20 agosto 2024 consid.
7a). Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha computato nel reddito del convenuto
un importo (stimato) di fr. 150.– mensili per la gratifica dopo aver riscontrato
che il datore di lavoro aveva versato al dipendente fr. 700.– nel 2021 e fr. 3500.–
nel 2022. L'appellante obietta che tale introito non è garantito ma trascura
che il versamento di una gratifica in aggiunta allo stipendio è previsto nella
lettera di assunzione del 7 ottobre 2021 (nel fascicolo “richiamo” dalla
S______ SA). Quanto all'ammontare dell'incentivo, dagli atti risulta una media
mensile di fr. 280.– lordi sull'arco dei primi 15 mesi d'impiego. Ne segue che
la prudente valutazione del primo giudice resiste alla critica.
b) Per
il resto, contrariamente a quanto parrebbe credere l'appellante, il Pretore
aggiunto non ha raffrontato l'attuale situazione con quella antecedente
all'ottobre del 2021 bensì con quella considerata all'epoca del divorzio. E a
quel momento il marito non beneficiava solo di rendite d'invalidità ma, per
sopperire alle proprie necessità, percepiva anche prestazioni complementari
all'AI, come risulta dalla sentenza di divorzio. Ora, se tali prestazioni non
entrano in conto per valutare la capacità contributiva del genitore tant'è che
non possono essere destinate al mantenimento di eventuali creditori alimentari,
esse attestano che l'assicurato non dispone neppure di risorse sufficienti per
far fronte ai propri bisogni di base (I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del
7 febbraio 2023 del consid. 6 con rinvii;
Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ª edizione, pag. 133 con numerosi
riferimenti). In circostanze siffatte non fa dubbio pertanto che, alla luce dei
dati accertati dal Pretore aggiunto rimasti per finire incontestati, la
situazione economica di AP1 sia cambiata in modo sostanziale e duraturo
rispetto al momento in cui il contributo (non) è stato stabilito. Al proposito
l'appello non può trovare ascolto.
6. In merito al proprio
fabbisogno minimo, stabilito dal Pretore aggiunto in fr. 3005.55 mensili, l'appellante
chiede di aumentarlo a fr. 4129.45 mensili per tenere conto delle imposte
arretrate (fr. 88.40 mensili), degli arretrati di cassa malati (fr. 51.–
mensili), delle proprie spese legali (fr. 300.– mensili) della mercede della
curatrice dei figli (fr. 54.50 mensili), così come del mantenimento della prima
figlia (fr. 630.– mensili). Egli propone altresì di considerare, da giugno
2024, il leasing di fr. 725.70 mensili. Le singole voci, per altro fatte valere
la prima volta con l'appello, vanno esaminate separatamente.
a) Riguardo
all'arretrato fiscale, che va trattato alla stregua degli altri debiti (I CCA,
sentenza inc. 11.2023.117 del 15 aprile 2025 consid. 10b con rinvii), al minimo
esistenziale del diritto esecutivo si aggiunge il rimborso di debiti contratti
durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o
di cui i coniugi sono solidalmente responsabili solamente se le condizioni
economiche della famiglia lo permettono (DTF 147 III 265 consid. 7.2; sentenza del Tribunale federale
5A_689/2023 del 19 agosto 2024 consid. 4.2 con rinvii in: SJ 2025 pag. 271;
analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.105 del 2 aprile 2025 consid. 7b). Nella
fattispecie, l'arretrato d'imposta concerne un periodo successivo alla fine
della comunione domestica (doc. 2 e 4 prodotti in appello). Per di più, fino a
maggio del 2024 il bilancio familiare non consente neppure la copertura del
fabbisogno minimo dei figli di modo che il pagamento del debito deve cedere il
passo al fabbisogno corrente della famiglia (analogamente:
Fatti
I
CCA, sentenza inc. 11.2023.105 del 2 aprile 2025 consid. 7b). Identica conclusione
vale per l'arretrato della cassa malati. Tali poste non possono dunque essere
riconosciute.
b) In
merito ai costi legali, secondo la più recente giurisprudenza le spese legali e di patrocinio non fanno
parte del fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo né, tanto meno, del
fabbisogno minimo “allargato” del diritto di famiglia come esso è inteso oggi
dal Tribunale federale nel sistema di calcolo “a due fasi” dei contributi
alimentari. Esse vanno pertan-to finanziate con la quota di eccedenza (I CCA,
sentenza inc. 11.2023.117 del 15 aprile 2025 consid. 11g con rinvio). Poco
importa, in concreto, che il Pretore aggiunto abbia respinto la domanda di
gratuito patrocinio, il diniego – non contestato – essendo dovuto alla mancanza
del requisito del fumus boni iuris.
c) Per
quel che è della mercede versata
alla curatrice dei figli, i costi di una misura protezione del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento
dei genitori e sono da loro assunti nella misura
delle loro forze (I CCA,
sentenza inc. 11.2023.115 del 18 marzo 2025 consid. 5 con riferimenti). Essi
non si aggiungono così al fabbisogno minimo del genitore ma vanno inseriti in
quello del minore (Stoudmann, op. cit., pag. 183).
d) Relativamente al mantenimento di Ma______, contributi alimentari per
altri figli non rientrano nel fabbisogno minimo del debitore alimentare (I CCA,
sentenza inc. 11.2023.105 del 2 aprile 2025 consid. 7c con rinvio). Ciò vale
anche per eventuali contributi dovuti dopo la maggiore età, raggiunta in
concreto dalla ragazza il 16 agosto 2024 (sentenza del Tribunale federale
5A_118/2023 del 31 agosto 2023 consid. 5.3).
e) Per
quanto attiene al leasing dal 1° giugno 2024, in questa sede l'appellante ha
prodotto un verbale di consegna del 5 marzo 2024 da cui risulta l'acquisto
di una Mazda “CX-30 G 150 Homura AT” per la quale egli paga una rata mensile di
fr. 725.70 (doc. E di appello), adducendo di “necessita[re] infatti ancora
del veicolo per il quale ha dovuto stipulare un nuovo contratto di leasing che
prevede una spesa superiore a quella precedente”. Se non che, egli non spiega –
e tantomeno dimostra – perché abbia dovuto sostituire il precedente veicolo,
Considerandi
sicché la necessità della spesa non può essere ammessa su allegazioni tanto
vaghe. Per di più neppure è dato di capire perché a quel momento egli abbia
optato per un modello più dispendioso di quello precedente, benché non potesse
ignorare il rischio di vedersi porre a carico un contributo di mantenimento per
i due figli minori a seguito della procedura in esame, prossima alla conclusione
(in questo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2023.105 del 2 aprile 2025
consid. 7a).
Si
aggiunga ad ogni modo che il riconoscimento dei costi per un veicolo privato,
incluse le rate di un eventuale leasing fino alla scadenza del contratto, può
essere inserito nel minimo
esistenziale del diritto esecutivo in situazioni di ristrettezze economiche
solo se l'uso del mezzo è indispensabile per l'esercizio della
professione (RtiD I-2022 pag. 573 n. 6c consid. 3a con
riferimenti; I-2010 pag. 699 n. 20c con rinvii; più di recente: I CCA,
sentenza inc. 11.2023.105 del 2 aprile 2025 consid. 7a). Nel caso precipuo, AP1 è
domiciliato a M______ e lavora
a T______ di modo che egli può compiere tale tragitto in 15/20 minuti facendo
capo ai mezzi pubblici disponibili dal primo mattino a notte inoltrata (cfr. orari
su: <ffs.ch>) al costo di fr. 40.40 mensili (cfr.
<arcobaleno.ch> abbonamento annuale per una zona). Anche volendo tenere
conto di un supplemento per i pasti fuori casa “da fr. 9.– fino a fr.
11.– per ogni pasto principale” (cfr. tabella dei minimi di esistenza ai fini
del diritto esecutivo in: FU 68/2009 del
28.
agosto 2009, pag. 6293, cifra II/ 4 lett. b), nel complesso l'importo complessivo di fr. 241.55
mensili inserito dal Pretore aggiunto a titolo di spese professionali dal mese
di giugno 2024 non presta il fianco alla critica. Se ne conclude che
l'appello, infondato, vede la sua sorte segnata.
7.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato a AO2 per
osservazioni. Per quel che è del gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante
in questa sede, esso non può entrare in considerazione, ove appena si pensi che
il rimedio appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo
(nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato
alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui
si trova il richiedente si tiene conto, ad ogni modo, riducendo sensibilmente
la tassa di giustizia.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro
l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
agevolmente anche la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF considerati
i contributi complessivi tra fr. 1223.– mensili e fr. 1656.– mensili contestati
in appello. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura
incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese di appello di fr. 800.– sono
poste a carico dell'appellante.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP1 è respinta.
4. Notificazione a:
–
avv.
PA1,
Be______;
–
avv.
PA2,
L______.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).