Lexipedia

Decisione

11.2024.93

Alienazione dell'oggetto litigioso durante il processo: conseguenze

25 marzo 2025Italiano17 min

ore 11 per sospendere l'erogazione dell'acqua potabile ed esegui­re “interventi di manutenzione nella mia proprietà da

Source ti.ch

Incarti n.

11.2024.89

11.2024.93

Lugano,

25 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Ghirardelli

sedente

per statuire nelle cause CA.2024.114 e CA.2024.115 (proprietà per piani:

provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

promosse con istanza del 21 mar­zo 2024 dalla

Comunione

dei comproprietari del

“Condominio T______”,

C______

(patrocinata

dall'avv. PA1, L______)

contro

AP 1

(patrocinato

dall'avv. PA2, L______),

giudicando sull'appello

del 27 giugno 2024 presentato da AO1 contro

i decreti cautelari emessi dal Pretore il 17 giugno 2024 (inc. 11.2024.89) e il

26 giugno 2024 (inc. 11.2024.93);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla particella n. 955 RFD di L______, sezione di

C______, sorge una proprietà per piani (“Condominio T______”) composta di tre

appartamenti. M______ M______ S______ è titolare dell'unità n. 13 404 (pari a

220/1000),

suo marito C______ S______ dell'unità

n. 13 405 (pari a 390/1000) e

suo fratello AO1 dell'unità n. 13 406

(pari a 390/1000).

B. Il 4 marzo 2024 AO1

ha invitato l'amministrazione della proprietà per piani a concedergli l'accesso

al locale tecnico dello stabile il 15 marzo successivo dalle ore 9 alle

ore 11 per sospendere l'erogazione dell'acqua potabile ed esegui­re “interventi di manutenzione nella mia proprietà da

parte del­l'idraulico

incaricato”. Il 9 marzo 2024 egli ha poi informato gli altri due comproprietari

che i lavori riguardavano il rifacimento dei bagni. L'amministrazione ha sollecitato

il 12 marzo 2024 AO1 a precisare quali ditte sarebbero intervenute e quali

lavori sarebbero stati effettuati. AO1 si è limitato a rispondere il 14 marzo seguente

che sarebbero stati sostituiti gli apparecchi sanitari. L'amministrazione ha reagito

il 20 marzo seguente, comunicandogli di non autorizzare l'esecuzione delle

opere. Lo stesso gior­no AO1 ha diffidato l'amministrazione a lasciare aperto

il locale tecnico dello stabile il 22 marzo 2024 dalle ore 9 in poi, in difetto

di che egli avrebbe intrapreso “tutte le misure necessarie per accedere al

locale”.

C. La Comunione dei

comproprietari del “Condominio T______” si è rivolta il 21 marzo 2024 al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, con un'istanza cautelare volta a

ottenere che AO1 presentasse “i piani dei lavori che intende effettuare nella

propria PPP relativi allo stato dei luoghi antecedente e successivo agli stessi”,

specificando la natura degli interventi, l'estensione dei lavori, gli

interventi sulle parti comuni, la durata presumibile dei lavori e il possibile

pregiudizio derivante agli altri comproprietari, il tutto sotto comminatoria

dell'art. 292 CP. Essa ha chiesto inoltre che a AO1 fosse vietato – sempre

sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di avviare o eseguire i lavori nel suo

appartamento fino alla relativa autorizzazione della comunione o dell'assemblea

dei comproprietari.

D. Con decreto cautelare

del medesimo 21 marzo 2024, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha

parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha “fatto provvisorio divieto” a

AO1 “di avviare o eseguire lavori all'interno della propria PPP”. Il divieto è

stato impartito sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di una multa disciplinare

fino a fr. 5000.– e di fr. 1000.– per ogni giorno di inosservanza. AO1 è stato

chiamato a formulare osservazioni scritte entro 10 giorni. Il giudizio sul­le

spese è stato rinviato alla decisione cautelare.

E. Nelle sue

osservazioni del 4 aprile 2024 AO1 ha proposto anzitutto che la comunione dei

comproprietari fosse “tenuta a prestare una garanzia di fr. 100 000.–” e, nel merito, che il divieto supercautelare

fosse revocato. La comunione dei comproprietari ha replicato spontaneamente il

19 aprile 2024, instando per la reiezione della richiesta di garanzia e, una

volta ancora, per il divieto a AO1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di

avviare o eseguire le opere in questione finché non fossero state chiarite

l'entità e la portata dei lavori “e, laddove vi fossero lavori importanti o su

parti comuni”, finché non fosse sopraggiunta l'autorizzazione

dell'amministrazione o dell'assemblea dei comproprietari. La comunione dei

comproprietari ha duplicato spontaneamente il 3 maggio 2024, ribadendo le

domande di replica.

F. Con decreto “supercautelare

inter partes” emesso il 17 giugno 2024 il Pretore ha parzialmente accolto

l'istanza della comunio­ne dei comproprietari, nel senso che in modifica del

decreto supercautelare del 21 marzo precedente ha limitato il “provvisorio

divieto” ai lavori previsti da AO1 nella cucina dell'appartamento. Il divieto è

stato nuovamente impartito sotto comminatoria del­l'art. 292 CP, di una multa

disciplinare fino a fr. 5000.– e di fr. 1000.– per ogni giorno di inosservanza.

Quanto alla ristrutturazione dei bagni e della doccia, il “provvisorio divieto”

è stato revocato (inc. CA.2024.115).

G. Non sono stati

compiuti né sono intervenuti altri atti processuali dopo di allora. Statuendo infine

con decreto cautelare del 26 giugno 2024, il Pretore ha riprodotto

testualmente il dispositivo del decreto “supercautelare inter partes”

del 17 giugno precedente, comminatorie inclu­se. Alla Comunione dei

comproprietari del “Condominio T______” egli ha fissato un termine di 30 giorni

per promuovere la causa di merito “a convalida del provvedimen­to cautelare,

pena il decadimento dello stesso” (inc. CA.2024.114). Sulla richiesta di garanzia e sulle spe­se processuali il Pretore non ha giudicato.

H. Contro i decreti

cautelari del 17 giugno e del 26 giugno 2024 AO1 è insor­to a questa Camera con

un appello del 27 giugno 2024 nel quale ha chiesto di revocare il “provvisorio

decreto” anche per quanto concerne i lavori da lui previsti nella cucina dell'appartamento.

Con osservazioni del 29 luglio 2024 la Comunione dei comproprietari del

“Condominio T______” ha proposto di respingere l'appello. AO1 ha replicato

spontaneamente il 12 agosto 2024, confermando la propria richiesta. La comunione

dei comproprietari ha duplicato spontaneamente il 26 agosto 2024, proponen­do

una volta ancora di respingere l'appello.

I. Il 15 novembre 2024

la comunione dei comproprietari ha comunicato alla Camera che il 22 ottobre

precedente, in penden­za di appello, AO1 ha donato la proprietà per piani n. 13 406 alla moglie A______ M______. Il presidente

della Camera ha invitato così il 29 novembre 2024 la comunione dei

comproprietari a esprimersi sull'eventuale perdita della legittimazione attiva,

rispettivamente della legittimazione passiva. La comunione ha formulato

osservazioni il 16 dicembre 2024, sostenendo che nel caso specifico

l'intervenuta donazione della proprietà per piani non comporta alcuna perdita

di legittimazione attiva né passiva, sicché il processo deve continuare a

carico di AO1, subodinatamente a carico di A______ M______, la quale va autorizzata

in tal caso a subentrare nella causa in sostituzione del marito. Chiamato anch'egli a determinarsi sulla questione, in

osservazioni del 10 mar­­zo 2025 AO1 ha formulato conclusio­ni essenzialmente

identiche.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I

decreti cautelari sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett.

d CPC) e sono appellabili perciò, sempre che siano stati emessi previo

contraddittorio, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC).

Nelle questioni patrimoniali, ad ogni modo, l'appello è ammissibile soltanto se

il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ulti­ma

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Vista

l'entità dei lavori controversi, in concreto tale presupposto può ritenersi

adempiuto. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie

essa è data tanto nella misura in cui l'appello è diretto contro il decreto

cautelare del 17 giugno 2024 quanto – a maggior ragione – nella misura in cui l'appello

è diretto contro il successivo decreto cautelare del 26 giugno 2024. V'è da

domandarsi invero che senso avesse adottare, una volta versate agli atti le

osservazioni di AO1, due decreti cautelari sostanzialmente identici a distanza

di nove giorni l'uno dal­l'altro senza che nell'intervallo fossero intervenuti

fatti nuovi, fosse­ro state assunte prove o fossero stati compiuti atti

processuali. Dato tuttavia che – come detto – entrambi gli appelli sono stati depositati in tempo utile, l'interrogativo

può rimanere irrisolto.

2.

Nel caso specifico AO1

ha donato il 22 ottobre 2024 la sua proprietà per piani n. 13 406 alla moglie A______

M______. Ora, secon­do l'art. 83 cpv. 1 CPC in caso di alienazione dell'oggetto

litigioso durante il processo l'acquirente può subentrare in causa “al posto

dell'alienante”. La nozio­ne di “oggetto litigioso” va inte­sa in senso lato e

comprende l'intera titolarità del rapporto di diritto che riguarda la cosa. Essa può riferirsi tanto a un bene mobile o

immobile quanto a un diritto o a un rapporto giuridico oggetto del processo,

come pure a una cosa da cui dipendano diritti e obblighi oggetto del litigio

(sentenza del Tribunale federale 5A_353/2019 del 13 dicembre 2019

consid. 3.2 con rinvii, in: RSPC 2020 pag. 222; Dietschy-Martenet in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC,

Petit commentaire, Basilea 2021, n. 3 ad art. 83 con richiami di

giurispruden­za).

3.

Il subingresso nella

causa evocato dall'art. 83 cpv. 1 CPC in caso di alienazione dell'oggetto

litigioso presuppone una richiesta comune al giudice da parte dell'alienante e

dell'acquirente (Dietschy-Martenet,

op. cit., n. 12 ad art. 83 CPC con rimandi), tranne che si tratti di una

successione a titolo universale. Non occorre invece il consenso della

controparte (Jeandin in:

Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 13 ad art. 83). L'alienazione

dell'oggetto litigioso durante il processo è tuttavia un fatto nuovo, del quale

può essere tenuto conto nel processo solo alle condizioni degli art. 229 e 230

CPC in pri­mo grado, rispettivamente del­l'art. 317 cpv. 1 CC in appello (senten­za del Tribunale federale

5A_717/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.1.1.2.1 con

riferimenti, in: RSPC 2021 pag. 422; Lötscher,

Die Veräusserung des Streitobjekts während der Rechtshängigkeit, in: RSPC 2019 pag. 94 nota 11; Sutter-Somm/Seiler

in: Handkommentar zur Schweizerischen ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 10

ad art. 83). In

appello il fatto deve quindi essere “immediatamente addotto”; inoltre non

dev'essere stato possibile addurlo dinanzi alla giurisdizione inferiore

“nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle

circostanze”. Un'eccezione è prevista

soltanto – ma è estranea al caso in esame – quando la giurisdizione di appello deve esaminare i fatti

d'ufficio (art. 317 cpv. 1bis

CPC; “principio inquisitorio illimitato”: FF 2020 pag. 2480).

4.

In

concreto AO1 ha alienato alla moglie il 22 ottobre 2024, in pendenza di appello,

la proprietà per piani oggetto dei previsti lavori edili. Né lui né la moglie però

hanno comunicato alla Camera la donazione, che andava “immediatamente addotta”

(art. 317 cpv. 1 lett. a CPC), ovvero per principio – secondo dottrina – entro una

o due settimane al massimo (Bastons

Bulletti in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC, Petit commentaire,

op. cit., n. 10 ad art. 317; dieci giorni: Hilber/Reetz

in: Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 4ª

edizione, n. 48 ad art. 317; Staehelin/Mostmann in: Staehelin/Grolimund [curatori],

Zivilprozessrecht 4ª edizione, pag. 566 a metà). Il fatto nuovo è stato

segnalato alla Camera unicamente dalla comunione dei comproprietari, e solo con

lettera del 15 novembre 2024. E nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2025

AO1 non pretende di non aver potuto rendere nota tempestivamente alla Camera tale

circostanza. Il fatto nuovo su cui egli fonda ora, nelle citate osservazioni

del 13 gennaio 2025, la richiesta di fargli subentrare la moglie nel processo ove

la Camera ritenga decaduta la sua legittimazione passiva (senza per altro che egli

risulti agire anche in nome della moglie, una richiesta di subingresso doven­do

emanare – come detto – non solo dall'alienante, ma anche dall'acquirente:

sopra, consid. 3 in principio) non è quindi stato addotto ritualmente e non può

entrare in considerazione. Non può quindi sorreggere validamente una richiesta

di subingresso nel senso dell'art. 83 cpv. 1 CPC.

5.

Ne

segue che in concreto A______ M______ non può prendere il posto del marito come

convenuta nel processo. Ciò posto, qualo­ra l'alienazione dell'oggetto

litigioso durante un processo avven­ga da parte dell'attore e l'acquirente non

subentri nel processo,

l'azione va respinta per

difetto di legittimazione attiva dell'alienante. Qualora invece – come in

concreto – l'alienazione dell'oggetto litigioso avvenga da parte del convenuto

e l'acquirente non subentri nel processo, di regola l'azio­ne va ugualmente respinta,

ma per difetto di legittimazione passiva dell'acquirente. Tutt'al più l'attore può

chiedere in tal caso lo stralcio della causa dal ruolo a norma dell'art. 242

CPC. In entrambe le ipotesi le spese giudiziarie vanno poste a carico

dell'alienante, il quale con il suo comportamento (la cessione del bene) ha

fatto decadere la legittimazione sua o quella della controparte, a meno che

l'azione apparisse manifestamen­te priva di esito favorevole (principi esposti

da: Stalder in:

Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, op.

cit., n. 26 ad art. 83; Göksu

in: Brunner/Gasser/Vischer, Schweizerische ZPO, Kommentar, 3ª edizione, n.

16.

e 20 ad art. 83).

6.

Rimane

da esaminare se in concreto si verifichi uno dei casi eccezionali per cui, nonostante

l'alienazio­ne dell'oggetto litigioso da parte del convenuto, la legittimazio­ne

passiva di quest'ultimo continua a sussistere in virtù del diritto sostanziale.

Si tratta di eventualità in cui, pur avendo alienato l'oggetto litigioso,

l'alienante continua a essere vincolato ai propri obblighi di proprietario (v. per

esempio: DTF 100 II 309). Di regola, ad ogni modo, in materia immobiliare con l'alienazione dell'oggetto litigioso la

legittimazione passiva del convenuto decade, tanto in un'azione di rivendicazione

quanto in un'azione di manutenzione o in un'azio­ne intesa all'ottenimento di

un accesso necessario, giacché dopo la cessione del­l'oggetto litigioso l'alienante

non assu­me più alcun obbligo – né può più vantare alcun diritto – legato alla

qualità di proprietario (Jeandin,

Parties au procès: mouvement et [r]évolution, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag.

28; Gross/Zuber in: Berner

Kommentar, ZPO, edizione 2012, n.

20.

a 22 ad art. 83).

7.

Nella

fattispecie è palese che, alienando in pendenza di appello la proprietà del

fondo oggetto dei lavori previsti, AO1 ha perduto la titolarità del rapporto di

diritto che riguarda la cosa e, con la titolarità, la possibilità di invocare o

esercitare diritti correlati alla cosa stessa (segnatamente il diritto di

esegui­re lavori in quanto proprietario). Tale facoltà è passata – se mai – alla

nuova proprietaria A______ M______, la quale però non è subentrata nel

processo. L'azione diretta contro AO1 si rivela così orientata contro un

soggetto divenuto ormai estraneo alla lite. Certo, la comunione dei

comproprietari sostiene che, pur avendo perduto la proprietà del fondo, AO1 non

ha rinunciato all'intenzione di eseguire i lavori contestati. Sta di fatto che egli

non potrà più eseguire quelle opere in forza del diritto di proprietà invocato.

Ed egli non può nemmeno, secondo il diritto federale, continuare – eventualmente

– il processo in suo nome come sostituto processuale della moglie (Goksü, op. cit., n. 16 ad art. 83 CPC

con numerosi richiami).

8.

La

comunione dei comproprietari assevera che in concreto non è avvenuta alcuna

alienazione dell'oggetto litigioso, litigiosa essendo in realtà “un'illecita

ingerenza [di AO1] nel diritto di proprietà sulle parti comuni”. Quanto a un'azione

negatoria – soggiunge la comunione – essa può essere diretta contro qualsiasi

perturbatore, proprietario della cosa o no. L'argomentazione cade nel vuoto. La

nozio­ne di “oggetto litigioso” va inte­sa – come si è visto (consid. 2) – in

senso lato e comprende l'intera titolarità del rapporto di diritto che riguarda

la cosa. Può riferirsi, come detto (consid. 2), tanto a un bene mobile o

immobile quanto a un diritto o a un rapporto giuridico oggetto del proces­so,

come pure a una cosa da cui dipendano diritti e obblighi oggetto del litigio. Avendo

donato alla moglie la titolarità della particella n. 13 406, attribuzione di cui

si valeva per eseguire i lavori controversi, AO1 non può più esercitare alcuna

“illecita ingerenza nel diritto di proprietà sulle parti comuni”. L'azione

diretta contro AO1 si rivela così, una volta ancora, orientata contro un

soggetto divenuto ormai estraneo alla lite.

9.

In

subordine la comunione dei comproprietari sostiene che AO1 ha donato la

proprietà della particella n. 13 406 alla moglie in malafede “per sottrarsi agli effetti del provvedimento

cautelare impugnato”, sicché l'alienazione non può ritenersi efficace nei propri

confronti. L'opinione non può essere condivisa. AO1 non era tenuto invero a

conservare la proprietà del fondo in pendenza di causa, per lo meno in difetto

di un'esplicita ingiunzione del Pretore. È possibile che egli abbia alienato la

particella per sottrarsi al “provvisorio divie­to” cautelare del primo giudice,

ma ciò non gli giova, poiché avendo perduto il suo diritto di proprietà egli

non ha più alcun titolo per eseguire le opere previste nell'appartamento. Anzi,

avendo alienato il bene, egli va tenuto ad assumere per principio le spe­se

giudiziarie dovute al suo comportamento (sopra, consid. 5).

10.

Soggiunge

la comunione dei comproprietari che A______ M______ dev'essere obbligata a

subentrare nel processo in luogo e vece del marito in ossequio al dovere di

buona fede nella conduzione del processo (art. 52 CPC). La richiesta non può

trovare ascolto già per il fatto che in concreto A______ M______ non si è mai

rifiutata di subentrare nella causa al posto del marito; semplicemente non è

stata sentita, né un obbligo di subingresso risulta essere stato oggetto di casi

analoghi fino a ora. Riguardo agli estremi adombrati da D______ (in: Oberhammer/D______/Haas, ZPO, Kurzkommentar, 3ª edizione,

n. 12 in fine ad art. 83), cui la comunione dei comproprietari accenna nell'appello,

essa riguar­da ipotesi in cui è venuta meno la legittimazione attiva

dell'alienante, non la legittimazione passiva dell'acquirente. Anche su questo

punto l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

11.

Se

ne conclude che, alla luce dell'avvenuta alienazione in appel­lo della

particella n. 13 406 da parte di AO1,

l'istanza cautelare della comunione dei comproprietari dev'essere respin­ta e i

decreti cautelari del Pretore riformati di conseguen­za. Le spese processuali

vanno poste – come si è anticipato (consid. 5) – a carico di AO1, il quale donando

il fondo alla moglie ha fatto decadere la propria legittimazione passiva. Del

resto

la posizione della

comunione dei comproprietari non appariva manifestamente destituita di possibilità

di successo, al punto da giustificare un diverso addebito delle spese. La

comunio­ne medesima inoltre, che ha formulato osservazioni al­l'appello, ha

diritto a un'adeguata indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). A tale riguardo essa postula un'indennità di fr.

7000.–, ma non indica minimamente sulla base di quali parametri giunga a

simile risultato né in quale ordine di grandezza si ponga il valore litigio­so

del proces­so. In condizioni siffatte non rimane che fissare un'indennità per

apprezzamento. Sulle spese giudiziarie di primo grado il Pretore non ha invece giudicato.

Per questi

motivi,

decide: 1. L'appello

è accolto nel senso dei considerandi e i decreti cautelari impugnati sono

riformati nel senso che l'istanza della Comunione dei comproprietari del

“Condominio T______” è respinta.

2.

Le

spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico di AO1, che rifonderà alla

Comunione dei comproprietari del “Condominio T______” fr. 3000.– per

ripetibili.

3.

Notificazione:

avv. PA2, L______;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).