11.2024.93
Alienazione dell'oggetto litigioso durante il processo: conseguenze
25 marzo 2025Italiano17 min
ore 11 per sospendere l'erogazione dell'acqua potabile ed eseguire “interventi di manutenzione nella mia proprietà da
Source ti.ch
Incarti n.
11.2024.89
11.2024.93
Lugano,
25 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Ghirardelli
sedente
per statuire nelle cause CA.2024.114 e CA.2024.115 (proprietà per piani:
provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promosse con istanza del 21 marzo 2024 dalla
Comunione
dei comproprietari del
“Condominio T______”,
C______
(patrocinata
dall'avv. PA1, L______)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA2, L______),
giudicando sull'appello
del 27 giugno 2024 presentato da AO1 contro
i decreti cautelari emessi dal Pretore il 17 giugno 2024 (inc. 11.2024.89) e il
26 giugno 2024 (inc. 11.2024.93);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla particella n. 955 RFD di L______, sezione di
C______, sorge una proprietà per piani (“Condominio T______”) composta di tre
appartamenti. M______ M______ S______ è titolare dell'unità n. 13 404 (pari a
220/1000),
suo marito C______ S______ dell'unità
n. 13 405 (pari a 390/1000) e
suo fratello AO1 dell'unità n. 13 406
(pari a 390/1000).
B. Il 4 marzo 2024 AO1
ha invitato l'amministrazione della proprietà per piani a concedergli l'accesso
al locale tecnico dello stabile il 15 marzo successivo dalle ore 9 alle
ore 11 per sospendere l'erogazione dell'acqua potabile ed eseguire “interventi di manutenzione nella mia proprietà da
parte dell'idraulico
incaricato”. Il 9 marzo 2024 egli ha poi informato gli altri due comproprietari
che i lavori riguardavano il rifacimento dei bagni. L'amministrazione ha sollecitato
il 12 marzo 2024 AO1 a precisare quali ditte sarebbero intervenute e quali
lavori sarebbero stati effettuati. AO1 si è limitato a rispondere il 14 marzo seguente
che sarebbero stati sostituiti gli apparecchi sanitari. L'amministrazione ha reagito
il 20 marzo seguente, comunicandogli di non autorizzare l'esecuzione delle
opere. Lo stesso giorno AO1 ha diffidato l'amministrazione a lasciare aperto
il locale tecnico dello stabile il 22 marzo 2024 dalle ore 9 in poi, in difetto
di che egli avrebbe intrapreso “tutte le misure necessarie per accedere al
locale”.
C. La Comunione dei
comproprietari del “Condominio T______” si è rivolta il 21 marzo 2024 al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, con un'istanza cautelare volta a
ottenere che AO1 presentasse “i piani dei lavori che intende effettuare nella
propria PPP relativi allo stato dei luoghi antecedente e successivo agli stessi”,
specificando la natura degli interventi, l'estensione dei lavori, gli
interventi sulle parti comuni, la durata presumibile dei lavori e il possibile
pregiudizio derivante agli altri comproprietari, il tutto sotto comminatoria
dell'art. 292 CP. Essa ha chiesto inoltre che a AO1 fosse vietato – sempre
sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di avviare o eseguire i lavori nel suo
appartamento fino alla relativa autorizzazione della comunione o dell'assemblea
dei comproprietari.
D. Con decreto cautelare
del medesimo 21 marzo 2024, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha
parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha “fatto provvisorio divieto” a
AO1 “di avviare o eseguire lavori all'interno della propria PPP”. Il divieto è
stato impartito sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di una multa disciplinare
fino a fr. 5000.– e di fr. 1000.– per ogni giorno di inosservanza. AO1 è stato
chiamato a formulare osservazioni scritte entro 10 giorni. Il giudizio sulle
spese è stato rinviato alla decisione cautelare.
E. Nelle sue
osservazioni del 4 aprile 2024 AO1 ha proposto anzitutto che la comunione dei
comproprietari fosse “tenuta a prestare una garanzia di fr. 100 000.–” e, nel merito, che il divieto supercautelare
fosse revocato. La comunione dei comproprietari ha replicato spontaneamente il
19 aprile 2024, instando per la reiezione della richiesta di garanzia e, una
volta ancora, per il divieto a AO1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di
avviare o eseguire le opere in questione finché non fossero state chiarite
l'entità e la portata dei lavori “e, laddove vi fossero lavori importanti o su
parti comuni”, finché non fosse sopraggiunta l'autorizzazione
dell'amministrazione o dell'assemblea dei comproprietari. La comunione dei
comproprietari ha duplicato spontaneamente il 3 maggio 2024, ribadendo le
domande di replica.
F. Con decreto “supercautelare
inter partes” emesso il 17 giugno 2024 il Pretore ha parzialmente accolto
l'istanza della comunione dei comproprietari, nel senso che in modifica del
decreto supercautelare del 21 marzo precedente ha limitato il “provvisorio
divieto” ai lavori previsti da AO1 nella cucina dell'appartamento. Il divieto è
stato nuovamente impartito sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di una multa
disciplinare fino a fr. 5000.– e di fr. 1000.– per ogni giorno di inosservanza.
Quanto alla ristrutturazione dei bagni e della doccia, il “provvisorio divieto”
è stato revocato (inc. CA.2024.115).
G. Non sono stati
compiuti né sono intervenuti altri atti processuali dopo di allora. Statuendo infine
con decreto cautelare del 26 giugno 2024, il Pretore ha riprodotto
testualmente il dispositivo del decreto “supercautelare inter partes”
del 17 giugno precedente, comminatorie incluse. Alla Comunione dei
comproprietari del “Condominio T______” egli ha fissato un termine di 30 giorni
per promuovere la causa di merito “a convalida del provvedimento cautelare,
pena il decadimento dello stesso” (inc. CA.2024.114). Sulla richiesta di garanzia e sulle spese processuali il Pretore non ha giudicato.
H. Contro i decreti
cautelari del 17 giugno e del 26 giugno 2024 AO1 è insorto a questa Camera con
un appello del 27 giugno 2024 nel quale ha chiesto di revocare il “provvisorio
decreto” anche per quanto concerne i lavori da lui previsti nella cucina dell'appartamento.
Con osservazioni del 29 luglio 2024 la Comunione dei comproprietari del
“Condominio T______” ha proposto di respingere l'appello. AO1 ha replicato
spontaneamente il 12 agosto 2024, confermando la propria richiesta. La comunione
dei comproprietari ha duplicato spontaneamente il 26 agosto 2024, proponendo
una volta ancora di respingere l'appello.
I. Il 15 novembre 2024
la comunione dei comproprietari ha comunicato alla Camera che il 22 ottobre
precedente, in pendenza di appello, AO1 ha donato la proprietà per piani n. 13 406 alla moglie A______ M______. Il presidente
della Camera ha invitato così il 29 novembre 2024 la comunione dei
comproprietari a esprimersi sull'eventuale perdita della legittimazione attiva,
rispettivamente della legittimazione passiva. La comunione ha formulato
osservazioni il 16 dicembre 2024, sostenendo che nel caso specifico
l'intervenuta donazione della proprietà per piani non comporta alcuna perdita
di legittimazione attiva né passiva, sicché il processo deve continuare a
carico di AO1, subodinatamente a carico di A______ M______, la quale va autorizzata
in tal caso a subentrare nella causa in sostituzione del marito. Chiamato anch'egli a determinarsi sulla questione, in
osservazioni del 10 marzo 2025 AO1 ha formulato conclusioni essenzialmente
identiche.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I
decreti cautelari sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett.
d CPC) e sono appellabili perciò, sempre che siano stati emessi previo
contraddittorio, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC).
Nelle questioni patrimoniali, ad ogni modo, l'appello è ammissibile soltanto se
il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Vista
l'entità dei lavori controversi, in concreto tale presupposto può ritenersi
adempiuto. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie
essa è data tanto nella misura in cui l'appello è diretto contro il decreto
cautelare del 17 giugno 2024 quanto – a maggior ragione – nella misura in cui l'appello
è diretto contro il successivo decreto cautelare del 26 giugno 2024. V'è da
domandarsi invero che senso avesse adottare, una volta versate agli atti le
osservazioni di AO1, due decreti cautelari sostanzialmente identici a distanza
di nove giorni l'uno dall'altro senza che nell'intervallo fossero intervenuti
fatti nuovi, fossero state assunte prove o fossero stati compiuti atti
processuali. Dato tuttavia che – come detto – entrambi gli appelli sono stati depositati in tempo utile, l'interrogativo
può rimanere irrisolto.
2.
Nel caso specifico AO1
ha donato il 22 ottobre 2024 la sua proprietà per piani n. 13 406 alla moglie A______
M______. Ora, secondo l'art. 83 cpv. 1 CPC in caso di alienazione dell'oggetto
litigioso durante il processo l'acquirente può subentrare in causa “al posto
dell'alienante”. La nozione di “oggetto litigioso” va intesa in senso lato e
comprende l'intera titolarità del rapporto di diritto che riguarda la cosa. Essa può riferirsi tanto a un bene mobile o
immobile quanto a un diritto o a un rapporto giuridico oggetto del processo,
come pure a una cosa da cui dipendano diritti e obblighi oggetto del litigio
(sentenza del Tribunale federale 5A_353/2019 del 13 dicembre 2019
consid. 3.2 con rinvii, in: RSPC 2020 pag. 222; Dietschy-Martenet in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC,
Petit commentaire, Basilea 2021, n. 3 ad art. 83 con richiami di
giurisprudenza).
3.
Il subingresso nella
causa evocato dall'art. 83 cpv. 1 CPC in caso di alienazione dell'oggetto
litigioso presuppone una richiesta comune al giudice da parte dell'alienante e
dell'acquirente (Dietschy-Martenet,
op. cit., n. 12 ad art. 83 CPC con rimandi), tranne che si tratti di una
successione a titolo universale. Non occorre invece il consenso della
controparte (Jeandin in:
Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 13 ad art. 83). L'alienazione
dell'oggetto litigioso durante il processo è tuttavia un fatto nuovo, del quale
può essere tenuto conto nel processo solo alle condizioni degli art. 229 e 230
CPC in primo grado, rispettivamente dell'art. 317 cpv. 1 CC in appello (sentenza del Tribunale federale
5A_717/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.1.1.2.1 con
riferimenti, in: RSPC 2021 pag. 422; Lötscher,
Die Veräusserung des Streitobjekts während der Rechtshängigkeit, in: RSPC 2019 pag. 94 nota 11; Sutter-Somm/Seiler
in: Handkommentar zur Schweizerischen ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 10
ad art. 83). In
appello il fatto deve quindi essere “immediatamente addotto”; inoltre non
dev'essere stato possibile addurlo dinanzi alla giurisdizione inferiore
“nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle
circostanze”. Un'eccezione è prevista
soltanto – ma è estranea al caso in esame – quando la giurisdizione di appello deve esaminare i fatti
d'ufficio (art. 317 cpv. 1bis
CPC; “principio inquisitorio illimitato”: FF 2020 pag. 2480).
4.
In
concreto AO1 ha alienato alla moglie il 22 ottobre 2024, in pendenza di appello,
la proprietà per piani oggetto dei previsti lavori edili. Né lui né la moglie però
hanno comunicato alla Camera la donazione, che andava “immediatamente addotta”
(art. 317 cpv. 1 lett. a CPC), ovvero per principio – secondo dottrina – entro una
o due settimane al massimo (Bastons
Bulletti in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC, Petit commentaire,
op. cit., n. 10 ad art. 317; dieci giorni: Hilber/Reetz
in: Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 4ª
edizione, n. 48 ad art. 317; Staehelin/Mostmann in: Staehelin/Grolimund [curatori],
Zivilprozessrecht 4ª edizione, pag. 566 a metà). Il fatto nuovo è stato
segnalato alla Camera unicamente dalla comunione dei comproprietari, e solo con
lettera del 15 novembre 2024. E nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2025
AO1 non pretende di non aver potuto rendere nota tempestivamente alla Camera tale
circostanza. Il fatto nuovo su cui egli fonda ora, nelle citate osservazioni
del 13 gennaio 2025, la richiesta di fargli subentrare la moglie nel processo ove
la Camera ritenga decaduta la sua legittimazione passiva (senza per altro che egli
risulti agire anche in nome della moglie, una richiesta di subingresso dovendo
emanare – come detto – non solo dall'alienante, ma anche dall'acquirente:
sopra, consid. 3 in principio) non è quindi stato addotto ritualmente e non può
entrare in considerazione. Non può quindi sorreggere validamente una richiesta
di subingresso nel senso dell'art. 83 cpv. 1 CPC.
5.
Ne
segue che in concreto A______ M______ non può prendere il posto del marito come
convenuta nel processo. Ciò posto, qualora l'alienazione dell'oggetto
litigioso durante un processo avvenga da parte dell'attore e l'acquirente non
subentri nel processo,
l'azione va respinta per
difetto di legittimazione attiva dell'alienante. Qualora invece – come in
concreto – l'alienazione dell'oggetto litigioso avvenga da parte del convenuto
e l'acquirente non subentri nel processo, di regola l'azione va ugualmente respinta,
ma per difetto di legittimazione passiva dell'acquirente. Tutt'al più l'attore può
chiedere in tal caso lo stralcio della causa dal ruolo a norma dell'art. 242
CPC. In entrambe le ipotesi le spese giudiziarie vanno poste a carico
dell'alienante, il quale con il suo comportamento (la cessione del bene) ha
fatto decadere la legittimazione sua o quella della controparte, a meno che
l'azione apparisse manifestamente priva di esito favorevole (principi esposti
da: Stalder in:
Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, op.
cit., n. 26 ad art. 83; Göksu
in: Brunner/Gasser/Vischer, Schweizerische ZPO, Kommentar, 3ª edizione, n.
16.
e 20 ad art. 83).
6.
Rimane
da esaminare se in concreto si verifichi uno dei casi eccezionali per cui, nonostante
l'alienazione dell'oggetto litigioso da parte del convenuto, la legittimazione
passiva di quest'ultimo continua a sussistere in virtù del diritto sostanziale.
Si tratta di eventualità in cui, pur avendo alienato l'oggetto litigioso,
l'alienante continua a essere vincolato ai propri obblighi di proprietario (v. per
esempio: DTF 100 II 309). Di regola, ad ogni modo, in materia immobiliare con l'alienazione dell'oggetto litigioso la
legittimazione passiva del convenuto decade, tanto in un'azione di rivendicazione
quanto in un'azione di manutenzione o in un'azione intesa all'ottenimento di
un accesso necessario, giacché dopo la cessione dell'oggetto litigioso l'alienante
non assume più alcun obbligo – né può più vantare alcun diritto – legato alla
qualità di proprietario (Jeandin,
Parties au procès: mouvement et [r]évolution, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag.
28; Gross/Zuber in: Berner
Kommentar, ZPO, edizione 2012, n.
20.
a 22 ad art. 83).
7.
Nella
fattispecie è palese che, alienando in pendenza di appello la proprietà del
fondo oggetto dei lavori previsti, AO1 ha perduto la titolarità del rapporto di
diritto che riguarda la cosa e, con la titolarità, la possibilità di invocare o
esercitare diritti correlati alla cosa stessa (segnatamente il diritto di
eseguire lavori in quanto proprietario). Tale facoltà è passata – se mai – alla
nuova proprietaria A______ M______, la quale però non è subentrata nel
processo. L'azione diretta contro AO1 si rivela così orientata contro un
soggetto divenuto ormai estraneo alla lite. Certo, la comunione dei
comproprietari sostiene che, pur avendo perduto la proprietà del fondo, AO1 non
ha rinunciato all'intenzione di eseguire i lavori contestati. Sta di fatto che egli
non potrà più eseguire quelle opere in forza del diritto di proprietà invocato.
Ed egli non può nemmeno, secondo il diritto federale, continuare – eventualmente
– il processo in suo nome come sostituto processuale della moglie (Goksü, op. cit., n. 16 ad art. 83 CPC
con numerosi richiami).
8.
La
comunione dei comproprietari assevera che in concreto non è avvenuta alcuna
alienazione dell'oggetto litigioso, litigiosa essendo in realtà “un'illecita
ingerenza [di AO1] nel diritto di proprietà sulle parti comuni”. Quanto a un'azione
negatoria – soggiunge la comunione – essa può essere diretta contro qualsiasi
perturbatore, proprietario della cosa o no. L'argomentazione cade nel vuoto. La
nozione di “oggetto litigioso” va intesa – come si è visto (consid. 2) – in
senso lato e comprende l'intera titolarità del rapporto di diritto che riguarda
la cosa. Può riferirsi, come detto (consid. 2), tanto a un bene mobile o
immobile quanto a un diritto o a un rapporto giuridico oggetto del processo,
come pure a una cosa da cui dipendano diritti e obblighi oggetto del litigio. Avendo
donato alla moglie la titolarità della particella n. 13 406, attribuzione di cui
si valeva per eseguire i lavori controversi, AO1 non può più esercitare alcuna
“illecita ingerenza nel diritto di proprietà sulle parti comuni”. L'azione
diretta contro AO1 si rivela così, una volta ancora, orientata contro un
soggetto divenuto ormai estraneo alla lite.
9.
In
subordine la comunione dei comproprietari sostiene che AO1 ha donato la
proprietà della particella n. 13 406 alla moglie in malafede “per sottrarsi agli effetti del provvedimento
cautelare impugnato”, sicché l'alienazione non può ritenersi efficace nei propri
confronti. L'opinione non può essere condivisa. AO1 non era tenuto invero a
conservare la proprietà del fondo in pendenza di causa, per lo meno in difetto
di un'esplicita ingiunzione del Pretore. È possibile che egli abbia alienato la
particella per sottrarsi al “provvisorio divieto” cautelare del primo giudice,
ma ciò non gli giova, poiché avendo perduto il suo diritto di proprietà egli
non ha più alcun titolo per eseguire le opere previste nell'appartamento. Anzi,
avendo alienato il bene, egli va tenuto ad assumere per principio le spese
giudiziarie dovute al suo comportamento (sopra, consid. 5).
10.
Soggiunge
la comunione dei comproprietari che A______ M______ dev'essere obbligata a
subentrare nel processo in luogo e vece del marito in ossequio al dovere di
buona fede nella conduzione del processo (art. 52 CPC). La richiesta non può
trovare ascolto già per il fatto che in concreto A______ M______ non si è mai
rifiutata di subentrare nella causa al posto del marito; semplicemente non è
stata sentita, né un obbligo di subingresso risulta essere stato oggetto di casi
analoghi fino a ora. Riguardo agli estremi adombrati da D______ (in: Oberhammer/D______/Haas, ZPO, Kurzkommentar, 3ª edizione,
n. 12 in fine ad art. 83), cui la comunione dei comproprietari accenna nell'appello,
essa riguarda ipotesi in cui è venuta meno la legittimazione attiva
dell'alienante, non la legittimazione passiva dell'acquirente. Anche su questo
punto l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
11.
Se
ne conclude che, alla luce dell'avvenuta alienazione in appello della
particella n. 13 406 da parte di AO1,
l'istanza cautelare della comunione dei comproprietari dev'essere respinta e i
decreti cautelari del Pretore riformati di conseguenza. Le spese processuali
vanno poste – come si è anticipato (consid. 5) – a carico di AO1, il quale donando
il fondo alla moglie ha fatto decadere la propria legittimazione passiva. Del
resto
la posizione della
comunione dei comproprietari non appariva manifestamente destituita di possibilità
di successo, al punto da giustificare un diverso addebito delle spese. La
comunione medesima inoltre, che ha formulato osservazioni all'appello, ha
diritto a un'adeguata indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). A tale riguardo essa postula un'indennità di fr.
7000.–, ma non indica minimamente sulla base di quali parametri giunga a
simile risultato né in quale ordine di grandezza si ponga il valore litigioso
del processo. In condizioni siffatte non rimane che fissare un'indennità per
apprezzamento. Sulle spese giudiziarie di primo grado il Pretore non ha invece giudicato.
Per questi
motivi,
decide: 1. L'appello
è accolto nel senso dei considerandi e i decreti cautelari impugnati sono
riformati nel senso che l'istanza della Comunione dei comproprietari del
“Condominio T______” è respinta.
2.
Le
spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico di AO1, che rifonderà alla
Comunione dei comproprietari del “Condominio T______” fr. 3000.– per
ripetibili.
3.
Notificazione:
–
avv. PA2, L______;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).