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Decisione

11.2024.95

Modifica di misure a tutela dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie

6 maggio 2025Italiano23 min

I

Source ti.ch

Incarti n.

11.2024.95

11.2025.33

Lugano,

6 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2024.426 (modifica di misure a protezione

dell'unio­ne coniugale) della Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 23 aprile 2024 da

AO 1

(patrocinato

dall' PA 1 )

contro

AP 1

,

giudicando sull'appello

del 5 luglio 2024 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa dal

Pretore aggiunto il 25 giugno 2024 (inc. 11.2024.95)

e sulla richiesta di

gratuito patrocinio dell'11 aprile 2025 formulata da AO1 con le osservazioni

all'appello (inc. 11.2025.33);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 23 luglio 2014, emanata a protezione

dell'unio­ne coniugale, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno

Campagna ha autorizzato AO 1 (1958) e AP 1 (1962), sposati dal 1° aprile 2005,

senza figli, a vivere separati e ha omologato un accordo in virtù del quale l'uso

dell'abitazione coniugale spettava al marito, mentre quello delle automobili in

dotazione della famiglia era suddiviso tra i coniugi, AO 1 impegnandosi inoltre

a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1300.– mensili (inc.

SO.2014.638). A quel tempo il marito, educatore, lavorava al 50% per la F______

S______ e, invalido al 50%, percepiva una rendita parziale dell'AI. La moglie, casalinga e invalida al 41%, riceveva a

sua volta una rendita parziale dell'AI e una rendita del “secondo pilastro”.

Il 4 settembre 2023 AO1 è passato al beneficio

della pensione.

B. Il 23 aprile 2024 AO 1 si è rivolto al Pretore aggiunto

per ottenere retroattivamente dal 1° aprile 2023, previo conferimento del

gratuito patrocinio, la soppressione del contributo alimentare in favore della

moglie. In via cautelare egli ha postulato la sospensione del contributo o, in

subordine, la riduzione del medesimo a fr. 270.– mensili dal 1° aprile 2024.

Egli ha fatto valere che dopo dieci anni dall'omologazione della convenzione la

moglie doveva rendersi economicamente autonoma e che il 4 settembre 2023 egli

raggiungerà l'età della pensione. Nelle sue osservazioni del 21 maggio 2024 AP

1 ha proposto, sollecitando anch'essa il gratuito patrocinio, di respingere la

richiesta, compresa l'istanza cautelare. Con replica del 3 giugno 2024 AO1

ha confermato la propria posizio­ne. L'istanza cautelare è stata respinta dal

Pretore aggiunto con decisione del 5 giugno 2024. AP 1 ha poi duplicato il 18 giugno

2024, ribadendo il suo punto di vista. Il Pretore aggiunto ha assun­to soltanto

prove documentali. Non risulta avere indetto un dibattimento finale.

C. Statuendo

con sentenza del 25 giugno 2024, il Pretore aggiunto ha accolto l'azione di AO1

e ha soppresso il contributo alimentare per la moglie. Le spese processuali di

fr. 500.– sono state poste a carico di quest'ultima, tenuta a rifondere al

marito fr. 1800.– per ripetibili. AO 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito

patrocinio. L'istanza di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è stata invece

respinta.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1

è insor­ta a questa Camera con un appello del 5

luglio 2024 per ottenere che la decisione impugnata sia riformata nel senso di “rivedere

la sentenza SO.2024.426 nel senso dei considerandi, come a decisione cautelare

del 5 giugno 2024 e il contributo alimentare di fr. 1300.00 confermato e

mantenuto”. Quello stesso 5 luglio 2024 l'appellante ha presentato anche un reclamo, chiedendo che le spese

processuali e le ripetibili fissate dal Pretore aggiunto vada­no poste a carico

del marito e che sia accolta la sua domanda di gratuito patrocinio.

Invitato

a esprimersi, con osservazioni dell'11 aprile 2025 AO1 propone di respingere

l'appello in ordine, subordinatamente nel merito, e di confermare la sentenza

impugnata, non senza postulare anche in questa sede il beneficio del gratuito

patrocinio. Al reclamo dell'appellante non sono state sollecitate osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le relative

modifiche – erano impugnabili fino al 31 dicembre 2024 con appello entro dieci

giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 vCPC), sempre che, ove si

tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse

fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensa

all'entità del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto

(fr. 1300.– mensili senza limiti di tempi). Riguardo alla tempestività del rimedio

giuridico, la sentenza impugnata è giunta alla convenuta il 27 giugno

2024 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Cominciato

a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica

7 luglio 2024, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza del­l'art. 142

cpv. 3 CPC. Esperito l'8 luglio 2024, ultimo giorno utile, l'appello in esame è

pertanto ricevibile. Circa il reclamo in materia di spese giudiziarie, si dirà

oltre (consid. 12).

2. AP

1 acclude al proprio appello alcuni

atti processuali di pri­ma sede (doc. B a E), certificati medici del 4 e del 5 luglio

2024 rilasciati dal dott. M______ F______ di M______ (doc. F), come pure una

comunicazione 3 novembre 2014 del­l'Ufficio del­l'assicurazione invalidità (doc.

G). Ora,

nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono

addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto del­le

circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal principio

inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “socia­le”)

che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC). In concreto la

produzione degli atti processuali di primo grado, già trasmessi d'ufficio a

questa Camera dalla Pretura, si rivela superflua. I due certificati medici sono

posteriori da parte loro all'emanazione del giudizio impugnato e sono così

ricevibili. Irricevibile è invece la lettera 3 novembre 2014 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, finanche anteriore al

procedimento in esame.

3. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha accertato

anzitutto che nel 2014, quando le parti avevano pattuito il contributo alimentare di fr. 1300.– mensili nella precedente

procedura a tutela dell'unione coniugale, AP1,

invalida al 41%, percepiva rendite per

complessivi fr. 1128.– mensili (fr. 422.– mensili dall'AI, fr. 706.–

mensili dal “secondo pilastro”) e che attualmente, tuttora invalida al 41%, essa riceve

rendite e prestazioni complementari per complessivi fr. 1195.– mensili (fr. 442.–

mensili dall'AI, fr. 706.– mensili dal “secondo pilastro”, fr. 27.– mensili di

prestazioni complementari). Il primo giudice ha rammentato altresì che il

marito chiede la soppressione del contributo alimentare principalmente perché

ora, a distanza di dieci anni dalla separazione, la convenuta deve mettere a

frutto la propria capacità lucrativa residua o chiedere un aumento della

rendita AI al 100% e sostentarsi da sé. La convenuta fa valere invece – ha

rilevato il Pretore aggiunto – di non poter contare su una rendita AI del 100%,

che le sue condizioni di salute non le permettono di svolgere una professione e

che la durata e l'influsso del matrimonio sulla sua situazione finanziaria

giustificano di confermare il contributo vigente.

Ciò

premesso, il Pretore aggiunto ha constatato che i coniugi vivono separati ormai da dieci anni e che in simili circostanze

è esclusa una loro riconciliazione, sicché la moglie non può più fare assegnamento

sulla conservazione dei ruoli invalsa durante la vita in comune. Confrontata con

la pretesa del marito che chiede di imputarle un reddito potenziale, le

incombeva di rendere verosimili i motivi per cui non si possa ragionevolmente

esigere da lei un aumento delle proprie entrate. Essa si è limitata invece ad

affermare – ha continuato il primo giudice –

di non poter fare assegnamento su un aumento della rendita AI, ma senza

documentare alcunché e senza nemmeno avere tentato di chiedere all'Assicurazione Invalidità un riesame del proprio grado di incapacità

lucrativa. Ogni riscontro manca inoltre – ha soggiunto il primo giudice – sulle

sue asserite patologie e sulle ragioni che le impedirebbero di mettere a

profitto la capacità di guadagno residua del 59%. Per di più – ha concluso il

Pretore aggiunto – AP1 non contesta che le

sarebbe possibile finanziare il proprio fabbisogno da sé qualora conseguisse il

reddito ipotetico imputatole dal marito. Alla luce di ciò il primo giudice ha

accolto l'azione di modifica e ha soppresso il contributo alimentare litigioso.

4. Nel

suo appello la convenuta ricorda che con decisione del 5 giugno 2025 il Pretore aggiunto aveva respinto l'istanza

cautelare del marito tendente alla soppressione immediata del contributo

alimentare. Essa allega inoltre di avere contestato con osservazioni del 21

maggio 2024 gli argomenti del coniuge sulla possibilità di ascriverle un

reddito ipotetico e adduce che “per quanto concerne la malattia [questa] è ancora

stata confermata con certificati medici del dott. M______ F______ del 4 e 5

luglio 2024, mentre che l'aumento del grado d'invalidità è già stato rifiutato

e confermato il grado del 41% in data 3 novembre 2014 mediante comunicazione

dell'Istituto delle assicurazioni sociali”. “Nel corso della settimana n. 28” – prosegue la

convenuta – “il dott. M______ F______ proverà a sostanziare e

presentare nuovamente una domanda di aumento del grado d'invalidità presso l'Istituto

delle assicurazioni sociali. Non appena sarò in possesso del documento vi verrà

trasmesso”.

5. AO1

obietta nelle osservazioni dell'11 aprile 2025 che nel suo memoriale la

convenuta non si confronta con le argomentazioni del Pretore aggiunto,

limitandosi a contestazioni generiche sul reddito ipotetico e sul grado

d'invalidità, di modo che l'appello non adempie i requisiti minimi di

motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Ora, non fa dubbio che giusta

l'art. 311 cpv. 1 CPC spetta a chi appella spiegare perché una senten­za

impugnata sia erronea nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del

diritto (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). Doglianze generiche e recriminazioni

di carattere generale non sono sufficienti. D'altro lato non si può pretendere

da un appellante sprovvisto di cognizioni giuridiche l'osservanza degli stessi

requisiti formali esigibili da un patrocinatore professionista. Determinante è

capire con chiarezza che cosa l'appellante senza nozioni giuridiche contesti,

quali siano le ragioni da lui addotte e in che modo a suo parere la decisione

impugnata andrebbe riformata.

Nel

caso specifico AP1 chiede di modificare la sentenza

del Pretore aggiunto ripristinan­do il contributo di mantenimento in suo favore

di fr. 1300.– mensili a protezione dell'unione coniugale. Quanto alla

capacità lucrativa residua del 59% evoca­ta dal primo giudice, l'interessata sostiene

di non poterla sfruttare per problemi di salute. È vero che essa si limita ad

argomentazioni stringate, se non frammentarie. È altrettanto vero però che –

come si vedrà in appresso – il caso in esa­me non verte tanto su accertamenti di

fatto, quan­to sull'applicazione del diritto, in particolare sul quesito di

sapere su chi gravasse l'onere di allegazione, ovvero se incombesse a AO1 addurre

e rendere verosimili i presupposti per una soppressione del contributo

alimentare in favore della convenuta oppure incombesse alla convenuta sostanziare

e rendere verosimile l'impossibilità di sfruttare appieno la propria capacità

lucrativa residua. La questione, di diritto, andava esaminata d'ufficio (art.

57 CPC).

6. I criteri che

disciplinano l'onere di allegazione nel caso

di un'azio­ne intesa alla modifica di un contributo alimentare seguono il

principio per cui spetta a chi intende dedurre un suo diritto da un determinato

fatto dimostrare tale fatto. Di conseguenza, chi chiede l'aumento di un

contributo alimentare deve provare i fatti suscettibili di legittimare

l'aumento, mentre chi chiede una riduzione o la soppressione di un contributo

deve provare i fatti suscettibili di legittimare la riduzione o la soppressione

del contributo medesimo (sentenza del Tribunale federale 5A_821/2022 del 26

settembre 2023 consid. 3.2.2; Stoudmann, Le divorce en pratique. Entretien du

conjoint et des enfants. Partage de la

prévoyance professionnel­le, 2ª edizione, pag. 449). Contrariamente all'opinione

del Pretore aggiunto, nel caso in rassegna non era dunque compito della

convenuta rendere verosimile il suo diritto a un contributo di mantenimen­to,

bensì compito dell'istante rendere verosimile le condizioni che giustificassero

la postulata modifica del contributo litigioso. Sotto questo profilo l'impostazione della sentenza impugnata è manifestamente

errata.

7. In

concreto AO 1

ha motivato la richiesta di sopprime­re il contributo

alimentare per la moglie con l'argomento che quest'ultima deve attivarsi per

rendersi professionalmente autono­ma. Dandosi

una disunione definitiva, per vero, anche in una protezione dell'unione

coniugale un coniuge inattivo – o attivo

solo con un certo grado d'occupazione – deve impegnarsi con solerzia per

sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento (RtiD II-2019

pag. 665 n. 5c; I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid.

17c; nello stesso senso: DTF 148 III 358 consid. 5 con rinvii). Un guadagno ipotetico non va tuttavia stimato in

astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo. Occorre

valutare così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una

determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della

formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito si

deve esaminare se l'interessato abbia l'effettiva possibilità di esercitare la

divisata attività e quale sarebbe il reddito da lui conseguibile, sempre

tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche,

della formazione professionale (passata e futura), delle esperienze professionali,

della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul

mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche

DTF 147 III 321 consid. 5.6; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690

n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.81 del 17 settembre

2024 consid. 6c).

8. Alla

luce di quanto precede era compito dell'istante, il quale chie­de una modifica

del contributo alimentare per la moglie, rendere verosimile che quest'ultima

sia ragionevolmente in gra­do di esercitare una determinata attività lucrativa,

tenuto conto del­l'età, della formazione professionale e dello stato di salute.

Invano si cercherebbe tuttavia di sapere quale attività potreb­be concretamente

esercitare una sessantaduenne invalida al 41%, apparentemente senza formazione

specifica e lontana dal mondo del lavoro

da almeno un decennio. Nelle sue allegazioni di prima sede AO1 si è limitato a

ripetere genericamente che la convenuta non può rimanere inoperosa, ma non ha

accennato a una qualsivoglia attività lucrativa ch'essa potrebbe concretamente

svolgere. Certo, vista la disunione coniugale ormai definitiva, AP1 avrebbe

potuto attivarsi con solerzia per reperire un'occupazione retribuita, forse con

migliori prospettive rispetto a oggi, ma il marito non pretende di averla diffidata

prima della primavera del 2024 a impegnarsi per trovare un'occupazio­ne

confacente. All'interessata non può rimproverarsi perciò di avere indugiato

consapevolmente nella ricerca di un impiego nonostante eventuali solleciti del

marito. E nelle condizioni attuali – come detto – AO1 non spiega come ora la

moglie potrebbe mettere a frutto concretamente la sua capacità lucrativa

residua del 59%. Ne segue che l'istante non ha ossequiato a sufficienza il proprio

onere di allegazione per ottenere una modifica del contributo alimentare.

9. Dinanzi

al Pretore aggiunto l'istante faceva valere che, qualora non fosse in grado di

conseguire un reddito ipotetico, la moglie avrebbe potuto contare su una

rendita d'invalidità al 100% o “avere accesso al prepensionamento, essendo nata

nel 1962”. Quest'ulti­ma affermazione si esaurisce nondimeno in un assunto

apodittico, mancando qualsiasi prognosi su quanto l'interessata potreb­be

verosimilmente percepire facendo capo al prepensionamento. Nemmeno in proposito

AO1 ha assolto a sufficienza, pertanto, il proprio onere di allegazione. Quanto

alla possibilità di fare assegnamento su una rendita d'invalidità al 100%, nessun

dato oggettivo induce a presumere – né l'istante preten­de – che dopo la

separazione (intervenuta nel luglio del 2014) il grado d'invalidità di AP1 sia

peggiorato oltre il 41% e giustifichi una revisione della rendita.

È

vero che all'appello la convenuta ha accluso due certificati del dott. M______

F______, suo medico curante (doc. F), secondo cui dal gennaio del 2014 “e pure in futuroˮ essa è

inabile al lavoro al 100%, il suo stato di salute essendo “notevolmente

peggiorato”, ciò che ha reso necessario “un intervento neuro-ortopedico nel distretto cervicale”, mentre

sussistono “conseguenze di una mielopatia cervicale (disturbi

sensitivi e algici agli arti superiori dalle due parti)”. Che ciò basti per rendere altamente verosimile

(come esige la giurisprudenza: sentenza del Tribunale federale 5A_1053/2020 del

13 ottobre 2021 consid. 4.1) il diritto a una rendita di invalidità – o al

riesame di una rendita d'invalidità – è dubbio. Sia come sia, nelle

osservazioni all'appello AO1 contesta la ricevibilità dei due certificati

medici e si oppone fermamente a che i due documenti siano acquisiti agli atti

(memoriale, pag. 2 e 3). Data la sua rinuncia a invocare quei certificati,

non si vede come egli possa sostenere perciò che la moglie potrebbe fare assegnamento – tanto meno con alta

verosimiglianza – su una rendita d'invalidità al 100%.

10. Nell'istanza

volta alla soppressione del contributo alimentare litigioso AO1 allegava inoltre

che, ad ogni modo, il reddito da lui conseguito dopo

il pensionamento gli lascia un margine

disponibile di appena fr. 270.– mensili rispetto al fabbisogno minimo, margine del

tutto insufficiente per finanziare il contributo alimentare di fr. 1300.–

mensili destinato alla moglie. Il Pretore aggiunto non ha esaminato la censura,

ritenendo che, foss'anche il marito in grado di continuare a versare il

contributo alimentare, AP1 può coprire il proprio fabbisogno minimo facendo far

capo a un (non meglio quantificato) reddito ipotetico. Venuta a cadere tale

argomentazione per i motivi esposti dianzi (consid. 8 e 9), occor­re pertanto vagliare la situazione economica dell'istante.

a) Nella

fattispecie il contributo alimentare per

la moglie è stato pattuito il 30 giugno 2014 in base a un reddito dell'istante

di fr. 5180.– mensili (doc. B nell'inc. SO.2014.638).

Il 4 settembre 2023 AO1 è passato al beneficio della pensio­ne. Egli medesimo

conferma però che il pensionamento non ha comportato modifiche sostanziali delle

sue entrate, persino lievemente aumentate a fr. 5243.– mensili (sentenza

impugnata, pag. 5 in fondo).

b) Riguardo al minimo esistenziale dell'istante medesimo, la

sentenza del 23 luglio 2014 a protezione

dell'unione coniugale lo quantificava in fr. 3648.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1400.–

[fr. 1200.– più le spese accessorie di fr. 200.–], premio della cassa malati fr. 610.–, imposta di

circolazione fr. 100.–, premio del leasing fr. 338.–: doc. B ed E nell'inc.

SO.2014.638). Considera­to il citato reddito di fr. 5180.– mensili, a quel

momento AO1 fruiva così di un margine disponibile di fr. 1532.– mensili

con cui poteva erogare alla moglie il contributo alimentare di fr. 1300.– mensili e conservare un agio di fr. 232.–

mensili.

Attualmente

l'interessato dichiara un fabbisogno minimo di fr. 4970.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr.

1450.–, premio della cassa malati e

dell'assicurazione complementare fr. 716.95, partecipazio­ne alle spese della

cassa malati fr. 32.90, assicurazione

economia domestica e responsabilità civile fr. 38.–, assicurazio­ne

responsabilità civile dell'automobile fr. 122.50, imposta di circolazione

fr. 24.40, leasing fr. 285.70, carburante fr. 200.–, manutenzio­ne del veicolo

fr. 50.–, imposte fr. 350.–, gatto fr. 200.–, diversi fr. 300.–: istanza,

pag. 3). Rimane da determinare il suo fabbisogno minimo attuale.

c) Il fabbisogno minimo di un

coniuge va definito, nel diritto civi­le, sulla scorta delle direttive per il calcolo dei minimi di esisten­za in Svizze­ra diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle

esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF. A tale minimo si

aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti

dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione,

un'indennità per i premi delle assicurazioni

non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la

malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi

di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di

diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori

indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a

beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente

responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a

eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un

precedente matrimonio (fabbisogno minimo

“allargato” o “del diritto di famiglia”).

Non

fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del

minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, i costi

dovuti all'uso di un'automobile per diporto e o spese voluttuarie come viaggi,

vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso precipuo (DTF 147 III 265

consid. 7.2 con numerosi rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20

febbraio 2025 consid. 9b con rinvii).

d) Appurare

se una determinata voce di spesa vada inclusa nel fabbisogno minimo di un

coniuge è una questione di diritto (sentenza del Tribunale federale 5A_729/2022

del 24 maggio 2024 consid. 4 con rinvio; v. anche: I CCA, sentenza inc.

11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 15d). In concreto l'attore è pensionato,

di modo che l'uso di un veicolo privato non si giustifica più per ragioni

professionali, né appare necessario per ragioni mediche. Non possono quindi

essere riconosciuti nel fabbisogno mini­mo attuale di lui i costi del leasing, l'imposta di circolazio­ne,

l'assicurazione del mezzo, il costo del carburan­te né gli oneri di manutenzione. Non rientrano nemmeno nel fabbisogno minimo le poste che

l'interessato definisce genericamente “diver­si, tempo libero ecc.ˮ né le spese per animali

domestici.

Ciò

posto, pur aggiungendo d'ufficio al fabbisogno minimo dell'istante un'adeguata

indennità di fr. 150.– mensili per le telecomunicazioni, tale fabbisogno

risulta di fr. 3937.85 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1450.–, premio della cassa malati e assicurazione

complementare fr. 716.95, partecipazione alle spese fr. 32.90, assicurazione economia domestica e responsabilità

civile fr. 38.–, imposte fr. 350.–). All'istante rimane così quan­to

basta per erogare alla moglie il contributo di mantenimento di fr. 1300.–

mensili.

11. Se

ne conclude che nel caso in esame non si riscontrano i presupposti per una

modifica del contributo alimentare litigioso: non è dato di sapere quale attività potreb­be concretamente esercita­re la

convenu­ta per sfruttare adeguatamente la propria capacità lucrativa residua

del 59%, non risulta che l'interessata possa fare assegnamento con alta

verosimiglianza sul conseguimento di una rendita d'invalidità del 100% e

nemmeno consta che con il suo attuale reddito AO1 non sia in grado di erogare

il contributo alimentare litigioso. L'appello

di AP1 merita quindi accoglimento e la decisione impugnata va riformata di

conseguenza.

12. Le

spese del giudizio odier­no seguono la soccombenza di AO1, che ha proposto a

torto di respingere l'appello (art. 106 cpv.

1 CPC). AP 1 rivendica adeguate ripetibi­li, ma essendosi difesa da sé, essa

non ha affrontato costi di rilie­vo (art. 95 cpv. 3 lett. a e b CPC). Non ha

diritto quindi a indennità.

La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO1

con le osservazioni all'appello può essere accolta, l'istante risultando

sprovvisto dei mezzi necessari (nel senso dell'art. 117 lett. a CPC) e non

avere ecceduto nell'esercizio dei suoi mezzi di difesa (art. 117 lett. b CPC).

Quanto all'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio avv. PA1 per le

prestazioni svolte, in mancanza di una nota professionale (che incombeva alla

legale produrre: sentenza del Tribunale

federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3), si procede

per apprezzamento. Al riguardo si può presumere che per redigere il memoriale di

osservazioni (cinque pagine) in una causa senza particolari complessità

giuridiche già nota, un avvoca­to solerte e speditivo non avrebbe impiegato più

di cinque ore, compreso un breve colloquio o una stringata corrispondenza in favore del cliente. Tale

dispendio di tempo va retribui­to sulla base tariffaria di fr. 180.– orari

(cifra II n. 3 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310).

Aggiunte le spese fisse (10%: art. 6 cpv. 1

del regolamento) e l'IVA, nel caso precipuo l'indennità di patrocinio va

fissata pertanto in fr. 1070.– arrotondati.

13. Per quanto attiene agli oneri di prima sede, AP 1 ha

inoltrato il 5 luglio 2024, parallelamente all'appello, un reclamo nel quale chiedeva

che gli oneri di primo grado fossero posti a carico del marito, con obbligo per

quest'ultimo di rifonderle fr. 1800.– a titolo di ripetibili. Se non che,

un reclamo a norma dell'art. 110 CPC è dato per impugnare esclusivamente dispositivi

sulle spese. Qualora una parte intenda contestare, oltre a dispositivi sulle

spese, anche il contenuto della decisione stessa e tale decisione sia – come

nel caso precipuo – appellabile, il dispositivo sulle spese è impugnabile con

l'appello (FF 2006 pag. 6670

ad art. 108). Nella fattispecie il

recla­mo va considerato quindi come par­te integrante dell'appello (I CCA,

decreto di stralcio inc. 11.2015.36 del 31 agosto 2015).

Ricordato

ciò, nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha addebitato le spese

processuali di fr. 500.– a AP1, condannata a rifondere all'istante fr. 1800.–

per ripetibili. Siccome tuttavia essa risulta vittoriosa (anziché sconfitta),

le spese processuali di fr. 500.– vanno addebitate all'istante (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece l'attribuzione di ripetibili, la

convenuta essendosi difesa da sé, senza aver dovuto affrontare costi di rilievo

(art. 95 cpv. 3 lett. a e b CPC). Per le stesse ragioni non si giustifica

nemmeno il conferimento del gratuito patrocinio da lei postulato con il reclamo.

14. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la

presente sentenza sul pia­no federale (art. 112 lett. cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi

nondimeno di misure a protezione dell'unione coniugale, equiparabili per loro indole

a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale

federale un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto, nel

senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza è

respinta.

4. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a

carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

Fatti

I

dispositivi n. 2 e 3 della sentenza impugnata rimangono invariati.

Considerandi

II. Le spese di appello di

fr. 500.– sono poste a carico

di AO 1. Non si assegnano ripetibili.

III. La

richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP1 in appello è respinta.

IV. AO1

è ammesso al

beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui alla

patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1070.–.

V. Il

reclamo è dichiarato senza portata propria.

VI. Notificazione:

;

;

Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene al-

ternative, Bellinzona (in estratto: consid. 12 e dispositivo IV).

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente la

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).