11.2024.95
Modifica di misure a tutela dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie
6 maggio 2025Italiano23 min
I
Source ti.ch
Incarti n.
11.2024.95
11.2025.33
Lugano,
6 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2024.426 (modifica di misure a protezione
dell'unione coniugale) della Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 23 aprile 2024 da
AO 1
(patrocinato
dall' PA 1 )
contro
AP 1
,
giudicando sull'appello
del 5 luglio 2024 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal
Pretore aggiunto il 25 giugno 2024 (inc. 11.2024.95)
e sulla richiesta di
gratuito patrocinio dell'11 aprile 2025 formulata da AO1 con le osservazioni
all'appello (inc. 11.2025.33);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 23 luglio 2014, emanata a protezione
dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno
Campagna ha autorizzato AO 1 (1958) e AP 1 (1962), sposati dal 1° aprile 2005,
senza figli, a vivere separati e ha omologato un accordo in virtù del quale l'uso
dell'abitazione coniugale spettava al marito, mentre quello delle automobili in
dotazione della famiglia era suddiviso tra i coniugi, AO 1 impegnandosi inoltre
a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1300.– mensili (inc.
SO.2014.638). A quel tempo il marito, educatore, lavorava al 50% per la F______
S______ e, invalido al 50%, percepiva una rendita parziale dell'AI. La moglie, casalinga e invalida al 41%, riceveva a
sua volta una rendita parziale dell'AI e una rendita del “secondo pilastro”.
Il 4 settembre 2023 AO1 è passato al beneficio
della pensione.
B. Il 23 aprile 2024 AO 1 si è rivolto al Pretore aggiunto
per ottenere retroattivamente dal 1° aprile 2023, previo conferimento del
gratuito patrocinio, la soppressione del contributo alimentare in favore della
moglie. In via cautelare egli ha postulato la sospensione del contributo o, in
subordine, la riduzione del medesimo a fr. 270.– mensili dal 1° aprile 2024.
Egli ha fatto valere che dopo dieci anni dall'omologazione della convenzione la
moglie doveva rendersi economicamente autonoma e che il 4 settembre 2023 egli
raggiungerà l'età della pensione. Nelle sue osservazioni del 21 maggio 2024 AP
1 ha proposto, sollecitando anch'essa il gratuito patrocinio, di respingere la
richiesta, compresa l'istanza cautelare. Con replica del 3 giugno 2024 AO1
ha confermato la propria posizione. L'istanza cautelare è stata respinta dal
Pretore aggiunto con decisione del 5 giugno 2024. AP 1 ha poi duplicato il 18 giugno
2024, ribadendo il suo punto di vista. Il Pretore aggiunto ha assunto soltanto
prove documentali. Non risulta avere indetto un dibattimento finale.
C. Statuendo
con sentenza del 25 giugno 2024, il Pretore aggiunto ha accolto l'azione di AO1
e ha soppresso il contributo alimentare per la moglie. Le spese processuali di
fr. 500.– sono state poste a carico di quest'ultima, tenuta a rifondere al
marito fr. 1800.– per ripetibili. AO 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito
patrocinio. L'istanza di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è stata invece
respinta.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1
è insorta a questa Camera con un appello del 5
luglio 2024 per ottenere che la decisione impugnata sia riformata nel senso di “rivedere
la sentenza SO.2024.426 nel senso dei considerandi, come a decisione cautelare
del 5 giugno 2024 e il contributo alimentare di fr. 1300.00 confermato e
mantenuto”. Quello stesso 5 luglio 2024 l'appellante ha presentato anche un reclamo, chiedendo che le spese
processuali e le ripetibili fissate dal Pretore aggiunto vadano poste a carico
del marito e che sia accolta la sua domanda di gratuito patrocinio.
Invitato
a esprimersi, con osservazioni dell'11 aprile 2025 AO1 propone di respingere
l'appello in ordine, subordinatamente nel merito, e di confermare la sentenza
impugnata, non senza postulare anche in questa sede il beneficio del gratuito
patrocinio. Al reclamo dell'appellante non sono state sollecitate osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le relative
modifiche – erano impugnabili fino al 31 dicembre 2024 con appello entro dieci
giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 vCPC), sempre che, ove si
tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse
fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensa
all'entità del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto
(fr. 1300.– mensili senza limiti di tempi). Riguardo alla tempestività del rimedio
giuridico, la sentenza impugnata è giunta alla convenuta il 27 giugno
2024 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Cominciato
a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica
7 luglio 2024, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142
cpv. 3 CPC. Esperito l'8 luglio 2024, ultimo giorno utile, l'appello in esame è
pertanto ricevibile. Circa il reclamo in materia di spese giudiziarie, si dirà
oltre (consid. 12).
2. AP
1 acclude al proprio appello alcuni
atti processuali di prima sede (doc. B a E), certificati medici del 4 e del 5 luglio
2024 rilasciati dal dott. M______ F______ di M______ (doc. F), come pure una
comunicazione 3 novembre 2014 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità (doc.
G). Ora,
nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono
addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle
circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal principio
inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”)
che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC). In concreto la
produzione degli atti processuali di primo grado, già trasmessi d'ufficio a
questa Camera dalla Pretura, si rivela superflua. I due certificati medici sono
posteriori da parte loro all'emanazione del giudizio impugnato e sono così
ricevibili. Irricevibile è invece la lettera 3 novembre 2014 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, finanche anteriore al
procedimento in esame.
3. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha accertato
anzitutto che nel 2014, quando le parti avevano pattuito il contributo alimentare di fr. 1300.– mensili nella precedente
procedura a tutela dell'unione coniugale, AP1,
invalida al 41%, percepiva rendite per
complessivi fr. 1128.– mensili (fr. 422.– mensili dall'AI, fr. 706.–
mensili dal “secondo pilastro”) e che attualmente, tuttora invalida al 41%, essa riceve
rendite e prestazioni complementari per complessivi fr. 1195.– mensili (fr. 442.–
mensili dall'AI, fr. 706.– mensili dal “secondo pilastro”, fr. 27.– mensili di
prestazioni complementari). Il primo giudice ha rammentato altresì che il
marito chiede la soppressione del contributo alimentare principalmente perché
ora, a distanza di dieci anni dalla separazione, la convenuta deve mettere a
frutto la propria capacità lucrativa residua o chiedere un aumento della
rendita AI al 100% e sostentarsi da sé. La convenuta fa valere invece – ha
rilevato il Pretore aggiunto – di non poter contare su una rendita AI del 100%,
che le sue condizioni di salute non le permettono di svolgere una professione e
che la durata e l'influsso del matrimonio sulla sua situazione finanziaria
giustificano di confermare il contributo vigente.
Ciò
premesso, il Pretore aggiunto ha constatato che i coniugi vivono separati ormai da dieci anni e che in simili circostanze
è esclusa una loro riconciliazione, sicché la moglie non può più fare assegnamento
sulla conservazione dei ruoli invalsa durante la vita in comune. Confrontata con
la pretesa del marito che chiede di imputarle un reddito potenziale, le
incombeva di rendere verosimili i motivi per cui non si possa ragionevolmente
esigere da lei un aumento delle proprie entrate. Essa si è limitata invece ad
affermare – ha continuato il primo giudice –
di non poter fare assegnamento su un aumento della rendita AI, ma senza
documentare alcunché e senza nemmeno avere tentato di chiedere all'Assicurazione Invalidità un riesame del proprio grado di incapacità
lucrativa. Ogni riscontro manca inoltre – ha soggiunto il primo giudice – sulle
sue asserite patologie e sulle ragioni che le impedirebbero di mettere a
profitto la capacità di guadagno residua del 59%. Per di più – ha concluso il
Pretore aggiunto – AP1 non contesta che le
sarebbe possibile finanziare il proprio fabbisogno da sé qualora conseguisse il
reddito ipotetico imputatole dal marito. Alla luce di ciò il primo giudice ha
accolto l'azione di modifica e ha soppresso il contributo alimentare litigioso.
4. Nel
suo appello la convenuta ricorda che con decisione del 5 giugno 2025 il Pretore aggiunto aveva respinto l'istanza
cautelare del marito tendente alla soppressione immediata del contributo
alimentare. Essa allega inoltre di avere contestato con osservazioni del 21
maggio 2024 gli argomenti del coniuge sulla possibilità di ascriverle un
reddito ipotetico e adduce che “per quanto concerne la malattia [questa] è ancora
stata confermata con certificati medici del dott. M______ F______ del 4 e 5
luglio 2024, mentre che l'aumento del grado d'invalidità è già stato rifiutato
e confermato il grado del 41% in data 3 novembre 2014 mediante comunicazione
dell'Istituto delle assicurazioni sociali”. “Nel corso della settimana n. 28” – prosegue la
convenuta – “il dott. M______ F______ proverà a sostanziare e
presentare nuovamente una domanda di aumento del grado d'invalidità presso l'Istituto
delle assicurazioni sociali. Non appena sarò in possesso del documento vi verrà
trasmesso”.
5. AO1
obietta nelle osservazioni dell'11 aprile 2025 che nel suo memoriale la
convenuta non si confronta con le argomentazioni del Pretore aggiunto,
limitandosi a contestazioni generiche sul reddito ipotetico e sul grado
d'invalidità, di modo che l'appello non adempie i requisiti minimi di
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Ora, non fa dubbio che giusta
l'art. 311 cpv. 1 CPC spetta a chi appella spiegare perché una sentenza
impugnata sia erronea nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del
diritto (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). Doglianze generiche e recriminazioni
di carattere generale non sono sufficienti. D'altro lato non si può pretendere
da un appellante sprovvisto di cognizioni giuridiche l'osservanza degli stessi
requisiti formali esigibili da un patrocinatore professionista. Determinante è
capire con chiarezza che cosa l'appellante senza nozioni giuridiche contesti,
quali siano le ragioni da lui addotte e in che modo a suo parere la decisione
impugnata andrebbe riformata.
Nel
caso specifico AP1 chiede di modificare la sentenza
del Pretore aggiunto ripristinando il contributo di mantenimento in suo favore
di fr. 1300.– mensili a protezione dell'unione coniugale. Quanto alla
capacità lucrativa residua del 59% evocata dal primo giudice, l'interessata sostiene
di non poterla sfruttare per problemi di salute. È vero che essa si limita ad
argomentazioni stringate, se non frammentarie. È altrettanto vero però che –
come si vedrà in appresso – il caso in esame non verte tanto su accertamenti di
fatto, quanto sull'applicazione del diritto, in particolare sul quesito di
sapere su chi gravasse l'onere di allegazione, ovvero se incombesse a AO1 addurre
e rendere verosimili i presupposti per una soppressione del contributo
alimentare in favore della convenuta oppure incombesse alla convenuta sostanziare
e rendere verosimile l'impossibilità di sfruttare appieno la propria capacità
lucrativa residua. La questione, di diritto, andava esaminata d'ufficio (art.
57 CPC).
6. I criteri che
disciplinano l'onere di allegazione nel caso
di un'azione intesa alla modifica di un contributo alimentare seguono il
principio per cui spetta a chi intende dedurre un suo diritto da un determinato
fatto dimostrare tale fatto. Di conseguenza, chi chiede l'aumento di un
contributo alimentare deve provare i fatti suscettibili di legittimare
l'aumento, mentre chi chiede una riduzione o la soppressione di un contributo
deve provare i fatti suscettibili di legittimare la riduzione o la soppressione
del contributo medesimo (sentenza del Tribunale federale 5A_821/2022 del 26
settembre 2023 consid. 3.2.2; Stoudmann, Le divorce en pratique. Entretien du
conjoint et des enfants. Partage de la
prévoyance professionnelle, 2ª edizione, pag. 449). Contrariamente all'opinione
del Pretore aggiunto, nel caso in rassegna non era dunque compito della
convenuta rendere verosimile il suo diritto a un contributo di mantenimento,
bensì compito dell'istante rendere verosimile le condizioni che giustificassero
la postulata modifica del contributo litigioso. Sotto questo profilo l'impostazione della sentenza impugnata è manifestamente
errata.
7. In
concreto AO 1
ha motivato la richiesta di sopprimere il contributo
alimentare per la moglie con l'argomento che quest'ultima deve attivarsi per
rendersi professionalmente autonoma. Dandosi
una disunione definitiva, per vero, anche in una protezione dell'unione
coniugale un coniuge inattivo – o attivo
solo con un certo grado d'occupazione – deve impegnarsi con solerzia per
sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento (RtiD II-2019
pag. 665 n. 5c; I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid.
17c; nello stesso senso: DTF 148 III 358 consid. 5 con rinvii). Un guadagno ipotetico non va tuttavia stimato in
astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo. Occorre
valutare così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una
determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della
formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito si
deve esaminare se l'interessato abbia l'effettiva possibilità di esercitare la
divisata attività e quale sarebbe il reddito da lui conseguibile, sempre
tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche,
della formazione professionale (passata e futura), delle esperienze professionali,
della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul
mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche
DTF 147 III 321 consid. 5.6; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690
n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.81 del 17 settembre
2024 consid. 6c).
8. Alla
luce di quanto precede era compito dell'istante, il quale chiede una modifica
del contributo alimentare per la moglie, rendere verosimile che quest'ultima
sia ragionevolmente in grado di esercitare una determinata attività lucrativa,
tenuto conto dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute.
Invano si cercherebbe tuttavia di sapere quale attività potrebbe concretamente
esercitare una sessantaduenne invalida al 41%, apparentemente senza formazione
specifica e lontana dal mondo del lavoro
da almeno un decennio. Nelle sue allegazioni di prima sede AO1 si è limitato a
ripetere genericamente che la convenuta non può rimanere inoperosa, ma non ha
accennato a una qualsivoglia attività lucrativa ch'essa potrebbe concretamente
svolgere. Certo, vista la disunione coniugale ormai definitiva, AP1 avrebbe
potuto attivarsi con solerzia per reperire un'occupazione retribuita, forse con
migliori prospettive rispetto a oggi, ma il marito non pretende di averla diffidata
prima della primavera del 2024 a impegnarsi per trovare un'occupazione
confacente. All'interessata non può rimproverarsi perciò di avere indugiato
consapevolmente nella ricerca di un impiego nonostante eventuali solleciti del
marito. E nelle condizioni attuali – come detto – AO1 non spiega come ora la
moglie potrebbe mettere a frutto concretamente la sua capacità lucrativa
residua del 59%. Ne segue che l'istante non ha ossequiato a sufficienza il proprio
onere di allegazione per ottenere una modifica del contributo alimentare.
9. Dinanzi
al Pretore aggiunto l'istante faceva valere che, qualora non fosse in grado di
conseguire un reddito ipotetico, la moglie avrebbe potuto contare su una
rendita d'invalidità al 100% o “avere accesso al prepensionamento, essendo nata
nel 1962”. Quest'ultima affermazione si esaurisce nondimeno in un assunto
apodittico, mancando qualsiasi prognosi su quanto l'interessata potrebbe
verosimilmente percepire facendo capo al prepensionamento. Nemmeno in proposito
AO1 ha assolto a sufficienza, pertanto, il proprio onere di allegazione. Quanto
alla possibilità di fare assegnamento su una rendita d'invalidità al 100%, nessun
dato oggettivo induce a presumere – né l'istante pretende – che dopo la
separazione (intervenuta nel luglio del 2014) il grado d'invalidità di AP1 sia
peggiorato oltre il 41% e giustifichi una revisione della rendita.
È
vero che all'appello la convenuta ha accluso due certificati del dott. M______
F______, suo medico curante (doc. F), secondo cui dal gennaio del 2014 “e pure in futuroˮ essa è
inabile al lavoro al 100%, il suo stato di salute essendo “notevolmente
peggiorato”, ciò che ha reso necessario “un intervento neuro-ortopedico nel distretto cervicale”, mentre
sussistono “conseguenze di una mielopatia cervicale (disturbi
sensitivi e algici agli arti superiori dalle due parti)”. Che ciò basti per rendere altamente verosimile
(come esige la giurisprudenza: sentenza del Tribunale federale 5A_1053/2020 del
13 ottobre 2021 consid. 4.1) il diritto a una rendita di invalidità – o al
riesame di una rendita d'invalidità – è dubbio. Sia come sia, nelle
osservazioni all'appello AO1 contesta la ricevibilità dei due certificati
medici e si oppone fermamente a che i due documenti siano acquisiti agli atti
(memoriale, pag. 2 e 3). Data la sua rinuncia a invocare quei certificati,
non si vede come egli possa sostenere perciò che la moglie potrebbe fare assegnamento – tanto meno con alta
verosimiglianza – su una rendita d'invalidità al 100%.
10. Nell'istanza
volta alla soppressione del contributo alimentare litigioso AO1 allegava inoltre
che, ad ogni modo, il reddito da lui conseguito dopo
il pensionamento gli lascia un margine
disponibile di appena fr. 270.– mensili rispetto al fabbisogno minimo, margine del
tutto insufficiente per finanziare il contributo alimentare di fr. 1300.–
mensili destinato alla moglie. Il Pretore aggiunto non ha esaminato la censura,
ritenendo che, foss'anche il marito in grado di continuare a versare il
contributo alimentare, AP1 può coprire il proprio fabbisogno minimo facendo far
capo a un (non meglio quantificato) reddito ipotetico. Venuta a cadere tale
argomentazione per i motivi esposti dianzi (consid. 8 e 9), occorre pertanto vagliare la situazione economica dell'istante.
a) Nella
fattispecie il contributo alimentare per
la moglie è stato pattuito il 30 giugno 2014 in base a un reddito dell'istante
di fr. 5180.– mensili (doc. B nell'inc. SO.2014.638).
Il 4 settembre 2023 AO1 è passato al beneficio della pensione. Egli medesimo
conferma però che il pensionamento non ha comportato modifiche sostanziali delle
sue entrate, persino lievemente aumentate a fr. 5243.– mensili (sentenza
impugnata, pag. 5 in fondo).
b) Riguardo al minimo esistenziale dell'istante medesimo, la
sentenza del 23 luglio 2014 a protezione
dell'unione coniugale lo quantificava in fr. 3648.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1400.–
[fr. 1200.– più le spese accessorie di fr. 200.–], premio della cassa malati fr. 610.–, imposta di
circolazione fr. 100.–, premio del leasing fr. 338.–: doc. B ed E nell'inc.
SO.2014.638). Considerato il citato reddito di fr. 5180.– mensili, a quel
momento AO1 fruiva così di un margine disponibile di fr. 1532.– mensili
con cui poteva erogare alla moglie il contributo alimentare di fr. 1300.– mensili e conservare un agio di fr. 232.–
mensili.
Attualmente
l'interessato dichiara un fabbisogno minimo di fr. 4970.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr.
1450.–, premio della cassa malati e
dell'assicurazione complementare fr. 716.95, partecipazione alle spese della
cassa malati fr. 32.90, assicurazione
economia domestica e responsabilità civile fr. 38.–, assicurazione
responsabilità civile dell'automobile fr. 122.50, imposta di circolazione
fr. 24.40, leasing fr. 285.70, carburante fr. 200.–, manutenzione del veicolo
fr. 50.–, imposte fr. 350.–, gatto fr. 200.–, diversi fr. 300.–: istanza,
pag. 3). Rimane da determinare il suo fabbisogno minimo attuale.
c) Il fabbisogno minimo di un
coniuge va definito, nel diritto civile, sulla scorta delle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle
esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF. A tale minimo si
aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti
dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione,
un'indennità per i premi delle assicurazioni
non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la
malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi
di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di
diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori
indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a
beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente
responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a
eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un
precedente matrimonio (fabbisogno minimo
“allargato” o “del diritto di famiglia”).
Non
fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del
minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, i costi
dovuti all'uso di un'automobile per diporto e o spese voluttuarie come viaggi,
vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso precipuo (DTF 147 III 265
consid. 7.2 con numerosi rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20
febbraio 2025 consid. 9b con rinvii).
d) Appurare
se una determinata voce di spesa vada inclusa nel fabbisogno minimo di un
coniuge è una questione di diritto (sentenza del Tribunale federale 5A_729/2022
del 24 maggio 2024 consid. 4 con rinvio; v. anche: I CCA, sentenza inc.
11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 15d). In concreto l'attore è pensionato,
di modo che l'uso di un veicolo privato non si giustifica più per ragioni
professionali, né appare necessario per ragioni mediche. Non possono quindi
essere riconosciuti nel fabbisogno minimo attuale di lui i costi del leasing, l'imposta di circolazione,
l'assicurazione del mezzo, il costo del carburante né gli oneri di manutenzione. Non rientrano nemmeno nel fabbisogno minimo le poste che
l'interessato definisce genericamente “diversi, tempo libero ecc.ˮ né le spese per animali
domestici.
Ciò
posto, pur aggiungendo d'ufficio al fabbisogno minimo dell'istante un'adeguata
indennità di fr. 150.– mensili per le telecomunicazioni, tale fabbisogno
risulta di fr. 3937.85 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1450.–, premio della cassa malati e assicurazione
complementare fr. 716.95, partecipazione alle spese fr. 32.90, assicurazione economia domestica e responsabilità
civile fr. 38.–, imposte fr. 350.–). All'istante rimane così quanto
basta per erogare alla moglie il contributo di mantenimento di fr. 1300.–
mensili.
11. Se
ne conclude che nel caso in esame non si riscontrano i presupposti per una
modifica del contributo alimentare litigioso: non è dato di sapere quale attività potrebbe concretamente esercitare la
convenuta per sfruttare adeguatamente la propria capacità lucrativa residua
del 59%, non risulta che l'interessata possa fare assegnamento con alta
verosimiglianza sul conseguimento di una rendita d'invalidità del 100% e
nemmeno consta che con il suo attuale reddito AO1 non sia in grado di erogare
il contributo alimentare litigioso. L'appello
di AP1 merita quindi accoglimento e la decisione impugnata va riformata di
conseguenza.
12. Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AO1, che ha proposto a
torto di respingere l'appello (art. 106 cpv.
1 CPC). AP 1 rivendica adeguate ripetibili, ma essendosi difesa da sé, essa
non ha affrontato costi di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. a e b CPC). Non ha
diritto quindi a indennità.
La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO1
con le osservazioni all'appello può essere accolta, l'istante risultando
sprovvisto dei mezzi necessari (nel senso dell'art. 117 lett. a CPC) e non
avere ecceduto nell'esercizio dei suoi mezzi di difesa (art. 117 lett. b CPC).
Quanto all'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio avv. PA1 per le
prestazioni svolte, in mancanza di una nota professionale (che incombeva alla
legale produrre: sentenza del Tribunale
federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3), si procede
per apprezzamento. Al riguardo si può presumere che per redigere il memoriale di
osservazioni (cinque pagine) in una causa senza particolari complessità
giuridiche già nota, un avvocato solerte e speditivo non avrebbe impiegato più
di cinque ore, compreso un breve colloquio o una stringata corrispondenza in favore del cliente. Tale
dispendio di tempo va retribuito sulla base tariffaria di fr. 180.– orari
(cifra II n. 3 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310).
Aggiunte le spese fisse (10%: art. 6 cpv. 1
del regolamento) e l'IVA, nel caso precipuo l'indennità di patrocinio va
fissata pertanto in fr. 1070.– arrotondati.
13. Per quanto attiene agli oneri di prima sede, AP 1 ha
inoltrato il 5 luglio 2024, parallelamente all'appello, un reclamo nel quale chiedeva
che gli oneri di primo grado fossero posti a carico del marito, con obbligo per
quest'ultimo di rifonderle fr. 1800.– a titolo di ripetibili. Se non che,
un reclamo a norma dell'art. 110 CPC è dato per impugnare esclusivamente dispositivi
sulle spese. Qualora una parte intenda contestare, oltre a dispositivi sulle
spese, anche il contenuto della decisione stessa e tale decisione sia – come
nel caso precipuo – appellabile, il dispositivo sulle spese è impugnabile con
l'appello (FF 2006 pag. 6670
ad art. 108). Nella fattispecie il
reclamo va considerato quindi come parte integrante dell'appello (I CCA,
decreto di stralcio inc. 11.2015.36 del 31 agosto 2015).
Ricordato
ciò, nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha addebitato le spese
processuali di fr. 500.– a AP1, condannata a rifondere all'istante fr. 1800.–
per ripetibili. Siccome tuttavia essa risulta vittoriosa (anziché sconfitta),
le spese processuali di fr. 500.– vanno addebitate all'istante (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece l'attribuzione di ripetibili, la
convenuta essendosi difesa da sé, senza aver dovuto affrontare costi di rilievo
(art. 95 cpv. 3 lett. a e b CPC). Per le stesse ragioni non si giustifica
nemmeno il conferimento del gratuito patrocinio da lei postulato con il reclamo.
14. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi
nondimeno di misure a protezione dell'unione coniugale, equiparabili per loro indole
a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale
federale un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto, nel
senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è
respinta.
4. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a
carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
Fatti
I
dispositivi n. 2 e 3 della sentenza impugnata rimangono invariati.
Considerandi
II. Le spese di appello di
fr. 500.– sono poste a carico
di AO 1. Non si assegnano ripetibili.
III. La
richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP1 in appello è respinta.
IV. AO1
è ammesso al
beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui alla
patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1070.–.
V. Il
reclamo è dichiarato senza portata propria.
VI. Notificazione:
–
;
–
;
–
Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene al-
ternative, Bellinzona (in estratto: consid. 12 e dispositivo IV).
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente la
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).