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Decisione

11.2025.1

Provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio: modifica del contributo per il figlio; appello immotivato

31 gennaio 2025Italiano11 min

mantenimento per il figlio A__________ di fr. 1500.– mensili, assegni familiari non

Source ti.ch

Incarti n.

11.2025.1

11.2025.2

Lugano

31 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta della giudice:

Giamboni,

giudice presidente

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2023.31 (divorzio su azione di un coniuge:

provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con istanza del 21 agosto 2024 da

AP 1

( PA 1 )

AO

1

(

PA 2 )

giudicando sull'appello

del 2 gennaio 2025 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore aggiunto il 20 dicembre 2024 (inc. 11.2025.1)

e sulla domanda di

gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2025.2);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP

1 (1972), cittadino i__________, e AO 1 (1981), cittadina b__________, si sono

sposati a M__________ il 6 __________ 2018. A quel momento essi avevano già un

figlio, A__________, nato il 13 __________ 2013. I coniugi vivono separati dal

gennaio del

2021

quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi dapprima

per conto proprio e, dal settembre 2021, a S__________.

B. Adito il 14 settembre 2021 da AO 1 con un'istanza a tutela

dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città

statuendo “in via cautelare e nel merito” il 16 febbraio 2023 ha – fra l'altro

– condannato il marito a versare alla moglie dal marzo 2023 un contributo di

mantenimento per il figlio A__________ di fr. 1500.– mensili, assegni familiari non

compresi (di cui fr. 600.– quale

contributo di accudimento), dal dicembre 2023 uno di fr. 1500.– mensili assegni familiari

non compresi (di cui fr. 400.– quale

contributo di accudimento)

e dal settembre 2024 uno di fr. 1100.– mensili assegni familiari non

compresi. Tale decisione è passata in

giudicato (inc. SO.2021.694).

C. Con

petizione del 10 marzo 2023 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al

Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona. La procedura è pronta per il

giudizio, le parti avendo inoltrato le rispettive conclusioni il 15 ottobre e

l'11 novembre 2024 (inc. DM.2023.31).

D. Nel

frattempo, il 20 febbraio 2024, il Pretore aggiunto ha respinto una prima

istanza del 7 dicembre 2023 di AP 1 con cui chiedeva la soppressione cautelare del

contributo di mantenimento per il figlio retroattivamente dal 1° settembre 2023.

Per il primo giudice, in sostanza, l'istante non aveva reso verosimile la

modifica delle circostanze per rapporto alla decisione a protezione dell'unione

coniugale ai sensi dell'art. 286 CC (inc. CA.2023.42).

E. Con

un'ulteriore istanza cautelare del 21 agosto 2024 AP 1 ha nuovamente postulato,

già inaudita parte e previa concessione del gratuito patrocinio, la

soppressione del contributo di mantenimento per il figlio dal 1° settembre 2023.

Con decreto supercautelare emesso l'indomani il Pretore aggiunto ha respinto il

provvedimento richiesto. Invitata a presentare osservazioni scritte,

in un allegato del 10 settembre 2024, AO 1 ha proposto di respingere la

richiesta.

F. Statuendo

con decreto cautelare del 20 dicembre 2024 il Pretore aggiunto ha respinto sia

l'istanza, sia la domanda di gratuito patrocinio. Le spese processuali di fr.

200.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla convenuta fr.

400.– per ripetibili.

G. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un

appello 2 gennaio 2025 in cui chiede, previa concessione del gratuito

patrocinio, di riformare il giudizio impugnato nel senso di accoglie­re l'istanza

con la conseguente soppressione del contributo alimentare dovuto al figlio A__________

“con effetto immediato e retroattivo al 1° settembre 2023”, di accogliere la

domanda di gratuito patrocinio e di porre le spese giudiziarie a carico della

convenuta. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni in materia

di provvedimenti cautelari sono adottate con la procedura sommaria (art. 276

CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione

(art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente

patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove

appena si consideri l'importo del contributo alimentare di cui è chiesta la

soppressione. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto

cautelare impugnato è stato recapitato all'istante il 23 dicembre 2024

(accertamento dell'invio n. 98.__________362825, agli atti). Introdotto il 2

gennaio 2025, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2.

Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto ha

anzitutto ricordato che ai fini della decisione a tutela dell'unione coniugale

era stato preso in considerazione per il marito, privo di entrate dopo il

licenziamento e senza più indennità per perdita di guadagno per malattia, un

reddito ipotetico di fr. 3400.– mensili che egli avrebbe potuto conseguire

dall'assicurazione disoccupazione o dall'assicurazione invalidità presso la

quale era pendente la relativa domanda, premettendo altresì che spettava

all'istante rendere verosimile una notevole modifica delle circostanze (nel

senso dell'art. 286 cpv. 2 CC). Pur dando atto che nel frattempo sia la domanda

d'invalidità sia la richiesta d'indennità di disoccupazione sono state

respinte, il primo giudice ha sottolineato che l'interessato risulta abile al

lavoro al 100% e in grado di percepire uno stipendio pari a quello guadagnato

in precedenza o, in ogni modo, superiore a quello computato nella sentenza del

16.

febbraio 2023. Del resto, ha aggiunto, il marito lavora al 40% da circa un

anno ma non risulta che, da allora o da quando le sue domande di invalidità o

d'indennità di disoccupazione sono state respinte, si sia attivato per trovare

un'occupazione a tempo pieno. Per il Pretore aggiunto, considerato lo stipendio

da lui percepito con un'attività al 40% (di circa fr. 1900.– mensili netti), si

giustifica quindi di imputargli un reddito ipotetico stimato in fr. 4700.–

mensili netti conseguibile con un'attività al 100%. In definitiva, ha concluso,

non solo l'interessato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento delle

circostanze, ma la sua situazione appare finanche migliorata rispetto a quella

considerata nella precedente giudizio. Onde la reiezione dell'istanza come pure

della domanda di gratuito patrocinio, giudicata sin dall'inizio priva di

possibilità di esito positivo.

3.

L'appellante rimprovera al primo giudice di non

avere correttamente considerato la sua nuova situazione economica. Sostiene di

avere dimostrato una notevole modifica delle circostanze, sia per il fatto che

le domande di invalidità e di indennità per la disoccupazione da lui presentate

sono state respinte, sia perché ha trovato solo un lavoro a tempo parziale

(40%) per un salario netto di fr. 1900.– mensili, che non gli consente di far

fonte al pagamento del contributo di mantenimento stabilito nella decisione a

protezione dell'unione coniugale. L'interessato critica poi il Pretore aggiunto

per avergli imputato un reddito ipotetico addirittura pari a fr. 4750.– mensili

senza effettuare una concreta e approfondita verifica delle sue possibilità

reddituali ‟sia dal profilo soggettivo che da quello oggettivo,

considerato l'attuale mercato del lavoroˮ, ritenendo inammissibile

limitarsi a ‟rapportare al 100% l'attuale reddito percepito [..] per l'attività lucrativa esercitata al 40%ˮ. Pur avendo “profuso importanti sforzi”,

continua l'interessato, egli non è stato in grado di trovare un'attività che

gli consenta di ottenere un reddito superiore a quello attuale di

fr. 1900.– mensili, ciò che giustifica la soppressione retroattiva del

contributo di mantenimento a suo carico.

4.

Ora, un

appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che

dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado sia

contestata (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4 con rinvii). Doglianze generiche e

recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non è

sufficiente reiterare nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede.

Spetta all'appellante confrontarsi con quanto figura nella sentenza impugnata,

indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice

(sentenza del Tribunale federale 4A_463/2023 del 24 aprile 2024

consid. 4.1 con rinvii). Solo a tali condizioni la giurisdizione di

appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non

significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza

impugnata resista alla critica (da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2023.39 del 15 gennaio 2025 consid. 5a con rinvii).

5.

Nel suo memoriale AP 1 ripropone sostanzialmente i

medesimi argomenti addotti nell'istanza presentata davanti al primo giudice

(pag. 4 in alto), ma non si confronta, neppure di scorcio, con la motivazione

del Pretore aggiunto il quale gli ha rimproverato segnatamente di non aver reso

verosimile di essersi attivato nella ricerca di un'attività lavorativa a tempo

pieno. Egli assevera di aver “profuso importanti sforzi” ma non indica quali

atti di causa a sostegno della sua allegazione avrebbe trascurato di considerare

il primo giudice. Né pretende – per ipotesi – di non essere tenuto a rendere

verosimile di aver cercato attivamente un'occupazione al 100%. In simili

circostanze l'appello, insufficientemente motivato, sfugge ad ogni esame di

merito (art. 311 cpv. 1 CPC). Quanto al diniego del gratuito patrocinio in

prima sede, nel memoriale non si ravvisa argomentazione alcuna dedicata alla

questione. Se ne conclude che,

manifestamente inammissibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC;

analogamente sul piano federale: sentenza del Tribunale federale 5A_98/2022 del

28.

marzo 2023 consid. 2.1), l'appello vede la sua sorte segnata e può

essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv.

1.

lett. a n. 2 LOG).

6.

Si

aggiunga, ad ogni buon conto, che pur volendo fare astrazione

dall'inammissibilità dell'appello, il rimedio non sarebbe destinato a

miglior sorte. Intanto non basta evocare genericamente le “difficoltà del mondo

del lavoro locale” per far concludere, foss'anche ad un esame limitato alla

verosimiglianza, che da un debitore alimentare di 52 anni, abile al lavoro al

100%, non sia più esigibile un'attività lucrativa a tempo pieno dopo un periodo

anche prolungato d'inattività (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, 258 consid.

3.4.4; cfr. sull'impegno richiesto a un debitore alimentare per reinserirsi

nella vita attiva: I CCA, sentenza inc. 11.2015.82 dell'8 settembre 2016

consid. 7). Per quanto attiene poi alla commisurazione del reddito ipotetico

computato dal primo giudice, basti ricordare che qualora – come in concreto –

un'attività è esercitata a una percentuale di occupazione inferiore a quanto si

può pretendere dall'interessato, il giudice può fare riferimento al salario

effettivamente realizzato e adattarlo in funzione del tasso esigibile (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ª edizione, pag. 86 con rinvii). Per di più in concreto il Pretore aggiunto si è limitato a

negare i presupposti per la soppressione del contributo in favore del figlio

senza tuttavia ricalcolarlo sulla base di tale reddito. In definitiva, non

fosse stato irricevibile per difetto di motivazione (sopra, consid. 5),

l'appello – per quanto ammissibile – sarebbe stato in ogni modo destinato alla

reiezione.

7.

Le spese della decisione odierna

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone problema di

ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per

osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio postulato dall'appellante in

questa sede, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche il

richiedente in gravi ristrettezze, per vero, il reclamo appariva fin

dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b

CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte.

8.

Circa

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), in caso di ricorso spetterà al

ricorrente rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia

di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Comunque

sia, contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari può essere fatta

valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito

patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51

cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le

spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La

giudice presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).