11.2025.101
Carente indicazione dei rimedi giuridici; nessuna retroattività di una richiesta di gratuito patrocinio
29 settembre 2025Italiano11 min
(1976) si sono sposati il 9 dicembre 2011. La moglie era già madre di E______, nato il _ ___ 2005 da un precedente matrimonio.
Source ti.ch
Incarti n.
11.2025.101
11.2025.104
Lugano
29 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici
e della giudice:
Giani,
presidente,
Giamboni
e Jaques
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2022.144 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 22 settembre 2022 da
AP1,
C______
(patrocinata
dall'avv.
PA1,
B______)
contro
AO1,
M______
(patrocinato
dall'avv.
PA2, L______),
giudicando sull'appello
del 1° settembre 2025 presentato da AP1 contro la decisione emessa dal Pretore
aggiunto il 27 giugno 2025 (inc. 11.2025.101)
e sulla richiesta di
gratuito patrocinio formulata dall'appellante il 4 settembre 2025 (inc. 11.2025.104);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
AO1 (1976) e AP1
(1976) si sono sposati il 9 dicembre 2011. La moglie era già madre di E______, nato il _ ___ 2005 da un precedente matrimonio.
Dalle nuove nozze sono nati N______, il _ ___
2012, ed Et______, il __ ____ 2018.
I coniugi si sono definitivamente
separati nell'aprile del 2020, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di C______
per trasferirsi a M______.
B. Nell'ambito
di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 27 luglio 2020 da
AP1 con decreto cautelare del 31 marzo 2021 il Pretore aggiunto del
Distretto di Bellinzona ha, in particolare, affidato i figli alla madre,
mantenendo l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto
di visita paterno in una giornata ogni due settimane con divieto di far
incontrare i bambini con la nonna paterna, e ha obbligato AO1 a versare alla moglie dall'aprile del
2021 contributi alimentari di fr. 609.45 mensili per N______ e di fr. 914.15 mensili per Et______, assegni familiari non compresi (inc.
SO.2020.788). Un appello del 19 aprile 2021 presentato da AO1 contro tale
decreto cautelare è stato è stato respinto da questa Camera con sentenza del 30
settembre 2022 (inc. 11.2021.53).
C. Nel frattempo, il 17
settembre 2021 il Pretore aggiunto ha istituito una curatela educativa in
favore di N______ ed Et______, mentre il
2 novembre 2021 l'Autorità regionale di protezione 15 ha nominato I______ B______ quale curatore educativo. Con
decreto cautelare del 21 dicembre 2021 le relazioni personali tra il padre e la
figlia N______ sono state sospese mentre quelle con il figlio Et______ sono
state ridefinite il 21 febbraio 2022.
D. Con
petizione del 22 settembre 2022, motivata il 30 gennaio 2023, AP1 ha promosso
azione di divorzio davanti al medesimo Pretore aggiunto (DM.2022.144). Nel
corso della procedura, il 25 marzo 2025, essa ha segnalato al Pretore aggiunto che
la nonna paterna aveva “colpito Et______ con uno scopettone” e ha chiesto l'immediata
sospensione del diritto di visita paterno. Invitato a presentare osservazioni,
in un memoriale del 4 aprile 2025 AO1 ha proposto di respingere l'istanza.
E. Statuendo
con decisione del 27 giugno 2025 il Pretore aggiunto ha istituito in favore di
Et______ una nuova curatela educativa per il tramite di un curatore
professionista, definendone i compiti e invitando l'Autorità regionale di
protezione 15 a designarlo, e ha mantenuto la curatela da parte di I______
B______, ridefinendone le mansioni. Egli ha poi stabilito che fino all'entrata
in funzione del curatore professionale i diritti di visita verranno organizzati
dall'attuale curatore educativo, ovvero “2-3 ore, ogni settimana/dieci giorni
circa, dove sarà lo stesso curatore a prendere in consegna Et______ presso il
domicilio della madre e a portarlo dal papà (presso il suo domicilio o in altro
luogo concordato, che verrà in ogni caso comunicato alla madre dal curatore)
dove il diritto di visita avverrà con la supervisione dello stesso curatore in
modo che quest'ultimo possa poi allestire un breve rapporto sul suo andamento
all'indirizzo del giudice” e ha ordinato a AP1 di collaborare sotto comminatoria
dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare.
F. Contro la decisione appena
citata AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 1°settembre 2018 per
ottenere l'annullamento del giudizio impugnato. AO1 non è stato inviato a
presentare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Nel
caso in esame, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore di
AP1 il 2 luglio 2025 e l'appello è stato introdotto il 1° settembre 2025. L'appellante,
nel capitolo “ammissibilità e tempestività del ricorso”, accenna al fatto che
la decisione relativa all'istituzione di una nuova curatela educativa tramite
un curatore professionale è stata emanata “senza sentire le parti”, evoca l'art.
308.
cpv. 1 CPC, indica che il primo giudice “si è determinato in relazione ai
diritti di visita del figlio sulla base degli atti istruttori fino ad oggi
assunti” per trarre la conclusione che si tratta di una “decisione incidentale
appellabile in base alla norma indicata” e che non essendo stata pronunciata
in procedura sommaria, il termine prescritto dall'art. 311 CPC (trenta giorni)
risulta applicabile. A suo parere, quindi, il termine di ricorso sarebbe
scaduto, tenendo conto delle ferie giudiziarie, il 2 settembre 2025, donde la
tempestività dell'appello.
In
realtà, che la decisione impugnata sia “incidentale” nel senso dell'art. 308
cpv. 1 lett. a CPC con rinvio all'art. 237 CPC è dubbio (sulla nozione di
decisione incidentale: RtiD I-2016 n.
39c pag. 717 consid. 2). Trattandosi poi di una
procedura di divorzio tuttora in corso, appare altresì dubbio che si possano emanare
decisioni con la procedura ordinaria prima della sentenza finale. Ove la
decisione impugnata fosse stata emanata senza sentire le parti, poi, nemmeno
sarebbe impugnabile (DTF 139
III 88 consid. 1.1.1), mentre se fosse stata adottata sulla base di una parziale
istruttoria potrebbe configurare un decreto intermedio. Quale sia
quindi la natura della decisione impugnata appare così incerto.
La questione non è di poco conto ove
si pensi appunto ai termini di impugnazione della procedura ordinaria (30
giorni sospesi dal-le ferie: art. 311 cpv. 1 combinato con l'art. 145 cpv. 1
CPC) oppure sommaria fino al 31 dicembre 2024 (10 giorni non sospesi delle
ferie: art. 314 cpv. 1 combinato con l'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC) o dal 1°
gennaio 2025 (30 giorni non sospesi dalle ferie: art. 314 cpv. 2 combinato con
l'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). Premesso ciò, se l'accertamento del rispetto
dei termini di impugnazione spetta in linea di principio all'autorità di
appello, l'indicazione sui rimedi
giuridici, ovvero le informazioni relative alla forma del mezzo
d'impugnazione previsto dalla legge, al termine per inoltrarlo e all'autorità alla quale indirizzarlo, compete
all'autorità che ha emanato la decisione impugnabile.
2.
Nella fattispecie, tuttavia, l'indicazione
dei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata non è di sussidio, il
Pretore aggiunto avendo riprodotto l'insieme delle disposizioni relative all'appello.
Se non che una simile indicazione non è conforme alle esigenze poste dall'art. 238
lett. f CPC (sentenza del
Tribunale federale 4A_475/2018 del 12 settembre 2019 consid. 5.2; v. anche Tappy in: Commentaire Romand, Code de
procédure civile, 2ª edizione, n. 11 ad art. 238; Heinzmann/Braidi in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021,
n. 19 ad art. 238; Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2,
3ª edizione, n. 38 ad art. 238). La giurisprudenza ha già avuto modo così di
stabilire che l'indicazione dei rimedi giuridici dev'essere individualizzata
secondo il ricorso effettivamente esperibile nel caso concreto. La decisione
deve pertanto specificare se può essere impugnata con appello o reclamo ed
entro quale termine (sentenze del Tribunale federale 4D_32/2021 del 27 ottobre
2021.
consid. 5.2 e 4A_475/2018 del 12 settembre 2019 consid. 5.1;
v. anche Tappy,
op. cit., n. 11 ad art. 238; Heinzmann/Braidi,
op. cit., n. 20 ad art. 238; Trezzini,
op. cit., n. 40 ad art. 238; Schmid/
Brunner in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 26 ad art. 238; Kriech in:
Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, vol. II, 3ª edizione, n. 14 ad art. 238; D. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Lötscher/Leuenberger/Seiler
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Art. 219-408 ZPO, 4ª edizione,
n. 24 ad art. 238; Sogo/Naegeli
in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª
edizione, n. 17 ad art. 238; Sutter-Somm/Seiler
in: Handkommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 14 ad art. 238).
3.
Nel passato questa Camera aveva invero ritenuto di poter
transigere sull'indicazione dei rimedi giuridici non conformi all'art. 238
lett. f CPC ma aveva sollecito la Pretura del Distretto di Bellinzona a
maggior attenzione, i partecipanti a una procedura dovendo poter fare
assegnamento su una corretta indicazione delle vie di ricorso che non sorprendesse
la loro buona fede processuale (sentenza inc. 11.2020.116 del 7 maggio 2021
consid. 2). A distanza di anni, tuttavia, nulla è cambiato (cfr. I CCA sentenze
inc. 11.2024.77 del 20 giugno 2024 consid. 2 e inc. 11.2023.86 del 18
agosto 2023 consid. 4). Ciò non è ammissibile e l'indulgenza di cui ha dato
prova questa Camera non può dunque essere rinnovata. E ciò a maggior ragione
con l'accresciuta protezione della buona fede dovuta all'introduzione, dal 1°
gennaio 2025, dell'art. 52 cpv. 2 CPC per il quale le indicazioni errate
riguardo ai mezzi di impugnazione possono essere fatte valere nei confronti di
qualsiasi giudice in quanto comportino degli svantaggi per la parte che se ne
prevale. Pur comprendendo la delicatezza del caso in esame, in circostanze siffatte
la decisione impugnata non può che essere annullata e gli atti rinviati in prima
sede affinché il Pretore aggiunto individualizzi il rimedio giuridico
effettivamente esperibile nel caso concreto con l'indicazione del termine di
ricorso.
4.
Le particolarità della fattispecie
giustificano di annullare la decisione – eccezionalmente – senza scambio di
atti scritti. Alla luce della violazione di carattere procedurale appare
superfluo invitare AO1 a formulare osservazioni su doglianze che questa Camera
non potrebbe comunque vagliare.
5.
Le singolarità del caso inducono
nella fattispecie a non prelevare spese processuali. Non si pone poi problema
di ripetibili alla controparte, l'appello non essendo stato intimato per
osservazioni. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante
il 4 settembre 2025, essa non può entrare in linea di conto. In linea di
principio, tale beneficio si riferisce soltanto agli atti compiuti dal
richiedente a decorrere dall'istanza, o meglio agli atti processuali eseguiti contestualmente
alla presentazione della relativa istanza. Solo in casi eccezionali quali la
necessità di procedere con urgenza – palesemente estranea nella fattispecie – il
gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119
cpv. 4 CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_37/2024 del 26 maggio 2025
consid. 3.3.2 con rinvii). E nel caso concreto, dopo il 1° settembre 2025 il
patrocinatore dell'appellante non è più stato chiamato a svolgere alcuna prestazione
in appello. La richiesta di assistenza giudiziaria risulta così senza oggetto.
6.
Circa i
rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'ammissibilità
di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore
sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Nella misura in cui si
trattasse di provvedimenti cautelari il ricorrente può far valere davanti al
Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura
incidentale, segue quella del procedimento principale (art. 51 cpv.
1.
lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. La decisione impugnata è annullata
e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto per un nuovo giudizio nel senso
dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio formulata in appello è dichiarata priva d'oggetto.
4. Notificazione a:
– avv.
PA1,
B______;
– avv.
PA2,
L______.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).