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Decisione

11.2025.101

Carente indicazione dei rimedi giuridici; nessuna retroattività di una richiesta di gratuito patrocinio

29 settembre 2025Italiano11 min

(1976) si sono sposati il 9 dicembre 2011. La moglie era già madre di E______, nato il _ ___ 2005 da un precedente matrimonio.

Source ti.ch

Incarti n.

11.2025.101

11.2025.104

Lugano

29 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici

e della giudice:

Giani,

presidente,

Giamboni

e Jaques

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2022.144 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con petizione del 22 settembre 2022 da

AP1,

C______

(patrocinata

dall'avv.

PA1,

B______)

contro

AO1,

M______

(patrocinato

dall'avv.

PA2, L______),

giudicando sull'appello

del 1° settembre 2025 presentato da AP1 contro la decisione emessa dal Pretore

aggiunto il 27 giugno 2025 (inc. 11.2025.101)

e sulla richiesta di

gratuito patrocinio formulata dall'appellante il 4 settembre 2025 (inc. 11.2025.104);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

AO1 (1976) e AP1

(1976) si sono sposati il 9 dicembre 2011. La moglie era già madre di E______, nato il _ ___ 2005 da un precedente matrimonio.

Dalle nuove nozze sono nati N______, il _ ___

2012, ed Et______, il __ ____ 2018.

I coniugi si sono definitivamente

separati nell'aprile del 2020, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di C______

per trasferirsi a M______.

B. Nell'ambito

di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 27 luglio 2020 da

AP1 con decreto cautelare del 31 marzo 2021 il Pretore aggiunto del

Distretto di Bellinzona ha, in particolare, affidato i figli alla madre,

mantenendo l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto

di visita paterno in una giornata ogni due settimane con divieto di far

incontrare i bambini con la nonna paterna, e ha obbligato AO1 a versare alla moglie dall'aprile del

2021 contributi alimentari di fr. 609.45 mensili per N______ e di fr. 914.15 mensili per Et______, assegni familiari non compresi (inc.

SO.2020.788). Un appello del 19 aprile 2021 presentato da AO1 contro tale

decreto cautelare è stato è stato respinto da questa Camera con sentenza del 30

settembre 2022 (inc. 11.2021.53).

C. Nel frattempo, il 17

settembre 2021 il Pretore aggiunto ha istituito una curatela educativa in

favore di N______ ed Et______, mentre il

2 novembre 2021 l'Autorità regionale di protezione 15 ha nominato I______ B______ quale curatore educativo. Con

decreto cautelare del 21 dicembre 2021 le relazioni personali tra il padre e la

figlia N______ sono state sospese mentre quelle con il figlio Et______ sono

state ridefinite il 21 febbraio 2022.

D. Con

petizione del 22 settembre 2022, motivata il 30 gennaio 2023, AP1 ha promosso

azione di divorzio davanti al medesimo Pretore aggiunto (DM.2022.144). Nel

corso della procedura, il 25 marzo 2025, essa ha segnalato al Pretore aggiunto che

la nonna paterna aveva “colpito Et______ con uno scopettone” e ha chiesto l'immediata

sospensione del diritto di visita paterno. Invitato a presentare osservazioni,

in un memoriale del 4 aprile 2025 AO1 ha proposto di respingere l'istanza.

E. Statuendo

con decisione del 27 giugno 2025 il Pretore aggiunto ha istituito in favore di

Et______ una nuova curatela educativa per il tramite di un curatore

professionista, definendone i compiti e invitando l'Autorità regionale di

protezione 15 a designarlo, e ha mantenuto la curatela da parte di I______

B______, ridefinendone le mansioni. Egli ha poi stabilito che fino all'entrata

in funzione del curatore professionale i diritti di visita verranno organizzati

dall'attuale curatore educativo, ovvero “2-3 ore, ogni settima­na/dieci giorni

circa, dove sarà lo stesso curatore a prendere in consegna Et______ presso il

domicilio della madre e a portarlo dal papà (presso il suo domicilio o in altro

luogo concordato, che verrà in ogni caso comunicato alla madre dal curatore)

dove il diritto di visita avverrà con la supervisione dello stesso curatore in

modo che quest'ultimo possa poi allestire un breve rapporto sul suo andamento

all'indirizzo del giudice” e ha ordinato a AP1 di collaborare sotto comminatoria

dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare.

F. Contro la decisione appena

citata AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 1°settembre 2018 per

ottenere l'annullamento del giudizio impugnato. AO1 non è stato inviato a

presentare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Nel

caso in esame, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore di

AP1 il 2 luglio 2025 e l'appello è stato introdotto il 1° settembre 2025. L'appellante,

nel capitolo “ammissibilità e tempestività del ricorso”, accenna al fatto che

la decisio­ne relativa all'istituzione di una nuova curatela educativa tramite

un curatore professionale è stata emanata “senza sentire le par­ti”, evoca l'art.

308.

cpv. 1 CPC, indica che il primo giudice “si è determinato in relazione ai

diritti di visita del figlio sulla base degli atti istruttori fino ad oggi

assunti” per trarre la conclusione che si tratta di una “decisione incidentale

appellabile in base alla nor­ma indicata” e che non essendo stata pronunciata

in procedura sommaria, il termine prescritto dall'art. 311 CPC (trenta giorni)

risulta applicabile. A suo parere, quindi, il termine di ricorso sarebbe

scaduto, tenendo conto delle ferie giudiziarie, il 2 settembre 2025, donde la

tempestività dell'appello.

In

realtà, che la decisione impugnata sia “incidentale” nel senso dell'art. 308

cpv. 1 lett. a CPC con rinvio all'art. 237 CPC è dubbio (sulla nozione di

decisione incidentale: RtiD I-2016 n.

39c pag. 717 consid. 2). Trattandosi poi di una

procedura di divorzio tuttora in corso, appare altresì dubbio che si possano emanare

decisioni con la procedura ordinaria prima della sentenza finale. Ove la

decisione impugnata fosse stata emanata senza sentire le parti, poi, nemmeno

sarebbe impugnabile (DTF 139

III 88 consid. 1.1.1), mentre se fosse stata adottata sulla base di una parziale

istruttoria potrebbe configurare un decreto intermedio. Qua­le sia

quindi la natura della decisione impugnata appare così incerto.

La questione non è di poco conto ove

si pensi appunto ai termini di impugnazione della procedura ordinaria (30

giorni sospesi dal-le ferie: art. 311 cpv. 1 combinato con l'art. 145 cpv. 1

CPC) oppure sommaria fino al 31 dicembre 2024 (10 giorni non sospesi delle

ferie: art. 314 cpv. 1 combinato con l'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC) o dal 1°

gennaio 2025 (30 giorni non sospesi dalle ferie: art. 314 cpv. 2 combinato con

l'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). Premesso ciò, se l'accertamento del rispetto

dei termini di impugnazione spetta in linea di principio all'autorità di

appello, l'indicazione sui rimedi

giuridici, ovvero le informazioni relative alla forma del mez­zo

d'impugnazione previsto dalla legge, al termine per inoltrarlo e all'autorità alla quale indirizzarlo, compete

all'autorità che ha ema­nato la decisione impugnabile.

2.

Nella fattispecie, tuttavia, l'indicazione

dei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata non è di sussidio, il

Pretore aggiunto avendo riprodotto l'insieme delle disposizioni relative all'appello.

Se non che una simile indicazione non è conforme alle esigenze poste dall'art. 238

lett. f CPC (sentenza del

Tribunale federale 4A_475/2018 del 12 settembre 2019 consid. 5.2; v. anche Tappy in: Commentaire Romand, Code de

procédure civile, 2ª edizione, n. 11 ad art. 238; Heinzmann/Braidi in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021,

n. 19 ad art. 238; Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2,

3ª edizione, n. 38 ad art. 238). La giurisprudenza ha già avuto modo così di

stabilire che l'indicazione dei rimedi giuridici dev'essere individualizzata

secondo il ricorso effettivamente esperibile nel caso concreto. La decisione

deve pertanto specificare se può essere impugnata con appello o reclamo ed

entro quale termine (sentenze del Tribunale federale 4D_32/2021 del 27 ottobre

2021.

consid. 5.2 e 4A_475/2018 del 12 settembre 2019 consid. 5.1;

v. anche Tappy,

op. cit., n. 11 ad art. 238; Heinzmann/Braidi,

op. cit., n. 20 ad art. 238; Trezzini,

op. cit., n. 40 ad art. 238; Schmid/

Brunner in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 26 ad art. 238; Kriech in:

Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kommentar, vol. II, 3ª edizione, n. 14 ad art. 238; D. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Lötscher/Leuenberger/Seiler

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Art. 219-408 ZPO, 4ª edizione,

n. 24 ad art. 238; Sogo/Naegeli

in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª

edizione, n. 17 ad art. 238; Sutter-Somm/Seiler

in: Handkommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 14 ad art. 238).

3.

Nel passato questa Camera aveva invero ritenuto di poter

transigere sull'indicazione dei rimedi giuridici non conformi all'art. 238

lett. f CPC ma aveva sollecito la Pretura del Distretto di Bellinzo­na a

maggior attenzione, i partecipanti a una procedura dovendo poter fare

assegnamento su una corretta indicazione delle vie di ricorso che non sorprendesse

la loro buona fede processuale (sentenza inc. 11.2020.116 del 7 maggio 2021

consid. 2). A distanza di anni, tuttavia, nulla è cambiato (cfr. I CCA sentenze

inc. 11.2024.77 del 20 giugno 2024 consid. 2 e inc. 11.2023.86 del 18

agosto 2023 consid. 4). Ciò non è ammissibile e l'indulgenza di cui ha dato

prova questa Camera non può dunque essere rinnovata. E ciò a maggior ragione

con l'accresciuta protezione della buona fede dovuta all'introduzione, dal 1°

gennaio 2025, dell'art. 52 cpv. 2 CPC per il quale le indicazioni errate

riguardo ai mezzi di impugnazione possono essere fatte valere nei confronti di

qualsiasi giudice in quanto comportino degli svantag­gi per la parte che se ne

prevale. Pur comprendendo la delicatezza del caso in esame, in circostanze siffatte

la decisione impugnata non può che essere annullata e gli atti rinviati in prima

sede affinché il Pretore aggiunto individualizzi il rimedio giuridico

effettivamente esperibile nel caso concreto con l'indicazione del termine di

ricorso.

4.

Le particolarità della fattispecie

giustificano di annullare la decisione – eccezionalmente – senza scambio di

atti scritti. Alla luce della violazione di carattere procedurale appare

superfluo invita­re AO1 a formulare osservazioni su doglianze che questa Camera

non potrebbe comunque vagliare.

5.

Le singolarità del caso inducono

nella fattispecie a non prelevare spese processuali. Non si pone poi problema

di ripetibili alla controparte, l'appello non essendo stato intimato per

osservazioni. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante

il 4 settembre 2025, essa non può entrare in linea di conto. In linea di

principio, tale beneficio si riferisce soltanto agli atti compiuti dal

richiedente a decorrere dall'istanza, o meglio agli atti processuali eseguiti contestualmente

alla presentazione della relativa istanza. Solo in casi eccezionali quali la

necessità di procedere con urgenza – palesemente estranea nella fattispecie – il

gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119

cpv. 4 CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_37/2024 del 26 maggio 2025

consid. 3.3.2 con rinvii). E nel caso concreto, dopo il 1° settembre 2025 il

patrocinatore dell'appellante non è più stato chiamato a svolgere alcuna prestazione

in appello. La richiesta di assistenza giudiziaria risulta così senza oggetto.

6.

Circa i

rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'ammissibilità

di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore

sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Nella misura in cui si

trattasse di provvedimenti cautelari il ricorrente può far valere davanti al

Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura

incidentale, segue quella del procedimento principale (art. 51 cpv.

1.

lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. La decisione impugnata è annullata

e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto per un nuovo giudizio nel senso

dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio formulata in appello è dichiarata priva d'oggetto.

4. Notificazione a:

– avv.

PA1,

B______;

– avv.

PA2,

L______.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).