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Decisione

11.2025.138

Provvigione ad litem

12 novembre 2025Italiano9 min

del 15 settembre 2025 per ottenere in riforma del giudizio impugnato la reiezione

Source ti.ch

Incarto n.

11.2025.138

Lugano

12 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta della

giudice

Giamboni

vicepresidente

cancelliera

Bernasconi

visto l'appello del 15 settembre 2025 proposto da

CON,

P______

(patrocinato dall'avv.

PAT2,

P______)

contro

il decreto cautelare emanato il 2 settembre 2025 dal Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Sud nella causa CA.2024.43 (divorzio su azione di un coniuge:

provvedimenti cautelari) promossa con istanza del 24 luglio 2024 da

ISTA,

nata Pe_____,

C______

(patrocinata

dall'avv.

PAT1,

L______),

giudicando

sull'istanza di

provvigione ad litem formulata da ISTA nelle

osservazioni all'appello del 24 ottobre 2025 (inc. 11.2025.108);

Ritenuto

in fatto: A. Il 24 luglio 2024 ISTA, nata Pe_____ (1974), ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore

della giurisdizione di Mendrisio Sud,

postulando in via cautelare la condanna del

marito CON (1961) al pagamento di un contributo alimentare per sé di fr. 6630.–

mensili, oltre a una provvigione ad litem di fr. 12 000.–. Con decreto cautelare emanato inaudita parte lo

stesso giorno, il Pretore ha obbligato il marito a versare alla moglie un

contributo alimentare di fr. 3000.– mensili dall'agosto 2024. All'udienza del

27 settembre 2024, indetta per la discussione cautelare, il marito ha proposto

di respingere l'istanza. Replicando oralmente, l'istante ha ridotto la pretesa

di contributo alimentare a fr. 3000.– mensili, mentre il convenuto con la

duplica ha mantenuto il suo punto di vista. Esperita l'istruttoria, nei rispettivi

allegati conclusivi, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro

posizioni, la moglie aumentando la sua richiesta di contributi alimentari a fr.

4658.50 mensili e quella della provvigione ad litem a fr. 27 000.–. Statuendo

poi con decreto cautelare del 27 agosto 2025, il Pretore ha obbligato CON a

versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili da agosto a

dicembre 2025, ridotto a fr. 2320.– mensili dal 1° gennaio 2026 fino al termine

della formazione del figlio del marito e a fr. 3000.– mensili dopo di allora,

come pure una provvigione ad litem di fr. 20 000.–. Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

Fatti

B. Contro

il decreto cautelare appena citato CON è insorto a questa Camera con un appello

del 15 settembre 2025 per ottenere in riforma del giudizio impugnato la reiezione

dell'istanza cautelare con conseguente annullamento con effetto al 27 settembre

2024 del contributo alimentare deciso in via supercautelare, o quanto meno la

riduzione dello stesso a fr. 221.15 mensili dal termine della formazione del

figlio D______, e l'obbligo per la moglie di restituirgli fr. 39 000.–. Egli

chiede inoltre di respingere la richiesta di provvigione ad litem (inc.

11.2025.123). Nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2025 ISTA propone di

respingere l'appello e sollecita una provvigione ad litem per la

procedura di secondo grado di fr. 6000.– o, subordinatamente, l'ammissione

al beneficio del gratuito patrocinio.

C. Sull'istanza

di provvigione ad litem occorre dunque statuire senza indugio.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. L'obbligo, per un coniuge, di corrispondere pendente

causa di divorzio (o di misure a tutela dell'unione coniugale) una somma di

denaro all'altro coniuge sprovvisto di mezzi sufficienti per sostenere le spese

del processo (provvigione ad litem) è un provvedimento cautelare a norma

dell'art. 276 cpv. 1 CPC (sentenza del Tribunale federale 5D_17/2024 del 6

novembre 2024, consid. 1 e 4.2.1). Se la prestazione richiesta è volta a

coprire le spese della procedura di appello, la competenza funzionale per

decidere spetta allo stesso tribunale di appello (Berufungsinstanz)

davanti al quale è pendente la causa di divorzio (sentenze del Tribunale

federale 5A_431/2024 del 19 febbraio 2025 consid. 7.3.1 con riferimenti e

5A_435/2034 del 21 novembre 2024 consid. 6.4 in: FamPra.ch 2025 pag. 187; v.

anche Stoudmann, Le divorce en

pratique, 3° ed., pag. 634). Nel Cantone Ticino la trattazione delle cause del

diritto di famiglia rientrano nelle attribuzioni della prima Camera civile

(art. 48 lett. a n. 1 LOG), la quale, trattandosi di una decisione di natura

provvisionale, può decidere nella composizione di un giudice unico (art. 48b

lett. b n. 1 LOG).

2.

Lo stanziamento di una provvigione ad litem

presuppone che la parte richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne

possa disporre in tempo utile – per finanziare un'adeguata condotta processuale

senza compromettere il suo debito mantenimento. Se può contare su redditi o

capitali propri, ella deve attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare

in causa autonomamente, in altri termini, non ha diritto di riscuotere una

provvigione ad litem, nemmeno ove l'altro coniuge (o il genitore) sia in grado

di fornirla o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue (RtiD

II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza

inc. 11.2025.25 del 2 settembre 2025 consid. 15a). Un'eventuale eccedenza va

messa in relazione con le presumibili spese processuali e di patrocinio nel

senso che deve essere possibile far fronte con pagamenti rateali che estinguono

il debito in un lasso di tempo ragionevole (variante tra 1 e 2 anni a

dipendenza della complessità della causa: sentenza del Tribuna­le federale

5A_392/2025 del 12 agosto 2025 consid. 3.1 con rinvio a DTF 141 III 369 consid

4.1). Inoltre i contributi di mantenimento servono, di principio, a coprire i

bisogni correnti dei creditori e non i costi di una procedura di divorzio o di

mantenimento, sicché una provvigione di causa può essere giustificata indipendentemente

dall'ammontare del contributo di mantenimento (sen­tenza del Tribunale federale

5A_429/2024 del 3 marzo 2025 consid. 10.1 con rinvii).

Spetta

al richiedente rendere verosimile di non disporre di mezzi propri – o di non

poterne disporre in tempo utile – per finanziare un'adeguata condotta

processuale senza compromettere il suo debito mantenimento. Oltre a ciò, la

procedura da lui promossa non deve apparire sin dall'inizio infondata o

dilatoria, in particolare in sede di ricorso (sentenza del Tribunale federale

5A_431/2024 del 19 febbraio 2025, consid. 7.3.2 con riferimenti). La provvigione

ad litem costituisce poi un semplice anticipo, stabilito in via cautelare,

sicché spetterà al giudice statuire sull'eventuale sua restituzione nell'ambito

della ripartizione delle spese processuali al termine del procedimento

(sentenza del Tribunale federale 5A_431/2024 del 19 febbraio 2025, consid.

7.3.1

con riferimenti) o computata sulla liquidazione del regime matrimoniale,

sempre che ciò non appaia iniquo (DTF 146 III 212 consid. 6.3 con rinvii; v.

anche RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii). In una procedura sommaria –

come quella che regge i provvedimenti cautelari (art. 248 lett. d e 271 lett. a

CPC) – il potere cognitivo del giudice è limitato alla verosimiglianza dei

fatti e a un esame sommario del diritto (sentenza del Tribunale federale

5D_17/2024 del 6 novembre 2024, consid. 4.2.1).

3.

In

concreto, ISTA fa valere di non percepire alcun reddito né di disporre risparmi

e rileva che il contributo ricevuto dal marito permette unicamente la copertura

del suo fabbisogno minimo non lasciandole alcun margine per coprire le spese

legali. CON, dal canto suo, sostiene che la consorte non ha reso verosimile di

trovarsi in stato di indigenza e che, al contrario, le risultanze istruttorie

attesterebbero che essa dispone di redditi e sostanza proprie. Premesso che la

resistenza della moglie in appello non appare già di primo acchito irricevibile

o infondata, il contributo di mantenimento fissato dal primo giudice copre

unicamente il fabbisogno minimo di lei (cfr. decreto impugnato, pag. 4 a metà) sicché

essa non dispone dunque, pendente causa, di un'eccedenza con cui coprire le

spese legate alla procedura di appello. Né, ai fini della provvigione ad litem,

un reddito teorico entra in linea di conto, mentre la sostanza cui sembrerebbe

fare riferimento il marito è costituita da un immobile in Brasile di cui l'interessata

non potrebbe comunque disporre in tempi brevi. In tali circostanze, a un esame

sommario, tenuto conto in particolare della situazione finanziaria del marito, il

quale oltre a far fronte al fabbisogno minimo suo e del figlio, beneficia

altresì della quota di eccedenza che sarebbe invero spettata alla moglie. Ne

discende che, in ultima analisi, la richiesta va accolta nel senso che per la

procedura di appello il marito è tenuto a stanziare una provvigione ad litem

di fr. 3000.–, importo adeguato alle prestazioni che il patrocinatore

dell'appellata è stato chiamato a svolgere in questa sede.

4.

Il

giudizio sulle spese e le ripetibili del presente decreto è rinviato alla

decisione finale (art. 104 cpv. 3 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. L'istanza è accolta nel senso che

CON è tenuto a versare a ISTA per la procedura di appello di cui all'inc.

11.2025.123 una provvigione ad litem di fr. 3000.–.

2. Notificazione:

avv. PAT1, L______;

avv. PAT2, P______.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La

vicepresidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).