11.2025.23
Contestazione di riconoscimento di paternità
7 aprile 2025Italiano8 min
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 17 febbraio
Source ti.ch
Incarti n.
11.2025.23
11.2025.24
Lugano
7 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SE.2025.72 (contestazione
di riconoscimento di paternità) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 17 febbraio
2025 da
AP 1
contro
AO
1
AO
3
Sa______ (R______)
rappresentato
dalla madre AO2
(patrocinata
dall'avv. PA2, L______),
giudicando
sul ‟reclamoˮ del 10 marzo 2025 presentato da AP1 contro la sentenza
emessa dal Pretore aggiunto il 19 febbraio 2025 (inc. 11.2025.23)
e sulla domanda di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc.
11.2025.24);
Ritenuto
in fatto: A. Il 2 giugno 2015 AO2 (1977),
cittadina italiana, ha dato alla luce a S______ una bambina, AO1, che è stata
riconosciuta il 20 luglio 2015 da AP1 (1970), anch'egli cittadino i______. A
quel tempo i genitori abitavano in un appartamento
a C______. Nel dicembre del 2016 AO2 si è trasferita con la figlia in
Italia e il 15 gennaio 2017 ha dato alla luce a R______ un secondo figlio, AO3,
il quale è stato dichiarato figlio di AP1 con sentenza del 1° aprile 2020 dal Tribunale
ordinario di F______, adito da AO2.
B. Il 17 giugno 2024 AP1
ha convenuto AO2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per
vedere revocata la “dichiarazione di paternità per AO1 e AO3”. Trattata dal
Pretore aggiunto come contestazione di riconoscimento di paternità (art. 260c
CC), l'azione è stata respinta in quanto ricevibile dal Pretore aggiunto con
sentenza del 21 gennaio 2025 per carente legittimazione passiva della convenuta
(inc. SE.2024.188).
C. Il 17 febbraio 2025
AP1 ha convenuto così i figli AO1 e AO3 “da rappresentarsi da un curatore
nominato dal Tribunale”, chiedendo “il disconoscimento di paternità ex art. 260a
CC” sugli stessi. Con sentenza del 19 febbraio 2025 il Pretore aggiunto ha
dichiarato inammissibile la petizione nei confronti di AO3 (dispositivo n. 2) e
ha rinviato il giudizio sulle spese al merito (dispositivo n. 3). Inoltre ha
fissato all'Autorità regionale di protezione __________, P______, un termine di
30 giorni per nominare a AO1 un curatore di rappresentanza giusta l'art. 299
CPC (dispositivo n. 4).
D. Contro il dispositivo
n. 2 appena citato AP1 è insorto a questa Camera con un “reclamo” del 10 marzo
2025 nel quale postula – previa concessione del gratuito patrocinio – la
riforma del giudizio impugnato nel senso di “dichiarare ricevibile” la
petizione nei confronti del figlio AO3 e di nominare anche a quest'ultimo un
curatore di rappresentanza.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Una
decisione di non entrata nel merito per carenza dell'interesse degno di
protezione dell'attore pone termine al processo per ragioni d'ordine ed è
pertanto finale nel senso dell'art. 237 cpv. 2 CPC. Un'azione di contestazione del riconoscimento di paternità
è retta dalla procedura semplificata (art. 295 CPC). Non trattandosi di una
controversia patrimoniale, la relativa decisione è impugnabile con appello entro
30.
giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC) senza riguardo a
questioni di valore (cfr. DTF 138 III 539 consid. 1.1).
In concreto
la sentenza del Pretore aggiunto è stata notificata all'attore il 21 febbraio
2025.
(tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti).
Introdotto il 10 marzo 2025 il
‟reclamoˮ in esame è pertanto tempestivo.
Quanto all'erronea intestazione dell'atto (“reclamo” anziché appello), essa
figura solo sul frontespizio ed è verosimilmente riconducibile a imperizia dell'attore,
privo di formazione giuridica (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.3 del
27.
dicembre 2023 consid. 1). Nelle condizioni descritte il ricorso può
dunque essere trattato come appello.
2.
Al
memoriale AP1 acclude una copia della petizione del 17 febbraio 2025. Già trasmessa
d'ufficio a questa Camera dal Pretore aggiunto unitamente al fascicolo
processuale, tale documento si rivela dunque superfluo. L'interessato chiede inoltre
che sia esperito in appello un “test del DNA diretto tra il ricorrente e AO3,
quale prova essenziale per accertare la verità biologica sia per il presunto
padre ma anche per il presunto figlioˮ, prova che aveva già sollecitato
davanti al Pretore aggiunto. Come si vedrà in seguito (consid. 4 e 5), simile mezzo
istruttorio non inciderebbe tuttavia sull'esito del giudizio. Giovi pertanto
passare all'esame del rimedio giuridico.
3.
Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che un'azione di contestazione
del riconoscimento di paternità presuppone che il legame di paternità sia stato
stabilito per riconoscimento del padre. Egli ha accertato però che nella
fattispecie tale riconoscimento esiste unicamente nei confronti della figlia
AO1, mentre la paternità nei confronti di AO3 è stata giudizialmente accertata dal
Tribunale ordinario di F______ in esito a un'azione di paternità promossa da
AO2. Avesse inteso contestare simile accertamento, ha continuato il Pretore
aggiunto, AP1 avrebbe dovuto procedere dinanzi alle competenti autorità
italiane. Egli non ha invece alcun interesse giuridicamente protetto a
promuovere un'azione di paternità in Svizzera. Onde, per finire,
l'inammissibilità della petizione.
4.
Nel suo memoriale AP1
contesta l'irricevibilità della petizione nei confronti di AO3. Egli argomenta
che con la sentenza del 21 gennaio 2025 il Pretore aggiunto aveva riconosciuto
la giurisdizione e la competenza territoriale svizzera perché egli risiede in
Svizzera dall'ottobre del 2014, mentre “le autorità italiane non avevano
giurisdizione sulla questioneˮ, poiché si fondavano su una sua “errataˮ
residenza in Italia fino al 26 giugno 2024. L'appellante lamenta poi una
disparità di trattamento tra i due figli, dato che il primo giudice si è
ritenuto competente per trattare la contestazione di paternità riguardante AO1,
ma non quella nei confronti di AO3, benché le “condizioni giuridiche e fattuali
del riconoscimento di paternità siano identiche per entrambiˮ.
L'argomentazione cade nel
vuoto, ove appena si consideri che il Pretore aggiunto non ha dichiarato la petizione
irricevibile per difetto di competenza territoriale, bensì per mancato
interesse degno di protezione a contestare il riconoscimento di paternità nei confronti
di AO3, non sussistendo verso quel figlio alcun riconoscimento da parte di AP1 (nel
senso dell'art. 260a CC). Quel legame di filiazione, in effetti, sussiste
perché è stato accertato giudizialmente da un tribunale, non per riconoscimento
del genitore. Se intende contestare la decisione di quel tribunale, AP1 deve
far capo perciò ai modi e alle forme previste dal relativo ordinamento giudiziario.
5.
L'interessato
obietta poi che la sentenza italiana evocata dal primo giudice non gli è opponibile,
poiché è stata emessa in contumacia senza che egli sia stato “regolarmente
notificatoˮ. Tale sindacato si fonda – egli continua – su “una falsa
presunzione di residenza in Italia, smentita dalla documentazione ufficiale
successivamente corretta” e suffragata unicamente da una “perizia genetico-forense
comparativa tra i due fratelli” senza che sia stato eseguito un test genetico “diretto
tra il presunto padre ed il figlio AO3”.
La doglianza esula
dall'oggetto della lite. In concreto AP1 ha promosso un'azione volta a
contestare un presunto riconoscimento di paternità nei confronti di AO3. Un
simile riconoscimento – come detto – non sussiste. Quanto alla sentenza con cui
il Tribunale ordinario di F______ ha accertato il 1° aprile 2020 la sua paternità,
non si tratta di un riconoscimento, ma di un pronunciato giudiziario che può
essere contestato unicamente nei modi e nelle forme previste dal relativo ordinamento
giudiziario. Sapere se ciò sia possibile e come debba avvenire trascende i
limiti dell'attuale giudizio. Sta di fatto che il riconoscimento in Svizzera della
decisione italiana non è oggetto di questa procedura. Al proposito l'appello
vede la sua sorte segnata.
6.
Le spese
dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC),
ma le particolarità del caso inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili, non
essendo state chieste osservazioni al rimedio giuridico. Non dovendosi
prelevare costi a carico di AP1, privo di patrocinio, la richiesta di gratuito
patrocinio diviene inoltre senza oggetto.
7.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro
la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia
civile è dato senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid.
1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono spese.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione
a:
– avv. PA1, L______;
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).