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Decisione

11.2025.23

Contestazione di riconoscimento di paternità

7 aprile 2025Italiano8 min

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 17 febbraio

Source ti.ch

Incarti n.

11.2025.23

11.2025.24

Lugano

7 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SE.2025.72 (contestazione

di riconoscimento di paternità) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 17 febbraio

2025 da

AP 1

contro

AO

1

AO

3

Sa______ (R______)

rappresentato

dalla madre AO2

(patrocinata

dall'avv. PA2, L______),

giudicando

sul ‟reclamoˮ del 10 marzo 2025 presentato da AP1 contro la sentenza

emessa dal Pretore aggiunto il 19 febbraio 2025 (inc. 11.2025.23)

e sulla domanda di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc.

11.2025.24);

Ritenuto

in fatto: A. Il 2 giugno 2015 AO2 (1977),

cittadina italiana, ha dato alla luce a S______ una bambina, AO1, che è stata

riconosciuta il 20 luglio 2015 da AP1 (1970), anch'egli cittadino i______. A

quel tempo i genitori abitavano in un appartamento

a C______. Nel dicembre del 2016 AO2 si è trasferita con la figlia in

Italia e il 15 gennaio 2017 ha dato alla luce a R______ un secondo figlio, AO3,

il quale è stato dichiarato figlio di AP1 con sentenza del 1° aprile 2020 dal Tribunale

ordinario di F______, adito da AO2.

B. Il 17 giugno 2024 AP1

ha convenuto AO2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per

vedere revocata la “dichiarazione di paternità per AO1 e AO3”. Trattata dal

Pretore aggiunto come contestazione di riconoscimento di paternità (art. 260c

CC), l'azione è stata respinta in quanto ricevibile dal Pretore aggiunto con

sentenza del 21 gennaio 2025 per carente legittimazione passiva della convenuta

(inc. SE.2024.188).

C. Il 17 febbraio 2025

AP1 ha convenuto così i figli AO1 e AO3 “da rappresentarsi da un curatore

nominato dal Tribunale”, chiedendo “il disconoscimento di paternità ex art. 260a

CC” sugli stessi. Con sentenza del 19 febbraio 2025 il Pretore aggiunto ha

dichiarato inammissibile la petizione nei confronti di AO3 (dispositivo n. 2) e

ha rinviato il giudizio sulle spese al merito (dispositivo n. 3). Inoltre ha

fissato all'Autorità regionale di protezione __________, P______, un termine di

30 giorni per nominare a AO1 un curatore di rappresentanza giusta l'art. 299

CPC (dispositivo n. 4).

D. Contro il dispositivo

n. 2 appena citato AP1 è insorto a questa Camera con un “reclamo” del 10 marzo

2025 nel quale postula – previa concessione del gratuito patrocinio – la

riforma del giudizio impugnato nel senso di “dichiarare ricevibile” la

petizione nei confronti del figlio AO3 e di nominare anche a quest'ultimo un

curatore di rappresentanza.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Una

decisione di non entrata nel merito per carenza dell'interesse degno di

protezione dell'attore pone termine al processo per ragioni d'ordine ed è

pertanto finale nel senso dell'art. 237 cpv. 2 CPC. Un'azione di contestazione del riconoscimento di paternità

è retta dalla procedura semplificata (art. 295 CPC). Non trattandosi di una

controversia patrimoniale, la relativa decisione è impugnabile con appello entro

30.

giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC) senza riguardo a

questioni di valore (cfr. DTF 138 III 539 consid. 1.1).

In concreto

la sentenza del Pretore aggiunto è stata notificata all'attore il 21 febbraio

2025.

(tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti).

Introdotto il 10 marzo 2025 il

‟reclamoˮ in esame è pertanto tempestivo.

Quanto all'erronea intestazione del­l'atto (“reclamo” anziché appello), essa

figura solo sul frontespizio ed è verosimilmente riconducibile a imperizia dell'attore,

privo di formazione giuridica (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.3 del

27.

dicembre 2023 consid. 1). Nelle condizioni descritte il ricorso può

dunque essere trattato come appello.

2.

Al

memoriale AP1 acclude una copia della petizione del 17 febbraio 2025. Già trasmessa

d'ufficio a questa Camera dal Pretore aggiunto unitamente al fascicolo

processuale, tale documento si rivela dunque superfluo. L'interessato chiede inoltre

che sia esperito in appello un “test del DNA diretto tra il ricorrente e AO3,

quale prova essenziale per accertare la verità biologica sia per il presunto

padre ma anche per il presunto figlioˮ, prova che aveva già sollecitato

davanti al Pretore aggiunto. Come si vedrà in seguito (consid. 4 e 5), simile mezzo

istruttorio non inciderebbe tuttavia sull'esito del giudizio. Giovi pertanto

passare all'esame del rimedio giuridico.

3.

Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che un'azione di contestazione

del riconoscimento di paternità presuppone che il legame di paternità sia stato

stabilito per riconoscimento del padre. Egli ha accertato però che nella

fattispecie tale riconoscimento esiste unicamente nei confronti della figlia

AO1, mentre la paternità nei confronti di AO3 è stata giudizialmente accertata dal

Tribunale ordinario di F______ in esito a un'azione di paternità promossa da

AO2. Avesse inteso contestare simile accertamento, ha continuato il Pretore

aggiunto, AP1 avrebbe dovuto procedere dinanzi alle competenti autorità

italiane. Egli non ha invece alcun interesse giuridicamente protetto a

promuovere un'azione di paternità in Svizzera. Onde, per finire,

l'inammissibilità della petizione.

4.

Nel suo memoriale AP1

contesta l'irricevibilità della petizione nei confronti di AO3. Egli argomenta

che con la sentenza del 21 gennaio 2025 il Pretore aggiunto aveva riconosciuto

la giurisdizione e la competenza territoriale svizzera perché egli risiede in

Svizzera dall'ottobre del 2014, mentre “le autorità italiane non avevano

giurisdizione sulla questioneˮ, poiché si fondavano su una sua “errataˮ

residenza in Italia fino al 26 giugno 2024. L'appellante lamenta poi una

disparità di trattamento tra i due figli, dato che il primo giudice si è

ritenuto competente per trattare la contestazione di paternità riguardante AO1,

ma non quella nei confronti di AO3, benché le “condizioni giuridiche e fattuali

del riconoscimento di paternità siano identiche per entrambiˮ.

L'argomentazione cade nel

vuoto, ove appena si consideri che il Pretore aggiunto non ha dichiarato la petizione

irricevibile per difetto di competenza territoriale, bensì per mancato

interesse degno di protezione a contestare il riconoscimento di paternità nei confronti

di AO3, non sussistendo verso quel figlio alcun riconoscimento da parte di AP1 (nel

senso dell'art. 260a CC). Quel legame di filiazione, in effetti, sussiste

perché è stato accertato giudizialmen­te da un tribunale, non per riconoscimen­to

del genitore. Se intende contestare la decisione di quel tribunale, AP1 deve

far capo perciò ai modi e alle forme previste dal relativo ordinamento giudiziario.

5.

L'interessato

obietta poi che la sentenza italiana evocata dal primo giudice non gli è opponibile,

poiché è stata emessa in contumacia senza che egli sia stato “regolarmente

notificatoˮ. Tale sindacato si fonda – egli continua – su “una falsa

presunzione di residenza in Italia, smentita dalla documentazione ufficiale

successivamente corretta” e suffragata unicamente da una “perizia genetico-forense

comparativa tra i due fratelli” senza che sia stato eseguito un test genetico “diretto

tra il presunto padre ed il figlio AO3”.

La doglianza esula

dall'oggetto della lite. In concreto AP1 ha promosso un'azione volta a

contestare un presunto riconoscimento di paternità nei confronti di AO3. Un

simile riconoscimento – come detto – non sussiste. Quanto alla sentenza con cui

il Tribunale ordinario di F______ ha accertato il 1° aprile 2020 la sua paternità,

non si tratta di un riconoscimento, ma di un pronunciato giudiziario che può

essere contestato unicamen­te nei modi e nelle forme previste dal relativo ordinamento

giudiziario. Sapere se ciò sia possibile e come debba avvenire trascende i

limiti dell'attuale giudizio. Sta di fatto che il riconoscimento in Svizzera della

decisione italiana non è oggetto di questa procedura. Al proposito l'appello

vede la sua sorte segnata.

6.

Le spese

dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC),

ma le particolarità del caso inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili, non

essendo state chieste osservazioni al rimedio giuridico. Non dovendosi

prelevare costi a carico di AP1, privo di patrocinio, la richiesta di gratuito

patrocinio diviene inoltre senza oggetto.

7.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro

la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia

civile è dato senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid.

1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono spese.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione

a:

– avv. PA1, L______;

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).