11.2025.25
Provvedimenti cautelari in un'azione di mantenimento: contributi provvisionali e provvigione ad litem provvigione ad litem per un procedimento d'appello: competenza dell'autorità di ricorso
2 settembre 2025Italiano59 min
quarto a carico del convenuto, al quale l'istante è stata tenuta a rifondere fr.
Source ti.ch
Incarti n.
11.2025.25
11.2025.26
11.2025.56
11.2025.57
11.2025.80
Lugano
2 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Giamboni
e Jaques
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2024.25 (filiazione: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 16 maggio 2024 da
AP1,
G______
(patrocinata
dall'avv.
PA1,
L______)
contro
AO1,
G______
(patrocinato
dall'avv.
PA2,
L______),
e nella causa
SE.2024.38 (filiazione) tra le medesime parti,
giudicando sull'appello del 10 marzo 2025 presentato da AP1 contro il
decreto cautelare emesso dal Pretore il 25 febbraio 2025 (inc.
11.2025.25) e sulla contestuale istanza di
provvigione ad litem, in subordine di gratuito patrocinio (inc. 11.2025.26),
e sull'appello dell'11
giugno 2025 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il
2 giugno 2025 (inc. 11.2025.56) e sulla contestuale istanza di provvigione ad
litem, in subordine di gratuito patrocinio (inc. 11.2025.57),
così come sull'appello
incidentale del 17 luglio 2025 presentato da AO1 contro quest'ultimo decreto
(inc. 11.2025.80);
Ritenuto
in fatto: A. Dalla relazione tra AO1 (1978)
e AP1 (1977), già madre di R______ (2003) e A______ (2006), sono nati il __ ___
2014 Su____ e il _ ______ 2017 S_____. A quel tempo i genitori vivevano insieme. Il 16 gennaio 2015
l'Autorità regionale di protezione 12 ha approvato una convenzione in cui – tra
l'altro – AO1 si impegnava a versare un contributo alimentare per Su______ variante
da fr. 400.– a fr. 700.– mensili indicizzato (assegni familiari non compresi), obbligo
sospeso “per il periodo di convivenza dei genitori”. Un'analoga convenzione non
è stata per contro conclusa per S_____. La vita in comune dei genitori è
cessata a giugno 2024. AP1, di formazione disegnatrice del genio civile AFC,
ha maturato esperienze professionali quale segretaria. Interrotta l'attività lucrativa
dopo la nascita di Su______, essa si è dedicata alla cura dei figli e al
governo della casa fino al marzo 2023 quando ha ripreso a lavorare,
inizialmente quale addetta alle pulizie (al 10% e dal gennaio 2024 al 10%) per
l'I______ P______ di C______ K______ di G______ e dal gennaio 2025 quale
impiegata di commercio al 50% per la S____ SA di Ri______. AO1 lavora
dall'aprile del 2023 quale gestore dell'infrastruttura IT per Ba____ a B______.
B. Il 16 maggio 2024 AP1 si è
rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per un tentativo di
conciliazione nei confronti di AO1, con contestuali richieste cautelari, per
ottenere l'affidamento dei figli con l'esercizio congiunto dell'autorità
parentale, la disciplina del diritto di visita paterno e contributi alimentari
per importi varianti fra fr. 1850.– e fr. 1327.– mensili (assegni familiari non
compresi), per ogni figlio, oltre a una provvigione ad litem di fr.
5000.– o, in subordine, la concessione del gratuito patrocinio. Con ordinanza
del 17 maggio 2024 il Pretore ha disgiunto la procedura di conciliazione
(inc. CM.2024.53) dal procedimento cautelare (inc. CA.2024.25). Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione,
l'11 giugno 2024 il Pretore ha rilasciato all'istante l'autorizzazione
ad agire.
C. L'11 giugno 2024 si è tenuto
il contraddittorio cautelare, nel cui ambito AO1 ha sollecitato la custodia
alternata dei figli (al 50% da ciascun genitore) con esercizio congiunto
dell'autorità parentale e ha offerto un contributo alimentare di
fr. 683.– mensili per Su____ e uno
di fr. 583.– mensili per S_____ (assegni familiari compresi) oltre all'assunzione
diretta “di tutti i costi dei figli (in particolare spese di cassa malati,
mediche, scolastiche, hobby, telecomunicazioni, ad eccezione delle attività or-ganizzate
con la madre)”, avversando ogni altra richiesta. In coda all'udienza il Pretore ha impartito all'istante un
termine di 15 giorni per presentare una replica scritta e ha omologato
un accordo provvisorio dei genitori sui diritti di visita paterni. In un
memoriale del 10 luglio 2024 l'istante ha confermato le sue domande salvo aumentare
la richiesta di contributo alimentare per i figli (importi varianti fra fr.
1951.03 e fr. 2500.– mensili, oltre assegni familiari). Il convenuto ha
duplicato l'8 agosto 2024 mantenendo il suo
punto di vista tranne rivalutare l'offerta di contributo di mantenimento
a fr. 833.– mensili per Su___ e a fr. 733.– mensili per S_____
(assegni familiari compresi) oltre a formulare richieste di giudizio
subordinate nel caso di custodia esclusiva della madre.
D. All'udienza del 2 ottobre
2024 indetta per la continuazione del contradittorio, entrambe le parti hanno offerto
prove. L'istruttoria, avviata seduta stante, è stata chiusa il 15 novembre
2024 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 30 gennaio 2025 l'istante ha proposto la
custodia alternata dei figli (65% alla madre e 35% al padre o – in subordine –
50% ciascuno), con esercizio congiunto dell'autorità parentale, la disciplina
dei periodi di vacanza con loro e l'istituzione di una curatela educativa in
favore dei minori, e ha rivendicato un contributo alimentare per i figli in
importi compresi fra fr. 1114.65 e fr. 2677.70 mensili, aumentando la richiesta
di provvigione ad litem a fr. 14 336.40.
Nel suo allegato dell'8 gennaio 2025 il convenuto ha riaffermato le sue
domande salvo ridurre l'offerta di contributo di mantenimento, segnatamente in
caso di custodia alternata a fr. 803.– mensili per Su__ e a fr. 703.–
mensili per S_____ (assegni familiari compresi).
E. Con decreto cautelare del 25
febbraio 2025 il Pretore ha disposto la custodia alternata dei figli, definendo
Fatti
i tempi di permanenza dei minori da ciascun genitore, ha lasciato l'autorità
parentale in comune e ha obbligato AO1 a
versare i seguenti contributi alimentari (oltre agli assegni familiari
e all'assegno di famiglia di fr. 125.–):
da
luglio a dicembre 2024:
fr.
2460.– mensili per Su___,
fr. 2260.– mensili per S_____;
dal
1° gennaio al 28 febbraio 2025:
fr.
1655.– mensili per Su___,
fr. 1455.–
mensili per S_____;
dal
1° marzo al 31 dicembre 2025:
fr.
1090.– mensili per Su___,
fr.
985.– mensili per S_____;
dal 1° gennaio 2025
in poi:
fr. 780.– mensili
per Su___,
fr. 675.– mensili
per S_____.
Egli ha
poi dichiarato priva d'interesse la richiesta di provvigione ad litem e
ha negato all'istante il benefico del gratuito patrocinio. Le spese processuali
di fr. 1780.– sono state poste per tre quarti a carico dell'istante e per un
quarto a carico del convenuto, al quale l'istante è stata tenuta a rifondere fr.
4050.– per ripetibili ridotte.
F. Contro il decreto cautelare
appena citato AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 10 marzo 2025
per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di aumentare il
contributo alimentare a fr. 1953.40 mensili per Su______ e a fr. 1753.40
mensili per S_____ dal gennaio a febbraio 2025, poi a fr. 1352.80 mensili
per Su______ e a fr. 1242.80 mensili per S_____ dal marzo 2025 in avanti (assegni
familiari non compresi), così come di accogliere la richiesta di provvigione ad
litem o, in subordine, quella di gratuito patrocinio. Contestualmente essa ha
postulato l'obbligo per il convenuto di versarle una provvigione ad litem
di fr. 5000.– per la procedura di appello o, in subordine, la concessione del gratuito
patrocinio. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2025 AO1 conclude per la
reiezione dell'appello avversando altresì la richiesta di provvisio ad
litem
(inc. 11.2025.25/26).
G. Nel frattempo, il 9 ottobre
2024, AP1 ha promosso l'azione di merito davanti al medesimo Pretore per
ottenere la custodia esclusiva dei figli (riservato il diritto di visita
paterno) con esercizio congiunto dell'autorità parentale e un contributo di
mantenimento per Su______ e S_____ dal 1° luglio 2024 fino al termine della
rispettiva adeguata formazione (di importi varianti fra fr. 1868.– mensili e
fr. 2500.– mensili, oltre assegni familiari), così come una provvigione ad litem
di fr. 10 000.– o in
subordine la concessione del gratuito patrocinio. Nella sua risposta del 9
dicembre 2024 AO1 ha sollecitato la custodia alternata dei figli (al 50% presso
ciascun genitore), si è offerto di assumere “tutti i costi dei figli” e di versare
un contributo alimentare per Su______ di fr. 804.– mensili e per S_____ di fr.
704.– mensili (assegni familiari non compresi) e ha avversato la richiesta di provvigione ad litem, formulando altresì
conclusioni subordinate in caso di affidamento esclusivo dalla madre.
Il 10 marzo 2025 l'attrice ha sollecitato la semplificazione del processo in
virtù dell'art. 125 CPC nel senso di sospendere la procedura in attesa di una
decisione sulla provvigione ad litem o sul gratuito patrocinio,
richiesta avversata dal convenuto il 17 marzo 2025. In memoriali spontanei
del 28 marzo, 11 aprile e 23 aprile 2025 le parti hanno ribadito le loro
posizioni (inc. SE.2024.38).
H. Statuendo con decreto
cautelare del 2 giugno 2025 il Pretore, per tenere conto dei costi di patrocinio,
ha modificato la suddivisione fra le parti della quota di eccedenza dei figli,
aumentando i contributi alimentari provvisionali dovuti da AO1 nel seguente
modo (oltre agli assegni familiari e all'assegno di famiglia di fr. 125.–):
da
giugno a dicembre 2025:
fr.
1190.– mensili per Su___,
fr. 1085.– mensili per S_____;
dal
1° gennaio 2026 al 28 febbraio 2027:
fr.
880.– mensili per Su___,
fr. 775.–
mensili per S_____;
dal
1° marzo 2027 in poi:
fr.
780.– mensili per Su___,
fr. 675.– mensili
per S_____.
L'istanza
di sospensione del procedimento e la richiesta di gratuito patrocinio formulate
dall'attrice sono state respinte. Non sono state prelevate spese processuali né
assegnate ripetibili. Contestualmente il Pretore ha assegnato all'attrice un
termine di 20 giorni per presentare la replica.
I. Anche contro tale decreto
cautelare
AP1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 giugno
2025 per ottenere in riforma del giudizio impugnato l'aumento dei contributi di
mantenimento a fr. 1352.80 mensili per Su______ e a fr. 1242.80 mensili per S_____ da marzo 2025 in poi, l'obbligo
per il convenuto di versare una provvigione ad litem di fr. 14 336.40 o in subordine l'ammissione al
gratuito patrocinio. Contestualmente essa sollecita anche per la proceduta di
appello una provvigione ad litem di fr. 5000.– o l'ammissione al gratuito patrocinio (inc. 11.2025.25/26).
Nella sua risposta del 17 luglio 2025 AO1 propone di respingere l'appello,
contestando la provvigione di causa, e con appello incidentale chiede di ridurre
i contributi di mantenimento da giugno a dicembre 2025 per Su______ a
fr. 1141.– mensili e per S_____ a fr. 1036.– mensili (assegni non
compresi), da gennaio 2026 a febbraio 2027 per Su______ a fr. 655.– mensili
e per S_____ a fr. 550.– mensili e da marzo 2027 in poi per Su______ a
fr. 455.– mensili e per S_____ a fr. 350.– mensili, oltre agli assegni per
figli e a fr. 125.– mensili ciascuno (inc. 11.2025.80). Non sono state chieste
osservazioni per l'appello incidentale.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1.
Gli appelli in esame sono diretti contro due decreti
cautelari emanati nel quadro della medesima azione di mantenimento, l'uno in esito a un'istanza di provvedimenti cautelari
presentata contestualmente all'istanza per il tentativo di
conciliazione e l'altro emesso dopo l'inoltro della petizione. Si giustifica
così di congiungere le procedure, fondate essenzialmente sul medesimo complesso
di fatti, e di emanare una sentenza unica
(art. 125 lett. c CPC). I due appelli di AP1 inoltre vanno
esaminati in parallelo, le censure da lei sollevate essendo sostanzialmente
identiche.
2.
Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono
emanate con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono impugnabili
perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1
CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il
valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è
dato, ove appena si consideri l'ammontare dei contributi provvisionali in
discussione davanti al Pretore. Quanto
alla tempestività dei rimedi giuridici, il decreto cautelare del 25
febbraio 2025 è stato notificato alla patrocinatrice dell'istante il giorno
seguente (tracciamento dell'invio
n. __.__.______.________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani,
il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 8 marzo 2025, salvo
protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato il
10.
marzo 2025, ultimo giorno utile, l'appello in questione è pertanto
ricevibile. Il decreto cautelare del 2 giugno 2025 è stato notificato alla
legale dell'attrice il 4 giugno 2025 (tracciamento
dell'invio n. __.__.______.______.__, agli atti). Inoltrato l'11
giugno 2024 anche tale rimedio è ammissibile. Sull'ammissibilità dell'appello
incidentale si tornerà in appresso (sotto, consid. 20).
3.
Al primo appello AP1
acclude i conteggi di stipendio di gennaio e febbraio 2025, mentre il 18 marzo
2025.
essa ha prodotto un articolo pubblicato su <___> il ___ 2025 (“Ba____,
un'iniezione di 60 milioni nelle casse ticinesi”) e uno pubblicato sul ____ il ___
2025.
(“Il 2024 è stato il secondo miglior anno di sempre”). Il 21 maggio 2025 essa
ha chiesto altresì l'edizione dal convenuto dei conteggi di stipendio di marzo
e aprile 2025. Da parte sua, alle osservazioni del 12 maggio e del 17 luglio
2025, AO1 ha allegato il conteggio di stipendio
di febbraio 2025, un bonifico TWINT del 31 ottobre 2024 e le fatture di
conguaglio delle imposte cantonale, federale e comunali del 2023. Tutta la documentazione prodotta è
ammissibile, litigiosi in concreto essendo contributi alimentari per minorenni.
Nuovi documenti e nuovi fatti sono proponibili così senza riguardo ai
presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in forza del principio inquisitorio che
governa il diritto di filiazione e vanno presi in esame nella misura in cui
appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2). Quanto alla
richiesta di edizione formulata dall'appellante, come si vedrà in appresso
(sotto, consid. 8b), i conteggi di stipendio del convenuto di marzo e aprile
2025.
non sono di rilievo ai fini del giudizio di modo che non si giustifica assumerli.
4.
Secondo l'art. 303 cpv. 1 CPC se, come in concreto, il
rapporto di filiazione è accertato, il convenuto può essere obbligato a
depositare o a pagare provvisoriamente adeguati contributi di mantenimento per
il figlio. La richiesta di provvedimenti cautelari è tuttavia ammissibile solo
dal momento in cui è inoltrata la causa principale (RtiD II-2024 pag. 700
consid. 7 con numerosi rimandi). Nella fattispecie tale requisito è dato, l'istanza
cautelare del 16 maggio 2024 essendo stata presentata contestualmente a quella
di conciliazione per l'azione di merito, promossa nel frattempo. A seguito dell'emanazione del decreto
cautelare del 2 giugno 2025,
il quale con effetto dal giugno 2025 ha sostituito l'assetto contributivo
precedentemente stabilito, l'appello del 10 marzo 2025 è quindi divenuto parzialmente
privo di oggetto.
5.
Giova
altresì rammentare che, analogamente alla procedura di divorzio (cfr. RtiD
II-2024 pag. 600 in alto), anche nelle procedure di mantenimento tra genitori
non sposati, se i contributi per la durata del procedimento sono stati fissati
nell'ambito di misure cautelari, nella decisione finale non possono essere
riconosciuti contributi di mantenimento diversi per il periodo di validità dei
provvedimenti cautelari. I contributi alimentari stabiliti nella decisione
finale si applicano in tal caso solo a partire dal suo passaggio in giudicato
(sentenza del Tribunale federale 5A_712/2021 del 23 maggio 2022 consid. 7.3.2 in: FamPra.ch 2022 pag. 1029).
I. Sui contributi alimentari
provvisionali dal 1° gennaio 2025
6.
Nel primo decreto cautelare il Pretore ha
determinato anzitutto il reddito del convenuto in fr. 11 300.– mensili netti per il 2024 (comprese la tredicesima e il
bonus, già dedotti gli assegni per figli e l'assegno familiare) e in fr. 9500.–
mensili netti dopo di al-lora (senza il bonus). Egli ha poi appurato il
fabbisogno minimo di lui in complessivi fr. 5430.– mensili arrotondati (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati LaMal
e LCA fr. 399.10, partecipazione spese mediche fr. 267.–, pigione con spese
accessorie fr. 2020.–, posteggio fr. 100.–, assicurazione mobilia e RC
privata fr. 29.90, spese di trasferta
fr. 131.35, pasti fuori casa fr. 200.–, terzo pilastro fr. 588.–,
telecomunicazioni fr. 113.– e onere fiscale fr. 379.–), aumentato a fr. 5585.–
mensili dal 1° marzo 2025 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1275.–
in ragione della custodia alternata dei figli, adattamento del premio della
cassa malati LaMal e LCA a fr. 547.20 e dell'assicurazione mobilia e RC privata
a fr. 35.–). Quanto all'istante, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr.
820.– mensili nel 2024, lo ha stimato in fr. 2250.– mensili dal 1° gennaio
2025.
e ne ha imputato uno ipotetico di fr. 3300.– mensili dal 1° gennaio 2026. Egli
ha poi valutato il fabbisogno minimo di lei in fr. 3125.– mensili
arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, premio
della cassa malati LaMal e LCA fr. 365.85, quota pigione con spese
accessorie fr. 1150.–, assicurazione mobilia e RC privata fr. 25.05, imposta di
circolazione fr. 36.75, assicurazione auto
fr. 95.– e telecomunicazioni fr. 100.–), ridotto a fr. 3035.–
mensili dal 1° marzo 2025 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1275.–
in ragione della custodia alternata dei figli, adattamento del premio della
cassa malati LaMal e LCA a fr. 383.25 e dell'assicurazione auto a fr. 65.–).
Relativamente ai figli, il primo
giudice ha stabilito il fabbisogno minimo di Su___ in fr. 740.– mensili
arrotondati per il 2024 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–,
premio della cassa malati LaMal e LCA fr. 128.45, costo dell'alloggio fr.
287.50, quota onere fiscale fr. 50.–, dedotti l'assegno per figli di fr.
200.– e metà dell'assegno familiare di fr. 125.–), aumentato a fr. 750.–
mensili dal marzo 2025 (adattamento per aumento del premio della cassa malati)
e il fabbisogno minimo di S_____ in fr. 540.– mensili arrotondati per il 2024 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, premio della cassa malati
LaMal e LCA fr. 127.70, costo dell'alloggio fr. 287.50, quota onere
fiscale fr. 50.–, dedotti l'assegno per figli di fr. 200.– e metà
dell'assegno familiare di fr. 125.–), aumentato a fr. 550.– mensili dal marzo
2025.
(adattamento per aumento del premio della cassa malati).
In circostanze siffatte, per il
periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il Pretore ha calcolato un
contributo di accudimento di complessivi fr. 2305.– mensili e ha ripartito
l'eccedenza del bilancio famigliare fra padre e figli, nella proporzione di un
mezzo al padre e un quarto a ogni figlio. Ne sono risultati contributi di
fr. 2460.– mensili per Su______ e di fr. 2260.– mensili per S_____ (fabbisogno
minimo di fr. 740.– rispettivamente fr. 540.–, contributo di accudimento
si fr. 1150.– e quota eccedenza di fr. 570.–) oltre all'assegno per figli e all'assegno
familiare di fr. 125.–. Per gennaio e febbraio 2025, ridotto il contributo di
accudimento a complessivi fr. 875.– mensili, egli ha calcolato contributi
di fr. 1655.– mensili per Su______ e di fr. 1455.– mensili per S_____
(fabbisogno minimo di fr. 740.– rispettivamente fr. 540.–, contributo di accudimento di fr. 437.50 e quota
eccedenza di fr. 478.75) oltre ai citati assegni. Per il periodo dal
marzo 2025, tenuto conto dell'affidamento alternato, il Pretore ha ripartito a
metà fra i genitori il minimo esistenziale del diritto esecutivo e la quota di
eccedenza di pertinenza dei figli e ha calcolato contributi a carico del padre
di fr. 1090.– mensili per Su___ e di fr. 985.– mensili per S_____
(fabbisogno minimo di fr. 455.– rispettivamente fr. 350.–, contributo di
accudimento di fr. 407.50 e ½ quota eccedenza di fr. 228.10) oltre ai
citati assegni. Dopo il gennaio 2026, non essendo più dovuto il contributo di
accudimento, i contributi sono stati determinati in fr. 780.– mensili per Su___
e in fr. 675.– mensili per S_____ (fabbisogno minimo di fr. 455.–
rispettivamente fr. 350.– e di ½ quota eccedenza di fr. 326.25) oltre ai citati
assegni.
7.
Nel secondo decreto
cautelare il Pretore, sollecitato a decidere previamente sulla domanda di
provvigione ad litem formulata dall'attrice, ha riesaminato i contributi
provvisionali per i figli. A tal fine si è dipartito dai medesimi dati accertati
nel primo decreto ma, per tenere conto dell'obiezione della madre che lamentava
di dover dedicare la (mezza) quota di eccedenza dei figli ricevuta con i
contributi alla copertura delle spese legali mentre il padre poteva riservare la
propria quota al finanziamento di attività e vacanze quando essi sono con lui,
ha destinato fr. 200.– mensili dell'eccedenza di pertinenza dei figli a tale
scopo e suddiviso a metà fra i genitori solo l'importo residuo del margine
disponibile. Dopo aver valutato in fr. 8100.– i costi di patrocinio per la
procedura di merito, da coprire in rate mensili di fr. 400.– per 21 mesi, egli
ha, in sostanza, aumentato di fr. 100.– mensili i contributi provvisionali
dovuti dal padre per il mantenimento di Su______ e S_____ dal giugno 2025 al
febbraio 2027. Ne sono risultati da giugno 2025 a dicembre 2025 contributi di
fr. 1190.– mensili per Su______ e di fr. 1085.– mensili per S_____ (fabbisogno
minimo di fr. 455.– rispettivamente fr. 350.–, contributo di
accudimento di fr. 407.50, eccedenza da destinare alle spese legali di
fr. 200.– di e ½ quota eccedenza residua di fr. 128.–) oltre ai noti
assegni, e da gennaio 2026 a febbraio 2027 contributi di fr. 880.– mensili per
Su______ e in fr. 775.– mensili per S_____ (fabbisogno minimo di fr. 455.–
rispettivamente fr. 350.–, eccedenza da destinare alle spese legali di fr. 200.– e ½ quota eccedenza residua di
fr. 226.25) oltre ai noti assegni. Dal marzo 2027 ha confermato i
precedenti importi, ovvero fr. 780.– mensili per Su______ e fr. 675.– mensili
per S_____ (assegni esclusi). I figli potendo così finanziare i costi del
patrocinio nella causa di merito grazie a pagamenti rateali finanziati con la
rispettiva quota di eccedenza, il Pretore ha respinto sia la richiesta di
provvigione di causa sia quella subordinata di gratuito patrocinio.
8.
In entrambi gli appelli, AP1
rimprovera innanzitutto al Pretore di non avere
considerato il bonus nelle entrate del convenuto dopo il 1° gennaio
2025, poiché, secondo il primo giudice, tale supplemento, considerati i
termini del contratto di lavoro, “a un sommario esame non è certo che sia
corrisposto ogni anno”.
a) L'istante
fa valere che seppur non garantito il bonus è stato previsto contrattualmente, che
il convenuto ha percepito nel marzo 2024 un bonus di fr. 26 000.– riferito ad appena nove mesi di
attività nel 2023 e che dalla stampa risulta il buon andamento degli affari di Ba____.
Essa chiede pertanto di rivalutare il reddito del convenuto dal 1° gennaio 2025
a fr. 10 400.– mensili netti, pari
alla media fra fr. 11 300.– mensili
percepiti nel 2024 (tenuto conto del bonus) e fr. 9500.– mensili netti
(senza bonus). AO1, da parte sua, fa valere che da gennaio 2025 il suo reddito
è finanche inferiore a quello calcolato dal Pretore poiché a seguito dell'aumento
del prelievo della cassa pensione per tenere conto del bonus versato nel 2024,
le sue entrate ammontano in realtà a fr. 8990.– mensili netti. Contesta altresì
di occupare una posizione dirigenziale e sottolinea che il conferimento del
bonus non dipende solo dall'andamento degli affari dell'istituto.
b) La
circostanza che per contratto il bonus costituisca una remunerazione versata a
“discrezione” del datore di lavoro e senza “alcun diritto legale o
contrattuale” (doc. 18 nell'inc. CA.2024.25) non osta di per sé al suo computo.
Per costante giurisprudenza, infatti, il reddito di un dipendente comprende,
oltre alla quota di tredicesima, le
eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni
agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) sempre che
costituiscano un'entrata regolare e non introiti meramente occasionali,
fortuiti o con soluzione di continuità (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5; più di
recente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.103 del 20 agosto 2024 consid. 7a). La
questione è che, per poter tenere conto di siffatti introiti per il futuro,
occorre anche che siano stati effettivamente e regolarmente versati per un
periodo di tempo sufficientemente lungo per procedere a una media (sentenza del Tribunale federale 5A_782/2023 dell'11 ottobre
2024.
consid. 3.1 con numerosi rinvii).
Nel caso in
esame il convenuto ha iniziato a lavorare per Ba____ solo nell'aprile 2023 e ha percepito il bonus
riferito a quell'anno nel 2024 (doc. 13, 3° foglio). Che egli percepirà anche
nel 2025 un bonus è possibile, ma tutto si ignora sull'ammontare del
supplemento, il versamento di un solo anno non bastando per procedere a una prognosi
attendibile anche a un mero esame sommario. La richiesta di edizione dei
conteggi stipendio non apporterebbero dunque elementi di rilievo ai fini del
giudizio. Ne segue che la prudente valutazione del primo giudice resiste alla
critica.
c) Per
quel che attiene alla pretesa riduzione delle entrate da gennaio 2025 fatta
valere in questa sede dal convenuto, basti rilevare che rispetto al 2024 il
datore di lavoro ha applicato una nuova “deduzione CP Bonus top” di
fr. 195.– mensili che, secondo le stesse indicazioni dell'interessato,
concerne il bonus incassato nel 2024 (cfr. doc. 1 prodotto in appello e doc. 26
nell'inc. CA.2024.25). Si tratta pertanto di una detrazione riferita al reddito
del dipendente computato nei contributi provvisionali dal luglio al dicembre
2024.
Inoltre, come preteso dallo stesso, supplementi a titolo di bonus non
sono considerati nel suo reddito per il periodo successivo al 2025. In simili
circostanze non si giustifica di tenere conto di una deduzione meramente temporanea
già in questa sede.
9.
Contestato è anche il
reddito dell'istante da gennaio 2025, che essa chiede di ridurre da fr. 2250.–
a fr. 1971.35 mensili netti. Il Pretore ha stimato le entrate dell'interessata
sulla base del contratto di lavoro da lei prodotto il 2 gennaio 2025, il quale indica
un salario di fr. 2500.– mensili lordi per tredici mensilità, dal quale ha
dedotto i presumibili oneri sociali. In questa sede AP1 sostiene, sulla base
dei conteggi di stipendio di gennaio e febbraio 2025 prodotti in appello, che
l'importo indicato nel contratto di lavoro è errato poiché il suo stipendio
ammonta in realtà a fr. 2050.– mensili lordi. Il convenuto obietta che il contratto di lavoro indica chiaramente uno
stipendio lordo di fr. 5000.– mensili a tempo pieno e di fr. 2500.–
mensili al 50%, sicché l'errore è semmai nei conteggi mensili. Anzi a suo
parere le detra-zioni stimate dal primo giudice sono eccessive e l'entrata
netta andrebbe rivalutata a fr. 2400.– mensili. Ora la discrepanza fra il
contratto di lavoro sottoposto al primo giudice e i conteggi mensili prodotti
in appello non manca di suscitare perplessità (cfr. doc. F1, nel fascicolo
istanza assunzione nuove prove). Ai fini del presente giudizio, nel cui ambito
l'esame dei fatti è meramente sommario, giova attenersi nondimeno allo
stipendio contrattualmente pattuito tanto più che dai citati conteggi non
risulta la percentuale lavorativa prestata. Anche su tale aspetto, dunque, la
valutazione sommaria del primo giudice resiste all'appello.
10.
Sempre dal profilo delle
entrate, l'istante fa valere che l'affidamento dei figli in custodia alternata
stabilito dal Pretore da marzo 2025 non è paritario, poiché essi restano presso
di lei per il 55% del tempo, incluso il mercoledì pomeriggio quando non
frequentano la scuola e richiedono quindi di maggiore cura. A suo parere,
pertanto, l'estensione del suo tasso di attività lucrativa al 75% dal gennaio
2026.
non è esigibile, tenuto conto anche dei periodi di vacanze scolastiche che
i figli passano con lei. Il convenuto, precisato che da parte sua con un tasso
di occupazione a tempo pieno riesce ad assolvere ai compiti di custodia dei
figli in regime di affidamento alternato al 50%, si dichiara disposto a
trascorrere più tempo con i figli durante le vacanze fermo restando che essi
in estate già frequentano per una settimana una colonia diurna.
a) Il
Pretore ha disciplinato la custodia alternata affidando i figli come segue
(decreto del 25 febbraio 2025 dispositivo n. 1):
a) al padre dal lunedì mattina dopo l’inizio della scuola fino a mercoledì
all’inizio della scuola tutte le settimane
e, ogni due settimane, dal venerdì alla fine della scuola fino al
mercoledì mattina all’inizio della scuola;
b)
alla madre dal mercoledì mattina dopo l’inizio della scuola fino al venerdì
alla fine della scuola ogni settimana e, ogni due settimane, dal venerdì alla
fine della scuola fino al lunedì mattina all’inizio della scuola;
c) al padre e alla madre la metà delle vacanze
scolastiche, così suddivise:
-
una settimana alternativamente la prima o la seconda delle vacanze
scolastiche natalizie, ritenuto che i genitori dovranno alternare i giorni del
24.
e 25 dicembre;
-
una settimana alternativamente a Carnevale o a Pasqua;
-
una settimana ad Ognissanti ogni biennio;
-
tre settimane, di cui al massimo due consecutive, durante le vacanze
scolastiche estive.
b) Per
quanto attiene alle vacanze, il primo giudice ha regolato unicamente undici
delle quindici settimane di vacanze scola-stiche di cui godono i ragazzi nel
Canton Ticino. Di conseguenza per le altre quattro settimane di vacanze estive
vale, salvo diverso accordo fra le parti, l'assetto con alternanza infrasettimanale indicato sopra. Non si trascura
che, usualmente, i genitori fruiscono unicamente di quattro settimane
di vacanze l'anno ciascuno, sicché durante parte delle vacanze scolastiche essi
devono necessariamente ricorrere all'aiuto di terzi (familiari, colonie,
servizi di custodia) non potendo occuparsi
dei figli personalmente sull'arco dell'intera giornata, neppure in caso
di telelavoro. Simili circostanze sono in ogni modo considerate dalla
giurisprudenza, secondo la quale si presume comunque esigibile dal genitore che
ha la cura esclusiva della prole un'attività lucrativa al 50% dalla
scolarizzazione del figlio minore (modello fondato sui livelli scolastici: DTF
144.
III 497 consid. 4.7.6; in questo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2023.115 del 18 marzo 2025 consid. 10c).
L'argomento non giova dunque all'appello.
c) È
vero invece che la disciplina di affidamento alternato stabilita dal primo
giudice non è perfettamente paritaria. Sull'arco di due settimane, infatti, i
genitori assumono a metà sia la custodia
notturna fino all'entrata a scuola di mattina sia la fascia
pomeridiana/serale dall'uscita da scuola alla cena, ma non la fascia diurna (con il pranzo), che durante i giorni
lavorativi grava sul padre il lunedì e il martedì e sulla madre dal
mercoledì al venerdì. Volendo quantificare i periodi di custodia secondo il
metodo di calcolo indicato dall'istante (con riferimento alla sentenza del
Tribunale federale 5A_117/2021 del 9 marzo 2022 consid. 4.4 con rinvio), la
ripartizione resta nondimeno pressoché paritaria (52.4% presso la madre e 47.6%
presso il padre).
La
questione è che nel caso specifico la madre ha con sé i figli tutti i
mercoledì, quando non rientrano a scuola il pomeriggio. Ciò non comporta solo
maggiori obblighi di reperibilità durante l'orario scolastico, ma anche un pranzo
e un intero pomeriggio libero da organizzare per i ragazzi che gravano sulla
sola madre e non alternativamente su entrambi i genitori. In simili
circostanze, a un giudizio sommario, si può valutare che l'affidamento
alternato fissato nel decreto impugnato alleggerisca la madre non più di un
ulteriore 20% tenuto conto anche del fatto che l'attività professionale di
segretaria usualmente viene esercitata dal lunedì al venerdì e che –
contrariamente a quanto parrebbe presupporre il Pretore (decreto impugnato, pag. 9) – non è scontato che venga
concesso il mercoledì pomeriggio libero. Tenuto conto dell'incidenza
concreta della disciplina della custodia alternata stabilita dal primo giudice,
si giustifica di limitare al 70% l'impegno lavorativo esigibile da AP1 dal
gennaio 2026 (sul principio peraltro incontestato: sentenza del Tribunale
federale 5A_252/2023 del 27
settembre 2023 consid. 4.2 e i rinvii).
d) Per
il resto l'istante non critica l'ammontare del reddito ipotetico computato dal
primo giudice, ovvero fr. 3300.– mensili netti per un'attività al 75%
(decreto impugnato pag. 11). Non resta pertanto che adeguare tale entrata
virtuale a fr. 3080.– mensili netti proporzionalmente a un impegno al 70%.
Se non che, l'adeguamento non influisce sull'ammontare dei contributi per i
figli. Certo con entrate potenziali di fr. 3080.– mensili, fatto fronte al suo
fabbisogno minimo di fr. 3035.– mensili, l'interessata conserva ora un margine
di fr. 45.– mensili, sicché non è in grado di partecipare al mantenimento in
denaro dei figli (sul mantenimento
in denaro dei figli in caso di custodia alternata: RtiD II-2024 pag. 604
consid. 20b con rinvii). La questione è che neppure nel giudizio impugnato
il primo giudice ha tenuto conto di una simile partecipazione, mettendo bensì
il mantenimento in denaro dei figli unicamente a carico del padre (cfr. pag. 15
in alto). Da tale profilo il (parziale) buon fondamento della censura non giova
dunque all'appello.
11.
In
relazione ai rispettivi fabbisogni minimi AP1 chiede di aumentare il proprio
minimo esistenziale del diritto esecutivo da fr. 1275.– a fr. 1282.50
mensili e di diminuire quello del convenuto da fr. 1275.– a fr. 1267.50 mensili
per tenere conto della ineguale disciplina della custodia alternata. Ora, il minimo esistenziale
per una persona sola è di fr. 1200.– mensili, quello per un genitore affidatario di fr. 1350.–
mensili e in caso di custodia alternata la differenza di fr. 150.– mensili va
suddivisa in proporzione al tempo che il figlio trascorre con l'uno e con
l'altro genitore (RtiD II-2022 pag. 611 consid. 8 con riferimenti). Nella
fattispecie, come visto poc'anzi (sopra consid. 10c), i periodi di custodia
sono pressoché paritari sicché non si giustificano – tantomeno a un giudizio
meramente sommario – correttivi di entità così trascurabile (valutabili nell'ordine
di fr. 3.50 mensili).
Da
parte sua nelle osservazioni del 12 maggio e del 17 luglio 2025, il
convenuto fa valere che l'istante percepisce il sussidio di cassa malati, come
dimostrato dal fatto che egli glielo ha riversato il 31 ottobre 2024. Per tacere del fatto che la situazione economica
di lei è migliorata nel 2025, l'interessato non indica quale importo vada
considerato nel fabbisogno dell'istante a tale titolo. La censura,
indeterminata, è pertanto inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 137 III 617 con riferimenti; più
di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_65/2022 del 16 gennaio 2023
consid. 3.3.1 in: RSPC 2023 pag. 416). Quanto al proprio fabbisogno,
l'interessato allega di aver ricevuto i conguagli delle imposte per l'anno 2023
chiedendo che l'onere fiscale di fr. 379.– mensili considerato dal primo
giudice sia aumentato di fr. 400.– mensili (doc. 3 prodotti in appello). Se non
che, dati fiscali risalenti al 2023 non appaiono aggiornati alla situazione
attuale anche solo considerando che dopo la separazione egli potrà dedurre gli
alimenti a suo carico. Né il convenuto pretende di non aver potuto frattanto
saldare i conguagli con quanto risparmiato quell'anno. Più oltre egli chiede,
nell'ipotesi in cui fosse tenuto a versare una provvigione ad litem, che
nel suo fabbisogno siano computati fr. 1000.– per spese legali. Se non
che, secondo la più recente giurisprudenza le spese legali e di patrocinio non fanno parte del
fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo né, tanto meno, del fabbisogno
minimo “allargato” del diritto di famiglia come esso è inteso oggi dal Tribunale
federale nel sistema di calcolo “a due fasi” dei contributi alimentari (I CCA,
sentenza inc. 11.2023.117 del 15 aprile 2025 consid. 11g con rinvio). In
definitiva i fabbisogni minimi accertati dal Pretore resistono alle critiche.
12.
Quanto ai calcoli dei
contributi effettuati dal Pretore, per il resto incontestati, l'istante lamenta
la riduzione della metà del minimo esistenziale dei figli per il periodo
successivo al marzo 2025 e la posta per spese legali di fr. 200.– mensili
considerata ai fini della ripartizione dell'eccedenza nel decreto del 2 giugno
2025.
Il convenuto, da parte sua, ricorda di
dover assumere direttamente la metà del minimo esistenziale dei figli quando
essi sono con lui ciò che erode la sua eccedenza e contesta in quanto
“cifre esorbitanti” gli importi delle eccedenze di pertinenza dei figli,
lamentando che tali somme non devono servire a costituire un patrimonio.
a) Dandosi affidamento alternato, il minimo
esistenziale del diritto esecutivo e la quota d'eccedenza del figlio vanno
divisi per principio in proporzione alla cura prestata da ogni genitore e che ognuno
di essi ha diritto a una partecipazione al costo dell'alloggio, mentre gli
esborsi non divisibili come il premio della cassa malati o il costo dovuto alla
cura da parte di terzi sono pagati usualmente da un solo genitore (sentenza del
Tribunale federale 5A_330/2022 del 27 marzo 2023 consid. 4.1.1 e 4.1.2, in:
FamPra.ch 2023 pag. 800; I CCA, sentenza inc. 11.2021.173 del 24
gennaio 2024 consid. 20 con riferimenti). Nella fattispecie per commisurare i
contributi di mantenimento a carico del padre dopo il 1° marzo 2025,
quando i figli sono stati attribuiti in custodia alternata fra i genitori, il
Pretore ha in primo luogo ridotto della metà il minimo esistenziale. L'appellante
chiede che il minimo esistenziale dei figli sia bensì ripartito secondo i tempi
di accudimento che lei valuta nel 55% presso di lei e nel 45% presso il padre
(per Su___ fr. 330.– presso la madre
e fr. 270.– presso il padre e per S_____ fr. 220.– presso la madre e
fr. 180.– presso il padre). Già si è detto (sopra, consid. 10c e 11), che
i periodi di custodia in realtà sono pressoché paritari sicché non si
giustificano, tantomeno ad un esame sommario, correttivi di minima entità alla
suddivisione per metà.
b) Visto
l'affidamento paritario, nel suo decreto del 25 febbraio 2025 il Pretore ha
suddiviso a metà anche la quota di eccedenza di pertinenza dei figli. Per
tenere conto delle spese legali necessarie a finanziare l'azione di
mantenimento, nel successivo decreto del 2 giugno 2025 il primo giudice ha poi
considerato una spesa di fr. 200.– mensili per ogni figlio da finanziare
attingendo alla rispettiva quota di eccedenza e ha suddiviso a metà l'eccedenza
residua, in modo da consentire all'istante di onorare con 21 rate di fr. 400.–
mensili le presumibili spese legali relative alla causa di merito, disponendo
nondimeno dello stesso importo di eccedenza residua che resta al padre per
finanziare attività di tempo libero,
hobby o vacanze dei figli. Nell'appello dell'11 giugno 2025 l'interessata
contesta il principio – che verrà esaminato in appresso (sotto, consid. 15) –
dal quale si è dipartito il primo giudice, ovvero che anche in un'azione di
mantenimento le spese legali vadano finanziate anzitutto con la quota di
eccedenza piuttosto che con una provvigione ad litem. Essa non pretende
tuttavia di aumentare l'importo (di fr. 200.– mensili) per spese legali
considerato nel contributo in favore dei figli. Né contesta che 21 mensilità
siano sufficienti per fare fronte ai costi della causa. La valutazione del
primo giudice resiste dunque all'appello.
c) Per
quanto attiene all'eccedenza del padre da ripartire, il Pretore ha calcolato
l'importo a disposizione dopo deduzione dell'intero fabbisogno in denaro dei
figli, compreso pertanto quanto egli assume direttamente durante i periodi di permanenza
presso di lui (cfr. decreto impugnato, pagg. 14 e seg.). La doglianza del
convenuto a tale riguardo è dunque infondata (cfr. osservazioni del 17 luglio
2025.
pag. 7). Per il resto i
figli hanno diritto a beneficiare del tenore di vita dei genitori (anche non
sposati) partecipando alle rispettive eccedenze nella proporzione di due a uno
e questo – di regola – anche nel caso in cui un genitore abbia una
capacità contributiva superiore alla media (DTF
149.
III 444 consid. 2.4, 2.5 e 2.6 con rinvii). Nella fattispecie, la quota di
eccedenza riconosciuta ai figli non può dirsi, già a un esame sommario,
esorbitante come preteso dal convenuto (osservazioni del 12 maggio pag. 5 e del
17.
luglio 2025 pag. 9). Occorre infatti considerare non solo le presumibili
spese per attività di tempo libero, hobby o
vacanze ma anche i costi legali (sotto, consid. 13 e segg.), quantomeno in
pendenza di procedura. La questione potrà semmai essere approfondita con la
sentenza di merito sulla base di dati più completi in particolare in relazione
alle esigenze specifiche dei figli (sulla questione: DTF 149 III 446 consid.
2.6; 147 III 285 consid. 7.3). In definitiva, tutto considerato, i contributi cautelari stabiliti dal primo giudice con decreti
del 25 febbraio e del 2 giugno 2025 meritano conferma.
II. Sulla
provvigione ad litem, e subordinatamente sul gratuito patrocinio, per la
procedura inc. CA.2024.25
13.
L'obbligo
di mantenimento verso un figlio minorenne (ma anche maggiorenne nel senso
dell'art. 277 cpv. 2 CC) comprende anche l'aggravio correlato a spese legali e
di patrocinio, in particolare per l'ottenimento di contributi alimentari,
sempre che tale protezione giuridica sia necessaria e non senza possibilità di
buon esito (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.64 del 19 maggio 2025
consid. 9a con rinvii). Per altro l'istituto della provvigione ad litem in
procedure che vedono opposti un figlio a un genitore – o a entrambi i genitori
– è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 127 I 206 consid.
3d; 119 Ia 135 consid. 4, 117 II 132 consid. 6; più di recente: sentenza del
Tribunale federale 5A_417/2025 del 5 giugno 2025 consid. 3) e alla dottrina (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ª edizione, pag. 549 con rinvii alle note 2374 e 2376). Non vi
sono ragioni perché ciò non debba valere quando la pretesa è fatta valere da un
genitore. La decisione cautelare con cui viene concessa o negata la provvigione
ad litem trova il suo fondamento all'art. 303 cpv. 1 CPC che corrisponde
per la sua funzione ai provvedimenti cautelari nella procedura di divorzio
dell'art. 276 CPC (Moret in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 7 ad art. 303
con rinvii; Bittel/Minnig,
Volljährigenunterhalt und Prozesskostenvorschuss –
zugleich ein Beitrag zur Schuldnerschaft der Eltern, in: ZBJV 2021, pagg. 286 e
seg.).
14.
Il Pretore, valutata la
retribuzione della patrocinatrice dell'istante in fr. 8100.–, ha verificato che
con la quota di eccedenza di spettanza dei figli, pari a complessivi fr. 4376.–
ciascuno fino al febbraio 2025, essi sono in grado di coprire tale onere, onde
la reiezione della domanda (inc. CA.2024.25). Nell'appello del 10 marzo 2025 l'istante chiede anzitutto di
rivalutare da fr. 8100.– a fr. 14 336.40 i costi di patrocinio per il procedimento cautelare davanti al
Pretore. A tal fine il primo giudice, ricordato che per una causa di divorzio
in regime di gratuito patrocinio viene riconosciuto un onorario massimo di fr.
4200.– pari a 23 ore di lavoro (retribuite alla tariffa oraria di fr. 180.–),
ha ritenuto che il dispendio di tempo esposto nella nota d'onorario della
patrocinatrice dell'istante (42 ore) fosse eccessivo per la trattazione di un
procedimento cautelare avente per oggetto la custodia e i contributi per i
figli. Egli ha quindi commisurato le spese di patrocinio in complessivi fr.
8100.– (onorario stimato fr. 7000.–, spese fr. 500.– e IVA). L'interessata
obietta, in estrema sintesi, che il dispendio di tempo non va determinato in
astratto bensì considerando le specificità della procedura, onde la correttezza
delle 42 ore di lavoro fatturate per complessivi fr. 14 336.40 richieste a titolo di provvigione di
causa.
La
protezione giuridica del figlio a carico dei genitori (sopra, consid. 13)
comprende tutto il necessario per garantire un adeguato patrocinio (DTF 146 III
212.
consid. 6.3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.64 del 19 maggio
2025.
consid. 9e). Si conviene che i
costi di un patrocinio vadano valutati anche in rapporto alla concreta
complessità della lite (cfr. anche l'art. 11 cpv. 5 del l regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili: RL 178.310). Ciò non toglie che spetta a chi chiede
una provvigione di causa rendere verosimile l'entità delle spese che deve
affrontare. Nella fattispecie l'istante ha prodotto una nota professionale
riassuntiva della sua patrocinatrice in cui è indicato unicamente l'importo
delle spese di fr. 662.15 e dell'onorario di
fr.
12.
600.– pari a 42 ore retribuite
fr. 300.– l'una, oltre all'IVA (doc. L1). Neppure in questa sede essa ha
fornito maggiori ragguagli e tantomeno una distinta delle prestazioni svolte,
salvo prevalersi del “tasso di litigiosità tra le parti” dimostrato dalle
“diverse decisioni supercautelari nel corso della procedura per regolamentare
le relazioni personali e le vacanze” e rinviare genericamente “alle udienze, al
doppio scambio di scritti, alla notifica in corso di procedura di nuovi fatti e
mezzi di prova, alle conclu-sioni scritte” oltre che a “problematiche
aggiuntive, tra cui la gestione delle relazioni personali e l'organizzazione
delle vacanze” (appello, pag. 12). Ciò non basta, e da lungi, per rendere
verosimile l'entità della pretesa, tanto più che anche in ambito di provvigione
di causa le parti sono responsabili di una condotta parsimoniosa del processo
(DTF 146 III 215 consid. 6.4). Nel suo esito la valutazione del Pretore
resiste dunque alla critica.
15.
L'istante
sostiene che, in ogni modo, i contributi alimentari servono a coprire i bisogni
dei beneficiari e non a finanziare i costi del processo. Nel caso in esame il
Pretore ha considerato priva di oggetto la domanda di provvigione ad litem
poiché i due figli disponendo tra luglio 2024 e febbraio 2025 di un'eccedenza
di fr. 8752.– complessivi, hanno mezzi sufficienti per far fronte ai costi
di patrocinio. L'appellante lamenta tuttavia che in tal modo si pregiudica il
tenore di vita dei figli rispetto a quello goduto dal padre. Per di più, essa aggiunge,
con i contributi di mantenimento andranno affrontate anche le spese
processuali di fr. 1335.–, addebitate con il decreto cautelare, e le
ripetibili di fr. 4050.– a favore del convenuto.
a) Lo
stanziamento di una provvigione ad litem presuppone che la parte
richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre in tempo
utile – per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il
suo debito mantenimento. Se può contare su redditi o capitali propri, egli deve
attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa autonomamente, in
altri termini, egli non ha diritto di riscuotere una provvigione ad
litem, nemmeno ove l'altro coniuge (o il genitore) sia in grado di fornirla
o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue (RtiD II-2007 pag. 665
consid. 3 e 4 con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025
consid. 12). Un'eventuale eccedenza va messa in relazione con le
presumibili spese processuali e di patrocinio nel senso che deve essere
possibile affrontare con pagamenti rateali in un lasso di tempo ragionevole (Stoudmann, op. cit., pag. 551 con
numerosi riferimenti). Inoltre i contributi di mantenimento servono, di
principio, a coprire i bisogni correnti dei creditori e non i costi di una
procedura di divorzio o di mantenimento, sicché una provvigione di causa può
essere giustificata indipendentemente dall'ammontare del contributo di
mantenimento (sentenza del Tribunale federale 5A_429/2024 del 3 marzo 2025
consid. 10.1 con rinvii). Ciò non toglie che, qualora il contributo di
mantenimento è stato fissato – come in concreto – secondo il metodo “a due fasi”
con ripartizione dell'ecceden-za non appare equo che il creditore alimentare
possa chiedere in aggiunta al contributo una provvisio ad litem
allorquando il debitore alimentare si vede costretto a ridurre il suo tenore di
vita per far fronte non solo ai propri costi di patrocinio ma anche a quelli
della controparte. Fatta salva l'ipotesi di disparità economica fra le parti,
ad esempio in caso di un successivo aumento delle entrate o dal profilo della
sostanza, esse sono tenute così a finanziare i costi di patrocino attingendo
alle rispettive eccedenze (Stoudmann,
op. cit., pag. 554 con numerosi riferimenti alla nota 2401; cfr. I CCA,
sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 12).
b) Nella
fattispecie i due figli insieme da un lato e il padre dall'altro dispongono della
medesima quota di eccedenza e affrontano analoghe spese di patrocinio. In
simili circostanze appare giustificato imporre ai figli di far fronte, nella
stessa misura del padre, ai costi della procedura attingendo alle loro quote di
eccedenza. Per il resto l'eccedenza cumulata dai due figli da luglio 2024 a
febbraio 2025 ammonta all'incirca a fr. 8750.– (fr. 570.– mensili ciascuno da
luglio a dicembre 2024 e fr. 478.75 ciascuno per gennaio e febbraio 2025;
decreto impugnato pag. 14), importo sufficiente a sopperire ai costi di
patrocinio stimati dal primo giudice, tanto più che il sacrificio – richiesto
anche al padre – è di breve durata (otto mensilità). Quanto alle spese
processuali poste a suo carico, l'istante non chiede – né ha mai preteso – il
versamento di una provvigione ad litem a tale titolo. Né può prevalersi
delle ripetibili dovute al convenuto in esito al procedimento cautelare per
giustificare la domanda di una provvigione dal medesimo (sul rapporto con le
spese giudiziarie: DTF 146 III 214 consid. 6.4; Bittel/Minnig, op. cit., pag. 323). La soluzione adottata dal Pretore merita dunque conferma,
fermo restando che l'istanza andava respinta e non dichiarata priva d'oggetto.
16.
L'istante insorge altresì contro il
diniego del gratuito patrocinio. Al riguardo il primo giudice si è limitato a
osservare che l'esito della domanda di provvigione di causa “conduce al
respingimento dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio”. AP1 obietta
di essere lei la parte istante nel procedimento mentre la provvigione di causa
può essere richiesta dai figli. Inoltre, essa continua, ai fini della provvigione
ad litem sono stati calcolati solo i costi di patrocinio e sostiene per
alto di non disporre di mezzi per finanziare il processo dei figli. In ogni
modo, a suo avviso le spese giudiziarie non andavano poste a suo carico ma
addebitare ai figli di cui lei è solo rappresentante legale.
a) Una richiesta di gratuito patrocinio (art. 117 segg. CPC)
è trattata con la procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC). La decisione che
rifiuta o revoca – totalmente o parzialmente – il beneficio è poi impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC).
Questa Camera ha già avuto modo di stabilire nondimeno che qualora il diniego del
gratuito patrocinio intervenga nell'ambito di una decisione finale impugnabile
con appello e il richiedente impugni anche la decisione finale, il rifiuto o la
revoca del gratuito patrocinio può essere impugnata con appello (da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2021.84 del 28 giugno 2022 consid. 1 con rinvio). Né si
pongono problemi dal profilo della tempestività, il rimedio essendo inoltrato,
come visto (sopra, consid. 2), nel termine di dieci giorni (sul termine
applicabile: RtiD I-2025 pag. 681 consid. 14c).
b) Ora,
la legittimazione (attiva o passiva) in
un'azione volta alla modifica di contributi alimentari per un figlio compete
sia al detentore dell'autorità parentale – o al genitore affidatario in
caso di autorità parentale congiunta – sia al
figlio minorenne, indipendentemente dal fatto che il contributo riguardi un
figlio di genitori sposati o non sposati (DTF 136 III 365; I CCA, sentenza
inc. 11.2023.14 del 3 dicembre 2024 consid. 3). Per quanto riguarda gli altri
aspetti inerenti al figlio (autorità parentale, affidamento, relazioni
personali, consenso al trasferimento all'estero), l'azione può essere introdotta
dal genitore e dal figlio (art. 134 cpv. 1 e 298d cpv. 1 CC). Nella
fattispecie l'istanza del 16 maggio 2024 è stata introdotta da AP1 “quale
rappresentante legale dei figli”. E se inizialmente nei suoi atti il Pretore ha
indicato Su______ e S_____ come parti, nel decreto cautelare ha spiegato che si
era trattato di una svista e ha modificato il frontespizio indicando la madre
quale istante (pag. 7). L'interessata, senz'altro legittimata, non contesta tale
accertamento, ragione per cui deve assumere le conseguenze della sua
impostazione processuale e vedersi addebitare in qualità di parte gli eventuali
oneri della procedura.
c) Ciò premesso,
come spiegato sopra (consid. 13), la protezione giuridica del figlio a
carico dei genitori comprende tutto il necessario per garantire un adeguato
patrocinio. Il ruolo dello Stato è
meramente sussidiario, sicché il Cantone interviene anticipando i costi del
processo solo qualora i genitori siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per
affrontare le spese di causa. Nella misura in cui l’appellante fa valere una
spesa che i figli di per sé sarebbero in grado di affrontare con la loro
eccedenza (sopra consid. 15b), il gratuito patrocinio non entra in linea di
conto. Certo l'istante non ha mai preteso che la
provvigione di causa da lei richiesta (per i figli) coprisse, oltre ai costi
della propria patrocinatrice, anche le spese processuali (cfr. sopra, consid. 15b).
Se non che, come si vedrà in appresso, nulla impediva all'interessata di
chiedere al convenuto un importo sufficiente a far fronte anche a tali oneri
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.43 consid. 10 con rinvio). Non sussistono pertanto le condizioni per
concedere il beneficio richiesto (art. 117 lett. a CPC).
III. Sulla
provvigione ad litem, e subordinatamente sul gratuito patrocinio, per la
procedura inc. SE.2024.38
17.
Secondo
AP1 il fatto che i
contributi di mantenimento siano comprensivi di una quota di eccedenza non
rende la richiesta di provvigione di causa priva di oggetto poiché i primi
servono a garantire il mantenimento dei figli nel rispetto del tenore di vita e
la seconda a finanziare i costi della causa per l'ottenimento di adeguati
contributi. A suo avviso, inoltre, visto l'affidamento alternato “non è giusto”
che quando sono con lei i figli siano costretti a vivere poco sopra il minimo
vitale, dovendo destinare l'eccedenza ai costi di patrocinio, mentre quando
sono con il padre essi possono permettersi attività extra e vacanze. Essa osserva
infine che, secondo il Pretore, i figli possono destinare ai cosi del
procedimento fr. 400.– mensili, ma che in realtà il contributo di mantenimento
è stato aumentato di soli fr. 100.– mensili per figlio.
Sul
finanziamento dei costi legali mediante la quota di eccedenza già si è detto
sopra (consid. 15). Come illustrato dal Pretore nel decreto del 2 giugno 2025
(pag. 5 in alto), poi, entrambi i genitori dispongono della medesima quota
residua di eccedenza dei figli per finanziare attività ricreative e vacanze con
loro, ovvero per ognuno fr. 128.– mensili da marzo a dicembre 2025 e
fr. 226.25 mensili da gennaio a novembre 2026. Non si ravvisano quindi
disparità, fermo restando che nei contributi alimentari versati alla madre figurano
altresì fr. 200.– mensili ciascuno destinati ai costi legali. Per il resto l'istante
ribadisce in questa sede la richiesta di
una provvigione ad litem di fr. 10 000.– ma non spende una parola per confrontarsi con la
motivazione del primo giudice, per il quale i costi del procedimento di merito possono
valutarsi in complessivi fr. 8100.– (decreto impugnato, pag. 4). Al
riguardo l'appello è dunque destinato all'insuccesso.
18.
Nelle
sue richieste di giudizio, AP1
chiede, in via subordinata, che “in caso di reiezione parziale o totale della
ri-chiesta di provisio ad litem, l'istanza di assistenza giudiziaria presentata dall'istante [sia] accolta” (appello
dell'11 giugno 2025 pag. 3). Al riguardo il Pretore ha spiegato che
“l'istanza di gratuito patrocinio va respinta, siccome le risorse finanziarie
della famiglia sono sufficienti per coprire le spese di questo procedimento”
(decreto impugnato pag. 5). Con tale motivazione l'interessata non si confronta,
di modo che sulla questione il rimedio è finanche irricevibile (art. 311 cpv. 1
e 321 cpv. 1 CPC).
IV. Sulla
provvigione ad litem, subordinatamente sul gratuito patrocinio, per le
procedure in appello
19.
AP1
postula in questa sede due
provvigioni ad litem di fr. 5000.– o, subordinatamente, l'ammissione al
beneficio del gratuito patrocinio.
a) Relativamente
alla competenza funzionale per decidere una domanda
di provvigione ad litem volta a coprire spese processuali e di
patrocinio in appello, la prassi di questa Camera prevedeva che tale
competenza rimanesse al Pretore (per la procedura di divorzio: RtiD II-2019
pag. 664; per un'azione di mantenimento: I
CCA, sentenza inc. 11.2022.169 del 16 dicembre 2022 consid. 3). In una
recente decisione, destinata a pubblicazione,
il Tribunale federale ha stabilito nondimeno che l'obbligo per un
coniuge di corrispondere una provvigione ad litem all'altro pendente
causa di divorzio è un provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 276 CPC e che
se la prestazione richiesta è volta a coprire le spese della procedura di
appello la competenza funzionale per decidere è dello stesso tribunale
d'appello (Berufungsinstanz) davanti al quale è pendente la causa di
divorzio (sentenza 5A_435/2023 del 21 novembre 2024 consid. 6.4, in: FamPra.ch
2025.
pag. 187 e in: RSPC 2025 pag. 169 n. 2990).
b) Quanto
all'applicazione della suddetta giurisprudenza anche in un'azione di
mantenimento, in tale ambito i provvedimenti cautelari trovano il loro fondamento
all'art. 303 cpv. 1 CPC che corrisponde per la sua funzione ai provvedimenti
cautelari nella procedura di divorzio dell'art. 276 CPC (sopra, consid. 13). Inoltre
per l'art. 304 CPC è il “giudice competente per l'azione” (di
mantenimento)
a decidere sul versamento provvisorio, analogamente
all'art. 276 CPC che conferisce al “giudice del divorzio” la competenza
di prendere i necessari provvedimenti cautelari nell'ambito di una procedura di
divorzio. Ora a fondamento del suo orientamento il Tribunale federale ha
evocato – in estrema sintesi – la competenza con-ferita dall'art. 276 CPC al
giudice del divorzio in materia di provvedimenti cautelari (consid. 6.2.1), l'effetto
devolutivo dell'appello (consid. 6.2.2), le eccezioni già ritenute dalla giurisprudenza
al principio del doppio grado di giudizio (consid. 6.2.3) e la finalità del
legislatore di evitare inutili complicazioni dovute al fatto che se il primo
giudice restasse competente i suoi provvedimenti cautelari potrebbero essere a
loro volta impugnati (consid. 6.3). Simili argomenti conservano tutta la loro
pertinenza nell'ambito di un'azione di mantenimento, sicché in applicazione
analogica della recente giurisprudenza federale si può ammettere la competenza
di questa Camera per le istanze di provvigione ad litem presentate in
appello.
c) Ciò
posto, già si è detto che per ottenere una provvigione ad litem il
richiedente deve rendere verosimile di non disporre di mezzi propri – o di non poterne disporre in tempo utile –
per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il suo
debito mantenimento (sopra consid. 15a). Oltre a ciò, la procedura da
lui promossa non deve apparire sin dall'inizio infondata o dilatoria, in
particolare in sede di ricorso (Stoudmann, op.
cit., pagg. 550 e segg.; Fountoulakis/Wéry,
La provisio ad litem – une contribution d'entretien à ne pas rembourser
in: Belser/Pichonnaz/Stöcki [editori], Le droit sans frontières, Mélanges pour
Franz Werro, Berna 2022, pag. 250).
d) Premesso
ciò, AP1 sostiene di non disporre di risorse finanziarie da dedicare ai costi
del processo, le sue entrate essendo finanche insufficienti a coprire il
fabbisogno minimo, mentre il convenuto dispone di un'eccedenza di fr. 1840.–
mensili e di una certa sostanza. Nelle sue osservazioni del 17 luglio 2025 AO1
obietta, in sintesi, che il mantenimento dei figli incombe a entrambi i
genitori, che egli già deve coprire i costi del proprio legale, che in esito al
decreto del 2 giugno 2025 la propria quota di eccedenza è ridotta, che la
madre con un'attività all'80% potrebbe far fronte anche ai costi della
procedura oltre che alle sue necessità, che dal di lei fabbisogno vanno
decurtati fr. 300.– mensili per i sussidi di cassa malati, che essa dispone di
risparmi per fr. 25 000.– e che, in
ogni modo, un importo di fr. 2500.– è più che sufficiente.
e) Per
quel che è della capacità dei figli di sopperire autonomamente ai costi delle
procedure di appello, come si è visto (consid. 15 e 17) fino al febbraio 2027
essi devono destinare gran parte della quota di eccedenza di loro pertinenza
per fi-nanziare le spese di patrocinio nel procedimento cautelare e in quello
di merito. Ora, i costi di patrocinio per le procedure di secondo grado sono
già maturati con l'introduzione degli appelli rimedi. Eventuali versamenti
rateali finanziati con le quote di eccedenza potrebbero invece intervenire solo
dopo il marzo 2027. In simili circostanze la disponibilità dei figli non appare
sufficiente per consentire di far fronte a tali oneri in un termine ragionevole
(cfr. DTF 141 III 371 consid. 4.1 con rinvii; più recentemente: sentenza del
Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid.
3.2). I minori vanno considerati così sprovvisti di mezzi sufficienti a far
fronte (anche) ai costi di tali procedimenti.
f) Quanto
alla situazione dei genitori, la madre, anche tenendo conto del reddito
ipotetico computato per il periodo successivo al gennaio 2026, una volta
sopperito alle sue necessità non dispone di margini apprezzabili (sopra,
consid. 10). Né il padre ha reso verosimile che essa percepisca tuttora sussidi
per la cassa malati e che il suo fabbisogno
minimo sia sopravvalutato (sopra, consid. 11). Di contro dagli atti risulta
che essa ancora nell'aprile del 2025 disponeva di risparmi per oltre fr. 25 000.– (doc. EE nell'inc. SE.2024.38). Il padre,
invece, conserva una quota di eccedenza nell'ordine di fr. 950.–
mensili (decreto del 25 febbraio 2025 pagg. 14 e seg.), che contrariamente a
quanto suppone non è decurtata dalle spese legali per i figli giacché incluse
nel loro contributo. Egli deve tuttavia far fronte ai propri costi di
patrocinio, presumibilmente di entità paragonabile. Quanto alla sua sostanza,
gli atti sono invero lacunosi. Ciò non toglie che dalle fatture delle imposte
comunali 2023, risulta che egli possiede sostanza imponibile di qualche rilievo
tant'è che versa a tale titolo imposte cantonali e comunali (doc. 2 in
appello). Se ne deduce che egli dispone di una sostanza imponibile quantomeno superiore
a fr. 200 000.– (cfr. Istruzioni per
la compilazione della dichiarazione d'imposte 2024 persone fisiche, pag. 52
in: https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IPF/2024/https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IPF/2024/
g) Considerata
la rispettiva capacità finanziaria dei genitori, e che nemmeno il convenuto pretende come i rimedi apparissero
sin dall'inizio infondati o dilatori, nel caso in esame si giustifica di
obbligare AO1 a stanziare per i figli una provvigione ad litem per le
procedure di appello. Quanto all'ammontare della provvigione, si può presumere
che per motivare un appello in una causa nota senza particolare complessità
giuridica e fattuale, un avvocato
solerte e speditivo non avrebbe impiegato più di sette ore, compreso un breve
colloquio o una stringata corrispondenza in favore della cliente. Tutto
considerato per la procedura di cui all'appello
del 10 marzo 2025 appare giustificato un costo complessivo, spese
processuali incluse, di fr. 2800.– e per quella dell'11 giugno 2025 di fr. 1500.– tenuto conto degli ampi stralci
ripresi dal primo memoriale. Tenuto conto della partecipazione di un decimo
della madre, l'indennità a carico del padre ammonta pertanto a complessivi fr. 3850.–.
h) In
relazione alle istanze di gratuito patrocinio, basti rilevare che alla luce
della situazione economica della famiglia il beneficio non entra in ogni caso
in considerazione (art. 117 lett. a CPC).
V.
Sull'appello incidentale presentato da AO1
20.
La decisione impugnata è un
decreto cautelare emesso in procedura sommaria in virtù dell'art. 303 CPC. E
per l'art. 314 cpv. 1 CPC l'appello
incidentale è improponibile. Contrariamente a quanto parrebbe credere
l'interessato, l'art. 314 cpv. 2 CPC entrato in vigore il 1° gennaio 2025
non si applica a siffatti procedimenti cautelari, per i quali l'appello
incidentale resta inammissibile (Moret, op. cit., n. 25
ad art. 303; Schweighauser in: Kommentar
zur Schweizerischen ZPO, 4ª edizione,
n. 12 ad art. 303). Ad ogni modo gli argomenti da lui sollevati sono già
stati trattati nell'ambito degli appelli e, come visto (consid. da 8 a12), la
riduzione dei contributi provvisionali per i figli pretesa dal convenuto non
si giustifica.
VI. Sulle
spese processuali
21.
Nell'appello del 10 marzo 2025 l'istante contesta,
per finire, la suddivisione degli oneri giudiziarie relativi al decreto del
25.
febbraio 2025 sollecitando la suddivisione a metà delle spese
processuali e la compensazione delle ripetibili. Secondo il Pretore l'istante è
risultata interamente soccombente sulla questione della custodia, avendola
pretesa in via esclusiva, mentre sui contributi alimentari entrambe le parti
sono risultate parzialmente soccombenti, il convenuto in misura maggiore da
luglio a dicembre 2024 e l'istante in modo prevalente dopo di allora e in
particolare dal marzo 2025. Egli ha quindi posto gli oneri processuali a carico
dell'istante per tre quarti obbligandola a rifondere al convenuto un'indennità
per ripetibili ridotta. AP1 sostiene
che la decisione impugnata è carente dal profilo della motivazione e lamenta
che il primo giudice sulla questione dell'affida-mento ha considerato le
domande formulate nell'istanza mentre su quella dei contributi si è fondato
sulle richieste contenute nei memoriali conclusivi.
Ad ogni modo, essa epiloga, il Pretore avrebbe dovuto ripartire le
spese secondo equità.
a) Le
spese giudiziarie (cioè le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95
cpv. 1 CPC) sono poste, di regola, a carico della parte soccombente (art. 106 cpv.
1.
prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite per
principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima
eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del raffronto tra le
richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale, determinando in quale
proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente, dopo di che si
suddividono le spese compensando in tutto o in parte i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi).
In casi particolari il giudice può scostarsi da tale principio e
ripartire i costi secondo equità facendo capo al proprio apprezzamento, in
specie nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).
Ciò gli consente di prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica
degli oneri processuali, al punto che in simili procedure anche la parte
vincente può essere tenuta a sopportare spese (sentenza del Tribunale federale
5A_489/2019 del 24 agosto 2020 consid. 19.1 con rinvii). In proposito il
giudice gode di ampio apprezzamento sia per quel
che riguarda la ripartizione dei costi sia sull'applicazione dell'art.
106.
CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.175
del 27 agosto 2024 consid. 23a).
b) Contrariamente
all'assunto dell'appellante, il primo giudice ha sufficientemente motivato la
suddivisione delle spese giudiziarie, tant'è che l'istante ha potuto prendere
posizione al riguardo. L'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC, inoltre, non impone di
suddividere sistematicamente le spese processuali a metà tra le parti e di
compensare le ripetibili (sentenza del Tribunale federale 5A_457/2022 dell'11
novembre 2022 consid. 3.6.2 con rinvio). Per il resto, dandosi modifiche nelle
richieste di giudizio, determinanti sono di principio quelle iniziali,
riservato un ampliamento della domanda (Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 3ª
edizione, n. 8 ad art. 106 con riferimenti). Un'eventuale riduzione delle
domande, per contro, corrisponde a soccombenza (sentenza del Tribunale federale
4A_396/2021 del 2 febbraio 2022 consid. 4.4 con riferimenti). Ciò posto, le
basi di partenza considerate dal primo giudice ai fini della va-lutazione della
soccombenza sono dunque corrette, l'istante avendo limitato la richiesta riferita
alla custodia e aumentato in pendenza di procedura quella relativa al mantenimento
dei figli. Per il resto l'appellante assevera che il convenuto sarebbe
maggiormente soccombente sulla questione del mantenimento, ma in realtà, ponderati
i vari periodi, la soccombenza di lei rimane preponderante. Tenuto conto
altresì della sua soccombenza sulla questione della custodia alternata e sulla
provvigione ad litem, non si può dire che il Pretore abbia
ecceduto o abusato del potere d'apprezzamento di cui egli fruisce in materia di spese e ripetibili.
22.
Le
spese del presente giudizio seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). L'istante soccombe interamente sull'aumento dei contributi provvisionali
e sulle provvigioni ad litem davanti al Pretore, ottenendo unicamente una
provvigione di causa in appello ma non l'ammontare richiesto. Tutto ponderato e
considerati i rispettivi valori litigiosi, si giustifica pertanto di addebitare costi ridotti a suo
carico e di rinunciare a riscuotere l'esigua quota che
andrebbe a carico del convenuto. Quest'ultimo ha diritto altresì a un'indennità per
ripetibili (a sua volta lievemente ridotta: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b),
avendo formulato osservazioni agli appelli per il tramite di una
patrocinatrice. L'indennità è commisurate all'impegno profuso per la
redazione dei due memoriali di risposta, fermo restando che quello del 17
luglio 2025 contiene ampi stralci del precedente e considerazioni relative all'appello
incidentale. Quanto all'appello incidentale, si
giustifica di soprassedere alla riscossione di spese processuali, l'attuale
decisione esaurendosi in un giudizio di non entrata in materia. Non è il caso di attribuire ripetibili a
AP1, che non è stata chiamata a formulare osservazioni.
VII. Sui
rimedi giuridici a livello federale
23.
Circa i
rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmente
la soglia di fr. 30 000.–. Trattandosi in
concreto di provvedimenti cautelari, in ogni modo, il ricorrente può far valere
davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di
natura incidentale, segue quella del procedimento principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2025.25,
11.2025.26, 11.2025.56, 11.2025.57 e 11.2025.80 sono congiunte.
2. Nella misura in cui non sono
divenuti privi di oggetto gli appelli sono respinti.
3. Le istanze di provvigione ad
litem del 10 marzo e dell'11 giugno 2025 sono parzialmente accolte nel
senso che AO1 è obbligato a versare a AP1 fr. 3850.– complessivi quale
partecipazione alle spese giudiziarie di Su______ e S_____ per le procedure di
appello.
4. Nella misura in cui non sono
divenute prive di oggetto, le istanze di gratuito patrocinio per le procedure
di appello sono respinte.
5. Le spese processuali degli appelli,
ridotte a fr. 1000.– complessivi, sono poste a carico di AP1 che rifonderà ad
AO1 complessivi fr. 2400.– per ripetibili ridotte.
6. L'appello incidentale presentato
da AO1 è inammissibile.
7. Non si riscuotono spese per tale
appello.
8. Notificazione:
– avv.
PA1,
L______;
– avv.
PA2,
L______.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).