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Decisione

11.2025.34

Ricusazione

12 giugno 2025Italiano19 min

di Lugano, sezione 6, ha omologato un accordo in cui AP1 (1977) e AO1 (1979) hanno

Source ti.ch

Incarto n.

11.2025.34

Lugano

12 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2025.208 (divorzio su richiesta di un coniuge: ricusazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud

promossa con istanza del 15 marzo 2025 da

AP1,

Ma______

contro

il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord

Andrea

ALBERTI

nell'ambito

della causa DM.2023.51 (divorzio su richiesta di un coniuge)

promossa con petizione del 31 ottobre 2023 da

AO1, M______

(patrocinata dall'avv.

PA1,

T______),

giudicando sul reclamo

(“appello”) del 15 aprile 2025 presentato da AP1 contro la sentenza emessa dal

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud il 10 aprile 2025;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con sentenza a protezione dell'unione coniugale

del 1° mar­zo 2021 il Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 6, ha omologato un accordo in cui AP1 (1977) e AO1 (1979) hanno

previsto l'affidamento congiunto nella forma della custodia alternata (50% a ciascun

genitore) dei figli K______, nato il 27 maggio 2016, e A______, nato il

15 agosto 2018 (inc.

SO.2020.5636). Adito da entrambi i

coniugi, con decisione del 17

agosto 2022 il medesimo Pretore ha modificato la senten­za a tutela dell'unione

coniugale del 1° marzo 2021, nel senso che ha affidato i figli alla custodia

esclusiva della madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha disciplinato

il diritto di visita paterno, ha istituito una curatela educativa in favore dei

figli, enunciando i compiti del curatore che sarebbe stato designato dall'Autorità

regionale di protezione 5, ha ordinato una presa a carico psicologica dei

bambini e ha obbligato AP1 a versare dal 1° marzo 2023 un contributo alimentare

di fr. 640.– mensili per K______ e uno di

fr. 490.– mensili per A______, assegni

familiari non compre­si (inc. SO.2021.429). Un appello presentato da AP1 conto

tale decisione è stato parzialmente accolto il 12 dicembre 2023 da questa

Camera, che ha riattribuito l'autorità parentale congiunta ai genitori (inc. 11.2022.126).

B. Il 31 ottobre 2023 AO1 ha promosso azione di divorzio davanti al

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, sollecitando l'affidamento dei

figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di

visita paterno), la conferma della curatela educativa in favore dei figli e l'obbligo

per AP1 di versare un contributo alimentare

di almeno fr. 500.– mensili per K______, assegni familiari non compresi,

aumentati dal 10° compleanno a fr. 700.– mensili, oltre un contributo

alimentare di almeno fr. 300.– mensili per A______, assegni familiari non

compre­si, aumentati dal 10° compleanno a fr. 500.– mensili. Nella sua risposta

del 29 luglio 2024 AP1 ha rivendicato l'attribuzione a sé dei figli (riservato

il diritto di visita mater­no) con esercizio in comune dell'autorità parentale

e l'obbligo per AO1 di versare un contributo alimentare per i figli di fr.

100.– mensili ciascuno. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le

rispettive domande. Le prime arringhe si sono tenute il 19 novembre 2024 e

quello stesso giorno il Pretore ha emanato l'ordinanza sulle prove. Il 2

dicembre 2024 la psicologa O______ T______ R______ è poi stata incaricata di

rilasciare una valutazione sulle capacità genitoriali e una valutazione

psicoaffettiva dei due minori. Un reclamo

presentato da AP1 contro tale designazione è stato respinto dalla terza Camera

civile del Tribunale di appello con sentenza del 5 febbraio 2025 (inc. 13.2024.79).

C. Con istanza del 15 marzo 2025

AP1 ha postulato la ricusazione del Pretore. Nelle sue osservazioni del 20

marzo 2025 quest'ultimo si è rimesso al giudizio del Pretore viciniore, mentre

con osservazioni del 28 marzo seguente AO1 ha avversato l'istanza. In

successivi memoriali spontanei tutte le parti hanno riaffermato le loro

posizioni. Statuendo con decisione del 10 aprile 2025, il Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Sud ha respinto l'istanza di ricusazione. Le spese

processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a

rifondere alla moglie fr. 100.– per ripetibili.

D. Contro la decisione appena

citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo (“appello”) del 15 aprile 2025

in cui chiede di accogliere la sua domanda di ricusazione. Invitato a

esprimersi sul reclamo, il Pretore ha comunicato il 26 maggio 2025 di rinunciare

a presentare osservazioni, mentre AO1 ha proposto il giorno successivo di

respingere il reclamo medesimo. In una replica spontanea del 4 giugno 2025 AP1 ha

sostanzialmente mantenuto il suo punto di vista.

E. Nel frattempo, con decisione

del 25 aprile 2025 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto

un'istanza di AP1 volta alla ricusazione della psicologa O______ T______

R______. Un reclamo del 6 maggio 2025 presentato dal ricusante contro tale

decisione è tuttora pendente (inc. 11.2025.45).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni sulla ricusazione dei Pretori o dei Pretori

aggiunti sono impugnabili con reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC e 319 lett. b n. 1

CPC). Fino al 31 dicembre 2024 la procedura applicabile era quella sommaria (DTF

145.

III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c consid. 2), mentre

dal 1° gennaio 2025 tale non parrebbe più essere il caso (Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 3ª edizione, n. 12 ad art. 50).

In realtà sapere quale procedura sia applicabile nel caso specifico può

rimanere indeciso, il diritto di essere sentito delle parti interessate essendo

stato garantito (cfr. Diggelmann in:

Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 3ª

edizione, n. 4 ad art. 50). Quanto

al termine di ricorso, esso rimane in ogni modo di dieci giorni dalla notifica

della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC; cfr. Trezzini,

op. cit., n. 8 ad art. 50 CPC). Competente per materia a giudicare un reclamo

su domande di ricusazione in controversie del diritto della famiglia è la prima

Camera civile del Tribunale d'appello (art.

48.

lett. a n. 2 con rinvio al n. 1 LOG). Riguardo alla tempestività del

rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta all'istante

l'11 aprile 2025. Introdotto il 15 aprile seguente, il memoriale in rassegna,

da trattare come reclamo, è quindi ricevibile.

2.

Il 3 giugno 2025 AP1 ha

introdotto un memoriale denominato “trasmissione documentazione integrativa su

fatti nuovi” in cui chiede di assumere agli atti tutta una serie di documenti” che

rafforzano la fondatezza della ricusazione”. In una procedura di reclamo, tuttavia,

l'allegazione di fatti nuovi e la produzione di nuovi mezzi di prova non è ammessa

(art. 326 cpv. 1 CPC; DTF 138 I 5 consid. 2.4). I fatti e i documenti in questione non sono pertanto

ricevibili ai fini del giudizio.

3.

Nella fattispecie il

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha accertato che l'istante fonda

la richiesta di ricusazione su una presunta prevenzione del magistrato chiamato

a occuparsi della causa di divorzio e ha ricordato che la procedura di ricusazione

non è destinata a rimettere in discussione decisioni passate. Posto ciò, egli

ha rilevato che, contrariamente all'opinione del ricusante, quel Pretore ha

puntualmente dato seguito alle varie richieste del marito, trattandole secondo

quanto prevede l'ordinamento processuale, senza che sia dato di sapere quale

altri provvedimenti egli avrebbe dovuto adottare. Per il Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Sud, inoltre, “non si comprendono le doglianze” sul

tema delle immagini dei minori pubblicate su internet, al cui proposito i

coniugi si erano accordati, tant'è che il giudice ricusato ha ingiunto a AO1 di

rimuovere gli scatti dalla rete sotto pena di misure esecutive.

Per il Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Sud, inoltre, la decisione di autorizzare la moglie a

trasferirsi con i figli a M______ non costituisce un motivo di ricusazione, poiché

oltre ad essere stata impugnata dal ricusante essa non risulta affetta da vizi

grossolani. E secondo il Pretore nemmeno per la designazione della psicologa

O______ T______ R______ può essere rimproverata al magistrato ricusato qualche manchevolezza,

la decisione essendo stata confermata dall'autorità superiore, la quale ha ritenuto

infondate tutte le censure formulate al riguardo dal ricusante. Quanto al fatto

che in un'occasione il giudice ricusato ha lasciato l'aula durante un'udienza

mentre il suo patrocinatore stava verbalizzando una presa di posizione,

dichiarando più volte “non mi interessa”, per il Pretore tale episodio non

appare meritevole di particolare censura “soprattutto se si considera che lo

stesso è avvenuto durante un momento di dettatura da parte di un avvocato con

verbalizzazione da parte della segretaria”. Per altro, egli ha soggiunto, al rientro

in aula il giudice ha letto e preso atto di quanto verbalizzato, ragione per

cui il diritto essere sentito di AP1 non è stato certamente violato. Infine, il

magistrato ricusato ha contestato di avere proferito la citata locuzio­ne, che

non risulta dagli atti, sicché la doglianza dell'istante si esaurisce in una

mera allegazione di parte. Tanto più, egli ha rilevato, che tale locuzione mal

si concilia con il fatto che in realtà quanto dettato dal patrocinatore è stato

regolarmente e completamente verbalizzato, né l'interessato ciò contesta. In

sostanza, per il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud l'episodio accennato

non permette di ravvisare – “e da lungi” – una prevenzione da parte del magistrato

investito della causa.

Relativamente alla richiesta di

prestare un anticipo delle spese processuali, per il Pretore la procedura

seguita dal magistrato ricusato è “perfettamente aderente a quanto disposto

dalla legge”. Infine, il richiamo alle valutazioni e alle conclusioni di un

professionista incaricato dal ricusante riguarda il merito della lite, fermo

restando che “l'impertinenza” delle valutazioni è già stata accertata dalla

terza Camera civile del Tribunale d'appello nella sentenza del 5 febbraio 2025.

In definitiva, secondo il Pretore, non vi è alcun elemento oggettivo che

permetta di scorgere “irregolarità procedurali, carenza di imparzialità o

gestione non conforme” da parte del magistrato ricusato. Onde, in definitiva, la

reiezione dell'istanza.

4.

Le condizioni per

pronunciare la ricusazione di chi opera in seno a un'autorità giudiziaria in

applicazione dell'art. 47 CPC sono già state riassunte dal Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Sud. Al riguardo basti rammentare che la ricusazione

ha carattere eccezionale. Dal profilo oggettivo occorre ricercare se la persona

ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di

parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di carattere

funzionale e organizzativo e si pone l'accento sull'importanza che possono

rivestire le apparenze stesse. Simili circostanze possono riscontrarsi in un

determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo assunto per

aspetti di natura funzionale o organizzativa. Decisivo è sapere se le

apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente

giustificate (sentenza del Tribunale federale 4A_62/2025 del 22 aprile 2025

consid. 2.2.2 con rinvii), dovendosi garantire che il processo rimanga aperto

nell'ottica di tutte le parti (DTF 149 I 18 consid. 5.3.2). Atti procedurali o apprezzamenti

compiuti da un magistrato, giusti o sbagliati che siano, non sono di per sé

suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del giudice; essi

vanno di principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori

particolarmente gravi o ripetuti, che trascendono in violazioni gravi dei

doveri del giudice, possono giustificare sospetti di parzialità (DTF 143 IV 69

consid. 3.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_608/2024 del 29 gennaio

2025.

consid. 4.1 con rinvii).

5.

AP1 ribadisce la parvenza

di prevenzione da parte del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord in

relazione alla designazione quale perita della psicologa O______ T______

R______. Egli fa valere anzitutto che la nomina è avvenuta poco dopo un

contatto tra il magistrato ricusato e la Procuratrice pubblica che si occupa

del procedimento penale aperto su una sua denuncia per falsa perizia nei

confronti della psicologa M______ A______ G______ V______, “collega della O______

T______ R______”. Il reclamante soggiunge di avere scoperto, dopo la reiezione

del suo reclamo contro tale designazione da parte della terza Camera civile del

Tribunale di appello, che le due professioniste siedono in un comitato

ristretto, dal quale la denunciata si è dimessa in modo “sospetto” nel febbraio

del 2025 in “perfetta coincidenza temporale” con le contestazioni da lui

sollevate in merito alla nomina della perita. A suo avviso, tale “gravissima”

circostanza smentisce l'accertamento della Corte di appello, per la quale tra

le due specialiste non vi era nulla “a che vedere”. Il reclamante reputa

pertanto che nella decisione impugnata non si sia esaminato uno degli aspetti

centrali dell'istanza di ricusazione, ovvero il “conflitto d'interessi e

l'apparenza di prevenzione derivante da tale contesto”. Per il ricusante, poi, non

è determinate il fatto che nei confronti di M______ A______ G______ V______ non

sia ancora stata pronunciata una condanna penale, poiché ai fini della ricusazione

è sufficiente un sospetto ragionevole o il rischio di apparenza di parzialità.

E nel caso in esame “l'affidabilità” della perita è messa in dubbio da legami professionali

con la specialista da lui denunciata. Tanto più, egli epiloga, che per

giurisprudenza la sola esistenza di legami istituzionali o professionali tra

una persona nominata e un soggetto implicato in un'indagine penale può

giustificare una ricusazione.

6.

Nel caso in oggetto è

possibile che la psicologa O______ T______ R______, incaricata dal Pretore

ricusato di valutare le capacità genitoriali e le condizioni psicoaffettive dei

due minori, sia membro della commissione di coordinamento per l'aiuto alle

vittime in cui sedeva fino al febbraio del 2025 la psicologa M______ A______

G______ V______, denunciata penalmente da AP1 per

falsa perizia. Se non che, il fatto per un perito di lavorare nello stesso

istituto di un collega di cui deve valutare un'opinione non giustifica di per

sé sospetti di parzialità (DTF 125 II 545 consid. 4b; più di recente: sentenza

del Tribunale federale 4A_155/2021 del 30 settembre 2021 consid. 5.2 con

rinvii). E in concreto il reclamante si limita a enunciati di principio, senza

addurre circostanze concrete idonee a fondare dubbi di parzialità o a far temere

che la specialista non sia in grado di stendere un rapporto in modo neutrale e

oggettivo. Né egli pretende che tra le due professioniste sussistano legami

particolarmente intensi o eventuali rapporti di sudditanza. A parte ciò,

l'interessato trascu­ra che la presente procedura riguarda l'asserita parvenza

di parzialità del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nei suoi

confronti e non quella della perita, che sarà esaminata separatamente. Perché quindi

la designazione di quella psicologa da parte di quel magistrato trascenderebbe

in prevenzione verso

l'istante è difficile

immaginare. Si aggiunga che, contrariamente all'opinione del reclamante, la

procedura di ricusa non impedisce al magistrato ricusato di continuare a

esercitare le sue funzioni nel procedimento, in caso di accoglimento

dell'istanza il ricusan­te potendo chiedere l'annullamento degli atti ufficiali

ai quali il magistrato ricusato ha compiuto o ha partecipato (art. 51 cpv. 1

CPC).

7.

Quanto al fatto che il

Pretore Alberti non agirebbe a protezione dei figli, il reclamante ribadisce di

avere fornito prove che ne dimostrano l'inerzia, ma non sostanzia perché ciò adombrerebbe parzialità o

connoterebbe prevenzione nei suoi confronti. Il reclamante pare

disconoscere inoltre che la

ricusazione di un giudice, la cui situazione o condotta sia tale da far sorgere

dubbi sulla sua imparzialità, mira in particolare a impedire che circostanze

esterne al caso influenzino il giudizio a favore o a danno di una delle

parti. Non compete pertanto al giudice della ricusazione vagliare la

conduzione del processo da parte del giudice ricusato. A ciò sono preposte le giurisdizioni

di ricorso. Identica conclusione vale per quanto riguarda la pubblicazione di

immagini dei minori su internet, fermo restando che in caso di disobbedienza a

un ordine giudiziario spetta alla parte rivolgersi al giudice del­l'esecuzione

(art. 338 cpv. 1 CPC). Ne

segue che al riguardo la decisione impugnata non presta il fianco alla critica.

8.

Relativamente alla

decisione con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha

autorizzato il trasferimento dei minori a M______, il reclamante rimprovera al

Pretore di avere totalmente ignorato il contesto, ma una volta di più trascura

che la procedura di ricusazione non è

destinata a sindacare il contenuto di decisioni del giudice ricusato. Spetta

infatti alle autorità di ricorso normalmente competenti rilevare e correggere

eventuali errori commessi in tale ambito. E in concreto l'appello presentato da

AP1 contro quella decisione è tuttora pendente (inc. 11.2024.118). Si aggiunga

che, foss'anche accolto quell'appello, ciò ancora non giustificherebbe una

ricusa, poiché nelle funzioni di un

magistrato rientra anche quella di dirimere questioni controverse e delicate,

sicché provvedimenti presi nel quadro del normale svolgimento del suo ufficio

non permettono – da sé soli – di ravvisare parzialità, nemmeno qualora

dovessero rivelarsi erronei. Come si è detto, soltanto errori

particolarmente grossolani o ripetuti, tali da essere considerati come lesioni

gravi dei doveri di funzione, sarebbero suscettibili di fondare un'apparenza

oggettiva di prevenzione del giudice (DTF 143 IV 74 consid. 3.2). Ma il reclamante non contesta

l'accertamento del primo giudice, stando al quale quella decisione non risulta

affetta da vizi grossolani. Ne segue che, al riguardo non occorre statuire

previamente sull'appello del 13 settembre 2024, come chiede il reclamante.

9.

AP1 ravvisa anche elementi

di ricusa nel comportamento del Pretore, il quale durante un'udienza avrebbe

lasciato l'aula durante la verbalizzazione di una presa di posizione del suo

patrocinatore e avrebbe dichiarato più volte “non mi interes­sa”. Mal si comprende

tuttavia come tale comportamento possa suscitare indizi di parzialità, tanto

più che l'interessato non contesta l'accertamento del primo giudice, stando al

quale cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, dopo essere rientrato

in aula, ha letto quanto verbalizzato. Riguardo alla frase incriminata,

contestata dal Pretore ricusato, nulla risulta dagli atti, né il legale del ricusante

ha ritenuto di intervenire, chiedendo di registrare l'affermazione. Certo, determinati atteggiamenti di un giudice

possono anche essere avvertiti da un ricusante come espressione di parzialità.

Non bisogna dimenticare tuttavia che decisive sono le circostanze

oggettivamente accertabili, non le impressioni puramente individuali. E in

concreto non si può dire che il comportamento del Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Nord in

quella singola circostanza denoti ostilità nei confronti del reclamante.

10.

Circa la richiesta di anticipo

delle presumibili spese processuali, reclamante fa valere che la sua richiesta

volta a ottenere un paio di videoconferenze settimanali con i figli è stata erroneamente

interpretata

quale istanza cautelare

e che la richiesta di

versare un anticipo configura “un vero e

proprio strumento ostruzionisti­co, lesivo della parità tra le parti e

indice di prevenzione volto a compromettere sistematicamente l'accesso alla

giustizia e a disincentivare la tutela effettiva di diritto fondamentali”. Se

non che, nella misura in cui ammette per finire di avere postulato un'estensione

– foss'anche minima – delle relazioni personali con i figli, l'interessato non spiega

in quale altra maniera, se non come istanza cautelare, il Pretore in questione

dovesse trattare la sua richiesta. Né è dato a divedere perché, sollecitando dalla

parte che chiede tutela giurisdizionale un'anticipazione delle spese, come

prevede l'art. 98 cpv. 1 CPC, l'agire del Pretore tradirebbe prevenzione verso il reclamante. Del resto

AP1 non pretende che la richiesta di anticipo fosse esagerata o tale da intralciargli

l'accesso alla giustizia. Ne segue

che non si scorgono indizi suscettibili di suffragare apparenza di preconcetto

o di denotare parzialità del giudice ricusato. Una volta ancora perciò il

reclamo vede la sua sorte segnata.

11.

Il reclamante rimprovera

infine al Pretore di non essere entrato nel merito “vero e proprio delle

doglianze più gravi” da lui sollevate. A suo parere, ciò rafforza l'impressione

di una possibile protezione corporativa tra magistrati “piuttosto che una vera

analisi sull'imparzialità del Pretore Alberti”. La doglianza non può essere condivisa.

Nel Cantone Ticino le domande di ricusa nei confronti del Pretore o del Pretore aggiunto sono

decise dalla Pretura viciniore (art. 37 cpv. 5 LOG). Tale sistema si fonda sul

postulato che il Pretore viciniore sia capace di pronunciarsi oggettivamente e

in maniera imparziale sulla domanda di ricusazione di un altro Pretore. Solo in

presenza di circostanze eccezionali e non di semplici congetture si potrebbe

pensare che il giudice della ricusa potrebbe essere influenzato dall'appartenenza

comune alla magistratura ticinese. In caso contrario si correrebbe il rischio

di non trovare alcun giudice che potrebbe occuparsi della ricusazione di un

altro magistrato. Si può capire che la decisione sulla domanda di ricusa non

aggradi al reclamante. Ciò non basta tuttavia per ritenere che nella

fattispecie il Pretore viciniore fosse inidoneo a statuire con sufficiente

distacco. L'istante va esortato a

non interpretare come un atto di prevenzione o di personale ostilità ogni

decisione giudiziaria che non risponda alle sue prospettive d'azione o di

difesa. È notorio che una procedura di stato combattuta crei situazioni

suscettibili di acuire contrasti personali e di provocare lacerazioni

familiari. A nulla giova, nondimeno, riversare sul giudice le amarezze dovute

alle personali traversie sofferte. Al contrario: in tal modo si rischia proprio

di minare una serena e distaccata conduzione del processo anche da parte del

Pretore.

12.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone inoltre problema di ripetibili, le

osservazioni di AO1, limitate a tre righe, non giustifican-do l'assegnazione di

indennità.

13.

Circa i rimedi esperibili contro la

presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità

di una decisio­ne sulla ricusazione di un magistrato, di natura incidentale,

segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza

del Tribunale federale 5A_95/2024 del 25 marzo 2025 consid. 1.1). In concreto

un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile inoltre senza riguardo a

questioni di valore litigioso, essendo contesa anche la custodia dei figli.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 800.–

sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

– AP1,

Ma______;

– Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Nord.

Comunicazione

a:

– avv.

PA1,

T______;

– Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Sud.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).