11.2025.34
Ricusazione
12 giugno 2025Italiano19 min
di Lugano, sezione 6, ha omologato un accordo in cui AP1 (1977) e AO1 (1979) hanno
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Incarto n.
11.2025.34
Lugano
12 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2025.208 (divorzio su richiesta di un coniuge: ricusazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con istanza del 15 marzo 2025 da
AP1,
Ma______
contro
il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord
Andrea
ALBERTI
nell'ambito
della causa DM.2023.51 (divorzio su richiesta di un coniuge)
promossa con petizione del 31 ottobre 2023 da
AO1, M______
(patrocinata dall'avv.
PA1,
T______),
giudicando sul reclamo
(“appello”) del 15 aprile 2025 presentato da AP1 contro la sentenza emessa dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud il 10 aprile 2025;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con sentenza a protezione dell'unione coniugale
del 1° marzo 2021 il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, ha omologato un accordo in cui AP1 (1977) e AO1 (1979) hanno
previsto l'affidamento congiunto nella forma della custodia alternata (50% a ciascun
genitore) dei figli K______, nato il 27 maggio 2016, e A______, nato il
15 agosto 2018 (inc.
SO.2020.5636). Adito da entrambi i
coniugi, con decisione del 17
agosto 2022 il medesimo Pretore ha modificato la sentenza a tutela dell'unione
coniugale del 1° marzo 2021, nel senso che ha affidato i figli alla custodia
esclusiva della madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha disciplinato
il diritto di visita paterno, ha istituito una curatela educativa in favore dei
figli, enunciando i compiti del curatore che sarebbe stato designato dall'Autorità
regionale di protezione 5, ha ordinato una presa a carico psicologica dei
bambini e ha obbligato AP1 a versare dal 1° marzo 2023 un contributo alimentare
di fr. 640.– mensili per K______ e uno di
fr. 490.– mensili per A______, assegni
familiari non compresi (inc. SO.2021.429). Un appello presentato da AP1 conto
tale decisione è stato parzialmente accolto il 12 dicembre 2023 da questa
Camera, che ha riattribuito l'autorità parentale congiunta ai genitori (inc. 11.2022.126).
B. Il 31 ottobre 2023 AO1 ha promosso azione di divorzio davanti al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, sollecitando l'affidamento dei
figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di
visita paterno), la conferma della curatela educativa in favore dei figli e l'obbligo
per AP1 di versare un contributo alimentare
di almeno fr. 500.– mensili per K______, assegni familiari non compresi,
aumentati dal 10° compleanno a fr. 700.– mensili, oltre un contributo
alimentare di almeno fr. 300.– mensili per A______, assegni familiari non
compresi, aumentati dal 10° compleanno a fr. 500.– mensili. Nella sua risposta
del 29 luglio 2024 AP1 ha rivendicato l'attribuzione a sé dei figli (riservato
il diritto di visita materno) con esercizio in comune dell'autorità parentale
e l'obbligo per AO1 di versare un contributo alimentare per i figli di fr.
100.– mensili ciascuno. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le
rispettive domande. Le prime arringhe si sono tenute il 19 novembre 2024 e
quello stesso giorno il Pretore ha emanato l'ordinanza sulle prove. Il 2
dicembre 2024 la psicologa O______ T______ R______ è poi stata incaricata di
rilasciare una valutazione sulle capacità genitoriali e una valutazione
psicoaffettiva dei due minori. Un reclamo
presentato da AP1 contro tale designazione è stato respinto dalla terza Camera
civile del Tribunale di appello con sentenza del 5 febbraio 2025 (inc. 13.2024.79).
C. Con istanza del 15 marzo 2025
AP1 ha postulato la ricusazione del Pretore. Nelle sue osservazioni del 20
marzo 2025 quest'ultimo si è rimesso al giudizio del Pretore viciniore, mentre
con osservazioni del 28 marzo seguente AO1 ha avversato l'istanza. In
successivi memoriali spontanei tutte le parti hanno riaffermato le loro
posizioni. Statuendo con decisione del 10 aprile 2025, il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud ha respinto l'istanza di ricusazione. Le spese
processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a
rifondere alla moglie fr. 100.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena
citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo (“appello”) del 15 aprile 2025
in cui chiede di accogliere la sua domanda di ricusazione. Invitato a
esprimersi sul reclamo, il Pretore ha comunicato il 26 maggio 2025 di rinunciare
a presentare osservazioni, mentre AO1 ha proposto il giorno successivo di
respingere il reclamo medesimo. In una replica spontanea del 4 giugno 2025 AP1 ha
sostanzialmente mantenuto il suo punto di vista.
E. Nel frattempo, con decisione
del 25 aprile 2025 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto
un'istanza di AP1 volta alla ricusazione della psicologa O______ T______
R______. Un reclamo del 6 maggio 2025 presentato dal ricusante contro tale
decisione è tuttora pendente (inc. 11.2025.45).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni sulla ricusazione dei Pretori o dei Pretori
aggiunti sono impugnabili con reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC e 319 lett. b n. 1
CPC). Fino al 31 dicembre 2024 la procedura applicabile era quella sommaria (DTF
145.
III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c consid. 2), mentre
dal 1° gennaio 2025 tale non parrebbe più essere il caso (Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 3ª edizione, n. 12 ad art. 50).
In realtà sapere quale procedura sia applicabile nel caso specifico può
rimanere indeciso, il diritto di essere sentito delle parti interessate essendo
stato garantito (cfr. Diggelmann in:
Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 3ª
edizione, n. 4 ad art. 50). Quanto
al termine di ricorso, esso rimane in ogni modo di dieci giorni dalla notifica
della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC; cfr. Trezzini,
op. cit., n. 8 ad art. 50 CPC). Competente per materia a giudicare un reclamo
su domande di ricusazione in controversie del diritto della famiglia è la prima
Camera civile del Tribunale d'appello (art.
48.
lett. a n. 2 con rinvio al n. 1 LOG). Riguardo alla tempestività del
rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta all'istante
l'11 aprile 2025. Introdotto il 15 aprile seguente, il memoriale in rassegna,
da trattare come reclamo, è quindi ricevibile.
2.
Il 3 giugno 2025 AP1 ha
introdotto un memoriale denominato “trasmissione documentazione integrativa su
fatti nuovi” in cui chiede di assumere agli atti tutta una serie di documenti” che
rafforzano la fondatezza della ricusazione”. In una procedura di reclamo, tuttavia,
l'allegazione di fatti nuovi e la produzione di nuovi mezzi di prova non è ammessa
(art. 326 cpv. 1 CPC; DTF 138 I 5 consid. 2.4). I fatti e i documenti in questione non sono pertanto
ricevibili ai fini del giudizio.
3.
Nella fattispecie il
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha accertato che l'istante fonda
la richiesta di ricusazione su una presunta prevenzione del magistrato chiamato
a occuparsi della causa di divorzio e ha ricordato che la procedura di ricusazione
non è destinata a rimettere in discussione decisioni passate. Posto ciò, egli
ha rilevato che, contrariamente all'opinione del ricusante, quel Pretore ha
puntualmente dato seguito alle varie richieste del marito, trattandole secondo
quanto prevede l'ordinamento processuale, senza che sia dato di sapere quale
altri provvedimenti egli avrebbe dovuto adottare. Per il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud, inoltre, “non si comprendono le doglianze” sul
tema delle immagini dei minori pubblicate su internet, al cui proposito i
coniugi si erano accordati, tant'è che il giudice ricusato ha ingiunto a AO1 di
rimuovere gli scatti dalla rete sotto pena di misure esecutive.
Per il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud, inoltre, la decisione di autorizzare la moglie a
trasferirsi con i figli a M______ non costituisce un motivo di ricusazione, poiché
oltre ad essere stata impugnata dal ricusante essa non risulta affetta da vizi
grossolani. E secondo il Pretore nemmeno per la designazione della psicologa
O______ T______ R______ può essere rimproverata al magistrato ricusato qualche manchevolezza,
la decisione essendo stata confermata dall'autorità superiore, la quale ha ritenuto
infondate tutte le censure formulate al riguardo dal ricusante. Quanto al fatto
che in un'occasione il giudice ricusato ha lasciato l'aula durante un'udienza
mentre il suo patrocinatore stava verbalizzando una presa di posizione,
dichiarando più volte “non mi interessa”, per il Pretore tale episodio non
appare meritevole di particolare censura “soprattutto se si considera che lo
stesso è avvenuto durante un momento di dettatura da parte di un avvocato con
verbalizzazione da parte della segretaria”. Per altro, egli ha soggiunto, al rientro
in aula il giudice ha letto e preso atto di quanto verbalizzato, ragione per
cui il diritto essere sentito di AP1 non è stato certamente violato. Infine, il
magistrato ricusato ha contestato di avere proferito la citata locuzione, che
non risulta dagli atti, sicché la doglianza dell'istante si esaurisce in una
mera allegazione di parte. Tanto più, egli ha rilevato, che tale locuzione mal
si concilia con il fatto che in realtà quanto dettato dal patrocinatore è stato
regolarmente e completamente verbalizzato, né l'interessato ciò contesta. In
sostanza, per il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud l'episodio accennato
non permette di ravvisare – “e da lungi” – una prevenzione da parte del magistrato
investito della causa.
Relativamente alla richiesta di
prestare un anticipo delle spese processuali, per il Pretore la procedura
seguita dal magistrato ricusato è “perfettamente aderente a quanto disposto
dalla legge”. Infine, il richiamo alle valutazioni e alle conclusioni di un
professionista incaricato dal ricusante riguarda il merito della lite, fermo
restando che “l'impertinenza” delle valutazioni è già stata accertata dalla
terza Camera civile del Tribunale d'appello nella sentenza del 5 febbraio 2025.
In definitiva, secondo il Pretore, non vi è alcun elemento oggettivo che
permetta di scorgere “irregolarità procedurali, carenza di imparzialità o
gestione non conforme” da parte del magistrato ricusato. Onde, in definitiva, la
reiezione dell'istanza.
4.
Le condizioni per
pronunciare la ricusazione di chi opera in seno a un'autorità giudiziaria in
applicazione dell'art. 47 CPC sono già state riassunte dal Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud. Al riguardo basti rammentare che la ricusazione
ha carattere eccezionale. Dal profilo oggettivo occorre ricercare se la persona
ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di
parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di carattere
funzionale e organizzativo e si pone l'accento sull'importanza che possono
rivestire le apparenze stesse. Simili circostanze possono riscontrarsi in un
determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo assunto per
aspetti di natura funzionale o organizzativa. Decisivo è sapere se le
apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente
giustificate (sentenza del Tribunale federale 4A_62/2025 del 22 aprile 2025
consid. 2.2.2 con rinvii), dovendosi garantire che il processo rimanga aperto
nell'ottica di tutte le parti (DTF 149 I 18 consid. 5.3.2). Atti procedurali o apprezzamenti
compiuti da un magistrato, giusti o sbagliati che siano, non sono di per sé
suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del giudice; essi
vanno di principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori
particolarmente gravi o ripetuti, che trascendono in violazioni gravi dei
doveri del giudice, possono giustificare sospetti di parzialità (DTF 143 IV 69
consid. 3.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_608/2024 del 29 gennaio
2025.
consid. 4.1 con rinvii).
5.
AP1 ribadisce la parvenza
di prevenzione da parte del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord in
relazione alla designazione quale perita della psicologa O______ T______
R______. Egli fa valere anzitutto che la nomina è avvenuta poco dopo un
contatto tra il magistrato ricusato e la Procuratrice pubblica che si occupa
del procedimento penale aperto su una sua denuncia per falsa perizia nei
confronti della psicologa M______ A______ G______ V______, “collega della O______
T______ R______”. Il reclamante soggiunge di avere scoperto, dopo la reiezione
del suo reclamo contro tale designazione da parte della terza Camera civile del
Tribunale di appello, che le due professioniste siedono in un comitato
ristretto, dal quale la denunciata si è dimessa in modo “sospetto” nel febbraio
del 2025 in “perfetta coincidenza temporale” con le contestazioni da lui
sollevate in merito alla nomina della perita. A suo avviso, tale “gravissima”
circostanza smentisce l'accertamento della Corte di appello, per la quale tra
le due specialiste non vi era nulla “a che vedere”. Il reclamante reputa
pertanto che nella decisione impugnata non si sia esaminato uno degli aspetti
centrali dell'istanza di ricusazione, ovvero il “conflitto d'interessi e
l'apparenza di prevenzione derivante da tale contesto”. Per il ricusante, poi, non
è determinate il fatto che nei confronti di M______ A______ G______ V______ non
sia ancora stata pronunciata una condanna penale, poiché ai fini della ricusazione
è sufficiente un sospetto ragionevole o il rischio di apparenza di parzialità.
E nel caso in esame “l'affidabilità” della perita è messa in dubbio da legami professionali
con la specialista da lui denunciata. Tanto più, egli epiloga, che per
giurisprudenza la sola esistenza di legami istituzionali o professionali tra
una persona nominata e un soggetto implicato in un'indagine penale può
giustificare una ricusazione.
6.
Nel caso in oggetto è
possibile che la psicologa O______ T______ R______, incaricata dal Pretore
ricusato di valutare le capacità genitoriali e le condizioni psicoaffettive dei
due minori, sia membro della commissione di coordinamento per l'aiuto alle
vittime in cui sedeva fino al febbraio del 2025 la psicologa M______ A______
G______ V______, denunciata penalmente da AP1 per
falsa perizia. Se non che, il fatto per un perito di lavorare nello stesso
istituto di un collega di cui deve valutare un'opinione non giustifica di per
sé sospetti di parzialità (DTF 125 II 545 consid. 4b; più di recente: sentenza
del Tribunale federale 4A_155/2021 del 30 settembre 2021 consid. 5.2 con
rinvii). E in concreto il reclamante si limita a enunciati di principio, senza
addurre circostanze concrete idonee a fondare dubbi di parzialità o a far temere
che la specialista non sia in grado di stendere un rapporto in modo neutrale e
oggettivo. Né egli pretende che tra le due professioniste sussistano legami
particolarmente intensi o eventuali rapporti di sudditanza. A parte ciò,
l'interessato trascura che la presente procedura riguarda l'asserita parvenza
di parzialità del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nei suoi
confronti e non quella della perita, che sarà esaminata separatamente. Perché quindi
la designazione di quella psicologa da parte di quel magistrato trascenderebbe
in prevenzione verso
l'istante è difficile
immaginare. Si aggiunga che, contrariamente all'opinione del reclamante, la
procedura di ricusa non impedisce al magistrato ricusato di continuare a
esercitare le sue funzioni nel procedimento, in caso di accoglimento
dell'istanza il ricusante potendo chiedere l'annullamento degli atti ufficiali
ai quali il magistrato ricusato ha compiuto o ha partecipato (art. 51 cpv. 1
CPC).
7.
Quanto al fatto che il
Pretore Alberti non agirebbe a protezione dei figli, il reclamante ribadisce di
avere fornito prove che ne dimostrano l'inerzia, ma non sostanzia perché ciò adombrerebbe parzialità o
connoterebbe prevenzione nei suoi confronti. Il reclamante pare
disconoscere inoltre che la
ricusazione di un giudice, la cui situazione o condotta sia tale da far sorgere
dubbi sulla sua imparzialità, mira in particolare a impedire che circostanze
esterne al caso influenzino il giudizio a favore o a danno di una delle
parti. Non compete pertanto al giudice della ricusazione vagliare la
conduzione del processo da parte del giudice ricusato. A ciò sono preposte le giurisdizioni
di ricorso. Identica conclusione vale per quanto riguarda la pubblicazione di
immagini dei minori su internet, fermo restando che in caso di disobbedienza a
un ordine giudiziario spetta alla parte rivolgersi al giudice dell'esecuzione
(art. 338 cpv. 1 CPC). Ne
segue che al riguardo la decisione impugnata non presta il fianco alla critica.
8.
Relativamente alla
decisione con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha
autorizzato il trasferimento dei minori a M______, il reclamante rimprovera al
Pretore di avere totalmente ignorato il contesto, ma una volta di più trascura
che la procedura di ricusazione non è
destinata a sindacare il contenuto di decisioni del giudice ricusato. Spetta
infatti alle autorità di ricorso normalmente competenti rilevare e correggere
eventuali errori commessi in tale ambito. E in concreto l'appello presentato da
AP1 contro quella decisione è tuttora pendente (inc. 11.2024.118). Si aggiunga
che, foss'anche accolto quell'appello, ciò ancora non giustificherebbe una
ricusa, poiché nelle funzioni di un
magistrato rientra anche quella di dirimere questioni controverse e delicate,
sicché provvedimenti presi nel quadro del normale svolgimento del suo ufficio
non permettono – da sé soli – di ravvisare parzialità, nemmeno qualora
dovessero rivelarsi erronei. Come si è detto, soltanto errori
particolarmente grossolani o ripetuti, tali da essere considerati come lesioni
gravi dei doveri di funzione, sarebbero suscettibili di fondare un'apparenza
oggettiva di prevenzione del giudice (DTF 143 IV 74 consid. 3.2). Ma il reclamante non contesta
l'accertamento del primo giudice, stando al quale quella decisione non risulta
affetta da vizi grossolani. Ne segue che, al riguardo non occorre statuire
previamente sull'appello del 13 settembre 2024, come chiede il reclamante.
9.
AP1 ravvisa anche elementi
di ricusa nel comportamento del Pretore, il quale durante un'udienza avrebbe
lasciato l'aula durante la verbalizzazione di una presa di posizione del suo
patrocinatore e avrebbe dichiarato più volte “non mi interessa”. Mal si comprende
tuttavia come tale comportamento possa suscitare indizi di parzialità, tanto
più che l'interessato non contesta l'accertamento del primo giudice, stando al
quale cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, dopo essere rientrato
in aula, ha letto quanto verbalizzato. Riguardo alla frase incriminata,
contestata dal Pretore ricusato, nulla risulta dagli atti, né il legale del ricusante
ha ritenuto di intervenire, chiedendo di registrare l'affermazione. Certo, determinati atteggiamenti di un giudice
possono anche essere avvertiti da un ricusante come espressione di parzialità.
Non bisogna dimenticare tuttavia che decisive sono le circostanze
oggettivamente accertabili, non le impressioni puramente individuali. E in
concreto non si può dire che il comportamento del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord in
quella singola circostanza denoti ostilità nei confronti del reclamante.
10.
Circa la richiesta di anticipo
delle presumibili spese processuali, reclamante fa valere che la sua richiesta
volta a ottenere un paio di videoconferenze settimanali con i figli è stata erroneamente
interpretata
quale istanza cautelare
e che la richiesta di
versare un anticipo configura “un vero e
proprio strumento ostruzionistico, lesivo della parità tra le parti e
indice di prevenzione volto a compromettere sistematicamente l'accesso alla
giustizia e a disincentivare la tutela effettiva di diritto fondamentali”. Se
non che, nella misura in cui ammette per finire di avere postulato un'estensione
– foss'anche minima – delle relazioni personali con i figli, l'interessato non spiega
in quale altra maniera, se non come istanza cautelare, il Pretore in questione
dovesse trattare la sua richiesta. Né è dato a divedere perché, sollecitando dalla
parte che chiede tutela giurisdizionale un'anticipazione delle spese, come
prevede l'art. 98 cpv. 1 CPC, l'agire del Pretore tradirebbe prevenzione verso il reclamante. Del resto
AP1 non pretende che la richiesta di anticipo fosse esagerata o tale da intralciargli
l'accesso alla giustizia. Ne segue
che non si scorgono indizi suscettibili di suffragare apparenza di preconcetto
o di denotare parzialità del giudice ricusato. Una volta ancora perciò il
reclamo vede la sua sorte segnata.
11.
Il reclamante rimprovera
infine al Pretore di non essere entrato nel merito “vero e proprio delle
doglianze più gravi” da lui sollevate. A suo parere, ciò rafforza l'impressione
di una possibile protezione corporativa tra magistrati “piuttosto che una vera
analisi sull'imparzialità del Pretore Alberti”. La doglianza non può essere condivisa.
Nel Cantone Ticino le domande di ricusa nei confronti del Pretore o del Pretore aggiunto sono
decise dalla Pretura viciniore (art. 37 cpv. 5 LOG). Tale sistema si fonda sul
postulato che il Pretore viciniore sia capace di pronunciarsi oggettivamente e
in maniera imparziale sulla domanda di ricusazione di un altro Pretore. Solo in
presenza di circostanze eccezionali e non di semplici congetture si potrebbe
pensare che il giudice della ricusa potrebbe essere influenzato dall'appartenenza
comune alla magistratura ticinese. In caso contrario si correrebbe il rischio
di non trovare alcun giudice che potrebbe occuparsi della ricusazione di un
altro magistrato. Si può capire che la decisione sulla domanda di ricusa non
aggradi al reclamante. Ciò non basta tuttavia per ritenere che nella
fattispecie il Pretore viciniore fosse inidoneo a statuire con sufficiente
distacco. L'istante va esortato a
non interpretare come un atto di prevenzione o di personale ostilità ogni
decisione giudiziaria che non risponda alle sue prospettive d'azione o di
difesa. È notorio che una procedura di stato combattuta crei situazioni
suscettibili di acuire contrasti personali e di provocare lacerazioni
familiari. A nulla giova, nondimeno, riversare sul giudice le amarezze dovute
alle personali traversie sofferte. Al contrario: in tal modo si rischia proprio
di minare una serena e distaccata conduzione del processo anche da parte del
Pretore.
12.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone inoltre problema di ripetibili, le
osservazioni di AO1, limitate a tre righe, non giustifican-do l'assegnazione di
indennità.
13.
Circa i rimedi esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità
di una decisione sulla ricusazione di un magistrato, di natura incidentale,
segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza
del Tribunale federale 5A_95/2024 del 25 marzo 2025 consid. 1.1). In concreto
un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile inoltre senza riguardo a
questioni di valore litigioso, essendo contesa anche la custodia dei figli.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 800.–
sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
– AP1,
Ma______;
– Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord.
Comunicazione
a:
– avv.
PA1,
T______;
– Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).