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Decisione

11.2025.4

Contributi alimentari per figli di genitori non sposati. Reddito ipotetico da attività lucrativa

28 agosto 2025Italiano21 min

ciò, non è dato di vedere perché tale presunzione non debba valere, a maggior ragione,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2025.4

Lugano

28 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Giamboni

e Jaques

cancelliera:

Bernasconi

sedente per statuire nella causa SE.2022.252 e

SO.2022.4702 (filiazione: modifica del contributo di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 13 settembre 2022 da

AP1,

P______ (V______)

(patrocinato

dall'avv.

PA1,

B______)

contro

AO1,

B______ A______

(patrocinata

dall'avv.

PA2,

Ch______),

giudicando sull'appello del 10 gennaio 2025 presentato

da AP1 contro la sentenza emanata dal

Pretore aggiunto il 26 novembre 2024;

Ritenuto

in fatto: A. Dalla relazione tra AP1 (1971), cittadino i______, e AO1 (1974), sono

nati O______ j______., il __ settembre 2003, e M______ il __ agosto 2007. A

quel tempo i due vivevano insieme. Il 6 novembre 2003 e il 4 ottobre 2007 l'Autorità

regionale di protezione 12 ha approvato due identiche convenzione in cui – tra

l'altro – il padre si impegnava a versare per i figli un contributo alimentare

indicizzato di fr. 500.– mensili ciascuno fino al sesto anno di età, di fr. 650.–

mensili dal settimo fino al dodicesimo anno di età, di fr. 800.– mensili

dal tredicesimo al sedicesimo anno di età e di fr. 1000.– mensili fino

alla maggio­re età (assegni familiari non compresi), oltre a metà delle spese

straordinarie. Entrambe le convenzioni prevedevano che l'obbligo alimentare

sarebbe rimasto sospeso “per il periodo di convivenza dei genitori”. Questi

ultimi si sono separati all'inizio del 2021, quando AP1 si è trasferito in una

casa di sua madre a P______ (provincia di V______).

B. Il 17 maggio 2022 O__ j__., diventato nel frattempo maggiorenne, ha convenuto il padre davanti al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,

sezione 6, con un'istanza di provvedimenti cautelari prima della pendenza della

causa per ottenere un contributo di mantenimen­to di fr. 1500.– mensili (assegni

familiari non compresi) da ottobre 2021 fino al termine di una prima adeguata formazione, una provvigione ad

litem di fr. 4000.– o, in subordine, la concessione del gratuito

patrocinio. Le domande sono state avversate dal convenuto. Statuendo con decreto

cautelare del 26 ottobre 2022, il Pretore aggiunto ha respinto

l'istanza,

negando all'istante la provvigione ad litem e il gratuito

patrocinio. Con sentenza odierna

questa Camera ha dichiarato irricevibile l'appello di O___ j___. dell'11

novembre 2022 contro tale decisione (inc. 11.2022.171/172).

C. Nel

frattempo, il 1° giugno 2022, AP1 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6, per un tentativo di conciliazione nei

confronti di AO1 per ottenere dal 1° gennaio 2022 la

soppressione, o quanto meno la sospensione a tempo

indetermina­to, del contributo alimentare da lui dovuto alla figlia

M______. Decaduta infruttuosa la conciliazione, il Segretario assessore ha

rilasciato all'istante l'8 luglio 2022 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2022.284).

D. Il

13 settembre 2002 AP1 ha adito il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, per ottenere quanto

postulato in sede conciliativa (inc. SE.2022.252). Nelle sue osservazioni del 5

ottobre 2022 AO1 ha proposto di respingere

la petizione e, in via riconvenzionale, ha postulato l'aumento da ottobre 2021 del

contributo alimentare per M______ a fr. 1500.– mensili, una provvigione ad

litem di fr. 6000.– o, in subordine, la concessione del gratuito patrocinio

(SO.2022.4702). In un memoriale del 28 ottobre 2022 l'attore ha ribadito il suo

punto di vista concludendo per la reiezione delle pretese avversarie.

E. Alle

prime arringhe del 22 dicembre 2022 le parti hanno confermato le rispettive

domande e notificato prove. L'istruttoria si è chiusa il 7 maggio 2024 e alle arringhe finali le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei rispettivi allegati del

1° e 16 luglio 2024 esse hanno confermato le loro domande, salvo la

convenuta che ha aumentato la richiesta di contributo alimentare per la figlia a

fr. 1700.– mensili dal 16° anno di età.

F. Statuendo

con sentenza del 26 novembre 2024, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione

e ha parzialmente accolto l'azione riconvenzionale

nel senso che ha obbligato AP1 a

versare a AO1 un contributo alimentare per la figlia M______ di fr. 1500.–

mensili (assegni familiari non compresi) dal mese di ottobre 2022 fino alla

maggiore età o fino al termine di una formazione appropriata. La richiesta di provvigione

ad litem così come

il beneficio del gratuito patrocinio sono stati respinti. Le spese processuali

di complessivi fr. 3000.– sono state poste per quattro quinti a carico dell'attore

e per il resto a carico della convenuta, alla quale l'attore è tenuto a

rifondere fr. 2400.– per ripetibili ridotte.

G. Contro la sentenza

appena citata AP1 è insorto a questa

Camera con un appello del 10 gennaio 2025 per ottenere la riforma del giudizio

impugnato nel senso di sopprimere dal 1° gennaio 2022 il contributo alimentare per

la figlia, o in

subordine, di ridurlo sempre a € 192.00 mensili. L'appello non è stato oggetto di notificazione a AO1.

Considerando

in diritto: 1. Le azioni indipendenti che

riguardano interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia soggiacciono

alla procedura semplificata (art. 295 CPC).

Le relative sentenze sono impugnabili entro

30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata

raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2

CPC). Nella fattispecie tale presupposto è

dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo

di mantenimento che l'attore chiedeva di sopprimere o sospendere. Riguar-do alla tempestività del rimedio giuridico, la

decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 27

novembre 2024 (tracciamento postale dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Il termine di ricorso è

rimasto sospeso dal 18 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025 (compreso) in forza

dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe così scaduto domenica 12

gennaio 2025, salvo protrarsi al lunedì successivo a norma dell'art. 142

cpv. 3 CPC. Depositato il

13 gennaio 2025, ultimo giorno utile, l'appello

in esame è pertanto ricevibile.

2. Nella sentenza

impugnata il Pretore aggiunto ha constatato innanzitutto che sulla situazione

finanziaria delle parti al momento della pattuizione del contributo approvato

dall'autorità tutoria, “poco o nulla è dato di sapere”, ma ha ritenuto “lecito

pensare” che il reddito del padre non fosse superiore a fr. 2500.– mensili

pari all'ultimo stipendio netto da lui percepito “circa 12 anni” prima (ossia

nel 2012). Egli ha quindi considerato “probabile” che il tenore di vita della

famiglia durante la convivenza fosse garantito in gran parte dalla sostanza del

padre, come affermato dalla madre durante il proprio interrogatorio. Il primo

giudice, constatato che l'attore ha “di

fatto” ammesso di non avere mai effettuato ricerche di lavoro dopo avere cessato

l'attività lucrativa precedente, ma si è limitato a sostenere che a 53 an­ni

non fosse evidente trovare un impiego nel suo settore di competenza (quello

delle sponsorizzazioni sportive e della grafica) perché gli sarebbe stato

impossibile intraprendere ricerche di lavoro in Svizzera a seguito di un'inchiesta

penale durata dieci anni e conclusasi con un non luogo a procedere nel dicembre

2017 o nel 2019, ha rilevato che nel 2019 l'età dell'interessato (48 anni) non

pregiudicava d'acchito la possibilità di un reinserimento professionale quanto

meno in settori meno qualificati di quello di sua competenza, come nel ramo

delle pulizie, della manovalanza, dei traslochi o della portineria. E, a suo

parere, l'attore avrebbe potuto verosimilmente svolgere attività del genere alle

dipenden­ze della società immobiliare della madre giacché “l'asserzione,

secondo cui non egli avrebbe le necessarie competenze, contraddice quanto da

lui allegato nelle sue osservazioni, in cui ha invece affermato che fino alla

separazione si era sempre occupato dei lavori di giardinaggio, di manutenzione

di miglioria del­l'immobile”. Ciò posto, per il primo giudice, l'attore ha dimostrato “una passività che poco si concilia con il

senso di responsa­bilità e lo sforzo accresciuto richiesto” dai genitori.

In

circostanze siffatte, egli ha quindi imputato a AP1 un reddito ipotetico di

fr. 3100.– mensili pari al salario minimo cantonale per impieghi

non qualificati, cui ha aggiunto il reddito di fr. 1000.– mensili

arrotondati ottenuto dalla locazione di quattro appartamenti in I______. Per

contro il Pretore aggiunto non gli ha imputato altri introiti ipotetici, come

pretendeva la convenuta, per la pigione di altri appartamenti perché questi “si

trovano ancora in fa­se di ristrutturazione”,

o per la sostanza che l'attore “avrebbe fittiziamente intestato alla di

lui madre” con lo scopo di pregiudicare le spettanze alimentari della figlia,

poiché tale circostanza non era stata dimostrata. In definitiva, il Pretore

aggiunto, dopo avere quantificato il fabbisogno minimo dell'attore in fr. 1215.–

mensili corrispondente a quanto da lui allegato nelle conclusioni (€ 1300.00),

ha accertato che questi ha una disponibilità potenziale di fr. 2885.– mensili,

con cui può agevolmente far fronte al mantenimento della figlia. Donde la reiezione

della petizione.

Per quanto attiene alla pretesa

della convenuta volta ad aumentare il contributo

alimentare a fr. 1500.– mensili dall'ottobre del 2021 fino al termine di una

formazione appropriata, il Pretore aggiunto ha accertato che AO1 non dispone di eccedenza mensile da

destinare al mantenimento della figlia e ha stabilito il fabbisogno minimo di

quest'ultima in fr. 833.– mensili (minimo esecutivo fr. 600.–, spese

abitative (quota del 20% di quelle della madre fr. 194.–, cassa malati LAMal e

LCA fr. 71.–, costi telecomunicazione fr. 30.–, abbonamento Arcobaleno

fr. 88.–, materiale

scolastico e gite fr. 50.– e quota imposte stimate fr. 50.–, dedotto l'assegno

di formazione di fr. 250.–). Rammentato che nel caso in cui il reddito del debitore

alimentare non coniugato e non affidatario supera il fabbisogno minimo suo e di

quello del figlio minorenne, a quest'ultimo spetta quale “testa piccola” un

terzo dell'eccedenza, il primo giudice ha ritenuto che la figlia, oltre al

fabbisogno in denaro di fr. 833.– mensili, avrebbe diritto a un terzo dell'eccedenza

paterna di fr. 2052.– (fr. 2885 ./. fr. 833.–) e quindi a un contributo di fr.

1517.– mensili (fr. 833.– + ⅓ di fr. 2052.–), ridotto tuttavia a fr.

1500.– mensili come richiesto dalla madre.

3.

AP1 rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto

di non avere tenuto conto della sua età al momento della litispendenza (__

anni), del suo stato di salute psico-fisico consecutivo a una procedura penale

durata circa dieci anni e del fatto che non

esercita più alcuna attività lucrativa da ormai 11 anni. Si duo­le che

il primo giudice gli ha imputato un reddito ipotetico adottando parametri svizzeri,

allorquando egli è stato costretto nel 2021 a lasciare l'abitazione familiare

su ingiunzione dell'allora compagna e a trasferirsi in Italia dalla propria

madre per contenere i costi della vita, e che ha riconosciuto alla figlia un terzo della sua potenziale eccedenza de­terminata

sulla base di criteri teorici quantunque il suo tenore di vita risultante dagli

atti lo vede persino impossibilitato a far fronte al proprio fabbisogno

minimo. L'appellante ritiene inoltre la sentenza “scioccante” nel suo risultato

poiché pone a suo carico un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili allorquando

“di fatto” incas­sa ogni mese solo € 1077.00 a fronte di un fabbisogno minimo

di € 1300.00, e ciò per di più con effetto retroattivo e – senza

motivazione – anche dopo i 18 anni della figlia. Inoltre, egli soggiunge, da

luglio 2024 il suo reddito è diminuito di € 450.00 a seguito della

disdetta di uno dei contratti di locazione mentre da gennaio 2025 un'altra

disdetta con gli farà mancare altri € 750.00.

L'appellante sostiene poi

di avere dimostrato di non essere riuscito a riprendere dal 2011 un'attività

lucrativa per motivi indipendenti dalla sua volontà, di non avere praticamente

mai iniziato l'attività della O______ S______ a causa di una procedura promossa

dalla FINMA e di una rogatoria penale italiana tanto da costringerlo a chiudere

la società alla fine del 2023, e di percepire attualmente dalle locazioni dei

suoi appartamenti solamente € 1077.97 mensili. Egli afferma di far fronte

al proprio ammanco solo con il sostegno della propria madre. A suo dire, alla

sua età, una riconversione professionale “non appare esigibile”, neppure in

Italia dove il procedimento penale non è ancora terminato. Ad ogni modo, per

l'attore, un reddito ipotetico potrebbe essergli imputato solo sulla base di parametri

italiani, ma comunque non superiore a € 800.00 con riferimento al “reddito

di cittadinanza”. A suo avviso, l'alto tenore di vita presunto dal primo

giudice “non è stato dimostrato durante l'istruttoria”, mentre la sua

partecipazione alle spese dell'economia domestica durante la vita comune è

stato possibile solo grazie al sostegno, del tutto volontario, di sua madre.

Egli ritiene infine “arbitraria” l'aggiunta al contributo alimentare del terzo

della sua “presunta” eccedenza così come l'estensione della durata dell'obbligo

contributivo fino al termi­ne di una formazione appropriata della figlia, tanto

più che non è dato di sapere se essa proseguirà gli studi dopo la maggior età. Sia

come sia, egli epiloga, anche volendo considerare

un reddito ipotetico di € 800.00 mensili, la figlia avreb­be diritto solo

a un terzo dell'eccedenza di € 577.00, ossia € 192.00 mensili.

4. Per fissare l'entità di contributi

alimentari ci si dipar­te, di regola, dal reddito effettivo dei genitori. Se

tuttavia, dando prova di buona volontà, quel genitore avrebbe la

ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un

guadagno potenziale non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla

concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo. Il giudice valuta così se si

può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività

lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva

possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito

conseguibile, tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze

linguistiche, della formazione professionale (passata e futura), delle

esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre

che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con

rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag.

735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più di recente: I CCA,

sentenza inc. 11.2024.95 del 6 maggio 2025 consid. 7; nelle cause di

filiazione: I CCA, sentenza inc. 11.2021.89 del 27 settembre 2022 consid. 6).

a) Nella

misura in cui l'appellante si limita a riprendere quasi testualmente il

memoriale conclusivo e ribadire che per motivi indipendenti dalla sua

volontà egli non ha più alcun'attività lucrativa dal 2011, che l'unico reddito

suo attuale accertato nel corso dell'istruttoria è quello di € 1077.97 mensili

ottenuto dalla locazione dei suoi appartamenti, che nel frattempo le sue

entrate sono diminuite e sono destinate a ridursi ulteriormente, e che egli può

far fronte al suo fabbisogno minimo di € 1300.00 mensili solo grazie al

sostegno di sua madre, egli non si confronta con la motivazione del Pretore

aggiunto fondata sull'imputazione di un reddito ipotetico da attività

dipendente di fr. 3100.– mensili. Fuori tema, su tali argomentazioni non

occorre dilungarsi.

b) Né,

per motivare un appello, basta riaffermare che una riconversione professionale all'età di 51 anni alla litispendenza

dell'azione non “appare esigibile” senza indicarne le ragioni e

soprattutto senza confrontarsi con la motivazione del Pretore aggiunto, secondo

il quale quand'anche si ammettesse che procedura penale in cui l'attore è stato

coinvolto è terminata nel 2019 (e non già nel 2017), l'età dell'interessato a

quel momento (48 anni) non pregiudicava d'acchito la possibilità di un reinserimento professionale, tanto meno in settori

semmai meno qualificati di quello di sua competenza. Del resto, se per

un coniuge che durante la vita in comune ha rinunciato a esercitare un'attività

lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia non vige più la

presunzione secondo cui non si

poteva pretendere da quel coniuge la ripresa di un'attività lucrativa se al

momento della separazione aveva già 45 anni o, tutt'al più, 50 anni (DTF

147 III 308). Così, in virtù del nuo­vo

orientamento, si presume adesso che anche per quel coniuge un'occupazione

retribuita sia esigibile, a condizione che tale possibilità esista effettivamen­te

e che non sussistano intralci, come in particolare la cura di bambini piccoli.

Determinanti sono quindi le circostanze del caso concreto, a cominciare

dall'età, dallo stato di salute del soggetto, dalle attività svolte in

precedenza, dalla flessibilità personale e dalla situazione del mercato del

lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, 258 consid. 3.4.4; analogamente:

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2023.48 del 4 febbraio 2025 consid. 7b). Premesso

ciò, non è dato di vedere perché tale presunzione non debba valere, a maggior ragione,

in un caso di un genitore con obblighi alimentari che non si occupa della cura

dei figli ma preferisca farsi mantenere dalla propria madre. L'età del debitore

alimentare non è pertanto, da sola, un fattore dirimente né determinante. Per di più, l'appellante nemmeno ha

dimostrato in che modo l'età avrebbe avuto un'effettiva incidenza nella ricerca

e nella reperibilità di un'attività lucrativa. Ne segue che, al riguardo, la

sentenza impugnata resiste alla critica.

c) Né,

per l'imputazione di un reddito ipotetico, è di rilievo il fatto che l'attività

della O______ S______ non sia praticamente mai iniziata, già per il fatto che l'attore

non ha documentato, come gli incombeva, le ricerche di lavoro dal 2011 in altri

settori economici né l'impossibilità di reperire ed esercitare un'altra

attività meno qualificata tra quelle citate dal Pretore aggiunto (pulizie,

manovalanza, traslochi o portineria), in particolare per conto della società

immobiliare di sua madre. Allegare semplicemente l'esisten­za di una procedura

penale in Ticino – senza chiarire nemmeno in questa sede se queste è terminata

nel 2017 o nel 2019 – e una tuttora pendente in Italia ma omettendo di

specificare quali effetti di tali procedimenti potevano ripercuotersi sulla

ricerca di occupazioni in settore non qualificati non è, di gran lunga, sufficiente

per dimostrare gli sforzi intrapresi per trovare un'occupazione.

d) In

questa sede l'appellante invoca, in modo generico, un impedimento alla ripresa

di un'attività lucrativa a causa del proprio stato di salute psico-fisico

“conseguente al procedimento che ha dovuto subire per circa dieci anni”. Se non

che, al proposito, egli non fornisce alcun riscontro oggettivo sulle conseguenze

sul suo stato di salute dei procedimenti penali. E ciò soprattutto in relazione

con l'impossibilità di esercitare un'attività lucrativa nei settori indicati

dal Pretore aggiunto. Sulla questione non occorre dilungarsi.

e) In

definitiva, nella misura in cui l'appellante non ha dimostrato particolari problemi di salute né l'impossibilità

per altri motivi di

esercitare un'attività lucrativa, seppur in ambiti meno qualificati (RtiD

II-2020 pag. 843 consid. 6b), e neppure ha documentato ricerche di un impiego,

il fatto che egli abbia cessato di lavorare nel 2011 non costituisce un valido

motivo per esonerarlo dal riprendere un'attività lucrativa. Ne discende che, al

proposito, l'appello è destinato all'insuccesso.

5. Per quanto attiene all'ammontare

del reddito ipotetico, l'appellante

sostiene che si dovrebbe tenere conto dei parametri italiani e non stabilirlo in base al salario minimo nel Can­tone Ticino per

impieghi non qualificati. Se non che, l'interessato non contesta di non poter

lavorare per la F______ A______, di cui sua madre M______ F______ è presidente

del consiglio di amministrazione e lui è membro con diritto di firma

individuale, società immobiliare con sede e recapito a C______ presso il domicilio

della genitrice (sulla notorietà delle risultanze del registro di commercio: DTF 150 III 212 consid. 2.2 con

rinvii). Ne segue che il riferimento del primo giudice ai salari

ticinesi è coerente con i suoi accertamenti.

Non si disconosce che

Considerandi

M______ F______ non ha, di principio, un dovere di assistenza verso gli

abiatici se non alle condizioni dell'art. 328 cpv. 1 CC. AP1, per contro, come genitore, prima di aumen­tare il proprio tenore di vita, pranzando

in vari ristoranti svizzeri e italiani, acquistando costose attrezzature

sportive, rifacendo il campo da tennis

della casa in I______ (doc. 9, in particolare operazioni del 7 aprile 2021) o acquistando

una moto (doc. O, bonifici del 2 settembre 2022 e del 17 novembre 2023),

ha l'obbligo legale di provvedere al debito mantenimento dei figli (art. 276 cpv.

2.

CC). Né egli può rinunciare alla remunerazione del proprio lavoro (in

particolare come membro del consiglio di amministrazione della F______ A______)

né di regalare propri attivi alla madre, come la metà del fondo di B______

A______ (donazione del 27 dicembre 2017, doc. 6). Anzi, come si è detto, egli

deve sfruttare al massimo la propria potenzialità di guadagno. In presenza di ristrettezze

economiche, come quelle prospettate dal padre, le esigenze poste all'obbligo di

sfruttare la capacità lucrativa del genitore debitore del contributo sono

infatti particolarmente elevate (DTF 147 III 287 consid. 7.4, 137 III 118

consid. 3.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_61/2025

del 6 giugno 2025 consid. 5.1).

6.

L'appellante ritiene

altresì arbitrario riconoscere alla figlia un terzo della sua “presunta” eccedenza.

Se non che, egli pare disconoscere che il Pretore aggiunto ha semplicemente

applicato la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui anche i figli di genitori non sposati hanno

diritto – per principio – di partecipare alla suddivisione dell'eccedenza

del genitore non affidatario (DTF 149 III 444 consid. 2.4 e 2.5 con

rinvii). L'eccedenza rimanente dopo la copertura del fabbisogno

minimo del genitore tenuto a versare il contributo di mantenimento e dei figli

beneficiari va ripartita tra di loro nella proporzione di due a uno (DTF 149

III 449 consid. 2.7). La censura cade quindi nel vuoto. In definitiva, preso

atto che l'appellante non contesta gli altri fattori accertati dal primo

giudice per calcolare il contributo per M______ (fabbisogni, redditi di madre e

figlia) e che non dimostra di non avere la possibilità di rilocare gli

appartamenti per i quali gli è stata notificata la disdetta del contratto di

locazione, il contributo di mantenimento stabilito dal Pretore aggiunto non

desta il fianco a critiche.

7.

AP1 contesta infine la durata del contributo

fino al termine di una formazione appropriata della figlia poiché, oltre a non

essere prevista dalla convenzione di mantenimento, nulla prova che essa

proseguirà gli studi dopo la maggior età di modo che non è dato di sapere quale

formazione essa seguirà né quale sarà il suo fabbisogno futuro. Così

argomentando, egli misconosce però che di regola i contributi di mantenimento

per figli minorenni, anche se sono giovani e non hanno ancora alcun piano di

formazione, vanno stabiliti non solo fino al compimento dei 18 anni, bensì fino

al termine di un percorso scolastico o professionali dei beneficiari (art. 277

cpv. 2 CC; DTF 139 III 401 consid. 3.2.2). E al riguardo questa Camera è

finanche intervenuta d'ufficio integrando una decisione pretorile che non aveva

previsto tale estensione (I CCA, sentenza inc. 11.2022.87 del 20 agosto

2024.

consid. 4c). Ad ogni modo, qualora M______ dopo la maggiore età non dovesse

proseguire una formazione regolare e continuativa, il padre potrà sempre chiedere la

soppressione del contributo o rifiutarne la

prestazione dimostrando che i presupposti dell'art. 277 cpv. 2 CC non sono dati

(DTF 144 III 193 consid. 2.2). In ultima analisi, l'appello vede la sua sorte

segnata.

8.

Le spese del giudizio odierno seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello

non essendo stato notificato a AO1 per osservazioni.

9.

Circa i rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza

(art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la

soglia di fr. 30 000.– sotto il

profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali, di fr. 3000.–, sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

– avv.

PA1,

B______;

– avv.

PA2,

Ch______.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).