11.2025.4
Contributi alimentari per figli di genitori non sposati. Reddito ipotetico da attività lucrativa
28 agosto 2025Italiano21 min
ciò, non è dato di vedere perché tale presunzione non debba valere, a maggior ragione,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2025.4
Lugano
28 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Giamboni
e Jaques
cancelliera:
Bernasconi
sedente per statuire nella causa SE.2022.252 e
SO.2022.4702 (filiazione: modifica del contributo di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 13 settembre 2022 da
AP1,
P______ (V______)
(patrocinato
dall'avv.
PA1,
B______)
contro
AO1,
B______ A______
(patrocinata
dall'avv.
PA2,
Ch______),
giudicando sull'appello del 10 gennaio 2025 presentato
da AP1 contro la sentenza emanata dal
Pretore aggiunto il 26 novembre 2024;
Ritenuto
in fatto: A. Dalla relazione tra AP1 (1971), cittadino i______, e AO1 (1974), sono
nati O______ j______., il __ settembre 2003, e M______ il __ agosto 2007. A
quel tempo i due vivevano insieme. Il 6 novembre 2003 e il 4 ottobre 2007 l'Autorità
regionale di protezione 12 ha approvato due identiche convenzione in cui – tra
l'altro – il padre si impegnava a versare per i figli un contributo alimentare
indicizzato di fr. 500.– mensili ciascuno fino al sesto anno di età, di fr. 650.–
mensili dal settimo fino al dodicesimo anno di età, di fr. 800.– mensili
dal tredicesimo al sedicesimo anno di età e di fr. 1000.– mensili fino
alla maggiore età (assegni familiari non compresi), oltre a metà delle spese
straordinarie. Entrambe le convenzioni prevedevano che l'obbligo alimentare
sarebbe rimasto sospeso “per il periodo di convivenza dei genitori”. Questi
ultimi si sono separati all'inizio del 2021, quando AP1 si è trasferito in una
casa di sua madre a P______ (provincia di V______).
B. Il 17 maggio 2022 O__ j__., diventato nel frattempo maggiorenne, ha convenuto il padre davanti al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,
sezione 6, con un'istanza di provvedimenti cautelari prima della pendenza della
causa per ottenere un contributo di mantenimento di fr. 1500.– mensili (assegni
familiari non compresi) da ottobre 2021 fino al termine di una prima adeguata formazione, una provvigione ad
litem di fr. 4000.– o, in subordine, la concessione del gratuito
patrocinio. Le domande sono state avversate dal convenuto. Statuendo con decreto
cautelare del 26 ottobre 2022, il Pretore aggiunto ha respinto
l'istanza,
negando all'istante la provvigione ad litem e il gratuito
patrocinio. Con sentenza odierna
questa Camera ha dichiarato irricevibile l'appello di O___ j___. dell'11
novembre 2022 contro tale decisione (inc. 11.2022.171/172).
C. Nel
frattempo, il 1° giugno 2022, AP1 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, per un tentativo di conciliazione nei
confronti di AO1 per ottenere dal 1° gennaio 2022 la
soppressione, o quanto meno la sospensione a tempo
indeterminato, del contributo alimentare da lui dovuto alla figlia
M______. Decaduta infruttuosa la conciliazione, il Segretario assessore ha
rilasciato all'istante l'8 luglio 2022 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2022.284).
D. Il
13 settembre 2002 AP1 ha adito il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, per ottenere quanto
postulato in sede conciliativa (inc. SE.2022.252). Nelle sue osservazioni del 5
ottobre 2022 AO1 ha proposto di respingere
la petizione e, in via riconvenzionale, ha postulato l'aumento da ottobre 2021 del
contributo alimentare per M______ a fr. 1500.– mensili, una provvigione ad
litem di fr. 6000.– o, in subordine, la concessione del gratuito patrocinio
(SO.2022.4702). In un memoriale del 28 ottobre 2022 l'attore ha ribadito il suo
punto di vista concludendo per la reiezione delle pretese avversarie.
E. Alle
prime arringhe del 22 dicembre 2022 le parti hanno confermato le rispettive
domande e notificato prove. L'istruttoria si è chiusa il 7 maggio 2024 e alle arringhe finali le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei rispettivi allegati del
1° e 16 luglio 2024 esse hanno confermato le loro domande, salvo la
convenuta che ha aumentato la richiesta di contributo alimentare per la figlia a
fr. 1700.– mensili dal 16° anno di età.
F. Statuendo
con sentenza del 26 novembre 2024, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione
e ha parzialmente accolto l'azione riconvenzionale
nel senso che ha obbligato AP1 a
versare a AO1 un contributo alimentare per la figlia M______ di fr. 1500.–
mensili (assegni familiari non compresi) dal mese di ottobre 2022 fino alla
maggiore età o fino al termine di una formazione appropriata. La richiesta di provvigione
ad litem così come
il beneficio del gratuito patrocinio sono stati respinti. Le spese processuali
di complessivi fr. 3000.– sono state poste per quattro quinti a carico dell'attore
e per il resto a carico della convenuta, alla quale l'attore è tenuto a
rifondere fr. 2400.– per ripetibili ridotte.
G. Contro la sentenza
appena citata AP1 è insorto a questa
Camera con un appello del 10 gennaio 2025 per ottenere la riforma del giudizio
impugnato nel senso di sopprimere dal 1° gennaio 2022 il contributo alimentare per
la figlia, o in
subordine, di ridurlo sempre a € 192.00 mensili. L'appello non è stato oggetto di notificazione a AO1.
Considerando
in diritto: 1. Le azioni indipendenti che
riguardano interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia soggiacciono
alla procedura semplificata (art. 295 CPC).
Le relative sentenze sono impugnabili entro
30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata
raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2
CPC). Nella fattispecie tale presupposto è
dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo
di mantenimento che l'attore chiedeva di sopprimere o sospendere. Riguar-do alla tempestività del rimedio giuridico, la
decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 27
novembre 2024 (tracciamento postale dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Il termine di ricorso è
rimasto sospeso dal 18 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025 (compreso) in forza
dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe così scaduto domenica 12
gennaio 2025, salvo protrarsi al lunedì successivo a norma dell'art. 142
cpv. 3 CPC. Depositato il
13 gennaio 2025, ultimo giorno utile, l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2. Nella sentenza
impugnata il Pretore aggiunto ha constatato innanzitutto che sulla situazione
finanziaria delle parti al momento della pattuizione del contributo approvato
dall'autorità tutoria, “poco o nulla è dato di sapere”, ma ha ritenuto “lecito
pensare” che il reddito del padre non fosse superiore a fr. 2500.– mensili
pari all'ultimo stipendio netto da lui percepito “circa 12 anni” prima (ossia
nel 2012). Egli ha quindi considerato “probabile” che il tenore di vita della
famiglia durante la convivenza fosse garantito in gran parte dalla sostanza del
padre, come affermato dalla madre durante il proprio interrogatorio. Il primo
giudice, constatato che l'attore ha “di
fatto” ammesso di non avere mai effettuato ricerche di lavoro dopo avere cessato
l'attività lucrativa precedente, ma si è limitato a sostenere che a 53 anni
non fosse evidente trovare un impiego nel suo settore di competenza (quello
delle sponsorizzazioni sportive e della grafica) perché gli sarebbe stato
impossibile intraprendere ricerche di lavoro in Svizzera a seguito di un'inchiesta
penale durata dieci anni e conclusasi con un non luogo a procedere nel dicembre
2017 o nel 2019, ha rilevato che nel 2019 l'età dell'interessato (48 anni) non
pregiudicava d'acchito la possibilità di un reinserimento professionale quanto
meno in settori meno qualificati di quello di sua competenza, come nel ramo
delle pulizie, della manovalanza, dei traslochi o della portineria. E, a suo
parere, l'attore avrebbe potuto verosimilmente svolgere attività del genere alle
dipendenze della società immobiliare della madre giacché “l'asserzione,
secondo cui non egli avrebbe le necessarie competenze, contraddice quanto da
lui allegato nelle sue osservazioni, in cui ha invece affermato che fino alla
separazione si era sempre occupato dei lavori di giardinaggio, di manutenzione
di miglioria dell'immobile”. Ciò posto, per il primo giudice, l'attore ha dimostrato “una passività che poco si concilia con il
senso di responsabilità e lo sforzo accresciuto richiesto” dai genitori.
In
circostanze siffatte, egli ha quindi imputato a AP1 un reddito ipotetico di
fr. 3100.– mensili pari al salario minimo cantonale per impieghi
non qualificati, cui ha aggiunto il reddito di fr. 1000.– mensili
arrotondati ottenuto dalla locazione di quattro appartamenti in I______. Per
contro il Pretore aggiunto non gli ha imputato altri introiti ipotetici, come
pretendeva la convenuta, per la pigione di altri appartamenti perché questi “si
trovano ancora in fase di ristrutturazione”,
o per la sostanza che l'attore “avrebbe fittiziamente intestato alla di
lui madre” con lo scopo di pregiudicare le spettanze alimentari della figlia,
poiché tale circostanza non era stata dimostrata. In definitiva, il Pretore
aggiunto, dopo avere quantificato il fabbisogno minimo dell'attore in fr. 1215.–
mensili corrispondente a quanto da lui allegato nelle conclusioni (€ 1300.00),
ha accertato che questi ha una disponibilità potenziale di fr. 2885.– mensili,
con cui può agevolmente far fronte al mantenimento della figlia. Donde la reiezione
della petizione.
Per quanto attiene alla pretesa
della convenuta volta ad aumentare il contributo
alimentare a fr. 1500.– mensili dall'ottobre del 2021 fino al termine di una
formazione appropriata, il Pretore aggiunto ha accertato che AO1 non dispone di eccedenza mensile da
destinare al mantenimento della figlia e ha stabilito il fabbisogno minimo di
quest'ultima in fr. 833.– mensili (minimo esecutivo fr. 600.–, spese
abitative (quota del 20% di quelle della madre fr. 194.–, cassa malati LAMal e
LCA fr. 71.–, costi telecomunicazione fr. 30.–, abbonamento Arcobaleno
fr. 88.–, materiale
scolastico e gite fr. 50.– e quota imposte stimate fr. 50.–, dedotto l'assegno
di formazione di fr. 250.–). Rammentato che nel caso in cui il reddito del debitore
alimentare non coniugato e non affidatario supera il fabbisogno minimo suo e di
quello del figlio minorenne, a quest'ultimo spetta quale “testa piccola” un
terzo dell'eccedenza, il primo giudice ha ritenuto che la figlia, oltre al
fabbisogno in denaro di fr. 833.– mensili, avrebbe diritto a un terzo dell'eccedenza
paterna di fr. 2052.– (fr. 2885 ./. fr. 833.–) e quindi a un contributo di fr.
1517.– mensili (fr. 833.– + ⅓ di fr. 2052.–), ridotto tuttavia a fr.
1500.– mensili come richiesto dalla madre.
3.
AP1 rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto
di non avere tenuto conto della sua età al momento della litispendenza (__
anni), del suo stato di salute psico-fisico consecutivo a una procedura penale
durata circa dieci anni e del fatto che non
esercita più alcuna attività lucrativa da ormai 11 anni. Si duole che
il primo giudice gli ha imputato un reddito ipotetico adottando parametri svizzeri,
allorquando egli è stato costretto nel 2021 a lasciare l'abitazione familiare
su ingiunzione dell'allora compagna e a trasferirsi in Italia dalla propria
madre per contenere i costi della vita, e che ha riconosciuto alla figlia un terzo della sua potenziale eccedenza determinata
sulla base di criteri teorici quantunque il suo tenore di vita risultante dagli
atti lo vede persino impossibilitato a far fronte al proprio fabbisogno
minimo. L'appellante ritiene inoltre la sentenza “scioccante” nel suo risultato
poiché pone a suo carico un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili allorquando
“di fatto” incassa ogni mese solo € 1077.00 a fronte di un fabbisogno minimo
di € 1300.00, e ciò per di più con effetto retroattivo e – senza
motivazione – anche dopo i 18 anni della figlia. Inoltre, egli soggiunge, da
luglio 2024 il suo reddito è diminuito di € 450.00 a seguito della
disdetta di uno dei contratti di locazione mentre da gennaio 2025 un'altra
disdetta con gli farà mancare altri € 750.00.
L'appellante sostiene poi
di avere dimostrato di non essere riuscito a riprendere dal 2011 un'attività
lucrativa per motivi indipendenti dalla sua volontà, di non avere praticamente
mai iniziato l'attività della O______ S______ a causa di una procedura promossa
dalla FINMA e di una rogatoria penale italiana tanto da costringerlo a chiudere
la società alla fine del 2023, e di percepire attualmente dalle locazioni dei
suoi appartamenti solamente € 1077.97 mensili. Egli afferma di far fronte
al proprio ammanco solo con il sostegno della propria madre. A suo dire, alla
sua età, una riconversione professionale “non appare esigibile”, neppure in
Italia dove il procedimento penale non è ancora terminato. Ad ogni modo, per
l'attore, un reddito ipotetico potrebbe essergli imputato solo sulla base di parametri
italiani, ma comunque non superiore a € 800.00 con riferimento al “reddito
di cittadinanza”. A suo avviso, l'alto tenore di vita presunto dal primo
giudice “non è stato dimostrato durante l'istruttoria”, mentre la sua
partecipazione alle spese dell'economia domestica durante la vita comune è
stato possibile solo grazie al sostegno, del tutto volontario, di sua madre.
Egli ritiene infine “arbitraria” l'aggiunta al contributo alimentare del terzo
della sua “presunta” eccedenza così come l'estensione della durata dell'obbligo
contributivo fino al termine di una formazione appropriata della figlia, tanto
più che non è dato di sapere se essa proseguirà gli studi dopo la maggior età. Sia
come sia, egli epiloga, anche volendo considerare
un reddito ipotetico di € 800.00 mensili, la figlia avrebbe diritto solo
a un terzo dell'eccedenza di € 577.00, ossia € 192.00 mensili.
4. Per fissare l'entità di contributi
alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito effettivo dei genitori. Se
tuttavia, dando prova di buona volontà, quel genitore avrebbe la
ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un
guadagno potenziale non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla
concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo. Il giudice valuta così se si
può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività
lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva
possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito
conseguibile, tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze
linguistiche, della formazione professionale (passata e futura), delle
esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre
che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con
rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag.
735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più di recente: I CCA,
sentenza inc. 11.2024.95 del 6 maggio 2025 consid. 7; nelle cause di
filiazione: I CCA, sentenza inc. 11.2021.89 del 27 settembre 2022 consid. 6).
a) Nella
misura in cui l'appellante si limita a riprendere quasi testualmente il
memoriale conclusivo e ribadire che per motivi indipendenti dalla sua
volontà egli non ha più alcun'attività lucrativa dal 2011, che l'unico reddito
suo attuale accertato nel corso dell'istruttoria è quello di € 1077.97 mensili
ottenuto dalla locazione dei suoi appartamenti, che nel frattempo le sue
entrate sono diminuite e sono destinate a ridursi ulteriormente, e che egli può
far fronte al suo fabbisogno minimo di € 1300.00 mensili solo grazie al
sostegno di sua madre, egli non si confronta con la motivazione del Pretore
aggiunto fondata sull'imputazione di un reddito ipotetico da attività
dipendente di fr. 3100.– mensili. Fuori tema, su tali argomentazioni non
occorre dilungarsi.
b) Né,
per motivare un appello, basta riaffermare che una riconversione professionale all'età di 51 anni alla litispendenza
dell'azione non “appare esigibile” senza indicarne le ragioni e
soprattutto senza confrontarsi con la motivazione del Pretore aggiunto, secondo
il quale quand'anche si ammettesse che procedura penale in cui l'attore è stato
coinvolto è terminata nel 2019 (e non già nel 2017), l'età dell'interessato a
quel momento (48 anni) non pregiudicava d'acchito la possibilità di un reinserimento professionale, tanto meno in settori
semmai meno qualificati di quello di sua competenza. Del resto, se per
un coniuge che durante la vita in comune ha rinunciato a esercitare un'attività
lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia non vige più la
presunzione secondo cui non si
poteva pretendere da quel coniuge la ripresa di un'attività lucrativa se al
momento della separazione aveva già 45 anni o, tutt'al più, 50 anni (DTF
147 III 308). Così, in virtù del nuovo
orientamento, si presume adesso che anche per quel coniuge un'occupazione
retribuita sia esigibile, a condizione che tale possibilità esista effettivamente
e che non sussistano intralci, come in particolare la cura di bambini piccoli.
Determinanti sono quindi le circostanze del caso concreto, a cominciare
dall'età, dallo stato di salute del soggetto, dalle attività svolte in
precedenza, dalla flessibilità personale e dalla situazione del mercato del
lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, 258 consid. 3.4.4; analogamente:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2023.48 del 4 febbraio 2025 consid. 7b). Premesso
ciò, non è dato di vedere perché tale presunzione non debba valere, a maggior ragione,
in un caso di un genitore con obblighi alimentari che non si occupa della cura
dei figli ma preferisca farsi mantenere dalla propria madre. L'età del debitore
alimentare non è pertanto, da sola, un fattore dirimente né determinante. Per di più, l'appellante nemmeno ha
dimostrato in che modo l'età avrebbe avuto un'effettiva incidenza nella ricerca
e nella reperibilità di un'attività lucrativa. Ne segue che, al riguardo, la
sentenza impugnata resiste alla critica.
c) Né,
per l'imputazione di un reddito ipotetico, è di rilievo il fatto che l'attività
della O______ S______ non sia praticamente mai iniziata, già per il fatto che l'attore
non ha documentato, come gli incombeva, le ricerche di lavoro dal 2011 in altri
settori economici né l'impossibilità di reperire ed esercitare un'altra
attività meno qualificata tra quelle citate dal Pretore aggiunto (pulizie,
manovalanza, traslochi o portineria), in particolare per conto della società
immobiliare di sua madre. Allegare semplicemente l'esistenza di una procedura
penale in Ticino – senza chiarire nemmeno in questa sede se queste è terminata
nel 2017 o nel 2019 – e una tuttora pendente in Italia ma omettendo di
specificare quali effetti di tali procedimenti potevano ripercuotersi sulla
ricerca di occupazioni in settore non qualificati non è, di gran lunga, sufficiente
per dimostrare gli sforzi intrapresi per trovare un'occupazione.
d) In
questa sede l'appellante invoca, in modo generico, un impedimento alla ripresa
di un'attività lucrativa a causa del proprio stato di salute psico-fisico
“conseguente al procedimento che ha dovuto subire per circa dieci anni”. Se non
che, al proposito, egli non fornisce alcun riscontro oggettivo sulle conseguenze
sul suo stato di salute dei procedimenti penali. E ciò soprattutto in relazione
con l'impossibilità di esercitare un'attività lucrativa nei settori indicati
dal Pretore aggiunto. Sulla questione non occorre dilungarsi.
e) In
definitiva, nella misura in cui l'appellante non ha dimostrato particolari problemi di salute né l'impossibilità
per altri motivi di
esercitare un'attività lucrativa, seppur in ambiti meno qualificati (RtiD
II-2020 pag. 843 consid. 6b), e neppure ha documentato ricerche di un impiego,
il fatto che egli abbia cessato di lavorare nel 2011 non costituisce un valido
motivo per esonerarlo dal riprendere un'attività lucrativa. Ne discende che, al
proposito, l'appello è destinato all'insuccesso.
5. Per quanto attiene all'ammontare
del reddito ipotetico, l'appellante
sostiene che si dovrebbe tenere conto dei parametri italiani e non stabilirlo in base al salario minimo nel Cantone Ticino per
impieghi non qualificati. Se non che, l'interessato non contesta di non poter
lavorare per la F______ A______, di cui sua madre M______ F______ è presidente
del consiglio di amministrazione e lui è membro con diritto di firma
individuale, società immobiliare con sede e recapito a C______ presso il domicilio
della genitrice (sulla notorietà delle risultanze del registro di commercio: DTF 150 III 212 consid. 2.2 con
rinvii). Ne segue che il riferimento del primo giudice ai salari
ticinesi è coerente con i suoi accertamenti.
Non si disconosce che
Considerandi
M______ F______ non ha, di principio, un dovere di assistenza verso gli
abiatici se non alle condizioni dell'art. 328 cpv. 1 CC. AP1, per contro, come genitore, prima di aumentare il proprio tenore di vita, pranzando
in vari ristoranti svizzeri e italiani, acquistando costose attrezzature
sportive, rifacendo il campo da tennis
della casa in I______ (doc. 9, in particolare operazioni del 7 aprile 2021) o acquistando
una moto (doc. O, bonifici del 2 settembre 2022 e del 17 novembre 2023),
ha l'obbligo legale di provvedere al debito mantenimento dei figli (art. 276 cpv.
2.
CC). Né egli può rinunciare alla remunerazione del proprio lavoro (in
particolare come membro del consiglio di amministrazione della F______ A______)
né di regalare propri attivi alla madre, come la metà del fondo di B______
A______ (donazione del 27 dicembre 2017, doc. 6). Anzi, come si è detto, egli
deve sfruttare al massimo la propria potenzialità di guadagno. In presenza di ristrettezze
economiche, come quelle prospettate dal padre, le esigenze poste all'obbligo di
sfruttare la capacità lucrativa del genitore debitore del contributo sono
infatti particolarmente elevate (DTF 147 III 287 consid. 7.4, 137 III 118
consid. 3.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_61/2025
del 6 giugno 2025 consid. 5.1).
6.
L'appellante ritiene
altresì arbitrario riconoscere alla figlia un terzo della sua “presunta” eccedenza.
Se non che, egli pare disconoscere che il Pretore aggiunto ha semplicemente
applicato la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui anche i figli di genitori non sposati hanno
diritto – per principio – di partecipare alla suddivisione dell'eccedenza
del genitore non affidatario (DTF 149 III 444 consid. 2.4 e 2.5 con
rinvii). L'eccedenza rimanente dopo la copertura del fabbisogno
minimo del genitore tenuto a versare il contributo di mantenimento e dei figli
beneficiari va ripartita tra di loro nella proporzione di due a uno (DTF 149
III 449 consid. 2.7). La censura cade quindi nel vuoto. In definitiva, preso
atto che l'appellante non contesta gli altri fattori accertati dal primo
giudice per calcolare il contributo per M______ (fabbisogni, redditi di madre e
figlia) e che non dimostra di non avere la possibilità di rilocare gli
appartamenti per i quali gli è stata notificata la disdetta del contratto di
locazione, il contributo di mantenimento stabilito dal Pretore aggiunto non
desta il fianco a critiche.
7.
AP1 contesta infine la durata del contributo
fino al termine di una formazione appropriata della figlia poiché, oltre a non
essere prevista dalla convenzione di mantenimento, nulla prova che essa
proseguirà gli studi dopo la maggior età di modo che non è dato di sapere quale
formazione essa seguirà né quale sarà il suo fabbisogno futuro. Così
argomentando, egli misconosce però che di regola i contributi di mantenimento
per figli minorenni, anche se sono giovani e non hanno ancora alcun piano di
formazione, vanno stabiliti non solo fino al compimento dei 18 anni, bensì fino
al termine di un percorso scolastico o professionali dei beneficiari (art. 277
cpv. 2 CC; DTF 139 III 401 consid. 3.2.2). E al riguardo questa Camera è
finanche intervenuta d'ufficio integrando una decisione pretorile che non aveva
previsto tale estensione (I CCA, sentenza inc. 11.2022.87 del 20 agosto
2024.
consid. 4c). Ad ogni modo, qualora M______ dopo la maggiore età non dovesse
proseguire una formazione regolare e continuativa, il padre potrà sempre chiedere la
soppressione del contributo o rifiutarne la
prestazione dimostrando che i presupposti dell'art. 277 cpv. 2 CC non sono dati
(DTF 144 III 193 consid. 2.2). In ultima analisi, l'appello vede la sua sorte
segnata.
8.
Le spese del giudizio odierno seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello
non essendo stato notificato a AO1 per osservazioni.
9.
Circa i rimedi
giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza
(art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la
soglia di fr. 30 000.– sotto il
profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali, di fr. 3000.–, sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
– avv.
PA1,
B______;
– avv.
PA2,
Ch______.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).