Lexipedia

Decisione

11.2025.42

Reclamo per denegata giustizia a seguito di una decisione di sospensione di una procedura tendente all'emissione di un certificato ereditario provvisorio: le censure invocate dovevano essere fatte valere con un reclamo avverso la decisione di sospensione alle condizioni dell'art. 319 lett. b CPC

5 agosto 2025Italiano12 min

di vigilanza sull'operato degli esecutori testamentari – ha assegnato all'avvocato

Source ti.ch

Incarto n.

11.2025.42

Lugano

5 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Giamboni

e Jaques

cancelliera:

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2024.1349 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con istanza del 24 ottobre 2024 dall'

avv.

PA1,

L______

quale

esecutore testamentario di

AP1

(1969/2022), già in Te___

giudicando sul reclamo

del 17 aprile 2025 dallo stesso presentato per ritardata giustizia nei

confronti del

Pretore

della

giurisdizione di Locarno Campagna;

Ritenuto

in fatto: A. AP1 (1969), cittadina i______,

domiciliata a Te___, è deceduta a T______ L______ M______ (provincia di V______)

il 16 giugno 2022. Con testamento olografo dell'8 dicembre 2021 e quattro

codicilli dell'11 maggio, del 17 maggio e del 6 giugno 2022, pubblicati il 25

ottobre 2022 dal notaio C______ F______ davanti al Pretore della giurisdizione

di Locarno Campagna, essa ha regolato la destinazione del “rimanente” dei suoi

beni, al netto “di tutte le fatture fiscali, ipoteca”, in particolare, per il

25% a “C______ Banca (dott. P______ C______)” e per il 25% all'avv. PA1,

designando quest'ultimo esecutore testamentario. AP1 era proprietaria altresì

della proprietà per piani n. 20948 pari a 40/1000 del

fondo base n. 162 RFD di T_____.

Fatti

B. L'avv. PA1 si è rivolto il 24

ottobre 2024 al medesimo Pretore per ottenere il rilascio di un “certificato

ereditario provvisorio con indicazione generica degli eredi” attestante quale

erede la “Comunione ereditaria fu AP1” da lui rappresentata in veste di

esecutore testamentario. Il 20 novembre 2024 egli ha sollecitato l'emissione

del certificato ereditario.

C. Adito da C______ Banca il 29

gennaio 2024, con decisione del 7 aprile 2025 il Pretore – quale autorità

di vigilanza sull'operato degli esecutori testamentari – ha assegnato all'avvocato

PA1 un termine di 60 giorni per confezionare l'inventario successorio e altro

termine di 30 giorni per trasmettere un “documento ufficiale da cui risulti la

composizione della famiglia dei genitori della fu AP1” (inc. SO.2024.105).

Conseguentemente, con decisione processuale dello stesso giorno, il Pretore ha sospeso

la procedura di rilascio del certificato ereditario “perlomeno fino a quando

non sarà stata acquisita la risposta dell'autorità italiana” (inc.

SO.2024.1349).

D. L'avv. PA1 ha presentato il

17 aprile 2025 un reclamo per “denegata e ritardata giustizia” a questa Camera nel

quale propone di annullare le decisioni del 7 aprile 2025 e di ordinare “al

Pretore di rilasciare il certificato ereditario provvisorio così come (da lui

chiesto) con istanza 24 ottobre 2024”. Nelle sue osservazioni del 12 maggio

2025 il Pretore esclude un diniego di giustizia avendo emesso le due decisioni.

Egli sostiene poi di aver aspettato a decidere sull'istanza di rilascio del

certificato ereditario siccome era pendente la procedura di reclamo contro l'operato

dell'esecutore testamentario e voleva emettere i due provvedimenti nello stesso

momento, precisando riguardo al reclamo di avere deciso compatibilmente con il

carico della sua agenda e di avere atteso nella convinzione che l'inventario

sarebbe stato allestito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Se la giurisdizione adita rifiuta

o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue

competenze, può essere interposto reclamo all'autorità superiore per ritardata

giustizia (art. 319 lett. c CPC). L'art. 321 cpv. 4 CPC consente di introdurre

reclamo per ritardata giustizia in ogni tempo, a meno che la remora sia dovuta

a una decisione formale, nel qual caso occorre impugnare tale decisione

entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid.

2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2024.49 del 7 giugno 2024 consid. 1

con rinvii). In concreto, la decisione processuale del Pretore è del 7 aprile

2025.

Presentato il 17 aprile successivo, il reclamo è di conseguenza

ammissibile. E in una procedura concernente il diritto ereditario un rimedio

siffatto rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1

combinato con il n. 8 LOG).

2.

Il reclamante, illustrate

le motivazioni della richiesta di rilascio di un certificato ereditario “provvisorio”,

rileva che il Pretore quantunque fosse stato sollecitato con lettere e

telefonate e avesse preannunciato il 31 dicembre 2024 una decisione “appena

possibile”, ha per finire emanato le “due decisioni qui oggetto di impugnativa”.

E ciò, malgrado egli fosse a conoscenza che “il trascinarsi delle cose aggrava

l'indebitamento della successione” avendo dovuto chinarsi su un'istanza di

ipoteca legale per contributi condominiali scoperti. Per l'esecutore

testamentario, nemmeno l'iniziativa della C______ Banca avrebbe potuto

giustificare la sospensione della procedura giacché la “falsamente asserita

mancanza di rendiconto” non ha alcun legame con il rilascio del certificato

ereditario, sul quale il Pretore avrebbe dovuto decidere già da tempo, finanche

negandolo ma con una decisione suscettibile di impugnazione. Per il reclamante,

la sospensione del procedimento “pare pretestuosa e dilatoria e costituisce un

caso evidente di inspiegabile diniego di giustizia” tant'è che lo costringe a

chiedere dilazioni ai vari debitori, alcuni dei quali si sono già mossi anche

in via esecutiva. In definitiva egli chiede quindi che venga ordinato al

Pretore di rilasciare il certificato ereditario provvisorio come postulato con l'istanza

del 24 ottobre 2024. Nelle richieste di giudizio, il reclamante chiede inoltre,

in accoglimento del reclamo, di annullare le due decisioni del 7 aprile

2025.

3.

Da quest'ultima domanda giova

subito sgombrare il campo. Foss'anche accertato un diniego di giustizia, ciò

comporterebbe soltanto l'ordine al primo giudice di trattare la causa (art. 327

cpv. 4 CPC; analogamente I CCA sentenza inc. 11.2022.112 del 12 agosto 2022,

consid. 2a con rinvii). Al riguardo non soccorre dunque attardarsi.

4.

Giusta l'art. 29 cpv. 1

Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno

ha diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole. Tale disposizione

consacra il principio della celerità. L'autorità disattende simile garanzia

qualora proroghi in modo inabituale senza giustificazione particolare l'esame

di una lite che rientra nella sua sfera di competenza (DTF 144 I 333 consid.

7.1). La durata di un procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere

valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo

di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente

di statuire in termini che risultino giustificati dalla natura del litigio e

dall'insieme delle circostanze, generalmente sulla scorta di una valutazione

globale. Vanno considerati in specie la portata e le difficoltà della causa, il

modo con cui questa è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e

il loro comportamento nel procedimento (DTF 144 II 489 consid. 3.2 con rinvii).

Un diniego di giustizia si ravvisa ove un'autorità non entri – in tutto o in

parte – nel merito di una lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi

previsti dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1).

a) Nel

caso in esame, il Pretore ha motivato la decisione di sospensione con la

necessità di attendere l'acquisizione di un “documento ufficiale da cui risulti

la composizione della famiglia dei genitori della de cuius”. Nelle sue osservazioni

al reclamo egli ha poi spiegato di avere atteso prima di pronunciarsi sull'istanza

di rilascio del certificato ereditario, poiché era ancora in corso una

procedura di reclamo contro l'operato dell'esecutore testamentario e di avere

preferito emettere entrambe le decisioni contemporaneamente. Relativamente alla

decisione di sospensione il primo giudice ha ribadito che il rilascio del

certificato ereditario come chiesto presuppone “un minimo di accertamento per

quanto possibile riguardo all'esistenza di eredi” e che lui non poteva accontentarsi

delle “semplici indicazioni fornite dalla de cuius” ma doveva verificare

che la defunta non avesse eredi né dalla stir­pe dei genitori, né dalla stirpe

degli avi.

b) Nella

replica spontanea del 21 luglio 2025 il reclamante ribadisce che il certificato

ereditario provvisorio con indicazione generica degli eredi gli serve per aggiornare

l'intavolazione nel registro fondiario dell'unico bene immobile della defunta e

procedere con la sua realizzazione, e precisa che quand'anche si volesse

mettere in dubbio le indicazioni rese dalla de cuius, si configurerebbe

comunque una situazione di incertezza sull'esistenza di eredi, rispetto alla

quale la dottrina riconosce la possibilità di rilasciare un certificato

ereditario provvisorio, fermo restando la facoltà di avviare successivamente una

formale procedura di ricerca di eredi. Egli lamenta il fatto che il Pretore non

ha dato seguito alla sua istanza benché gli avesse fornito “puntuali e circostanziati

riferimenti dottrinali sulla scorta della decisione (…) della Divisione della

giustizia [quale autorità di vigilanza sul registro fondiario]” e ciò nemmeno

dopo essere stato sollecitato in tal senso, preferendo anzi “riesumare un

reclamo giacente presso di lui da 14 mesi e verosimilmente non più attuale” e

trarne pretesto per sospendere la procedura di rilascio del certificato

ereditario, ciò che costituisce un “macroscopico diniego di giustizia”.

c) Con

decisione del 23 settembre 2024 l'autorità di vigilanza sul registro fondiario

ha respinto un ricorso dell'avv. PA1 contro un avviso di rigetto emesso il 17

giugno precedente dall'Ufficiale del registro fondiario del Distretto di

Locarno volto a ottenere l'iscrizione in qualità di proprietaria del­la proprietà

per piani n. 20948 di cui al fondo di base n. 162 RFD di T______ della comunione

ereditaria “Eredi fu AP1 rappresentati dall'esecutore testamentario avv. PA1”. In

estrema sintesi, in quella decisione l'autorità di vigilanza, ha avuto modo di

rilevare – sulla scorta di opinioni dottrinali – che l'intestazione di un fondo

a favore di una comunione ereditaria generica (senza menzione del nominativo

degli eredi) è di principio ammissibile ma solo sulla base di un corrispondente

certificato ereditario rilasciato dal Pretore. E siccome l'istanza non era

corredata da quell'attestazione, l'iscrizione del trapasso di proprietà non ha

potuto avere luogo.

d) Visto

quanto precede, con il reclamante si può convenire che nei casi in cui – come

in concreto – l'esecutore testamentario intenda procedere alla vendita dei beni

immobili appartenenti alla massa successoria senza che tutti gli eredi siano

noti un certificato ereditario provvisorio con l'indicazione generica degli

eredi parrebbe entrare in linea di conto. La vendita di immobili da parte

dell'esecutore testamentario rientra, per altro, nei compiti di quest'ultimo sempre

che l'alienazione sia indispensabile per ottenere la liquidità necessaria all'amministrazione

della successione, per saldare i debiti e per consegnare i legati (Piller in: Commentaire Romand, Code

civil II, n. 47 ad art. 518). E per procedere in tal senso, una parte della

dottrina ammette la possibilità di iscrivere gli eredi nel registro fondiario senza

menzionare i nomi indicando unicamente “Eredi di X” o della “Comunione

ereditaria di X”, sulla scorta di un certificato ereditario provvisorio rilasciato

dalla competente autorità in cui figuri il fatto che gli eredi, o una parte di

loro, non sono ancora noti (cfr. Leu

in: Basler Kommentar, ZGB II, 7ª

edizione, n. 45 ad art. 518 e Leu/Gabrieli

in: Basler Kommentar, ZGB II, op.

cit., n. 37 ad art. 559; Brückner/Kuster,

Die Grundstücksgeschäfte, Schweizer Immobiliarsachenrecht für Praktiker, 2ª

edizione, n. 1014 e 2112a; Pfäffli,

Familien-und Erbrecht an den Schnittstellen zwischen Sachen- und

Grundbuchrecht, in: successio 2020, pag. 118 seg.; Schmid, Notariats- und grundbuchrechtliche Aspekte im

erbrechtlichen Umfeld, in: successio 2018, pag. 308; Pradervand-Kernen, Les actes de disposition sur un immeuble

détenu par les membres d’une communauté héréditaire in: Spuren im Erbrecht, Festschrift für

Paul Eitel Berna 2022, pag. 508; v. anche Emmel/Ammann in: Abt/Weibel

[curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 32 ad art. 559).

e) Premesso

che nella conduzione del processo il giudice dispone di un certo potere di

apprezzamento, nel caso precipuo il Pretore non si è invero rifiutato di

emanare un certificato ereditario provvisorio, così come postulato dal

reclamante, ma ha optato per un altro approccio, ovvero quello di verificare

preliminarmente, per quanto possibile, l'esistenza di eventuali eredi delle

stirpi dei genitori e degli avi prima di procedere con la decisione riguardante

il certificato ereditario (v. Jeandin

in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 18

ad art. 319). Coerentemente egli ha così ingiunto all'esecutore testamentario

di trasmettere un “documento ufficiale da cui risulti la composizione della famiglia

dei genitori di AP1” e, parallelamente, ha ordinato la sospensione della

procedura di rilascio del certificato ereditario nell'attesa, appunto, di

ulteriore documentazione. Il problema è che il reclamante, professionista

sperimentato, si è limitato a invocare una denegata/ritardata giustizia senza

tuttavia impugnare la disposizione ordinatoria processuale con cui il Pretore ha

sospeso la procedura di rilascio del certificato ereditario. Se non che, solo in

quella se­de l'esecutore testamentario avrebbe potuto censurare, alle

condizioni dell'art. 319 lett. b CPC, l'approccio adottato dal primo giudice. Ai

fini del presente giudizio, basti rilevare che il Pretore non ha ordinato la

sospensione della procedura senza motivi oggettivi. Non si ravvisano pertanto gli

estremi di una violazione del principio di celerità. Ne discende che il reclamo

è destinato all'insuccesso.

5.

Le spese del giudizio

odierno seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La

particolarità del caso induce nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo.

6.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità

di una decisione incidentale segue la via dell'azione principale. Nella

fattispecie incomberà al reclamante rendere verosimile, ove intendesse

presentare ricorso in materia civile, che ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF il valore litigioso è di almeno fr. 30 000.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

‒ avv.

PA1, L______;

‒ Pretore

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).