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Decisione

11.2025.44

Ricusazione

13 giugno 2025Italiano15 min

tra i fr. 565.– e i fr. 1330.– mensili, assegni familiari non compresi, come pure

Source ti.ch

Incarto n.

11.2025.44

Lugano

13 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2025.196 (ricusazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con istanza del 22 febbraio 2025 da

AP1,

T______

contro

il Pretore della giurisdizione di Locarno Città

AO1

nell'ambito

della causa DM.2019.55 (divorzio su azione di un coniuge) promossa dalla

reclamante con petizione del 19 luglio 2019 contro

AO2, G______,

giudicando sul reclamo

del 28 aprile 2025 presentato da AP1 contro la sentenza emanata dal Pretore il

18 aprile 2025;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Il 19 luglio 2019 AP1 (1993) ha promosso nei

confronti di AO2 (1983) azione di divorzio davanti alla Pretura della

giurisdizione di Locarno Città, postulando l'affidamento dei figli P______

(2014) e M______ (2016) con esercizio esclusivo dell'autorità parentale

(riservato il diritto di visita sorvegliato del padre), la conferma di una

curatela educativa in favore dei minori

disposta dal Bezirksgericht Leuk und Westlich-Raron e

l'obbligo per AO2 di versare contributi di

mantenimento variabili tra i fr. 2119.50 e i fr. 3304.– mensili per P______,

rispettivamente tra i fr. 1953.50 e i fr. 2606.– mensili per M______, assegni

familiari non compresi, oltre a un contributo alimentare variabile tra fr.

486.50 mensili e fr. 67.40 mensili fino all'agosto del 2028 per sé. Nella sua

risposta del 9 ottobre 2019 AO2 si è opposto all'autorità parentale esclusiva,

ha postulato un diritto di visita ordinario (non sorvegliato) e ha offerto

contributi di mantenimento per ciascun figlio variabili secondo la fascia d'età

tra i fr. 565.– e i fr. 1330.– mensili, assegni familiari non compresi, come pure

un contributo di accudimento di fr. 2510.– mensili fino al 6° compleanno di

M______. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le loro domande,

la madre chiedendo inoltre l'autorizzazione

di trasferirsi all'estero con i figli. AO2 si è opposto alla richiesta e

ha postulato, in via subordinata, l'affidamento a lui dei minori con esercizio

esclusivo del­l'autorità parentale.

B. Con

decreto del 26 gennaio 2021 il Pretore ha statuito su istanze cautelari

formulate nel frattempo dalle parti, disciplinando il diritto di visita paterno

(inizialmente da esercitare nel Locarnese con passaggio dei figli al Punto

d'incontro e valutazione “dello stato fisico dei minori”, successivamente

secondo l'assetto ordinario al domicilio del padre a Gampel), quantificando i

contributi alimentari per moglie e figli e rifiutando alla madre l'autorizzazione

di trasferire all'estero la residenza dei figli. Le relazioni personali tra

questi ultimi e il padre sono sospese dall'aprile del 2023.

C. Il

21 maggio 2024 il dott. P______ P______, la psicologa V______ O______ G______ e

l'assistente sociale M______ F______ sono stati incaricati dal Pretore di compiere

un'indagine peritale con – tra l'altro – una valutazione di entrambi i genitori

(anamnesi, capacità genitoriali, indagine delle difese e indagine strutturale)

al fine di indicare la soluzione migliore per l'affidamento dei figli e le

modalità più idonee di esercizio delle relazioni personali, considerata la

richiesta della madre di trasferire la dimora dei figli a R______. Il 22

gennaio 2025, dando seguito alla richiesta del 30 ottobre 2024 degli

specialisti incaricati di eseguire l'indagine peritale, il Pretore ha affidato

al dott. G____ Ma______ e al dott. L______ C______ il compito di svolgere una

valutazione psichiatrica della moglie (il primo) e del marito (il

secondo). Un reclamo presentato da AP1 contro tale designazione è stato dichiarato

inammissibile dalla terza Camera civile del Tribunale di appello con sentenza del

25 marzo 2025 (inc. 13.2025.12), la quale

ha dichiarato inammissibile anche un successivo reclamo del 28 aprile 2025 presentato da AP1 contro una proroga del

termine fino al 30 giugno 2025 per la consegna della perizia sollecitato dal dott.

P______ P______ (inc. 13.2025.24).

D. Nel

frattempo, con istanza del 22 febbraio 2025 AP1 ha postulato la ricusazione del

Pretore. Nelle sue osservazioni del 28 febbraio 2025 quest'ultimo ha comunicato

di non riconoscere alcun motivo di ricusa, rimettendosi al giudizio del Pretore

viciniore. In successivi memoriali le parti hanno riaffermato le loro

posizioni. Statuendo con decisione del 18 aprile 2025, il Pretore della giurisdizione

di Locarno Campagna ha respinto l'istan­za di ricusazione. Le spese processuali

di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante.

E. Contro la decisione appena

citata AP1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 aprile 2025 per

ottenere l'accoglimento della ricusazione. Il Pretore della giurisdizione di

Locarno Città e AO2 non sono stati chiamati a formulare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni sulla ricusazione dei Pretori o dei Pretori

aggiunti sono impugnabili con reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC e 319 lett. b

n. 1 CPC). Fino al 31 dicembre 2024 la procedura applicabile era quella

sommaria (DTF 145 III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c

consid. 2), mentre dal 1° gennaio 2025 tale non parrebbe più essere il caso (Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 3ª edizione, n. 12 ad art. 50).

In realtà sapere quale procedura sia applicabile nel caso specifico può

rimanere indeciso, il diritto di essere sentito delle parti interessate essendo

stato garantito (cfr. Diggelmann in:

Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 3ª

edizione, n. 4 ad art. 50). Quanto

al termine di ricorso, esso rimane in ogni modo di dieci giorni dalla notifica

della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC; cfr. Trezzini,

op. cit., n. 8 ad art. 50 CPC). Competente per materia a giudicare un reclamo

su domande di ricusazione in controversie del diritto della famiglia è la prima

Camera civile del Tribunale d'appello (art.

48.

lett. a n. 2 con rinvio al n. 1 LOG). Riguardo alla tempestività del

rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta alla

reclamante il 24 aprile 2025 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________),

sicché il memoriale in rassegna, inoltrato il 28 aprile successivo, è

ricevibile.

2.

Al reclamo AP1 acclude “scambi

precedenti” avuti con il Pretore della

giurisdizione di Locarno Campagna e un recla­mo da lei interposto contro

una precedente decisione del Pretore della giurisdizione di Locarno Città nell'ambito

della causa di divorzio con i documenti allegati. Il carteggio pretorile concernente

la procedura di ricusazione è già stato trasmesso d'ufficio a questa Camera, di

modo che la produzione degli allegati ivi contenuti si rivela superflua. Circa la

rimanente documentazione presentata dalla reclamante e l'audizione che essa sollecita

davanti alla Camera, in sede di reclamo non sono ammissibili nuovi mezzi di

prova (art. 326 CPC). Nelle circostanze descritte giova procedere quindi senza

indugio all'esame del reclamo.

3.

Il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha

constatato che, in mancanza di indicazioni circa la data in cui sarebbero state

proferite, le affermazioni del Pretore AO1 atte a comprovare una prevenzione di

lui possono essere state fatte solo in occasione dell'interrogatorio dell'istante

avvenuto il 14 aprile 2021 o durante un'udienza, l'ultima delle quali risale al

7.

dicembre 2023. In simili circostanze l'istanza di ricusazione si rivela

tardiva. Anche volendo prescindere da ciò, per il primo giudice non vi è alcuna

prova di un'anticipazione del giudizio da parte del Pretore ricusato per il

solo fatto che costui ha affermato di “non credere affatto a quanto affermato

da AP1”. Anzi, egli ha ordinato una perizia proprio per chiarire quella

circostanza. Per di più, a pare­re del primo giudice l'accertamento peritale

sulle capacità genitoriali riguarda entrambi i genitori, sicché –

contrariamente a quan­to sostiene l'istante – i dubbi del Pretore della

giurisdizione di Locarno Città si riferiscono a entrambe le parti e ai fatti da

esse allegati. Inoltre, continua il primo giudice, l'istante non ha spiegato

per quale ragione il Pretore della giurisdizione di Locarno Città andrebbe

ricusato per avere messo in discussione il suo “ruolo di donna e di madre”, né

una ricusa si giustifica per avere quel magistrato ordinato la nota perizia o

per il riferimento, senza alcun intento canzonatorio, a “vacanze r____” da lui

usato per indicare il luogo e il periodo di ferie trascorso a R______ da madre

e figli. Parimenti infondata e non sostanziata, conclude il primo giudice, è

infine la domanda di ricusa nella misura in cui si fonda su una presunta immagine

positiva del convenuto e per l'asserita imparzialità con cui il Pretore ricusato

avrebbe affrontato la pratica nel corso degli anni senza “prendere

responsabilità decisionale”, tesi quest'ultima smentita dall'elenco degli atti

di causa, mentre il fatto di accennare all'istante la facoltà di presentare

un'istanza di ricusa non significa che egli ne abbia riconosciuto le ragioni.

4.

Le condizioni per

pronunciare la ricusazione di chi opera in seno a un'autorità giudiziaria in

applicazione dell'art. 47 CPC sono già state riassunte dal primo giudice. Al

riguardo basti rammentare che la ricusazione ha carattere eccezionale. Dal

profilo oggettivo occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie

garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; in tale ambito sono

considerati anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e si pone

l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Simili

circostanze possono riscontrarsi in un determinato comportamento del magistrato

interessato o nel ruolo assunto per aspetti di natura funzionale o

organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato

possano considerarsi oggettivamente giustificate (sentenza del Tribunale

federale 4A_62/2025 del 22 aprile 2025 consid. 2.2.2 con rinvii), dovendosi

garantire che il processo rimanga aperto nell'ottica di tutte le parti (DTF 149

I 18 consid. 5.3.2). Atti procedurali o apprezzamenti compiuti da un

magistrato, giusti o sbagliati che siano, non sono di per sé suscettibili di

fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del giudice; essi vanno di

principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori

particolarmente gravi o ripetuti, che trascendono in violazioni gravi dei

doveri del giudice, possono giustificare sospetti di parzialità (DTF 143 IV 69

consid. 3.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_608/2024 del

29.

gennaio 2025 consid. 4.1 con rinvii).

5.

Nel suo reclamo AP1 assume anzitutto

che “non esistono limiti temporali o termini di prescrizione per denunciare

irregolarità in un processo in corso e domandare ricusa, a maggior ragione se

tali irregolarità si protraggono nel tempo con metodo, risultati, operatività

tendenziosa, non trasparente (…)”. In realtà l'art. 49 cpv. 1 CPC prescrive che

chiunque intenda ottenere una ricusazione deve agire “non appena” giunge a

conoscenza dei motivi a sostegno della richiesta, poiché in caso contrario il

suo diritto è perento (DTF 139 III 124, consid. 3.2.1 con riferimenti; più di

recente: sentenza del Tribunale federale 4A_642/2024 del 6 marzo 2025 consid. 3).

Nella fattispecie si cercherebbero invano indicazioni sulla tempestività dell'istanza

di ricusazione, ovvero sul momento in cui l'interessata ha avuto ragione di

credere che il Pretore AO1 fosse prevenuto nei suoi confronti. Anzi, la

reclamante ha continuato a riferirsi a “dichiarazioni pubbliche” che, come ha

rilevato il primo giudice, possono esse­re state fatte solo in udienza. E

l'ultima udienza risale al 7 dicembre 2023. Già a un primo esame l'istanza

di ricusazione appare dunque tardiva.

6.

La

reclamante rimprovera poi al primo giudice di avere trascurato la malafede e l'inimicizia

(“male intenzioni anticipatorie”) del Pretore ricusato nei suoi riguardi. Essa tuttavia

non si confronta nemmeno di scorcio con le argomentazioni del primo giudice, il

quale ha escluso un'anticipazio­ne del giudizio da parte del Pretore AO1 che ha

ordinato una perizia sulle capacità genitoriali di entrambe le parti – e non

solo della reclamante – proprio per chiarire i fatti allegati su cui nutriva

dubbi. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), al proposito

il reclamo si rivela finanche irricevibile. Quanto all'allegazione –

inammissibile per la prima volta in questa sede (art. 326 CPC) –

dell'interessata, secondo cui il giudice ricusato comunica con lei “a mezzo

posta raccomandata” e con il suo “ex-marito” invece in “forma più privata e

personale (telefonate ecc)” il che costituirebbe una “formalità comunicativa

che si presta all'imparzialità”, essa non adduce alcun riscontro oggettivo. Al

proposito non giova quindi attardarsi.

7.

La

reclamante censura inoltre l'assenza di “misure correttive e/o di vigilanza e

richiamo all'ordine del Pretore AO1”. Essa dimentica tuttavia che il Pretore

chiamato a decidere le domande di ricusazioni non è un'autorità di vigilanza e non

è dunque competente per adottare provvedimenti disciplinari o impartire

istruzioni sull'operato del magistrato di cui è chiesta la ricusa. Su questo

punto il recla­mo cade una volta ancora nel vuoto.

8.

L'interessata

sostiene che il Pretore della giurisdizione di Locar­no Città non si è limitato

a informarla, ma era “ben consapevole della sua posizione in cui si ravvedevano

elementi validi di sua ricusa” e non ha quindi ossequiato al proprio dovere di

comunicare tempestivamente un caso di possibile applicazione del­l'art. 48

CPC. L'assunto si esaurisce in un'impressione puramen­te soggettiva della

reclamante. Ai fini di una ricusazione vanno considerate, infatti, soltanto

circostanze oggettivamente accertate (sopra, consid. 4; Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione,

n. 7 ad art. 47), circostanze che nel caso specifico fanno palese

difetto. Ancora una volta il reclamo è perciò destinato all'insuccesso.

9.

AP1

critica infine lo stile linguistico del primo giudice, che denoterebbe “giustificazioni

protettive” in difesa del Pretore ricusato, oltre a un approccio da “avvocato

difensore del collega” con “trattamenti intellettuali e modi di porsi con

pregiudizi di parte ben diversi” allorché un procedimen­to riguardante un

collega con “potenziale alto conflitto di interes­si” richiederebbe “più ampio

e chiaro distacco”. Tale doglianza si traduce ulteriormente in un'opinione

soggettiva. Nel Cantone Ticino le domande di ricusa nei confronti di un Pretore

o di un Pretore aggiunto sono decise dalla Pretura viciniore (art. 37 cpv. 5

LOG). Tale sistema si fonda sul postulato

che il Pretore viciniore sia capace di pronunciarsi oggettivamente e in maniera

imparziale sulla domanda di ricusazione di un altro Pretore. Solo in presenza

di circostanze eccezionali e non di semplici congetture si potrebbe pensare che

il giudice della ricusa potrebbe essere influenzato dall'appartenenza comune

alla magistratura ticinese. In caso contrario si correrebbe il rischio di non

trovare alcun giudice che potrebbe occuparsi della ricusazione di un altro magistrato.

Si può capire che la decisione sulla domanda di ricusa non aggradi alla

reclamante. Ciò non basta tuttavia per ritenere che nella fattispecie il

Pretore viciniore fosse inidoneo a statuire con sufficiente distac­co. L'interessata va esortata a non

interpretare come un atto di prevenzione o di personale ostilità ogni decisione

giudiziaria che non risponda alle sue prospettive d'azione o di difesa. È

notorio che una procedura di stato combattuta crei situazioni suscettibili di

acuire contrasti personali e di provocare lacerazioni familiari. A nulla giova,

nondimeno, riversare sul giudice le amarezze dovute alle personali traversie

sofferte. Al contrario: in tal modo si rischia proprio di minare una serena e

distaccata conduzione del processo anche da parte del Pretore.

10.

Se ne conclude che il reclamo, infondato, non ha

possibilità di buon esito. Gli oneri del giudizio odierno seguono la

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il

reclamo non essendo stato intimato per osservazioni.

11.

Per quel che è

dei rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso sulla ricusazione di un magistrato segue

la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF;

sentenza del Tribunale federale 5A_95/2024 del 25 marzo 2025 consid. 1.1) ed è dato anche se la decisione impugnata non è finale (art. 92 LTF).

In concreto un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile inoltre senza

riguardo a questioni di valore, litigiosa essendo anche la custodia dei figli.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuale di fr. 500.– sono poste a

carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

– AP1,

T______;

– Pretore della giurisdizione

di Locarno Città.

Comunicazione a:

– AO2, G______;

– Pretore della giurisdizione

di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).