11.2025.44
Ricusazione
13 giugno 2025Italiano15 min
tra i fr. 565.– e i fr. 1330.– mensili, assegni familiari non compresi, come pure
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Incarto n.
11.2025.44
Lugano
13 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2025.196 (ricusazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 22 febbraio 2025 da
AP1,
T______
contro
il Pretore della giurisdizione di Locarno Città
AO1
nell'ambito
della causa DM.2019.55 (divorzio su azione di un coniuge) promossa dalla
reclamante con petizione del 19 luglio 2019 contro
AO2, G______,
giudicando sul reclamo
del 28 aprile 2025 presentato da AP1 contro la sentenza emanata dal Pretore il
18 aprile 2025;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Il 19 luglio 2019 AP1 (1993) ha promosso nei
confronti di AO2 (1983) azione di divorzio davanti alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Città, postulando l'affidamento dei figli P______
(2014) e M______ (2016) con esercizio esclusivo dell'autorità parentale
(riservato il diritto di visita sorvegliato del padre), la conferma di una
curatela educativa in favore dei minori
disposta dal Bezirksgericht Leuk und Westlich-Raron e
l'obbligo per AO2 di versare contributi di
mantenimento variabili tra i fr. 2119.50 e i fr. 3304.– mensili per P______,
rispettivamente tra i fr. 1953.50 e i fr. 2606.– mensili per M______, assegni
familiari non compresi, oltre a un contributo alimentare variabile tra fr.
486.50 mensili e fr. 67.40 mensili fino all'agosto del 2028 per sé. Nella sua
risposta del 9 ottobre 2019 AO2 si è opposto all'autorità parentale esclusiva,
ha postulato un diritto di visita ordinario (non sorvegliato) e ha offerto
contributi di mantenimento per ciascun figlio variabili secondo la fascia d'età
tra i fr. 565.– e i fr. 1330.– mensili, assegni familiari non compresi, come pure
un contributo di accudimento di fr. 2510.– mensili fino al 6° compleanno di
M______. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le loro domande,
la madre chiedendo inoltre l'autorizzazione
di trasferirsi all'estero con i figli. AO2 si è opposto alla richiesta e
ha postulato, in via subordinata, l'affidamento a lui dei minori con esercizio
esclusivo dell'autorità parentale.
B. Con
decreto del 26 gennaio 2021 il Pretore ha statuito su istanze cautelari
formulate nel frattempo dalle parti, disciplinando il diritto di visita paterno
(inizialmente da esercitare nel Locarnese con passaggio dei figli al Punto
d'incontro e valutazione “dello stato fisico dei minori”, successivamente
secondo l'assetto ordinario al domicilio del padre a Gampel), quantificando i
contributi alimentari per moglie e figli e rifiutando alla madre l'autorizzazione
di trasferire all'estero la residenza dei figli. Le relazioni personali tra
questi ultimi e il padre sono sospese dall'aprile del 2023.
C. Il
21 maggio 2024 il dott. P______ P______, la psicologa V______ O______ G______ e
l'assistente sociale M______ F______ sono stati incaricati dal Pretore di compiere
un'indagine peritale con – tra l'altro – una valutazione di entrambi i genitori
(anamnesi, capacità genitoriali, indagine delle difese e indagine strutturale)
al fine di indicare la soluzione migliore per l'affidamento dei figli e le
modalità più idonee di esercizio delle relazioni personali, considerata la
richiesta della madre di trasferire la dimora dei figli a R______. Il 22
gennaio 2025, dando seguito alla richiesta del 30 ottobre 2024 degli
specialisti incaricati di eseguire l'indagine peritale, il Pretore ha affidato
al dott. G____ Ma______ e al dott. L______ C______ il compito di svolgere una
valutazione psichiatrica della moglie (il primo) e del marito (il
secondo). Un reclamo presentato da AP1 contro tale designazione è stato dichiarato
inammissibile dalla terza Camera civile del Tribunale di appello con sentenza del
25 marzo 2025 (inc. 13.2025.12), la quale
ha dichiarato inammissibile anche un successivo reclamo del 28 aprile 2025 presentato da AP1 contro una proroga del
termine fino al 30 giugno 2025 per la consegna della perizia sollecitato dal dott.
P______ P______ (inc. 13.2025.24).
D. Nel
frattempo, con istanza del 22 febbraio 2025 AP1 ha postulato la ricusazione del
Pretore. Nelle sue osservazioni del 28 febbraio 2025 quest'ultimo ha comunicato
di non riconoscere alcun motivo di ricusa, rimettendosi al giudizio del Pretore
viciniore. In successivi memoriali le parti hanno riaffermato le loro
posizioni. Statuendo con decisione del 18 aprile 2025, il Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna ha respinto l'istanza di ricusazione. Le spese processuali
di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante.
E. Contro la decisione appena
citata AP1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 aprile 2025 per
ottenere l'accoglimento della ricusazione. Il Pretore della giurisdizione di
Locarno Città e AO2 non sono stati chiamati a formulare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni sulla ricusazione dei Pretori o dei Pretori
aggiunti sono impugnabili con reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC e 319 lett. b
n. 1 CPC). Fino al 31 dicembre 2024 la procedura applicabile era quella
sommaria (DTF 145 III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c
consid. 2), mentre dal 1° gennaio 2025 tale non parrebbe più essere il caso (Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 3ª edizione, n. 12 ad art. 50).
In realtà sapere quale procedura sia applicabile nel caso specifico può
rimanere indeciso, il diritto di essere sentito delle parti interessate essendo
stato garantito (cfr. Diggelmann in:
Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 3ª
edizione, n. 4 ad art. 50). Quanto
al termine di ricorso, esso rimane in ogni modo di dieci giorni dalla notifica
della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC; cfr. Trezzini,
op. cit., n. 8 ad art. 50 CPC). Competente per materia a giudicare un reclamo
su domande di ricusazione in controversie del diritto della famiglia è la prima
Camera civile del Tribunale d'appello (art.
48.
lett. a n. 2 con rinvio al n. 1 LOG). Riguardo alla tempestività del
rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta alla
reclamante il 24 aprile 2025 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________),
sicché il memoriale in rassegna, inoltrato il 28 aprile successivo, è
ricevibile.
2.
Al reclamo AP1 acclude “scambi
precedenti” avuti con il Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna e un reclamo da lei interposto contro
una precedente decisione del Pretore della giurisdizione di Locarno Città nell'ambito
della causa di divorzio con i documenti allegati. Il carteggio pretorile concernente
la procedura di ricusazione è già stato trasmesso d'ufficio a questa Camera, di
modo che la produzione degli allegati ivi contenuti si rivela superflua. Circa la
rimanente documentazione presentata dalla reclamante e l'audizione che essa sollecita
davanti alla Camera, in sede di reclamo non sono ammissibili nuovi mezzi di
prova (art. 326 CPC). Nelle circostanze descritte giova procedere quindi senza
indugio all'esame del reclamo.
3.
Il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha
constatato che, in mancanza di indicazioni circa la data in cui sarebbero state
proferite, le affermazioni del Pretore AO1 atte a comprovare una prevenzione di
lui possono essere state fatte solo in occasione dell'interrogatorio dell'istante
avvenuto il 14 aprile 2021 o durante un'udienza, l'ultima delle quali risale al
7.
dicembre 2023. In simili circostanze l'istanza di ricusazione si rivela
tardiva. Anche volendo prescindere da ciò, per il primo giudice non vi è alcuna
prova di un'anticipazione del giudizio da parte del Pretore ricusato per il
solo fatto che costui ha affermato di “non credere affatto a quanto affermato
da AP1”. Anzi, egli ha ordinato una perizia proprio per chiarire quella
circostanza. Per di più, a parere del primo giudice l'accertamento peritale
sulle capacità genitoriali riguarda entrambi i genitori, sicché –
contrariamente a quanto sostiene l'istante – i dubbi del Pretore della
giurisdizione di Locarno Città si riferiscono a entrambe le parti e ai fatti da
esse allegati. Inoltre, continua il primo giudice, l'istante non ha spiegato
per quale ragione il Pretore della giurisdizione di Locarno Città andrebbe
ricusato per avere messo in discussione il suo “ruolo di donna e di madre”, né
una ricusa si giustifica per avere quel magistrato ordinato la nota perizia o
per il riferimento, senza alcun intento canzonatorio, a “vacanze r____” da lui
usato per indicare il luogo e il periodo di ferie trascorso a R______ da madre
e figli. Parimenti infondata e non sostanziata, conclude il primo giudice, è
infine la domanda di ricusa nella misura in cui si fonda su una presunta immagine
positiva del convenuto e per l'asserita imparzialità con cui il Pretore ricusato
avrebbe affrontato la pratica nel corso degli anni senza “prendere
responsabilità decisionale”, tesi quest'ultima smentita dall'elenco degli atti
di causa, mentre il fatto di accennare all'istante la facoltà di presentare
un'istanza di ricusa non significa che egli ne abbia riconosciuto le ragioni.
4.
Le condizioni per
pronunciare la ricusazione di chi opera in seno a un'autorità giudiziaria in
applicazione dell'art. 47 CPC sono già state riassunte dal primo giudice. Al
riguardo basti rammentare che la ricusazione ha carattere eccezionale. Dal
profilo oggettivo occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie
garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; in tale ambito sono
considerati anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e si pone
l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Simili
circostanze possono riscontrarsi in un determinato comportamento del magistrato
interessato o nel ruolo assunto per aspetti di natura funzionale o
organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato
possano considerarsi oggettivamente giustificate (sentenza del Tribunale
federale 4A_62/2025 del 22 aprile 2025 consid. 2.2.2 con rinvii), dovendosi
garantire che il processo rimanga aperto nell'ottica di tutte le parti (DTF 149
I 18 consid. 5.3.2). Atti procedurali o apprezzamenti compiuti da un
magistrato, giusti o sbagliati che siano, non sono di per sé suscettibili di
fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del giudice; essi vanno di
principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori
particolarmente gravi o ripetuti, che trascendono in violazioni gravi dei
doveri del giudice, possono giustificare sospetti di parzialità (DTF 143 IV 69
consid. 3.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_608/2024 del
29.
gennaio 2025 consid. 4.1 con rinvii).
5.
Nel suo reclamo AP1 assume anzitutto
che “non esistono limiti temporali o termini di prescrizione per denunciare
irregolarità in un processo in corso e domandare ricusa, a maggior ragione se
tali irregolarità si protraggono nel tempo con metodo, risultati, operatività
tendenziosa, non trasparente (…)”. In realtà l'art. 49 cpv. 1 CPC prescrive che
chiunque intenda ottenere una ricusazione deve agire “non appena” giunge a
conoscenza dei motivi a sostegno della richiesta, poiché in caso contrario il
suo diritto è perento (DTF 139 III 124, consid. 3.2.1 con riferimenti; più di
recente: sentenza del Tribunale federale 4A_642/2024 del 6 marzo 2025 consid. 3).
Nella fattispecie si cercherebbero invano indicazioni sulla tempestività dell'istanza
di ricusazione, ovvero sul momento in cui l'interessata ha avuto ragione di
credere che il Pretore AO1 fosse prevenuto nei suoi confronti. Anzi, la
reclamante ha continuato a riferirsi a “dichiarazioni pubbliche” che, come ha
rilevato il primo giudice, possono essere state fatte solo in udienza. E
l'ultima udienza risale al 7 dicembre 2023. Già a un primo esame l'istanza
di ricusazione appare dunque tardiva.
6.
La
reclamante rimprovera poi al primo giudice di avere trascurato la malafede e l'inimicizia
(“male intenzioni anticipatorie”) del Pretore ricusato nei suoi riguardi. Essa tuttavia
non si confronta nemmeno di scorcio con le argomentazioni del primo giudice, il
quale ha escluso un'anticipazione del giudizio da parte del Pretore AO1 che ha
ordinato una perizia sulle capacità genitoriali di entrambe le parti – e non
solo della reclamante – proprio per chiarire i fatti allegati su cui nutriva
dubbi. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), al proposito
il reclamo si rivela finanche irricevibile. Quanto all'allegazione –
inammissibile per la prima volta in questa sede (art. 326 CPC) –
dell'interessata, secondo cui il giudice ricusato comunica con lei “a mezzo
posta raccomandata” e con il suo “ex-marito” invece in “forma più privata e
personale (telefonate ecc)” il che costituirebbe una “formalità comunicativa
che si presta all'imparzialità”, essa non adduce alcun riscontro oggettivo. Al
proposito non giova quindi attardarsi.
7.
La
reclamante censura inoltre l'assenza di “misure correttive e/o di vigilanza e
richiamo all'ordine del Pretore AO1”. Essa dimentica tuttavia che il Pretore
chiamato a decidere le domande di ricusazioni non è un'autorità di vigilanza e non
è dunque competente per adottare provvedimenti disciplinari o impartire
istruzioni sull'operato del magistrato di cui è chiesta la ricusa. Su questo
punto il reclamo cade una volta ancora nel vuoto.
8.
L'interessata
sostiene che il Pretore della giurisdizione di Locarno Città non si è limitato
a informarla, ma era “ben consapevole della sua posizione in cui si ravvedevano
elementi validi di sua ricusa” e non ha quindi ossequiato al proprio dovere di
comunicare tempestivamente un caso di possibile applicazione dell'art. 48
CPC. L'assunto si esaurisce in un'impressione puramente soggettiva della
reclamante. Ai fini di una ricusazione vanno considerate, infatti, soltanto
circostanze oggettivamente accertate (sopra, consid. 4; Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione,
n. 7 ad art. 47), circostanze che nel caso specifico fanno palese
difetto. Ancora una volta il reclamo è perciò destinato all'insuccesso.
9.
AP1
critica infine lo stile linguistico del primo giudice, che denoterebbe “giustificazioni
protettive” in difesa del Pretore ricusato, oltre a un approccio da “avvocato
difensore del collega” con “trattamenti intellettuali e modi di porsi con
pregiudizi di parte ben diversi” allorché un procedimento riguardante un
collega con “potenziale alto conflitto di interessi” richiederebbe “più ampio
e chiaro distacco”. Tale doglianza si traduce ulteriormente in un'opinione
soggettiva. Nel Cantone Ticino le domande di ricusa nei confronti di un Pretore
o di un Pretore aggiunto sono decise dalla Pretura viciniore (art. 37 cpv. 5
LOG). Tale sistema si fonda sul postulato
che il Pretore viciniore sia capace di pronunciarsi oggettivamente e in maniera
imparziale sulla domanda di ricusazione di un altro Pretore. Solo in presenza
di circostanze eccezionali e non di semplici congetture si potrebbe pensare che
il giudice della ricusa potrebbe essere influenzato dall'appartenenza comune
alla magistratura ticinese. In caso contrario si correrebbe il rischio di non
trovare alcun giudice che potrebbe occuparsi della ricusazione di un altro magistrato.
Si può capire che la decisione sulla domanda di ricusa non aggradi alla
reclamante. Ciò non basta tuttavia per ritenere che nella fattispecie il
Pretore viciniore fosse inidoneo a statuire con sufficiente distacco. L'interessata va esortata a non
interpretare come un atto di prevenzione o di personale ostilità ogni decisione
giudiziaria che non risponda alle sue prospettive d'azione o di difesa. È
notorio che una procedura di stato combattuta crei situazioni suscettibili di
acuire contrasti personali e di provocare lacerazioni familiari. A nulla giova,
nondimeno, riversare sul giudice le amarezze dovute alle personali traversie
sofferte. Al contrario: in tal modo si rischia proprio di minare una serena e
distaccata conduzione del processo anche da parte del Pretore.
10.
Se ne conclude che il reclamo, infondato, non ha
possibilità di buon esito. Gli oneri del giudizio odierno seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il
reclamo non essendo stato intimato per osservazioni.
11.
Per quel che è
dei rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso sulla ricusazione di un magistrato segue
la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF;
sentenza del Tribunale federale 5A_95/2024 del 25 marzo 2025 consid. 1.1) ed è dato anche se la decisione impugnata non è finale (art. 92 LTF).
In concreto un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile inoltre senza
riguardo a questioni di valore, litigiosa essendo anche la custodia dei figli.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuale di fr. 500.– sono poste a
carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
– AP1,
T______;
– Pretore della giurisdizione
di Locarno Città.
Comunicazione a:
– AO2, G______;
– Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).