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Decisione

11.2025.45

Ricusazione del perito giudiziario per legami associativi con il precedente perito giudiziario

1 settembre 2025Italiano21 min

Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che con decisione del 17 agosto 2022 a modifica di misure protettrici il Pretore del Distretto di

Source ti.ch

Incarto n.

11.2025.45

Lugano

1° settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Giamboni

e Jaques

cancelliera:

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2023.51

(divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord promossa con petizione del 31 ottobre 2023

da

AO1,

M______

(patrocinata

dall'avv.

PA1,

T______)

contro

AP1,

Ma______,

giudicando sul reclamo

(“appello”) del 6 maggio 2025 presentato da AP1

nei confronti della decisione con cui il Pretore ha

respinto il 25 aprile 2025 una sua istanza del 15 marzo 2025 volta alla ricusazione

del perito giudiziario;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata

nella sentenza emessa il 12 dicembre 2023 da questa Camera (inc. 11.2022.126).

Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che con decisione del 17 agosto 2022 a modifica di misure protettrici il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, anche sulla scorta di una perizia sulle capacità parentali dei

coniugi della psicologa e psicoterapeuta M______ A______ G______ V______, ha

affidato K______,

nato il __ __ 2016, e A______, nato il _ __ 2018 alla custodia esclusiva della madre AO1

(1979), con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, e ha

disciplinato il diritto di visita del padre AP1

(1977), ha istituito una curatela educativa in favore dei figli, ha

ordinato una presa a carico psicologica dei bambini e ha obbligato il padre a versare dal 1° marzo 2023 un contributo

alimentare di fr. 640.– mensili per K______ e

uno di fr. 490.– mensili per A______, assegni

familiari non compresi (inc. SO.2021.429). In parziale accoglimento di un appello

presentato il 26 agosto 2022 da AP1 con sentenza del 12 dicembre 2023 da questa

Camera ha riattribuito l'autorità parentale congiunta ai genitori.

B. Nel frattempo, il 31 ottobre 2023, AO1 ha promosso azione di divorzio

davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord sollecitando l'affidamento

a sé dei figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il

diritto di visita pater­no), la conferma della curatela educativa in favore dei

figli e l'obbligo per AP1 di versare un

contributo alimentare di almeno fr. 500.– mensili per K______, assegni

familiari non compre­si, aumentati dal 10° compleanno a fr. 700.– mensili,

oltre un contributo alimentare di almeno fr. 300.– mensili per A______,

assegni familiari non compresi, aumentati dal 10° compleanno a fr. 500.–

mensili. Nella sua risposta del 29 luglio 2024 AP1 ha rivendicato l'affidamento

a sé dei figli (riservato il diritto di visita materno) con esercizio in comune

dell'autorità parentale e l'obbligo per AO1 di versare un contributo alimentare

di fr. 100.– mensili per ogni figlio. Nei successivi atti scritti le parti

hanno mantenuto le rispettive domande.

C. Alle

prime arringhe del 19 novembre 2024 l'attrice ha postulato, in particolare, l'assunzione

di una perizia sulle capacità genitoriali mentre il convenuto ne ha sollecitato

una psichiatrica sulle parti con la nomina di uno psichiatra specializzato in ‟sistemi

famigliariˮ. Il 2 dicembre 2024 il Pretore ha incaricato la psicologa e

psicoterapeuta O______ T______ R______, di L______, di rilasciare una

valutazione sulle capacità genitoriali e una valutazione psicoaffettiva dei due minori. Un reclamo di AP1 vol­to a

ottenere l'annullamento di tale designazione e la nomina quale perito di una

persona munita del titolo di medico psichiatra FMH o di altro titolo equivalente

è stato respinto dalla terza Camera civile del Tribunale di appello con

sentenza del 5 febbraio 2025 (inc. 13.2024.79).

D. Con

istanza del 15 marzo 2025 AP1 ha postulato la ricusazione della perita O______

T______ R______. Nelle sue osservazioni del 28 marzo 2025 AO1 ha concluso per la reiezione dell'istanza

sollecitando la concessione del gratuito patrocinio. In un memoriale del 31

marzo 2025 O______ T______ R______ ha avversato anch'essa l'istanza. Nella

replica spontanea del 3 aprile 2025 AP1

ha riaffermato il suo punto di vista. Statuendo con decisione del 25 aprile

2025, il Pretore ha respinto l'istanza di ricusazione. Le spese processuali di

fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla

moglie fr. 100.– per ripetibili.

E. Contro

la decisione appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo

(“appello”) del 6 maggio 2025 in cui chiede di accogliere la sua domanda di

ricusazione. Non so­no state chieste osservazioni.

F. Nel

frattempo, con decisione del 10 aprile 2025, il Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Sud ha respinto l'istanza di ricusazione del Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Nord (SO.2025.208). Un reclamo presentato il 15 aprile 2025 da AP1 contro tale decisione è stato respinto da

questa Camera con decisione del 12 giugno 2025 (inc. 11.2025.34). Un ricorso in

materia civile presentato da AP1 contro

tale decisione è tuttora pendente al Tribunale federale (inc. 5A_579/2025).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui un

Pretore (o un Pretore aggiunto) statuisce sulla ricusa di un ausiliario del

tribunale, compreso un perito giudiziario, è impugnabile mediante reclamo (art.

50.

cpv. 2 combinato con l'art. 183 cpv. 2 CPC).

Fino al 31

dicembre 2024 la procedura applicabile era quella sommaria (DTF 145 III 470

consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c consid. 2), mentre dal 1°

gennaio 2025 tale non parrebbe più essere il caso (Trez­zini, Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. 1, 3ª edizione, n. 12 ad art. 50). In realtà

sapere quale procedura sia applicabile nel caso specifico può rimanere

indeciso, il diritto di essere sentito delle parti interessate essendo stato

garantito (cfr. Diggelmann in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori],

Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 50). Quanto al termine di

ricorso, esso rimane in ogni modo di dieci giorni dalla notifica della

decisione (art. 321 cpv. 2 CPC; cfr. Trezzini,

op. cit., n. 8 ad art. 50). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto

la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'istante al più

presto il 26 aprile 2025. Inoltrato il 6 maggio 2025 (data della raccomandata,

agli atti), il memoriale in questione, che deve essere trattato alla stregua di

un reclamo, è pertanto tempestivo. Competente per materia a giudicare un reclamo su

domande di ricusa in controversie del diritto della famiglia è la prima Camera

civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett.

a n. 2 con rinvio al n. 1 LOG).

2.

Al

reclamo AP1 allega una sua lettera alla

Corte dei reclami penali del 30 aprile 2025, una perizia a tutela dei minori

del prof. dott. M______ V______, un parere tecnico della dott. A______ Q______

del 1° novembre 2022 sulla perizia rilasciata della psicologa M______ A______

G______ V______ nelle misure protettrici. In una procedura di reclamo, salvo

casi estranei alla fattispecie, l'allegazione

di fatti nuovi e la produzione di nuovi mezzi di prova non è ammessa (art. 326

cpv. 1 CPC; DTF 138 I 5 consid. 2.4). I documenti in questione non sono

pertanto ricevibili ai fini del giudizio. Quanto al richiamo degli incarti di

questa Camera, i procedimenti svoltisi davanti a un determinato tribunale sono

notori per il tribunale stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2023.54

del 20 febbraio 2025 consid. 3).

3.

Dal

profilo formale

AP1 deplora

anzitutto che la decisione di ricusa della perita sia stata presa dal Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Nord benché nei confronti di quel magistrato sia

pendente una domanda di ricusazione. Egli lamenta così una violazione della

garanzia d'imparzialità prevista all'art. 30 Cost. e 6 CEDU. Se non che, una

procedura di ricusa non impedisce al magistrato ricusato di continuare a

esercitare le sue funzioni nel procedimento poiché in caso di accoglimento dell'istanza

il ricusante potrà chiedere l'annullamento degli atti ufficiali compiuti dal magistrato

ricusato o ai quali ha partecipato (art. 51 cpv. 1 CPC; Wullschleger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Löt­scher/Leuenberger/Seiler [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, Art. 1-218 ZPO, 4ª edizione, n. 12b ad art. 49). Inoltre, qualora la decisione con cui è stata

respinta la domanda di ricusa è impugnata con reclamo davanti all'autorità

giudiziaria superiore, il giudice ricusato può nondimeno continuare a

partecipare al procedimento, salvo – circostanza estranea alla fattispecie – non

sia eccezionalmente disposta una sua ricusazione provvisoria come misura

cautelare in applicazione dell'art. 325 cpv. 2 terza frase CPC (Wullschleger, op, cit., n. 19 ad. art. 50; Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 50). Né una tale misura è stata richiesta al Tribunale

federale nell'ambito del ricorso avverso la decisione di questa Camera. In tali

circostanze non si riscontra alcun diniego di giustizia formale da parte del Pretore.

4.

Sempre

dal profilo formale, il reclamante lamenta una carenza di motivazione della

decisione impugnata, rimproverando al primo giudice di non avere spiegato la

scelta di nominare O______ T______ R______ “senza confronto con altri profili o menzione del contesto

relazionaleˮ. In realtà così come formulata, una doglianza del genere è estranea

alla procedura di ricusazione per sospetta parzialità del giudice. Essa andava

semmai sollevata nel reclamo contro la disposizione ordinatoria processuale del

2.

dicembre 2024 con cui il Pretore ha incaricato la psicologa O______ T______ R______

di procedere a una valutazione sulle capacità genitoriali, ciò che del resto

risulta essere stato il caso (III CCA, sentenza inc. 13.2024.79 del 5 febbraio

2025.

consid. 4.2). Al proposito non occorre quindi dilungarsi.

5.

Nella

decisione impugnata il Pretore, dopo avere ricordato che alla ricusazione del

perito si applicano per analogia i motivi previsti all'art. 47 CPC, ha preso

atto che l'istante fonda la ricusa sul fatto che la perita O______ T______

R______ sarebbe legata alla precedente esperta M______ A______ G______ V______

poiché entram­be sono membre del comitato della Società Ticinese di Ricerca e Psicoterapia Sistemica (STIRPS), comitato composto

di sole sei persone. A suo parere, analogamente al caso di vicinanza di un

perito con la parte, non si può escludere che, a determinate condizioni, la

prossimità di un perito con un precedente esperto possa fondare una ricusazione. Se non che, per il

Pretore, nel caso con­creto, l'appartenenza comune a un'associazione non costituisce, di principio, un motivo di

ricusazione, “determinante essendo il rapporto di subordinazione”.

Il

Pretore ha così accertato che O______ T______ R______ è cassiera del comitato

dell'associazione, di cui M______ A______ G______ V______ era membro fino al

febbraio 2025, e che dai suoi statuti si evince come l'associazione sia

apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro ma con mere finalità

scientifiche e formative. Per il primo

giudice difettano quindi vincoli di natura professionale, eco­nomica o

altro che possano determinare un rapporto di subordinazione, di dipendenza,

anche indiretta, o altro rapporto o lega­me che denoti un potenziale obbligo o

pressione della perita nel tutelare M______ A______ G______ V______ e le

conclusioni del suo referto del giugno 2022. Inoltre, egli epiloga, le procedure

sono differenti e trattano di periodi diversi. Donde in definitiva l'assen­za

di motivi per pronunciare la ricusazione della perita.

6.

AP1 riafferma l'apparenza

di parzialità della perita O______ T______ R______ sostenendo che il

coinvolgimento di lei nella Società Ticinese di Ricerca e Psicoterapia

Sistemica della quale è membra anche la psicologa M______ A______ G______

V______, perita nella precedente procedura a tutela dell'unione coniugale,

costituisce “una relazione professionale significativa”. Ciò giustifica, a suo

parere, una ricusa della nuova perita poiché per giurisprudenza è sufficiente

che un osservatore ragionevole possa dubitarne dell'imparzialità. E siccome in

concreto il comitato di quell'associazione in cui le due professioniste siedono

è composto di soli sei membri, per il reclamante si tratta di un contesto

associativo ristretto con “connessioni operative dirette ad alta intensità

relazionale”. Il legame tra le due psicologhe non può quindi ritenersi marginale,

occasionale o neutrale. Anzi, a suo avviso, si tratta di una “collaborazione

fiduciaria continuativa e non certo paragonabile al legame tra membri di un'università

o di grandi associazioni”.

Egli

ritiene inoltre che il procedimento penale da lui promosso nei confronti di

M______ A______ G______ V______ per falsa perizia rafforza l'impressione di

parzialità e di un oggettivo conflitto di

interessi

proprio perché la perita designata dovrà esaminare il referto della collega. E

ciò a maggior ragione ove si pensi che l'attuale assetto della custodia

parentale poggia in modo preponderante sulla perizia della precedente perita.

Il reclamante considera “approssimativo” l'apprezzamento del Pretore di

escludere la parvenza di prevenzione solo per l'assenza di subordinazione,

tanto più trattandosi di ambiti che interessano dei minori. A suo parere, poi,

la perita sarà chiamata a esaminare gli stessi fatti della collega e procederà

a interpretazioni che risultano già vizia­te dal referto precedente ciò che “non

potrà che portare a legittimare, indirettamente, la prima perizia”. Tale

procedere è tuttavia incompatibile con l'imparzialità e autonomia che un perito

deve garantire. Egli ritiene infine che le dimissioni di M______ A______

G______ V______ dall'associazione menzionata “proprio nel perio­do delle sue

contestazioni” sono sospette e alimentano i timori di un conflitto d'interessi.

7.

Statuendo su reclamo, questa Camera è vincolata ai fatti

accertati dal Pretore, a meno ch'essi risultino manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC). In concreto, non è controverso

che nell'am­bito di

una procedura di modifica di misure a tutela dell'unione coniugale davanti al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, la psicologa M______ A______

G______ V______ ha rilasciato il 9 giugno 2022 una perizia sulle capacità

genitoriali e sulle condizioni psicoaffettive dei minori, che anche sulla

scorta di tale referto con decisione del 17

agosto 2022 quel Pretore ha affidato K______ e A______, fino ad allora sottoposti alla

custodia alternata dei genitori, alla sola madre, che il 14 settembre

2022.

AP1 ha denunciato penalmente M______ A______ G______ V______ per falsa

perizia, che nell'ambito della procedura di divorzio il Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Nord ha incaricato il 2 dicembre 2024 la psicologa

O______ T______ R______ di rilasciare una valutazione sulle capacità genitoriali

e una valutazione psicoaffettiva dei due

minori, che un reclamo di AP1 vol­to a ottenere l'annullamento di tale

designazione e la nomina quale perito di una persona munita del titolo di

medico psichiatra FMH o di altro titolo equivalente è stato respinto dalla

terza Camera civile del Tribunale di appello con sentenza del 5 febbraio 2025 e

che fino al febbraio del 2025 le psicologhe O______ T______ R______ e M______

A______ G______ V______ hanno fatto parte del comitato dell'associazione “Società

Ticinese di Ricerca e Psicoterapia Sistemica”. Si pone quindi la questione di sapere se, come teme il ricusante, sussista un

conflitto di interessi che mi­na il rapporto di fiducia della perita con uno

dei due peritandi.

8.

Ora, le parti hanno diritto a un perito indipendente,

neutrale e imparziale (Weibel in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Lötscher/Leuenberger/Seiler [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, Art. 1-218 ZPO, op. cit., n. 19 ad art. 183). Esse possono pertanto esigere la

ricusazione di un perito la cui situazione o il cui comportamento siano di

natura tale da far nascere dubbi sulla sua imparzialità. Una prevenzione dev'essere ammessa in presenza di elementi che possano

oggettivamente suscitare dei dubbi sull'obbiettività del perito. Una

ricusa non si impone solo qualora

sia accertata un'effettiva prevenzione, poiché una predisposizione interna del

perito può difficilmente essere provata. Le impressioni soggettive di una parte

non sono però decisive. Occorre che, secondo un apprezzamento oggettivo, le

circostanze creino un'apparenza oggettiva di prevenzione e facciano temere un'attività parziale (sentenza del Tribunale

federale 4A_645/2024 del 10 marzo 2025 consid. 3.1

con rinvii; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2022.51 del 23 maggio

2022.

consid. 4).

Per

contro, motivi di natura materiale non mettono direttamente in dubbio

l'imparzialità del perito ma riguardano piuttosto la qualità del rapporto che potrebbe dover

elaborare, il valore probatorio di questo rapporto, tenuto segnatamente conto

del campo di specializzazione dell'esperto e delle sue competenze, così come il

rischio che la perizia venga allestita in modo lacunoso o in un senso diverso

da quello previsto dalla persona peritata. Occorre quindi distinguere fra la

parvenza oggettiva di prevenzione e l'eventuale esistenza di lacune

contenutistiche della perizia, che sono di principio da risolvere mediante

complemento o delucidazione (oppure ancora, quale ultima ratio, con

la nomina di un nuovo perito) in virtù degli art. 187 cpv. 4 e 188 cpv. 2 CPC,

ricordato altresì che il giudice, nell'ambito dell'apprezzamento del­le prove

(art. 157 CPC), dovrà valutare la concludenza della perizia e tener conto di

eventuali vizi o contraddittorietà (cfr. senten­za

del Tribunale federale 4A_352/2017 del 31 gennaio

2018.

consid. 4.2.5 con rinvii).

Data

la notevole importanza della perizia sulle capacità genitoriali nella decisione

di affidamento di figli, nell'esame della neutralità del perito occorre essere particolarmente

rigorosi, giacché le sue conclusioni sono sovente determinanti per l'esito

della procedura (cfr. analogamente per le perizie mediche nell'ambito delle

assicurazioni sociali: DTF 148 V 231 consid. 3.4; v. anche Weibel, op. cit., n. 18 ad art. 183). Qualora

l'apparenza di parzialità è invocata non in relazione al comportamento

processuale del perito ma per la sua generica conoscenza o prossimità con una

parte, una ricusazione è ammessa con grande prudenza. L'appartenenza comune a un'istituzione

pubblica o privata, a un club (Rotary, Lions Club, ecc.), a un istituto, a

un'associazione professionale, a un partito politico o a una comunità religiosa

non costituisce di per sé una base per una prevenzione. In caso

contrario si correrebbe il rischio di non trovare alcun esperto (DTF 125 II 545 consid. 4b; più di recente:

sentenza del Tribunale federale 4A_155/2021 del 30 settembre 2021 consid. 5.2

con rinvii in: RSPC 2022 pag. 6).

Allo

stesso modo, il fatto per un perito di lavorare nello stesso istituto di un collega di cui deve

valutare un'opinione non giustifica di per sé sospetti di parzialità (DTF 125

II 545 consid. 4b). Un perito, poi, non è necessariamente prevenuto perché si

allinea a una certa scuola di pensiero o a un certo metodo scientifico, anche

se quella scuola o quel metodo sono controversi e potrebbero incidere sul risultato della perizia. Le concezioni scien­tifiche

del perito non devono tuttavia proteggere esclusivamente il punto di vista di

una delle parti e dare l'impressione che l'esito del processo non sia più aperto

(sentenza del Tribunale federale 4A_155/2021 del 30 settembre 2021 consid. 5.2

con rinvii in: RSPC 2022 pag. 6).

9.

Visto

quanto precede, nel caso precipuo il

fatto che le due psicologhe abbiano fatto parte fino al febbraio del 2025 della

medesi­ma associazione non è di per sé un motivo di ricusa. Certo, esse sedevano

nel comitato composto di soli sei membri, ma l'interessato non pretende che tra

le due professioniste sussistano lega­mi particolarmente intensi, equiparabili

a un'amicizia, o eventuali rapporti di sudditanza (cfr. Weber

in: Basler Kommentar, ZPO,

4ª edizione, n. 42 ad art. 47). Il caso non è quindi paragonabile a quello

di due medici che lavorano tutti i giorni negli stessi locali nel seno di un

piccolo studio medico, in cui dividono le spese, e uno di questi medici è

designato come perito da un assicuratore contro gli infortuni, mentre il suo

associato ha già allestito un parere sulla fattispecie come medico curante

dell'assicurato (DTF 148 V 225). Anzi, a ben vedere, i timori del reclamante si esauriscono

in un processo alle intenzioni. Egli si limita a enunciati di principio, senza addurre circostanze concrete

idonee a fondare dubbi di parzialità o a far temere che la specialista non sia

in gra­do di stendere un rapporto in modo neutrale e oggettivo. Che poi M______ A______ G______ V______ abbia

dimissionato dal comitato dell'associazione “a motivo dell'istanza di

ricusazione” è una me­ra congettura del reclamante che non trova alcun riscontro

agli atti. Né dagli atti consta che l'associazione in esame, senza sco­po di

lucro e di tipo professionale, si prefigga di difendere gli interessi dei

membri.

Nella

fattispecie, nemmeno è dato di vedere quale influsso pos­sa avere sulla perita

la denuncia penale introdotta da AP1 nei confronti della precedente specialista.

Per tacere del fatto che di per sé nemmeno una denuncia penale presentata da una parte nei

confronti del giudice (o del perito) per l'esercizio della sua funzione

giudiziaria sarebbe sufficiente a giustificare la ricusa, l'avversione dovendo

per altro essere quella del magistra­to (o del perito) verso la parte e non viceversa (sentenza del Tribunale federale

1B_302/2022 del 7 settembre 2022

consid. 2.1; v. anche RtiD I-2014 n. 30

pag. 139), in concreto nulla lascia sup­porre che O______ T______

R______ patisca personalmente le vicissitudini di M______ A______ G______

V______ o che a causa di tale procedimento essa nutra avversione nei

confronti del reclaman­te.

In ogni caso, la perita non deve pronunciarsi sul

precedente referto ma, visti i recenti sviluppi evocati dal reclamante nella

procedura d'appello contro il decreto cautelare emanato dal Pretore il 9

settembre 2024 (inc. 11.2024.118 noto alla Camera), essa sarà verosimilmente chiamata

a rilasciare le sue valutazioni sulla base di nuove circostanze di fatto. Nulla

induce a dubitare che l'interessata, anche se ha avuto accesso alla precedente perizia, non sia in grado di mantenere

la necessaria distanza professionale e stendere la sua valutazione in modo neutrale

e oggettivo, ma che si lasci influenzare

dalle conclusioni della collega perden­do così lo spirito critico e

l'indipendenza di giudizio che nella sua qualità di ausiliario della giustizia

essa deve garantire. In ultima analisi le argomentazioni del reclamante non permettono

di concludere che sussistano, dal profilo oggettivo, circostanze concre­te atte a suscitare un timore di parzialità, anche

soltanto apparen­te, della perita O______ T______ R______. In simili

circostanze la decisione del Pretore resiste alla critica. Se ne conclude che,

infondato, il reclamo vede la sua sorte segnata.

10.

Nel

suo reclamo AP1 chiede altresì di

sospendere con effetto immediato tutte le misure fondate sulla perizia di

M______ A______ G______ V______, di affidargli

i figli con esercizio esclu­sivo dell'autorità parentale e di obbligare

AO1 a versargli un contributo alimentare per i figli di fr. 100.– mensili ciascuno,

oltre agli assegni familiari. Le richieste esulano manifestante dalle

competenze del giudice della ricusa. A ciò sono preposte le giurisdizioni di

ricorso. Al proposito non occorre pertanto dilungarsi.

11.

AP1 sostiene infine che la conferma della

perita in pendenza di procedura di ricusazione viola il principio di pruden­za

e compromette l'interesse dei minori. La doglianza non appa­re di immediata

comprensione ove appena si pensi che l'esperta non ha ancora iniziato a

svolgere l'incarico assegnatole. Ad ogni modo, l'interesse dei figli consiste,

semmai, nell'accelerare nelle indagini promosse dal Pretore volte ad accertare

le capacità genitoriali, le condizioni psicofisiche dei minori e la

regolamentazio­ne da adottare in tema di relazione tra i genitori e i figli (affido

esclusivo, affido alternato, eventuali diritti di visita) nel rispetto del bene

dei figli.

12.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone inoltre problema di ripetibili, il reclamo non

essendo stato trasmesso per osservazioni.

13.

Circa i rimedi esperibili contro la

presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità

di una decisio­ne sulla ricusazione, di natura incidentale, segue la via giudiziaria

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale

federale 5A_95/2024 del 25 marzo 2025 consid. 1.1). In concreto un eventuale

ricorso in materia civile è ammissibile inoltre senza riguardo a questioni di

valore litigioso, essendo contesa anche la custodia dei figli.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 500.–

sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

– AP1,

Ma______;

– avv.

PA1,

T______;

– O______ T______ R______, L______.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).