11.2025.45
Ricusazione del perito giudiziario per legami associativi con il precedente perito giudiziario
1 settembre 2025Italiano21 min
Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che con decisione del 17 agosto 2022 a modifica di misure protettrici il Pretore del Distretto di
Source ti.ch
Incarto n.
11.2025.45
Lugano
1° settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Giamboni
e Jaques
cancelliera:
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2023.51
(divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord promossa con petizione del 31 ottobre 2023
da
AO1,
M______
(patrocinata
dall'avv.
PA1,
T______)
contro
AP1,
Ma______,
giudicando sul reclamo
(“appello”) del 6 maggio 2025 presentato da AP1
nei confronti della decisione con cui il Pretore ha
respinto il 25 aprile 2025 una sua istanza del 15 marzo 2025 volta alla ricusazione
del perito giudiziario;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata
nella sentenza emessa il 12 dicembre 2023 da questa Camera (inc. 11.2022.126).
Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che con decisione del 17 agosto 2022 a modifica di misure protettrici il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, anche sulla scorta di una perizia sulle capacità parentali dei
coniugi della psicologa e psicoterapeuta M______ A______ G______ V______, ha
affidato K______,
nato il __ __ 2016, e A______, nato il _ __ 2018 alla custodia esclusiva della madre AO1
(1979), con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, e ha
disciplinato il diritto di visita del padre AP1
(1977), ha istituito una curatela educativa in favore dei figli, ha
ordinato una presa a carico psicologica dei bambini e ha obbligato il padre a versare dal 1° marzo 2023 un contributo
alimentare di fr. 640.– mensili per K______ e
uno di fr. 490.– mensili per A______, assegni
familiari non compresi (inc. SO.2021.429). In parziale accoglimento di un appello
presentato il 26 agosto 2022 da AP1 con sentenza del 12 dicembre 2023 da questa
Camera ha riattribuito l'autorità parentale congiunta ai genitori.
B. Nel frattempo, il 31 ottobre 2023, AO1 ha promosso azione di divorzio
davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord sollecitando l'affidamento
a sé dei figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il
diritto di visita paterno), la conferma della curatela educativa in favore dei
figli e l'obbligo per AP1 di versare un
contributo alimentare di almeno fr. 500.– mensili per K______, assegni
familiari non compresi, aumentati dal 10° compleanno a fr. 700.– mensili,
oltre un contributo alimentare di almeno fr. 300.– mensili per A______,
assegni familiari non compresi, aumentati dal 10° compleanno a fr. 500.–
mensili. Nella sua risposta del 29 luglio 2024 AP1 ha rivendicato l'affidamento
a sé dei figli (riservato il diritto di visita materno) con esercizio in comune
dell'autorità parentale e l'obbligo per AO1 di versare un contributo alimentare
di fr. 100.– mensili per ogni figlio. Nei successivi atti scritti le parti
hanno mantenuto le rispettive domande.
C. Alle
prime arringhe del 19 novembre 2024 l'attrice ha postulato, in particolare, l'assunzione
di una perizia sulle capacità genitoriali mentre il convenuto ne ha sollecitato
una psichiatrica sulle parti con la nomina di uno psichiatra specializzato in ‟sistemi
famigliariˮ. Il 2 dicembre 2024 il Pretore ha incaricato la psicologa e
psicoterapeuta O______ T______ R______, di L______, di rilasciare una
valutazione sulle capacità genitoriali e una valutazione psicoaffettiva dei due minori. Un reclamo di AP1 volto a
ottenere l'annullamento di tale designazione e la nomina quale perito di una
persona munita del titolo di medico psichiatra FMH o di altro titolo equivalente
è stato respinto dalla terza Camera civile del Tribunale di appello con
sentenza del 5 febbraio 2025 (inc. 13.2024.79).
D. Con
istanza del 15 marzo 2025 AP1 ha postulato la ricusazione della perita O______
T______ R______. Nelle sue osservazioni del 28 marzo 2025 AO1 ha concluso per la reiezione dell'istanza
sollecitando la concessione del gratuito patrocinio. In un memoriale del 31
marzo 2025 O______ T______ R______ ha avversato anch'essa l'istanza. Nella
replica spontanea del 3 aprile 2025 AP1
ha riaffermato il suo punto di vista. Statuendo con decisione del 25 aprile
2025, il Pretore ha respinto l'istanza di ricusazione. Le spese processuali di
fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla
moglie fr. 100.– per ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo
(“appello”) del 6 maggio 2025 in cui chiede di accogliere la sua domanda di
ricusazione. Non sono state chieste osservazioni.
F. Nel
frattempo, con decisione del 10 aprile 2025, il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud ha respinto l'istanza di ricusazione del Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord (SO.2025.208). Un reclamo presentato il 15 aprile 2025 da AP1 contro tale decisione è stato respinto da
questa Camera con decisione del 12 giugno 2025 (inc. 11.2025.34). Un ricorso in
materia civile presentato da AP1 contro
tale decisione è tuttora pendente al Tribunale federale (inc. 5A_579/2025).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui un
Pretore (o un Pretore aggiunto) statuisce sulla ricusa di un ausiliario del
tribunale, compreso un perito giudiziario, è impugnabile mediante reclamo (art.
50.
cpv. 2 combinato con l'art. 183 cpv. 2 CPC).
Fino al 31
dicembre 2024 la procedura applicabile era quella sommaria (DTF 145 III 470
consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c consid. 2), mentre dal 1°
gennaio 2025 tale non parrebbe più essere il caso (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. 1, 3ª edizione, n. 12 ad art. 50). In realtà
sapere quale procedura sia applicabile nel caso specifico può rimanere
indeciso, il diritto di essere sentito delle parti interessate essendo stato
garantito (cfr. Diggelmann in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori],
Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 50). Quanto al termine di
ricorso, esso rimane in ogni modo di dieci giorni dalla notifica della
decisione (art. 321 cpv. 2 CPC; cfr. Trezzini,
op. cit., n. 8 ad art. 50). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto
la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'istante al più
presto il 26 aprile 2025. Inoltrato il 6 maggio 2025 (data della raccomandata,
agli atti), il memoriale in questione, che deve essere trattato alla stregua di
un reclamo, è pertanto tempestivo. Competente per materia a giudicare un reclamo su
domande di ricusa in controversie del diritto della famiglia è la prima Camera
civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett.
a n. 2 con rinvio al n. 1 LOG).
2.
Al
reclamo AP1 allega una sua lettera alla
Corte dei reclami penali del 30 aprile 2025, una perizia a tutela dei minori
del prof. dott. M______ V______, un parere tecnico della dott. A______ Q______
del 1° novembre 2022 sulla perizia rilasciata della psicologa M______ A______
G______ V______ nelle misure protettrici. In una procedura di reclamo, salvo
casi estranei alla fattispecie, l'allegazione
di fatti nuovi e la produzione di nuovi mezzi di prova non è ammessa (art. 326
cpv. 1 CPC; DTF 138 I 5 consid. 2.4). I documenti in questione non sono
pertanto ricevibili ai fini del giudizio. Quanto al richiamo degli incarti di
questa Camera, i procedimenti svoltisi davanti a un determinato tribunale sono
notori per il tribunale stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2023.54
del 20 febbraio 2025 consid. 3).
3.
Dal
profilo formale
AP1 deplora
anzitutto che la decisione di ricusa della perita sia stata presa dal Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord benché nei confronti di quel magistrato sia
pendente una domanda di ricusazione. Egli lamenta così una violazione della
garanzia d'imparzialità prevista all'art. 30 Cost. e 6 CEDU. Se non che, una
procedura di ricusa non impedisce al magistrato ricusato di continuare a
esercitare le sue funzioni nel procedimento poiché in caso di accoglimento dell'istanza
il ricusante potrà chiedere l'annullamento degli atti ufficiali compiuti dal magistrato
ricusato o ai quali ha partecipato (art. 51 cpv. 1 CPC; Wullschleger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Lötscher/Leuenberger/Seiler [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, Art. 1-218 ZPO, 4ª edizione, n. 12b ad art. 49). Inoltre, qualora la decisione con cui è stata
respinta la domanda di ricusa è impugnata con reclamo davanti all'autorità
giudiziaria superiore, il giudice ricusato può nondimeno continuare a
partecipare al procedimento, salvo – circostanza estranea alla fattispecie – non
sia eccezionalmente disposta una sua ricusazione provvisoria come misura
cautelare in applicazione dell'art. 325 cpv. 2 terza frase CPC (Wullschleger, op, cit., n. 19 ad. art. 50; Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 50). Né una tale misura è stata richiesta al Tribunale
federale nell'ambito del ricorso avverso la decisione di questa Camera. In tali
circostanze non si riscontra alcun diniego di giustizia formale da parte del Pretore.
4.
Sempre
dal profilo formale, il reclamante lamenta una carenza di motivazione della
decisione impugnata, rimproverando al primo giudice di non avere spiegato la
scelta di nominare O______ T______ R______ “senza confronto con altri profili o menzione del contesto
relazionaleˮ. In realtà così come formulata, una doglianza del genere è estranea
alla procedura di ricusazione per sospetta parzialità del giudice. Essa andava
semmai sollevata nel reclamo contro la disposizione ordinatoria processuale del
2.
dicembre 2024 con cui il Pretore ha incaricato la psicologa O______ T______ R______
di procedere a una valutazione sulle capacità genitoriali, ciò che del resto
risulta essere stato il caso (III CCA, sentenza inc. 13.2024.79 del 5 febbraio
2025.
consid. 4.2). Al proposito non occorre quindi dilungarsi.
5.
Nella
decisione impugnata il Pretore, dopo avere ricordato che alla ricusazione del
perito si applicano per analogia i motivi previsti all'art. 47 CPC, ha preso
atto che l'istante fonda la ricusa sul fatto che la perita O______ T______
R______ sarebbe legata alla precedente esperta M______ A______ G______ V______
poiché entrambe sono membre del comitato della Società Ticinese di Ricerca e Psicoterapia Sistemica (STIRPS), comitato composto
di sole sei persone. A suo parere, analogamente al caso di vicinanza di un
perito con la parte, non si può escludere che, a determinate condizioni, la
prossimità di un perito con un precedente esperto possa fondare una ricusazione. Se non che, per il
Pretore, nel caso concreto, l'appartenenza comune a un'associazione non costituisce, di principio, un motivo di
ricusazione, “determinante essendo il rapporto di subordinazione”.
Il
Pretore ha così accertato che O______ T______ R______ è cassiera del comitato
dell'associazione, di cui M______ A______ G______ V______ era membro fino al
febbraio 2025, e che dai suoi statuti si evince come l'associazione sia
apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro ma con mere finalità
scientifiche e formative. Per il primo
giudice difettano quindi vincoli di natura professionale, economica o
altro che possano determinare un rapporto di subordinazione, di dipendenza,
anche indiretta, o altro rapporto o legame che denoti un potenziale obbligo o
pressione della perita nel tutelare M______ A______ G______ V______ e le
conclusioni del suo referto del giugno 2022. Inoltre, egli epiloga, le procedure
sono differenti e trattano di periodi diversi. Donde in definitiva l'assenza
di motivi per pronunciare la ricusazione della perita.
6.
AP1 riafferma l'apparenza
di parzialità della perita O______ T______ R______ sostenendo che il
coinvolgimento di lei nella Società Ticinese di Ricerca e Psicoterapia
Sistemica della quale è membra anche la psicologa M______ A______ G______
V______, perita nella precedente procedura a tutela dell'unione coniugale,
costituisce “una relazione professionale significativa”. Ciò giustifica, a suo
parere, una ricusa della nuova perita poiché per giurisprudenza è sufficiente
che un osservatore ragionevole possa dubitarne dell'imparzialità. E siccome in
concreto il comitato di quell'associazione in cui le due professioniste siedono
è composto di soli sei membri, per il reclamante si tratta di un contesto
associativo ristretto con “connessioni operative dirette ad alta intensità
relazionale”. Il legame tra le due psicologhe non può quindi ritenersi marginale,
occasionale o neutrale. Anzi, a suo avviso, si tratta di una “collaborazione
fiduciaria continuativa e non certo paragonabile al legame tra membri di un'università
o di grandi associazioni”.
Egli
ritiene inoltre che il procedimento penale da lui promosso nei confronti di
M______ A______ G______ V______ per falsa perizia rafforza l'impressione di
parzialità e di un oggettivo conflitto di
interessi
proprio perché la perita designata dovrà esaminare il referto della collega. E
ciò a maggior ragione ove si pensi che l'attuale assetto della custodia
parentale poggia in modo preponderante sulla perizia della precedente perita.
Il reclamante considera “approssimativo” l'apprezzamento del Pretore di
escludere la parvenza di prevenzione solo per l'assenza di subordinazione,
tanto più trattandosi di ambiti che interessano dei minori. A suo parere, poi,
la perita sarà chiamata a esaminare gli stessi fatti della collega e procederà
a interpretazioni che risultano già viziate dal referto precedente ciò che “non
potrà che portare a legittimare, indirettamente, la prima perizia”. Tale
procedere è tuttavia incompatibile con l'imparzialità e autonomia che un perito
deve garantire. Egli ritiene infine che le dimissioni di M______ A______
G______ V______ dall'associazione menzionata “proprio nel periodo delle sue
contestazioni” sono sospette e alimentano i timori di un conflitto d'interessi.
7.
Statuendo su reclamo, questa Camera è vincolata ai fatti
accertati dal Pretore, a meno ch'essi risultino manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC). In concreto, non è controverso
che nell'ambito di
una procedura di modifica di misure a tutela dell'unione coniugale davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, la psicologa M______ A______
G______ V______ ha rilasciato il 9 giugno 2022 una perizia sulle capacità
genitoriali e sulle condizioni psicoaffettive dei minori, che anche sulla
scorta di tale referto con decisione del 17
agosto 2022 quel Pretore ha affidato K______ e A______, fino ad allora sottoposti alla
custodia alternata dei genitori, alla sola madre, che il 14 settembre
2022.
AP1 ha denunciato penalmente M______ A______ G______ V______ per falsa
perizia, che nell'ambito della procedura di divorzio il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord ha incaricato il 2 dicembre 2024 la psicologa
O______ T______ R______ di rilasciare una valutazione sulle capacità genitoriali
e una valutazione psicoaffettiva dei due
minori, che un reclamo di AP1 volto a ottenere l'annullamento di tale
designazione e la nomina quale perito di una persona munita del titolo di
medico psichiatra FMH o di altro titolo equivalente è stato respinto dalla
terza Camera civile del Tribunale di appello con sentenza del 5 febbraio 2025 e
che fino al febbraio del 2025 le psicologhe O______ T______ R______ e M______
A______ G______ V______ hanno fatto parte del comitato dell'associazione “Società
Ticinese di Ricerca e Psicoterapia Sistemica”. Si pone quindi la questione di sapere se, come teme il ricusante, sussista un
conflitto di interessi che mina il rapporto di fiducia della perita con uno
dei due peritandi.
8.
Ora, le parti hanno diritto a un perito indipendente,
neutrale e imparziale (Weibel in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Lötscher/Leuenberger/Seiler [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, Art. 1-218 ZPO, op. cit., n. 19 ad art. 183). Esse possono pertanto esigere la
ricusazione di un perito la cui situazione o il cui comportamento siano di
natura tale da far nascere dubbi sulla sua imparzialità. Una prevenzione dev'essere ammessa in presenza di elementi che possano
oggettivamente suscitare dei dubbi sull'obbiettività del perito. Una
ricusa non si impone solo qualora
sia accertata un'effettiva prevenzione, poiché una predisposizione interna del
perito può difficilmente essere provata. Le impressioni soggettive di una parte
non sono però decisive. Occorre che, secondo un apprezzamento oggettivo, le
circostanze creino un'apparenza oggettiva di prevenzione e facciano temere un'attività parziale (sentenza del Tribunale
federale 4A_645/2024 del 10 marzo 2025 consid. 3.1
con rinvii; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2022.51 del 23 maggio
2022.
consid. 4).
Per
contro, motivi di natura materiale non mettono direttamente in dubbio
l'imparzialità del perito ma riguardano piuttosto la qualità del rapporto che potrebbe dover
elaborare, il valore probatorio di questo rapporto, tenuto segnatamente conto
del campo di specializzazione dell'esperto e delle sue competenze, così come il
rischio che la perizia venga allestita in modo lacunoso o in un senso diverso
da quello previsto dalla persona peritata. Occorre quindi distinguere fra la
parvenza oggettiva di prevenzione e l'eventuale esistenza di lacune
contenutistiche della perizia, che sono di principio da risolvere mediante
complemento o delucidazione (oppure ancora, quale ultima ratio, con
la nomina di un nuovo perito) in virtù degli art. 187 cpv. 4 e 188 cpv. 2 CPC,
ricordato altresì che il giudice, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove
(art. 157 CPC), dovrà valutare la concludenza della perizia e tener conto di
eventuali vizi o contraddittorietà (cfr. sentenza
del Tribunale federale 4A_352/2017 del 31 gennaio
2018.
consid. 4.2.5 con rinvii).
Data
la notevole importanza della perizia sulle capacità genitoriali nella decisione
di affidamento di figli, nell'esame della neutralità del perito occorre essere particolarmente
rigorosi, giacché le sue conclusioni sono sovente determinanti per l'esito
della procedura (cfr. analogamente per le perizie mediche nell'ambito delle
assicurazioni sociali: DTF 148 V 231 consid. 3.4; v. anche Weibel, op. cit., n. 18 ad art. 183). Qualora
l'apparenza di parzialità è invocata non in relazione al comportamento
processuale del perito ma per la sua generica conoscenza o prossimità con una
parte, una ricusazione è ammessa con grande prudenza. L'appartenenza comune a un'istituzione
pubblica o privata, a un club (Rotary, Lions Club, ecc.), a un istituto, a
un'associazione professionale, a un partito politico o a una comunità religiosa
non costituisce di per sé una base per una prevenzione. In caso
contrario si correrebbe il rischio di non trovare alcun esperto (DTF 125 II 545 consid. 4b; più di recente:
sentenza del Tribunale federale 4A_155/2021 del 30 settembre 2021 consid. 5.2
con rinvii in: RSPC 2022 pag. 6).
Allo
stesso modo, il fatto per un perito di lavorare nello stesso istituto di un collega di cui deve
valutare un'opinione non giustifica di per sé sospetti di parzialità (DTF 125
II 545 consid. 4b). Un perito, poi, non è necessariamente prevenuto perché si
allinea a una certa scuola di pensiero o a un certo metodo scientifico, anche
se quella scuola o quel metodo sono controversi e potrebbero incidere sul risultato della perizia. Le concezioni scientifiche
del perito non devono tuttavia proteggere esclusivamente il punto di vista di
una delle parti e dare l'impressione che l'esito del processo non sia più aperto
(sentenza del Tribunale federale 4A_155/2021 del 30 settembre 2021 consid. 5.2
con rinvii in: RSPC 2022 pag. 6).
9.
Visto
quanto precede, nel caso precipuo il
fatto che le due psicologhe abbiano fatto parte fino al febbraio del 2025 della
medesima associazione non è di per sé un motivo di ricusa. Certo, esse sedevano
nel comitato composto di soli sei membri, ma l'interessato non pretende che tra
le due professioniste sussistano legami particolarmente intensi, equiparabili
a un'amicizia, o eventuali rapporti di sudditanza (cfr. Weber
in: Basler Kommentar, ZPO,
4ª edizione, n. 42 ad art. 47). Il caso non è quindi paragonabile a quello
di due medici che lavorano tutti i giorni negli stessi locali nel seno di un
piccolo studio medico, in cui dividono le spese, e uno di questi medici è
designato come perito da un assicuratore contro gli infortuni, mentre il suo
associato ha già allestito un parere sulla fattispecie come medico curante
dell'assicurato (DTF 148 V 225). Anzi, a ben vedere, i timori del reclamante si esauriscono
in un processo alle intenzioni. Egli si limita a enunciati di principio, senza addurre circostanze concrete
idonee a fondare dubbi di parzialità o a far temere che la specialista non sia
in grado di stendere un rapporto in modo neutrale e oggettivo. Che poi M______ A______ G______ V______ abbia
dimissionato dal comitato dell'associazione “a motivo dell'istanza di
ricusazione” è una mera congettura del reclamante che non trova alcun riscontro
agli atti. Né dagli atti consta che l'associazione in esame, senza scopo di
lucro e di tipo professionale, si prefigga di difendere gli interessi dei
membri.
Nella
fattispecie, nemmeno è dato di vedere quale influsso possa avere sulla perita
la denuncia penale introdotta da AP1 nei confronti della precedente specialista.
Per tacere del fatto che di per sé nemmeno una denuncia penale presentata da una parte nei
confronti del giudice (o del perito) per l'esercizio della sua funzione
giudiziaria sarebbe sufficiente a giustificare la ricusa, l'avversione dovendo
per altro essere quella del magistrato (o del perito) verso la parte e non viceversa (sentenza del Tribunale federale
1B_302/2022 del 7 settembre 2022
consid. 2.1; v. anche RtiD I-2014 n. 30
pag. 139), in concreto nulla lascia supporre che O______ T______
R______ patisca personalmente le vicissitudini di M______ A______ G______
V______ o che a causa di tale procedimento essa nutra avversione nei
confronti del reclamante.
In ogni caso, la perita non deve pronunciarsi sul
precedente referto ma, visti i recenti sviluppi evocati dal reclamante nella
procedura d'appello contro il decreto cautelare emanato dal Pretore il 9
settembre 2024 (inc. 11.2024.118 noto alla Camera), essa sarà verosimilmente chiamata
a rilasciare le sue valutazioni sulla base di nuove circostanze di fatto. Nulla
induce a dubitare che l'interessata, anche se ha avuto accesso alla precedente perizia, non sia in grado di mantenere
la necessaria distanza professionale e stendere la sua valutazione in modo neutrale
e oggettivo, ma che si lasci influenzare
dalle conclusioni della collega perdendo così lo spirito critico e
l'indipendenza di giudizio che nella sua qualità di ausiliario della giustizia
essa deve garantire. In ultima analisi le argomentazioni del reclamante non permettono
di concludere che sussistano, dal profilo oggettivo, circostanze concrete atte a suscitare un timore di parzialità, anche
soltanto apparente, della perita O______ T______ R______. In simili
circostanze la decisione del Pretore resiste alla critica. Se ne conclude che,
infondato, il reclamo vede la sua sorte segnata.
10.
Nel
suo reclamo AP1 chiede altresì di
sospendere con effetto immediato tutte le misure fondate sulla perizia di
M______ A______ G______ V______, di affidargli
i figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale e di obbligare
AO1 a versargli un contributo alimentare per i figli di fr. 100.– mensili ciascuno,
oltre agli assegni familiari. Le richieste esulano manifestante dalle
competenze del giudice della ricusa. A ciò sono preposte le giurisdizioni di
ricorso. Al proposito non occorre pertanto dilungarsi.
11.
AP1 sostiene infine che la conferma della
perita in pendenza di procedura di ricusazione viola il principio di prudenza
e compromette l'interesse dei minori. La doglianza non appare di immediata
comprensione ove appena si pensi che l'esperta non ha ancora iniziato a
svolgere l'incarico assegnatole. Ad ogni modo, l'interesse dei figli consiste,
semmai, nell'accelerare nelle indagini promosse dal Pretore volte ad accertare
le capacità genitoriali, le condizioni psicofisiche dei minori e la
regolamentazione da adottare in tema di relazione tra i genitori e i figli (affido
esclusivo, affido alternato, eventuali diritti di visita) nel rispetto del bene
dei figli.
12.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone inoltre problema di ripetibili, il reclamo non
essendo stato trasmesso per osservazioni.
13.
Circa i rimedi esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità
di una decisione sulla ricusazione, di natura incidentale, segue la via giudiziaria
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale
federale 5A_95/2024 del 25 marzo 2025 consid. 1.1). In concreto un eventuale
ricorso in materia civile è ammissibile inoltre senza riguardo a questioni di
valore litigioso, essendo contesa anche la custodia dei figli.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 500.–
sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
– AP1,
Ma______;
– avv.
PA1,
T______;
– O______ T______ R______, L______.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).