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Decisione

11.2025.52

Provvedimento cautelare in appello (misura di esecuzione anticipata)

17 giugno 2025Italiano8 min

del 26 maggio 2025 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la loro petizione. L'appello

Source ti.ch

Incarto n.

11.2025.52

Lugano

17 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa OR.2023.116 (rivendicazione

di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 16 agosto 2023 da

AP2,

A______, e

AP1,

Z______

(patrocinati dall'avv.

PA1,

A______)

contro

AO1,

C______, e

AO2,

C______

(patrocinati dall'avv.

PA2,

L______),

visto

l'appello del 26 maggio 2025 introdotto da AP2 e AP1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 17 aprile 2025 (inc. 11.2025.51),

giudicando

ora sull'istanza cautelare contenuta nell'appello;

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 17 aprile 2025 il Pretore del Distretto di Luga-no, sezione 3, ha respinto

un'azione di rivendicazione della proprietà promossa il 16 agosto 2023 da AP2 e

AP1 per ottenere l'immediata espulsione di AO1 e AO2 dallo stabile posto sulla particella n. 684 RFD di C______ e

la riconsegna dello stabile medesimo. Le spese processuali di fr. 3000.– sono

state poste a carico degli attori, tenuti a rifondere ai convenuti fr. 5000.–

per ripetibili.

Fatti

B. Contro

la sentenza appena citata AP2 e AP1 sono insorti a questa Camera con un appello

del 26 maggio 2025 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la loro petizione. L'appello

non è ancora stato notificato a AO1 e AO2 (inc. 11.2025.51).

C. Contestualmente

all'appello AP2 e AP1 hanno chiesto a questa Camera di ordinare già in via

cautelare a AO1 e AO2 – sotto

comminatoria del­l'art. 292 CP – di liberare immediatamente

l'immobile con l'avvertenza

dell'esecuzione effettiva per mezzo delle forze dell'ordine in caso di

inosservanza e della facoltà da parte loro di esigere il risarcimento dei danni

in caso di inadempimento. Non sono state sollecitate osservazioni all'istanza.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Relativamente

alla competenza funzionale per emettere, modificare, sospendere o revocare

provvedimenti cautelari, la prassi di Camera prevedeva che tale competenza rimanesse

– tranne ove l'istanza cautelare riguardasse una causa portata direttamente in

appel­lo oppure che l'appello fosse diretto contro un decreto cautela­re del

primo giudice – al Pretore, anche se la senten­za di merito era oggetto di impugnazione (da ultimo: sentenza

inc. 11.2023.91 del 23 agosto 2023). In una recente decisione,

destinata a pubblicazione, il Tribunale federale ha stabilito nondimeno che la

competenza funzionale per statuire su provvedimenti cautelari chiesti in

appello è dello stesso tribunale d'appello davanti al quale è pendente la causa

di divorzio (sentenza 5A_435/2023 del 21 novembre 2024, in: RSPC 2025 pag. 169).

Sapere se, oltre che nelle procedure del diritto di famiglia, la competenza funzionale

dell'autorità giudiziaria superiore si estenda a qualsiasi istanza cautelare o

se nelle altre materie questa rimanga ancora al Pretore può rimanere indeciso. Come

si vedrà in appresso, per vero, il destino dell'istanza cautelare in esame

appare segnato.

2.

Nella

fattispecie AP2 e AP1 giustificano l'adozione del provvedimento cautelare in

questione perché, a mente loro, la decisione impugnata è arbitraria e perché in

appello la durata della procedura si prospetta lunga. Essi adombrano così il

rischio di un danno difficilmente riparabile alla luce della “disastrosa

situazione finanziaria dei convenuti”, i quali “hanno dimostrato con il loro

atteggiamento di essere insolventi”, così come in ragione dei danni che costoro

“hanno causato e continueranno a causare” ai legittimi proprietari.

3.

Per

ottenere provvedimenti cautelari un istante deve rendere verosimile che un suo

diritto è leso o minacciato di esserlo (art. 261 cpv. 1 lett. a CPC) e che la

lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 261 cpv.

1.

lett. b CPC). Come questa Camera ha già avuto modo di spiegare, l'emanazione

di provvedimenti cautelari soggiace ai seguenti cinque presupposti cumulativi:

a)

la parvenza di buon diritto insita nella pretesa sostanziale,

b)

la lesione o la minaccia di una lesione dei diritti dell'istante,

c)

il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile,

d)

l'urgenza e

e)

il rispetto del principio della proporzionalità

(da

ultimo: sentenza inc. 11.2021.9 del 28 aprile 2025 consid. 5 con rinvii; v.

anche RtiD II­-2022 pag. 692 consid. 6; II-2016 pag. 642). Difficilmente

riparabile, in particolare, è un pregiudizio cui non si potrà più rimediare – o

rimediare appieno – nemmeno con una decisione finale favorevole al ricorrente

(DTF 147 III 159 consid. 4.1, 143 III 416 consid. 1.3 con richiami, 142 III 798

consid. 2.2). Per chi chiede l'adozione

di provvedimenti cautelari, in definitiva, il pregiudizio si riconduce al fatto

che senza il provvedimento richiesto il richiedente si troverebbe leso nella

sua posizione giuridica di merito (RtiD II-2016 pag. 642 consid. 2).

4.

In

concreto il provvedimento cautelare chiesto dagli istanti costituisce una misura

provvisoria di esecuzione anticipata, poiché tende a ottenere in via provvisionale

l'esecuzione della pretesa oggetto della domanda di merito (sulla nozione: sentenza

del Tribunale federale 4A_227/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 1 con rinvii). E

tale provvedimento esplica un effetto praticamente definitivo, dato che con

l'espulsione dei convenuti dall'immobile la controversia perde ogni interesse

per le parti. Esso pertanto tocca in modo particolarmente incisivo la

situazione giuridica dei convenuti e va sottoposto pertanto a condizioni più

rigorose (DTF 138 III 381 consid. 6.4, 131 III 476 consid. 2.3).

Premesso

ciò, nella fattispecie le probabilità di successo non appaiono nettamente superiori

a quelle di sconfitta, nel senso che l'esito dell'azione introdotta dagli

attori rimane sostanzialmente aperto. Quanto all'urgenza, la quale è data in generale allorché esiste

l'impellente necessità di prevenire gravi inconvenienti il cui sussistere,

duran­te la causa di merito, potrebbe alterare una situazione di fatto non più

– o solo difficilmente – ripristinabile a causa ultimata (RtiD II-2022 pag. 692

n. 32c consid. 6a con rinvii), gli istanti non spiegano perché essa sia sopraggiunta

solo in appello.

Per di

più, relativamente al rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, gli

istanti ne affermano gli estremi, ma non allegano quale pregiudizio

difficilmente riparabile sarebbe causato loro. Certo, essi fanno valere una “disastrosa situazione finanziaria” dei

convenuti, ma per tacere del fatto che agli atti non risultano riscontri

oggettivi in proposito, gli appellanti non illustrano perché a due anni dall'introduzione

dell'azione essi sarebbero esposti oggi al rischio di pregiudizio difficilmente

riparabile, mentre l'occupazione di un immobile senza pagare il debito corrispettivo ancora non basta per

rendere verosimile un rischio d'insolvenza. Il tutto senza dimenticare

che, trattandosi di un provvedimento provvisorio di esecuzione anticipata suscettibile

di avere effetti praticamente definitivi, agli istanti incombeva un'accresciuta

esigenza probatoria quanto alla difficile riparabilità del pregiudizio. Ne segue, in definitiva, che nel caso

specifico non soccorro­no, a un sommario esame, i requisiti per emanare a

questo stadio del procedimento una misura cautelare.

5.

Le spese del giudizio odierno seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problemi di ripetibili,

AO1 e AO2 non essendo stati chiamati a esprimersi

sul­l'istan­za cautelare.

6.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF. Trattandosi in concreto

di un decreto cautelare, in ogni modo, il ricorrente può far valere davanti al

Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'istanza

cautelare è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico degli istanti in solido.

3. Notificazione

a:

– avv.

PA1,

A______.

– avv.

PA2,

L______.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).