11.2025.52
Provvedimento cautelare in appello (misura di esecuzione anticipata)
17 giugno 2025Italiano8 min
del 26 maggio 2025 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la loro petizione. L'appello
Source ti.ch
Incarto n.
11.2025.52
Lugano
17 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OR.2023.116 (rivendicazione
di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 16 agosto 2023 da
AP2,
A______, e
AP1,
Z______
(patrocinati dall'avv.
PA1,
A______)
contro
AO1,
C______, e
AO2,
C______
(patrocinati dall'avv.
PA2,
L______),
visto
l'appello del 26 maggio 2025 introdotto da AP2 e AP1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 17 aprile 2025 (inc. 11.2025.51),
giudicando
ora sull'istanza cautelare contenuta nell'appello;
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 17 aprile 2025 il Pretore del Distretto di Luga-no, sezione 3, ha respinto
un'azione di rivendicazione della proprietà promossa il 16 agosto 2023 da AP2 e
AP1 per ottenere l'immediata espulsione di AO1 e AO2 dallo stabile posto sulla particella n. 684 RFD di C______ e
la riconsegna dello stabile medesimo. Le spese processuali di fr. 3000.– sono
state poste a carico degli attori, tenuti a rifondere ai convenuti fr. 5000.–
per ripetibili.
Fatti
B. Contro
la sentenza appena citata AP2 e AP1 sono insorti a questa Camera con un appello
del 26 maggio 2025 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la loro petizione. L'appello
non è ancora stato notificato a AO1 e AO2 (inc. 11.2025.51).
C. Contestualmente
all'appello AP2 e AP1 hanno chiesto a questa Camera di ordinare già in via
cautelare a AO1 e AO2 – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare immediatamente
l'immobile con l'avvertenza
dell'esecuzione effettiva per mezzo delle forze dell'ordine in caso di
inosservanza e della facoltà da parte loro di esigere il risarcimento dei danni
in caso di inadempimento. Non sono state sollecitate osservazioni all'istanza.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Relativamente
alla competenza funzionale per emettere, modificare, sospendere o revocare
provvedimenti cautelari, la prassi di Camera prevedeva che tale competenza rimanesse
– tranne ove l'istanza cautelare riguardasse una causa portata direttamente in
appello oppure che l'appello fosse diretto contro un decreto cautelare del
primo giudice – al Pretore, anche se la sentenza di merito era oggetto di impugnazione (da ultimo: sentenza
inc. 11.2023.91 del 23 agosto 2023). In una recente decisione,
destinata a pubblicazione, il Tribunale federale ha stabilito nondimeno che la
competenza funzionale per statuire su provvedimenti cautelari chiesti in
appello è dello stesso tribunale d'appello davanti al quale è pendente la causa
di divorzio (sentenza 5A_435/2023 del 21 novembre 2024, in: RSPC 2025 pag. 169).
Sapere se, oltre che nelle procedure del diritto di famiglia, la competenza funzionale
dell'autorità giudiziaria superiore si estenda a qualsiasi istanza cautelare o
se nelle altre materie questa rimanga ancora al Pretore può rimanere indeciso. Come
si vedrà in appresso, per vero, il destino dell'istanza cautelare in esame
appare segnato.
2.
Nella
fattispecie AP2 e AP1 giustificano l'adozione del provvedimento cautelare in
questione perché, a mente loro, la decisione impugnata è arbitraria e perché in
appello la durata della procedura si prospetta lunga. Essi adombrano così il
rischio di un danno difficilmente riparabile alla luce della “disastrosa
situazione finanziaria dei convenuti”, i quali “hanno dimostrato con il loro
atteggiamento di essere insolventi”, così come in ragione dei danni che costoro
“hanno causato e continueranno a causare” ai legittimi proprietari.
3.
Per
ottenere provvedimenti cautelari un istante deve rendere verosimile che un suo
diritto è leso o minacciato di esserlo (art. 261 cpv. 1 lett. a CPC) e che la
lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 261 cpv.
1.
lett. b CPC). Come questa Camera ha già avuto modo di spiegare, l'emanazione
di provvedimenti cautelari soggiace ai seguenti cinque presupposti cumulativi:
a)
la parvenza di buon diritto insita nella pretesa sostanziale,
b)
la lesione o la minaccia di una lesione dei diritti dell'istante,
c)
il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile,
d)
l'urgenza e
e)
il rispetto del principio della proporzionalità
(da
ultimo: sentenza inc. 11.2021.9 del 28 aprile 2025 consid. 5 con rinvii; v.
anche RtiD II-2022 pag. 692 consid. 6; II-2016 pag. 642). Difficilmente
riparabile, in particolare, è un pregiudizio cui non si potrà più rimediare – o
rimediare appieno – nemmeno con una decisione finale favorevole al ricorrente
(DTF 147 III 159 consid. 4.1, 143 III 416 consid. 1.3 con richiami, 142 III 798
consid. 2.2). Per chi chiede l'adozione
di provvedimenti cautelari, in definitiva, il pregiudizio si riconduce al fatto
che senza il provvedimento richiesto il richiedente si troverebbe leso nella
sua posizione giuridica di merito (RtiD II-2016 pag. 642 consid. 2).
4.
In
concreto il provvedimento cautelare chiesto dagli istanti costituisce una misura
provvisoria di esecuzione anticipata, poiché tende a ottenere in via provvisionale
l'esecuzione della pretesa oggetto della domanda di merito (sulla nozione: sentenza
del Tribunale federale 4A_227/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 1 con rinvii). E
tale provvedimento esplica un effetto praticamente definitivo, dato che con
l'espulsione dei convenuti dall'immobile la controversia perde ogni interesse
per le parti. Esso pertanto tocca in modo particolarmente incisivo la
situazione giuridica dei convenuti e va sottoposto pertanto a condizioni più
rigorose (DTF 138 III 381 consid. 6.4, 131 III 476 consid. 2.3).
Premesso
ciò, nella fattispecie le probabilità di successo non appaiono nettamente superiori
a quelle di sconfitta, nel senso che l'esito dell'azione introdotta dagli
attori rimane sostanzialmente aperto. Quanto all'urgenza, la quale è data in generale allorché esiste
l'impellente necessità di prevenire gravi inconvenienti il cui sussistere,
durante la causa di merito, potrebbe alterare una situazione di fatto non più
– o solo difficilmente – ripristinabile a causa ultimata (RtiD II-2022 pag. 692
n. 32c consid. 6a con rinvii), gli istanti non spiegano perché essa sia sopraggiunta
solo in appello.
Per di
più, relativamente al rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, gli
istanti ne affermano gli estremi, ma non allegano quale pregiudizio
difficilmente riparabile sarebbe causato loro. Certo, essi fanno valere una “disastrosa situazione finanziaria” dei
convenuti, ma per tacere del fatto che agli atti non risultano riscontri
oggettivi in proposito, gli appellanti non illustrano perché a due anni dall'introduzione
dell'azione essi sarebbero esposti oggi al rischio di pregiudizio difficilmente
riparabile, mentre l'occupazione di un immobile senza pagare il debito corrispettivo ancora non basta per
rendere verosimile un rischio d'insolvenza. Il tutto senza dimenticare
che, trattandosi di un provvedimento provvisorio di esecuzione anticipata suscettibile
di avere effetti praticamente definitivi, agli istanti incombeva un'accresciuta
esigenza probatoria quanto alla difficile riparabilità del pregiudizio. Ne segue, in definitiva, che nel caso
specifico non soccorrono, a un sommario esame, i requisiti per emanare a
questo stadio del procedimento una misura cautelare.
5.
Le spese del giudizio odierno seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problemi di ripetibili,
AO1 e AO2 non essendo stati chiamati a esprimersi
sull'istanza cautelare.
6.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF. Trattandosi in concreto
di un decreto cautelare, in ogni modo, il ricorrente può far valere davanti al
Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'istanza
cautelare è respinta.
2. Le
spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico degli istanti in solido.
3. Notificazione
a:
– avv.
PA1,
A______.
– avv.
PA2,
L______.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).