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Decisione

11.2025.69

Diffida ai debitori: diritto del debitore di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo calcolato secondo il diritto esecutivo, ma non anche quello della convivente e del figlio minore di quest'ultima che vive nella stessa comunione domestica.

17 luglio 2025Italiano8 min

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

Source ti.ch

Incarto n.

11.2025.69

Lugano

17 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Giamboni

e Jaques

cancelliera:

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2025.468 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 28 gennaio 2025 da

AO1,

C______

(patrocinata dall'avv. PA2, L______)

contro

AP1,

L______,

giudicando sull'appello del 29 giugno 2025 presentato da AP1

contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto

il 25 giugno 2025;

Ritenuto

in fatto: A. Il

28 gennaio 2025 AO1 (1985) si è rivolta al Pretore aggiunto del Distretto di

Lugano, sezione 6, perché ordinasse alla S______ T______, S______, presso cui

lavora l'ex marito AP1 (1980), di trattenere dallo stipendio di lui fr. 1180.–

mensili a titolo di contributi alimentari in favore delle figlie Gi______ (nata

il _ __ 2014) e G______ (nata il __ __ 2016) in conformità alla sentenza di

divorzio del 1° marzo 2023 e alla successiva sentenza di modifica del 20

dicembre 2024. Contestualmente

essa ha postulato il

beneficio del gratuito patrocinio.

B. Invitato a formulare osservazioni scritte, AP1 ha proposto il 26

febbraio 2025 di respingere l'istanza. Al contradditorio del 18 marzo 2025 le

parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni e l'istante ha ritirato

la sua domanda di ammissione al gratuito patrocinio. Al termine dell'udienza il

Pretore aggiunto ha comunicato che avrebbe giudicato senza ulteriori formalità.

C. Statuendo

con decisione non motivata del 27 marzo 2025, notificata al convenuto il 12

giugno 2025, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha ordinato alla

S______ T______, L______, di trattenere dallo stipendio di AP1 fr. 1180.–

mensili, oltre gli assegni familiari se percepiti, riversando tale somma ad AO1.

Le spese processuali di fr. 600.–, che sarebbero “aumentate a fr. 1600.– in

caso di motivazione della decisione”, sono state poste a carico del convenuto,

mentre non sono state assegnate ripetibili. Il Pretore aggiunto ha poi avvertito

le parti della facoltà di chiedere la motivazione entro dieci giorni.

D. Il

18 giugno 2025 AP1 ha domandato la motivazione scritta della sentenza.

Contestualmente egli ha chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio per il

pagamento delle spese processuali e di “bloccare con esito immediato il

pignoramento dallo stipendio”. Il 20 giugno 2025 il Pretore aggiunto ha

respinto entrambe le richieste e con decisione processuale del 24 giugno 2025

ha nondimeno revocato “la notificazione al terzo debitore (…) della sentenza

non motivata del 27 marzo 2025 per esecuzione”. Il 25 giugno 2025 il Pretore

aggiunto ha poi motivato la decisione, ponendo le spese processuali di fr.

1600.– a carico del convenuto.

E. Contro

la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 29

giugno 2025 nel quale, dolendosi delle sue difficoltà finanziarie, chiede di “sospendere

o di ridurre la trattenuta, magari riducendola a fr. 500.–”, giacché “il resto

potrebbe essere preso temporaneamente dall'anticipo alimenti”. Egli sollecita

previamente l'ammissione al gratuito patrocinio. Il memoriale non è stato

comunicato ad AO1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Un'istanza

di “diffida ai debitori” per

contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) postulata al di

fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento dei genitori è

trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv.

1 lett. c CPC). La relativa decisione – contrariamente a quanto figura

nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione del primo giudice

– è dal 1° gennaio 2025 appellabile nel termine di 30 giorni (art. 314 cpv. 1

CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse

fr.

10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie tale presupposto è dato, sia che si calcoli il valore litigioso a

norma dell'art. 92 cpv. 2 CPC (cfr. DTF 137 III 193 consid. 1.1 sull'art.

51 cpv. 4 LTF) sia che lo si calcoli in base alla durata della trattenu­ta fino

alla maggiore età delle figlie (art. 92 cpv. 1 CPC). Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al

convenuto il 26 giugno 2025 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________,

agli atti). Introdotto il 29 giugno successivo, l'appello in esame è pertanto

ricevibile.

2. Nella

decisione impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che il convenuto non

contestava la trascuranza dell'obbligo alimentare ma che egli faceva valere

unicamente di trovarsi nell'impossibilità di pagare i contributi per le figlie,

invocando la tutela del proprio fabbisogno minimo. Nondimeno, ha continuato il

primo giudice, con un reddito di fr. 3906.– mensili, accertato nella sentenza di

modifica del 20 dicembre 2024, e con il suo attuale fabbisogno minimo di fr.

2306.– mensili (di cui fr. 850.– di minimo esistenziale del diritto esecutivo e

fr. 700.– per la metà del canone di locazione) – all'interessato rimane una

disponibilità mensile di fr. 1600.– con cui è in grado di far fronte al

pagamento dei contributi alimentari per le figlie di complessivi fr. 1180.–

stabiliti con la sentenza di modifica. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha ravvisato così i

requisiti per la postulata trattenuta di stipendio.

3. Nel

suo memoriale AP1 sostiene che in realtà la trattenuta in questione intacca “il

minimo vitale dell'unità di riferimento di 3 persone” e che il suo è l'unico

reddito disponibile con il quale paga l'intero canone di locazione di fr.

1650.– mensili e “non solo la metà”. Egli lamenta così che con la trattenuta

non gli resterebbero sufficienti fondi “necessari per poter far fronte alle

altre spese obbligatorie, cassa malati, assicurazioni e minimo vitale di 3

persone”. Per costante giurisprudenza, il debitore di un contributo alimentare

deve poter conservare – di regola – l'equivalente del proprio fabbisogno minimo

calcolato secondo il diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.4 con rinvio

a DTF 140 III 339 consid. 4.3; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2024.165 del 9 gennaio 2025, consid 3). Se non che, nel caso in cui il

debitore viva in comunione domestica con un terzo, il suo fabbisogno minimo non

include il minimo esistenziale del convivente e nemmeno i costi di mantenimento

di figli che vivono con lui (DTF 144 III 506 consid. 6.5 e 6.6; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ª edizione, pag. 151 e 185). Alla luce di ciò, la decisione del

Pretore aggiunto che ha garantito al convenuto esclusivamente la tutela del suo

minimo vitale (comprendente metà dell'importo di base per coppia e metà del

canone di locazione) ma non anche quello

della convivente e del figlio di quest'ultima, resiste alla critica. L'appello

vede così la sua sorte segnata.

4. Le spese del giudizio odierno seguirebbero

la soccombenza di AP1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle condizioni economiche

verosimilmente difficili in cui il richiedente si trova si tiene conto, ad ogni

modo, rinunciando – in via del tutto eccezionale – alla riscossione di

spese. Ciò rende per finire la richiesta di gratuito patrocinio senza oggetto.

Non si pone invece questione di ripetibili, il rimedio non essendo stato

oggetto di notificazione.

5. Circa

Fatti

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

Considerandi

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiun­ge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per

un ricorso in materia civile (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AP1 è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione:

AP1, L______;

avv. PA2, L______.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).