11.2025.69
Diffida ai debitori: diritto del debitore di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo calcolato secondo il diritto esecutivo, ma non anche quello della convivente e del figlio minore di quest'ultima che vive nella stessa comunione domestica.
17 luglio 2025Italiano8 min
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
Source ti.ch
Incarto n.
11.2025.69
Lugano
17 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Giamboni
e Jaques
cancelliera:
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2025.468 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 28 gennaio 2025 da
AO1,
C______
(patrocinata dall'avv. PA2, L______)
contro
AP1,
L______,
giudicando sull'appello del 29 giugno 2025 presentato da AP1
contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto
il 25 giugno 2025;
Ritenuto
in fatto: A. Il
28 gennaio 2025 AO1 (1985) si è rivolta al Pretore aggiunto del Distretto di
Lugano, sezione 6, perché ordinasse alla S______ T______, S______, presso cui
lavora l'ex marito AP1 (1980), di trattenere dallo stipendio di lui fr. 1180.–
mensili a titolo di contributi alimentari in favore delle figlie Gi______ (nata
il _ __ 2014) e G______ (nata il __ __ 2016) in conformità alla sentenza di
divorzio del 1° marzo 2023 e alla successiva sentenza di modifica del 20
dicembre 2024. Contestualmente
essa ha postulato il
beneficio del gratuito patrocinio.
B. Invitato a formulare osservazioni scritte, AP1 ha proposto il 26
febbraio 2025 di respingere l'istanza. Al contradditorio del 18 marzo 2025 le
parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni e l'istante ha ritirato
la sua domanda di ammissione al gratuito patrocinio. Al termine dell'udienza il
Pretore aggiunto ha comunicato che avrebbe giudicato senza ulteriori formalità.
C. Statuendo
con decisione non motivata del 27 marzo 2025, notificata al convenuto il 12
giugno 2025, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha ordinato alla
S______ T______, L______, di trattenere dallo stipendio di AP1 fr. 1180.–
mensili, oltre gli assegni familiari se percepiti, riversando tale somma ad AO1.
Le spese processuali di fr. 600.–, che sarebbero “aumentate a fr. 1600.– in
caso di motivazione della decisione”, sono state poste a carico del convenuto,
mentre non sono state assegnate ripetibili. Il Pretore aggiunto ha poi avvertito
le parti della facoltà di chiedere la motivazione entro dieci giorni.
D. Il
18 giugno 2025 AP1 ha domandato la motivazione scritta della sentenza.
Contestualmente egli ha chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio per il
pagamento delle spese processuali e di “bloccare con esito immediato il
pignoramento dallo stipendio”. Il 20 giugno 2025 il Pretore aggiunto ha
respinto entrambe le richieste e con decisione processuale del 24 giugno 2025
ha nondimeno revocato “la notificazione al terzo debitore (…) della sentenza
non motivata del 27 marzo 2025 per esecuzione”. Il 25 giugno 2025 il Pretore
aggiunto ha poi motivato la decisione, ponendo le spese processuali di fr.
1600.– a carico del convenuto.
E. Contro
la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 29
giugno 2025 nel quale, dolendosi delle sue difficoltà finanziarie, chiede di “sospendere
o di ridurre la trattenuta, magari riducendola a fr. 500.–”, giacché “il resto
potrebbe essere preso temporaneamente dall'anticipo alimenti”. Egli sollecita
previamente l'ammissione al gratuito patrocinio. Il memoriale non è stato
comunicato ad AO1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Un'istanza
di “diffida ai debitori” per
contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) postulata al di
fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento dei genitori è
trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv.
1 lett. c CPC). La relativa decisione – contrariamente a quanto figura
nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione del primo giudice
– è dal 1° gennaio 2025 appellabile nel termine di 30 giorni (art. 314 cpv. 1
CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse
fr.
10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale presupposto è dato, sia che si calcoli il valore litigioso a
norma dell'art. 92 cpv. 2 CPC (cfr. DTF 137 III 193 consid. 1.1 sull'art.
51 cpv. 4 LTF) sia che lo si calcoli in base alla durata della trattenuta fino
alla maggiore età delle figlie (art. 92 cpv. 1 CPC). Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al
convenuto il 26 giugno 2025 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________,
agli atti). Introdotto il 29 giugno successivo, l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2. Nella
decisione impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che il convenuto non
contestava la trascuranza dell'obbligo alimentare ma che egli faceva valere
unicamente di trovarsi nell'impossibilità di pagare i contributi per le figlie,
invocando la tutela del proprio fabbisogno minimo. Nondimeno, ha continuato il
primo giudice, con un reddito di fr. 3906.– mensili, accertato nella sentenza di
modifica del 20 dicembre 2024, e con il suo attuale fabbisogno minimo di fr.
2306.– mensili (di cui fr. 850.– di minimo esistenziale del diritto esecutivo e
fr. 700.– per la metà del canone di locazione) – all'interessato rimane una
disponibilità mensile di fr. 1600.– con cui è in grado di far fronte al
pagamento dei contributi alimentari per le figlie di complessivi fr. 1180.–
stabiliti con la sentenza di modifica. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha ravvisato così i
requisiti per la postulata trattenuta di stipendio.
3. Nel
suo memoriale AP1 sostiene che in realtà la trattenuta in questione intacca “il
minimo vitale dell'unità di riferimento di 3 persone” e che il suo è l'unico
reddito disponibile con il quale paga l'intero canone di locazione di fr.
1650.– mensili e “non solo la metà”. Egli lamenta così che con la trattenuta
non gli resterebbero sufficienti fondi “necessari per poter far fronte alle
altre spese obbligatorie, cassa malati, assicurazioni e minimo vitale di 3
persone”. Per costante giurisprudenza, il debitore di un contributo alimentare
deve poter conservare – di regola – l'equivalente del proprio fabbisogno minimo
calcolato secondo il diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.4 con rinvio
a DTF 140 III 339 consid. 4.3; analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2024.165 del 9 gennaio 2025, consid 3). Se non che, nel caso in cui il
debitore viva in comunione domestica con un terzo, il suo fabbisogno minimo non
include il minimo esistenziale del convivente e nemmeno i costi di mantenimento
di figli che vivono con lui (DTF 144 III 506 consid. 6.5 e 6.6; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ª edizione, pag. 151 e 185). Alla luce di ciò, la decisione del
Pretore aggiunto che ha garantito al convenuto esclusivamente la tutela del suo
minimo vitale (comprendente metà dell'importo di base per coppia e metà del
canone di locazione) ma non anche quello
della convivente e del figlio di quest'ultima, resiste alla critica. L'appello
vede così la sua sorte segnata.
4. Le spese del giudizio odierno seguirebbero
la soccombenza di AP1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle condizioni economiche
verosimilmente difficili in cui il richiedente si trova si tiene conto, ad ogni
modo, rinunciando – in via del tutto eccezionale – alla riscossione di
spese. Ciò rende per finire la richiesta di gratuito patrocinio senza oggetto.
Non si pone invece questione di ripetibili, il rimedio non essendo stato
oggetto di notificazione.
5. Circa
Fatti
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
Considerandi
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per
un ricorso in materia civile (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio presentata da AP1 è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione:
–
AP1, L______;
–
avv. PA2, L______.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).