11.2025.82
Ricusa di un magistrato
22 settembre 2025Italiano18 min
coniugale per ottenere – già in via cautelare e inaudita parte – l'autorizzazione
Source ti.ch
Incarto n.
11.2025.82
Lugano
22 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici
e della giudice:
Giani,
presidente,
Giamboni
e Jaques
cancelliera:
Bucci
sedente
per statuire nella causa CA.2025.24 (ricusazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 26 giugno 2025 da
AP1,
M______
contro
il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
Luca
LOSA
nell'ambito
della medesima causa (protezione dell'unione coniu-gale: provvedimenti
cautelari) da lui promossa con istanza del 7 maggio 2025 nei confronti di
AO4, nata AO2,
o______
in Te______
(patrocinata
dall'avv.
PA1,
Lo____)
così come nelle cause
SO.2025.297 e SO.2025.424 (ricusazione) della medesima Pretura promosse dallo
stesso AP1 il 24 marzo e il 16 aprile 2025 contro
il Pretore della giurisdizione di Locarno Città
Marco
AGUSTONI
e
contro il Pretore aggiunto della giurisdizione
di Locarno Città
Luisa
DELMUé
nell'ambito della causa SO.2024.500 (protezione
dell'unione co-niugale) promossa con istanza del 15 luglio 2024 dalla medesima
AO4 contro AP1;
giudicando sul reclamo
(“appello”) del 20 luglio 2025 presentato da AP1 contro la sentenza emessa dal
Pretore l'11 luglio 2025;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 15 luglio 2024 AO4 nata AO2 (1985) si è rivolta al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città con un'istanza a protezione dell'unione
coniugale per ottenere – già in via cautelare e inaudita parte – l'autorizzazione
a vivere separata dal marito AP1 (1964), l'attribuzione
dell'abitazione coniugale di M______, l'affidamento delle figlie I______ (nata
il 18 novembre 2008) e J______ (nata il 30 gennaio 2015), riservato il diritto
di visita paterno, un contributo alimentare di fr. 2610.– mensili per sé e uno indeterminato
per le figlie, sollecitando inoltre dal marito una provvigione ad litem
di fr. 5000.– o l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Il 17 luglio
2024 il Pretore ha citato le parti per il contraddittorio cautelare e per la
discussione dell'istanza a tutela dell'unione coniugale del 29 agosto 2024. In
un memoriale spontaneo del 20 agosto 2024 il convenuto ha, in particolare,
rivendicato l'attribuzione dell'abitazione coniugale, l'affidamento delle
figlie e un contributo alimentare per loro di complessivi fr. 2200.– mensili, chiedendo
inoltre, in via supercautelare, di ritirare i passaporti delle figlie, di ordinare
alla moglie di togliere dal profilo WhatsApp la foto della figlia J______ e di
vietarle di parlare alle figlie della separazione coniugale.
B. Nel medesimo atto, egli ha
postulato la ricusazione “della Giustizia Svizzera”, in via subordinata “della
giustizia del Canton Ticino” e in via ancor più subordinata “delle Preture di
Locarno, Bellinzona, Vallemaggia e Mendrisio”. Con decisione del 6 settembre
2024 il Pretore ha dichiarato inammissibile l'istanza. Mediante sentenza del 21
novembre 2024 (inc. 13.2024.56) la terza Camera civile del Tribunale d'appello ha
respinto il reclamo presentato il 16 settembre 2024 da AP1 avverso la decisione
pretorile. Un ricorso del 23 dicembre 2024 presentato dal ricusante è stato dichiarato
inammissibile dal Tribunale federale con sentenza del 22 gennaio 2025 (inc. 5A_893/2024).
C. Ripristinata la litispendenza di primo grado, l'11 febbraio 2025 il
Pretore ha nuovamente citato le parti per il contraddittorio cautelare e
la discussione dell'istanza a tutela dell'unione coniugale del 26 marzo 2025. Con istanza del 20 marzo 2025
AP1 ha chiesto l'adozione di misure superprovvisionali, domanda
respinta dal Pretore con decreto del 24 marzo 2025. Quello stesso 20 marzo 2025
il marito ha nuovamente postulato la ricusazione del Pretore. Nelle sue
osservazioni del 26 marzo 2025 quest'ultimo si è rimesso al giudizio del
Pretore viciniore (inc. SO.2025.297). Il 16 aprile 2025 AP1 ha chiesto anche di
ricusare la Pretore aggiunta della giurisdizione di Locarno Città, la quale in
un memoriale del 22 aprile 2025 si è anch'essa rimessa al giudizio del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
(inc. SO.2025.424). In successivi memoriali spontanei nelle due procedure l'istante ha riaffermato le sue domande.
Nel frattempo, il 18 aprile 2025, la Pretore aggiunta ha sospeso la procedura
a tutela dell'unione coniugale.
D. Con istanza del 7 maggio
2025 AP1 ha nuovamente sollecitato l'adozione di misure superprovvisionali. Il
9 maggio seguente, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, richiamate
le ricuse formulate dall'interessato, ha deciso di trattare la domanda e ha
assegnato ad AP1 un termine di 10 giorni per “indicare quali siano le richieste
supercautelari che servono per proteggere le minori di cui chiede l'adozione
con relativa motivazione”. In un memoriale del 13 maggio 2025 il marito ha
precisato le sue richieste.
E. L'11 giugno 2025 AO4 si è
rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere, in via
supercautelare, l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione di
un'autovettura intestata a una società del marito, l'affidamento delle figlie,
riservato il diritto di visita paterno, un contributo alimentare di fr. 2925.–
mensili per sé e uno di fr. 915.– mensili per ogni figlia, aumentato da
settembre 2025 a fr. 1198.– mensili per I______ e a fr. 1115.– mensili per
J______, oltre al pagamento dei premi della cassa malati della famiglia e
dell'abbonamento telefonico per le figlie. Con disposizione ordinatoria processuale
del 20 giugno 2025 il Pretore ha convocato le parti al contraddittorio del 30
giugno seguente. Nel mentre, il 25 giugno 2025, il Pretore ha sentito l______ e
J______. Il 26 giugno 2025 AP1 ha postulato anche la ricusa del Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna.
F. Statuendo con decisione dell'11
luglio 2025, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto l'istanza
di ricusazione nei suoi confronti. Non sono state riscosse spese processuali.
G. Contro la decisione appena
citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo (“appello”) del 20 luglio 2025
in cui chiede, in sintesi, di accogliere la sua domanda di ricusazione.
Invitato a esprimersi sul reclamo, il Pretore ha comunicato il 22 agosto 2025
di rinunciare a presentare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni sulla ricusazione dei Pretori o dei Pretori
aggiunti sono impugnabili con reclamo (art. 50 cpv. 2 e 319 lett. b n. 1
CPC). Fino al 31 dicembre 2024 la procedura applicabile era quella sommaria (DTF
145.
III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c consid. 2),
mentre dal 1° gennaio 2025 tale non parrebbe più essere il caso a seguito della
soppressione dell'avverbio “segnatamente” nella
formulazione degli art. 249 - 251a CPC e l'assenza di
regolamentazione specifica sul tipo di procedura nel capitolo sulla ricusazione
(Trezzini, Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 3ª edizione, n. 12 ad
art. 50). In realtà sapere quale procedura sia applicabile nel caso specifico
può tuttavia rimanere indeciso,
l'esito
del giudizio odierno non dipendendo da quel quesito. Infatti il termine di
ricorso rimane in ogni modo di dieci giorni dalla notifica della decisione
(art. 319 lett. b n. 1 e 321 cpv. 2 CPC; Trezzini,
op. cit., n. 8 ad art. 50). Competente per materia a giudicare un reclamo su
domande di ricusazione in controversie del diritto della famiglia è la prima
Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48
lett. a n. 2 con rinvio al n. 1 LOG). Riguardo alla tempestività del
rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta all'istante il
17.
luglio 2025. Introdotto il 20 luglio seguente, il memoriale in rassegna, da
trattare come reclamo, è quindi ricevibile.
2.
Il 25 agosto 2025 AP1 ha
introdotto un memoriale denominato “Comunicazione odierna di AO4 – Elementi
nuovi” in cui allega nuove prove e nuovi fatti. Se non che in una procedura di reclamo
l'allegazione di fatti nuovi e la produzione di nuovi mezzi di prova non è
ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC; DTF 138 I 5 consid. 2.4). I fatti e i documenti in questione non
sono pertanto ricevibili ai fini del giudizio. Analoga conclusione vale per i
nuovi fatti e i nuovi documenti addotti nel reclamo. Per il resto, i fascicoli
di prima sede delle procedure tra le parti richiamate dall'appellante sono già
stati trasmessi d'ufficio
alla Camera.
3.
Nella fattispecie il
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha deciso sulla propria
ricusazione ritenendola “del tutto infondata” poiché l'istante non poteva
rimproverargli di essere prevenuto per avere sentito le figlie. A suo avviso,
egli ha compiuto un atto istruttorio utile per la decisione cautelare “che è
chiamato a prendere e che è prescritto imperativamente dalla legge (art. 298
CPC)”.
4.
AP1 rimprovera
sostanzialmente al Pretore Luca LOSA di avere sentito le figlie malgrado la sua
opposizione e senza che ne fosse a conoscenza poiché la convocazione all'incontro
è stata da lui ritirata dopo l'audizione. Ciò, a suo parere, costituisce un
“fare illecito” anche perché la figlia I______ è seguita dal servizio
medico-psicologico e il suo stato di salute è “tutt'altro che buono”, tant'è
che egli aveva chiesto di sentire prima lo psicologo A______ B______. Per il
reclamante, invece, il Pretore “è entrato a gamba tesa, rispettivamente come
un elefante in una vetreria” abusando del suo ruolo, ovvero di persona al di
sopra delle parti. Per di più, egli soggiunge, il Pretore ha “ingiustamente
tentato di sanare il rapimento delle figlie … che la madre ha portato con sé a
T______ senza nessuna autorizzazione ufficiale”. A suo avviso, poi, per
decidere la ricusa andrebbero poste al Pretore tutta una serie di domande in
merito allo svolgimento dell'audizione delle figlie. L'istante ricorda altresì
che nel lasciare l'abitazione coniugale la moglie ha asportato diversi beni, di
cui chiederà la restituzione. Egli si chiede poi perché la procedura cautelare
sia seguita dal Pretore viciniore benché questi sia stato unicamente chiamato a
decidere la ricusa dei magistrati della Pretura della giurisdizione di Locarno
Città. Infine, AP1 dichiara di essere “ben disponibile” a trovare un accordo
con la moglie per porre fine al matrimonio, elencandone gli estremi.
5.
Gli
art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU danno al cittadino il diritto di essere
giudicato da un giudice indipendente e imparziale. L'art. 47 cpv. 1 CPC enumera
specifici motivi di ricusazione alle lettere a-e, mentre alla lettera f la
impone a chi, per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o
di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una
prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale
rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle
lettere precedenti (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1). La ricusa riveste un
carattere eccezionale. Dal profilo oggettivo occorre ricercare se la
persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo
dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di
carattere funzionale e organizzativo e si pone l'accento sull'importanza che
possono rivestire le apparenze stesse. Simili circostanze possono riscontrarsi
in un determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo assunto
per aspetti di natura funzionale od organizzativa. Decisivo è sapere se le
apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente
giustificate (sentenza del Tribunale federale 4A_62/2025 del 22 aprile 2025
consid. 2.2.2 con rinvii), dovendosi garantire che il processo rimanga aperto
nell'ottica di tutte le parti (DTF 149 I 18 consid. 5.3.2).
a) Nella
fattispecie, come si è detto, AP1 fonda la domanda di ricusa sostanzialmente
sul fatto che il Pretore Luca LOSA ha sentito le figlie senza il suo accordo e senza
il necessario tatto, e di avere “pilotato” l'audizione per far dir loro “che vogliono
stare con la madre e poter visitare il padre nei fine settimana”. Premesso che
il reclamante non contesta il fatto che il Pretore ricusato possa respingere la
propria ricusa quando la domanda è manifestamente infondata (sentenza del
Tribunale federale 7B_259/2023 del 20 gennaio 2025 consid. 1.2 con rinvii), l'interessato
pare disconoscere che atti
procedurali, giusti o sbagliati che siano, ed errori di procedura o di
apprezzamento di un magistrato non sono di per sé suscettibili di fondare
un'apparenza oggettiva di prevenzione del magistrato; essi vanno di principio
contestati con i mezzi di impugnazione. Soltanto errori particolarmente gravi o
ripetuti, che costituiscono violazioni gravi dei doveri dei magistrati, possono
giustificare il sospetto di parzialità (DTF 143 IV 74 consid. 3.2).
b) Nel
caso in esame, controverso nella procedura a protezione dell'unione coniugale è,
anche, l'affidamento delle figlie I______ e J______. Ora, nelle procedure di
diritto matrimoniale i figli, di regola dai sei anni, sono personalmente e
appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la
loro età o altri gravi motivi vi si oppongano (art. 298 cpv. 1 CPC). Il giudice deve disporre l'audizione del
figlio di propria iniziativa, in virtù del principio inquisitorio illimitato
che governa il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC; DTF 146 III 207
consid. 3.3.2). Dall'ascolto del figlio si può prescindere quindi solo per “età
o altri motivi graviˮ che vanno esaminati di caso in caso secondo equità
(art. 4 CC), alla luce del bene del minorenne (DTF 131 III 555 consid. 1.3). Il
mero fatto che i genitori si oppongono all'audizione non costituisce un grave
motivo per rinunciarvi (Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 3,
3ª edizione, n. 10 ad art. 298; Helle
in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit
matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 23 ad art. 298 CPC). La
mancata audizione del figlio può, per altro, comportare l'annullamento della relativa
decisione e il rinvio degli atti della causa al giudice di primo grado affinché
vi provveda (Trezzini, op. cit.,
n. 3 ad art. 298). Alla luce di tali principi, perché la decisione del Pretore
di sentire le figlie trascenderebbe in prevenzione verso l'istante è difficile
immaginare.
c) Non
si trascura che, per gravi motivi, il giudice possa rinunciare all'audizione ove
questa esponga il figlio a ritorsioni da parte dell'uno o dell'altro genitore
oppure in presenza di un grave conflitto di lealtà o ancora se vi sia il rischio
di compromettere la salute psichica o fisica del minore (DTF 131
III 558 consid. 1.3.1; v. anche Michel/Bruttin in: Basler
Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 32 ad art. 298). L'opzione rientra ad ogni modo nell'ampio potere di
apprezzamento che compete al giudice in casi del genere (sentenza del Tribunale
federale 5A_983/2019 del 13 novembre 2020 consid. 5.1). Una volta di più non è
dato di vedere perché l'agire del Pretore tradirebbe prevenzione verso il
reclamante.
d) Relativamente
al fatto che il reclamante sia venuto a conoscenza dell'audizione solo in un
secondo tempo, per quanto ciò possa avere contrariato l'interessato, non si
scorge alcuna condotta del Pretore tale da far sorgere dubbi sulla sua parzialità.
La brevità del termine, per altro, era dettata dall'urgenza di regolare provvisoriamente
lo statuto delle figlie, visto anche il trasloco della madre da M______ a
Te______. Si volesse anche ritenere che il Pretore avrebbe dovuto emanare una disposizione
ordinatoria processuale motivata sull'audizione delle figlie suscettibile di
reclamo (cfr. Trezzini, op. cit.,
n. 40 e 43 ad art. 298; Jeandin
in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 16 ad art. 298),
l'omissione non permette per ciò solo di ravvisare parzialità, tanto meno nei
confronti del reclamante. Per il resto, i figli sono sentiti dal giudice senza
la presenza dei genitori o di loro rappresentanti, e di regola separatamente (Michel/ Bruttin, op. cit.,
n. 44 segg. ad art. 298), mentre l'impiego di registrazioni è vietato (Müller in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. I, 3ª edizione, n. 13 ad art. 141b).
e) Né,
contrariamente all'opinione del reclamante, il Pretore ha sanato un
“rapimento”, nessuna decisione in merito essendo stata presa al riguardo. Dagli
atti, poi, risulta unicamente che le figlie
sono state invitate all'audizione per il tramite della madre con cui
esse vivevano. Per il resto, i timori del reclamante circa l'esito dell'affidamento
delle minori si esauriscono in un processo alle intenzioni. Egli si limita a
supposizioni senza tuttavia addurre
circostanze concrete idonee a fondare il dubbio di parzialità o a
suffragare apparenza di preconcetto e quindi a mettere seriamente in dubbio
l'equanimità del magistrato ricusato.
f) Quanto
al fatto che la procedura cautelare sia istruita dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna e non da quello della giurisdizione di
Locarno Città, si conviene che, di per sé, la procedura di ricusa non impedisce
al magistrato ricusato di continuare a esercitare le sue funzioni nel
procedimento, in caso di accoglimento dell'istanza il ricusante potendo
chiedere l'annullamento degli atti ufficiali che il magistrato ricusato ha
compiuto o ai quali ha partecipato (art. 51 cpv. 1 CPC). Sta di fatto che un'istanza
di ricusazione contiene implicitamente la richiesta che il giudice ricusato non
compia più ulteriori atti processuali o che eventuali futuri atti processuali
siano rinnovati in caso di accoglimento della richiesta di ricusazione
(sentenza del Tribunale federale 5A_387/2024 del 9 settembre 2024 consid. 3.2.2.2 con rinvio; v. anche Diggelmann in: Brunner/Schwander/Vischer
[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. I, op. cit., n. 8 ad art. 51). Precisato
ciò, se il Pretore e il Pretore aggiunto sono entrambi impediti, la causa è
devoluta alla Pretura viciniore (art. 36 cpv. 2 LOG), la quale per Locarno Città
è quella di Locarno Campagna (art. 36 cpv. 3 lett. c LOG). Sotto questo profilo nessun rimprovero
può quindi essere mosso al Pretore Luca LOSA, tanto più che il reclamante non
ha reagito alle disposizioni ordinatorie processuali del 9 maggio e dell'11
giugno 2025 con cui la Segretaria assessore della Pretura della giurisdizione
di Locarno Città ha trasmesso al Pretore viciniore le istanze supercautelari
delle parti del 7 maggio e dell'11 giugno 2025 (nella cartella “atti diversi”
nell'inc. CA.2025.24).
6.
Per quel che è degli
avvenimenti successivi al trasloco, dei comportamenti della moglie e dei
termini di un'eventuale convenzione sugli effetti del divorzio, si tratta di
temi che esulano manifestamente dalla cognizione delle autorità preposte a
decidere una ricusazione di un magistrato. Quanto alle asserite manchevolezze
del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città, esse sono avulse dalla
procedura in esame, che riguarda unicamente il Pretore della giurisdizione di
Locano Campagna. Al riguardo non occorre pertanto dilungarsi.
7.
Se ne conclude che non
ravvisandosi alcun motivo di ricusazione, la decisione del Pretore resiste
alla critica. Ne segue che il reclamo non può trovare ascolto. Che l'istante abbia
perso fiducia nella giustizia in procedure pregresse è possibile. Ciò non basta
tuttavia per ritenere che nella fattispecie i Pretori ricusati siano inidonei a
statuire con sufficiente distacco nella procedura che coinvolge il reclamante. Questi
va esortato a non interpretare come
un atto di prevenzione o di personale ostilità ogni decisione giudiziaria che
non risponda alle sue prospettive d'azione o di difesa. È notorio che una
procedura di stato combattuta crei situazioni suscettibili di acuire contrasti
personali e di provocare lacerazioni familiari. A nulla giova, nondimeno,
riversare sul giudice le amarezze dovute alle
personali traversie sofferte. Al contrario: in tal modo si rischia proprio di
minare una serena e distaccata conduzione del processo anche da parte
del Pretore.
8.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone inoltre problema di ripetibili, il reclamo non
essendo stato oggetto di notificazione.
9.
Circa i rimedi esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
l'impugnabilità di una decisione sulla ricusazione di un magistrato, di natura
incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1
lett. c LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_95/2024 del 25 marzo 2025
consid. 1.1). In concreto, un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile
senza riguardo a questioni di valore litigioso, essendo contesa anche la
custodia dei figli.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 800.–
sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
– AP1, M______;
– Pretore
della giurisdizione di
Locarno Campagna.
Comunicazione a:
–
avv. PA1,
Locarno;
– Pretore
della giurisdizione di Locarno Città;
–
Pretore aggiunta della giurisdizione di Locarno Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).