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Decisione

11.2025.82

Ricusa di un magistrato

22 settembre 2025Italiano18 min

coniugale per ottenere – già in via cautelare e inaudita parte – l'autorizzazione

Source ti.ch

Incarto n.

11.2025.82

Lugano

22 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici

e della giudice:

Giani,

presidente,

Giamboni

e Jaques

cancelliera:

Bucci

sedente

per statuire nella causa CA.2025.24 (ricusazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 26 giugno 2025 da

AP1,

M______

contro

il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna

Luca

LOSA

nell'ambito

della medesima causa (protezione dell'unione coniu-gale: provvedimenti

cautelari) da lui promossa con istanza del 7 maggio 2025 nei confronti di

AO4, nata AO2,

o______

in Te______

(patrocinata

dall'avv.

PA1,

Lo____)

così come nelle cause

SO.2025.297 e SO.2025.424 (ricusazione) della medesima Pretura promosse dallo

stesso AP1 il 24 marzo e il 16 aprile 2025 contro

il Pretore della giurisdizione di Locarno Città

Marco

AGUSTONI

e

contro il Pretore aggiunto della giurisdizione

di Locarno Città

Luisa

DELMUé

nell'ambito della causa SO.2024.500 (protezione

dell'unione co-niugale) promossa con istanza del 15 luglio 2024 dalla medesi­ma

AO4 contro AP1;

giudicando sul reclamo

(“appello”) del 20 luglio 2025 presentato da AP1 contro la sentenza emessa dal

Pretore l'11 luglio 2025;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 15 luglio 2024 AO4 nata AO2 (1985) si è rivolta al Pretore della

giurisdizione di Locarno Città con un'istanza a protezione dell'unione

coniugale per ottenere – già in via cautelare e inaudita parte – l'autorizzazione

a vivere separata dal marito AP1 (1964), l'attribuzione

dell'abitazione coniugale di M______, l'affidamento delle figlie I______ (nata

il 18 novembre 2008) e J______ (nata il 30 gennaio 2015), riservato il diritto

di visita paterno, un contributo alimentare di fr. 2610.– mensili per sé e uno indeterminato

per le figlie, sollecitando inoltre dal marito una provvigione ad litem

di fr. 5000.– o l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Il 17 luglio

2024 il Pretore ha citato le parti per il contraddittorio cautelare e per la

discussione dell'istanza a tutela dell'unione coniugale del 29 agosto 2024. In

un memoriale spontaneo del 20 agosto 2024 il convenuto ha, in particolare,

rivendicato l'attribuzione dell'abitazione coniugale, l'affidamento delle

figlie e un contributo alimentare per loro di complessivi fr. 2200.– mensili, chiedendo

inoltre, in via supercautelare, di ritirare i passaporti delle figlie, di ordinare

alla moglie di togliere dal profilo WhatsApp la foto della figlia J______ e di

vietarle di parlare alle figlie della separazione coniugale.

B. Nel medesimo atto, egli ha

postulato la ricusazione “della Giustizia Svizzera”, in via subordinata “della

giustizia del Canton Tici­no” e in via ancor più subordinata “delle Preture di

Locarno, Bellinzona, Vallemaggia e Mendrisio”. Con decisione del 6 settembre

2024 il Pretore ha dichiarato inammissibile l'istanza. Mediante sentenza del 21

novembre 2024 (inc. 13.2024.56) la terza Camera civile del Tribunale d'appello ha

respinto il reclamo presentato il 16 settembre 2024 da AP1 avverso la decisione

pretorile. Un ricorso del 23 dicembre 2024 presentato dal ricusante è stato dichiarato

inammissibile dal Tribunale federale con sentenza del 22 gennaio 2025 (inc. 5A_893/2024).

C. Ripristinata la litispendenza di primo grado, l'11 febbraio 2025 il

Pretore ha nuovamente citato le parti per il contraddittorio cautelare e

la discussione dell'istanza a tutela dell'unione coniugale del 26 marzo 2025. Con istanza del 20 marzo 2025

AP1 ha chiesto l'adozione di misure superprovvisionali, doman­da

respinta dal Pretore con decreto del 24 marzo 2025. Quello stesso 20 marzo 2025

il marito ha nuovamente postulato la ricusazione del Pretore. Nelle sue

osservazioni del 26 marzo 2025 quest'ultimo si è rimesso al giudizio del

Pretore viciniore (inc. SO.2025.297). Il 16 aprile 2025 AP1 ha chiesto anche di

ricusare la Pretore aggiunta della giurisdizione di Locarno Città, la quale in

un memoriale del 22 aprile 2025 si è anch'essa rimessa al giudizio del Pretore della giurisdizione di Locarno Cam­pagna

(inc. SO.2025.424). In successivi memoriali spontanei nel­le due procedure l'istante ha riaffermato le sue domande.

Nel frat­tempo, il 18 aprile 2025, la Pretore aggiunta ha sospeso la proce­dura

a tutela dell'unione coniugale.

D. Con istanza del 7 maggio

2025 AP1 ha nuovamen­te sollecitato l'adozione di misure superprovvisionali. Il

9 maggio seguente, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, richiamate

le ricuse formulate dall'interessato, ha deciso di tratta­re la domanda e ha

assegnato ad AP1 un termine di 10 giorni per “indicare quali siano le richieste

supercautelari che servono per proteggere le minori di cui chiede l'adozione

con relativa motivazione”. In un memoriale del 13 maggio 2025 il marito ha

precisato le sue richieste.

E. L'11 giugno 2025 AO4 si è

rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere, in via

supercautelare, l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione di

un'autovettura intestata a una società del marito, l'affidamento delle figlie,

riservato il diritto di visita paterno, un contributo alimentare di fr. 2925.–

mensili per sé e uno di fr. 915.– mensili per ogni figlia, aumentato da

settembre 2025 a fr. 1198.– mensili per I______ e a fr. 1115.– mensili per

J______, oltre al pagamento dei premi della cassa malati della famiglia e

dell'abbonamento telefonico per le figlie. Con disposizione ordinatoria processuale

del 20 giugno 2025 il Pretore ha convocato le parti al contraddittorio del 30

giugno seguente. Nel mentre, il 25 giugno 2025, il Pretore ha sentito l______ e

J______. Il 26 giugno 2025 AP1 ha postulato anche la ricusa del Pretore della

giurisdizione di Locar­no Campagna.

F. Statuendo con decisione dell'11

luglio 2025, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto l'istanza

di ricusazio­ne nei suoi confronti. Non sono state riscosse spese processuali.

G. Contro la decisione appena

citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo (“appello”) del 20 luglio 2025

in cui chiede, in sintesi, di accogliere la sua domanda di ricusazio­ne.

Invitato a esprimersi sul reclamo, il Pretore ha comunicato il 22 agosto 2025

di rinunciare a presentare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni sulla ricusazione dei Pretori o dei Pretori

aggiunti sono impugnabili con reclamo (art. 50 cpv. 2 e 319 lett. b n. 1

CPC). Fino al 31 dicembre 2024 la procedura applicabile era quella sommaria (DTF

145.

III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c consid. 2),

mentre dal 1° gennaio 2025 tale non parrebbe più essere il caso a seguito della

soppressione dell'avverbio “segnatamente” nella

formulazione degli art. 249 - 251a CPC e l'assenza di

regolamentazione specifica sul tipo di procedura nel capitolo sulla ricusazione

(Trezzini, Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 3ª edizione, n. 12 ad

art. 50). In realtà sapere quale procedura sia applicabile nel caso specifico

può tuttavia rimanere indeciso,

l'esito

del giudizio odierno non dipendendo da quel quesito. Infatti il termine di

ricorso rimane in ogni modo di dieci giorni dalla notifica della decisione

(art. 319 lett. b n. 1 e 321 cpv. 2 CPC; Trezzini,

op. cit., n. 8 ad art. 50). Competente per materia a giudicare un reclamo su

domande di ricusazione in controversie del diritto della famiglia è la prima

Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48

lett. a n. 2 con rinvio al n. 1 LOG). Riguardo alla tempestività del

rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta all'istante il

17.

luglio 2025. Introdotto il 20 luglio seguente, il memoriale in rassegna, da

trattare come recla­mo, è quindi ricevibile.

2.

Il 25 agosto 2025 AP1 ha

introdotto un memoriale denominato “Comunicazione odierna di AO4 – Elementi

nuovi” in cui allega nuove prove e nuovi fatti. Se non che in una procedura di reclamo

l'allegazione di fatti nuovi e la produzione di nuovi mez­zi di prova non è

ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC; DTF 138 I 5 con­sid. 2.4). I fatti e i documenti in questione non

sono pertanto ricevibili ai fini del giudizio. Analoga conclusione vale per i

nuovi fatti e i nuovi documenti addotti nel reclamo. Per il resto, i fascicoli

di prima sede delle procedure tra le parti richiamate dall'appellante sono già

stati trasmessi d'ufficio

alla Camera.

3.

Nella fattispecie il

Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha deciso sulla propria

ricusazione ritenendola “del tutto infondata” poiché l'istante non poteva

rimproverargli di essere prevenuto per avere sentito le figlie. A suo avviso,

egli ha compiuto un atto istruttorio utile per la decisione cautelare “che è

chiamato a prendere e che è prescritto imperativamente dalla legge (art. 298

CPC)”.

4.

AP1 rimprovera

sostanzialmente al Pretore Luca LOSA di avere sentito le figlie malgrado la sua

opposizione e senza che ne fosse a conoscenza poiché la convocazione all'incontro

è sta­ta da lui ritirata dopo l'audizione. Ciò, a suo parere, costituisce un

“fare illecito” anche perché la figlia I______ è seguita dal servizio

medico-psicologico e il suo stato di salute è “tutt'altro che buono”, tant'è

che egli aveva chiesto di sentire prima lo psicolo­go A______ B______. Per il

reclamante, invece, il Pretore “è entra­to a gamba tesa, rispettivamente come

un elefante in una vetreria” abusando del suo ruolo, ovvero di persona al di

sopra delle parti. Per di più, egli soggiunge, il Pretore ha “ingiustamente

tentato di sanare il rapimento delle figlie … che la madre ha portato con sé a

T______ senza nessuna autorizzazione ufficiale”. A suo avviso, poi, per

decidere la ricusa andrebbero poste al Pretore tutta una serie di domande in

merito allo svolgimento dell'audizione delle figlie. L'istante ricorda altresì

che nel lasciare l'abitazione coniugale la moglie ha asportato diversi beni, di

cui chiederà la restituzione. Egli si chiede poi perché la procedura cautelare

sia seguita dal Pretore viciniore benché questi sia stato unicamente chiamato a

decidere la ricusa dei magistrati della Pretura della giurisdizione di Locarno

Città. Infine, AP1 dichiara di essere “ben disponibile” a trovare un accordo

con la moglie per porre fine al matrimonio, elencandone gli estremi.

5.

Gli

art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU danno al cittadino il diritto di essere

giudicato da un giudice indipendente e imparziale. L'art. 47 cpv. 1 CPC enumera

specifici motivi di ricusazione alle lettere a-e, mentre alla lettera f la

impone a chi, per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o

di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una

prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale

rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle

lettere precedenti (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1). La ricusa riveste un

carattere eccezionale. Dal profilo oggettivo occorre ricercare se la

persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo

dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di

carattere funzionale e organizzativo e si pone l'accento sull'importanza che

possono rivestire le apparenze stesse. Simili circostanze possono riscontrarsi

in un determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo assunto

per aspetti di natura funzionale od organizzativa. Decisivo è sapere se le

apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente

giustificate (sentenza del Tribunale federale 4A_62/2025 del 22 aprile 2025

consid. 2.2.2 con rinvii), dovendosi garantire che il processo rimanga aperto

nell'ottica di tutte le parti (DTF 149 I 18 consid. 5.3.2).

a) Nella

fattispecie, come si è detto, AP1 fonda la domanda di ricusa sostanzialmente

sul fatto che il Pretore Luca LOSA ha sentito le figlie senza il suo accordo e senza

il necessario tatto, e di avere “pilotato” l'audizione per far dir loro “che vogliono

stare con la madre e poter visitare il padre nei fine settimana”. Premesso che

il reclamante non contesta il fatto che il Pretore ricusato possa respingere la

propria ricusa quando la domanda è manifestamente infondata (sentenza del

Tribunale federale 7B_259/2023 del 20 gennaio 2025 consid. 1.2 con rinvii), l'interessato

pare disconoscere che atti

procedurali, giusti o sbagliati che siano, ed errori di procedura o di

apprezzamento di un magistrato non sono di per sé suscettibili di fondare

un'apparenza oggettiva di prevenzione del magistrato; essi vanno di principio

contestati con i mezzi di impugnazione. Soltanto errori particolarmente gravi o

ripetuti, che costituiscono violazioni gravi dei doveri dei magistrati, possono

giustificare il sospetto di parzialità (DTF 143 IV 74 consid. 3.2).

b) Nel

caso in esame, controverso nella procedura a protezione dell'unione coniugale è,

anche, l'affidamento delle figlie I______ e J______. Ora, nelle procedure di

diritto matrimoniale i figli, di regola dai sei anni, sono personalmente e

appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la

loro età o altri gravi motivi vi si oppongano (art. 298 cpv. 1 CPC). Il giudice deve disporre l'audizione del

figlio di propria iniziativa, in virtù del principio inquisitorio illimitato

che governa il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC; DTF 146 III 207

consid. 3.3.2). Dall'ascolto del figlio si può prescindere quindi solo per “età

o altri motivi graviˮ che vanno esaminati di caso in caso secondo equità

(art. 4 CC), alla luce del bene del minorenne (DTF 131 III 555 consid. 1.3). Il

mero fatto che i genitori si oppongono all'audizione non costituisce un grave

motivo per rinunciarvi (Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 3,

3ª edizione, n. 10 ad art. 298; Helle

in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit

matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 23 ad art. 298 CPC). La

mancata audizione del figlio può, per altro, comportare l'annullamento della relativa

decisione e il rinvio degli atti della causa al giudice di primo grado affinché

vi provveda (Trezzini, op. cit.,

n. 3 ad art. 298). Alla luce di tali principi, perché la decisione del Pretore

di sentire le figlie trascenderebbe in prevenzione verso l'istante è difficile

immaginare.

c) Non

si trascura che, per gravi motivi, il giudice possa rinunciare all'audizione ove

questa esponga il figlio a ritorsioni da parte dell'uno o dell'altro genitore

oppure in presenza di un grave conflitto di lealtà o ancora se vi sia il rischio

di compromettere la salute psichica o fisica del minore (DTF 131

III 558 consid. 1.3.1; v. anche Michel/Bruttin in: Basler

Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 32 ad art. 298). L'opzione rientra ad ogni modo nell'ampio potere di

apprezzamento che compete al giudice in casi del genere (sentenza del Tribuna­le

federale 5A_983/2019 del 13 novembre 2020 consid. 5.1). Una volta di più non è

dato di vedere perché l'agire del Preto­re tradirebbe prevenzione verso il

reclamante.

d) Relativamente

al fatto che il reclamante sia venuto a conoscenza dell'audizione solo in un

secondo tempo, per quanto ciò possa avere contrariato l'interessato, non si

scorge alcu­na condotta del Pretore tale da far sorgere dubbi sulla sua parzialità.

La brevità del termine, per altro, era dettata dall'urgenza di regolare provvisoriamente

lo statuto delle figlie, visto anche il trasloco della madre da M______ a

Te______. Si volesse anche ritenere che il Pretore avrebbe dovuto emanare una disposizione

ordinatoria processuale motivata sull'audizione delle figlie suscettibile di

reclamo (cfr. Trezzini, op. cit.,

n. 40 e 43 ad art. 298; Jeandin

in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 16 ad art. 298),

l'omissione non permette per ciò solo di ravvisare parzialità, tanto meno nei

confronti del reclamante. Per il resto, i figli sono sentiti dal giudice senza

la presenza dei genitori o di loro rappresentanti, e di regola separatamente (Michel/ Bruttin, op. cit.,

n. 44 segg. ad art. 298), mentre l'impiego di registrazioni è vietato (Müller in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische

Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. I, 3ª edizione, n. 13 ad art. 141b).

e) Né,

contrariamente all'opinione del reclamante, il Pretore ha sanato un

“rapimento”, nessuna decisione in merito essendo stata presa al riguardo. Dagli

atti, poi, risulta unicamente che le figlie

sono state invitate all'audizione per il tramite della ma­dre con cui

esse vivevano. Per il resto, i timori del reclamante circa l'esito dell'affidamento

delle minori si esauriscono in un processo alle intenzioni. Egli si limita a

supposizioni senza tuttavia addurre

circostanze concrete idonee a fondare il dub­bio di parzialità o a

suffragare apparenza di preconcetto e quindi a mettere seriamente in dubbio

l'equanimità del magistrato ricusato.

f) Quanto

al fatto che la procedura cautelare sia istruita dal Pretore della

giurisdizione di Locarno Campagna e non da quello della giurisdizione di

Locarno Città, si conviene che, di per sé, la procedura di ricusa non impedisce

al magistrato ricusato di continuare a esercitare le sue funzioni nel

procedimento, in caso di accoglimento dell'istanza il ricusante potendo

chiedere l'annullamento degli atti ufficiali che il magistrato ricusato ha

compiuto o ai quali ha partecipato (art. 51 cpv. 1 CPC). Sta di fatto che un'istanza

di ricusazione contiene implicitamente la richiesta che il giudice ricusato non

compia più ulteriori atti processuali o che eventuali futuri atti processuali

siano rinnovati in caso di accoglimento della richiesta di ricusazione

(sentenza del Tribunale federale 5A_387/2024 del 9 settembre 2024 consid. 3.2.2.2 con rinvio; v. anche Diggelmann in: Brunner/Schwander/Vischer

[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. I, op. cit., n. 8 ad art. 51). Precisato

ciò, se il Pretore e il Pretore aggiunto sono entrambi impediti, la causa è

devoluta alla Pretura viciniore (art. 36 cpv. 2 LOG), la quale per Locarno Città

è quella di Locarno Campagna (art. 36 cpv. 3 lett. c LOG). Sotto questo profilo nessun rimprovero

può quindi essere mosso al Pretore Luca LOSA, tanto più che il reclamante non

ha reagito alle disposizioni ordinatorie processuali del 9 maggio e dell'11

giugno 2025 con cui la Segretaria assessore della Pretura della giurisdizione

di Locarno Città ha trasmesso al Pretore viciniore le istanze supercautelari

delle parti del 7 maggio e dell'11 giugno 2025 (nella cartella “atti diversi”

nell'inc. CA.2025.24).

6.

Per quel che è degli

avvenimenti successivi al trasloco, dei comportamenti della moglie e dei

termini di un'eventuale convenzio­ne sugli effetti del divorzio, si tratta di

temi che esulano manifestamente dalla cognizione delle autorità preposte a

decidere una ricusazione di un magistrato. Quanto alle asserite manchevolezze

del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città, esse sono avulse dalla

procedura in esame, che riguarda unicamente il Pretore della giurisdizione di

Locano Campagna. Al riguardo non occorre pertanto dilungarsi.

7.

Se ne conclude che non

ravvisandosi alcun motivo di ricusazio­ne, la decisione del Pretore resiste

alla critica. Ne segue che il reclamo non può trovare ascolto. Che l'istante abbia

perso fiducia nella giustizia in procedure pregresse è possibile. Ciò non basta

tuttavia per ritenere che nella fattispecie i Pretori ricusati siano inidonei a

statuire con sufficiente distacco nella procedura che coinvolge il reclamante. Questi

va esortato a non interpretare come

un atto di prevenzione o di personale ostilità ogni decisione giudiziaria che

non risponda alle sue prospettive d'azione o di difesa. È notorio che una

procedura di stato combattuta crei situazioni suscettibili di acuire contrasti

personali e di provocare lacerazioni familiari. A nulla giova, nondimeno,

riversare sul giudice le amarezze dovute alle

personali traversie sofferte. Al contrario: in tal modo si rischia proprio di

minare una serena e distac­cata conduzione del processo anche da parte

del Pretore.

8.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone inoltre problema di ripetibili, il reclamo non

essendo stato oggetto di notificazione.

9.

Circa i rimedi esperibili contro la

presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

l'impugnabilità di una decisio­ne sulla ricusazione di un magistrato, di natura

incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1

lett. c LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_95/2024 del 25 marzo 2025

consid. 1.1). In concreto, un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile

senza riguardo a questioni di valore litigioso, essendo contesa anche la

custodia dei figli.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 800.–

sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

– AP1, M______;

– Pretore

della giurisdizione di

Locarno Campagna.

Comunicazione a:

avv. PA1,

Locarno;

– Pretore

della giurisdizione di Locarno Città;

Pretore aggiunta della giurisdizione di Locarno Città.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).