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Decisione

11.2025.84

Le decisioni del giudice dell'esecuzione sono impugnabili unicamente mediante reclamo; un appello contro una decisione cautelare del giudice dell'esecuzione è dunque inammissibile e la conversione del rimedio, in concreto, esclusa

16 settembre 2025Italiano10 min

permette di risolvere in modo serio e sicuro i problemi di priva­cy”. In una replica del 7 febbraio 2025 e in una

Source ti.ch

Incarto n.

11.2025.84

Lugano

16 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Giamboni

e Jaques

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2024.3917 (esecuzione di decisioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,

promossa con istanza del 24 luglio 2024 da

AO1

e AO2,

B______

(patrocinati dall'avv. PA2, L______)

contro

AP1 e

AP2, B______

(patrocinati dall'avv. PA1, M______),

giudicando sull'appello (“ricorso”)

del 24 luglio 2025 presentato da AP1 e AP2 contro il decreto cautelare

intermedio emesso dal Pretore il 21 luglio 2025;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 5 maggio 2020, il Pretore aggiunto

del Distret­to di L______, sezione 2, ha accolto una petizione di AO1 e AO2,

comproprietari un mezzo ciascuno della particella n. 1789 RFD di L______,

sezione di B______, ordinando ad A______ e

K______ K______ – a quel tempo comproprietari

in ragione di un mezzo ciascuno della contigua particella n. 1788 – di

cessare la lesione illecita della personalità degli atto­ri “mediante la

rimozione o lo spostamento delle videocamere di sorveglianza rivolte verso la

loro proprietà” (inc. SE.2015.440). Un appello presentato dai convenuti è stato

respinto il 12 ottobre 2021 da questa Camera (inc. 11.2020.56).

Fatti

B. Il

24 luglio 2024 AO1 e AO2 si so­no rivolti al medesimo Pretore perché, in

esecuzione della decisione del 5 maggio 2020, ordinasse ad AP1 e AP2, divenuti

nel frattempo comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella

n. 1788 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di una multa disciplinare di fr.

5000.– o di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento e dell'esecuzione

sostitutiva – di immediatamente “rimuovere rispettivamente di spostare le

videocame­re installate sulla loro proprietà in modo che nessuna porzione della

proprietà degli istanti (…) sia inquadrata”. Nelle loro osservazioni del 12

dicembre 2024, completate il 22 gennaio 2025, i convenuti hanno proposto di

respingere l'istanza facendo valere, tra l'altro, che il dispositivo della

sentenza da eseguire “risulta obsoleto, poiché le apparecchiature in

discussione sono state rimosse” e che “l'impianto presente oggi è moderno e

tecnologico, sia dal punto di vista dell'hardware che del nuovo software che

permette di risolvere in modo serio e sicuro i problemi di priva­cy”. In una replica del 7 febbraio 2025 e in una

duplica del 20 feb­braio 2025 le parti hanno ribadito le loro posizioni.

C. Il

22 aprile 2025 il Pretore, dopo avere constatato come non fos­se “chiaro se e in

che misura il sistema di videosorveglianza oggetto della procedura pregressa

sia stato modificato, né quali siano esattamente le videocamere che devono

essere allontana­te”, ha deciso di far “verificare la situazione sul posto”. Dopo

ave­re sentito le parti, con ordinanza del 28 maggio 2025 il Pretore ha affidato

l'incarico ad A______ D______, il quale il 13 luglio 2025 ha rassegnato il suo

referto.

D. Con

decreto cautelare “intermedio” del 21 luglio 2025 il Pretore, sulla scorta delle

conclusioni peritali, ha ordinato ad AP1 e AP2, con effetto immediato e “sotto

comminatoria penale ex art. 292 CP”, di disattivare le telecamere “Piscina

S______”, “Piscina E______”, “Camminamento”, “C______” e “D______” in modo che

nessuna porzione del fondo n. 1789 sia inquadrata. Contestualmente egli ha

fissato alle parti un termine di 20 giorni per presentare eventuali richiese di

completazione e/o delucidazione della perizia.

E. Contro

il decreto cautelare appena citato AP1 e AP2 sono insorti a questa Camera con

un “ricorso” del 24 luglio 2025 in cui chiedono, previo conferimento

dell'effetto sospensivo, che il giudizio impugnato sia annullato. Il 30 luglio

2025 la vicepresidente di questa Camera ha invitato i “ricorrenti” a indicare

“se l'impugnazione debba essere considerata come appello, come reclamo o alla

stregua di quale altro rimedio giuridico”. Il 21 agosto 2025 AP1 e AP2 hanno

comunicato che l'atto è da trattare come appello. Il memoriale non è stato

notificato ad AO1 e AO2 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice

dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore

della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il

quale statui­sce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Per l'art.

309.

lett. a CPC l'appello è improponibile contro le decisioni del giudice

dell'esecuzione. Così contro tutte le decisioni del giudice dell'esecuzione in

applicazione degli art. 335 segg. CPC è dato unicamente reclamo (art. 309

lett. a CPC; Jeandin in:

Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 4 e 5,

ad art. 309; Schwendener in:

Brunner/Schwander/Vischer [curato­ri], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kommentar, vol. II,

3ª edizione, n. 8 segg. ad art. 309; Reetz

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Lötscher/Leuenberger/Seiler [curatori],

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Art. 219-408 ZPO, 4ª edizione, n. 12 ad art.

309; Seiler in: Die Berufung nach

ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 160). Trattandosi di procedura sommaria il recla­mo è da presentare

entro 10 giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). In

concreto, riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto

cautelare è stato notificato al patrocinatore dei convenuti il 23 luglio 2025 (tracciamento

dell'invio n. __.__.______. ________,

agli atti). Introdotto il giorno successivo, l'atto in esame è pertanto tempestivo.

2.

Nella

fattispecie AP1 e AP2 impugnano il decreto cautelare, come detto, mediante

“ricorso”. Considerato che il Codice di procedura civile prevede un “ricorso”

unicamente al Tribunale federale (rimedio estraneo alla fattispecie) e non

contempla alcun “gravame” (termine usato dai ricorrenti nel memoriale), la vicepresidente

di questa Camera ha invitato AP1 e AP2 a indicare se l'impugnazione andasse

considerata “come appel­lo, come reclamo o alla stregua di quale altro rimedio

giuridico”. AP1 e AP2 hanno chiaramente risposto che l'allegato è da trattare

come appello. Se non che, come visto, un appello è improponibile contro le

decisioni del giudice dell'esecuzione (art. 309 lett. a CPC). Rimane da

esaminare, in simili condizioni, se possa entrare in linea di conto una

conversione dell'appello in reclamo.

3.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che

un'autorità di secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro

ove l'errata intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta,

oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse

facilmente riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4

giugno 2018 consid. 3 con richiami, in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente:

sentenza 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4, in: RSPC 2021 pag.

140). La conversio­ne è esclusa invece se

l'insorgente, patrocinato da un difensore professionista, ha scientemente

optato per una via di diritto che non poteva ignorare essere errata (sentenza

del Tribunale federale 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.1, in: RSPC 2022 pag.

267; più di recente: sentenza 4A_113/2021 del 2 settembre 2022 consid.

6.1; analogamente: RtiD II-2019 pag.

767.

consid. 3 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2024.57 del

10.

luglio 2024 consid. 4).

4.

In

concreto l'introduzione dell'appello non può dirsi dovuta a me­ra svista o a

inavvertenza manifesta. Interpellati dalla vicepresidente di questa Camera sulla

tipologia dell'impugnazione in rassegna, gli insorgenti, patrocinati da un

difensore professionista, hanno espressamente

precisato che il rimedio di diritto doveva essere trattato come “appello” (lettera del 21 agosto 2025, pri­mo

paragrafo). Per precisare il genere di impugnazione AP1 e AP2 hanno fruito così di un ulteriore periodo di riflessione, dopo di che hanno volutamente scelto la via

dell'appello, che non potevano ignorare essere errata. Ne segue che

una conversione del rimedio giuridico non entra in linea di conto.

Non si disconosce che, nei considerandi della decisione impugna­ta,

il Pretore si è limitato a indicare che si tratta di una decisione cautelare

intermedia, “come tale impugnabile al Tribunale d'appello nel termine di 10 giorni,

non sospesi dalle ferie giudiziarie”. Una simile indicazione non è conforme

alle esigenze poste dal­l'art. 238 lett. f CPC, la giurisprudenza avendo già

avuto modo di stabilire che l'indicazione dei rimedi giuridici dev'essere

individualizzata secondo il ricorso effettivamente esperibile nel caso

concreto (sentenza del Tribunale federale 4D_32/2021 del 27 ottobre 2021

consid. 5.2 con riferimenti). Sta di fatto che l'inammissibilità

dell'appello nella fattispecie era evidente, se non altro per un legale

professionista, giacché bastava leggere l'art. 309 lett. a CPC per sincerarsi

che tale rimedio “è improponibile contro le decisioni del giudice

dell'esecuzione”, le quali non possono che essere impugnate mediante reclamo

(art. 319 lett. a CPC). Ciò non poteva lasciare dubbi sul rimedio

giuridico proponibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.162 del

10.

dicembre 2021 consid. 3), nonostante la genericità delle vie

d'impugnazio­ne indicate dal Pretore. La scelta consapevole del rimedio giuridico

errato esclude l'applicazione dell'art. 52 cpv. 2 CPC. Ne segue che l'appello

va di conseguenza dichiarato irricevibile. Il tutto senza trascurare che gli

interessati non sostanziano alcuna censura d'arbitrio limitandosi a una

motivazione puramente appellatoria.

5.

L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nel memoriale.

6.

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AP1 e AP2 (art. 106

cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va moderata in funzione della circostanza

che la decisione attua­le si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in

materia (art. 21 LTG). Non si pone problema di ripetibili, AO1 e

AO2 non essendo stati chiamati a formulare osservazioni.

7.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale

ricor­so in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di

valore, la protezione della personalità – salvo casi estranei

alla fattispecie – non essendo una controversia patrimoniale (RtiD II-2015 pag.

785.

consid. 1 con rinvii). Contro

decisioni in materia di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può essere fatta

valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Le

spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico di AP1 e AP2.

3. Notificazione

a:

avv. PA1, M______;

avv. PA2, L______.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).