11.2025.84
Le decisioni del giudice dell'esecuzione sono impugnabili unicamente mediante reclamo; un appello contro una decisione cautelare del giudice dell'esecuzione è dunque inammissibile e la conversione del rimedio, in concreto, esclusa
16 settembre 2025Italiano10 min
permette di risolvere in modo serio e sicuro i problemi di privacy”. In una replica del 7 febbraio 2025 e in una
Source ti.ch
Incarto n.
11.2025.84
Lugano
16 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Giamboni
e Jaques
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2024.3917 (esecuzione di decisioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con istanza del 24 luglio 2024 da
AO1
e AO2,
B______
(patrocinati dall'avv. PA2, L______)
contro
AP1 e
AP2, B______
(patrocinati dall'avv. PA1, M______),
giudicando sull'appello (“ricorso”)
del 24 luglio 2025 presentato da AP1 e AP2 contro il decreto cautelare
intermedio emesso dal Pretore il 21 luglio 2025;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 5 maggio 2020, il Pretore aggiunto
del Distretto di L______, sezione 2, ha accolto una petizione di AO1 e AO2,
comproprietari un mezzo ciascuno della particella n. 1789 RFD di L______,
sezione di B______, ordinando ad A______ e
K______ K______ – a quel tempo comproprietari
in ragione di un mezzo ciascuno della contigua particella n. 1788 – di
cessare la lesione illecita della personalità degli attori “mediante la
rimozione o lo spostamento delle videocamere di sorveglianza rivolte verso la
loro proprietà” (inc. SE.2015.440). Un appello presentato dai convenuti è stato
respinto il 12 ottobre 2021 da questa Camera (inc. 11.2020.56).
Fatti
B. Il
24 luglio 2024 AO1 e AO2 si sono rivolti al medesimo Pretore perché, in
esecuzione della decisione del 5 maggio 2020, ordinasse ad AP1 e AP2, divenuti
nel frattempo comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella
n. 1788 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di una multa disciplinare di fr.
5000.– o di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento e dell'esecuzione
sostitutiva – di immediatamente “rimuovere rispettivamente di spostare le
videocamere installate sulla loro proprietà in modo che nessuna porzione della
proprietà degli istanti (…) sia inquadrata”. Nelle loro osservazioni del 12
dicembre 2024, completate il 22 gennaio 2025, i convenuti hanno proposto di
respingere l'istanza facendo valere, tra l'altro, che il dispositivo della
sentenza da eseguire “risulta obsoleto, poiché le apparecchiature in
discussione sono state rimosse” e che “l'impianto presente oggi è moderno e
tecnologico, sia dal punto di vista dell'hardware che del nuovo software che
permette di risolvere in modo serio e sicuro i problemi di privacy”. In una replica del 7 febbraio 2025 e in una
duplica del 20 febbraio 2025 le parti hanno ribadito le loro posizioni.
C. Il
22 aprile 2025 il Pretore, dopo avere constatato come non fosse “chiaro se e in
che misura il sistema di videosorveglianza oggetto della procedura pregressa
sia stato modificato, né quali siano esattamente le videocamere che devono
essere allontanate”, ha deciso di far “verificare la situazione sul posto”. Dopo
avere sentito le parti, con ordinanza del 28 maggio 2025 il Pretore ha affidato
l'incarico ad A______ D______, il quale il 13 luglio 2025 ha rassegnato il suo
referto.
D. Con
decreto cautelare “intermedio” del 21 luglio 2025 il Pretore, sulla scorta delle
conclusioni peritali, ha ordinato ad AP1 e AP2, con effetto immediato e “sotto
comminatoria penale ex art. 292 CP”, di disattivare le telecamere “Piscina
S______”, “Piscina E______”, “Camminamento”, “C______” e “D______” in modo che
nessuna porzione del fondo n. 1789 sia inquadrata. Contestualmente egli ha
fissato alle parti un termine di 20 giorni per presentare eventuali richiese di
completazione e/o delucidazione della perizia.
E. Contro
il decreto cautelare appena citato AP1 e AP2 sono insorti a questa Camera con
un “ricorso” del 24 luglio 2025 in cui chiedono, previo conferimento
dell'effetto sospensivo, che il giudizio impugnato sia annullato. Il 30 luglio
2025 la vicepresidente di questa Camera ha invitato i “ricorrenti” a indicare
“se l'impugnazione debba essere considerata come appello, come reclamo o alla
stregua di quale altro rimedio giuridico”. Il 21 agosto 2025 AP1 e AP2 hanno
comunicato che l'atto è da trattare come appello. Il memoriale non è stato
notificato ad AO1 e AO2 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice
dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore
della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il
quale statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Per l'art.
309.
lett. a CPC l'appello è improponibile contro le decisioni del giudice
dell'esecuzione. Così contro tutte le decisioni del giudice dell'esecuzione in
applicazione degli art. 335 segg. CPC è dato unicamente reclamo (art. 309
lett. a CPC; Jeandin in:
Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 4 e 5,
ad art. 309; Schwendener in:
Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, vol. II,
3ª edizione, n. 8 segg. ad art. 309; Reetz
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Lötscher/Leuenberger/Seiler [curatori],
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Art. 219-408 ZPO, 4ª edizione, n. 12 ad art.
309; Seiler in: Die Berufung nach
ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 160). Trattandosi di procedura sommaria il reclamo è da presentare
entro 10 giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). In
concreto, riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto
cautelare è stato notificato al patrocinatore dei convenuti il 23 luglio 2025 (tracciamento
dell'invio n. __.__.______. ________,
agli atti). Introdotto il giorno successivo, l'atto in esame è pertanto tempestivo.
2.
Nella
fattispecie AP1 e AP2 impugnano il decreto cautelare, come detto, mediante
“ricorso”. Considerato che il Codice di procedura civile prevede un “ricorso”
unicamente al Tribunale federale (rimedio estraneo alla fattispecie) e non
contempla alcun “gravame” (termine usato dai ricorrenti nel memoriale), la vicepresidente
di questa Camera ha invitato AP1 e AP2 a indicare se l'impugnazione andasse
considerata “come appello, come reclamo o alla stregua di quale altro rimedio
giuridico”. AP1 e AP2 hanno chiaramente risposto che l'allegato è da trattare
come appello. Se non che, come visto, un appello è improponibile contro le
decisioni del giudice dell'esecuzione (art. 309 lett. a CPC). Rimane da
esaminare, in simili condizioni, se possa entrare in linea di conto una
conversione dell'appello in reclamo.
3.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che
un'autorità di secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro
ove l'errata intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta,
oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse
facilmente riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4
giugno 2018 consid. 3 con richiami, in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente:
sentenza 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4, in: RSPC 2021 pag.
140). La conversione è esclusa invece se
l'insorgente, patrocinato da un difensore professionista, ha scientemente
optato per una via di diritto che non poteva ignorare essere errata (sentenza
del Tribunale federale 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.1, in: RSPC 2022 pag.
267; più di recente: sentenza 4A_113/2021 del 2 settembre 2022 consid.
6.1; analogamente: RtiD II-2019 pag.
767.
consid. 3 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2024.57 del
10.
luglio 2024 consid. 4).
4.
In
concreto l'introduzione dell'appello non può dirsi dovuta a mera svista o a
inavvertenza manifesta. Interpellati dalla vicepresidente di questa Camera sulla
tipologia dell'impugnazione in rassegna, gli insorgenti, patrocinati da un
difensore professionista, hanno espressamente
precisato che il rimedio di diritto doveva essere trattato come “appello” (lettera del 21 agosto 2025, primo
paragrafo). Per precisare il genere di impugnazione AP1 e AP2 hanno fruito così di un ulteriore periodo di riflessione, dopo di che hanno volutamente scelto la via
dell'appello, che non potevano ignorare essere errata. Ne segue che
una conversione del rimedio giuridico non entra in linea di conto.
Non si disconosce che, nei considerandi della decisione impugnata,
il Pretore si è limitato a indicare che si tratta di una decisione cautelare
intermedia, “come tale impugnabile al Tribunale d'appello nel termine di 10 giorni,
non sospesi dalle ferie giudiziarie”. Una simile indicazione non è conforme
alle esigenze poste dall'art. 238 lett. f CPC, la giurisprudenza avendo già
avuto modo di stabilire che l'indicazione dei rimedi giuridici dev'essere
individualizzata secondo il ricorso effettivamente esperibile nel caso
concreto (sentenza del Tribunale federale 4D_32/2021 del 27 ottobre 2021
consid. 5.2 con riferimenti). Sta di fatto che l'inammissibilità
dell'appello nella fattispecie era evidente, se non altro per un legale
professionista, giacché bastava leggere l'art. 309 lett. a CPC per sincerarsi
che tale rimedio “è improponibile contro le decisioni del giudice
dell'esecuzione”, le quali non possono che essere impugnate mediante reclamo
(art. 319 lett. a CPC). Ciò non poteva lasciare dubbi sul rimedio
giuridico proponibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.162 del
10.
dicembre 2021 consid. 3), nonostante la genericità delle vie
d'impugnazione indicate dal Pretore. La scelta consapevole del rimedio giuridico
errato esclude l'applicazione dell'art. 52 cpv. 2 CPC. Ne segue che l'appello
va di conseguenza dichiarato irricevibile. Il tutto senza trascurare che gli
interessati non sostanziano alcuna censura d'arbitrio limitandosi a una
motivazione puramente appellatoria.
5.
L'emanazione
del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel memoriale.
6.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AP1 e AP2 (art. 106
cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va moderata in funzione della circostanza
che la decisione attuale si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in
materia (art. 21 LTG). Non si pone problema di ripetibili, AO1 e
AO2 non essendo stati chiamati a formulare osservazioni.
7.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale
ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di
valore, la protezione della personalità – salvo casi estranei
alla fattispecie – non essendo una controversia patrimoniale (RtiD II-2015 pag.
785.
consid. 1 con rinvii). Contro
decisioni in materia di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può essere fatta
valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Le
spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico di AP1 e AP2.
3. Notificazione
a:
–
avv. PA1, M______;
–
avv. PA2, L______.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).