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Decisione

12.2003.109

condizioni per la remunerazione del mediatore

20 settembre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

10. L'appellante si duole ancora che il primo giudice ha omesso di

considerare la violazione contrattuale commessa dalla convenuta la quale, pur

avendo stipulato con l'attrice un mandato di mediazione nella forma esclusiva,

ha poi affidato contemporaneamente a terzi il medesimo mandato. Sulla scorta di

tale fatto il mandante sarebbe infatti tenuto a corrispondere la mercede anche

se il negozio è stato concluso per il tramite di un altro mediatore, mercede

alla quale la AP1avrebbe quindi diritto.

L'attrice

afferma per la prima volta con in questa sede l'esistenza di una violazione

della clausola d'esclusività. L'adduzione di fatti nuovi è però inammissibile

in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), sicché il ricorso è, su questo punto,

irricevibile. Di transenna si rileva che l'argomento sarebbe comunque

infondato. La clausola no 5 del contratto di mandato (doc. A) prevedeva che

"Il presente mandato viene conferito in esclusiva, fino al 30/09/97.

Scaduto questo termine senza che sia intercorsa una disdetta con preavviso di

tre mesi, il contratto è inteso tacitamente rinnovato per ulteriori 3 mesi e

così di seguito." Poiché la disdetta è stata data il 18 giugno 1998

(doc. B), il mandato è terminato il 30 settembre 1998. L'atto stipulato il 20

ottobre 1998 con la __________- qualora si potesse considerarlo quale contratto

di mediazione a tutti gli effetti - non si sovrapporrebbe quindi temporalmente

a quello stipulato con la AP1.

11. In conclusione, non si ravvisa alcun nesso psicologico tra

l’attività svolta dalla AP1nella vendita della villa di Porza da parte di __________AO2a

Considerandi

__________e __________. Quanto svolto dalla AP1non ha contribuito in alcun modo

a determinare gli acquirenti all'acquisto di detto immobile.

Nella

misura in cui è ricevibile, l’appello, infondato in ogni suo punto, deve di

conseguenza essere respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art.

148.

CPC).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e

la TOA

pronuncia: 1. L’appello 24 giugno 2003 di AP1è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 950.-- e le spese d'appello di fr. 50.--,

(complessivi fr. 1'000.-), già anticipati dall’appellante, rimangono a suo

carico, con l'obbligo di versare a __________AO2l'importo di fr. 1'400.- a

titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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