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Decisione

12.2003.110

appalto - applicazione delle norme SIA 118 - difetto - garanzia per difetti - valutazione delle perizie

3 febbraio 2005Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

corso del 1994 i signori __________ hanno appaltato per il tramite del loro

ingegnere __________ le opere da intonaco e gessatore alla spettabile AP 1 in

relazione a lavori di trasformazione e ampliamento dell’edificio che sorge

sulla part. n. __________ RFD di __________. In particolare sono state

appaltate le opere riferite all’intonacatura e alla gessatura di tre

appartamenti, nonché delle facciate esterne. I lavori, fatturati in complessivi

Fr. 60'462,45 (Doc. B), sono stati liquidati a saldo il 24 gennaio 1995 (Doc.

S3). Contestualmente la __________ assicurazioni ha rilasciato ai committenti

una garanzia di Fr. 5'700.-- con scadenza 18 dicembre 1996 (Doc. C). Con

scritto 9 novembre 1996, preceduto da tre telefonate, i signori AO 2

notificarono alla __________ che si erano formate delle crepe sulle pareti

interne degli appartamenti al secondo piano e al piano mansardato (Doc. D). A

seguito di un sopralluogo tenuto il 30 maggio 1997 (Doc. 1), venne affidato il

mandato all’ing. __________ dell’Istituto consulente per la fisica della costruzione

(di seguito ICFC) di stabilire le cause delle fessure sulle pareti e di

proporre delle misure di risanamento (cfr. teste __________, verbale 21

febbraio 2001 pag. 6 e Doc. U, V ed E). Malgrado la consulenza tecnica, le

parti non hanno potuto definire stragiudizialmente la vertenza, ritenuto che AP

1 ha escluso si potesse attribuire ad essa una responsabilità per la formazione

delle fessure constatate nell’appartamento del signor AO 2.

B. Con

petizione 8 maggio __________ hanno convenuto in giudizio AP 1, chiedendone la

condanna al pagamento della somma di fr. 50’000.--, oltre interessi al 5% a

decorrere dal 7 ottobre 1999, pari all’importo necessario per procedere alla

eliminazione dei difetti lamentati e del danno relativo alle spese di alloggio

che si dovranno sopportare allorché l’appartamento sarà inagibile durante

l’esecuzione dei lavori di ripristino. Contestualmente gli attori hanno chiesto

che fosse rimossa l’opposizione al PE N. 379083 dell’UEF di Bellinzona.

La

domanda è stata avversata dalla convenuta, la quale ha rilevato che il referto

tecnico dell’ICFC è una perizia di parte che non poteva avere alcun valore

probatorio. Ha soggiunto che la causa delle fessure non era dovuta all’utilizzo

di un intonaco inadatto. La causa andava ricercata altrove e in specie al tipo

di pittura utilizzato o a problemi di assestamento dello stabile, oppure ancora

a difetti legati alla qualità delle opere murarie o a alla scelta di mattoni

diversi rispetto a quelli previsti nel capitolato. Da ultimo ha sostenuto che

la causa andava semmai introdotta contro il loro ingegnere, stante che quest’ultimo

aveva subappaltato le opere ad essa. Fra gli attori e la convenuta non v’era

quindi alcun rapporto contrattuale.

La IC 1,

intervenuta in lite dopo lo scambio degli allegati, ha sostenuto le tesi della

convenuta.

C. Con sentenza 27 maggio 2003, il Pretore ha parzialmente accolto la

petizione dell’attrice, condannando la convenuta al pagamento della somma di

Fr. 42'112,35, oltre interessi al 5% a decorrere dal 7 ottobre 1999 e rigettato

in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. 379083 dell’UEF di

Bellinzona limitatamente al suddetto importo. Il Pretore ha precisato che il

controverso contratto di appalto era stato perfezionato fra le parti in causa,

atteso che l’ing. __________ aveva agito come rappresentante dei committenti. Ha

altresì argomentato, fondandosi sulla perizia giudiziaria, che la causa delle fessurazioni

alle pareti dell’appartamento era da ricondurre alla rigidità dell’intonaco posato

su di una muratura in calcestruzzo naturale e non già a movimenti statici

dell’edifico, ad una deumidificazione inadeguata dei vani, o ad altre cause che

erano state indicate come possibili dalla convenuta. Solo una parte di queste

crepe, valutata intorno al 20%, era dovuta all’eccessiva concentrazione di

carichi in prossimità delle aperture della muratura dovuta a dettagli

costruttivi. Ritenuto che l’appaltatrice si è rifiutata di riparare ed

eliminare i difetti, in questa evenienza il minor valore è stato fissato in

base al costo per l’eliminazione dei difetti, ovvero Fr. 42'112,35, pari

all’80% della somma totale per la rimozione dei difetti e la liquidazione dei

pregiudizi.

D. Contro il premesso giudizio la convenuta si è aggravata in appello,

assumendo che diversamente da quanto ha ritenuto il Pretore, l’appaltatrice ha

usato l’intonaco Röfix 510 e non altro, il quale poteva essere utilizzato per

intonacare i mattoni Ytong prescelti inizialmente dagli attori nel capitolato

d’offerta. Per l’appellante la perizia giudiziaria è inutilizzabile ai fini del

giudizio, perché gli accertamenti del consulente tecnico non sono supportati da

alcun riscontro scientifico. Il perito non avrebbe esaminato i piani, come pure

non ha proceduto ad alcun calcolo statico per sapere se vi erano stati o meno

degli assestamenti dell’immobile. Costui si sarebbe limitato ad eseguire un

solo sopralluogo. Il consulente tecnico non ha risposto alla domanda tesa a

sapere se la causa delle fessure fosse riconducibile parimenti ad un

riscaldamento eccessivo delle pareti, che ha causato una rapida evaporazione

dell’acqua contenuta negli intonaci e nella muratura. Il perito si sarebbe

limitato a rispondere che questa causa non poteva essere esclusa totalmente e

che una risposta avrebbe richiesto degli esami approfonditi al microscopio. Il

perito non è neppure stato convincente sul quesito di sapere se le fessure

potevano trovare origine nel tipo di vernice che è stato utilizzato, come pure

non ha avuto risposta la domanda volta a sapere se la muratura era stata

realizzata in conformità alle regole dell’arte. Il perito apoditticamente si è

limitato ad affermare che la muratura è stata costruita convenientemente, pur

rilevando che sarebbe stato necessario analizzare tutto il progetto strutturale

e il dettaglio della sopraelevazione. Il consulente tecnico ha altresì riferito

che per avere dei risultati attendibili sulla rigidità dell’intonaco si sarebbe

dovuto procedere all’esame di una dozzina di carotaggi, mentre in concreto ne

sono stati effettuati solo tre e in una sola stanza. Il Pretore si è fondato su

accertamenti inconcludenti laddove afferma che la convenuta non ha utilizzato

l’intonaco Röfix 510, perché nel campione rilevato dalla perizia di parte e non

in quella giudiziaria, si sarebbe trovata la presenza di cemento bianco, mentre

il Röfix contiene del cemento grigio. Il Pretore è giunto a questo

convincimento, omettendo di considerare che il perito aveva precisato che

l’analisi di un solo provino poteva falsare drasticamente il risultato. Nella

specie non è stata eseguita alcuna prova di questo genere, come pure non si è

proceduto a delle misurazioni comparative di resistenza fra l’intonaco

utilizzato e i risultati delle prove di laboratorio. Non è ugualmente vero che

nell’istanza di delucidazione la convenuta non abbia chiesto questi esami più

approfonditi, nonostante tanto la perizia, quanto il referto di complemento

risultavano carenti e non erano sorretti da criteri scientifici. In queste

condizioni il Pretore non poteva rifiutare l’istanza di designazione di un

nuovo perito, stante che il consulente tecnico ha riferito che ad alcune

domande non poteva o non era in grado di rispondere. Il perito non avrebbe

ugualmente esaminato la possibilità dell’esistenza di altre cause oltre quella

dell’eccessiva rigidità dell’intonaco. Col che la nuova perizia dovrebbe essere

ordinata in appello in conformità dell’art. 322 lett. b CPC. In caso contrario

la II CCA dovrebbe comunque respingere la petizione, stante che gli attori non

avrebbero recato la prova che le fessure sulle pareti interne dell’appartamento

del signor __________ possono essere addebitate al lavoro svolto dalla

convenuta e non da altre cause.

Con

osservazioni 21 agosto 2003, l’intervenuta in lite IC 1, postula l’accoglimento

del gravame con argomenti identici a quelli avanzati dall’appellante.

Dal canto

loro gli attori chiedono che l’appello venga respinto, rilevando che i periti

hanno potuto stabilire con certezza che i difetti sono da attribuire

all’eccessiva rigidità dell’intonaco posato. Contrariamente a quanto assume la

convenuta, il perito giudiziario ha potuto rispondere a tutti i quesiti e i controquesiti

proposti dalle parti.

Considerato

Considerandi

1.

In appello non è più controverso che fra le parti si è perfezionato

un contratto di appalto avente per oggetto opere di intonacatura e gessatura

dei tre appartamenti e di tutte le facciate esterne dell’edificio che sorge

sulla part. n. __________ RFD di __________.

Il

contendere verte sulla valutazione che deve essere data alle prove peritali che

sono state amministrate (quella giudiziaria e quella dell’ICFC commissionata

dalle parti secondo gli attori e dai committenti solamente per la convenuta),

in relazione alle cause che hanno formato le crepe sugli intonaci delle pareti

perimetrali interne dall’appartamento del signor AO 2, sito al secondo piano e

al piano mansardato del predetto immobile.

2.

Fra le parti si è perfezionato un contratto di appalto regolato

dalle norme SIA 118 (Doc. A e C). Per difetto dell’opera ai sensi dell’art. 166

cpv. 1 SIA, così come all’art. 368 CO al quale la normativa SIA rinvia (Gauch,

Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 2648 segg.), si intende la sua

difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve

essere ritenuta difettosa l’opera che presenta caratteristiche non previste

dalle parti o che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano

state oggetto di accordo tra di esse o che il committente in buona fede poteva

lecitamente attendersi come incluse nell’opera appaltata. Così inteso, il

difetto non deve necessariamente essere di natura funzionale, e risiedere

perciò nella incapacità totale o parziale dell’opera all’assolvimento della

propria funzione tecnica, ma può anche avere una connotazione esclusivamente

estetica laddove dell’opera è altresì determinante l’aspetto esteriore (Rep.

1997.

N. 46 consid. 1 con rif.; II CCA 4 settembre 2003 in re

C./Comunione dei comproprietari X.). In concreto non è contestato che le

fessure che sono affiorate nell’appartamento del signor AO 2 costituiscano dei

difetti. Il contendere verte sulle cause di questi difetti, ovvero a sapere se

le crepe si sono formate in seguito ad un inadempimento da parte della AP 1. In

base all’art. 173 SIA 118, salvo pattuizione contraria, il periodo di garanzia

per i difetti dura 2 anni e lo stesso inizia a decorrere dal giorno del

collaudo dell’opera (art. 172 SIA 118). A norma dell’art. 174 cpv. 3 SIA,

l’appaltatore è responsabile per tutti i difetti segnalati dal committente

durante il periodo di garanzia e, in caso di contestazione, spetta

all’imprenditore provare che il difetto segnalato non costituisce una

difformità del contratto (II CCA 10 settembre 2002 in re V./B.; Rep.

1997.

pag. 198 consid. 3.4.; BR 1993, N. 215, pag. 103; Gauch, op.

cit., N. 2696) e ciò in deroga ai principi generali per i quali compete al

committente provare l’esistenza di un difetto all’occorrenza con l’intervento

di periti (Gauch, op. cit., N. 1507 segg. e 1514 segg.; Tercier, Les

contrats spéciaux, IIIa ed., N. 4104; Chaix, Commentaire Romand, CO I,

N. 74 all’art. 368). In concreto, non avendo gli attori addotto il fatto

dell’intervenuto accordo, per il quale andrebbero applicate le norme SIA 118,

né obiettato parte convenuta l’inapplicabilità delle norme previste dal CO, si

deve dedurre che le parti hanno rinunciato ad avvalersi di queste prescrizioni.

Dispositivo

Per questi motivi le norme SIA non tornano applicabili, specie se si considera

che tutte le parti sono rappresentate da un avvocato e che la mancata adduzione

non sia avvenuta a seguito di un errore (Rep. 1993, pag. 199, consid. 1;

II CCA 11 marzo 1998 consid. 2 in re R./F; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ed. 2000, m. 1 all’art. 85). Ne consegue che la fattispecie deve essere

giudicata solo in base alle norme del CO.

3. L’appellante sostiene che il referto peritale preliminare non è di

alcun aiuto per stabilire le cause dell’apparizione delle fessure, stante che

il consulente tecnico non è stato in grado di dare risposte concludenti ai

quesiti, ma specialmente ai controquesiti peritali. Del pari anche nel

complemento di perizia il consulente si sarebbe limitato a ribadire di non

essere in grado di dare delle risposte alle varie domande, rinviando, senza

alcune spiegazioni aggiuntive, alla perizia. Il perito non avrebbe invero

proceduto ad alcun accertamento o analisi di carattere scientifico in relazione

alle sue affermazioni, le quali sono state riprese dal Pretore nella sua

motivazione in punto all’eccessiva concentrazione dei carichi dell’intonaco e alla

sua eccessiva rigidità. Il perito, che non ha proceduto a prelevare dei

campioni di intonaco, non ha saputo precisare con argomenti pertinenti se le

crepe potevano essere riconducibili ad altre cause e segnatamente ad un

riscaldamento violento con conseguente rapida evaporazione dell’acqua contenuta

negli intonaci; ad anomali movimenti statici; al tipo di vernice utilizzato;

alla conformità o meno dell’esecuzione della muratura rispetto alle regole

dell’arte; all’utilizzo di un intonaco troppo rigido e diverso da quello che

era stato ordinato. Nonostante queste lacune ed insufficienze, il Pretore

avrebbe negato alla convenuta il diritto all’assunzione di una nuova perizia,

la quale dovrebbe essere ordinata in appello per sanare questo vizio.

3.1. I Giudici d’appello, se lo ritengono utile per la formazione del

proprio convincimento possono ordinare, su istanza di parte, l’assunzione di

quelle prove che vennero offerte, ma che furono rifiutate dal Pretore (art. 322

lett. b CPC). In concreto il pretore, con ordinanza 24 febbraio 2003 ha

respinto l’istanza della convenuta e della litisdenunciata di designare un

nuovo perito, atteso che gli istanti nelle domande di complemento poste al

perito non avevano chiesto a quest’ultimo di procedere a dei prelievi dell’intonaco

e a delle analisi, benché il perito avesse osservato già nel suo referto del 12

marzo 2002, che per rispondere ad alcuni quesiti occorreva procedere con dei

carotaggi e con delle prove di laboratorio. La possibilità di designare un

nuovo perito è data allorché il consulente tecnico designato originariamente ha

dichiarato di non poter rispondere ad alcuni quesiti oppure se le risposte date

nel referto appaiono manifestamente insufficienti o discordanti. Per essere

manifestamente insufficiente una perizia deve offendere la logica o i principi

universalmente riconosciuti in quella scienza od arte così come appaiono ad un

laico provvisto di buona educazione, oppure quando il responso risulta

incontrollabile, poiché il perito si è basato su fatti non attendibili o ha

tralasciato di considerare fatti veri e rilevanti (Cocchi, Appunti sul

tema della perizia giudiziaria nel processo civile in: Rep. 1994 pag.

169/170; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 e 6 all’art. 252). Nel referto

peritale il consulente tecnico ha esordito affermando che le risposte che sono

state date ai vari quesiti si fondano su dati empirici, frutto delle sue

conoscenze specifiche nella materia e dall’esperienza, rilevando che per avere

delle risposte più approfondite si sarebbe dovuto procedere ad esami più

approfonditi (perizia pag. 3) e costosi, valutati complessivamente in Fr.

19'000.-- per stabilire le caratteristiche e le proprietà dei mattoni impiegati

(Fr. 2'000.--; perizia pag. 8), per eseguire 12 carotaggi dal diametro di 75 millimetri

sulle pareti perimetrali in vista di eseguire delle prove di laboratorio sulla

porosità e la resistenza dell’intonaco utilizzato, come pure in relazione al

tema di sapere se la ditta ha utilizzato l’intonaco ordinato Röfix 510 (Fr.

12'000.--, perizia pag. 10 e 12), nonché per stabilire con precisione la

percentuale delle fessure dovute a ritiro precoce e quelle dovute alla trazione

(Fr. 5'000.--, perizia pag. 13). Come è stato correttamente ricordato dal

Pretore, la convenuta e l’intervenuta in lite non hanno posto al consulente

tecnico in sede di complemento dei quesiti mirati ad assumere questi

accertamenti. Costoro si sono limitati a riproporre delle domande al perito

sostanzialmente identiche a quelle che erano già state poste, senza che costui

potesse concretamente procedere alle ricordate indagini. Di conseguenza i

mancati accertamenti non sono dovuti all’imperizia del consulente tecnico,

quanto piuttosto alla desistenza - quantomeno implicita - degli istanti di

procedere ad accertamenti più completi, ma anche più costosi. In queste

condizioni non è ammissibile chiedere l’assunzione di una nuova perizia, specie

in appello, posto che la convenuta non ha esaurito, come gli imponeva il codice

di rito, di far capo dapprima a tutte le possibilità che le sono state offerte

in sede di complemento di perizia (art. 252 cpv. 2 CPC). Il consulente tecnico

ha infatti lasciato aperti dal profilo meramente accademico alcuni aspetti, pur

dando delle risposte empiriche fondate sulla sua esperienza e sulle sue conoscenze

tecniche in questa materia, rilevando di essere disposto ad approfondirli a

richiesta delle parti.

3.2. Il fatto che non si sia ricorso per motivi di opportunità all’esame

di rilievi più certi, ma anche più costosi, ancora non significa che le conclusioni

cui è giunto il perito siano prive di valore scientifico e non possano, in

quanto tali, essere utilizzate dal Giudice per fondare il suo convincimento.

Dalla lettura della perizia e dal referto di complemento non si può sostenere

che il perito non ha risposto ai quesiti posti, rispettivamente ha risposto in

maniera manifestamente insufficiente, oppure ancora ha tralasciato di

considerare fatti veri e rilevanti. Il perito ha evidenziato che le fessure

dell’intonaco su tutte le pareti perimetrali dell’appartamento sopraelevato

erano ripartite uniformemente in tutti i vani (perizia pag. 2).

Dall’osservazione della geometria delle crepe il consulente tecnico ha ritenuto

che l’80% delle stesse erano riconducibili totalmente o in parte alla rigidità

dell’intonaco, il quale non era sufficientemente elastico per assorbire

dilatazioni termiche proprie delle pareti senza fessurarsi. Per contro il

rimanente 20% delle fessure poteva essere addebitato all’eccessiva

concentrazione dei carichi dovuti a dettagli carenti (perizia pag. 4 e 9), poiché

avevano delle dimensioni più grandi di due a tre volte rispetto a quelle

capillari (perizia pag. 3) ed erano riscontrabili attorno agli angoli delle

finestre, sul pianerottolo delle scale, nonché sulla parete sud del piano

superiore (complemento di perizia pag. 1). Il perito è giunto a queste

conclusioni sulla base della sua esperienza e delle sue conoscenze, oltre che

dai risultati di laboratorio della perizia di parte, i quali confermavano le

sue valutazioni empiriche (perizia pag. 4; complemento di perizia pag. 2). Il

consulente tecnico, rispondendo ad un quesito dell’appellante, ha sottolineato

che l’attendibilità dei risultati della perizia di parte poteva anche non

essere concludente, perché i rilevamenti sono stati disposti solo in un solo

punto (nella camera da letto) e non uniformemente in tutti i vani. Costui ha

però soggiunto e precisato che la natura di queste fessure capillari era

identica a quella riscontrata sulle altre pareti perimetrali. Col che, da esami

più approfonditi che non sono stati richiesti dalla convenuta, non ci si poteva

ragionevolmente attendere risultati diversi (perizia pag. 9 e 10). Date le

circostanze non si può quindi sostenere che il perito abbia risposto solo

parzialmente o in maniera nettamente insufficiente ai quesiti posti. Peraltro

queste conclusioni sono rafforzate e avvalorate dei rilievi dell’ing. __________

(Doc. E ed F pag. 2), il quale era peraltro stato incaricato con l’assenso di

tutte le parti interessate (cfr. Doc. 2 e U; Doc. E pag. 1, nonché i testi __________i,

verbale di udienza 21 febbraio 2001 pag. 9 e __________, verbale cit. pag. 6)

per ricercare le cause di questi difetti. Così stando le cose non si può

attribuire a questo referto un mero valore di affermazione di parte. Non solo.

Se alla perizia di parte vengono ad aggiungersi altri mezzi concordanti di

prova, come ad esempio l’audizione testimoniale del perito di parte – alla

quale la controparte ha partecipato attivamente –, ci si trova di fronte ad una

coerente unità probatoria atta a fondare e giustificare il libero convincimento

del Giudice nel senso delle conclusioni di quella perizia (Cocchi-Trezzini,

CPC-TI, m. 21 e 222 all’art. 90; Gauch, op. cit. N. 1515 in fine).

Orbene, l’ing. __________, che ha allestito la perizia stragiudiziale, è stato

sentito come teste ed ha confermato che i difetti erano da attribuire

all’eccessiva rigidità dell’intonaco posato (cfr. verbale di udienza 21

febbraio 2001 pag. 8).

3.3. Con l’appello la convenuta ha nuovamente cercato di insinuare il

dubbio che le crepe rinvenute sulle pareti perimetrali dell’appartamento

potevano essere ascritte ad altre cause non imputabili al lavoro o al materiale

fornito dall’appaltatrice per il tramite della IC 1 (litisdenunciata). Invero

il perito ha escluso con una buona verosimiglianza che le fessure potessero

essere originate da un processo di deumidificazione eccessivo e veloce, perché

esse sono apparse relativamente tardi, ovvero dopo un anno (cfr. complemento di

perizia pag. 2). Competeva comunque alla ditta esecutrice controllare che il

fondo sul quale è stato applicato l’intonaco fosse idoneo (perizia pag. 9). Del

resto esami più approfonditi e costosi (Fr. 5'000.---) per sovvertire questa

conclusione empirica - ma non per questo sprovvista di valore scientifico - non

sono stati chiesti dall’appellante. Questo assunto era peraltro avvalorato dai

rilievi delle prove di laboratorio – quand’anche parziali – della perizia

stragiudiziale che individuavano la causa di queste fessure capillari nella

rigidità dell’intonaco che è stato applicato sulle pareti interne

dell’appartamento. Il consulente tecnico ha altresì escluso che le fessure

(capillari) potessero essere originate da movimenti statici, avuto riguardo

alla natura e alla forma delle stesse (perizia pag. 3), come pure in

considerazione del fatto che non sono stati riscontrati anomali movimenti

statici dell’edificio (complemento di perizia pag. 2). Date le circostanze non

si può sostenere che per giungere a conclusioni più precise si sarebbe dovuto

procedere ad altri accertamenti. Neppure il tipo di vernice utilizzato poteva

concorrere alla formazione di queste crepe (complemento di perizia pag. 2) e

nemmeno il tipo di mattone utilizzato (Hebel), anziché l’Ytong previsto nel

capitolato era tale da causare questo difetto, atteso che entrambi hanno le

stesse caratteristiche tecniche, trattandosi di mattoni in calcestruzzo

cellulare (perizia pag. 5 e 8.; teste __________, verbale di udienza 21

febbraio 2001 pag. 8). Il direttore della ditta IC 1 ha comunque confermato che

l’intonaco fornito Röfix 510 era adatto anche per i mattoni Hebel e non solo

per quelli Ytong (teste __________, verbale di udienza 21 febbraio 2001 pag.

7). Il perito ha altresì soggiunto che la muratura è stata costruita convenientemente

ad eccezione dei punti in cui sono stati constatati dei carichi eccessivi (20%)

(perizia pag. 9 e 3). Ne consegue che anche su questo punto il perito ha dato

delle risposte convincenti ed esaustive, che consentono a questa Camera di

scartare l’ipotesi adombrata dall’appellante per la quale la causa delle

fessure poteva essere ricondotta a delle carenze costruttive. Stando così le

cose, non vi sono motivi sufficientemente validi per scostarsi dalle

conclusioni peritali. L’adduzione di semplici congetture e di considerazioni

ipotetiche e soggettive da parte della convenuta non è sufficiente. Di contro,

in caso di adesione alle conclusioni del perito il giudice non è tenuto a darne

una motivazione particolareggiata e ciò a maggior ragione se la stessa appare

confortata in senso convergente da altri elementi probatori o anche solo

indiziari (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 all’art. 253). Ai fini del

giudizio è altresì irrilevante sapere se effettivamente è stato posato

dell’intonaco Röfix 510 adatto secondo le prescrizioni tecniche della ditta

fornitrice ad essere applicato su questo tipo di mattoni, oppure un altro

intonaco, come pure irrilevante è sapere se l’intonaco fornito era di buona

qualità per svolgere simili interventi, ma è stato posato male. L’intonaco è

stato fornito dall’appellante ed ella è responsabile della buona qualità della

medesima (art. 365 cpv. 1 CO). Invero in questi casi importa poco sapere se la

causa del difetto è ascrivibile al lavoro che è stato eseguito o a un vizio del

materiale che è stato fornito (Tercier, op. cit. n. 4102; Gauch,

op. cit. n. 1477). Il perito, come anche il Pretore correttamente, hanno

precisato che le fessure sulle pareti perimetrali erano dovute all’intonaco che

non era sufficientemente elastico per assorbire i movimenti dovuti

principalmente alle dilatazioni proprie delle pareti perimetrali monoblocco

(perizia pag. 4). Sapere però se l’intonaco era effettivamente del Röfix 510,

come pure se lo stesso era idoneo all’esecuzione di quel lavoro e in special modo

se questo materiale presentava tutte quelle caratteristiche qualitative e

tecniche offerte dal venditore e/o dal produttore, rispettivamente sapere se il

materiale fornito era qualitativamente conforme alle richieste e alle

prescrizioni SIA v242/1, ma è stato posato e lavorato male dall’artigiano,

interessa poco o nulla al committente, perché la responsabilità

dell’appaltatore (art. 367 seg. CO) è data in entrambi i casi. Ne consegue che

l’appello su questi punti deve essere respinto.

4. Con il gravame la convenuta non ha rimesso in discussione il calcolo

operato dal Pretore per determinare il minor valore dell’opera (art. 368 CO).

Col che, in assenza di censure su questo punto, la sentenza pretorile deve

essere confermata.

5. La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148

CPC).

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e

la TOA

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

22 giugno 2003 di AP 1 è respinto.

2. Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 950.--

b) spese fr. 50.--

totale fr. 1’000.--

sono

poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere agli attori, in

solido, fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili d’appello.

3. Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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