12.2003.110
appalto - applicazione delle norme SIA 118 - difetto - garanzia per difetti - valutazione delle perizie
3 febbraio 2005Italiano23 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2003.110
Data decisione, Autorità:
03.02.2005, IICCA
Titolo:
appalto - applicazione delle norme SIA 118 - difetto - garanzia per difetti - valutazione delle perizie
ESECUZIONE CONFORME DEI LAVORI
PERIZIA / PERIZIE
art. 368 CO
art. 90 CPC-TI
art. 252 CPC-TI
Incarto n.
12.2003.110
Lugano
3 febbraio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.72
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 8 maggio 2000 da
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
tutti rappr. da RA
1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
2
nella
quale è intervenuta in lite, a seguito di denuncia di lite
IC 1
rappr. da RA 3
in materia di appalto, chiedente la condanna della
convenuta al pagamento della somma di Fr. 50’000.-- oltre interessi e la
rimozione in via definitiva dell’opposizione interposta al P.E. n. 379083
dell’UEF di Bellinzona;
domanda avversata dalla convenuta e dall’intervenuta
in lite, che il Pretore, con sentenza 27 maggio 2003 ha parzialmente accolto,
nel senso che ha condannato la convenuta a versare agli attori la somma di Fr.
42'112.35, oltre interessi al 5% dal 7 ottobre 1999 e rimosso in via definitiva
l’opposizione al P.E. n. 379083 dell’UEF di Bellinzona per tale importo;
appellante la convenuta che, con gravame 22 giugno
2003, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere la
petizione, protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi, mentre gli
attori, con osservazioni 3 settembre 2003, postulano la reiezione dell’appello
con protesta di spese e ripetibili;
e la litisdenunciata, con osservazioni 21 agosto 2003,
aderisce alle conclusioni dell’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
Fatti
A. Nel
corso del 1994 i signori __________ hanno appaltato per il tramite del loro
ingegnere __________ le opere da intonaco e gessatore alla spettabile AP 1 in
relazione a lavori di trasformazione e ampliamento dell’edificio che sorge
sulla part. n. __________ RFD di __________. In particolare sono state
appaltate le opere riferite all’intonacatura e alla gessatura di tre
appartamenti, nonché delle facciate esterne. I lavori, fatturati in complessivi
Fr. 60'462,45 (Doc. B), sono stati liquidati a saldo il 24 gennaio 1995 (Doc.
S3). Contestualmente la __________ assicurazioni ha rilasciato ai committenti
una garanzia di Fr. 5'700.-- con scadenza 18 dicembre 1996 (Doc. C). Con
scritto 9 novembre 1996, preceduto da tre telefonate, i signori AO 2
notificarono alla __________ che si erano formate delle crepe sulle pareti
interne degli appartamenti al secondo piano e al piano mansardato (Doc. D). A
seguito di un sopralluogo tenuto il 30 maggio 1997 (Doc. 1), venne affidato il
mandato all’ing. __________ dell’Istituto consulente per la fisica della costruzione
(di seguito ICFC) di stabilire le cause delle fessure sulle pareti e di
proporre delle misure di risanamento (cfr. teste __________, verbale 21
febbraio 2001 pag. 6 e Doc. U, V ed E). Malgrado la consulenza tecnica, le
parti non hanno potuto definire stragiudizialmente la vertenza, ritenuto che AP
1 ha escluso si potesse attribuire ad essa una responsabilità per la formazione
delle fessure constatate nell’appartamento del signor AO 2.
B. Con
petizione 8 maggio __________ hanno convenuto in giudizio AP 1, chiedendone la
condanna al pagamento della somma di fr. 50’000.--, oltre interessi al 5% a
decorrere dal 7 ottobre 1999, pari all’importo necessario per procedere alla
eliminazione dei difetti lamentati e del danno relativo alle spese di alloggio
che si dovranno sopportare allorché l’appartamento sarà inagibile durante
l’esecuzione dei lavori di ripristino. Contestualmente gli attori hanno chiesto
che fosse rimossa l’opposizione al PE N. 379083 dell’UEF di Bellinzona.
La
domanda è stata avversata dalla convenuta, la quale ha rilevato che il referto
tecnico dell’ICFC è una perizia di parte che non poteva avere alcun valore
probatorio. Ha soggiunto che la causa delle fessure non era dovuta all’utilizzo
di un intonaco inadatto. La causa andava ricercata altrove e in specie al tipo
di pittura utilizzato o a problemi di assestamento dello stabile, oppure ancora
a difetti legati alla qualità delle opere murarie o a alla scelta di mattoni
diversi rispetto a quelli previsti nel capitolato. Da ultimo ha sostenuto che
la causa andava semmai introdotta contro il loro ingegnere, stante che quest’ultimo
aveva subappaltato le opere ad essa. Fra gli attori e la convenuta non v’era
quindi alcun rapporto contrattuale.
La IC 1,
intervenuta in lite dopo lo scambio degli allegati, ha sostenuto le tesi della
convenuta.
C. Con sentenza 27 maggio 2003, il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione dell’attrice, condannando la convenuta al pagamento della somma di
Fr. 42'112,35, oltre interessi al 5% a decorrere dal 7 ottobre 1999 e rigettato
in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. 379083 dell’UEF di
Bellinzona limitatamente al suddetto importo. Il Pretore ha precisato che il
controverso contratto di appalto era stato perfezionato fra le parti in causa,
atteso che l’ing. __________ aveva agito come rappresentante dei committenti. Ha
altresì argomentato, fondandosi sulla perizia giudiziaria, che la causa delle fessurazioni
alle pareti dell’appartamento era da ricondurre alla rigidità dell’intonaco posato
su di una muratura in calcestruzzo naturale e non già a movimenti statici
dell’edifico, ad una deumidificazione inadeguata dei vani, o ad altre cause che
erano state indicate come possibili dalla convenuta. Solo una parte di queste
crepe, valutata intorno al 20%, era dovuta all’eccessiva concentrazione di
carichi in prossimità delle aperture della muratura dovuta a dettagli
costruttivi. Ritenuto che l’appaltatrice si è rifiutata di riparare ed
eliminare i difetti, in questa evenienza il minor valore è stato fissato in
base al costo per l’eliminazione dei difetti, ovvero Fr. 42'112,35, pari
all’80% della somma totale per la rimozione dei difetti e la liquidazione dei
pregiudizi.
D. Contro il premesso giudizio la convenuta si è aggravata in appello,
assumendo che diversamente da quanto ha ritenuto il Pretore, l’appaltatrice ha
usato l’intonaco Röfix 510 e non altro, il quale poteva essere utilizzato per
intonacare i mattoni Ytong prescelti inizialmente dagli attori nel capitolato
d’offerta. Per l’appellante la perizia giudiziaria è inutilizzabile ai fini del
giudizio, perché gli accertamenti del consulente tecnico non sono supportati da
alcun riscontro scientifico. Il perito non avrebbe esaminato i piani, come pure
non ha proceduto ad alcun calcolo statico per sapere se vi erano stati o meno
degli assestamenti dell’immobile. Costui si sarebbe limitato ad eseguire un
solo sopralluogo. Il consulente tecnico non ha risposto alla domanda tesa a
sapere se la causa delle fessure fosse riconducibile parimenti ad un
riscaldamento eccessivo delle pareti, che ha causato una rapida evaporazione
dell’acqua contenuta negli intonaci e nella muratura. Il perito si sarebbe
limitato a rispondere che questa causa non poteva essere esclusa totalmente e
che una risposta avrebbe richiesto degli esami approfonditi al microscopio. Il
perito non è neppure stato convincente sul quesito di sapere se le fessure
potevano trovare origine nel tipo di vernice che è stato utilizzato, come pure
non ha avuto risposta la domanda volta a sapere se la muratura era stata
realizzata in conformità alle regole dell’arte. Il perito apoditticamente si è
limitato ad affermare che la muratura è stata costruita convenientemente, pur
rilevando che sarebbe stato necessario analizzare tutto il progetto strutturale
e il dettaglio della sopraelevazione. Il consulente tecnico ha altresì riferito
che per avere dei risultati attendibili sulla rigidità dell’intonaco si sarebbe
dovuto procedere all’esame di una dozzina di carotaggi, mentre in concreto ne
sono stati effettuati solo tre e in una sola stanza. Il Pretore si è fondato su
accertamenti inconcludenti laddove afferma che la convenuta non ha utilizzato
l’intonaco Röfix 510, perché nel campione rilevato dalla perizia di parte e non
in quella giudiziaria, si sarebbe trovata la presenza di cemento bianco, mentre
il Röfix contiene del cemento grigio. Il Pretore è giunto a questo
convincimento, omettendo di considerare che il perito aveva precisato che
l’analisi di un solo provino poteva falsare drasticamente il risultato. Nella
specie non è stata eseguita alcuna prova di questo genere, come pure non si è
proceduto a delle misurazioni comparative di resistenza fra l’intonaco
utilizzato e i risultati delle prove di laboratorio. Non è ugualmente vero che
nell’istanza di delucidazione la convenuta non abbia chiesto questi esami più
approfonditi, nonostante tanto la perizia, quanto il referto di complemento
risultavano carenti e non erano sorretti da criteri scientifici. In queste
condizioni il Pretore non poteva rifiutare l’istanza di designazione di un
nuovo perito, stante che il consulente tecnico ha riferito che ad alcune
domande non poteva o non era in grado di rispondere. Il perito non avrebbe
ugualmente esaminato la possibilità dell’esistenza di altre cause oltre quella
dell’eccessiva rigidità dell’intonaco. Col che la nuova perizia dovrebbe essere
ordinata in appello in conformità dell’art. 322 lett. b CPC. In caso contrario
la II CCA dovrebbe comunque respingere la petizione, stante che gli attori non
avrebbero recato la prova che le fessure sulle pareti interne dell’appartamento
del signor __________ possono essere addebitate al lavoro svolto dalla
convenuta e non da altre cause.
Con
osservazioni 21 agosto 2003, l’intervenuta in lite IC 1, postula l’accoglimento
del gravame con argomenti identici a quelli avanzati dall’appellante.
Dal canto
loro gli attori chiedono che l’appello venga respinto, rilevando che i periti
hanno potuto stabilire con certezza che i difetti sono da attribuire
all’eccessiva rigidità dell’intonaco posato. Contrariamente a quanto assume la
convenuta, il perito giudiziario ha potuto rispondere a tutti i quesiti e i controquesiti
proposti dalle parti.
Considerato
Considerandi
1.
In appello non è più controverso che fra le parti si è perfezionato
un contratto di appalto avente per oggetto opere di intonacatura e gessatura
dei tre appartamenti e di tutte le facciate esterne dell’edificio che sorge
sulla part. n. __________ RFD di __________.
Il
contendere verte sulla valutazione che deve essere data alle prove peritali che
sono state amministrate (quella giudiziaria e quella dell’ICFC commissionata
dalle parti secondo gli attori e dai committenti solamente per la convenuta),
in relazione alle cause che hanno formato le crepe sugli intonaci delle pareti
perimetrali interne dall’appartamento del signor AO 2, sito al secondo piano e
al piano mansardato del predetto immobile.
2.
Fra le parti si è perfezionato un contratto di appalto regolato
dalle norme SIA 118 (Doc. A e C). Per difetto dell’opera ai sensi dell’art. 166
cpv. 1 SIA, così come all’art. 368 CO al quale la normativa SIA rinvia (Gauch,
Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 2648 segg.), si intende la sua
difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve
essere ritenuta difettosa l’opera che presenta caratteristiche non previste
dalle parti o che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano
state oggetto di accordo tra di esse o che il committente in buona fede poteva
lecitamente attendersi come incluse nell’opera appaltata. Così inteso, il
difetto non deve necessariamente essere di natura funzionale, e risiedere
perciò nella incapacità totale o parziale dell’opera all’assolvimento della
propria funzione tecnica, ma può anche avere una connotazione esclusivamente
estetica laddove dell’opera è altresì determinante l’aspetto esteriore (Rep.
1997.
N. 46 consid. 1 con rif.; II CCA 4 settembre 2003 in re
C./Comunione dei comproprietari X.). In concreto non è contestato che le
fessure che sono affiorate nell’appartamento del signor AO 2 costituiscano dei
difetti. Il contendere verte sulle cause di questi difetti, ovvero a sapere se
le crepe si sono formate in seguito ad un inadempimento da parte della AP 1. In
base all’art. 173 SIA 118, salvo pattuizione contraria, il periodo di garanzia
per i difetti dura 2 anni e lo stesso inizia a decorrere dal giorno del
collaudo dell’opera (art. 172 SIA 118). A norma dell’art. 174 cpv. 3 SIA,
l’appaltatore è responsabile per tutti i difetti segnalati dal committente
durante il periodo di garanzia e, in caso di contestazione, spetta
all’imprenditore provare che il difetto segnalato non costituisce una
difformità del contratto (II CCA 10 settembre 2002 in re V./B.; Rep.
1997.
pag. 198 consid. 3.4.; BR 1993, N. 215, pag. 103; Gauch, op.
cit., N. 2696) e ciò in deroga ai principi generali per i quali compete al
committente provare l’esistenza di un difetto all’occorrenza con l’intervento
di periti (Gauch, op. cit., N. 1507 segg. e 1514 segg.; Tercier, Les
contrats spéciaux, IIIa ed., N. 4104; Chaix, Commentaire Romand, CO I,
N. 74 all’art. 368). In concreto, non avendo gli attori addotto il fatto
dell’intervenuto accordo, per il quale andrebbero applicate le norme SIA 118,
né obiettato parte convenuta l’inapplicabilità delle norme previste dal CO, si
deve dedurre che le parti hanno rinunciato ad avvalersi di queste prescrizioni.
Dispositivo
Per questi motivi le norme SIA non tornano applicabili, specie se si considera
che tutte le parti sono rappresentate da un avvocato e che la mancata adduzione
non sia avvenuta a seguito di un errore (Rep. 1993, pag. 199, consid. 1;
II CCA 11 marzo 1998 consid. 2 in re R./F; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ed. 2000, m. 1 all’art. 85). Ne consegue che la fattispecie deve essere
giudicata solo in base alle norme del CO.
3. L’appellante sostiene che il referto peritale preliminare non è di
alcun aiuto per stabilire le cause dell’apparizione delle fessure, stante che
il consulente tecnico non è stato in grado di dare risposte concludenti ai
quesiti, ma specialmente ai controquesiti peritali. Del pari anche nel
complemento di perizia il consulente si sarebbe limitato a ribadire di non
essere in grado di dare delle risposte alle varie domande, rinviando, senza
alcune spiegazioni aggiuntive, alla perizia. Il perito non avrebbe invero
proceduto ad alcun accertamento o analisi di carattere scientifico in relazione
alle sue affermazioni, le quali sono state riprese dal Pretore nella sua
motivazione in punto all’eccessiva concentrazione dei carichi dell’intonaco e alla
sua eccessiva rigidità. Il perito, che non ha proceduto a prelevare dei
campioni di intonaco, non ha saputo precisare con argomenti pertinenti se le
crepe potevano essere riconducibili ad altre cause e segnatamente ad un
riscaldamento violento con conseguente rapida evaporazione dell’acqua contenuta
negli intonaci; ad anomali movimenti statici; al tipo di vernice utilizzato;
alla conformità o meno dell’esecuzione della muratura rispetto alle regole
dell’arte; all’utilizzo di un intonaco troppo rigido e diverso da quello che
era stato ordinato. Nonostante queste lacune ed insufficienze, il Pretore
avrebbe negato alla convenuta il diritto all’assunzione di una nuova perizia,
la quale dovrebbe essere ordinata in appello per sanare questo vizio.
3.1. I Giudici d’appello, se lo ritengono utile per la formazione del
proprio convincimento possono ordinare, su istanza di parte, l’assunzione di
quelle prove che vennero offerte, ma che furono rifiutate dal Pretore (art. 322
lett. b CPC). In concreto il pretore, con ordinanza 24 febbraio 2003 ha
respinto l’istanza della convenuta e della litisdenunciata di designare un
nuovo perito, atteso che gli istanti nelle domande di complemento poste al
perito non avevano chiesto a quest’ultimo di procedere a dei prelievi dell’intonaco
e a delle analisi, benché il perito avesse osservato già nel suo referto del 12
marzo 2002, che per rispondere ad alcuni quesiti occorreva procedere con dei
carotaggi e con delle prove di laboratorio. La possibilità di designare un
nuovo perito è data allorché il consulente tecnico designato originariamente ha
dichiarato di non poter rispondere ad alcuni quesiti oppure se le risposte date
nel referto appaiono manifestamente insufficienti o discordanti. Per essere
manifestamente insufficiente una perizia deve offendere la logica o i principi
universalmente riconosciuti in quella scienza od arte così come appaiono ad un
laico provvisto di buona educazione, oppure quando il responso risulta
incontrollabile, poiché il perito si è basato su fatti non attendibili o ha
tralasciato di considerare fatti veri e rilevanti (Cocchi, Appunti sul
tema della perizia giudiziaria nel processo civile in: Rep. 1994 pag.
169/170; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 e 6 all’art. 252). Nel referto
peritale il consulente tecnico ha esordito affermando che le risposte che sono
state date ai vari quesiti si fondano su dati empirici, frutto delle sue
conoscenze specifiche nella materia e dall’esperienza, rilevando che per avere
delle risposte più approfondite si sarebbe dovuto procedere ad esami più
approfonditi (perizia pag. 3) e costosi, valutati complessivamente in Fr.
19'000.-- per stabilire le caratteristiche e le proprietà dei mattoni impiegati
(Fr. 2'000.--; perizia pag. 8), per eseguire 12 carotaggi dal diametro di 75 millimetri
sulle pareti perimetrali in vista di eseguire delle prove di laboratorio sulla
porosità e la resistenza dell’intonaco utilizzato, come pure in relazione al
tema di sapere se la ditta ha utilizzato l’intonaco ordinato Röfix 510 (Fr.
12'000.--, perizia pag. 10 e 12), nonché per stabilire con precisione la
percentuale delle fessure dovute a ritiro precoce e quelle dovute alla trazione
(Fr. 5'000.--, perizia pag. 13). Come è stato correttamente ricordato dal
Pretore, la convenuta e l’intervenuta in lite non hanno posto al consulente
tecnico in sede di complemento dei quesiti mirati ad assumere questi
accertamenti. Costoro si sono limitati a riproporre delle domande al perito
sostanzialmente identiche a quelle che erano già state poste, senza che costui
potesse concretamente procedere alle ricordate indagini. Di conseguenza i
mancati accertamenti non sono dovuti all’imperizia del consulente tecnico,
quanto piuttosto alla desistenza - quantomeno implicita - degli istanti di
procedere ad accertamenti più completi, ma anche più costosi. In queste
condizioni non è ammissibile chiedere l’assunzione di una nuova perizia, specie
in appello, posto che la convenuta non ha esaurito, come gli imponeva il codice
di rito, di far capo dapprima a tutte le possibilità che le sono state offerte
in sede di complemento di perizia (art. 252 cpv. 2 CPC). Il consulente tecnico
ha infatti lasciato aperti dal profilo meramente accademico alcuni aspetti, pur
dando delle risposte empiriche fondate sulla sua esperienza e sulle sue conoscenze
tecniche in questa materia, rilevando di essere disposto ad approfondirli a
richiesta delle parti.
3.2. Il fatto che non si sia ricorso per motivi di opportunità all’esame
di rilievi più certi, ma anche più costosi, ancora non significa che le conclusioni
cui è giunto il perito siano prive di valore scientifico e non possano, in
quanto tali, essere utilizzate dal Giudice per fondare il suo convincimento.
Dalla lettura della perizia e dal referto di complemento non si può sostenere
che il perito non ha risposto ai quesiti posti, rispettivamente ha risposto in
maniera manifestamente insufficiente, oppure ancora ha tralasciato di
considerare fatti veri e rilevanti. Il perito ha evidenziato che le fessure
dell’intonaco su tutte le pareti perimetrali dell’appartamento sopraelevato
erano ripartite uniformemente in tutti i vani (perizia pag. 2).
Dall’osservazione della geometria delle crepe il consulente tecnico ha ritenuto
che l’80% delle stesse erano riconducibili totalmente o in parte alla rigidità
dell’intonaco, il quale non era sufficientemente elastico per assorbire
dilatazioni termiche proprie delle pareti senza fessurarsi. Per contro il
rimanente 20% delle fessure poteva essere addebitato all’eccessiva
concentrazione dei carichi dovuti a dettagli carenti (perizia pag. 4 e 9), poiché
avevano delle dimensioni più grandi di due a tre volte rispetto a quelle
capillari (perizia pag. 3) ed erano riscontrabili attorno agli angoli delle
finestre, sul pianerottolo delle scale, nonché sulla parete sud del piano
superiore (complemento di perizia pag. 1). Il perito è giunto a queste
conclusioni sulla base della sua esperienza e delle sue conoscenze, oltre che
dai risultati di laboratorio della perizia di parte, i quali confermavano le
sue valutazioni empiriche (perizia pag. 4; complemento di perizia pag. 2). Il
consulente tecnico, rispondendo ad un quesito dell’appellante, ha sottolineato
che l’attendibilità dei risultati della perizia di parte poteva anche non
essere concludente, perché i rilevamenti sono stati disposti solo in un solo
punto (nella camera da letto) e non uniformemente in tutti i vani. Costui ha
però soggiunto e precisato che la natura di queste fessure capillari era
identica a quella riscontrata sulle altre pareti perimetrali. Col che, da esami
più approfonditi che non sono stati richiesti dalla convenuta, non ci si poteva
ragionevolmente attendere risultati diversi (perizia pag. 9 e 10). Date le
circostanze non si può quindi sostenere che il perito abbia risposto solo
parzialmente o in maniera nettamente insufficiente ai quesiti posti. Peraltro
queste conclusioni sono rafforzate e avvalorate dei rilievi dell’ing. __________
(Doc. E ed F pag. 2), il quale era peraltro stato incaricato con l’assenso di
tutte le parti interessate (cfr. Doc. 2 e U; Doc. E pag. 1, nonché i testi __________i,
verbale di udienza 21 febbraio 2001 pag. 9 e __________, verbale cit. pag. 6)
per ricercare le cause di questi difetti. Così stando le cose non si può
attribuire a questo referto un mero valore di affermazione di parte. Non solo.
Se alla perizia di parte vengono ad aggiungersi altri mezzi concordanti di
prova, come ad esempio l’audizione testimoniale del perito di parte – alla
quale la controparte ha partecipato attivamente –, ci si trova di fronte ad una
coerente unità probatoria atta a fondare e giustificare il libero convincimento
del Giudice nel senso delle conclusioni di quella perizia (Cocchi-Trezzini,
CPC-TI, m. 21 e 222 all’art. 90; Gauch, op. cit. N. 1515 in fine).
Orbene, l’ing. __________, che ha allestito la perizia stragiudiziale, è stato
sentito come teste ed ha confermato che i difetti erano da attribuire
all’eccessiva rigidità dell’intonaco posato (cfr. verbale di udienza 21
febbraio 2001 pag. 8).
3.3. Con l’appello la convenuta ha nuovamente cercato di insinuare il
dubbio che le crepe rinvenute sulle pareti perimetrali dell’appartamento
potevano essere ascritte ad altre cause non imputabili al lavoro o al materiale
fornito dall’appaltatrice per il tramite della IC 1 (litisdenunciata). Invero
il perito ha escluso con una buona verosimiglianza che le fessure potessero
essere originate da un processo di deumidificazione eccessivo e veloce, perché
esse sono apparse relativamente tardi, ovvero dopo un anno (cfr. complemento di
perizia pag. 2). Competeva comunque alla ditta esecutrice controllare che il
fondo sul quale è stato applicato l’intonaco fosse idoneo (perizia pag. 9). Del
resto esami più approfonditi e costosi (Fr. 5'000.---) per sovvertire questa
conclusione empirica - ma non per questo sprovvista di valore scientifico - non
sono stati chiesti dall’appellante. Questo assunto era peraltro avvalorato dai
rilievi delle prove di laboratorio – quand’anche parziali – della perizia
stragiudiziale che individuavano la causa di queste fessure capillari nella
rigidità dell’intonaco che è stato applicato sulle pareti interne
dell’appartamento. Il consulente tecnico ha altresì escluso che le fessure
(capillari) potessero essere originate da movimenti statici, avuto riguardo
alla natura e alla forma delle stesse (perizia pag. 3), come pure in
considerazione del fatto che non sono stati riscontrati anomali movimenti
statici dell’edificio (complemento di perizia pag. 2). Date le circostanze non
si può sostenere che per giungere a conclusioni più precise si sarebbe dovuto
procedere ad altri accertamenti. Neppure il tipo di vernice utilizzato poteva
concorrere alla formazione di queste crepe (complemento di perizia pag. 2) e
nemmeno il tipo di mattone utilizzato (Hebel), anziché l’Ytong previsto nel
capitolato era tale da causare questo difetto, atteso che entrambi hanno le
stesse caratteristiche tecniche, trattandosi di mattoni in calcestruzzo
cellulare (perizia pag. 5 e 8.; teste __________, verbale di udienza 21
febbraio 2001 pag. 8). Il direttore della ditta IC 1 ha comunque confermato che
l’intonaco fornito Röfix 510 era adatto anche per i mattoni Hebel e non solo
per quelli Ytong (teste __________, verbale di udienza 21 febbraio 2001 pag.
7). Il perito ha altresì soggiunto che la muratura è stata costruita convenientemente
ad eccezione dei punti in cui sono stati constatati dei carichi eccessivi (20%)
(perizia pag. 9 e 3). Ne consegue che anche su questo punto il perito ha dato
delle risposte convincenti ed esaustive, che consentono a questa Camera di
scartare l’ipotesi adombrata dall’appellante per la quale la causa delle
fessure poteva essere ricondotta a delle carenze costruttive. Stando così le
cose, non vi sono motivi sufficientemente validi per scostarsi dalle
conclusioni peritali. L’adduzione di semplici congetture e di considerazioni
ipotetiche e soggettive da parte della convenuta non è sufficiente. Di contro,
in caso di adesione alle conclusioni del perito il giudice non è tenuto a darne
una motivazione particolareggiata e ciò a maggior ragione se la stessa appare
confortata in senso convergente da altri elementi probatori o anche solo
indiziari (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 all’art. 253). Ai fini del
giudizio è altresì irrilevante sapere se effettivamente è stato posato
dell’intonaco Röfix 510 adatto secondo le prescrizioni tecniche della ditta
fornitrice ad essere applicato su questo tipo di mattoni, oppure un altro
intonaco, come pure irrilevante è sapere se l’intonaco fornito era di buona
qualità per svolgere simili interventi, ma è stato posato male. L’intonaco è
stato fornito dall’appellante ed ella è responsabile della buona qualità della
medesima (art. 365 cpv. 1 CO). Invero in questi casi importa poco sapere se la
causa del difetto è ascrivibile al lavoro che è stato eseguito o a un vizio del
materiale che è stato fornito (Tercier, op. cit. n. 4102; Gauch,
op. cit. n. 1477). Il perito, come anche il Pretore correttamente, hanno
precisato che le fessure sulle pareti perimetrali erano dovute all’intonaco che
non era sufficientemente elastico per assorbire i movimenti dovuti
principalmente alle dilatazioni proprie delle pareti perimetrali monoblocco
(perizia pag. 4). Sapere però se l’intonaco era effettivamente del Röfix 510,
come pure se lo stesso era idoneo all’esecuzione di quel lavoro e in special modo
se questo materiale presentava tutte quelle caratteristiche qualitative e
tecniche offerte dal venditore e/o dal produttore, rispettivamente sapere se il
materiale fornito era qualitativamente conforme alle richieste e alle
prescrizioni SIA v242/1, ma è stato posato e lavorato male dall’artigiano,
interessa poco o nulla al committente, perché la responsabilità
dell’appaltatore (art. 367 seg. CO) è data in entrambi i casi. Ne consegue che
l’appello su questi punti deve essere respinto.
4. Con il gravame la convenuta non ha rimesso in discussione il calcolo
operato dal Pretore per determinare il minor valore dell’opera (art. 368 CO).
Col che, in assenza di censure su questo punto, la sentenza pretorile deve
essere confermata.
5. La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
22 giugno 2003 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
totale fr. 1’000.--
sono
poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere agli attori, in
solido, fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili d’appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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