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Decisione

12.2003.111

restituzione di un mutuo

20 settembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2003.111

Data decisione, Autorità:

20.09.2004, IICCA

Titolo:

restituzione di un mutuo

MUTUO

PRESCRIZIONE

art. 127 CO

art. 312 CO

Incarto n.

12.2003.111

Lugano

20 settembre

2004/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.51

della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 10

settembre 2001 da

AP 1

rappr. dall' RA

1

contro

AO 1

rappr. dall' RA

Considerandi

2.

con cui

l'attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 100'000.- di cui al PE

no __________ dell'UEF di Locarno, domanda avversata dal convenuto e che il

Pretore ha respinto con sentenza 10 giugno 2003;

appellante

l'attore con atto d'appello 1° luglio 2003, con cui chiede la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre

il convenuto, con osservazioni 28 agosto 2003, postula la reiezione del gravame

pure con protesta di spese e ripetibili

esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

Con

dichiarazione autografa datata 6 gennaio 1992, AP 1n si professò debitore nei

confronti di AO 1r dell'importo di fr. 200'000.- e si impegnò a restituire tale

somma, senza interessi, al più tardi entro il 30 novembre 1992 (doc. B).

2.

Il 15 dicembre 2000, AO 1r ha fatto spiccare nei confronti di AP

1.

dall'UEF di Locarno il precetto esecutivo __________ per l'importo di fr.

175'000.-­ oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2000 - al quale l'escusso ha

interposto opposizione - indicando quale titolo di credito

"Schuldanerkennung von 6. Januar 1992". Accogliendo l'istanza 11

aprile 2001 del precettante, il Pretore ha rigettato l'opposizione con sentenza

29.

maggio 2001 per l'importo di fr. 100'000.- oltre interessi al 5% dal 1992 e

spese esecutive, decisione confermata in data 30 agosto 2001 dalla Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello.

3.

Con petizione 10 settembre 2001 AP 1 ha chiesto il

disconoscimento del debito di fr. 100'000.- in narrativa. L'attore, ammesso che

tra le parti era in essere un contratto di mutuo, ha sostenuto che il debito è

stato integralmente estinto. Oltre al pagamento di fr. 100'000.- riconosciuto

dal convenuto, ve ne sarebbe un altro d'identico importo, fatto al creditore il

30.

marzo 1993 dalla __________ AG __________. Essendovi identità economica tra

Wettstein e la suddetta società, sarebbe evidente che la causale del pagamento

era il rimborso del mutuo privato.

4.

Con

risposta 13 novembre 2001 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione,

rilevando che il mutuo è stato rimborsato solo parzialmente, con il versamento

di fr. 100'000.- nel 2000. Il precedente pagamento di fr. 100'000.- del 1993,

fatto dalla __________AG, sarebbe intervenuto nell'ambito dei rapporti

esistenti tra questa società e il convenuto sicché non costituisce versamento

per conto di AP 1 per l'estinzione del suo debito. Contesta pure che vi sia

identità tra la società e AP 1 e rileva come non sia possibile la compensazione

per rapporti creditori sorti fra persone diverse.

5.

Confermate le rispettive domande ed allegazioni con gli allegati di

replica e duplica, esperita l'istruttoria, entrambe le parti hanno confermato

le proprie domande con le rispettive conclusioni.

Con

sentenza 10 giugno 2003 il Pretore ha respinto la petizione.

Accertata

la - peraltro non contestata - esistenza del mutuo di fr. 200'000.-, il primo

giudice ha ritenuto non dimostrato che il pagamento fatto dalla __________ AG

fosse destinato alla sua parziale estinzione. Neppure ha ritenuto provata

l'identità economica tra AP 1 e la menzionata società. Il primo giudice ha poi

accertato l'esistenza di un debito della __________AG nei confronti di AO 1, il

quale, in mancanza di indicazioni in punto alla causale del pagamento, aveva

motivo di ritenere che il pagamento fosse da imputare a tale debito e non a

quello privato del AP 1.

6.

Con

appello del 1° luglio 2003 AP 1 chiede l'annullamento della sentenza impugnata

e il disconoscimento del debito di fr. 100'000.- di cui al PE ____________________4

dell'UEF di Locarno. Eccepisce avantutto che il convenuto non ha portato la

prova dell'esistenza di un suo credito nei confronti della __________AG, la

contraria valutazione del Pretore essendo arbitraria, così come sarebbe

arbitrario ritenere non provata l'identità tra l'attore e la società, la

circostanza non essendo stata contestata da controparte.

Con

osservazioni 28 agosto 2003 il convenuto propone la reiezione integrale

dell'appello.

7.

Incontestata

l'esistenza del mutuo di originari fr. 200'000.-, non litigioso l'obbligo di

restituire tale somma entro il 30 novembre 1992 e pure pacifico il rimborso di

fr. 100'000.- avvenuto nel 2000, incombeva a AP 1, mutuatario, l'onere di

dimostrare di aver restituito l'importo residuo di fr. 100'000.-.

L'appellante

afferma l'avvenuto rimborso ad opera della__________AG, persona giuridica con

la quale egli si identifica. La tesi è infondata.

Va dapprima

rilevato che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la pretesa sua

identità con la società è stata esplicitamente contestata dal convenuto già in

sede di risposta (risposta 13 novembre 2001, pag. 3). Inoltre, dalle tavole

processuali nulla risulta in merito a tale pretesa identità. Di conseguenza, AP

1.

non poteva estinguere il proprio debito nei confronti di AO 1 compensandolo

con il credito vantato della __________AG nei confronti dello stesso

Eggenberger, non essendovi identità tra le parti (art. 120 CO).

Nella

misura in cui l'appellante sostiene che il pagamento fatto dalla __________AG

nel 1993 a AO 1 era destinato a rimborsare il mutuo di cui trattasi, va ancora

considerato che, a giustificazione del pagamento di fr. 100'000.-, la società

ha aperto nella propria contabilità un conto sul quale quest'importo è stato

rubricato quale mutuo da lei concesso allo stesso AO 1 (cfr. doc. 3, teste B__________,

verbale rogatoria__________, del 19 agosto 2002, pag. 3). Il pagamento non era

di conseguenza atto ad estinguere il debito. Qualora si fosse trattato, come

sostenuto, di un pagamento a AO 1per conto di AP 1 in restituzione del mutuo in

essere tra i due, la società avrebbe, semmai, dovuto rubricare il pagamento

quale mutuo a AP 1.

Non

avendo l'appellante fornito la prova dell'estinzione del debito, l’appello,

infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto. Spese e

ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e

la TOA

pronuncia: 1. L’appello 1° luglio 2003 di AP 1 è respinto.

2.

La

tassa di giustizia e le spese d'appello, di complessivi fr. 1'500.-, già

anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di versare a AO

1.

l'importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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