12.2003.111
restituzione di un mutuo
20 settembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2003.111
Data decisione, Autorità:
20.09.2004, IICCA
Titolo:
restituzione di un mutuo
MUTUO
PRESCRIZIONE
art. 127 CO
art. 312 CO
Incarto n.
12.2003.111
Lugano
20 settembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.51
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 10
settembre 2001 da
AP 1
rappr. dall' RA
1
contro
AO 1
rappr. dall' RA
Considerandi
2.
con cui
l'attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 100'000.- di cui al PE
no __________ dell'UEF di Locarno, domanda avversata dal convenuto e che il
Pretore ha respinto con sentenza 10 giugno 2003;
appellante
l'attore con atto d'appello 1° luglio 2003, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
il convenuto, con osservazioni 28 agosto 2003, postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili
esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Con
dichiarazione autografa datata 6 gennaio 1992, AP 1n si professò debitore nei
confronti di AO 1r dell'importo di fr. 200'000.- e si impegnò a restituire tale
somma, senza interessi, al più tardi entro il 30 novembre 1992 (doc. B).
2.
Il 15 dicembre 2000, AO 1r ha fatto spiccare nei confronti di AP
1.
dall'UEF di Locarno il precetto esecutivo __________ per l'importo di fr.
175'000.- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2000 - al quale l'escusso ha
interposto opposizione - indicando quale titolo di credito
"Schuldanerkennung von 6. Januar 1992". Accogliendo l'istanza 11
aprile 2001 del precettante, il Pretore ha rigettato l'opposizione con sentenza
29.
maggio 2001 per l'importo di fr. 100'000.- oltre interessi al 5% dal 1992 e
spese esecutive, decisione confermata in data 30 agosto 2001 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello.
3.
Con petizione 10 settembre 2001 AP 1 ha chiesto il
disconoscimento del debito di fr. 100'000.- in narrativa. L'attore, ammesso che
tra le parti era in essere un contratto di mutuo, ha sostenuto che il debito è
stato integralmente estinto. Oltre al pagamento di fr. 100'000.- riconosciuto
dal convenuto, ve ne sarebbe un altro d'identico importo, fatto al creditore il
30.
marzo 1993 dalla __________ AG __________. Essendovi identità economica tra
Wettstein e la suddetta società, sarebbe evidente che la causale del pagamento
era il rimborso del mutuo privato.
4.
Con
risposta 13 novembre 2001 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione,
rilevando che il mutuo è stato rimborsato solo parzialmente, con il versamento
di fr. 100'000.- nel 2000. Il precedente pagamento di fr. 100'000.- del 1993,
fatto dalla __________AG, sarebbe intervenuto nell'ambito dei rapporti
esistenti tra questa società e il convenuto sicché non costituisce versamento
per conto di AP 1 per l'estinzione del suo debito. Contesta pure che vi sia
identità tra la società e AP 1 e rileva come non sia possibile la compensazione
per rapporti creditori sorti fra persone diverse.
5.
Confermate le rispettive domande ed allegazioni con gli allegati di
replica e duplica, esperita l'istruttoria, entrambe le parti hanno confermato
le proprie domande con le rispettive conclusioni.
Con
sentenza 10 giugno 2003 il Pretore ha respinto la petizione.
Accertata
la - peraltro non contestata - esistenza del mutuo di fr. 200'000.-, il primo
giudice ha ritenuto non dimostrato che il pagamento fatto dalla __________ AG
fosse destinato alla sua parziale estinzione. Neppure ha ritenuto provata
l'identità economica tra AP 1 e la menzionata società. Il primo giudice ha poi
accertato l'esistenza di un debito della __________AG nei confronti di AO 1, il
quale, in mancanza di indicazioni in punto alla causale del pagamento, aveva
motivo di ritenere che il pagamento fosse da imputare a tale debito e non a
quello privato del AP 1.
6.
Con
appello del 1° luglio 2003 AP 1 chiede l'annullamento della sentenza impugnata
e il disconoscimento del debito di fr. 100'000.- di cui al PE ____________________4
dell'UEF di Locarno. Eccepisce avantutto che il convenuto non ha portato la
prova dell'esistenza di un suo credito nei confronti della __________AG, la
contraria valutazione del Pretore essendo arbitraria, così come sarebbe
arbitrario ritenere non provata l'identità tra l'attore e la società, la
circostanza non essendo stata contestata da controparte.
Con
osservazioni 28 agosto 2003 il convenuto propone la reiezione integrale
dell'appello.
7.
Incontestata
l'esistenza del mutuo di originari fr. 200'000.-, non litigioso l'obbligo di
restituire tale somma entro il 30 novembre 1992 e pure pacifico il rimborso di
fr. 100'000.- avvenuto nel 2000, incombeva a AP 1, mutuatario, l'onere di
dimostrare di aver restituito l'importo residuo di fr. 100'000.-.
L'appellante
afferma l'avvenuto rimborso ad opera della__________AG, persona giuridica con
la quale egli si identifica. La tesi è infondata.
Va dapprima
rilevato che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la pretesa sua
identità con la società è stata esplicitamente contestata dal convenuto già in
sede di risposta (risposta 13 novembre 2001, pag. 3). Inoltre, dalle tavole
processuali nulla risulta in merito a tale pretesa identità. Di conseguenza, AP
1.
non poteva estinguere il proprio debito nei confronti di AO 1 compensandolo
con il credito vantato della __________AG nei confronti dello stesso
Eggenberger, non essendovi identità tra le parti (art. 120 CO).
Nella
misura in cui l'appellante sostiene che il pagamento fatto dalla __________AG
nel 1993 a AO 1 era destinato a rimborsare il mutuo di cui trattasi, va ancora
considerato che, a giustificazione del pagamento di fr. 100'000.-, la società
ha aperto nella propria contabilità un conto sul quale quest'importo è stato
rubricato quale mutuo da lei concesso allo stesso AO 1 (cfr. doc. 3, teste B__________,
verbale rogatoria__________, del 19 agosto 2002, pag. 3). Il pagamento non era
di conseguenza atto ad estinguere il debito. Qualora si fosse trattato, come
sostenuto, di un pagamento a AO 1per conto di AP 1 in restituzione del mutuo in
essere tra i due, la società avrebbe, semmai, dovuto rubricare il pagamento
quale mutuo a AP 1.
Non
avendo l'appellante fornito la prova dell'estinzione del debito, l’appello,
infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto. Spese e
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia: 1. L’appello 1° luglio 2003 di AP 1 è respinto.
2.
La
tassa di giustizia e le spese d'appello, di complessivi fr. 1'500.-, già
anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di versare a AO
1.
l'importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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