12.2003.112
rimozione di marchi, insegne e loghi al termine di un contratto di distribuzione nel settore automobilistico - questione che andava esaminata in una diversa procedura
14 ottobre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2003.112
Data decisione, Autorità:
14.10.2004, IICCA
Titolo:
rimozione di marchi, insegne e loghi al termine di un contratto di distribuzione nel settore automobilistico - questione che andava esaminata in una diversa procedura
ACCORDO ILLECITO
CONCORRENZA SLEALE
art. 101 CPC-TI
art. 5 LCART
art. 6 LCART
art. 3 LCSL
Incarto n.
12.2003.112
Lugano
14 ottobre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2003.00071
della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con istanza 4 marzo 2003 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta ad eliminare ogni insegna,
scritta, bandiera o logo che facesse riferimento al marchio __________ e alla
marca d'automobile __________ nonché a smontare e a metterle a disposizione
l'intera insegna luminosa (escluse le zanche di fissazione) attualmente montata
sul tetto dello stabile di __________ a __________, il tutto con la
comminatoria dell'art. 292 CP;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il
Pretore, con sentenza 24 giugno 2003, ha accolto limitatamente alla richiesta
di rimozione di ogni insegna, scritta o logo facente riferimento al marchio __________
presente nello stabile della convenuta (officina meccanica e show room);
appellante
la convenuta con atto di appello 7 luglio 2003, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'istante con osservazioni 25 agosto 2003 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
29 settembre 1997 fra il distributore d'automobili AO 1 e la ditta AP 1 è
venuto in essere un contratto di rappresentanza di durata indeterminata (doc.
A), in base al quale quest'ultima diventava concessionaria non esclusiva della
marca __________ per la vendita e la manutenzione di autovetture e veicoli
utilitari leggeri, di pezzi di ricambio e di accessori d'origine di questa
marca.
Nel
dicembre 2001 la concessionaria ha disdetto il contratto per il 31 dicembre
2002.
2. Con
l'istanza in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna della AP 1 ad eliminare ogni
insegna, scritta, bandiera o logo che facesse riferimento al marchio __________
e alla marca d'automobile __________ nonché a smontare e a metterle a
disposizione l'intera insegna luminosa (escluse le zanche di fissazione)
attualmente montata sul tetto dello stabile di __________ a __________, il
tutto con la comminatoria dell'art. 292 CP. A sostegno della sua richiesta essa
da una parte ha addotto l'esistenza di una clausola contrattuale (art. 28 doc.
A) che imponeva alla convenuta la rimozione di ogni marchio, logo o affini al
termine del rapporto contrattuale e dall'altra ha evidenziato come il loro
mantenimento da parte della controparte costituisse una chiara violazione delle
norme sulla concorrenza sleale, siccome ingenerava nel pubblico la fallace
apparenza che essa continuasse ad essere un'agenzia o una concessionaria di
quella marca.
3. La
convenuta si è opposta all'istanza negando che il fatto di pubblicizzare la
marca __________, di cui essa continuava pacificamente a vendere i prodotti,
fosse lesivo delle norme sulla concorrenza sleale e rilevando come il contratto
tra le parti, costituente un accordo verticale nel settore della distribuzione
d'automobili, come tale soggetto alle direttive emanate dalla Commissione della
concorrenza (ComCo), fosse illecito e dunque nullo nella misura in cui le
impediva di commercializzare auto, pezzi di ricambio e servizi con il marchio __________
rispettivamente di esporre il marchio __________ nei suoi locali.
4. Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, preso atto che l'istante aveva
frattanto rinunciato a pretendere lo smontaggio dell'insegna luminosa e la
convenuta a sua volta aveva provveduto ad eliminare le bandiere, ha accolto
l'istanza solo limitatamente alla richiesta di rimozione di ogni insegna,
scritta o logo facente riferimento al marchio __________ presente nello stabile
occupato dalla convenuta (officina meccanica e show room), caricando a
quest'ultima la tassa di giustizia di fr. 300.-, le spese di fr. 100.- e le
ripetibili di fr. 2'000.-. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che
la convenuta con il suo comportamento creava presso i consumatori un pericolo
di confusione, tale da costituire una violazione delle norme sulla concorrenza
sleale, accentuato dal fatto che essa ed il nuovo concessionario __________ vendevano
merce dello stesso genere e fornivano lo stesso genere di servizi nella
medesima regione. Oltretutto nulla permetteva di ritenere che la clausola
contrattuale che obbligava la convenuta a rimuovere ogni riferimento al marchio
alla fine del rapporto contrattuale fosse contraria alla legge sui cartelli.
5. Con
l'appello che qui ci occupa, avversato dall'istante, la convenuta chiede di
riformare la sentenza di prime cure nel senso di respingere l'istanza. Essa
contesta innanzitutto di aver tenuto un comportamento contrario alle norme
sulla concorrenza sleale e ribadisce che il divieto di pubblicizzare i suoi
prodotti alla fine del rapporto contrattuale, stabilito dal contratto
-questione che oltretutto non poteva essere esaminata in questa procedura,
avente pacificamente per oggetto le controversie in materia di concorrenza
sleale- configura una violazione delle norme sui cartelli. Pure censurato,
infine, è il dispositivo sulle ripetibili, che a suo parere non tiene conto
della soccombenza dell'istante conseguente al ritiro delle pretese concernenti l'insegna
luminosa.
6. La
censura con cui la convenuta rimprovera al Pretore di aver ritenuto che il suo
comportamento fosse tale da indurre in errore il pubblico e dunque contrario
alle norme sulla concorrenza sleale, merita di essere accolta. In effetti,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'uso del marchio di un terzo
a scopi pubblicitari, in particolare sull'insegna luminosa di un garage, non
viola di per sé i diritti del titolare del marchio né costituisce un atto di
concorrenza sleale, se risulta chiaramente che esso si riferisce alle offerte e
alle prestazioni proprie di colui che fa la pubblicità, così che in definitiva,
si può ritenere che la possibilità di utilizzare il marchio di un terzo
sussiste sintantoché nel pubblico non viene generata l'impressione (globale)
sbagliata di una relazione particolare fra il titolare del marchio e chi fa
pubblicità oppure di un diritto di quest'ultimo sul marchio in quanto tale (DTF
128 III 146). Nel caso di specie il solo fatto che la convenuta nel suo garage
e nella sua esposizione faccia talora riferimento alla marca __________, sia
essa al logo __________oppure al marchio __________, in particolare esponendo
qualche autoadesivo (4 o 5 in tutto) su vetrate, porte ed accessi, nonché
mettendo a libera disposizione dei clienti un paio di pannelli con del
materiale pubblicitario (cfr. la documentazione fotografica di cui al doc. B,
confermata in sede di sopralluogo, p. 6), non è, a giudizio della scrivente
Camera, ancora sufficiente per indurre un potenziale cliente a ritenere di
avere a che fare con un'agenzia o una concessionaria di quella marca e non
invece con un semplice garage o una rivendita d'automobili indipendente, tanto
più che sia all'interno che all'esterno dello stabile sono presenti per la
vendita anche vetture di altre marche, ad es. __________ e __________ (cfr.
doc. B e verbale di sopralluogo p. 6). L'istante non ha del resto evidenziato
da quali altre circostanze si dovrebbe in concreto inferire l'esistenza di una
relazione particolare fra il titolare del marchio e la convenuta oppure di un
diritto di quest'ultima sul marchio in quanto tale.
7. Ma
il giudizio pretorile può in ogni caso essere confermato, essendo
incontestabile che la rimozione di ogni insegna, scritta o logo facente
riferimento al marchio __________ era comunque giustificata da motivi
contrattuali.
La
convenuta non può innanzitutto essere seguita laddove afferma che l'aspetto
contrattuale non poteva essere esaminato nell'ambito di questa procedura,
concernente le controversie in materia di concorrenza sleale (art. 418e CPC).
La censura è in effetti irricevibile, essendo stata sollevata per la prima
volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC), tanto più che la convenuta ha
in ogni caso avuto la possibilità di esprimersi sulla particolare questione e
dunque non ha subito alcun pregiudizio dal fatto che l'istante abbia sollevato
la tematica in una procedura diversa da quella prevista dalla legge (art. 101
CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 segg. ad art. 101).
Ma essa
non può nemmeno essere seguita laddove adduce che l'accordo in questione, in
particolare nella misura in cui le impone di rimuovere ogni riferimento al
marchio o alla marca __________ alla fine del contratto, sia contrario alle
norme in materia di cartelli. Pacifico che gli accordi verticali tra due
concorrenti, come quelli in materia di distribuzione esclusiva nel settore
automobilistico (doc. 2; cfr. pure Reymond, Droit de la concurrence N.
121 ad art. 6 LCart), soggiacciano alla LCart (Gugler/Zurkinden, Droit
de la concurrence, N. 86 segg. ad art. 5 LCart), va in concreto rilevato che la
convenuta non ha assolutamente specificato in quale misura la clausola relativa
alla rimozione dei marchi alla fine del contratto sarebbe illecita e dunque
nulla (Reymond, op. cit., N. 45 segg. delle note preliminari agli art.
12-17 LCart) siccome contraria alle norme in vigore fino al 1° novembre 2002,
ovvero -in virtù della decisione della ComCo pubblicata in DPC 1997/1 p.
55- alle disposizioni contenute nelle condizioni-quadro per i contratti di
distribuzione esclusivi emanate dalla Commissione dei cartelli (pubblicate in PCCPr
1996/3 p. 235 segg.) o, in alternativa, a quelle contenute nel regolamento
d'esenzione 1475/95 della Commissione Europea (cfr. Reymond, op. cit.,
N. 180 ad art. 6 LCart; Stoffel/Chabloz, Les contrats de distribution
des automobiles au regard du droit de la concurrence, in Cherpillod/Iynedjian/Killias/Mustaki/Rapp,
Les contrats de distribution - Quelques aspects juridiques, Losanna 1998, p.
228 seg.). In ogni caso non risulta che nel caso concreto queste particolari
norme, riassunte dai citati autori nei loro contributi dottrinali (Reymond,
op. cit., N. 200 ad art. 6 LCart; Stoffel/Chabloz, op. cit., p. 229
segg.), siano state violate, visto che nessuna di esse vieta al fornitore di
autoveicoli di esigere la rimozione di marchi o loghi alla fine del contratto
di distribuzione, tanto più che la stessa ComCo aveva dato atto che nel
frattempo quasi tutte le marche avevano provveduto ad adeguare i loro contratti
alla nuova situazione giuridica (DPC 1997/2 p. 178, cfr. Stoffel/Chabloz,
op. cit., p. 234). E neppure sono state addotte le ragioni per cui la clausola
qui litigiosa violerebbe le disposizioni in vigore successivamente al 1° novembre
2002, ora contenute nella comunicazione riguardante la valutazione degli
accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel
settore del commercio di autoveicoli (pubblicata in www.weko.admin.ch/publikationen),
che oltretutto prevede un termine scadente il 1° gennaio 2005 per armonizzare
alla stessa gli accordi di distribuzione già esistenti che dovessero essere non
conformi (cfr. art. 18).
8. Irricevibile
è infine la censura in merito al dispositivo sulle ripetibili della sede
pretorile (fr. 2'000.-), che la convenuta ha impugnato per il fatto che non
terrebbe conto della soccombenza della controparte in punto al ritiro delle
pretese concernenti l'insegna luminosa, senza tuttavia aver indicato quale
sarebbe a suo dire l'importo corretto. La giurisprudenza ha in effetti già
avuto modo di stabilire l'irritualità della domanda d'appello volta ad ottenere
la modifica dell'importo attribuito in prima sede, nel caso in cui sia stata
omessa l'indicazione della somma che la parte appellante ritiene congrua e
dovuta (art. 309 cpv. 1 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 ad
art. 309), principio pacificamente applicabile anche in materia di spese e
ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 309; per tante II
CCA 6 ottobre 2004 inc. n. 12.2003.97).
9. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 7 luglio 2003 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
400.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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