12.2003.122
ricorso per nullità, lodo arbitrale Commissione speciale di ricorso ROCA, accertamenti di fatto in contrasto con gli atti, spese in vertenza di lavoro
15 settembre 2004Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2003.122
Data decisione, Autorità:
15.09.2004, IICCA
Titolo:
ricorso per nullità, lodo arbitrale Commissione speciale di ricorso ROCA, accertamenti di fatto in contrasto con gli atti, spese in vertenza di lavoro
DISDETTA ABUSIVA
RICORSO PER NULLITÀ
SPESE E RIPETIBILI
art. 36 CIA
art. 343 CO
Incarto n.:
12.2003.122
Lugano
15 settembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare -quale autorità giudiziaria
competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 3 del Concordato
intercantonale sull'arbitrato (CIA) e dell'art. 2 del DL concernente l'adesione
del Canton Ticino allo stesso concordato- il ricorso per nullità 12
agosto 2003 presentato da
_RICO1
rappr. da RAPP1
contro il lodo arbitrale 4 giugno 2003 della
Commissione speciale di ricorso ai sensi degli art. 68 cpv. 3 e 72 del
Regolamento Organico cantonale per il personale occupato presso le Case per
anziani (ROCA) del 1° gennaio 2002, pronunciato nella vertenza che oppone la
ricorrente a
_CON1
rappr. da RAPP2
chiedente
la nullità della decisione impugnata in virtù dell’art. 36 lett. f CIA;
ricorso
cui si oppone la controparte con osservazioni 16 settembre 2003;
letto il
lodo arbitrale ed esaminato il relativo incarto;
ritenuto in fatto:
Fatti
A. __________
_CON1 (1961) ha lavorato dal 1° marzo 1990 come assistente di cura alle
dipendenze della casa per anziani _RICO1 di __________ con un'attività al 100%
fino al 31 dicembre 1997 e al 50% dal 1° gennaio 1998. La _RICO1 ha notificato
il 28 gennaio 2001 a __________ _CON1 la disdetta del rapporto di lavoro per il
30 aprile 2001, in seguito a un'inchiesta amministrativa interna. La Commissione
speciale di ricorso ROCA, adita dalla lavoratrice, ha accertato il 12 febbraio
2002 che la disdetta era nulla e ha disposto la riammissione della dipendente
nelle precedenti funzioni. __________ _CON1 è stata assente dal lavoro per
malattia dall'aprile 2001 al luglio 2002. Il 22 luglio la lavoratrice ha
telefonato alla datrice di lavoro per annunciare che avrebbe ripreso il lavoro
il 1° agosto 2002. La Commissione amministrativa della _RICO1 ha risposto con
una raccomandata del 23 luglio 2002 nella quale comunicava alla dipendente che:
"abbiamo deciso che lei non può più riprendere a lavorare presso di noi….
Riteniamo che non sia più possibile un suo reinserimento a __________ "
(incarto prodotto dalla Commissione speciale di ricorso). La dipendente non si
è presentata al lavoro il 1° agosto 2002 e ha prodotto certificati medici
attestanti un ulteriore periodo di malattia. Con raccomandata del 23 agosto
2002 la Commissione amministrativa di __________ ha notificato a __________
_CON1 la disdetta del rapporto di lavoro per il 28 febbraio 2003, in
applicazione dell'art. 62 del Regolamento organico cantonale per il personale
occupato presso le case per anziani (ROCA), vista la sua assenza per malattia
durante complessivi 17 mesi negli ultimi 4 anni.
B. __________
_CON1 ha chiesto il 2 ottobre 2002 alla Commissione paritetica cantonale (CPC)
di dichiarare esecutiva la sentenza emanata il 12 febbraio 2002 dalla
Commissione speciale di ricorso e di annullare la disdetta del 23 agosto 2002.
Con decisione del 29 novembre 2002 la CPC si è dichiarata incompetente per
rendere esecutiva la sentenza 12 febbraio 2002 e ha respinto il ricorso contro
il licenziamento del 23 agosto 2002, ritenuto conforme all'art. 62 ROCA.
__________ _CON1 ha interposto ricorso contro questa decisione il 20 dicembre
2002 alla Commissione speciale di ricorso, chiedendo l'annullamento del
licenziamento 23 agosto 2002, la riammissione nelle sue funzioni e la
convocazione delle parti per discutere l'ammontare dell'indennità dovuta alla ricorrente.
Raccolte le osservazioni della datrice di lavoro e sentite le parti all'udienza
del 10 marzo 2003, la Commissione speciale di ricorso ha emanato il 4 giugno
2003 una decisione con la quale ha accolto parzialmente il ricorso e ha
condannato la _RICO1 a versare a __________ _CON1 fr. 9'000.- a titolo di
indennità per disdetta abusiva, ha respinto ogni altra pretesa e ha posto le
spese di procedura a carico della Commissione paritetica, compensando le
ripetibili.
C. La
_RICO1 è insorta con ricorso per nullità il 12 agosto 2003, chiedendo
l'annullamento del lodo arbitrale. Il presidente della Camera ha concesso al
ricorso effetto sospensivo il 13 agosto 2003. Con le osservazioni del 16
settembre 2003 __________ _CON1 propone la reiezione del ricorso per nullità.
e
considerato in diritto:
1. Il
rimedio di diritto previsto dall'art. 36 CIA nei confronti di un lodo arbitrale
è di carattere straordinario; come un ricorso per cassazione, esso è
proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno
o più motivi previsti dalla legge (Jolidon,
Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, pag. 506; Forni, Il Concordato intercantonale sull'arbitrato nella
giurisprudenza del Tribunale di appello del Cantone Ticino in: Rep. 1984 pag.
12 seg.; Rep. 1994 pag. 407; Guldener, Das schweizerische Zivilprozessrecht, 3a
edizione, pag. 614 segg.; II CCA 28
agosto 2002 in re M.D. e B.A./E.L. e G.L. inc. n. 12.2001.00194). I motivi
invocati devono essere indicati esplicitamente dal ricorrente; in caso di
dubbio sulla loro ricorrenza, il giudice respinge l'impugnazione (Jolidon, op. cit., pag. 501).
Il
ricorso in esame si fonda sull'art. 36 lett. f CIA. Per costante e riconosciuta
giurisprudenza federale una decisione è arbitraria se vi è valutazione
manifestamente errata di atti di causa o di prove, oppure quando essa viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso,
rispettivamente quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità (Jolidon, op. cit., pag.
515 ss.; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht,
2. ed., Zurigo 1993, pag. 345 ss. ; II
CCA 28 agosto 2002 in re M.D. e B.A./E.L. e G.L. inc. n.
12.2001.00194). A questa Camera compete pertanto esclusivamente di vagliare se
il lodo è inficiato da arbitrio per i motivi addotti dal ricorrente; in
particolare, l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che
un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile. È pertanto
doveroso scostarsi dalla scelta operata dall'arbitro soltanto se la stessa
appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva,
oppure non sorretta da ragioni oggettive o lesiva di un diritto certo (DTF
129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami; 126 Ia 170 e 122 III 319; Jolidon, op. cit., pag. 515; Wehrli,
Rechtsprechung zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit,
Zurigo 1985, ad art. 36 lett. f. CIA, pag. 44 s.; II CCA 9 aprile
2001 in re SEI/F.G. SA inc. n.
12.2000.00186 con ulteriori riferimenti; v. anche art. 3 cpv. 3 DL di
applicazione del CIA). Per motivare una censura d'arbitrio non basta quindi
criticare il lodo impugnato, né contrapporgli una propria versione dei fatti,
per quanto preferibile essa appaia. Occorre spiegare per quale ragione l'accertamento
dei fatti e la valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si
trovino in chiaro contrasto con gli atti oppure offendano in modo urtante il
sentimento della giustizia e di equità. Arbitrario, inoltre, dev'essere il
risultato: una decisione insostenibile solo nei motivi, ma non nell'esito, non
incorre ancora nell'annullamento (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con
rinvii).
2.
Nella fattispecie la Commissione speciale di
ricorso, tribunale arbitrale competente per dirimere le vertenze derivanti dal
rapporto di lavoro (art. 71 cpv. 3 ROCA), ha accertato che la _RICO1 convenuta
aveva validamente disdetto il contratto di lavoro con la dipendente il 23
agosto 2002, ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 ROCA, e ha quindi respinto le domande
ricorsuali volte all'annullamento della disdetta e alla riammissione della
lavoratrice nella sua funzione di assistente di cura. Ai fini della decisione,
nondimeno, la Commissione speciale di ricorso ha poi esaminato la lettera 23
luglio 2002, con la quale la _RICO1 convenuta comunicava alla dipendente che
riteneva di non poterla più reinserire nella casa per anziani, giungendo alla
conclusione che tale scritto era una disdetta del contratto di lavoro, in
palese contrasto con la precedente decisione 12 febbraio 2002 della Commissione
medesima, e che essa era pertanto abusiva, siccome destinata a impedire alla
dipendente di far valere il diritto alla riammissione nel posto di lavoro. Di
conseguenza la Commissione ha condannato la convenuta a rifondere alla
dipendente un'indennità di fr. 9'000.- per licenziamento abusivo.
3. La
_RICO1 convenuta rimprovera alla Commissione speciale di ricorso di aver
emanato un lodo inficiato da una manifesta contraddizione e chiede
l'annullamento del dispositivo n. 1, emanato in manifesta violazione del
diritto e fondato su accertamenti di fatto in palese contrasto con gli atti. La
ricorrente sostiene che è arbitrario assimilare a una disdetta la lettera 23
luglio 2002 e che la decisione della Commissione speciale di ricorso è
contraria al testo letterale della comunicazione medesima, alla legge e agli
atti di causa. Del resto nemmeno la dipendente l'ha intesa alla stregua di una
disdetta, prosegue la ricorrente, tanto che essa non si è rivolta alla Commissione
paritetica cantonale nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 63 cpv. 2 ROCA
per contestarla. La convenuta adduce inoltre che l'indennità per licenziamento
abusivo accordata alla lavoratrice non ha alcuna base legale, poiché la
Commissione speciale di ricorso ha ritenuto valida la disdetta del 23 agosto
2002, ciò che esclude ogni risarcimento pecuniario.
4. La
lavoratrice ha chiesto il 2 ottobre 2002 alla Commissione paritetica di
conferire carattere esecutivo alla decisione 12 febbraio 2002 della Commissione
speciale di ricorso, con il conseguente annullamento della disdetta 23 agosto
2002 e la sua reintegra nella funzione di assistente di cura a tempo parziale;
in via subordinata la dipendente ha postulato l'annullamento della disdetta 23
agosto 2002 e la convocazione delle parti per definire l'ammontare
dell'indennità dovuta dalla datrice di lavoro. La Commissione paritetica
cantonale si è dichiarata incompetente per decidere la domanda principale e ha
ritenuto valida la disdetta 23 agosto 2002, respingendo il 29 novembre 2002 la
domanda subordinata della lavoratrice. Con il ricorso 20 dicembre 2002 la
dipendente ha chiesto alla Commissione speciale di ricorso di conferire
carattere esecutivo alla decisione 12 febbraio 2002 e di dichiarare nulla la
disdetta 23 agosto 2002, con la sua riammissione nella funzione di assistente
di cura al 50%; in via subordinata ha proposto l'annullamento della decisione
emanata il 29 novembre 2002 dalla Commissione paritetica cantonale,
l'annullamento della disdetta 23 agosto 2002 e la convocazione delle parti per
definire l'ammontare dell'indennità dovuta dalla datrice di lavoro alla
dipendente. La Commissione paritetica e la Commissione speciale di ricorso
dovevano dunque statuire su due domande poste dalla lavoratrice, che chiedeva
di conferire carattere esecutivo al lodo 12 febbraio 2002 e di constatare la
nullità della disdetta 23 agosto 2002.
5. La
dichiarazione di esecutività di un lodo arbitrale, come era la decisione 12
febbraio 2002 della Commissione speciale di ricorso, compete alla Camera civile
del Tribunale di appello (art. 3 lett. g CIA, art. 2 del Decreto legislativo
concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale
sull'arbitrato e l'attuazione della LDIP in materia di arbitrato internazionale).
A giusta ragione pertanto la Commissione paritetica cantonale si è dichiarata
incompetente su questo punto e la Commissione speciale di ricorso ha respinto
il ricorso della lavoratrice al riguardo.
6. Sia
la Commissione paritetica sia la Commissione speciale di ricorso hanno ritenuto
che la disdetta del 23 agosto 2002 era valida, siccome conforme all'art. 62
cpv. 1 ROCA, la dipendente avendo accumulato assenze complessive di malattia
per 17 mesi sull'arco di 4 anni. A prescindere dal fattore scatenante della
malattia, che la lavoratrice imputa al comportamento della datrice di lavoro
nel lungo contenzioso sulla precedente disdetta del 2001 (cfr. incarto
richiamato relativo al lodo arbitrale 12 febbraio 2002), il motivo oggettivo di
disdetta previsto dall'art. 62 ROCA (lunga assenza per malattia) è adempiuto in
concreto e la dipendente non lo contesta. La Commissione speciale di ricorso,
ammessa la validità della disdetta 23 agosto 2002, poteva trarne una sola
conseguenza: respingere integralmente il ricorso della lavoratrice, infondato
in ogni suo punto. Essa ha invece attribuito alla dipendente un'indennità per
licenziamento abusivo di fr. 9'000.-, fondata sulla disdetta abusiva contenuta
nella lettera 23 luglio 2002. Contrariamente a quanto reputa la Commissione
speciale di ricorso, tuttavia, la dipendente non ha mai considerato la lettera
23 luglio 2002 alla stregua di una disdetta, ma come un rifiuto di reintegrarla
nella funzione di assistente di cura. Nelle sue osservazioni al ricorso per
nullità, infatti, la dipendente ripropone la sua visione del lungo contenzioso
lavorativo e i suoi giudizi sul comportamento della datrice di lavoro e
persiste nel ritenere abusiva la disdetta del 23 agosto 2002 (osservazioni,
pag. 6), senza esprimersi sul contenuto dello scritto 23 luglio 2002. Del
resto, come rileva con pertinenza la ricorrente, la Commissione paritetica
cantonale e la Commissione speciale di ricorso non avrebbero potuto
pronunciarsi sulla lettera 23 luglio 2002 neppure se fosse stata una disdetta,
poiché la dipendente non l'ha sottoposta nei 30 giorni alla Commissione
paritetica cantonale, come previsto dall'art. 63 ROCA. Ne deriva che il lodo 4
giugno 2003 è fondato su accertamenti di fatto in palese contrasto con gli
atti, la "disdetta" 23 luglio 2002 non essendo mai stata impugnata ai
sensi dell'art. 63 ROCA. Il ricorso per nullità, che ha dimostrato la manifesta
arbitrarietà del lodo, deve di conseguenza essere accolto.
7. Trattandosi
di vertenza derivante da un rapporto di lavoro, ancorché sottratta alla
giurisdizione ordinaria, si prescinde dall’incasso di spese e di una tassa di
giustizia (II CCA 21 settembre 1998 in re P./F. inc. n. 12.1998.00081).
Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
decreta I. Il
ricorso per nullità 12 agosto 2003 della _RICO1 è accolto.
§ Di conseguenza il lodo 4 giugno 2003 della Commissione speciale di
ricorso ai sensi degli art. 68 cpv. 3 e 72 del ROCA sul ricorso 20 dicembre
2002 della lavoratrice contro la decisione 29 novembre 2002 della Commissione
paritetica cantonale delle case per anziani è annullato.
Considerandi
II.
Non si prelevano né tasse di giustizia né
spese.
La
resistente rifonderà alla ricorrente fr. 600.- per ripetibili.
III.
Intimazione:
-
-
__________
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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