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Decisione

12.2003.122

ricorso per nullità, lodo arbitrale Commissione speciale di ricorso ROCA, accertamenti di fatto in contrasto con gli atti, spese in vertenza di lavoro

15 settembre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. __________

_CON1 (1961) ha lavorato dal 1° marzo 1990 come assistente di cura alle

dipendenze della casa per anziani _RICO1 di __________ con un'attività al 100%

fino al 31 dicembre 1997 e al 50% dal 1° gennaio 1998. La _RICO1 ha notificato

il 28 gennaio 2001 a __________ _CON1 la disdetta del rapporto di lavoro per il

30 aprile 2001, in seguito a un'inchiesta amministrativa interna. La Commissione

speciale di ricorso ROCA, adita dalla lavoratrice, ha accertato il 12 febbraio

2002 che la disdetta era nulla e ha disposto la riammissione della dipendente

nelle precedenti funzioni. __________ _CON1 è stata assente dal lavoro per

malattia dall'aprile 2001 al luglio 2002. Il 22 luglio la lavoratrice ha

telefonato alla datrice di lavoro per annunciare che avrebbe ripreso il lavoro

il 1° agosto 2002. La Commissione amministrativa della _RICO1 ha risposto con

una raccomandata del 23 luglio 2002 nella quale comunicava alla dipendente che:

"abbiamo deciso che lei non può più riprendere a lavorare presso di noi….

Riteniamo che non sia più possibile un suo reinserimento a __________ "

(incarto prodotto dalla Commissione speciale di ricorso). La dipendente non si

è presentata al lavoro il 1° agosto 2002 e ha prodotto certificati medici

attestanti un ulteriore periodo di malattia. Con raccomandata del 23 agosto

2002 la Commissione amministrativa di __________ ha notificato a __________

_CON1 la disdetta del rapporto di lavoro per il 28 febbraio 2003, in

applicazione dell'art. 62 del Regolamento organico cantonale per il personale

occupato presso le case per anziani (ROCA), vista la sua assenza per malattia

durante complessivi 17 mesi negli ultimi 4 anni.

B. __________

_CON1 ha chiesto il 2 ottobre 2002 alla Commissione paritetica cantonale (CPC)

di dichiarare esecutiva la sentenza emanata il 12 febbraio 2002 dalla

Commissione speciale di ricorso e di annullare la disdetta del 23 agosto 2002.

Con decisione del 29 novembre 2002 la CPC si è dichiarata incompetente per

rendere esecutiva la sentenza 12 febbraio 2002 e ha respinto il ricorso contro

il licenziamento del 23 agosto 2002, ritenuto conforme all'art. 62 ROCA.

__________ _CON1 ha interposto ricorso contro questa decisione il 20 dicembre

2002 alla Commissione speciale di ricorso, chiedendo l'annullamento del

licenziamento 23 agosto 2002, la riammissione nelle sue funzioni e la

convocazione delle parti per discutere l'ammontare dell'indennità dovuta alla ricorrente.

Raccolte le osservazioni della datrice di lavoro e sentite le parti all'udienza

del 10 marzo 2003, la Commissione speciale di ricorso ha emanato il 4 giugno

2003 una decisione con la quale ha accolto parzialmente il ricorso e ha

condannato la _RICO1 a versare a __________ _CON1 fr. 9'000.- a titolo di

indennità per disdetta abusiva, ha respinto ogni altra pretesa e ha posto le

spese di procedura a carico della Commissione paritetica, compensando le

ripetibili.

C. La

_RICO1 è insorta con ricorso per nullità il 12 agosto 2003, chiedendo

l'annullamento del lodo arbitrale. Il presidente della Camera ha concesso al

ricorso effetto sospensivo il 13 agosto 2003. Con le osservazioni del 16

settembre 2003 __________ _CON1 propone la reiezione del ricorso per nullità.

e

considerato in diritto:

1. Il

rimedio di diritto previsto dall'art. 36 CIA nei confronti di un lodo arbitrale

è di carattere straordinario; come un ricorso per cassazione, esso è

proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno

o più motivi previsti dalla legge (Jolidon,

Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, pag. 506; Forni, Il Concordato intercantonale sull'arbitrato nella

giurisprudenza del Tribunale di appello del Cantone Ticino in: Rep. 1984 pag.

12 seg.; Rep. 1994 pag. 407; Guldener, Das schweizerische Zivilprozessrecht, 3a

edizione, pag. 614 segg.; II CCA 28

agosto 2002 in re M.D. e B.A./E.L. e G.L. inc. n. 12.2001.00194). I motivi

invocati devono essere indicati esplicitamente dal ricorrente; in caso di

dubbio sulla loro ricorrenza, il giudice respinge l'impugnazione (Jolidon, op. cit., pag. 501).

Il

ricorso in esame si fonda sull'art. 36 lett. f CIA. Per costante e riconosciuta

giurisprudenza federale una decisione è arbitraria se vi è valutazione

manifestamente errata di atti di causa o di prove, oppure quando essa viola

gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso,

rispettivamente quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell'equità (Jolidon, op. cit., pag.

515 ss.; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht,

2. ed., Zurigo 1993, pag. 345 ss. ; II

CCA 28 agosto 2002 in re M.D. e B.A./E.L. e G.L. inc. n.

12.2001.00194). A questa Camera compete pertanto esclusivamente di vagliare se

il lodo è inficiato da arbitrio per i motivi addotti dal ricorrente; in

particolare, l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che

un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile. È pertanto

doveroso scostarsi dalla scelta operata dall'arbitro soltanto se la stessa

appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva,

oppure non sorretta da ragioni oggettive o lesiva di un diritto certo (DTF

129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami; 126 Ia 170 e 122 III 319; Jolidon, op. cit., pag. 515; Wehrli,

Rechtsprechung zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit,

Zurigo 1985, ad art. 36 lett. f. CIA, pag. 44 s.; II CCA 9 aprile

2001 in re SEI/F.G. SA inc. n.

12.2000.00186 con ulteriori riferimenti; v. anche art. 3 cpv. 3 DL di

applicazione del CIA). Per motivare una censura d'arbitrio non basta quindi

criticare il lodo impugnato, né contrapporgli una propria versione dei fatti,

per quanto preferibile essa appaia. Occorre spiegare per quale ragione l'accertamento

dei fatti e la valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si

trovino in chiaro contrasto con gli atti oppure offendano in modo urtante il

sentimento della giustizia e di equità. Arbitrario, inoltre, dev'essere il

risultato: una decisione insostenibile solo nei motivi, ma non nell'esito, non

incorre ancora nell'annullamento (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con

rinvii).

2.

Nella fattispecie la Commissione speciale di

ricorso, tribunale arbitrale competente per dirimere le vertenze derivanti dal

rapporto di lavoro (art. 71 cpv. 3 ROCA), ha accertato che la _RICO1 convenuta

aveva validamente disdetto il contratto di lavoro con la dipendente il 23

agosto 2002, ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 ROCA, e ha quindi respinto le domande

ricorsuali volte all'annullamento della disdetta e alla riammissione della

lavoratrice nella sua funzione di assistente di cura. Ai fini della decisione,

nondimeno, la Commissione speciale di ricorso ha poi esaminato la lettera 23

luglio 2002, con la quale la _RICO1 convenuta comunicava alla dipendente che

riteneva di non poterla più reinserire nella casa per anziani, giungendo alla

conclusione che tale scritto era una disdetta del contratto di lavoro, in

palese contrasto con la precedente decisione 12 febbraio 2002 della Commissione

medesima, e che essa era pertanto abusiva, siccome destinata a impedire alla

dipendente di far valere il diritto alla riammissione nel posto di lavoro. Di

conseguenza la Commissione ha condannato la convenuta a rifondere alla

dipendente un'indennità di fr. 9'000.- per licenziamento abusivo.

3. La

_RICO1 convenuta rimprovera alla Commissione speciale di ricorso di aver

emanato un lodo inficiato da una manifesta contraddizione e chiede

l'annullamento del dispositivo n. 1, emanato in manifesta violazione del

diritto e fondato su accertamenti di fatto in palese contrasto con gli atti. La

ricorrente sostiene che è arbitrario assimilare a una disdetta la lettera 23

luglio 2002 e che la decisione della Commissione speciale di ricorso è

contraria al testo letterale della comunicazione medesima, alla legge e agli

atti di causa. Del resto nemmeno la dipendente l'ha intesa alla stregua di una

disdetta, prosegue la ricorrente, tanto che essa non si è rivolta alla Commissione

paritetica cantonale nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 63 cpv. 2 ROCA

per contestarla. La convenuta adduce inoltre che l'indennità per licenziamento

abusivo accordata alla lavoratrice non ha alcuna base legale, poiché la

Commissione speciale di ricorso ha ritenuto valida la disdetta del 23 agosto

2002, ciò che esclude ogni risarcimento pecuniario.

4. La

lavoratrice ha chiesto il 2 ottobre 2002 alla Commissione paritetica di

conferire carattere esecutivo alla decisione 12 febbraio 2002 della Commissione

speciale di ricorso, con il conseguente annullamento della disdetta 23 agosto

2002 e la sua reintegra nella funzione di assistente di cura a tempo parziale;

in via subordinata la dipendente ha postulato l'annullamento della disdetta 23

agosto 2002 e la convocazione delle parti per definire l'ammontare

dell'indennità dovuta dalla datrice di lavoro. La Commissione paritetica

cantonale si è dichiarata incompetente per decidere la domanda principale e ha

ritenuto valida la disdetta 23 agosto 2002, respingendo il 29 novembre 2002 la

domanda subordinata della lavoratrice. Con il ricorso 20 dicembre 2002 la

dipendente ha chiesto alla Commissione speciale di ricorso di conferire

carattere esecutivo alla decisione 12 febbraio 2002 e di dichiarare nulla la

disdetta 23 agosto 2002, con la sua riammissione nella funzione di assistente

di cura al 50%; in via subordinata ha proposto l'annullamento della decisione

emanata il 29 novembre 2002 dalla Commissione paritetica cantonale,

l'annullamento della disdetta 23 agosto 2002 e la convocazione delle parti per

definire l'ammontare dell'indennità dovuta dalla datrice di lavoro alla

dipendente. La Commissione paritetica e la Commissione speciale di ricorso

dovevano dunque statuire su due domande poste dalla lavoratrice, che chiedeva

di conferire carattere esecutivo al lodo 12 febbraio 2002 e di constatare la

nullità della disdetta 23 agosto 2002.

5. La

dichiarazione di esecutività di un lodo arbitrale, come era la decisione 12

febbraio 2002 della Commissione speciale di ricorso, compete alla Camera civile

del Tribunale di appello (art. 3 lett. g CIA, art. 2 del Decreto legislativo

concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale

sull'arbitrato e l'attuazione della LDIP in materia di arbitrato internazionale).

A giusta ragione pertanto la Commissione paritetica cantonale si è dichiarata

incompetente su questo punto e la Commissione speciale di ricorso ha respinto

il ricorso della lavoratrice al riguardo.

6. Sia

la Commissione paritetica sia la Commissione speciale di ricorso hanno ritenuto

che la disdetta del 23 agosto 2002 era valida, siccome conforme all'art. 62

cpv. 1 ROCA, la dipendente avendo accumulato assenze complessive di malattia

per 17 mesi sull'arco di 4 anni. A prescindere dal fattore scatenante della

malattia, che la lavoratrice imputa al comportamento della datrice di lavoro

nel lungo contenzioso sulla precedente disdetta del 2001 (cfr. incarto

richiamato relativo al lodo arbitrale 12 febbraio 2002), il motivo oggettivo di

disdetta previsto dall'art. 62 ROCA (lunga assenza per malattia) è adempiuto in

concreto e la dipendente non lo contesta. La Commissione speciale di ricorso,

ammessa la validità della disdetta 23 agosto 2002, poteva trarne una sola

conseguenza: respingere integralmente il ricorso della lavoratrice, infondato

in ogni suo punto. Essa ha invece attribuito alla dipendente un'indennità per

licenziamento abusivo di fr. 9'000.-, fondata sulla disdetta abusiva contenuta

nella lettera 23 luglio 2002. Contrariamente a quanto reputa la Commissione

speciale di ricorso, tuttavia, la dipendente non ha mai considerato la lettera

23 luglio 2002 alla stregua di una disdetta, ma come un rifiuto di reintegrarla

nella funzione di assistente di cura. Nelle sue osservazioni al ricorso per

nullità, infatti, la dipendente ripropone la sua visione del lungo contenzioso

lavorativo e i suoi giudizi sul comportamento della datrice di lavoro e

persiste nel ritenere abusiva la disdetta del 23 agosto 2002 (osservazioni,

pag. 6), senza esprimersi sul contenuto dello scritto 23 luglio 2002. Del

resto, come rileva con pertinenza la ricorrente, la Commissione paritetica

cantonale e la Commissione speciale di ricorso non avrebbero potuto

pronunciarsi sulla lettera 23 luglio 2002 neppure se fosse stata una disdetta,

poiché la dipendente non l'ha sottoposta nei 30 giorni alla Commissione

paritetica cantonale, come previsto dall'art. 63 ROCA. Ne deriva che il lodo 4

giugno 2003 è fondato su accertamenti di fatto in palese contrasto con gli

atti, la "disdetta" 23 luglio 2002 non essendo mai stata impugnata ai

sensi dell'art. 63 ROCA. Il ricorso per nullità, che ha dimostrato la manifesta

arbitrarietà del lodo, deve di conseguenza essere accolto.

7. Trattandosi

di vertenza derivante da un rapporto di lavoro, ancorché sottratta alla

giurisdizione ordinaria, si prescinde dall’incasso di spese e di una tassa di

giustizia (II CCA 21 settembre 1998 in re P./F. inc. n. 12.1998.00081).

Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

decreta I. Il

ricorso per nullità 12 agosto 2003 della _RICO1 è accolto.

§ Di conseguenza il lodo 4 giugno 2003 della Commissione speciale di

ricorso ai sensi degli art. 68 cpv. 3 e 72 del ROCA sul ricorso 20 dicembre

2002 della lavoratrice contro la decisione 29 novembre 2002 della Commissione

paritetica cantonale delle case per anziani è annullato.

Considerandi

II.

Non si prelevano né tasse di giustizia né

spese.

La

resistente rifonderà alla ricorrente fr. 600.- per ripetibili.

III.

Intimazione:

-

-

__________

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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