12.2003.127
legittimazione passiva
28 settembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2003.127
Data decisione, Autorità:
28.09.2004, IICCA
Titolo:
legittimazione passiva
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
art. 97 CPC-TI
Incarto n.
12.2003.127
Lugano
28 settembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.471
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 11
luglio 2001 da
AO 1 (D)
rappr. dallo RA
2
contro
AP 1
rappr. dall'a RA
1
con cui
l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di
fr. 11'629,70 oltre interessi al 5% dal 13 settembre 1999 a titolo di mercede
per un contratto d'appalto nonché il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al PE no __________ dell'UE di Lugano;
domande
avversate dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 14 luglio 2003 ha
accolto, limitando tuttavia l'interesse moratorio al 4% annuo.
Appellante
la parte convenuta con atto 25 agosto 2003, con cui chiede la riforma del
giudizio di prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore, con osservazioni 15 ottobre 2003, postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto e in diritto
1. Nel
corso dei mesi di luglio e agosto del 1999, AO 1 si è occupato dei lavori di
montaggio dei serramenti e delle coperture in vetro della clinica universitaria
di Tubinga (D). Per le sue prestazioni egli ha inviato due fatture per
complessivi DM 14'929.- alla AP 1 (precedentemente AP 1; qui di seguito AP 1),
la quale ne ha rifiutato il pagamento, interponendo altresì opposizione al PE
fatto spiccare nei suoi confronti.
Con
petizione 11 luglio 2001 AO 1 ha quindi chiesto la condanna della AP 1 al
pagamento dell'importo di fr. 11'629,70 oltre interessi al 5% dal 13 settembre
1999, nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE no __________
dell'UE di Lugano. L'attore, premessa l'esistenza di un contratto d'appalto fra
le parti, sostiene di aver eseguito l'opera conformemente alle regole
dell'arte, sicché la convenuta non ha motivo di rifiutare il pagamento della
mercede.
Considerandi
2.
La
parte convenuta, con risposta 10 settembre 2001 ha chiesto la reiezione della
petizione, contestando l'esistenza di un rapporto contrattuale fra le parti. I
lavori sarebbero semmai stati eseguiti per conto della AP 1 (D), alla quale
andavano di conseguenza indirizzate le richieste di pagamento. Comunque, il
rapporto tra le parti sarebbe un contratto di lavoro, retto dal diritto
germanico - applicabile in virtù della LDIP - in applicazione del quale le
pretese qui fatte valere sarebbero perente perché non fatte valere entro i
termini preclusivi previsti dalla legge.
3.
Con
l'allegato di replica, l'attore, ribadito che i rapporti tra le parti sono
retti dalla normativa sul contratto d'appalto e ammessa l'applicabilità del
diritto germanico, ha confermato le proprie domande, contestando in particolare
l'applicabilità della normativa sul contratto di lavoro invocata da
controparte.
Con
l'allegato di duplica, la convenuta ha poi ribadito le proprie domande ed
allegazioni e, esperita l'istruttoria, con le conclusioni entrambe le parti
hanno confermato le rispettive richieste, rinunciando poi al dibattimento
finale.
4.
Con
sentenza 14 luglio 2003 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha
dapprima accertato che la AP 1, e non la AP 1, era l'effettiva controparte contrattuale
dell'attore. Il primo giudice ha poi ritenuto applicabile il diritto germanico
e qualificato il contratto quale appalto. Rilevata l'esecuzione a regola d'arte
dei lavori e l'assenza di contestazioni sull'ammontare della mercede, ha
accolto la petizione, riducendo tuttavia il tasso degli interessi di mora al
4%. La tassa di giustizia di fr. 900.- e le spese sono state poste a carico
della parte soccombente con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'200.- di
ripetibili.
5.
Con
appello del 25 agosto 2003, la convenuta chiede la riforma del giudizio di
prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando
spese e ripetibili per entrambe le istanze. Con osservazioni 15 ottobre 2003,
l'appellato postula la reiezione del gravame.
6.
In
questa sede non sono più controversi l'applicabilità del diritto germanico né
che la fattispecie configura un contratto d'appalto, conclusioni peraltro
conformi alle risultanze di causa. L'appellante contesta invece la propria
legittimazione passiva, sostenendo di non essere parte del contratto stesso. A
torto.
Dalle
testimonianze in atti, assunte nelle vie rogatoriali, risulta in modo univoco
che la società germanica __________ (in seguito __________) aveva ricevuto
l'appalto per l'esecuzione dei serramenti, delle facciate e delle coperture in
vetro della clinica universitaria di Tubinga. I lavori di montaggio di queste
strutture essa li ha poi subappaltati alla AP 1 (teste __________, verbale 17
luglio 2002 alle domande no 3 e 4 di parte attrice; teste __________, verbale 9
luglio 2002 alla domanda no 10 di parte attrice). I contratti furono stipulati
dalla __________ con la società AP 1 (teste __________, verbale 4 luglio 2002,
pag. 2; teste __________, verbale 12 luglio 2002 alle domande no 1 di parte
convenuta e no 4 di parte attrice) e nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, le
istruzioni all'attore erano date dal signor __________ della AP 1 (teste __________,
loc. cit., alla domanda no 11 di parte attrice).
Per
quanto concerne invece la società AP 1, dalle testimonianze si evince che la
stessa fu costituita in previsione di diventare la succursale germanica della AP
1.
Di fatto, però essa non divenne mai operativa a causa delle divergenze
subito sorte tra i responsabili delle due società (teste __________, loc. cit.,
pag. 1, teste __________, loc. cit. alla domanda no 2 di parte convenuta). Ad
ogni modo, la società germanica avrebbe dovuto assumere solo nuovi contratti,
mentre quelli in fase di conclusione, tra cui il progetto di Tubinga di cui
trattasi, continuavano ad essere seguiti dalla AP 1 (teste __________, loc.
cit. ad 3, 4 di parte convenuta e ad 7 di parte attrice).
Stante
quanto precede, la decisione del Pretore, che ha individuato nella AP 1 la
controparte contrattuale dell'attore, è senz'altro corretta. Né le fatture
prodotte dal teste __________, emesse dalla AP 1 alla __________ sono atte a
sovvertire queste conclusioni.
L’appello
deve di conseguenza essere respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia:
1.
L’appello è respinto.
2.
La
tassa di giustizia e le spese d'appello, di complessivi fr. 450.-, già
anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di versare a AO
1.
l'importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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