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Decisione

12.2003.128

contratto fiduciario. Responsabilità dell'amministratore per la mancata restituzione di denaro ai soci

3 settembre 2004Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i 5 soci __________, __________, __________, AO1 e __________, avevano

costituito una società di diritto svizzero, la quale avrebbe dovuto detenere in

via fiduciaria una società francese promotrice di un’operazione immobiliare nei

pressi di __________. Il convenuto si sarebbe invero occupato in prima persona

della raccolta dei fondi per finanziare l’operazione immobiliare, come pure si

sarebbe occupato della costituzione delle società, nonché della distribuzione

dei proventi dell’operazione immobiliare ai soci. Egli avrebbe agito in veste

propria e non come amministratore della __________. Per ogni singolo socio che

finanziò l’operazione immobiliare in Francia, si sarebbe perfezionato con il convenuto

un contratto di mandato. Inoltre il contratto fiduciario fra il signor __________

e __________, mediante il quale quest’ultima società deteneva fiduciariamente

per conto di __________ la __________, non inficia i rapporti che si erano

instaurati precedentemente, nel 1998, con gli altri soci e segnatamente con

l’attore, giacché le parti non sono le stesse e perché già nel 1998 il

convenuto aveva proceduto a delle distribuzioni di denaro a tutti i

finanziatori dell’operazione immobiliare in Francia. Il convenuto, anziché

versare nell’anno 2000 Euro 321'187.-- al solo signor __________, avrebbe

invece dovuto consegnare la parte spettante all’attore, corrispondente a Euro

64'237,40, a questi direttamente. Per contro è stata respinta la richiesta

dell’attore tendente ad ottenere un risarcimento di Euro 2'000.--, perché non è

stato specificato in cosa consistevano queste spese, come pure non né è stata

dimostrata l’entità.

D. Contro il premesso giudizio il convenuto si è aggravato in appello,

sostenendo che il Pretore ha misconosciuto il meccanismo che regola gli

investimenti esteri mediante società di diritto svizzero che operano fiduciariamente

e ha deciso senza tener conto del rapporto fiduciario esistente fra la __________

e la __________. Le pretese del convenuto andavano semmai avanzate nei riguardi

della __________, ma non nei confronti del convenuto che agiva come

amministratore della società svizzera. L’operazione immobiliare in Francia è

avvenuta mediante la __________, attraverso la quale sono confluiti i fondi

necessari per il finanziamento della costruzione di un immobile e per il ricavo

delle vendite degli appartamenti. Tutti i flussi finanziari sono avvenuti, con

la consapevolezza di tutti, per il tramite della __________, la quale aveva nei

propri libri e conti, tanto la partecipazione francese, quanto i finanziamenti

a quest’ultima. Il convenuto non ha consegnato i suoi fondi al convenuto, ma li

ha immessi nella società di diritto svizzero appositamente costituita per

attuare l’operazione immobiliare in Francia, per il tramite dell’amministratore

signor AP1, una parte anche consegnandola ad un altro socio. La prova

documentale che il finanziamento era stato operato attraverso la __________ si

trova nella contabilità di quest’ultima società. Il ricorrente non agiva quindi

a titolo personale allorché procedeva alla distribuzione dei proventi ai soci,

ma nella sua veste di organo e in nome e per conto della __________. __________

aveva a sua volta un contratto fiduciario con il signor __________, il quale

dava istruzioni all’amministratore della società sul modo con il quale si

dovevano operare le distribuzioni degli utili. Contrariamente a quanto è stato

assunto dal Pretore, non sarebbe nemmeno stato dimostrato, né tantomeno

ammesso, che la quota parte spettante all’attore fosse di Euro 64’237,40.

Con

tempestive osservazioni l’attore ha controdedotto che successivamente ad un

incontro presso un professionista di Milano, i 5 soci si recarono insieme a

Lugano per procedere all’attuazione dell’operazione immobiliare che era stata

discussa in precedenza. Ogni socio avrebbe consegnato direttamente nelle mani

del signor AP1 la propria quota di investimento. La distribuzione dei fondi

avveniva nello studio fiduciario del convenuto a Lugano ad opera di quest’ultimo

e alla presenza di tutti i soci, i quali, al termine delle operazioni,

rilasciavano una quietanza degli importi ricevuti. AP1 avrebbe proceduto alla

distribuzione degli utili in esecuzione dei contratti di mandato che i 5 soci

gli avevano conferito e non già per conto della __________. Il fatto che il

convenuto, all’insaputa degli altri soci, abbia perfezionato un contratto

fiduciario con __________ per esigenze fiscali o per adeguarsi, erroneamente e

con ritardo alla LRD, nulla muta all’esistenza in essere di negozi fiduciari

fra lui e gli altri soci. In relazione al diritto dell’attore di ricevere la

sua quota parte di Euro 64'237,40, l’istruttoria avrebbe confermato che AP1

ammise di essersi sbagliato a consegnare al solo __________ la somma di Euro

321'187.--, di cui 1/5 competeva all’attore. Delle altre considerazioni si

dirà, all’occorrenza, nei successivi considerandi di diritto.

Considerato

in diritto 1. Il contratto fiduciario ha per oggetto il trasferimento dal fiduciante

al fiduciario di tutti i diritti e beni che gli vengono consegnati. Di

conseguenza il fiduciario diventa il proprietario degli averi che gli vengono

consegnati, rispettivamente titolare dei crediti che gli sono stati trasferiti

(DTF 117 II 430/431 consid. 3b, 295; 115 II 468 consid. 2a; 114 II 50;

109 II 239 consid. 2b; Thévenoz, La fiducie, cendrillon du droit suisse,

RDS 114/1995 II, pag. 274 segg.; Watter, Die Treuhand im Schweizer Recht;

RDS 114/1995 II, pag. 212; Winiger, Commentaire Romand, N. 98 all’art.

18). Nel rapporto fiduciario il trasferimento dei diritti sui beni è

accompagnato da un negozio obbligatorio di base, mediante il quale viene

stabilito lo scopo e l’uso dei diritti che vengono trasferiti al fiduciario;

esso discende dal mandato (DTF 99 II 396 consid. 6). In particolare il

fiduciario deve amministrare i beni e restituirli al fiduciante (o distribuirli

ai beneficiari) al più tardi al momento in cui il rapporto fiduciario prende

fine. L’inadempimento o la violazione degli obblighi contrattuali può essere

sanzionato civilmente con un’azione di risarcimento del danno (Thévenoz,

op. cit. pag. 316; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed.

pag. 232). Fra le parti non è controverso che l’operazione immobiliare in

Francia rivestiva un carattere fiduciario ed è stata attuata attraverso la __________

e la __________. Ciò significa che la __________, che deteneva fiduciariamente

la __________ (Doc. B), era diventata proprietaria di questa partecipazione,

con tutte le conseguenze che questo stato di cose può comportare per i terzi,

ivi incluso per il/i fiduciante/i (Engel, op. cit. loc. cit.). Per

contro questa qualifica non tocca gli obblighi contrattuali nei confronti del fiduciante,

i quali sono retti dal rapporto giuridico di base che ha, in concreto, per

oggetto un mandato.

2. Nel caso in esame la materia del contendere è essenzialmente

incentrata sulla questione a sapere se il convenuto al momento della

distribuzione dei ricavi dell’operazione immobiliare nella zona di __________

agiva in nome proprio e in favore dei finanziatori o come amministratore della __________.

Per il Pretore AP1 ha agito a titolo personale, giacché costui ha ricevuto

personalmente dall’attore e non per conto della società £it. 200'000'000.-

allorché la società di diritto svizzero era già stata costituita, come pure

egli, quantomeno per atti concludenti, si era interessato della distribuzione

dei proventi, facendosi rilasciare una ricevuta dai soci, nonché aveva ammesso

il suo errore nell’estate del 2001 per aver consegnato Euro 321'187.- al solo

signor __________, venendo così meno ai suoi obblighi che discendevano da

cinque contratti di mandato perfezionati separatamente con i cinque

investitori.

3. Avuto riguardo alle circostanze, le argomentazioni e le conclusioni

cui è approdato il Pretore non possono resistere alle critiche ricorsali. Posto

che __________ deteneva fiduciariamente la __________ ed essa era diventata

proprietaria e titolare di tutti i diritti che discendevano da questa società (cfr.

teste __________, verbale 17 dicembre 2002, pag. 2 e Doc. B), solo __________ e

non altri poteva disporre del patrimonio della __________, rispettivamente

distribuire gli utili al fiduciante o ai fiducianti derivanti dall’operazione

immobiliare. Il convenuto non poteva disporre di questi beni a titolo

personale, ma solo e per conto della società di diritto svizzero nella sua

veste di amministratore. Il fatto che lo studio AP1 abbia rilasciato una

ricevuta all’attore di £it. 200'000'000.- (Doc. C) non può avere alcuna

rilevanza ai fini del giudizio, perché questi fondi sono stati immessi, in

forza dal mandato e del patto fiduciario, nella società partecipata francese (cfr.

teste __________ verbale 17 dicembre 2002 pag. 5). Le testimonianze agli atti,

nella misAP1 in relazione alla raccolta di fondi da investire nella società

francese, come pure in ordine alla ripartizione dei proventi generati dalla __________,

possono avere un senso solo nella misura in cui sono riconducibili alla figura

del convenuto come organo della __________. Il fatto che i testi (verbale cit.

pag. 2) e __________ (verbale cit. pag. 5) abbiano affermato che la

distribuzione del denaro avveniva nello studio del convenuto e alla presenza

dei soci che rilasciavano una quietanza (non è dato di sapere a chi), avvalora

la tesi per la quale il convenuto agiva in quell’occasione come organo della

società svizzera in adempimento del mandato che aveva ricevuto. Del pari, nella

misura in cui i testi __________i (verbale 26 marzo 2003 pag. 2) e __________

(verbale cit. pag. 3) affermano di aver sentito il convenuto ammettere l’errore

di aver consegnato FF 2'700'000.-- nelle mani del signor __________, ciò non

significa che egli agiva personalmente. Semmai, nella misura in cui v’è stata

una violazione da parte dell’amministratore della __________ nella conduzione

del mandato, la responsabilità compete alla società in forza dell’art. 398 CO.

Il quesito di sapere se __________ agiva per conto di un solo socio (il signor)

come sostiene il convenuto, o di tutti i finanziatori dell’operazione

immobiliare in Francia, i quali erano pure azionisti in parti uguali (20%)

della società di diritto svizzero, può rimanere indeciso. Qui è sufficiente

stabilire che AP1, nella misura in cui poteva disporre dei proventi della

società francese solamente nella sua veste di amministratore della __________,

non poteva legittimamente essere convenuto in causa, giacché non ha assunto

alcun obbligo personale nei confronti dell’attore in relazione alla

distribuzione dei proventi della __________. In concreto l’attore non poteva

non sapere che il convenuto ha sempre agito nelle vesti di amministratore della

__________ e non si può stupire se egli deve rivolgersi a terzi (__________)

per recuperare dei crediti di sua pertinenza derivanti dall’operazione

immobiliare in Francia. AP1 poteva essere convenuto in giudizio solo

nell’ipotesi in cui egli avesse stipulato personalmente un duplice patto

fiduciario avente per oggetto la partecipazione della __________: il primo fra

lui e la __________, affinché si potesse trasferire ad esso tutti i diritti che

erano stati assunti dalla società di diritto svizzero (fiduciaria) e, il

secondo, di medesimo oggetto e contenuto, fra il convenuto e AO1. In causa

l’attore non ha sostenuto questa tesi, né agli atti v’è traccia di simili

accordi.

4. Malgrado non sia stato prospettato dalle parti e dal Segretario

assessore, occorre esaminare se il convenuto, nella sua veste di

amministratore, si sia reso responsabile nei confronti del convenuto (creditore

e azionista della __________) per aver distribuito al solo signor __________ la

somma di Euro 321'187.-. A norma dell’art. 754 cpv. 1 CO gli amministratori e

tutti coloro che si occupano della gestione o della liquidazione sono

responsabili, sia verso la società, sia verso i singoli azionisti e i creditori

della stessa, del danno cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta

a negligenza, dei loro doveri incombenti. I creditori sociali e gli azionisti

che si ritengono lesi per gli atti di un organo della società, possono agire a

titolo individuale contro gli amministratori per chiedere la riparazione del

danno diretto, ovvero il pregiudizio che hanno subito personalmente,

indipendentemente dal danno della società (DTF 110 II 391 consid. 1).

Per prassi, un creditore sociale può agire a titolo individuale contro un

organo della società per il danno che ha subito personalmente, allorché il

comportamento rimproverato all’amministratore costituisce un atto illecito tale

da integrare gli estremi di una responsabilità nei riguardi del creditore sulla

base dell’art. 41 CO, della culpa in contrahendo, rispettivamente della

violazione di una norma del diritto della società anonima, intesa a proteggere

esclusivamente i creditori (DTF 128 III 182/183 consid. 2c; 127 III 377 consid.

3b; 125 III 86 segg. consid. 3a; 122 III 191 segg. consid. 7b). Il risarcimento

di questo pregiudizio può essere fatto valere in qualsiasi momento, poco

importa che la società sia fallita o meno (DTF 127 III 377). Orbene, in

concreto non è possibile desumere dagli atti che il convenuto abbia commesso un

atto illecito o una culpa in contrahendo. L’attore ha lamentato che

l’amministratore ha disatteso l’obbligo di restituzione che egli aveva assunto

– ma per conto della società – nei suoi confronti, obbligo che discende dalle

norme sul mandato (art. 400 CO). Un simile rimprovero può ricadere nel novero

del dovere di diligenza cui è tenuto l’amministratore nello svolgimento dei

suoi compiti (art. 717 cpv. 1 CO), ma tale disposto non è stato concepito per

proteggere esclusivamente i diritti dei creditori della società (cfr. DTF

110 II 394/395 consid. 2). L’amministratore di una società in rapporto di

mandato con un azionista è tenuto all’obbligo di rendere conto e di restituire

non solo nei confronti del suo mandante, ma anche nei riguardi della società (cfr.

SJZ 1955 pag. 189 no. 108). Ne discende che la violazione dell’art. 717

CO può unicamente comportare un pregiudizio diretto alla società e uno

indiretto ai creditori (cfr. DTF 128 III 183; 125 III 86 segg. consid.

3b). L’attore non è quindi legittimato a promuovere una causa contro

l’amministratore a questo titolo.

5. Per completezza di motivazione va però ricordato che la petizione

non poteva essere accolta neppure nell’evenienza in cui si fosse riconosciuto

al convenuto la veste di mandatario nei confronti dell’attore.

5.1. Fra i cinque azionisti della __________, rispettivamente soci della __________

si era perfezionato un contratto di società semplice, il cui scopo era quello

di promuovere un’operazione immobiliare in Francia (cfr. testi __________

verbale di udienza 17 dicembre 2002 pag. 1 e __________ verbale citato pag. 4)

attraverso delle società di comodo di diritto svizzero e francese costituite ad

hoc. È lo stesso attore che fa riferimento almeno indirettamente a questo

istituto allorché accenna al provento che doveva essere distribuito fra i soci

e riconosce in __________ la veste di “capo cordata” (Doc. F; cfr. pure teste __________,

verbale cit. pag. 3). La configurazione giuridica di società semplice vale

tanto per l’ordinamento giuridico svizzero (art. 530 segg. CO), quanto per

quello italiano (art. 2251 segg. CCit.). Non può quindi essere condivisa la

tesi del Pretore per la quale ciascun socio ed investitore, dopo aver conferito

la propria quota di capitale a AP1, avrebbe perfezionato singolarmente con esso

un contratto di mandato. Semmai si potrebbe al limite sostenere – ma non è così

per i motivi che si sono spiegati

sopra -,

che i cinque soci in società semplice hanno conferito un mandato al convenuto.

In questa evenienza occorre stabilire se AP1, versando il provento di Euro

321'187.- al solo socio __________, abbia disatteso i suoi obblighi di

mandatario.

5.2. Per risolvere il quesito occorre dapprima stabilire quale sia il

diritto applicabile alla controversia, posto che essa presenta degli elementi

di estraneità: i soci hanno la loro residenza in Italia; l’investimento

immobiliare è stato eseguito in Francia, mentre i fondi sono stati raccolti in

Italia ed in Svizzera. A norma dell’art. 150 LDIP sono società ai sensi di

questa legge le unioni di persone e le unità patrimoniali organizzate (cpv. 1),

mentre per le società semplici che non sono dotate di un’organizzazione, sono

applicabili le regole di collegamento previste per i contratti (art. 116 segg.

CO). La nozione di società semplice prescritta dall’art. 150 LDIP non

corrisponde alla definizione conosciuta dall’art. 530 CO. Se la società

semplice dispone di un’organizzazione solida, essa è retta dalle norme di

diritto societario (art. 150 segg. LDIP), mentre se nel sodalizio prevale

l’aspetto contrattuale, in questi casi sono le regole di collegamento sui

contratti che si applicano (art. 116 segg. LDIP; Messaggio del Consiglio

federale concernente una legge sul diritto internazionale privato N. 292; Dutoit,

Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3a ed. N. 6 all’art. 150). Il concetto di società è indissociabile da quello organizzativo, nel

senso che, per esistere, la società deve presentare una struttura interna che

permetta di esercitare i compiti e le attività in vista del conseguimento di un

determinato scopo, le quali devono pure essere percepite dall’esterno (Dutoit,

op. cit. N. 5 all’art. 150; von Planta, Basler Kommentar, N. 18

all’art. 150). Nel caso in esame è senz’altro l’aspetto

contrattuale che prevale, giacché la società ha per scopo di fornire una

prestazione particolare ed unica (P. Reymond, Les personnes morales

et les sociétés dans le nouveau droit international privé suisse in: CEDIDAC N.

9, pag. 163; von Planta, op. cit. N. 19 all’art. 150): quella di

investire dei fondi in un’operazione immobiliare, in vista di suddividere i

ricavi, mentre difetta qualsiasi tipo di struttura amministrativa, gestionale,

decisionale o degli uffici che possono in qualche modo far pensare ad una certa

organizzazione (von Planta, op. cit., loc. cit.; Vischer, Zürcher

Kommentar IPRG, IIa ed., N. 27 segg. all’art. 150). Ritenuto che le parti non

hanno scelto il diritto applicabile, il contratto è regolato dallo Stato con il

quale è più strettamente connesso (art. 117 cpv. 1 LDIP), ovvero quello in cui

la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica ha la dimora abituale

(art. 117 cpv. 2 LDIP). La prestazione caratteristica del negozio in rassegna è

rappresentata dal conferimento che i soci residenti in Italia hanno eseguito in

vista di conseguire lo scopo comune. Alla controversia si applicherà quindi il

diritto italiano.

5.3. Nei rapporti con i terzi, l’art. 2266 CCit. prescrive che la società

semplice acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno

la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi (1° comma). In

mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza compete a

ciascun amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nella sfera

sociale (2° comma). A sua volta l’art. 2557 CCit. dispone che, salvo diversa

pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci

disgiuntamente (1° comma). Di regola il socio di una società semplice acquista

i diritti e assume obblighi per conto della società, quale titolare del potere

di amministrazione (art. 2257 CCit.), solo in quanto agendo, spenda il nome

sociale ovvero si comporti, almeno attraverso fatti concludenti, come socio,

così da esteriorizzare l’ente e designarlo come soggetto del rapporto

giuridico. Diversamente si dovrà ritenere che egli abbia agito solo per proprio

conto, e gli effetti degli atti da lui compiuti non potranno prodursi nei

confronti degli altri soci (Pescatore-Ruperto, Codice civile, IX ed.

1993, Tomo II, N. 1 all’art. 2257). Per l’ordinamento italiano, gli

amministratori possono compiere tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale,

sia di ordinaria amministrazione che eccedenti la stessa. In generale si ritengono

di ordinaria amministrazione tutti gli atti riguardanti l’esercizio

dell’impresa e di straordinaria amministrazione quelli che modificano le

caratteristiche della stessa (Trabucchi, Commentario breve al Codice

Civile, IV ed. 2002, N. IV agli art. 2257-2258). In concreto è indubbio che AP1

sapeva dell’esistenza di una società semplice fra l’attore, __________, __________,

__________ e __________. Del pari si può ritenere che __________ in qualità di

socio amministratore e di “capo cordata” (Doc. F) abbia speso il nome della

società semplice, quantomeno tacitamente nei confronti del convenuto per

ricevere la somma di Euro 321'187.-- e ciò indipendentemente dal contratto

fiduciario agli atti fra __________ e __________. Non si può neppure ritenere

che __________ abbia travalicato i suoi poteri di rappresentanza ricevendo il

provento dei ricavi dell’operazione immobiliare francese per la quale era stato

costituito il sodalizio. Il pagamento della somma di Euro 321'187.-- da parte

del convenuto al socio __________, rientra nel novero di quegli atti di

amministrazione ordinaria che tendono a favorire il raggiungimento dello scopo

sociale. Ne deriva che il convenuto, avendo pagato in buona fede ad un socio

autorizzato a ricevere questa somma di denaro, è liberato validamente da ogni

obbligo anche nei confronti di tutti gli altri soci e, quindi, anche nei

confronti dell’attore.

5.4. La causa non potrebbe avere esito diverso neppure applicando il

diritto svizzero. A norma dell’art. 543 cpv. 3 CO la facoltà di rappresentare

la società o tutti i soci verso i terzi si presume nel singolo socio, tosto che

gli sia stata conferita l’amministrazione. Di regola la facoltà di amministrare

compete a ciascun socio (art. 535 cpv. 1 CO). Dal momento in cui i terzi

possono arguire – espressamente o tacitamente – che una persona è in società

con altri e che in buona fede si può desumere che essa ha i poteri per

rappresentare la società, l’art. 543 cpv. 3 CO pone una presunzione legale

incontrovertibile per la quale i soci non possono obiettare al terzo l’assenza

dei poteri di rappresentanza del loro socio. La prassi ha posto un limite a

questa presunzione, solo nel caso in cui il terzo non ha motivi sufficienti per

ritenere che il rappresentante sia in società con altri e che ad esso sia stato

negato il potere di amministrare. Solo in quest’ultima evenienza l’art. 543

cpv. 3 CO diverrebbe inapplicabile (DTF 124 III 359). Invero, però, dei

semplici indizi non sono sufficienti. Il comportamento degli interessati deve

permettere di concludere per il terzo che entra in relazione con uno dei soci,

che fra loro vi sia un rapporto societario, come pure che il suo interlocutore

sia stato autorizzato a questo scopo. Se il comportamento degli interessati non

è sufficientemente chiaro, il terzo ha l’obbligo di assumere informazioni

intorno al suo potere di rappresentare la società (DTF 124 III 360 consid.

4b). Nondimeno la facoltà di amministrare in questi casi non dipende

necessariamente da una convenzione interna, ma può discendere dalla legge e

segnatamente dall’art. 535 CO (Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed. N.

6770 con rif.). In particolare la presunzione legale secondo la quale ogni

socio è autorizzato a rappresentare la società si riferisce agli atti di

ordinaria amministrazione, ossia ai negozi giuridici usuali, suscettivi di

favorire il raggiungimento dello scopo della società. Essa non vale per contro

in relazione agli atti eccedenti la sfera ordinaria per i quali è necessario il

consenso di tutti i soci (DTF 20 novembre 1998 in re B.B. AG/D.). In

concreto, come già si è spiegato, AP1 sapeva dell’esistenza di una società

semplice e __________, quantomeno per legge e per atti concludenti, era

autorizzato a rappresentare la società. Del pari, come si è già accennato qui

sopra, non si può neppure ritenere che __________ sia ecceduto nei suoi poteri

di rappresentanza, perché la consegna della somma di Euro 321'187.-- da parte

del convenuto al socio __________, rientra nel novero di quegli atti di

amministrazione ordinaria anche per il diritto svizzero.

5.5. Da ultimo, ed è un presupposto processuale che va esaminato

d’ufficio (art. 97 n. 5 CPC), l’esistenza di una società semplice fra __________

AO1 e i signori __________, __________, __________ e __________, pone

all’attore dei problemi di legittimazione attiva per il diritto svizzero. È

noto infatti che il rapporto di comunione in società semplice è istitutivo di

un litisconsorzio necessario, il cui diritto può essere fatto valere davanti al

giudice ordinario mediante la costituzione in giudizio di tutti i soci (Cocchi-Trezzini,

CPC-TI, ad art. 41 m. 7 e 8). Il tema della legittimazione attiva è però una

questione di diritto materiale (Cocchi-Trezzini, op. cit. m. 3 e nota

147 ad art. 38) che potrebbe avere una soluzione diversa applicando il diritto

italiano. Infatti la società semplice di diritto italiano può stare in giudizio

nella persona dei soci che ne hanno la rappresentanza, senza che sia necessaria

la personale partecipazione in giudizio di tutti questi ultimi (Pescatore-Ruperto,

op. cit. N. 6 all’art. 2266). Il quesito, avuto

riguardo alle circostanze e all’esito dell’appello, può in questo caso rimanere

indeciso.

6. L’appello va quindi accolto, con conseguente riforma della decisione

del primo giudice.

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e

la TOA

dichiara e pronuncia:

I. L’appello

27 agosto 2003 di AP1 AP1 è accolto e di conseguenza la sentenza 18 agosto 2003

del Segretario assessore della Pretura di Lugano, è così riformata:

1.

La petizione 16 aprile 2002 del signor __________ AO1, __________ è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 2’400.-- e le spese di fr. 195.-- sono poste

a carico dell'attore, il quale rifonderà al convenuto fr. 5'800.-- a titolo

di ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’150.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

1’200.-

anticipate

dall'appellante, sono poste a carico dell’appellato, con l’obbligo di rifondere

alla parte appellante fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili d'appello.

III.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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