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Decisione

12.2003.132

legge federale contro la concorrenza sleale - ambito applicativo territoriale - diritto applicabile - attività concorrenziale

27 ottobre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

12.2003.132

Data decisione, Autorità:

27.10.2004, IICCA

Titolo:

legge federale contro la concorrenza sleale - ambito applicativo territoriale - diritto applicabile - attività concorrenziale

CONCORRENZA SLEALE

art. 5 LCSL

art. 136 cpv. 1 LDIP

Incarto n.

12.2003.132

Lugano

27 ottobre

2004/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. IU.2003.3

della Pretura del Distretto di __________ promossa con istanza 10 gennaio 2003

da

AP 1

AP 2

tutti rappr. dall'avv RA 1

contro

AO 1

AO 2

tutti rappr. dall' RA 2

con cui le istanti hanno chiesto che sia fatto ordine

ai convenuti di cessare con effetto immediato qualsivoglia attività di

concorrenza sleale ai loro danni, l'accertamento dell'illiceità dell'attività

di concorrenza sleale dei convenuti, che sia fatto ordine alla AO 1 di

consegnare alle istanti tutta la documentazione di proprietà delle istanti

medesime e la condanna dei convenuti, in via solidale, al pagamento al

pagamento della somma di fr. 100'000.- a titolo di risarcimento del danno.

domande avversate dai convenuti e che il Pretore, con

sentenza 18 agosto 2003, ha respinto;

appellanti le parti istanti che, con appello 1°

settembre 2003, chiedono la riforma della sentenza di primo grado nel senso di

accogliere integralmente l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi;

mentre i convenuti, con osservazioni 6 ottobre 2003,

postulano la reiezione del gravame;

letti ed esaminati i documenti prodotti

ritenuto

in fatto 1. La

AP 1 è azienda attiva nel settore della ricerca, progettazione,

produzione e vendita di impianti per il taglio di materiali con raggi laser CO2

e getto d'acqua ad alta pressione. Essa è socio unico della AP 2, avente quale

scopo la produzione e la vendita di macchine e impianti per il trattamento e la

lavorazione di materiali.

__________

è entrato alle dipendenze della AP 1 il 1. giugno 1999, dapprima in qualità di

tecnico del servizio dopo vendita e successivamente quale responsabile del

settore (Einsatzleiter) presso la AP 2.

Il 14

agosto AO 2 tentò di inviare a __________, tecnico del servizio dopo vendita di

AP 2, un messaggio e-mail al quale era allegato il listino prezzi del materiale

di ricambioAP 2. Con successivo messaggio del 28 agosto, tentò poi di inviare

al medesimo indirizzo un file contenenti dati aziendali, segnatamente disegni

di dettagli costruttivi, disegni d'insiemi e di parti elettriche delle macchine

commerciate dall'attrice, costituenti il 5% circa di tutti i disegni

disponibili in azienda. Entrambi i messaggi non poterono essere recapitati al

destinatario perché, a causa delle loro eccessive dimensioni, provocarono il

blocco del server aziendale.

Con

scritto datato 29 agosto 2002, AO 2 comunicò alla AP 1 la cessazione del

rapporto di lavoro per il 31 dicembre successivo.

Il 3

settembre 2002, la direzione dell'azienda convocò AO 2 e __________ per

discutere dell'invio dei files che erano stati all'origine del blocco del

server. Su sollecitazione di controparte, con dichiarazione del 4 settembre

2002 entrambi rassegnarono quindi le proprie dimissioni con effetto immediato.

Il 25

ottobre 2002 fu iscritta a registro di commercio, con sede a __________, la AO

1, società avente quale scopo, tra l'altro la consulenza e l'assistenza tecnica

su macchine industriali della metalmeccanica.

2. Con istanza del 10 gennaio 2003, AP 1 e AP 2 hanno chiesto che fosse

fatto ordine ai convenuti di cessare con effetto immediato qualsivoglia

attività di concorrenza sleale ai loro danni, l'accertamento dell'illiceità

dell'attività di concorrenza sleale dei convenuti, che sia fatto ordine alla AO

1 di consegnare alle istanti tutta la documentazione di proprietà delle istanti

medesime e la condanna dei convenuti, in via solidale, al pagamento della somma

di fr. 100'000.- a titolo di risarcimento del danno. Parte istante sostiene

che, prima di lasciare il proprio lavoro, AO 2 e __________ si sono appropriati

di dati e documenti della AP 2 sulla base dei quali si sono poi accaparrati la

clientela della società, svuotandola del suo contenuto. Quest'attività

concorrenziale avrebbe causato una diminuzione della cifra d'affari della AP 1,

un numero importante di clienti avendo interrotto i rapporti commerciali con la

stessa, causando un danno stimato in almeno fr. 100'000.-, importo di cui essa

chiede il risarcimento.

3. All'udienza del 12 febbraio 2003, indetta per la discussione, i

convenuti hanno postulato la reiezione dell'istanza, negando che il loro agire

costituisca violazione della LCSl. Contestato di essersi impossessati di

documenti riservati di pertinenza delle istanti, essi hanno poi rilevato come

la documentazione cui ha avuto accesso il AO 2 non può essere considerata

riservata perché non solo è accessibile a tutti i dipendenti delle istanti

addetti alla manutenzione delle macchine, ma essa sarebbe anche in possesso dei

clienti perché trattasi di documentazione tecnica per la messa in funzione,

regolazione e manutenzione delle macchine che viene fornita all'acquirente.

Con le

rispettive conclusioni entrambe le parti hanno confermato integralmente le

proprie domande di causa.

4. Con

la decisione impugnata il Pretore ha respinto l'istanza, ritenendo in sostanza

che il comportamento dei convenuti non è sleale né illecito.

5. Con

appello 1 settembre 2003 parte istante chiede la riforma del giudizio di prima

istanza nel senso di accogliere integralmente l'istanza.

Con

osservazioni 6 ottobre 2003 l'appellata propone la conferma del giudizio

appellato e la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto 6. Il campo d'applicazione della legge federale contro la

concorrenza sleale (LCSl) è limitato dal principio della territorialità: essa

regola unicamente i rapporti di chi è attivo sul mercato svizzero. In ambito

internazionale è invece da applicare il diritto dello Stato sul cui mercato

l'atto di concorrenza sleale si ripercuote (Troller,

Immaterialgüterrecht, III ed., § 61 n. 3; Von

Büren / David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,

vol. V/I Lauterkeitsrecht, II ed. 1998, pag. 32; Vischer, in: Zürcher Kommentar zum IPRG,

Considerandi

II ed. 2004, ni 12 segg. ad art. 136).

Poiché nel caso concreto i pretesi atti di concorrenza sleale

avvengono esclusivamente su territorio italiano, la LCSl non è, di principio,

applicabile.

7.

L'art.

136.

cpv. 1 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)

dispone che le pretese derivanti da concorrenza sleale sono regolate dal

diritto dello Stato sul cui mercato si esplicano gli effetti dell'atto sleale.

In concreto andrebbe quindi applicato il diritto italiano, segnatamente gli

artt. 2598 segg. del CCI. La dottrina ammette tuttavia la possibilità per le

parti di accordarsi sul diritto applicabile (Von

Büren / David, op. cit. pag. 32; Vischer,

op. cit. no 21 ad art. 136).

Nel caso

concreto non risulta, né le parti lo sostengono, che sia stata in qualche modo

pattuita l'applicabilità del diritto svizzero.

Parte

attrice ha invocato, nei propri allegati, la LCSl. Parte convenuta non ne ha

contestato l'applicabilità, limitandosi invero a contestare la competenza della

pretura adita in applicazione dell'art. 136 LDIP. La contestazione non è però

stata riproposta in sede di conclusioni e neppure ripresa con le osservazioni

all'appello. Inoltre, la stessa parte convenuta ha applicato la LCSl, facendovi

esplicito riferimento tanto nelle conclusioni di causa quanto in questa sede.

Si deve quindi concludere che le parti hanno convenuto, per atti concludenti,

di applicare alla fattispecie il diritto svizzero.

8.

L'art.

2.

LCSl statuisce quale principio che è sleale e illecito qualsiasi comportamento

o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona

fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti.

Dispone poi l'art. 5 LCSl che lo sfruttamento di una prestazione d’altri è pure

illecito. In tal senso agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

a.

sfrutta, senza esserne autorizzata, il risultato affidatogli di un lavoro, per

esempio offerte, calcoli o piani;

b.

sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, per esempio offerte, calcoli o

piani, benché sappia che gli è stato affidato o reso accessibile senza esserne

autorizzato;

c.

riprende come tale, con mezzi tecnici di riproduzione, senza prestazione

personale appropriata, e sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a

essere immesso sul mercato.

L'applicazione

dell'art. 5 LCSl presuppone che il concorrente si sia in qualche modo

appropriato con metodi disonesti del frutto del lavoro di un terzo e che,

tramite il suo sfruttamento commerciale egli ne tragga un vantaggio concorrenziale,

consistente di regola nel risparmio dei costi necessari per ottenerlo. In tal

senso è considerato frutto del lavoro il risultato di uno sforzo intellettuale

o materiale, che deve essere in qualche modo materializzato (prodotto,

apparecchio, progetto, piano: cfr. Von Büren

/ David, op. cit., pag. 212 seg.). Per l'art. 6 LCSl agisce poi in modo

sleale segnatamente chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o

di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito.

9.

Nel

caso concreto è da esaminare se l'attività dei convenuti può essere considerata

quale concorrenza sleale. Va innanzitutto rilevato che mettendo frutto dopoAO

2.

le conoscenze e l'esperienza acquisite durante la sua attività presso le

istanti per svolgere attività in concorrenza con il precedente datore di lavoro

offrendo i propri servizi sul mercato italiano - in particolare il servizio di

manutenzione e riparazione delle macchine vendute dalle attrici -,AO 2 non

viola la LCSl. Egli infatti, così facendo, non mette a frutto informazioni o

conoscenze acquisite in modo sleale bensì quanto regolarmente appreso nello

svolgimento del suo lavoro.

10.

È

però ancora da esaminare se il modo di agire dei convenuti realizzi in altro

modo gli estremi della LCSl. Le istanti sostengono che AO 2 avrebbe agito in

modo sleale appropriandosi di documentazione riservata di loro pertinenza

(elenco clienti, listino prezzi dei pezzi di ricambio, disegni delle macchine)

per farne uso nella propria attività, violando così l'art. 5 della LCSl.

Parimenti agirebbe in modo sleale la AO 1, sfruttando le conoscenze così

acquisite dallo stesso AO 2.

Il

Pretore è giunto alla conclusione che i convenuti non hanno sfruttato una

prestazione altrui: in merito alla documentazione tecnica (schemi e disegni) ha

rilevato che il tentativo di trasmetterla a __________ era fallito, sicché AO 2

non ha potuto appropriarsene. Relativamente al listino prezzi del materiale di

ricambio e all'elenco dei clienti, ha invece rilevato che gli stessi erano

stati cancellati dal PC di __________, per cui il AO 2 non ne poteva più

disporre per l'attività concorrenziale.

Le

appellanti evidenziano ora con dovizia di particolari le manovre illecite messe

in atto dai convenuti per procurarsi la documentazione di cui trattasi,

insistendo altresì sulla natura confidenziale della stessa. Esse però non

contestano le conclusioni a cui è giunto il primo giudice, vale a dire che i

tentativi messi in atto sono risultati infruttuosi. Assodato che il tentativo

messo in atto da AO 2 e __________ di appropriarsi della documentazione di

pertinenza delle istanti è fallito, è evidente che essi neppure hanno poi

potuto sfruttare siffatta documentazione per la propria attività

concorrenziale. Il gravame si rivela perciò sterile perché l'applicazione

dell'art. 5 LCSl presuppone che il prodotto sottratto venga rilevato mediante

un mezzo tecnico di riproduzione ed usato tale e quale (Von Büren/ Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2.

ed. 2002, ni 1095, 1096), ciò che non è il caso in concreto, perché il prodotto

neppure è stato sottratto.

Così

stando la situazione, non è necessario esaminare se e in che misura la

documentazione sottratta possa essere considerata di natura confidenziale.

11.

In

relazione al listino prezzi le appellanti asseriscono invero che il AO 2 lo

aveva a disposizione allorquando ancora lavorava per la __________, per cui ha

avuto il tempo necessario per preparare i dati poi utilizzati dalla AO 1.

Trattasi invero di argomenti nuovi, irricevibili in appello (art. 321 CPC). In

prima sede le istanti hanno infatti sempre sostenuto che costituisce

concorrenza sleale l'attività intrapresa dalla neocostituita AO 1 e dal AO 2

dopo che quest'ultimo aveva cessato l'attività per la AP 1, argomentando che essi

si avvalevano della documentazione sottratta alle istanti nelle circostanze

sopra illustrate. Su questo punto l'appello è quindi irricevibile.

Ne

discende che l'appello, integralmente infondato, dev'essere respinto. Le spese

e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

pronuncia: 1. L'appello

è respinto.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1'250.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

1'300.-

sono

posti a carico degli appellanti, i quali rifonderanno a controparte fr. 3'000

.- di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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