12.2003.132
legge federale contro la concorrenza sleale - ambito applicativo territoriale - diritto applicabile - attività concorrenziale
27 ottobre 2004Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
12.2003.132
Data decisione, Autorità:
27.10.2004, IICCA
Titolo:
legge federale contro la concorrenza sleale - ambito applicativo territoriale - diritto applicabile - attività concorrenziale
CONCORRENZA SLEALE
art. 5 LCSL
art. 136 cpv. 1 LDIP
Incarto n.
12.2003.132
Lugano
27 ottobre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. IU.2003.3
della Pretura del Distretto di __________ promossa con istanza 10 gennaio 2003
da
AP 1
AP 2
tutti rappr. dall'avv RA 1
contro
AO 1
AO 2
tutti rappr. dall' RA 2
con cui le istanti hanno chiesto che sia fatto ordine
ai convenuti di cessare con effetto immediato qualsivoglia attività di
concorrenza sleale ai loro danni, l'accertamento dell'illiceità dell'attività
di concorrenza sleale dei convenuti, che sia fatto ordine alla AO 1 di
consegnare alle istanti tutta la documentazione di proprietà delle istanti
medesime e la condanna dei convenuti, in via solidale, al pagamento al
pagamento della somma di fr. 100'000.- a titolo di risarcimento del danno.
domande avversate dai convenuti e che il Pretore, con
sentenza 18 agosto 2003, ha respinto;
appellanti le parti istanti che, con appello 1°
settembre 2003, chiedono la riforma della sentenza di primo grado nel senso di
accogliere integralmente l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre i convenuti, con osservazioni 6 ottobre 2003,
postulano la reiezione del gravame;
letti ed esaminati i documenti prodotti
ritenuto
in fatto 1. La
AP 1 è azienda attiva nel settore della ricerca, progettazione,
produzione e vendita di impianti per il taglio di materiali con raggi laser CO2
e getto d'acqua ad alta pressione. Essa è socio unico della AP 2, avente quale
scopo la produzione e la vendita di macchine e impianti per il trattamento e la
lavorazione di materiali.
__________
è entrato alle dipendenze della AP 1 il 1. giugno 1999, dapprima in qualità di
tecnico del servizio dopo vendita e successivamente quale responsabile del
settore (Einsatzleiter) presso la AP 2.
Il 14
agosto AO 2 tentò di inviare a __________, tecnico del servizio dopo vendita di
AP 2, un messaggio e-mail al quale era allegato il listino prezzi del materiale
di ricambioAP 2. Con successivo messaggio del 28 agosto, tentò poi di inviare
al medesimo indirizzo un file contenenti dati aziendali, segnatamente disegni
di dettagli costruttivi, disegni d'insiemi e di parti elettriche delle macchine
commerciate dall'attrice, costituenti il 5% circa di tutti i disegni
disponibili in azienda. Entrambi i messaggi non poterono essere recapitati al
destinatario perché, a causa delle loro eccessive dimensioni, provocarono il
blocco del server aziendale.
Con
scritto datato 29 agosto 2002, AO 2 comunicò alla AP 1 la cessazione del
rapporto di lavoro per il 31 dicembre successivo.
Il 3
settembre 2002, la direzione dell'azienda convocò AO 2 e __________ per
discutere dell'invio dei files che erano stati all'origine del blocco del
server. Su sollecitazione di controparte, con dichiarazione del 4 settembre
2002 entrambi rassegnarono quindi le proprie dimissioni con effetto immediato.
Il 25
ottobre 2002 fu iscritta a registro di commercio, con sede a __________, la AO
1, società avente quale scopo, tra l'altro la consulenza e l'assistenza tecnica
su macchine industriali della metalmeccanica.
2. Con istanza del 10 gennaio 2003, AP 1 e AP 2 hanno chiesto che fosse
fatto ordine ai convenuti di cessare con effetto immediato qualsivoglia
attività di concorrenza sleale ai loro danni, l'accertamento dell'illiceità
dell'attività di concorrenza sleale dei convenuti, che sia fatto ordine alla AO
1 di consegnare alle istanti tutta la documentazione di proprietà delle istanti
medesime e la condanna dei convenuti, in via solidale, al pagamento della somma
di fr. 100'000.- a titolo di risarcimento del danno. Parte istante sostiene
che, prima di lasciare il proprio lavoro, AO 2 e __________ si sono appropriati
di dati e documenti della AP 2 sulla base dei quali si sono poi accaparrati la
clientela della società, svuotandola del suo contenuto. Quest'attività
concorrenziale avrebbe causato una diminuzione della cifra d'affari della AP 1,
un numero importante di clienti avendo interrotto i rapporti commerciali con la
stessa, causando un danno stimato in almeno fr. 100'000.-, importo di cui essa
chiede il risarcimento.
3. All'udienza del 12 febbraio 2003, indetta per la discussione, i
convenuti hanno postulato la reiezione dell'istanza, negando che il loro agire
costituisca violazione della LCSl. Contestato di essersi impossessati di
documenti riservati di pertinenza delle istanti, essi hanno poi rilevato come
la documentazione cui ha avuto accesso il AO 2 non può essere considerata
riservata perché non solo è accessibile a tutti i dipendenti delle istanti
addetti alla manutenzione delle macchine, ma essa sarebbe anche in possesso dei
clienti perché trattasi di documentazione tecnica per la messa in funzione,
regolazione e manutenzione delle macchine che viene fornita all'acquirente.
Con le
rispettive conclusioni entrambe le parti hanno confermato integralmente le
proprie domande di causa.
4. Con
la decisione impugnata il Pretore ha respinto l'istanza, ritenendo in sostanza
che il comportamento dei convenuti non è sleale né illecito.
5. Con
appello 1 settembre 2003 parte istante chiede la riforma del giudizio di prima
istanza nel senso di accogliere integralmente l'istanza.
Con
osservazioni 6 ottobre 2003 l'appellata propone la conferma del giudizio
appellato e la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto 6. Il campo d'applicazione della legge federale contro la
concorrenza sleale (LCSl) è limitato dal principio della territorialità: essa
regola unicamente i rapporti di chi è attivo sul mercato svizzero. In ambito
internazionale è invece da applicare il diritto dello Stato sul cui mercato
l'atto di concorrenza sleale si ripercuote (Troller,
Immaterialgüterrecht, III ed., § 61 n. 3; Von
Büren / David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
vol. V/I Lauterkeitsrecht, II ed. 1998, pag. 32; Vischer, in: Zürcher Kommentar zum IPRG,
Considerandi
II ed. 2004, ni 12 segg. ad art. 136).
Poiché nel caso concreto i pretesi atti di concorrenza sleale
avvengono esclusivamente su territorio italiano, la LCSl non è, di principio,
applicabile.
7.
L'art.
136.
cpv. 1 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
dispone che le pretese derivanti da concorrenza sleale sono regolate dal
diritto dello Stato sul cui mercato si esplicano gli effetti dell'atto sleale.
In concreto andrebbe quindi applicato il diritto italiano, segnatamente gli
artt. 2598 segg. del CCI. La dottrina ammette tuttavia la possibilità per le
parti di accordarsi sul diritto applicabile (Von
Büren / David, op. cit. pag. 32; Vischer,
op. cit. no 21 ad art. 136).
Nel caso
concreto non risulta, né le parti lo sostengono, che sia stata in qualche modo
pattuita l'applicabilità del diritto svizzero.
Parte
attrice ha invocato, nei propri allegati, la LCSl. Parte convenuta non ne ha
contestato l'applicabilità, limitandosi invero a contestare la competenza della
pretura adita in applicazione dell'art. 136 LDIP. La contestazione non è però
stata riproposta in sede di conclusioni e neppure ripresa con le osservazioni
all'appello. Inoltre, la stessa parte convenuta ha applicato la LCSl, facendovi
esplicito riferimento tanto nelle conclusioni di causa quanto in questa sede.
Si deve quindi concludere che le parti hanno convenuto, per atti concludenti,
di applicare alla fattispecie il diritto svizzero.
8.
L'art.
2.
LCSl statuisce quale principio che è sleale e illecito qualsiasi comportamento
o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona
fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti.
Dispone poi l'art. 5 LCSl che lo sfruttamento di una prestazione d’altri è pure
illecito. In tal senso agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:
a.
sfrutta, senza esserne autorizzata, il risultato affidatogli di un lavoro, per
esempio offerte, calcoli o piani;
b.
sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, per esempio offerte, calcoli o
piani, benché sappia che gli è stato affidato o reso accessibile senza esserne
autorizzato;
c.
riprende come tale, con mezzi tecnici di riproduzione, senza prestazione
personale appropriata, e sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a
essere immesso sul mercato.
L'applicazione
dell'art. 5 LCSl presuppone che il concorrente si sia in qualche modo
appropriato con metodi disonesti del frutto del lavoro di un terzo e che,
tramite il suo sfruttamento commerciale egli ne tragga un vantaggio concorrenziale,
consistente di regola nel risparmio dei costi necessari per ottenerlo. In tal
senso è considerato frutto del lavoro il risultato di uno sforzo intellettuale
o materiale, che deve essere in qualche modo materializzato (prodotto,
apparecchio, progetto, piano: cfr. Von Büren
/ David, op. cit., pag. 212 seg.). Per l'art. 6 LCSl agisce poi in modo
sleale segnatamente chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o
di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito.
9.
Nel
caso concreto è da esaminare se l'attività dei convenuti può essere considerata
quale concorrenza sleale. Va innanzitutto rilevato che mettendo frutto dopoAO
2.
le conoscenze e l'esperienza acquisite durante la sua attività presso le
istanti per svolgere attività in concorrenza con il precedente datore di lavoro
offrendo i propri servizi sul mercato italiano - in particolare il servizio di
manutenzione e riparazione delle macchine vendute dalle attrici -,AO 2 non
viola la LCSl. Egli infatti, così facendo, non mette a frutto informazioni o
conoscenze acquisite in modo sleale bensì quanto regolarmente appreso nello
svolgimento del suo lavoro.
10.
È
però ancora da esaminare se il modo di agire dei convenuti realizzi in altro
modo gli estremi della LCSl. Le istanti sostengono che AO 2 avrebbe agito in
modo sleale appropriandosi di documentazione riservata di loro pertinenza
(elenco clienti, listino prezzi dei pezzi di ricambio, disegni delle macchine)
per farne uso nella propria attività, violando così l'art. 5 della LCSl.
Parimenti agirebbe in modo sleale la AO 1, sfruttando le conoscenze così
acquisite dallo stesso AO 2.
Il
Pretore è giunto alla conclusione che i convenuti non hanno sfruttato una
prestazione altrui: in merito alla documentazione tecnica (schemi e disegni) ha
rilevato che il tentativo di trasmetterla a __________ era fallito, sicché AO 2
non ha potuto appropriarsene. Relativamente al listino prezzi del materiale di
ricambio e all'elenco dei clienti, ha invece rilevato che gli stessi erano
stati cancellati dal PC di __________, per cui il AO 2 non ne poteva più
disporre per l'attività concorrenziale.
Le
appellanti evidenziano ora con dovizia di particolari le manovre illecite messe
in atto dai convenuti per procurarsi la documentazione di cui trattasi,
insistendo altresì sulla natura confidenziale della stessa. Esse però non
contestano le conclusioni a cui è giunto il primo giudice, vale a dire che i
tentativi messi in atto sono risultati infruttuosi. Assodato che il tentativo
messo in atto da AO 2 e __________ di appropriarsi della documentazione di
pertinenza delle istanti è fallito, è evidente che essi neppure hanno poi
potuto sfruttare siffatta documentazione per la propria attività
concorrenziale. Il gravame si rivela perciò sterile perché l'applicazione
dell'art. 5 LCSl presuppone che il prodotto sottratto venga rilevato mediante
un mezzo tecnico di riproduzione ed usato tale e quale (Von Büren/ Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2.
ed. 2002, ni 1095, 1096), ciò che non è il caso in concreto, perché il prodotto
neppure è stato sottratto.
Così
stando la situazione, non è necessario esaminare se e in che misura la
documentazione sottratta possa essere considerata di natura confidenziale.
11.
In
relazione al listino prezzi le appellanti asseriscono invero che il AO 2 lo
aveva a disposizione allorquando ancora lavorava per la __________, per cui ha
avuto il tempo necessario per preparare i dati poi utilizzati dalla AO 1.
Trattasi invero di argomenti nuovi, irricevibili in appello (art. 321 CPC). In
prima sede le istanti hanno infatti sempre sostenuto che costituisce
concorrenza sleale l'attività intrapresa dalla neocostituita AO 1 e dal AO 2
dopo che quest'ultimo aveva cessato l'attività per la AP 1, argomentando che essi
si avvalevano della documentazione sottratta alle istanti nelle circostanze
sopra illustrate. Su questo punto l'appello è quindi irricevibile.
Ne
discende che l'appello, integralmente infondato, dev'essere respinto. Le spese
e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
pronuncia: 1. L'appello
è respinto.
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'250.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
1'300.-
sono
posti a carico degli appellanti, i quali rifonderanno a controparte fr. 3'000
.- di ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster