12.2003.135
disdetta abusiva di un contratto di lavoro, rifiuto di modifica contrattuale, mobbing
29 settembre 2004Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2003.135
Data decisione, Autorità:
29.09.2004, IICCA
Titolo:
disdetta abusiva di un contratto di lavoro, rifiuto di modifica contrattuale, mobbing
DISDETTA ABUSIVA
MOBBING
art. 336 cpv. 1 let. a CO
art. 336 cpv. 1 let. d CO
Incarto n.
12.2003.135
Lugano
29 settembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Pellegrini (questi ultimi in sostituzione
dei giudici Epiney-Colombo e Walser, astenuti)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00564
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 25 settembre
2000 da
AP1
rappr. da RA1
contro
AO1
rappr. da RA2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr.
308'653.25 oltre interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr.
869'483.27;
domanda avversata
dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore,
con sentenza 11 luglio 2003, ha integralmente respinto;
appellante
l'attore con atto di appello 4 settembre 2003, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 22 ottobre 2003 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel
giugno 1996 __________ AP1venne assunto dalla AO1 quale responsabile delle
assicurazioni collettive presso l'agenzia regionale per il __________,
subordinato al solo agente regionale __________ i. Il 22 dicembre 1999 il
datore di lavoro gli offrì di continuare la sua precedente attività, senza
riduzione del salario, con lo statuto di collaboratore di __________, nuovo
capogruppo del reparto delle assicurazioni collettive, oppure di diventare
assistente personale di __________, proposte che egli respinse, insistendo di
voler continuare a svolgere la funzione per la quale era stato assunto a suo
tempo. Da allora egli, inizialmente assente per vacanze, non si è più
presentato sul posto di lavoro, presentando a far tempo dal 13 gennaio 2000
tutta una serie di certificati medici che lo dichiaravano inabile al lavoro al
100%, al che il datore di lavoro, il 17 aprile 2000, scaduto il termine di
protezione previsto dalla legge, ha provveduto a licenziarlo per il 31 agosto
2000.
2. Con
la petizione in rassegna __________ AP1ha chiesto la condanna della AO1 al
pagamento di una somma aumentata in sede conclusionale a fr. 869'483.27 oltre
interessi. Egli ritiene in sostanza che la disdetta significatagli sarebbe abusiva
per almeno 3 ragioni: innanzitutto in quanto data in conseguenza
dell'aggravamento, nel corso del 1999, della sua malattia agli occhi (macolopatia
degenerativa bilaterale); poi siccome dovuta alla mancata accettazione da
parte sua delle modifiche contrattuali sottopostegli; infine poiché la malattia
psichica (reazione mista ansioso-depressiva prolungata e disturbo della
personalità narcisistico), che lo aveva reso inabile al lavoro a quel
momento, tuttora presente, era dovuta al comportamento della controparte (mobbing).
Di qui le sue richieste creditorie, volte all'ottenimento di un'indennità per
licenziamento abusivo pari a 6 mensilità (fr. 54'587.50) e di un'indennità per
torto morale (fr. 50'000.-), nonché al risarcimento della perdita di guadagno
subita a seguito dell'impossibilità, dovuta alla malattia, di svolgere in
futuro un'attività lucrativa (fr. 760'830.02) e delle spese legali
preprocessuali cui egli aveva dovuto far fronte (fr. 4'065.75).
3. La
convenuta si è opposta alla petizione, contestando l'esistenza di una disdetta
abusiva. Essa ha in particolare negato che il licenziamento dell'attore fosse
riconducibile alla sua malattia agli occhi o alla mancata accettazione da parte
sua delle modifiche contrattuali e che questi fosse stato vittima di mobbing.
In realtà, la disdetta era dovuta alla sua prolungata assenza dal posto di
lavoro per malattia.
4. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha sostanzialmente fatto proprie le
argomentazioni della convenuta, escludendo in particolare che l'attore fosse
stato oggetto di vessazioni da parte della datrice di lavoro rispettivamente
che la disdetta si lasciasse ricondurre ai problemi alla vista di quest'ultimo
oppure al fatto che egli non avesse accettato le nuove condizioni contrattuali
e concludendo in definitiva che la disdetta era effettivamente dovuta alla
perdurante assenza dell'attore dal posto di lavoro.
Di qui la
reiezione delle pretese fatte valere con la petizione.
5. Con
l'appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l'attore, previa
l'assunzione di alcune prove non ammesse dal giudice di prime cure, chiede
nuovamente di accogliere la petizione, ribadendo in sostanza, con
argomentazioni che se del caso verranno riproposte nei prossimi considerandi,
quanto addotto nella sede pretorile.
6. Prima
di esprimersi in merito all'abusività o meno della disdetta significata
all'attore, si tratta di esaminare la censura con cui quest'ultimo contesta che
nel dicembre 1999 la convenuta abbia provveduto alla ristrutturazione
dell'agenzia regionale, nel frattempo con competenza sul __________ e sul __________,
creando una nuova struttura gerarchica nel settore delle assicurazioni
collettive. La censura dev'essere respinta.
6.1 Nonostante
agli atti non vi sia alcun documento ufficiale in tal senso da parte della
direzione generale né alcuno scritto all'indirizzo della clientela, la
particolare circostanza è stata in effetti confermata dal teste __________ (p.
2 segg.), della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche perché egli
da tempo non è più alle dipendenze della convenuta, rispettivamente dalla teste
__________ (ad 4), che, pur essendo tuttora una funzionaria della convenuta,
non può a sua volta essere ritenuta inattendibile, non essendo stata accertata
una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto
degli elementi di fatto deducibili da altre prove (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 34 ad art. 90). La presunta inattendibilità di questi 2
testimoni è stata per altro evocata per la prima volta, e dunque irritualmente
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), solo in questa sede.
6.2 Quanto
alle ragioni della ristrutturazione, le stesse, sulla base delle risultanze
istruttorie, possono essere così riassunte.
Nel 1996,
allorché l'attore era stato assunto dalla convenuta in sostituzione di __________,
il settore assicurazioni collettive dell'agenzia regionale era strutturato in
modo assai semplice, anche perché il servizio esterno, per intenderci il vero e
proprio contatto con la clientela, veniva attuato per mezzo del __________ e
meglio tramite i suoi consulenti (teste __________ p. 2 segg.). Nonostante
l'attore fosse stato formalmente assunto quale "responsabile del settore
delle assicurazioni collettive", sottoposto al solo agente regionale, egli
dunque si occupava in prevalenza, come già il suo predecessore, della gestione
e dell'amministrazione del settore (cfr. testi __________ p. 2, __________ p. 2
segg., __________ ad 2 e 3, __________ p. 8), svolgendo di fatto le funzioni di
"back-office" (teste __________ p. 2). Nel corso del 1998 o
1999 all'interno della convenuta si verificò una "mini-rivoluzione",
nel senso che venne concordata l'assunzione diretta da parte di quest'ultima
dei consulenti del __________ (teste __________ p. 2). Ciò comportò da un lato
l'assunzione dei consulenti __________ e __________, anch'essi direttamente
subordinati all'agente regionale, e dall'altro la promozione dell'attore a
quadro, in quanto i due consulenti a loro volta già facevano parte dei quadri
(cfr. teste __________ p. 2 e 5). La ristrutturazione messa in atto alla fine
del 1999 aveva in definitiva lo scopo di alleggerire la posizione dell'agente
regionale, creando un capo reparto del settore delle assicurazioni collettive,
quale suo unico interlocutore, con il compito di responsabile della gestione,
dell'amministrazione e della vendita nonché della gestione personale degli
altri 2 collaboratori (testi __________ p. 3, __________ ad 4, __________ p.
2). Come detto, tale funzione venne affidata a __________.
6.3 È a
torto che l'attore ritiene che la ristrutturazione non sarebbe in realtà
avvenuta e costituirebbe dunque solo un pretesto per declassarlo o eliminarlo
dall'organigramma della convenuta, visto e considerato che la denominazione
della funzione attribuita a __________ non era mutata, che, successivamente
alla ristrutturazione, questi si era trovato a svolgere le mansioni che
originariamente incombevano a lui e che dopo la sua assenza non vi fu alcuna
nuova assunzione.
Il fatto
che la convenuta abbia fatto stampare dei biglietti da visita in cui __________,
come in precedenza l'attore, risultava essere il "responsabile delle
assicurazioni collettive" (cfr. doc. V e Z) -ciò che del resto
corrispondeva alla realtà, sia pure con la diversa accezione che andava
attribuita a quella funzione nel 1996 prima e nel 1999 poi- non toglie in
effetti che la nuova funzione fosse diversa (cfr. teste __________ p. 6), tanto
è vero che nella comunicazione effettuata nel gennaio 2000 all'indirizzo degli altri
collaboratori dell'agenzia non si parlava più di semplice responsabile delle
assicurazioni collettive, ma piuttosto di responsabile del reparto delle
assicurazioni collettive (doc. U). Il fatto che __________, successivamente
alla ristrutturazione, abbia di fatto dovuto occuparsi, oltre ad altre, delle
mansioni precedentemente di competenza dell'attore, era invece dovuto proprio
alla prolungata assenza di costui dal posto di lavoro, che aveva fatto sì che i
suoi compiti hanno dovuto essere svolti da altri, tra cui lo stesso __________ e
la segretaria __________ (testi __________ p. 5, __________ p. 8). Il teste __________
(p. 4) ha del resto fatto notare che questa situazione aveva provocato un certo
rallentamento ed alcuni problemi nell'evasione delle pratiche, ciò che però,
dopo una fase di assestamento, non ha reso necessaria una nuova assunzione.
7. Di
regola un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto dalle
parti liberamente, ossequiando unicamente i termini di disdetta contrattuali o
legali (art. 335 cpv. 1 CO).
Nell'art.
336 CO, con il titolo marginale "disdetta abusiva", vengono per
contro elencati alcuni motivi che, se realizzati, non possono permettere la
notifica di una valida disdetta. Per costante dottrina e giurisprudenza questa
elencazione è esemplificativa e non esaustiva (DTF 121 III 60 consid. 3b; Rehbinder, Berner Kommentar, N. 10 ad art. 336 CO; Streiff/Von
Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 3 ad art. 336 CO). L'onere della prova
circa la natura abusiva della disdetta grava per principio sul lavoratore licenziato
(art. 8 CC; sentenza DTF citata; II CCA 18 settembre 1995 inc. n.
12.95.19; Rehbinder, op. cit., N. 11 ad art. 336 CO; Streiff/Von Känel,
op. cit., N. 16 ad art. 336 CO; Brunner/Bühler/Wäber, Kommentar zum
Arbeitsvertrag, Berna 1990, N. 2 ad art. 336 CO; Humbert, Der neue
Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, Winterthur 1991, p. 123 seg.).
8. L'attore, riferendosi all'art. 336
cpv. 1 lett. a CO, disposizione secondo cui è abusiva la disdetta che è data
per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, ritiene
innanzitutto che nel caso di specie il licenziamento significatogli dovrebbe
già essere considerato abusivo siccome dovuto alla sua progressiva malattia
agli occhi. La censura è manifestamente infondata.
Nonostante
sia vero che una malattia costituisca di per sé una ragione intrinseca alla
personalità del destinatario della disdetta ai sensi della normativa (DTF
123 III 246 consid. 5; Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 15 ad art. 336 CO;
Rehbinder, op. cit., N. 3 ad art. 336 CO; Nordmann, Die
missbräuchliche Kündigung im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht unter
besonderer Berücksichtigung des Gleichstellungsgesetzes, Basilea e Francoforte
sul Meno 1998, p. 90), nulla permette in effetti di ritenere che nella presente
fattispecie la disdetta sia stata significata all'attore proprio per
l'esistenza di quella affezione. Come giustamente rilevato dal Pretore, la
convenuta era a conoscenza di questa patologia già dall'estate 1996 (cfr. petizione
p. 4); nondimeno, agli inizi del 1999 aveva inserito l'attore tra i quadri
della società; nell'agosto 1999, dopo aver preso atto dell'aggravamento di
quella malattia, verificatosi nel precedente mese di maggio (doc. N), aveva
pure provveduto ad finanziare metà delle spese per l'acquisto di uno speciale
video per PC (cfr. doc. O); ma soprattutto, quando si è trattato di
riorganizzare l'agenzia regionale, aveva ribadito a più riprese la sua
disponibilità a mantenere il rapporto d'impiego con lui, offrendogli di
diventare il collaboratore personale dell'agente regionale oppure di continuare
nella sua precedente attività subordinato al nuovo capo reparto (cfr. doc. P;
cfr. teste __________ ad 8). Se avesse voluto sciogliere il rapporto
contrattuale per l'esistenza o l'aggravamento di quella patologia, essa non
avrebbe certo atteso fino all'aprile 2000.
9. L'attore,
facendo riferimento all'art. 336 cpv. 1 lett. d CO, norma secondo cui la
disdetta è abusiva se data perché il destinatario della stessa fa valere in
buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro, ritiene inoltre che il suo
licenziamento dovrebbe essere sanzionato in tal senso, siccome significato a
seguito della mancata accettazione da parte sua delle modifiche contrattuali
che la controparte le aveva sottoposto in occasione della ristrutturazione
dell'agenzia regionale. Non è così.
9.1 La
giurisprudenza ha recentemente avuto modo di precisare, con riferimento a una
disdetta sotto riserva di modifica ("Änderungskündigung"), che
il licenziamento che è stato significato per il fatto che il lavoratore ha
rifiutato una modifica contrattuale non è di per sé abusivo, a meno che le
modifiche proposte non appaiano inique o irragionevoli e non siano giustificate
da considerazioni di mercato o da ragioni aziendali (DTF 118 II 157
consid. 4b, 123 III 246 consid. 3, 125 III 70 consid.
2a; Nordmann, op. cit., p. 120 segg.; Humbert, Die
Änderungskündigung im Lichte der neusten bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in
recht 1998 p. 79 segg.; Geiser, Der neue Kündigungsschutz im
Arbeitsrecht, in BJM 1994 p. 186 seg.; Geiser, Die
Änderungskündigung im schweizerischen Arbeitsrecht, in AJP 1999 p. 64). Questo principio si applica anche alle cosiddette disdette sotto
riserva di modifica improprie ("uneigentliche Änderungskündigung"),
ovvero nel caso in cui una parte sottopone all'altra un'offerta di modifica del
contratto e disdice il contratto non appena quest'ultima l'ha rifiutata (cfr. Geiser,
in AJP 1999 p. 61 e 65).
9.1.1 Nel
caso di specie è indubitabile che la necessità di ridefinire la posizione
dell'attore, cui era stata sottoposta una proposta di modifica del contratto,
si era resa necessaria -come detto (cfr. supra consid. 6)- a seguito della
riorganizzazione del settore delle assicurazioni collettive dell'agenzia
regionale della convenuta, ed è quindi senz'altro giustificata da ragioni
aziendali.
9.1.2 Si
tratta ora di stabilire se le modifiche sottopostegli a quel momento fossero
eque o ragionevoli, ritenuto che ciò è il caso solo se si è in presenza di un
lieve peggioramento della sua posizione oppure, in caso di peggioramento più
esteso, se il lavoratore si è reso responsabile, almeno in parte, di una
violazione contrattuale (Geiser, in AJP 1999 p. 64). Il
quesito dev'essere risolto affermativamente.
L'offerta
di diventare collaboratore personale dell'agente regionale, formulata
inizialmente all'indirizzo dell'attore -ma in seguito non più riproposta,
siccome rifiutata sdegnosamente da quest'ultimo (che in occasione del colloquio
del 22 dicembre 1999 avrebbe risposto di non volergli "fare da
bambinaia" e se ne sarebbe addirittura andato sbattendo la porta, cfr.
testi __________ p. 3, __________ ad 10)- costituiva, a giudizio della
scrivente Camera, un'interessante ed allettante opportunità, senz'altro equa e
ragionevole per l'attore, che in tal modo veniva di fatto promosso a vice
dell'agente regionale e che in futuro, non appena quest'ultimo, allora
cinquantaduenne (teste __________ p. 1), avrebbe deciso di ritirarsi -ciò che
tra l'altro è poi avvenuto già nel gennaio dell'anno successivo- gli avrebbe
verosimilmente consentito di aspirare a quel posto direttivo. Ma anche
l'offerta di diventare il collaboratore del capo reparto __________ era a sua
volta equa e ragionevole. In tale evenienza egli avrebbe continuato a svolgere
le mansioni prevalentemente amministrative e gestionali di cui si era occupato
sino ad allora. L'unico cambiamento concerneva il rapporto di subordinazione
personale, visto che egli non sarebbe più stato sottoposto direttamente
all'agente regionale ma al capo gruppo del reparto delle assicurazioni
individuali, rispettivamente la perdita, almeno da un punto di vista formale
(non avendo l'attore assunto la nuova funzione, non ci si può invece esprimere
più di tanto sugli aspetti sostanziali), della precedente responsabilità
nell'ambito amministrativo e gestionale del settore. Il peggioramento risultava
però tutto sommato lieve ed accettabile, dato che in ogni caso egli -come fino
ad allora- sarebbe stato sottoposto ad altri e avrebbe verosimilmente potuto
cooperare, con un'autonomia più o meno ampia, con il capo gruppo del settore,
tanto più che questa sua collocazione non era dovuta a un suo
"declassamento" ma piuttosto alla creazione, a seguito della prefata
ristrutturazione, di una nuova posizione gerarchica superiore, quella per
l'appunto attribuita a __________ che per altro egli non rivendicava per sé.
E neppure
è censurabile il fatto che all'attore, dopo l'incontro del 22 dicembre 1999,
sia stato unicamente proposto di diventare il collaboratore del capo reparto __________.
Già si è detto che l'offerta in questione era tutto sommato equa e ragionevole,
costituendo tutt'al più un lieve peggioramento della sua precedente posizione.
Ma la stessa lo era a maggior ragione, ritenuto che all'attore andava ora
rimproverato il comportamento tenuto in occasione dell'incontro del 22 dicembre
1999, tale senz'altro da far venire meno il necessario rapporto di fiducia.
9.2 A
prescindere da quanto precede, è ancora tutto da dimostrare che la disdetta
significata all'attore fosse effettivamente dovuta alla mancata accettazione
delle nuove condizioni contrattuali e non ad altri motivi. In effetti,
nonostante l'attore avesse già espresso il suo rifiuto alle proposte
sottopostegli, la convenuta, con lettera 11 gennaio 2000 (doc. Q) prima e 7
febbraio 2000 (doc. DD) poi, gli aveva nuovamente proposto di diventare il
collaboratore di __________, tanto più che la disdetta è stata da lei motivata
dalla sua prolungata assenza, che le imponeva di far occupare il suo posto da
altri (doc. II). Lo stesso attore ha per altro ammesso che in occasione
dell'incontro del 22 febbraio 2000 __________ gli avrebbe comunicato che, se
egli non intendeva accettare tale modifica, mai avrebbe provveduto a licenziarlo
(conclusioni p. 16).
10. L'attore
ritiene in seguito che la disdetta, quand'anche fosse stata effettivamente
significata per quest'ultima ragione, ovvero per la sua prolungata assenza dal
posto di lavoro (doc. II), motivazione questa di per sé non abusiva (cfr. DTF
123 III 246 consid. 5), in ogni caso lo sarebbe in quanto la malattia psichica
che aveva dato luogo alla sua assenza era stata causata dalla convenuta (cfr. Staehelin,
op. cit., ibidem; JAR 1992 p. 166), in particolare dalle continue vessazioni
(mobbing) che erano state messe in atto nei suoi confronti. La censura è
ancora una volta infondata.
10.1 Il mobbing
è una persecuzione psicologica che viene esercitata sul posto di lavoro
attraverso attacchi ripetuti da parte dei colleghi o dei superiori per
eliminare una persona che è o è divenuta scomoda, distruggendola
psicologicamente e socialmente, in modo da provocarne il licenziamento o da
indurla alle dimissioni. Il mobbing si definisce come una concatenazione
di parole, dicerie o atti ostili, ripetuti di frequente su un lungo periodo,
con le quali una o più persone tentano di isolare, emarginare e finanche
escludere una persona al suo posto di lavoro (Wäber, Le mobbing ou
harcèlement psychologique au travail, quelles solutions?, in AJP 1998 p.
792). Tale fenomeno di persecuzione psicologica non fonda di per sé un abuso
del diritto di dare la disdetta del contratto di lavoro. Una disdetta può
nondimeno essere abusiva quando è motivata da una diminuzione delle prestazioni
del lavoratore causata da una persecuzione psicologica. Il datore di lavoro che
non impedisce il mobbing viola il proprio dovere di vigilanza, che gli
impone di proteggere la personalità e la salute del dipendente (art. 328 CO; Aubert,
Commentaire Romand, N. 4 ad art. 328 CO) e non può di conseguenza giustificare
la disdetta con le conseguenze della propria violazione contrattuale (DTF
125 III 70 consid. 2a; II CCA 12 settembre 2003 inc. n. 12.2002.183, 6
ottobre 2003 inc. n. 12.2002.201, 29 ottobre 2003 inc. n. 12.2003.17).
10.2 Nel
caso di specie è manifestamente a torto che l'attore rileva che la sua malattia
sarebbe imputabile a tutta una serie di atteggiamenti vessatori della convenuta
(mobbing).
10.2.1 Contrariamente
a quanto preteso, invero implicitamente, dall'attore, il fatto che la
convenuta, in occasione della ristrutturazione avvenuta nel dicembre 1999, gli
abbia proposto (cfr. doc. P, Q, S, DD) di continuare la sua precedente
attività, senza riduzione del salario, con lo statuto di collaboratore di __________,
nuovo capogruppo del reparto delle assicurazioni collettive, oppure, almeno in
un primo tempo, di diventare assistente personale di __________ i, non
costituisce di per sé una violazione contrattuale e dunque un caso di mobbing,
anche perché nessuna disposizione di legge vieta alle parti, in corso di
contratto, di avviare delle discussioni o delle trattative in vista di
un'eventuale modifica di un contratto in essere. In ogni caso già si è detto
(cfr. supra consid. 9.1) che le proposte formulate a quel momento dalla
convenuta, motivate da ragioni aziendali, erano senz'altro eque e ragionevoli
per l'attore.
10.2.2 Neppure
corrisponde al vero che l'attore sarebbe stato vittima di atteggiamenti
vessatori gratuiti, aventi quale unico o preponderante scopo di distruggerlo
psicologicamente e dunque di provocarne indirettamente l'allontanamento dalla
ditta.
In
occasione dell'incontro del 22 dicembre 1999 e nello scritto dell'11 gennaio
2000 (doc. Q) i dirigenti della convenuta non hanno tenuto un comportamento
vessatorio nei suoi confronti, ma si sono limitati ad indicare le ragioni che
li avevano indotti a preferirgli __________ per la nuova funzione di capogruppo
del reparto assicurazioni collettive (teste __________ ad 7 seg.). In ciò non
si ravvisa alcuna traccia di una persecuzione psicologica. E nemmeno la si
ravvisa nel fatto che la convenuta abbia in seguito comunicato ai propri
collaboratori che __________ sarebbe divenuto il responsabile del reparto delle
assicurazioni collettive (doc. U) e abbia fatto stampare un nuovo biglietto da
visita con la nuova funzione assunta da quest'ultimo (doc. V). Quanto alle
telefonate di cui l'attore sarebbe stato oggetto durante la sua assenza per
malattia, le stesse, forse un paio, oltretutto non avvenute su iniziativa del
datore di lavoro, non avevano lo scopo di sottoporlo ad illecite pressioni, ma
al contrario erano dettate dalla solidarietà dei suoi colleghi, che in modo
disinteressato erano preoccupati per la situazione in cui si era venuto a
trovare l'attore (cfr. teste __________ p. 5, teste __________ p. 3). Il fatto
che in occasione di un ulteriore incontro tra le parti, avvenuto il 22 febbraio
2000 alla presenza tra gli altri del legale dell'attore e della sua
collaboratrice, i dirigenti della convenuta abbiano ribadito le loro ragioni,
dicendosi impossibilitati ad assecondare la richiesta dell'attore, non modifica
questo stato di fatto, e ciò nemmeno se essi a quel momento si fossero lasciati
andare ad apprezzamenti sarcastici circa "la splendida forma" e
l'abbronzatura dell'attore, che a quel momento era assente dal lavoro per
malattia. Il fatto poi che i suoi effetti personali, ad un certo punto -non è
dato a sapere esattamente quando- siano stati allontanati, invero
provvisoriamente (teste __________ p. 4, teste __________ p. 4), dal suo
ufficio e riposti in uno scatolone è a sua volta irrilevante per la questione
del mobbing, come del resto lo è l'episodio, tutt'altro che chiaro e
comunque successivo alla notifica della disdetta, relativo all'utilizzo della password
dell'attore, per l'effettuazione, illecita, di una modifica di un contratto
(cfr. doc. OO-PP), rispettivamente il fatto che la convenuta sia stata
inizialmente reticente in merito ad alcune pretese che l'attore aveva fatto
valere nel periodo di disdetta (in particolare in merito alle trattenute per
oneri sociali, cfr. doc. QQ).
10.3 Non
essendo in definitiva dati gli estremi per ammettere l'esistenza di una
violazione contrattuale da parte della convenuta per l'insorgenza della
malattia psichica dell'attore, segnatamente nella forma del mobbing, non
torna nemmeno conto assumere la prove testimoniali (quella del legale
dell'attore, con la sua collaboratrice, e quelle di due suoi medici curanti)
che a suo tempo erano state respinte dal Pretore, rispettivamente esperire una
perizia atta a dimostrare l'esistenza di un sufficiente nesso causale tra il
comportamento della convenuta e la malattia dell'attore.
11. Esclusa
con ciò l'esistenza di una disdetta abusiva e accertato che la malattia dell'attore
non è riconducibile ad alcuna violazione contrattuale da parte della convenuta,
ne deve discendere, a conferma del giudizio di prime cure, la reiezione delle
pretese fatte valere con la petizione e con ciò dell'appello.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 4 settembre 2003 di __________ AP1è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 3'950.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
4'000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 10'000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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