12.2003.146
obbligazioni assunte prima della costituzione della società anonima
8 ottobre 2004Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2003.146
Data decisione, Autorità:
08.10.2004, IICCA
Titolo:
obbligazioni assunte prima della costituzione della società anonima
ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ
art. 783 CO
Incarto n.
12.2003.146
Lugano
8 ottobre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.905
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 27
dicembre 1999 da
AO 1
patrocinata
dall' PA 2
contro
AP 1
AP 1,
entrambi
patrocinati dall' PA 1 Lugano
con cui l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti
al pagamento dell'importo di fr. 238'571,50 oltre interessi al 5% dal 12 aprile
1999 quale mercede per la fornitura e posa dell'arredamento della discoteca __________,
nonché il rigetto delle opposizioni interposte ai PE n 9922893 e 9922894
dell'UE di __________, protestando spese e ripetibili;
domande avversate dai convenuti e che il Pretore, con
sentenza 13 agosto 2003 ha respinto in quanto diretta contro__________,
accogliendola invece nei confronti di AP 1 limitatamente all'importo di fr.
207'369,77 oltre accessori;
appellante il convenuto AP 1 che, con appello 12
settembre 2003, chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di
respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi e postulando altresì di essere esentato dal pagamento delle
spese di giudizio in quanto privo di mezzi;
mentre l'attrice, con osservazioni 9 ottobre 2003,
postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati i documenti prodotti
considerato
in fatto 1. La
AO 1 da una parte e AP 1 all'altra stipularono, il 30 aprile 1998, un
"contratto di compra-vendita" avente per oggetto la fornitura e posa
dell'arredamento per la discoteca __________. Con alcune modifiche al contratto
iniziale, i lavori sono stati eseguiti e terminati verso la fine di novembre
1998.
Il 22
settembre 1998 le parti conclusero un ulteriore contratto, relativo alla
fornitura dell'arredamento per un negozio a Praga. Per le proprie prestazioni,
il 29 dicembre 1998 l'attrice ha emesso una fattura di complessivi fr.
705'681,78. Dedotti gli acconti di fr. 475'630,26 ne risultava quindi una
rimanenza di fr. 230'051,52. I convenuti hanno rifiutato il pagamento del saldo
eccependo l'esistenza di difetti e inadempienze della controparte, interponendo
poi opposizione ai precetti esecutivi fatti spiccare nei loro confronti.
2. Con petizione del 27 dicembre 1999 la AO 1 ha chiesto la condanna
dei convenuti al pagamento dell'importo di fr. 238'571,50 oltre interessi al 5%
dal 12 aprile 1999 - corrispondente al saldo della mercede per i lavori
effettuati, oltre a fr. 8'520.-- per la fornitura di quattro porte e materiale
d'uso -, nonché il rigetto delle opposizioni interposte ai PE n 9922893 e
9922894 dell'UE di __________. L'attrice ha sostenuto di aver fornito quanto
concordato con i committenti, a loro piena soddisfazione. Ha pure rilevato che
l'unica contestazione, relativa alla fornitura di 40 poltroncine difettose, è
stata risolta mettendo a disposizione poltroncine prive di difetti.
3. Con risposta 30 marzo 2000 i convenuti hanno chiesto la reiezione
della petizione per questioni d'ordine, contestando introduttivamente la
competenza del giudice adito per invalidità della clausola di proroga di foro
invocata da controparte. Inoltre, essi hanno contestato la propria
legittimazione passiva, sostenendo di non aver agito a titolo personale ma
quali dirigenti della società Caffè Bar __________ GmbH di __________. Per
quanto riguarda in particolare AP 1, esso neppure avrebbe sottoscritto i
contratti e non sarebbe quindi comunque vincolato. Nel merito, contestano
l'ammontare della fattura, negando di aver concordato aggiunte o modifiche al
contratto iniziale ed evidenziando di aver già integralmente pagato i lavori
commissionati. In merito all'esecuzione dei lavori, rilevano che vi sono state
varie mancanze che hanno comportato un danno di fr. 250'000.- che compensa
abbondantemente un'eventuale saldo della fattura.
4. Con la replica 11 maggio 2000 l'attrice ha confermato le proprie
domande, contestando le eccezioni di parte avversa e ribadendo che i contratti
sono stati stipulati con i convenuti e non con la __________ GmbH. In merito ai
pretesi difetti, ne contesta l'esistenza, rilevando che comunque gli stessi non
sono mai stati oggetto di notifica sicché le relative contestazioni sono
comunque perente.
5. Con
la duplica 1 settembre 2000 i convenuti hanno confermato le proprie domande ed
allegazioni e con gli allegati conclusivi le parti hanno entrambe confermato le
rispettive domande ed allegazioni.
6. Con
sentenza del 13 agosto 2003 il Pretore ha respinto la petizione in quanto
diretta contro __________, accogliendola invece nei confronti di AP 1 limitatamente
all'importo di fr. 207'369,77 oltre accessori. Accertata che controparte al
contratto cui trattasi erano effettivamente AP 1 ha poi ammesso la validità
della clausola di proroga di foro solo per il primo, negandola invece per AP 1 perché
non aveva firmato le condizioni particolari allegate al contratto nelle quali
era contenuta la predetta clausola. Qualificato poi il rapporto giuridico quale
contratto di fornitura d'opera, retto dalla normativa regolante il contratto
d'appalto, ha ritenuto dovuta la mercede richiesta, ad eccezione di alcuni
importi non giustificati o non provati. Da ultimo ha pure respinto le pretese
per difetti, mancando la prova del loro ammontare.
7. Con
appello 12 settembre 2003 AP 1 chiede la riforma della sentenza di primo grado
nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi e postulando altresì di essere esentato dal
pagamento delle spese di giudizio in quanto privo di mezzi.
Considerato
in diritto 8. Il Pretore ha accertato la validità della clausola di proroga di
foro. L'appellante non contesta questa deduzione con riferimento ai contratti
principali. Considera invece inapplicabile la proroga di foro per le aggiunte
al contratto originario, che sostiene essere nuove pattuizioni per le quali
siffatta clausola non è stata pattuita.
A torto.
Fatti
I cambiamenti e le aggiunte in fase di lavorazione fondano, in effetti, sul
rapporto contrattuale originario, la cui natura rimane immutata. Non è dato a
comprendere, né l'appellante lo spiega, perché la clausola di proroga di foro
riferita ad un determinato contratto non debba comprendere anche le
controversie relative ad una diversa modalità d'esecuzione, all'impiego di un
diverso materiale o ad aggiunte decise in corso d'esecuzione.
9. Il
Pretore ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva,
evidenziando che al momento della firma del contratto relativo alla discoteca,
avvenuta il 30 aprile 1998, la persona giuridica __________ GmbH ancora non
esisteva, essendo stata costituita solo nel giugno del 1998. L'appellante
contesta questa deduzione, asseverando che il contratto è stato concluso in
previsione della costituzione della società - fatto di cui controparte era a
conoscenza - e che i relativi obblighi sono stati da lei assunti nel termine di
3 mesi previsto dall'art. 783 cpv. 3 CO.
L'art.
art. 783 cpv. 2 CO statuisce che coloro che hanno agito in nome della società
prima della sua iscrizione nel registro di commercio sono responsabili
personalmente ed in solido. Se però siffatte obbligazioni furono espressamente
contratte in nome della società da costituire e se la società stessa le assume
nel termine di tre mesi dall'iscrizione nel registro di commercio, coloro che
le hanno contratte ne sono liberati e la sola società ne è responsabile (cpv.
3). Nel caso concreto però le obbligazioni non sono state contratte
espressamente in nome della società da costituire, bensì in nome diAP 1 (doc.
B). L'indicazione "Discoteca __________, è qui intesa a specificare l'oggetto
cui il contratto è riferito, non invece la parte contraente, tanto che neppure
è fatto riferimento ad una qualche forma societaria. Così, anche il contratto
doc. L, stipulato in nome di AP 1, indica quale oggetto "Arredamento
negozio Praga". Fa quindi difetto una delle premesse per l'applicazione
della norma invocata dall'appellante. Dagli atti risulta inoltre che i
pagamenti sono stati fatti tutti personalmente da AP 1, ciò anche
successivamente al momento in cui, a detta dell'appellante, il contratto
sarebbe stato assunto dalla società (doc. 11-13). Questo modo di procedere non
è punto compatibile con la tesi dell'avvenuta assunzione del contratto da parte
della società medesima, assunzione che non è stata altrimenti provata. Non da
ultimo si osserva che già nella fase preprocessuale parte attrice si è rivolta
a AP 1 personalmente senza che essi, seppure assistiti da un patrocinatore
legale, abbiano mai contestato la propria responsabilità personale, limitandosi
invero a rifiutare il pagamento del saldo a causa della pretesa esistenza di
difetti e danni. Anche nell'ambito della notifica di difetti del 3 maggio 1999
l'architetto __________ ha fatto riferimento al mandato ricevuto da AP 1, senza
neppure menzionare la società (doc. V). Sarà solo nel corso del 2000, dopo
l'avvio della presente procedura giudiziaria e nell'imminenza dell'inoltro
della risposta di causa - dove per la prima volta è stata contestata la qualità
di parte contrattuale dei convenuti - che l'architetto __________ farà
riferimento ad un mandato ricevuto dalla __________ GmbH, rappresentata da AP 1
(doc. 5).
Questi
elementi portano univocamente a concludere che il contratto è stato stipulato
con i convenuti, non con la società. Il fatto che la fattura comprendente le
prestazioni è stata indirizzata alla società (doc. N), che figura pure quale
destinataria di corrispondenza relativa al contratto, potrebbe invero essere un
indizio in senso contrario, ma non è sufficiente a sovvertire questi
accertamenti.
10. L'appellante
sostiene che, diversamente da quanto accertato dal Pretore, il debito sarebbe
inesistente in quanto integralmente pagato. In particolare egli sostiene di
aver versato anticipi per complessive Lit 736'000'000.- e non solo Lit
566'000'000.- come ritenuto dal primo giudice.
La
censura è manifestamente infondata. Prima dell'avvio della presente procedura i
convenuti non hanno mai obiettato alcunché circa l'entità degli acconti
versati, neppure alla ricezione dello scritto 2 marzo 1999 con il quale
l'attrice comunicava loro di essere sempre in attesa del saldo della fattura
ammontante a fr. 230'051.-, pari a Lit 232'607'500 oltre IVA e fr. 8'000.-
oltre IVA (doc. S). Anche in sede di risposta essi hanno ancora affermato di
aver versato Lit. 566'000'000.- (risposta pag. 8 ad 6), mentre è solo con
l'allegato di duplica che hanno per la prima volta sostenuto di aver versato
complessivamente Lit. 736'000'000.- (duplica pag. 17). Questo argomentando che
la fattura doc. N, datata 29 dicembre 1998, indica il pagamento di acconti di
Considerandi
complessive Lit 566'000'000.- e di conseguenza ancora non poteva tener conto
dei due successivi pagamenti di Lit 120'000'000.- dell'8 gennaio e di Lit
50'000'000.- del 4 febbraio 1999.
Ebbene,
la teste __________ ha spiegato che la fattura doc. N è stata redatta solo nel
marzo del 1999 ma reca una data precedente perché ciò fu a lei richiesto per
ragioni contabili (verbale 27 marzo 2001, pag. 7). Inoltre, in occasione del
proprio interrogatorio formale, AP 1, alla domanda a quanto ammontano i
pagamenti a favore dellaAO 1AO 1 al momento del suo interrogatorio ("bis heute
getätigte Einzahlungen") ha risposto che erano stati pagati 562 milioni di
Lit , importo confermato anche da AP 1 (verbale IF 13.9.01, pag. 7 ad 12, pag.
12.
ad 10). La contestazione riproposta in questa sede appare quindi quantomeno
temeraria.
Peraltro,
dalla documentazione bancaria risultano versamenti a favore dell'attrice di Lit
50'000'000.- il 7.7.98, Lit. 100'000'000.- il 12.10.98, Lit 100'000'000.- il
24.11
, Lit 80'000'000.- il 4.12.98, Lit 120'000'000.- l'8.1.99 e Lit.
50'000.- il 4 febbraio 1999 (doc. 13), per complessive Lit 500'000'000.-.
L'appellante neppure indica, oltre ai pagamenti documentati in atti, quale
altri pagamenti anteriori al 29 dicembre agli avrebbe effettuato e quando.
.
11.
Il
Pretore ha stabilito l'ammontare della pretesa in fr. 207'369,77, indicando nel
dettaglio ogni singolo importo e specificando i motivi per cui lo ha ammesso.
L'appellante si limita a contestare alcune posizioni, senza tuttavia confrontarsi
in alcun modo con le motivazioni della sentenza, sicché su questo punto
l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 CPC).
Per
quanto riguarda la contestazione relativa all'IVA, che a mente dell'appellante
non sarebbe dovuta, si rileva che trattasi di argomento nuovo, nessuna
contestazione in tal senso essendo mai stata formulata in precedenza. A
prescindere comunque dall'irricevibilità della censura, le condizioni generali
allegate al contratto doc. C, firmate dall'appellante, indicano chiaramente che
l'IVA è dovuta in aggiunta al contratto.
12.
Il
Pretore ha respinto l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto,
ritenendo che la stessa non era stata proposta correttamente, osservando
tuttavia che non v'erano comunque sufficienti prove a sostegno dell'esistenza
della pretesa opposta in compensazione. L'appellante contesta tale conclusione
asserendo che l'istruttoria attesta l'esistenza di difetti per un ammontare di
almeno fr. 200'000.-.
La
censura è palesemente infondata. Anche se si volesse, per mera ipotesi,
ritenere sufficientemente provata l'esistenza dei difetti alla luce delle
fotografie prodotte e della testimonianza dell'arch. __________, non v'è prova
alcuna circa un eventuale minor valore dell'opera o i costi di eliminazione dei
difetti medesimi. L'importo esposto è una mera affermazione di parte,
contestata e non solo non dimostrata, ma che neppure raggiunge lo stadio della
semplice verosimiglianza.
13.
Ne
discende che l'appello, nella misura in cui è ricevibile, va respinto perché
manifestamente infondato. Le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
ritenuto che nella fissazione delle ripetibili si terrà conto della
stringatezza delle osservazioni inoltrate dalla parte appellata. La domanda
dell'appellante di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio perché
privo di mezzi va poi respinta, non avendo egli documentato la propria
situazione finanziaria, omettendo di produrre la documentazione prospettata con
l'atto d'appello e mai inviata nonostante i solleciti rivolti al suo
patrocinatore.
pronuncia: 1.
Nella misura in cui è ricevibile l'appello è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria di AP 1 è respinta.
3.
Gli
oneri del processuali, consistenti
a)
tassa di giustizia fr. 1'500.–
b) spese fr.
75.
–
fr.
1'575.–
sono
posti a carico dell’appellante, il quale rifonderà a controparte fr. 250.- di
ripetibili.
4.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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