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Decisione

12.2003.146

obbligazioni assunte prima della costituzione della società anonima

8 ottobre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I cambiamenti e le aggiunte in fase di lavorazione fondano, in effetti, sul

rapporto contrattuale originario, la cui natura rimane immutata. Non è dato a

comprendere, né l'appellante lo spiega, perché la clausola di proroga di foro

riferita ad un determinato contratto non debba comprendere anche le

controversie relative ad una diversa modalità d'esecuzione, all'impiego di un

diverso materiale o ad aggiunte decise in corso d'esecuzione.

9. Il

Pretore ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva,

evidenziando che al momento della firma del contratto relativo alla discoteca,

avvenuta il 30 aprile 1998, la persona giuridica __________ GmbH ancora non

esisteva, essendo stata costituita solo nel giugno del 1998. L'appellante

contesta questa deduzione, asseverando che il contratto è stato concluso in

previsione della costituzione della società - fatto di cui controparte era a

conoscenza - e che i relativi obblighi sono stati da lei assunti nel termine di

3 mesi previsto dall'art. 783 cpv. 3 CO.

L'art.

art. 783 cpv. 2 CO statuisce che coloro che hanno agito in nome della società

prima della sua iscrizione nel registro di commercio sono responsabili

personalmente ed in solido. Se però siffatte obbligazioni furono espressamente

contratte in nome della società da costituire e se la società stessa le assume

nel termine di tre mesi dall'iscrizione nel registro di commercio, coloro che

le hanno contratte ne sono liberati e la sola società ne è responsabile (cpv.

3). Nel caso concreto però le obbligazioni non sono state contratte

espressamente in nome della società da costituire, bensì in nome diAP 1 (doc.

B). L'indicazione "Discoteca __________, è qui intesa a specificare l'oggetto

cui il contratto è riferito, non invece la parte contraente, tanto che neppure

è fatto riferimento ad una qualche forma societaria. Così, anche il contratto

doc. L, stipulato in nome di AP 1, indica quale oggetto "Arredamento

negozio Praga". Fa quindi difetto una delle premesse per l'applicazione

della norma invocata dall'appellante. Dagli atti risulta inoltre che i

pagamenti sono stati fatti tutti personalmente da AP 1, ciò anche

successivamente al momento in cui, a detta dell'appellante, il contratto

sarebbe stato assunto dalla società (doc. 11-13). Questo modo di procedere non

è punto compatibile con la tesi dell'avvenuta assunzione del contratto da parte

della società medesima, assunzione che non è stata altrimenti provata. Non da

ultimo si osserva che già nella fase preprocessuale parte attrice si è rivolta

a AP 1 personalmente senza che essi, seppure assistiti da un patrocinatore

legale, abbiano mai contestato la propria responsabilità personale, limitandosi

invero a rifiutare il pagamento del saldo a causa della pretesa esistenza di

difetti e danni. Anche nell'ambito della notifica di difetti del 3 maggio 1999

l'architetto __________ ha fatto riferimento al mandato ricevuto da AP 1, senza

neppure menzionare la società (doc. V). Sarà solo nel corso del 2000, dopo

l'avvio della presente procedura giudiziaria e nell'imminenza dell'inoltro

della risposta di causa - dove per la prima volta è stata contestata la qualità

di parte contrattuale dei convenuti - che l'architetto __________ farà

riferimento ad un mandato ricevuto dalla __________ GmbH, rappresentata da AP 1

(doc. 5).

Questi

elementi portano univocamente a concludere che il contratto è stato stipulato

con i convenuti, non con la società. Il fatto che la fattura comprendente le

prestazioni è stata indirizzata alla società (doc. N), che figura pure quale

destinataria di corrispondenza relativa al contratto, potrebbe invero essere un

indizio in senso contrario, ma non è sufficiente a sovvertire questi

accertamenti.

10. L'appellante

sostiene che, diversamente da quanto accertato dal Pretore, il debito sarebbe

inesistente in quanto integralmente pagato. In particolare egli sostiene di

aver versato anticipi per complessive Lit 736'000'000.- e non solo Lit

566'000'000.- come ritenuto dal primo giudice.

La

censura è manifestamente infondata. Prima dell'avvio della presente procedura i

convenuti non hanno mai obiettato alcunché circa l'entità degli acconti

versati, neppure alla ricezione dello scritto 2 marzo 1999 con il quale

l'attrice comunicava loro di essere sempre in attesa del saldo della fattura

ammontante a fr. 230'051.-, pari a Lit 232'607'500 oltre IVA e fr. 8'000.-

oltre IVA (doc. S). Anche in sede di risposta essi hanno ancora affermato di

aver versato Lit. 566'000'000.- (risposta pag. 8 ad 6), mentre è solo con

l'allegato di duplica che hanno per la prima volta sostenuto di aver versato

complessivamente Lit. 736'000'000.- (duplica pag. 17). Questo argomentando che

la fattura doc. N, datata 29 dicembre 1998, indica il pagamento di acconti di

Considerandi

complessive Lit 566'000'000.- e di conseguenza ancora non poteva tener conto

dei due successivi pagamenti di Lit 120'000'000.- dell'8 gennaio e di Lit

50'000'000.- del 4 febbraio 1999.

Ebbene,

la teste __________ ha spiegato che la fattura doc. N è stata redatta solo nel

marzo del 1999 ma reca una data precedente perché ciò fu a lei richiesto per

ragioni contabili (verbale 27 marzo 2001, pag. 7). Inoltre, in occasione del

proprio interrogatorio formale, AP 1, alla domanda a quanto ammontano i

pagamenti a favore dellaAO 1AO 1 al momento del suo interrogatorio ("bis heute

getätigte Einzahlungen") ha risposto che erano stati pagati 562 milioni di

Lit , importo confermato anche da AP 1 (verbale IF 13.9.01, pag. 7 ad 12, pag.

12.

ad 10). La contestazione riproposta in questa sede appare quindi quantomeno

temeraria.

Peraltro,

dalla documentazione bancaria risultano versamenti a favore dell'attrice di Lit

50'000'000.- il 7.7.98, Lit. 100'000'000.- il 12.10.98, Lit 100'000'000.- il

24.11

, Lit 80'000'000.- il 4.12.98, Lit 120'000'000.- l'8.1.99 e Lit.

50'000.- il 4 febbraio 1999 (doc. 13), per complessive Lit 500'000'000.-.

L'appellante neppure indica, oltre ai pagamenti documentati in atti, quale

altri pagamenti anteriori al 29 dicembre agli avrebbe effettuato e quando.

.

11.

Il

Pretore ha stabilito l'ammontare della pretesa in fr. 207'369,77, indicando nel

dettaglio ogni singolo importo e specificando i motivi per cui lo ha ammesso.

L'appellante si limita a contestare alcune posizioni, senza tuttavia confrontarsi

in alcun modo con le motivazioni della sentenza, sicché su questo punto

l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 CPC).

Per

quanto riguarda la contestazione relativa all'IVA, che a mente dell'appellante

non sarebbe dovuta, si rileva che trattasi di argomento nuovo, nessuna

contestazione in tal senso essendo mai stata formulata in precedenza. A

prescindere comunque dall'irricevibilità della censura, le condizioni generali

allegate al contratto doc. C, firmate dall'appellante, indicano chiaramente che

l'IVA è dovuta in aggiunta al contratto.

12.

Il

Pretore ha respinto l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto,

ritenendo che la stessa non era stata proposta correttamente, osservando

tuttavia che non v'erano comunque sufficienti prove a sostegno dell'esistenza

della pretesa opposta in compensazione. L'appellante contesta tale conclusione

asserendo che l'istruttoria attesta l'esistenza di difetti per un ammontare di

almeno fr. 200'000.-.

La

censura è palesemente infondata. Anche se si volesse, per mera ipotesi,

ritenere sufficientemente provata l'esistenza dei difetti alla luce delle

fotografie prodotte e della testimonianza dell'arch. __________, non v'è prova

alcuna circa un eventuale minor valore dell'opera o i costi di eliminazione dei

difetti medesimi. L'importo esposto è una mera affermazione di parte,

contestata e non solo non dimostrata, ma che neppure raggiunge lo stadio della

semplice verosimiglianza.

13.

Ne

discende che l'appello, nella misura in cui è ricevibile, va respinto perché

manifestamente infondato. Le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC),

ritenuto che nella fissazione delle ripetibili si terrà conto della

stringatezza delle osservazioni inoltrate dalla parte appellata. La domanda

dell'appellante di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio perché

privo di mezzi va poi respinta, non avendo egli documentato la propria

situazione finanziaria, omettendo di produrre la documentazione prospettata con

l'atto d'appello e mai inviata nonostante i solleciti rivolti al suo

patrocinatore.

pronuncia: 1.

Nella misura in cui è ricevibile l'appello è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria di AP 1 è respinta.

3.

Gli

oneri del processuali, consistenti

a)

tassa di giustizia fr. 1'500.–

b) spese fr.

75.

fr.

1'575.–

sono

posti a carico dell’appellante, il quale rifonderà a controparte fr. 250.- di

ripetibili.

4.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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