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Decisione

12.2003.147

mancata prova circa l'esistenza di un mutuo

29 ottobre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

il quale non era a conoscenza dei rapporti in essere tra le parti in causa,

interpretando poi in modo erroneo la testimonianza dell'avv. M__________, il

quale aveva redatto una convenzione che ben rifletteva i rapporti in essere tra

le parti.

8. Va

innanzitutto rilevato che gli atti non consentono di fare piena luce sulla

vicenda di cui trattasi: ciò non da ultimo perché la fattispecie è ben più

ampia di quella oggetto della presente causa, ritenuto che v'è un ulteriore non

indifferente importo di fr. 290'000.- che l'attore avrebbe versato quale

finanziamento alla __________, di cui però poco o nulla è dato a sapere, ma che

poteva essere rilevante per meglio comprendere i rapporti in essere tra le

parti in causa. Comunque, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, le

tavole processuali non consentono di ritenere provata l'esistenza di un

contratto di mutuo tra attore e convenuta.

Agli atti

v'è un documento, denominato "convenzione" la cui premessa indica che

con la stessa "i contraenti (AP 1i e AO 1r) intendono regolare i loro

rapporti interni inerenti alla ditta __________…" (doc. 9). Dal fatto che

la convenzione non è stata firmata dall'attore convenuto, il Pretore ha dedotto

che questi non ne condivideva il contenuto. Va però osservato in proposito che

l'avv. __________ M__________, sentito quale teste, ha affermato di aver

allestito il citato documento su mandato congiunto delle parti, riferendo pure

che, stante il contenuto delle premesse, il testo della convenzione rifletteva

ciò che le parti gli avevano detto (teste M__________i, verbale 26 gennaio

2000, pag. 6). La mancanza della firma dell'attore non permette quindi di

dedurne che il contenuto non riflettesse la reale situazione dei rapporti fra

le parti.

Dal

menzionato documento risulta che la convenuta agiva per conto dell'attore, il

quale già aveva messo a disposizione la somma di fr. 100'000.- per la

sottoscrizione di 100 azioni della __________ e ne avrebbe messi a disposizione

altrettanti per un ulteriore aumento del capitale societario. È invero

particolare che nelle premesse della convenzione figuri che la__________ ha un

"… capitale azionario interamente liberato di fr. 200'000.- …" e che

l'attore "… intende ora finanziare interamente un nuovo aumento di fr.

100'000.- …" quando tale aumento già era stato deciso ed attuato nel

precedente mese di febbraio (doc. 5, 6). Ciò lascia presumere che il documento

sia stato allestito già tempo prima di essere discusso durante l'incontro

presso lo studio legale dell'avv. M__________(teste L__________, rogatoria

21.6.2000, pag. 2 ad 2). "Secondo le indicazioni convenute" in

occasione di detta riunione il documento è poi stato corretto e, con lettera

accompagnatoria del 14 maggio 1997, inviata alla __________ affinché la

sottoponesse all'attore per la firma (doc. 7). Questo lascia supporre che si

trattasse della versione definitiva, che rifletteva quanto discusso durante

l'incontro, senza dimenticare che, contestualmente, l'attore ha versato alla __________

la somma di fr. 100'000.- (doc. 27, giust. no 231). Neppure è dato a

comprendere per quale motivo l'attore ha versato ulteriori fr. 80'000.- il 4

agosto 1997, fr. 45'000.- il 29 dicembre 1997 e fr. 20'000.- il 27 maggio 1998

se, come afferma, non condivideva il contenuto della "convenzione",

senza prima precisare la sua posizione e se, come sostiene, non aveva alcun

interesse nella società.

Vero è

che la teste L__________ - la cui deposizione va peraltro letta con particolare

cautela stanti i suoi stretti rapporti con l'attore - riferisce di aver saputo

che l'attore aveva concesso alla convenuta un mutuo di fr. 200'000.- e che,

nell'ambito dell'incontro presso lo studio dell'avvocato M__________, si parlò

di trasformarlo in una partecipazione azionaria, proposta rifiutata dall'attore

(rogatoria, verbale 21 giugno 2000, ad 2). Questa deposizione è però in

contraddizione con quella dell'avv. M__________, per il quale la convenzione

rispecchiava ciò che entrambe le parti volevano. Quand'anche si volesse

riconoscere la medesima credibilità ad entrambi testi, le due testimonianze si

eliderebbero. Verrebbe così meno la testimonianza a favore della tesi della

convenuta, ma anche l'unica a favore dell'attore, con la conseguenza che non

sarebbe dimostrata l'esistenza del mutuo. Dal solo fatto che la convenuta non

ha potuto dimostrare le proprie tesi non è infatti possibile trarre quale

conseguenza che è da ritenere dimostrata quella dell'attore, per la quale non

v'è prova di sorta, perché ciò significherebbe invertire in modo inammissibile

l'onere della prova (Kummer, Berner Kommentar, n. 252 ad art. 8 CC).

Di

conseguenza, non potendosi ritenere provata l'esistenza del contratto di mutuo,

l'appello dev'essere accolto e la sentenza impugnata riformata. L'esito del

gravame impone pure una modifica del dispositivo della sentenza di prima

istanza in punto alle spese.

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC

pronuncia: I. L'appello

17 settembre 2003 di AP 1 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza del Pretore del Distretto di __________è riformata come

segue:

1. La

petizione è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le spese di fr. 250.-- sono poste a carico

dell'attore, il quale dovrà rifondere alla convenuta fr. 15'000.- a titolo di

ripetibili.

Considerandi

II. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1'450.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

1'500.-

sono

posti a carico dell’appellato, il quale rifonderà a controparte fr. 7'000.- di

ripetibili.

III. Intimazione:

-

;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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