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Decisione

12.2003.148

contratto di locazione di personale a livello internazionale - diritto applicabile

18 ottobre 2004Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

5. Con

duplica 24 maggio 2002, la convenuta ha confermato le proprie eccezioni e

domande. Contestate puntualmente le fatture, ha riconosciuto alla controparte

una mercede complessiva di Lit 1'238'472'590, integralmente saldata con gli acconti

versati. Ha poi respinto le fatture relative alla fornitura di materiale che

sostiene di non aver mai ordinato e quantificato i danni causati dalla cattiva

esecuzione dei lavori sul cantiere di __________ in DM 3'222'000.- che ha posto

in compensazione al credito che dovesse essere riconosciuto alla controparte.

6. Con

decreto 9 luglio 2002, cresciuto in giudicato, il Pretore ha statuito in merito

alla competenza, respingendo la relativa eccezione sollevata dalla convenuta.

Esperita

l'istruttoria, con le conclusioni 19 maggio 2003 l'attrice ha confermato

integralmente le proprie domande. Con conclusioni del 20 maggio 2003 la

convenuta ha postulato la reiezione della petizione, formulando in via

subordinata una domanda riconvenzionale chiedente la condanna della controparte

al pagamento della somma eccedente l'importo compensato fino a concorrenza

della propria pretesa risarcitoria e in via ancor più subordinata la condanna

dell'attrice al pagamento di fr. 990'777,60.

7. Con sentenza del 13 agosto 2003 il Pretore ha parzialmente

accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento dell'importo di fr.

858'757,15 oltre interessi al 3,5% dal 1° marzo 2001 e al 3% dal 1° gennaio

2002. Dichiarata irricevibile perché tardiva la domanda riconvenzionale

formulata dalla convenuta in sede di conclusioni, il primo giudice, rilevato il

carattere internazionale della vertenza e accertato che le parti non si erano

accordate in merito al diritto che doveva reggere il loro rapporto

contrattuale, ha ritenuto applicabile il diritto italiano.

Ha quindi

verificato le pretese di parte attrice, concludendo che erano legittime

limitatamente alla somma di Lit 1'073'446'442, pari a fr. 858'757,15. In merito

ai pretesi difetti, dopo aver precisato che per l'art. 1667 CCIt gli stessi

andavano notificati entro 60 giorni dalla scoperta, il primo giudice ha

rilevato che, nel caso concreto, la notifica era tardiva perché l'attrice aveva

terminato i propri lavori a marzo del 2000 mentre la prima doglianza della

convenuta era intervenuta nel maggio 2001. Per quanto concerne invece la

pretesa indennità per inadempienza contrattuale relativa ai lavori fatti sugli

impianti di __________ __________, il Pretore ha respinto la domanda rilevando

che non v'era prova alcuna in merito all'ammontare del danno.

8. Con

appello 18 settembre 2003 la AP 1 chiede la riforma della sentenza di primo

grado nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi.

Con

osservazioni 27 ottobre 2003 l'appellata propone la conferma del giudizio

appellato e la reiezione del gravame

Considerato

in diritto 9. Stante l'esistenza di un litigio a carattere internazionale e non

avendo le parti operato una scelta del diritto applicabile, il Pretore ha definito

lo stesso in base all'art. 117 LDIP. Rilevato che è applicabile il diritto del

domicilio o della sede della parte che fornisce la prestazione caratteristica

il primo giudice, considerato che per le prestazioni fornite il contratto

rientra nella categoria dei contratti di servizio e che la prestazione

caratteristica - consistente essenzialmente nella locazione di personale - era

fornita dall'attrice, ha ritenuto applicabile il diritto italiano. L'appellante

contesta tale deduzione sostenendo che è applicabile il diritto tedesco, perché

la convenzione sulla doppia imposizione Italia /Germania prevede che, qualora

una società lavori all'estero, dopo 183 giorni essa viene dichiarata stabile

organizzazione nel paese dove esercita la sua attività.

Ebbene,

va avantutto rilevato che in base alla menzionata convenzione è considerata

"stabile organizzazione" una sede fissa di affari in cui un'impresa

esercita in tutto o in parte la sua attività (art. 5 cpv. 1). Un cantiere di

costruzione è considerato stabile organizzazione se la durata supera i dodici

mesi (art. 5). In concreto risulta che l'attrice è stata attiva sul cantiere di

__________ da agosto 1999 a marzo 2000. Trattandosi di periodo inferiore

all'anno, non risultano concretizzati gli estremi per far nascere una

"stabile organizzazione". A prescindere poi dal fatto che la

normativa di cui trattasi regola aspetti di natura fiscale - che però non

paiono suscettibili di avere ipso facto influenza sull'incorporazione di una

società - va ancora rilevato che quando le parti hanno stipulato il contratto,

vale a dire prima dell'inizio dei lavori, l'attrice non aveva una stabile

organizzazione a __________. Essa aveva invece la propria sede in Italia, ciò

che comporta l'applicazione del diritto di questo Stato. Non è dato a vedere

per quale motivo la successiva creazione di una stabile organizzazione in

Germania - fatto questo, come già illustrato, non verificato - debba comportare

una modifica del contratto con l'applicazione di un diritto diverso da quello che

lo disciplinava al momento della stipulazione.

La

questione non merita tuttavia ulteriore approfondimento. In concreto

l'appellante sostiene che, applicando il diritto tedesco, la notifica dei

difetti sarebbe tempestiva, tempestività negata invece dal Pretore in

applicazione del diritto italiano. Quand'anche volesse considerare tempestiva

tale notifica, l'esito del giudizio non muterebbe: il primo giudice ha infatti

respinto l'eccezione di compensazione anche perché ha costatato che il danno

derivante dalla pretesa inadempienza non era stato provato, conclusione questa

rimasta incontestata dall'appellante. La questione della tempestività della

notifica non ha pertanto alcuna portata pratica, su questo punto l'appello

essendo comunque da respingere.

10. Il

Pretore ha esaminato singolarmente le fatture emesse dall'attrice, rilevando

che per alcune di esse la documentazione d'appoggio era carente. Per quanto

concerne le fatture no 631, di Lit 1'408'640'000 (relativa alle prestazioni del

mese di agosto 1999: doc. E) con uno scoperto di Lit 408'640'000, no 740 di DM

1'014'825.- (relativa alle prestazioni del mese di settembre 1999: doc. F) con

uno scoperto di Lit 14'676'738 e no 807 di DM 1'662'825.- (relativa alle

prestazioni del mese di ottobre 1999: doc. G) con uno scoperto di Lit

1'151'195'740, il primo giudice ha rilevato che la pretesa non era stata

sufficientemente documentata dall'attrice, respingendo quindi la domanda di

pagamento degli importi residui. Egli ha altresì considerato che gli acconti erano

stati versati dalla convenuta previa valutazione dell'opera prestata, per cui

ha reputato che almeno in tale misura essa aveva accertato l'esecuzione dei

Considerandi

lavori e quindi non poteva chiedere la restituzione della mercede. L'appellante

ritiene arbitraria questa conclusione, rilevando che l'onere probatorio

relativo all'esecuzione dei lavori incombeva alla controparte, la quale nulla

ha dimostrato.

Va qui

innanzitutto rilevato che le parti nulla avevano stabilito in merito alla

documentazione da presentare unitamente alla fatturazione. In particolare non

risulta, né le parti lo hanno mai sostenuto, che la firma dei bollettini di

lavoro fosse una condizione per il pagamento delle ore di lavoro fatte. Certo,

questo modo di procedere avrebbe avuto il pregio di facilitare la verifica dei

quantitativi, ma ciò ancora non esclude che si potesse procedere in altro modo

per determinarli, prova ne è che, nonostante l'assenza di bollettini, la

convenuta ha versato cospicui acconti sulle fatture. La convenuta stessa ha poi

affermato di aver saldato solo le fatture che la convincevano ed erano

sostenibili da un punto di vista qualitativo e quantitativo (risposta 27

febbraio 2002 pag. 7). Ciò significa che la convenuta, responsabile del

cantiere e dell'impiego delle maestranze messe a sua disposizione dall'attrice,

ha fatto le verifiche in merito ai lavori eseguiti ed ha accertato la congruità

degli importi pagati, di cui è pertanto malvenuta a chiedere ora la

restituzione. Né l'appellante spiega in base a quali altre considerazioni

avrebbe altrimenti versato gli acconti. È dunque a ragione che il Pretore,

sulla scorta del comportamento e delle affermazioni della convenuta, ha

ritenuto sufficientemente provato il benfondato delle fatture nella misura in

cui sono state parzialmente pagate. Certo, è ben possibile che le stesse

comprendessero pure prestazioni che sono state necessarie per rifare lavori non

eseguiti correttamente. L'entità di tali interventi non è tuttavia nota e,

inoltre, le fatture non sono state interamente saldate, sicché v'era comunque

un margine per regolare anche siffatte evenienze. Su questo punto l'appello

appare quindi infondato.

11.

Il

Pretore ha ammesso la fattura no 127 di DM 135'900.- relativa ai lavori di

manutenzione eseguiti nel mese di febbraio 2000 (doc. O) anche in mancanza dei

bollettini di lavoro, perché ha ritenuto che la convenuta avesse esplicitamente

ordinato l'intervento ad un prezzo forfetario di DM 135'900.- (doc. N).

L'appellante contesta la fattura in oggetto affermando che, non essendo stata

pattuita una mercede a corpo ma solo una tariffa oraria, incombeva alla

controparte dimostrare l'effettivo numero di ore impiegate.

Relativamente

alla fattura di cui trattasi, la situazione è diversa da quella esaminata al

considerando precedente. Con l'ordine del 15 febbraio 2000 la convenuta ha

infatti chiesto all'attrice di mettere a sua disposizione del personale per il

periodo compreso tra il 16.02.2000 ed il 29.02.2000, al prezzo pattuito di DM

75.

-, indicando che sarebbero state necessarie 1812 h di lavoro (doc. N). Essa

non ha mai contestato che i lavori richiesti siano stati eseguiti, né ha

sostenuto di aver dovuto rivedere al ribasso le proprie valutazioni in merito

al tempo impiegato per eseguirli, limitandosi a osservare lapidariamente che

"l'attrice non fornisce alcun bollettino orario giustificativo".

Considerato che, come già detto, la presentazione dei bollettini non assurge a

condizione per il pagamento della mercede, ben poteva il Pretore ritenere

dovuta la mercede perché la convenuta stessa ha richiesto un quantitativo ben

definito di ore di lavoro la cui esecuzione la convenuta si è ben guardata dal

contestare esplicitamente. Anche su questo punto l'appello va di conseguenza

respinto.

12.

Il

Pretore ha ammesso la domanda di pagamento delle fatture no 739 di Lit

74'434'000, no 784 di Lit 15'080'000, no 840 di Lit 40'290'000 per fornitura di

materiale. Rilevato che solo in duplica la convenuta ha contestato di aver

ordinato il materiale mentre in precedenza essa non ne aveva mai contestato né

la fornitura né la qualità, ha poi ritenuto stipulato un contratto di

compravendita per atti concludenti. L'appellante osserva che il contratto in

essere fra le parti riguardava unicamente la messa a disposizione di personale

e non anche la fornitura di materiale, che essa non ha mai ordinato.

In merito

a queste fatture risulta che con la petizione l'attrice ha affermato di aver

fornito anche del materiale necessario per la realizzazione dell'impianto,

fornitura regolarmente fatturata e mai contestata (petizione pag. 3/4). Al

proposito l'appellante non ha sollevato contestazione alcuna con la risposta di

causa. Già per questo motivo il Pretore ben poteva considerare tali fatti

siccome ammessi (art. 170 cpv. 2 CPC). Neppure in sede di duplica - dove le

contestazioni sarebbero comunque state tardive - la convenuta ha invero

contestato chiaramente i fatti, segnatamente l'avvenuta fornitura e impiego del

materiale, limitandosi ad affermare che le fatture "riguardano forniture

di materiale mai ordinato da AP 1 e che la stessa evidentemente non può

accettare" (duplica 24 maggio 2002, pag. 8). A ragione quindi il Pretore

ha ritenuto ammessa la pretesa, tanto più che in sede di conclusioni la

convenuta non ha riproposto contestazioni di sorta in merito alla fornitura e

impiego del materiale.

Il primo

giudice, rilevato che non v'era contestazione in punto alla fornitura ed al

prezzo della merce, ha pure stabilito che, la convenuta non avendo mai

sollevato obiezioni prima della procedura giudiziaria e accettato il materiale

senza sollevare eccezioni, fra le parti era venuto in essere un contratto di

compravendita stipulato per atti concludenti. Questa deduzione non è contestata

dall'appellante, la quale si limita a sostenere che trattandosi di materiale

non ordinato sarebbe ovvio che non ne è mai stata contestata la fornitura, né

la qualità, né il prezzo. Se non che, tenuto conto dei rapporti commerciali che

legavano le parti nell'ambito della realizzazione dell'impianto di eliminazione

dei rifiuti di __________, in applicazione del principio della buona fede nei

rapporti commerciali la AP 1 avrebbe sicuramente reagito in termini ragionevoli

una volta ricevute le fatture, senza aspettare la procedura giudiziaria a oltre

due anni dalla conclusione dei lavori. Sintomatico in tal senso è che neppure

in sede giudiziaria ha mai contestato di aver ricevuto il materiale di cui

trattasi. Anche in merito alle fatture per la fornitura di materiale le censure

si rivelano quindi infondate.

In

conclusione, l'appello, integralmente infondato, dev'essere respinto. Le spese

e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

pronuncia: 1.

L'appello è respinto.

2.

Gli oneri

del processuali, consistenti

a)

tassa di giustizia fr. 5'900.-

b) spese fr.

100.

-

fr.

6'000.-

sono

posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a controparte fr. 10'000.-

di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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