12.2003.151
rinvio TF - condizioni generali - uso commerciale
12 ottobre 2004Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2003.151
Data decisione, Autorità:
12.10.2004, IICCA
Titolo:
rinvio TF - condizioni generali - uso commerciale
REPLICA
art. 1 CO
art. 175 CPC-TI
art. 66 cpv. 1 OG
Incarto n.
12.2003.151
Rinvio TF
Lugano
12 ottobre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. no.
OA.1998.00062 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con
petizione 19 giugno 1998 da
rappr. da
contro
rappr. dav
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 127'341.50
oltre interessi e che il Segretario assessore, con sentenza 16 maggio 2001, ha
respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 2 luglio 2001, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta, con osservazioni 14 agosto 2001, postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamate
le sentenze 27 settembre 2002 e 20 agosto 2003 della I Corte civile del
Tribunale federale che ha provveduto ad annullare ai sensi dei considerandi i
giudizi 4 aprile 2002 (inc. n. 12.2001.95) rispettivamente 17 dicembre 2002
(inc. n. 12.2002.210), con cui questa Camera, respingendo l'appello
dell'attrice, aveva confermato la reiezione della petizione;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Nella
primavera del 1992 la casa di spedizioni svizzera è stata incaricata dalla
ditta irlandese __________ di organizzare il trasporto dalla Germania
all'Italia di un macchinario per la trafilatura di rame e alluminio, del valore
di Lit. 793'000'000, destinata alla ditta italiana .
B. Il
10 giugno 1992, su richiesta dello spedizioniere, la destinataria della merce
ha provveduto a anticipargli l'importo di Lit. 150'700'000, pari all'IVA del
19% da corrispondere all'autorità doganale italiana per l'importazione. ha
consegnato la somma all'intermediario da lei designato per le pratiche in Italia,
la ditta __________la quale -come è stato appurato solo in seguito- non l'ha
riversata alla Dogana. Quest'ultima, preso atto del mancato pagamento dei
diritti doganali, si è rivalsa sulla garante __________incassando così quanto
di sua spettanza (doc. O).
C. Nel
frattempo, a seguito dei ritardi nella consegna della merce, causati tra
l'altro dall'errato trasporto in Italia di altri colli rispetto a quelli
previsti e dal conseguente sequestro dell'IVA -poi revocato- da parte della
Procura della Repubblica, l'acquirente e destinataria dei macchinari ha
comunicato alla venditrice __________la rescissione del contratto di
compravendita.
D. Con
la petizione in rassegna , preso atto che l'autorità doganale italiana non la
riteneva legittimata a percepire il rimborso di Lit. 150'700'000 (doc. O), ha
convenuto in causa , ora , postulandone la condanna alla rifusione del
controvalore in franchi dell'IVA a suo tempo anticipata, il tutto
rimproverandole una violazione del contratto venuto in essere tra le parti.
La
convenuta si è opposta a qualsiasi richiesta, contestando, in particolare sulla
base delle condizioni generali degli spedizionieri richiamate nel contratto, di
essere responsabile del danno subito dalla controparte, oltretutto ampiamente
prescritto.
E. Il
Segretario assessore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha respinto
la petizione. Il giudice di prime cure, accertata l'applicazione nella
fattispecie delle condizioni generali cui la convenuta aveva fatto accenno
durante lo scambio di corrispondenza, ha esaminato se quest'ultima poteva
essere resa responsabile del danno subito dall'attrice, concludendo per la
negativa: il fatto che la convenuta si fosse rivolta a uno spedizioniere
intermedio non costituiva innanzitutto una violazione contrattuale; la scelta
di far capo alla ditta __________non poteva a sua volta fondare una sua
responsabilità, non essendo state evidenziate a quel momento circostanze tali
da mettere in dubbio la capacità, la competenza e l'affidabilità del vettore
scelto; infine, quand'anche si volesse ammettere una colpa della convenuta per
l'errore nel trasporto, non era in ogni caso provato che lo stesso avesse
comportato anche l'erronea esazione dei diritti doganali e quindi il danno di
cui si chiedeva il risarcimento.
F. Con
l'appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l'attrice chiede di
riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Essa
contesta in primo luogo l'applicabilità delle condizioni generali e chiede
invece di far riferimento alle norme del CO. Ciò posto, a suo giudizio, la
convenuta era già responsabile nei suoi confronti in quanto non aveva provato
di aver agito diligentemente nella scelta del vettore, ai sensi dell'art. 399
cpv. 2 CO. Essa era in ogni caso tenuta al risarcimento poiché era stato
l'errore di trasporto ed i conseguenti ritardi, a lei imputabili, che avevano
portato alla rescissione del contratto di compravendita e con ciò alla
difficoltà nella restituzione dell'IVA da parte dell'autorità doganale, problemi
che altrimenti non si sarebbero mai posti.
Considerandi
in diritto:
1.
Con la (nuova) sentenza di rinvio il Tribunale federale ha
innanzitutto confermato il giudizio con cui la scrivente Camera aveva stabilito
che il rapporto contrattuale tra le parti in causa, volto in sostanza
all'effettuazione dello sdoganamento (o quanto meno del pagamento dell'IVA),
era retto dalle norme relative al contratto di mandato e che l'errore di
trasporto ed i conseguenti ritardi imputati alla convenuta non erano in
relazione causale con il danno di cui l'attrice pretendeva il risarcimento. Nel
prosieguo della sua esposizione, l'Alta Corte ha tuttavia rimproverato ai
giudici cantonali di non essersi pronunciati sull'applicabilità delle
condizioni generali, che consentivano pacificamente la sostituzione del
mandatario, rispettivamente di non aver esaminato se nel settore dei trasporti
internazionali fosse usuale affidarsi a degli intermediari locali per il
disbrigo delle pratiche di sdoganamento, questioni che in effetti a quel
momento erano state lasciate indecise, avendo essi dato per scontato la facoltà
del mandatario di farsi sostituire, quando in realtà quell'assunto, se si
prescindeva dalle predette condizioni generali e dall'uso, era contrario
all'art. 398 cpv. 3 CO. I giudici federali hanno pertanto rinviato la causa
all'autorità cantonale, affinché avesse a pronunciarsi sull'applicabilità nella
fattispecie delle condizioni generali e sull'esistenza di un uso o costume
tipico del ramo, precisando che in caso di risposta affermativa ad una di
queste due domande la petizione doveva essere respinta, mentre nel caso
contrario le stessa doveva essere accolta.
2.
Giusta
l'art. 66 cpv. 1 OG l'autorità cantonale, a cui è stata rimandata una causa,
può tener conto di nuove allegazioni, in quanto lo consenta la procedura
cantonale, ma deve porre a fondamento della sua nuova decisione i considerandi
di diritto contenuti nella sentenza di rinvio del Tribunale federale (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 835 ad art. 322; Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, Vol. II, n. 1.3 segg. ad art.
66.
OG).
Nel caso
di specie, pur non condividendo l'assunto dell'autorità federale -anche perché
l'attrice, in sede di appello (punto 3), aveva censurato unicamente la scelta
di far capo alla ditta __________ e nulla aveva avuto da ridire circa il
diritto della convenuta, riconosciutole dal Segretario assessore, di farsi
sostituire, questione che essa aveva anzi implicitamente ammesso, laddove non
solo aveva fatto riferimento all'art. 399 cpv. 2 CO ove è espressamente
regolato il caso il cui il mandatario è autorizzato alla sostituzione, ma aveva
pure accennato alla "facoltà dello spedizioniere di affidarsi a
terzi"- questa Camera, preso atto della disposizione che precede, provvede
senz'altro ad esaminare la questione dell'applicabilità delle condizioni
generali e dell'esistenza di eventuali usi e costumi tipici del ramo.
3.
Le
condizioni generali sono di principio vincolanti solo se sono state integrate
nel rapporto contrattuale. L'applicazione delle condizioni generali può essere
esplicita, risultare da atti concludenti oppure da indizi di natura e portata
tali da poter dedurre la disponibilità del cliente a considerare le condizioni
generali parte integrante del contratto (Bucher, Schweizerisches
Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 2. ed, Zurigo 1988, p. 153 seg.).
Nel caso
di specie questa Camera ritiene che le condizioni generali (1980)
dell'Associazione svizzera degli spedizionieri non siano applicabili al
contratto venuto in essere tra le parti. I documenti all'indirizzo dell'attrice
contenenti un riferimento a quelle condizioni generali sono il doc. 26 (= doc.
E), il doc. 5, il doc. 9.1 e il doc. G. Di questi l'unico rilevante per
stabilire l'applicabilità delle condizioni generali è in definitiva il solo
doc. 5, che costituisce la risposta dell'attrice alla comunicazione della
convenuta di cui al doc. 26, ritenuto che gli ulteriori scritti di quest'ultima
non possono essere presi in considerazione per risolvere la questione, essendo
successivi alla conclusione del contratto (Forstmoser, Gesetzgebung und
Gerichtspraxis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Schweiz - Eine
Standortbestimmung, in Giger/Schluep, Allgemeine Geschäftsbedingungen in
Doktrin und Praxis, Zurigo 1982, p. 39; per il diritto tedesco, cfr. Ulmer/Brandner/Hensen,
AGB-Gesetz Kommentar, 8. ed., Colonia 1997, N. 27 ad § 2 AGB) e trattandosi,
almeno per il doc. 9.1, di un semplice bollettino di consegna (Forstmoser,
op. cit., ibidem; per il diritto tedesco, cfr. Ulmer/Brandner/Hensen,
op. cit., ibidem). Nel documento in questione, consistente nel fax che la
convenuta aveva inviato all'attrice per definire alcuni dettagli necessari per
le pratiche di sdoganamento, l'applicabilità delle condizioni generali risulta
dall'indicazione, posta in fondo alla pagina, sotto la lista degli indirizzi
della convenuta e dopo uno spazio bianco di mezza pagina espressamente previsto
ed in concreto utilizzato dall'attrice per fornire i dati richiesti, secondo
cui "Wir sind Mitglied des Schweizerischen Spediteur-Verbandes und
arbeiten ausschliesslich aufgrund der von diesem erlassenen «Allgemeinen
Bedingungen» (1980)". Ora, è indiscutibile che nelle particolari
circostanze il rimando alle condizioni generali, pur figurando sul testo
stesso, risulta essere posto in un luogo poco visibile per la parte che legge
tale scritto, ciò che non permette di ammetterne in buona fede l'accettazione
da parte dell'attrice (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, N. 190 ad
art. 1 CO; la giurisprudenza tedesca prevede una soluzione analoga nel caso
-come quello qui in esame- in cui il rimando figurante in calce al documento
non è posto sufficientemente in evidenza e, per la sua particolare posizione, non
può essere considerato parte integrante dell'offerta, cfr. Ulmer/Brandner/
Hensen, op. cit., N. 29 ad § 2 AGB con rif.), tanto più che nulla
permetteva di ritenere che l'attrice, sia pure attiva nel commercio
internazionale, a quel momento dovesse essere a conoscenza dell'esistenza di
quelle condizioni generali (dai documenti doc. 7, 8 e 10, relativi all'incarico
che, in quel medesimo periodo, era stato conferito alla convenuta, volto alla
spedizione di alcuni macchinari dell'attrice alla ditta inglese __________non
risulta in effetti se al momento del conferimento dello stesso - non è per
altro dato a sapere se a conferirlo fosse stata l'attrice oppure la ditta
inglese - all'attrice sia stata proposta l'applicazione delle condizioni
generali). Se ciò non bastasse, le condizioni generali sono in ogni caso
inapplicabili siccome il rimando alle stesse è avvenuto in una lingua, il
tedesco, che non è quella in cui si sono svolte le trattative tra le parti,
ovvero l'italiano, rispettivamente quelle conosciute mondialmente, ovvero
l'inglese o il francese (Ulmer/Brandner/Hensen, op. cit., N. 24 ad § 2
AGB e N. 17 segg. ad Anh. § 2 AGB).
4.
A
giudizio di questa Camera, l'esistenza di un uso commerciale o di un costume
nel settore dei trasporti internazionali che permette di far capo a degli
intermediari locali per il disbrigo delle pratiche di sdoganamento deve invece
essere considerata proceduralmente assodata. In effetti l'attrice, in sede di
replica, non solo non ha contestato l'esistenza di questo uso o costume (ad 5 e
6.
p. 5-7, ciò che comporta la presunzione della rinuncia a contestare
quell'argomentazione o eccezione, riconoscendola, cfr. Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 2 ad art. 175), fatto che la convenuta aveva a più riprese addotto
con la risposta di causa (ad 1 p. 2, ad 6iii p. 6, ad 8iii p. 7), ma l'ha
addirittura ammessa con riferimento ai punti ad 1 e 8iii, laddove si è limitata
ad opporre la semplice indicazione "agli atti" (ad 1 p. 2)
rispettivamente ha asserito che le professioni di legittimità dell'operato
della convenuta (in particolare il fatto di poter scegliere liberamente altri
spedizionieri doganali, cfr. risposta , ad 8, p. 7, III) si scontravano
unicamente con il principio giuridico della "responsabilità per l'altrui
operato" (ad 8 p. 9); che la circostanza fosse stata ammessa dall'attrice
è stato del resto appurato anche dal giudice di prime cure, il quale, proprio
adducendo che il fatto da provare non era contestato, aveva respinto la domanda
volta all'esperimento di una perizia atta ad accertare gli usi in materia di
spedizioni internazionali (cfr. ordinanza 28 gennaio 2000 p. 3). Ma a
prescindere da quanto precede, come già accennato in precedenza (cfr. supra,
consid. 2), l'attrice, con l'appello (punto 3), ha in ogni caso ammesso, almeno
implicitamente, che la controparte fosse legittimata a farsi sostituire da un
intermediario per l'espletamento delle pratiche di sdoganamento, ammissione che
-esclusa l'ipotesi di un'autorizzazione da parte sua- era verosimilmente dovuta
proprio all'esistenza di un uso in tal senso.
5.
Ammessa
con ciò l'esistenza di un uso commerciale o di un costume nel ramo, che
consentiva alla convenuta di far capo ad un intermediario, la petizione,
conformemente ai considerandi della sentenza di rinvio, deve senz'altro essere
respinta, anche perché le altre censure sollevate nell'appello, segnatamente
quella relativa alla violazione della diligenza nella scelta del sostituto,
sono già state definitivamente evase dalla sentenza federale.
6.
Ne
discende, per questi motivi, la reiezione del gravame.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 luglio 2001 di è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2'450.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
2'500.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 2'500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: -
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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