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Decisione

12.2003.151

rinvio TF - condizioni generali - uso commerciale

12 ottobre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

primavera del 1992 la casa di spedizioni svizzera è stata incaricata dalla

ditta irlandese __________ di organizzare il trasporto dalla Germania

all'Italia di un macchinario per la trafilatura di rame e alluminio, del valore

di Lit. 793'000'000, destinata alla ditta italiana .

B. Il

10 giugno 1992, su richiesta dello spedizioniere, la destinataria della merce

ha provveduto a anticipargli l'importo di Lit. 150'700'000, pari all'IVA del

19% da corrispondere all'autorità doganale italiana per l'importazione. ha

consegnato la somma all'intermediario da lei designato per le pratiche in Italia,

la ditta __________la quale -come è stato appurato solo in seguito- non l'ha

riversata alla Dogana. Quest'ultima, preso atto del mancato pagamento dei

diritti doganali, si è rivalsa sulla garante __________incassando così quanto

di sua spettanza (doc. O).

C. Nel

frattempo, a seguito dei ritardi nella consegna della merce, causati tra

l'altro dall'errato trasporto in Italia di altri colli rispetto a quelli

previsti e dal conseguente sequestro dell'IVA -poi revocato- da parte della

Procura della Repubblica, l'acquirente e destinataria dei macchinari ha

comunicato alla venditrice __________la rescissione del contratto di

compravendita.

D. Con

la petizione in rassegna , preso atto che l'autorità doganale italiana non la

riteneva legittimata a percepire il rimborso di Lit. 150'700'000 (doc. O), ha

convenuto in causa , ora , postulandone la condanna alla rifusione del

controvalore in franchi dell'IVA a suo tempo anticipata, il tutto

rimproverandole una violazione del contratto venuto in essere tra le parti.

La

convenuta si è opposta a qualsiasi richiesta, contestando, in particolare sulla

base delle condizioni generali degli spedizionieri richiamate nel contratto, di

essere responsabile del danno subito dalla controparte, oltretutto ampiamente

prescritto.

E. Il

Segretario assessore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha respinto

la petizione. Il giudice di prime cure, accertata l'applicazione nella

fattispecie delle condizioni generali cui la convenuta aveva fatto accenno

durante lo scambio di corrispondenza, ha esaminato se quest'ultima poteva

essere resa responsabile del danno subito dall'attrice, concludendo per la

negativa: il fatto che la convenuta si fosse rivolta a uno spedizioniere

intermedio non costituiva innanzitutto una violazione contrattuale; la scelta

di far capo alla ditta __________non poteva a sua volta fondare una sua

responsabilità, non essendo state evidenziate a quel momento circostanze tali

da mettere in dubbio la capacità, la competenza e l'affidabilità del vettore

scelto; infine, quand'anche si volesse ammettere una colpa della convenuta per

l'errore nel trasporto, non era in ogni caso provato che lo stesso avesse

comportato anche l'erronea esazione dei diritti doganali e quindi il danno di

cui si chiedeva il risarcimento.

F. Con

l'appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l'attrice chiede di

riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Essa

contesta in primo luogo l'applicabilità delle condizioni generali e chiede

invece di far riferimento alle norme del CO. Ciò posto, a suo giudizio, la

convenuta era già responsabile nei suoi confronti in quanto non aveva provato

di aver agito diligentemente nella scelta del vettore, ai sensi dell'art. 399

cpv. 2 CO. Essa era in ogni caso tenuta al risarcimento poiché era stato

l'errore di trasporto ed i conseguenti ritardi, a lei imputabili, che avevano

portato alla rescissione del contratto di compravendita e con ciò alla

difficoltà nella restituzione dell'IVA da parte dell'autorità doganale, problemi

che altrimenti non si sarebbero mai posti.

Considerandi

in diritto:

1.

Con la (nuova) sentenza di rinvio il Tribunale federale ha

innanzitutto confermato il giudizio con cui la scrivente Camera aveva stabilito

che il rapporto contrattuale tra le parti in causa, volto in sostanza

all'effettuazione dello sdoganamento (o quanto meno del pagamento dell'IVA),

era retto dalle norme relative al contratto di mandato e che l'errore di

trasporto ed i conseguenti ritardi imputati alla convenuta non erano in

relazione causale con il danno di cui l'attrice pretendeva il risarcimento. Nel

prosieguo della sua esposizione, l'Alta Corte ha tuttavia rimproverato ai

giudici cantonali di non essersi pronunciati sull'applicabilità delle

condizioni generali, che consentivano pacificamente la sostituzione del

mandatario, rispettivamente di non aver esaminato se nel settore dei trasporti

internazionali fosse usuale affidarsi a degli intermediari locali per il

disbrigo delle pratiche di sdoganamento, questioni che in effetti a quel

momento erano state lasciate indecise, avendo essi dato per scontato la facoltà

del mandatario di farsi sostituire, quando in realtà quell'assunto, se si

prescindeva dalle predette condizioni generali e dall'uso, era contrario

all'art. 398 cpv. 3 CO. I giudici federali hanno pertanto rinviato la causa

all'autorità cantonale, affinché avesse a pronunciarsi sull'applicabilità nella

fattispecie delle condizioni generali e sull'esistenza di un uso o costume

tipico del ramo, precisando che in caso di risposta affermativa ad una di

queste due domande la petizione doveva essere respinta, mentre nel caso

contrario le stessa doveva essere accolta.

2.

Giusta

l'art. 66 cpv. 1 OG l'autorità cantonale, a cui è stata rimandata una causa,

può tener conto di nuove allegazioni, in quanto lo consenta la procedura

cantonale, ma deve porre a fondamento della sua nuova decisione i considerandi

di diritto contenuti nella sentenza di rinvio del Tribunale federale (cfr. Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, n. 835 ad art. 322; Poudret, Commentaire de la loi

fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, Vol. II, n. 1.3 segg. ad art.

66.

OG).

Nel caso

di specie, pur non condividendo l'assunto dell'autorità federale -anche perché

l'attrice, in sede di appello (punto 3), aveva censurato unicamente la scelta

di far capo alla ditta __________ e nulla aveva avuto da ridire circa il

diritto della convenuta, riconosciutole dal Segretario assessore, di farsi

sostituire, questione che essa aveva anzi implicitamente ammesso, laddove non

solo aveva fatto riferimento all'art. 399 cpv. 2 CO ove è espressamente

regolato il caso il cui il mandatario è autorizzato alla sostituzione, ma aveva

pure accennato alla "facoltà dello spedizioniere di affidarsi a

terzi"- questa Camera, preso atto della disposizione che precede, provvede

senz'altro ad esaminare la questione dell'applicabilità delle condizioni

generali e dell'esistenza di eventuali usi e costumi tipici del ramo.

3.

Le

condizioni generali sono di principio vincolanti solo se sono state integrate

nel rapporto contrattuale. L'applicazione delle condizioni generali può essere

esplicita, risultare da atti concludenti oppure da indizi di natura e portata

tali da poter dedurre la disponibilità del cliente a considerare le condizioni

generali parte integrante del contratto (Bucher, Schweizerisches

Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 2. ed, Zurigo 1988, p. 153 seg.).

Nel caso

di specie questa Camera ritiene che le condizioni generali (1980)

dell'Associazione svizzera degli spedizionieri non siano applicabili al

contratto venuto in essere tra le parti. I documenti all'indirizzo dell'attrice

contenenti un riferimento a quelle condizioni generali sono il doc. 26 (= doc.

E), il doc. 5, il doc. 9.1 e il doc. G. Di questi l'unico rilevante per

stabilire l'applicabilità delle condizioni generali è in definitiva il solo

doc. 5, che costituisce la risposta dell'attrice alla comunicazione della

convenuta di cui al doc. 26, ritenuto che gli ulteriori scritti di quest'ultima

non possono essere presi in considerazione per risolvere la questione, essendo

successivi alla conclusione del contratto (Forstmoser, Gesetzgebung und

Gerichtspraxis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Schweiz - Eine

Standortbestimmung, in Giger/Schluep, Allgemeine Geschäftsbedingungen in

Doktrin und Praxis, Zurigo 1982, p. 39; per il diritto tedesco, cfr. Ulmer/Brandner/Hensen,

AGB-Gesetz Kommentar, 8. ed., Colonia 1997, N. 27 ad § 2 AGB) e trattandosi,

almeno per il doc. 9.1, di un semplice bollettino di consegna (Forstmoser,

op. cit., ibidem; per il diritto tedesco, cfr. Ulmer/Brandner/Hensen,

op. cit., ibidem). Nel documento in questione, consistente nel fax che la

convenuta aveva inviato all'attrice per definire alcuni dettagli necessari per

le pratiche di sdoganamento, l'applicabilità delle condizioni generali risulta

dall'indicazione, posta in fondo alla pagina, sotto la lista degli indirizzi

della convenuta e dopo uno spazio bianco di mezza pagina espressamente previsto

ed in concreto utilizzato dall'attrice per fornire i dati richiesti, secondo

cui "Wir sind Mitglied des Schweizerischen Spediteur-Verbandes und

arbeiten ausschliesslich aufgrund der von diesem erlassenen «Allgemeinen

Bedingungen» (1980)". Ora, è indiscutibile che nelle particolari

circostanze il rimando alle condizioni generali, pur figurando sul testo

stesso, risulta essere posto in un luogo poco visibile per la parte che legge

tale scritto, ciò che non permette di ammetterne in buona fede l'accettazione

da parte dell'attrice (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, N. 190 ad

art. 1 CO; la giurisprudenza tedesca prevede una soluzione analoga nel caso

-come quello qui in esame- in cui il rimando figurante in calce al documento

non è posto sufficientemente in evidenza e, per la sua particolare posizione, non

può essere considerato parte integrante dell'offerta, cfr. Ulmer/Brandner/

Hensen, op. cit., N. 29 ad § 2 AGB con rif.), tanto più che nulla

permetteva di ritenere che l'attrice, sia pure attiva nel commercio

internazionale, a quel momento dovesse essere a conoscenza dell'esistenza di

quelle condizioni generali (dai documenti doc. 7, 8 e 10, relativi all'incarico

che, in quel medesimo periodo, era stato conferito alla convenuta, volto alla

spedizione di alcuni macchinari dell'attrice alla ditta inglese __________non

risulta in effetti se al momento del conferimento dello stesso - non è per

altro dato a sapere se a conferirlo fosse stata l'attrice oppure la ditta

inglese - all'attrice sia stata proposta l'applicazione delle condizioni

generali). Se ciò non bastasse, le condizioni generali sono in ogni caso

inapplicabili siccome il rimando alle stesse è avvenuto in una lingua, il

tedesco, che non è quella in cui si sono svolte le trattative tra le parti,

ovvero l'italiano, rispettivamente quelle conosciute mondialmente, ovvero

l'inglese o il francese (Ulmer/Brandner/Hensen, op. cit., N. 24 ad § 2

AGB e N. 17 segg. ad Anh. § 2 AGB).

4.

A

giudizio di questa Camera, l'esistenza di un uso commerciale o di un costume

nel settore dei trasporti internazionali che permette di far capo a degli

intermediari locali per il disbrigo delle pratiche di sdoganamento deve invece

essere considerata proceduralmente assodata. In effetti l'attrice, in sede di

replica, non solo non ha contestato l'esistenza di questo uso o costume (ad 5 e

6.

p. 5-7, ciò che comporta la presunzione della rinuncia a contestare

quell'argomentazione o eccezione, riconoscendola, cfr. Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 2 ad art. 175), fatto che la convenuta aveva a più riprese addotto

con la risposta di causa (ad 1 p. 2, ad 6iii p. 6, ad 8iii p. 7), ma l'ha

addirittura ammessa con riferimento ai punti ad 1 e 8iii, laddove si è limitata

ad opporre la semplice indicazione "agli atti" (ad 1 p. 2)

rispettivamente ha asserito che le professioni di legittimità dell'operato

della convenuta (in particolare il fatto di poter scegliere liberamente altri

spedizionieri doganali, cfr. risposta , ad 8, p. 7, III) si scontravano

unicamente con il principio giuridico della "responsabilità per l'altrui

operato" (ad 8 p. 9); che la circostanza fosse stata ammessa dall'attrice

è stato del resto appurato anche dal giudice di prime cure, il quale, proprio

adducendo che il fatto da provare non era contestato, aveva respinto la domanda

volta all'esperimento di una perizia atta ad accertare gli usi in materia di

spedizioni internazionali (cfr. ordinanza 28 gennaio 2000 p. 3). Ma a

prescindere da quanto precede, come già accennato in precedenza (cfr. supra,

consid. 2), l'attrice, con l'appello (punto 3), ha in ogni caso ammesso, almeno

implicitamente, che la controparte fosse legittimata a farsi sostituire da un

intermediario per l'espletamento delle pratiche di sdoganamento, ammissione che

-esclusa l'ipotesi di un'autorizzazione da parte sua- era verosimilmente dovuta

proprio all'esistenza di un uso in tal senso.

5.

Ammessa

con ciò l'esistenza di un uso commerciale o di un costume nel ramo, che

consentiva alla convenuta di far capo ad un intermediario, la petizione,

conformemente ai considerandi della sentenza di rinvio, deve senz'altro essere

respinta, anche perché le altre censure sollevate nell'appello, segnatamente

quella relativa alla violazione della diligenza nella scelta del sostituto,

sono già state definitivamente evase dalla sentenza federale.

6.

Ne

discende, per questi motivi, la reiezione del gravame.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 2 luglio 2001 di è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2'450.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

2'500.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 2'500.- per ripetibili.

III. Intimazione a: -

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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