12.2003.153
scrittura privata eccepita di falso - effetti della mancata contestazione di una conferma d'ordine
25 novembre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2003.153
Data decisione, Autorità:
25.11.2004, IICCA
Titolo:
scrittura privata eccepita di falso - effetti della mancata contestazione di una conferma d'ordine
ECCEZIONE DI FALSO
PRESUNZIONE DI AUTENTICITÀ
art. 199 CPC-TI
art. 14 CVIM
art. 24 CVIM
Incarto n.
12.2003.153
Lugano
25 novembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00083
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con petizione 12
settembre 2001 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di Lit. 27'039'000
(pari a Eur 13'964.94) oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva
all’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;
domande
avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 26 agosto 2003 ha respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 22 settembre 2003, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 22 ottobre 2003 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Nel luglio 2000 AP 1 è stata contattata
da __________ AO 1 in vista della fornitura di alcune attrezzature destinate
all’allestimento di uno studio medico-dentistico e, sulla base di una conferma
d’ordine trasmessa a quest’ultimo il 25 luglio 2000, ritornatale, firmata per
accettazione, due giorni dopo (doc. A), ha consegnato la merce in questione all’indirizzo
del __________ a __________, concordato in precedenza.
2.Con la petizione in rassegna AP 1
rilevando come la fattura per la merce (doc. F) fosse rimasta insoluta, ha
chiesto la condanna di __________ AO 1 al pagamento di Lit. 27'039’000 (pari a
Eur 13'964.94) oltre interessi ed accessori.
Il
convenuto, da parte sua, si è opposto alla petizione rilevando, in estrema sintesi,
di aver a quel momento agito solo in qualità di semplice intermediario, fermo
restando che partner contrattuale dell’attrice era in realtà il predetto __________.
3.Il Pretore, con il giudizio qui
impugnato, ha respinto la petizione.
Il
giudice di prime cure, preso atto che alla fattispecie, stante la sede italiana
dell’attrice ed il domicilio svizzero del convenuto, fosse applicabile la
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale
di merci (in seguito CV), ha provveduto ad esaminare se l’istruttoria avesse
permesso di confermare che il convenuto aveva accettato, ai sensi dell’art. 18
CV, l’offerta contenuta nello scritto di cui al doc. A, concludendo per la
negativa: le testimonianze __________, la quale escludeva che la firma apposta su
quel documento fosse quella del convenuto, e __________, il quale invece
affermava che la stessa emanava da quest’ultimo, che del resto si era occupato
dell’intera trattativa, erano in effetti contraddittorie e dunque si elidevano
a vicenda, per cui, atteso che dalle tavole processuali non erano emersi
ulteriori elementi atti a suffragare la tesi attorea secondo cui il contratto
era effettivamente venuto in essere con il convenuto, occorreva senz’altro
decidere a sfavore dell’attrice, gravata dell’onere della prova (art. 8 CC).
4.Con l’appello che qui ci occupa
l’attrice chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di accogliere la
petizione, adducendo che il primo giudice non avrebbe attribuito importanza
alcuna ai doc. A-B e D-F che invece indicavano l’esistenza di un contratto tra
le parti e dei quali il convenuto non era riuscito a dimostrare la falsità ed
evidenziando come il teste __________, alla luce anche della testimonianza __________,
sarebbe di gran lunga più attendibile della teste __________, tanto più che la controparte
nemmeno aveva tempestivamente contestato l’esistenza del contratto.
5.Delle osservazioni con cui il
convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi
considerandi.
6. L’esito
dell’appello come pure -essendo questo l’unico aspetto litigioso in prima sede-
della petizione dipende in definitiva dalla questione a sapere se il convenuto
disponga della legittimazione passiva, in altre parole se egli sia l’effettivo
partner contrattuale dell’attrice nella menzionata operazione commerciale. Il
quesito, come vedremo, dev’essere risolto positivamente.
7. Questo
esito si giustifica già per il fatto che il convenuto non ha espressamente
contestato negli allegati preliminari che la firma apposta “per accettazione”
sul doc. A fosse la sua -circostanza da lui eccepita, tardivamente (art. 78 CPC;
cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 22 ad art. 78), per la
prima volta solo in occasione dell’udienza preliminare (verbale p. 3)- contravvenendo
con ciò al chiaro disposto di cui all’art. 199 CPC, secondo cui la scrittura
privata firmata si ha per riconosciuta se la parte, contro la quale è prodotta,
non la contesta espressamente per falsa. In tali circostanze, la soluzione proceduralmente
corretta non può che essere quella di ritenere che la firma in questione emani effettivamente
dal convenuto, cui va pertanto riconosciuta la legittimazione passiva, mentre
non è assolutamente possibile prendere in considerazione la dichiarazione in senso
opposto resa dalla teste __________, per altro contraddetta dal teste __________,
l’assunzione di prove essendo limitata ai fatti contestati (art. 184 cpv. 2
CPC).
8.Ma, a titolo abbondanziale, l’esito
della causa non sarebbe diverso nemmeno nel caso in cui si volesse ammettere con
il convenuto che la firma in questione non fosse la sua, ma, verosimilmente del
__________. L’istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che nell’occasione
il convenuto aveva concesso a quest’ultimo la facoltà di utilizzare le
infrastrutture, segnatamente telefoni e fax, della ditta __________ presso cui
lavorava (teste __________; cfr. pure risposta p. 3). Come riferito dalla teste
__________, segretaria personale del convenuto, essa, una volta ricevuti i fax
dell’attrice, provvedeva, verosimilmente istruita dal convenuto, a consegnarli
al __________, che vi dava evasione. Ora, è incontestabile che il doc. A sia
pervenuto presso __________ o comunque presso il convenuto, anche perché egli
in sede di risposta non ha contestato l’affermazione in tal senso formulata
dall’attrice con la petizione (ad 2), che deve pertanto essere considerata come
proceduralmente assodata (art. 170 cpv. 2 CPC); la teste __________ ha del
resto dato atto di aver ricevuto moltissimi fax dell’attrice, evidenziando in
particolare che uno di questi, verosimilmente proprio quello di cui al doc. A
-che in effetti è l’unico agli atti ad avere quelle caratteristiche- venne poi
rispedito all’attrice dal __________ dopo avervi apposto delle annotazioni.
Trattandosi in concreto (doc. A) di una “conferma d’ordine”, ordine che,
com’è indicato nella stessa, “salvo diverse istruzioni scritte ed approvate
dalla AP 1 … trascorsi 6 giorni dalla data di invio, si intende integralmente
accettato alle condizioni particolari in esse specificate e alle condizioni
generali di vendita ed uso già sottoscritte dall’acquirente per presa
conoscenza ed accettazione”, ben si può ritenere, anche perché l’istituto
giuridico della lettera di conferma è conosciuto nei rapporti commerciali sia
in Svizzera (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht
- Allgemeiner Teil, 7. ed., Zurigo 1998, n. 1159 segg., in particolare n. 1163
segg.) che in Italia (cfr. Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice
Civile, 6. ed., Padova 2002, n. 13 ad art. 1326; Pescatore/Ruperto,
Codice Civile, 9. ed., Milano 1993, n. 2 ad art. 1325 e n. 13 ad art. 1326),
che, a prescindere dalla questione della sua eventuale accettazione, la mancata
contestazione della stessa da parte del convenuto nel termine comporti
l’accettazione del suo contenuto, in particolare del fatto che la “commissione
[sia stata] conferita
alla AP 1 da AO 1 Sig. __________” (sull’ammissibilità
dell’accettazione di un’offerta in conseguenza del silenzio ad una lettera di
conferma nell’ambito dell’applicazione della CV, cfr. Brunner,
UN-Kaufrecht - CISG, Berna 2004, n. 6 delle note preliminari all’art. 14-24; Schlechtriem/Schwenzer,
Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht (CISG), Monaco 2004, n. 4 delle note
preliminari all’art. 14-24; Honsell (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht,
Berlino-Heidelberg-New York, n. 35 ad art. 19), tanto più che egli non può
pretendere -né del resto lo ha fatto- di non essere stato a conoscenza del
tenore di quel documento, in quanto la sua ignoranza è in definitiva dovuta
all’incauta istruzione da lui conferita alla sua segretaria di consegnare tutti
gli invii dell’attrice al __________.
9.Contrariamente a quanto addotto dal
convenuto, il fatto che l’attrice gli avesse inizialmente accordato una
commissione di mediazione del 5% (cfr. doc. 1) non esclude affatto che egli potesse
essere nel contempo la controparte dell’attrice nel contratto di compravendita.
Oltretutto nel diritto svizzero (art. 412 cpv. 1 CO), applicabile alla questione
in virtù dell’art. 117 cpv. 1 lett. c LDIP (cfr. Keller/Kren Kostkiewicz,
Zürcher Kommentar, 2. ed., n. 107 ad art. 117; II CCA 13 maggio 1993
inc. n. 168/91, 25 maggio 1994 inc. n. 11/94), è conosciuta sia la mediazione
per indicazione sia quella per interposizione, e nel caso di specie il convenuto
non è stato in grado di provare che l’attività da intermediario da lui svolta
dovesse essere considerata solo una mediazione per indicazione piuttosto che
per interposizione, tanto più che a favore di quest’ultima va annoverata la
circostanza emersa dall’istruttoria che l’attrice non vende direttamente ad
acquirenti finali della merce, ma unicamente a concessionari o rivenditori
(testi __________ e __________).
10. Ne
discende l’accoglimento dell’appello, ritenuto che la tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 22 settembre 2003 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza
la sentenza 26 agosto 2003 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
è così riformata:
1. La petizione 12 settembre
2001 è accolta.
§ Di
conseguenza __________ AO 1, __________, è condannato a pagare AP 1 __________
la somma di Eur 13'964.94 più interessi al 5% dal 28 settembre 2000.
§§ L’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UEF di Mendrisio è rigettata in via definitiva.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 100.-, da anticipare
dall’attrice, sono poste a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte
fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 500.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà
alla controparte fr. 600.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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