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Decisione

12.2003.154

appalto - riparazione d'automobile - spese di una perizia privata

15 dicembre 2004Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I costi

di una perizia privata costituiscono danno risarcibile ai sensi dell'art. 368

CO, se la stessa, tenuto conto di tutte le particolari condizioni del caso,

costituisce la necessaria o almeno l'utile premessa per l'opportuna

salvaguardia dei diritti del committente nei confronti della controparte (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo

1996, n. 1524; Zindel / Pulver,

Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 3. ed., n. 70 ad art. 368 CO). Nel caso

concreto parte attrice ha incaricato un perito di stabilire le cause dei guasti

al motore del camper (teste __________ verbale 26 novembre 1998, pag. 1; Teste

S__________, verbale 1 ottobre 1998, pag. 1). Il perito __________ S__________,

nel suo rapporto descrive i danni da lui personalmente accertati in occasione

del secondo e del terzo guasto (doc. B, pag. 1) e, per quanto concerne il primo

guasto, riferisce quanto gli è stato detto dall'attore e quanto deduce dalla

fattura emessa dalla convenuta. Egli si pronuncia quindi sulle cause dei guasti

e sulle responsabilità dei medesimi, che attribuisce interamente a mancanze

della convenuta. Le conclusioni di questa perizia sono invero state in buona

parte contraddette dal referto del perito giudiziario, che è giunto ad un

diverso esito. Ciononostante la perizia di parte non è stata priva di utilità,

perché se ne sono potute utilizzare perlomeno le costatazioni di fatto, senza

le quali il perito giudiziario non sarebbe verosimilmente stato in grado di

rispondere ai quesiti postigli. In queste circostanze, considerato che in

effetti il perito ha ritenuto che il secondo intervento non era stato eseguito

a regola d'arte, si giustifica di ammettere quale danno la metà del costo della

perizia di parte, costo che il perito giudiziario ha considerato adeguato.

Su questo

punto l'appello va quindi parzialmente accolto.

Per

quanto concerne il noleggio di mezzi di trasporto, sostitutivi, il Pretore ha

correttamente indicato che di principio ciò è ammesso solo se v'è necessità di

un veicolo e non si possa esigere altra soluzione. Ha poi concluso che nel caso

concreto la relativa spesa va ammessa, senza dare alcuna motivazione per tale

decisione. Se non che, parte attrice nulla aveva addotto in sede di scambio

degli allegati circa la necessità di avere a disposizione un veicolo

sostitutivo. Ne discende che la domanda andava respinta. Per quanto concerne

questa pretesa l'appello va pertanto accolto.

Per

quanto riguarda invece le spese supplementari di fr. 202.40 riconosciute dal

pretore, l'appellante nulla ha specificato in proposito, sicché la pretesa va

ammessa.

12. Il

Pretore ha fissato la decorrenza degli interessi moratori al 16 agosto 2003.

L'appellante contesta questa data, rilevando che, in assenza di messa in mora,

gli interessi possono essere ammessi al più presto dalla data della petizione.

A ragione, non essendovi in concreto stata messa in mora prima dell'inizio

della procedura giudiziaria, gli interessi sono riconosciuti dall'8 aprile

1994.

Per la

domanda riconvenzionale, gli interessi moratori vanno ammessi, come richiesto,

dal 3 giugno 1994, data dell'allegato di risposta.

In

conclusione, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata

riformata nel senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr.

501,40 (fr. 202,40 di spese supplementari e fr. 299.- pari a metà delle spese

della perizia privata) e accogliere la domanda riconvenzionale limitatamente

all'importo di fr. 1'535.-. L'esito dell'appello impone di modificare anche la

ripartizione di spese e ripetibili di prima istanza, tanto per la domanda

principale, nella quale parte attrice risulta vincente in misura trascurabile

(circa 1/70), quanto per la domanda riconvenzionale, dove l'attrice

riconvenzionale risulta vincente nella misura di circa 1/3. Le spese e le

ripetibili dell'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC

pronuncia: I. L'appello

22 settembre 2003 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza del __________ è riformata come segue:

1. La

petizione dell'8 aprile 1994 di AO 1 e AO 2 è parzialmente accolta:

1.1. AP

1 è condannato a versare a AO 1 e AO 2 __________ la somma di fr. 501,40 oltre

interessi al 5% dall'8 aprile 1994.

1.2.

Per l'azione principale, la tassa di giustizia, fissata in fr. 1'500.- e le

spese, da anticipare come di rito, sono poste integralmente a carico della

parte attrice, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 3'000.- di

ripetibili.

2. La

domanda riconvenzionale del 3 giugno 1994 di AP 1

è parzialmente accolta.

2.1. AO

1 e AO 2 sono condannati a versare a AP 1 la somma di fr. 1'535.- oltre

interessi al 5% dal 3 giugno 1994.

2.2. Per

la domanda riconvenzionale, la tassa di giustizia, fissata in fr. 300.- e le

spese, da anticipare come di rito, sono poste carico per fr. 100.- di AO 1 AO 2

e per il resto della AP 1 la quale inoltre

rifonderà alla controparte fr. 200.- di parziali ripetibili.

Considerandi

II. Gli

oneri processuali, consistenti in

a)

tassa di giustizia fr. 550.–

b) spese fr.

50.

fr.

600.

da

anticipare dall'appellante, restano a suo carico per fr. 100.- e per la

rimanenza sono posti a carico dell’appellata, la quale rifonderà a controparte

fr. 1'500.- di ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura __________

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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