12.2003.154
appalto - riparazione d'automobile - spese di una perizia privata
15 dicembre 2004Italiano17 min
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Numero d'incarto:
12.2003.154
Data decisione, Autorità:
15.12.2004, IICCA
Titolo:
appalto - riparazione d'automobile - spese di una perizia privata
DIFETTI
PERIZIA
art. 368 CO
Incarto n.
12.2003.154
Lugano
15 dicembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.94.45
della __________ promossa con petizione 8 aprile 1994 da
AO 1 (D)
AO 2 (D)
tutti rappr. dall’
RA 2
Contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della
convenuta al pagamento della somma di fr. 35'023.45 oltre interessi all'8% dal
16 agosto 1993 a titolo di risarcimento del danno;
petizione avversata dalla convenuta che, in via
riconvenzionale, ha chiesto la condanna degli attori al pagamento dell'importo
di fr. 4'066,89 oltre interessi al 5% dal 3 giugno 1994;
domande che il Pretore, con sentenza 20 agosto 2003 ha
parzialmente accolto per quanto riguarda la domanda principale, condannando la
convenuta al pagamento dell'importo di fr. 18'546.40 oltre interessi al 5% dal
16 agosto 1993, respingendo per contro la domanda riconvenzionale;
appellante la convenuta che, con atto 22 settembre
2003, chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere
integralmente la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice, con osservazioni 30 ottobre 2003,
postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati gli atti
considerato
in fatto 1. Nel
corso del mese di agosto del 1993 AO 1 e AO 2 erano in viaggio in Ticino
con un camper Iveco Turbo Daily, intestato alla __________ Software GmbH. A
seguito di un guasto, il 12 agosto essi si rivolsero all'AP 1 titolare
dell'omonimo garage __________, dove fu costatata la rottura della testata del
motore, della cinghia e del termostato. Effettuata la riparazione del veicolo,
gli attori ripresero il viaggio il 16 agosto. Lo stesso giorno il veicolo
rimase nuovamente in panne lungo la strada che costeggia il lago di Como,
all'altezza di Sala Comacina. Riportato il veicolo presso AP 1, fu riscontrata
la lacerazione della cinghia di distribuzione e la piegatura delle valvole del
2° e 3° cilindro con deformazione delle relative guide. Aggiustato per la
seconda volta il veicolo, gli attori ne rientrarono in possesso il 20 agosto,
rimettendosi in viaggio. Il camper si arrestò però nuovamente sull'autostrada
all'altezza di Balerna a causa di una nuova rottura del motore. Questa volta il
veicolo fu trainato presso la __________, concessionaria Iveco, dove il motore
fu interamente sostituito.
Per i
propri interventi l'AP 1 ha emesso una prima fattura di fr. 3'914.90 - saldata
- ed una seconda di fr. 4'066.80, rimasta impagata.
2. Con petizione dell'8 aprile 1994, AO 1 e AO 2 hanno chiesto la
condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 35'023.45 oltre
interessi all'8% dal 16 agosto 1993. Gli attori hanno sostenuto che, poiché la
prima riparazione non era stata eseguita correttamente ed aveva provocato un
ulteriore guasto, essi avevano chiesto alla convenuta di rifare gratuitamente
il lavoro. Neppure la seconda riparazione sarebbe però stata eseguita a regola
d'arte, causando un'ulteriore avaria, in conseguenza della quale ha dovuto
essere cambiato l'intero motore, lavoro questo eseguito da terzi. Procedendo in
modo contrario alle regole dell'arte, la convenuta avrebbe causato un danno di
fr. 35'023.45 - di cui essi chiedono il risarcimento - così composto:
fr. 1'620.- spese
per noleggio di mezzi di trasporto sostitutivi,
fr. 1'000.- spese
varie,
fr. 2'000.- ferie
non godute dal 17 al 20 agosto 1993,
fr.
6'700.- perdita di salario nel periodo dal 23 al 27
agosto 1993,
fr. 598.- anticipazione
spese peritali,
fr. 4'666.80 2.
fattura __________,
fr. 5'026.- fattura
__________,
fr.
13'412.65 blocco motore.
3. Con risposta 3 giugno 1994, la convenuta ha postulato la reiezione
della petizione eccependo avantutto la carenza di legittimazione attiva degli
attori, che ritiene estranei alla questione perché il veicolo oggetto delle
riparazioni è intestato alla __________ Software GmbH, alla quale pure sono state
intestate le fatture delle riparazioni. Nel merito, asserisce di aver eseguito
le riparazioni a regola d'arte: nega che il secondo guasto sia conseguenza di
un primo intervento errato, così come nega che il terzo guasto sia stato
originato da una cattiva esecuzione della seconda riparazione. Contesta inoltre
il danno fatto valere dalla parte attrice rilevando in particolare che la
fattura relativa alla seconda riparazione, comprendente pure la sostituzione
della turbina, non è mai stata pagata sicché a torto controparte ne chiede il
risarcimento, mentre neppure si può pretendere che sia messo a suo carico il
costo del motore nuovo. In via riconvenzionale postula poi la condanna della
controparte al pagamento della seconda fattura di fr. 4'066,80.
4. Con replica e risposta riconvenzionale 8 luglio 1994 gli attori
hanno parzialmente confermato le proprie domande, contestando le eccezioni di
parte avversa. Ridotto l'importo di causa a fr. 28'044.- oltre interessi - a
seguito dell'abbandono dell'importo di fr. 4'666.80 relativo alla seconda
fattura e diminuzione del costo del motore a fr. 11'100.- -, essi si sono
opposti alla domanda riconvenzionale, adducendo che la controparte non può
chiedere il pagamento della fattura di cui trattasi in quanto relativa ad un
intervento gratuito, resosi necessario per rimediare alla prima riparazione non
eseguita correttamente.
5. Con
duplica e replica riconvenzionale 28 settembre 2004 parte convenuta, e così con
la duplica riconvenzionale gli attori, hanno confermato le rispettive eccezioni
e domande.
6. Con
giudizio 29 luglio 1997 - confermato da questa Camera con decisione del 9
settembre 1997 - il Segretario assessore, giudicando in luogo e vece del
Pretore, ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Esperita
l'istruttoria e avendo le parti rinunciato al dibattimento finale, con le
conclusioni 30 agosto 2002 la convenuta ha confermato integralmente le proprie
domande, mentre parte attrice non ha inoltrato conclusioni.
7. Con sentenza 20 agosto 2003 il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, condannando la convenuta al pagamento dell'importo di fr. 18'546.40
oltre interessi al 5% dal 16 agosto 1993, respingendo per contro la domanda
riconvenzionale. Il primo giudice ha ritenuto che la prima riparazione non
aveva permesso di rimediare al difetto del motore sicché gli attori avevano
diritto alla riparazione gratuita dell'opera. Di conseguenza egli ha respinto
la domanda riconvenzionale intesa ad ottenere il pagamento del secondo
intervento, da considerarsi, appunto, quale riparazione gratuita. Il Pretore ha
poi ritenuto che anche la seconda riparazione era difettosa, facendo con ciò
rinascere negli attori i diritti previsti dall'art. 368 CO. Dall'insuccesso
della seconda riparazione egli ha poi dedotto anche l'incapacità della
convenuta di riparare convenientemente il veicolo, situazione che ha assimilato
al rifiuto di eseguire la riparazione e che autorizzava il committente a far
eseguire il lavoro da terzi. Ha quindi ritenuto che la sostituzione del motore
si era resa necessaria per riparare il difetto derivante dalle riparazioni
errate, mettendo le relative spese (fr. 11'100.- per il motore e fr. 5'026.-
per la fattura della C__________ SA) a carico della convenuta. Per quanto
concerne gli ulteriori danni, il Pretore ha ammesso unicamente il risarcimento
delle spese peritali (fr. 598.-), delle spese supplementari (fr. 202.40) e del
noleggio di un mezzo di trasporto sostitutivo (fr. 1'620.-).
8. Con
appello 22 settembre 2003 l'AP 1 chiede la riforma della sentenza di primo
grado nel senso di respingere integralmente la petizione e accogliere la
domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con
osservazioni 30 ottobre 2003 l'appellata propone la conferma del giudizio
appellato e la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto 9. Il contratto in essere tra le parti si configura quale appalto,
contratto con il quale l'appaltatore si obbliga a compire un'opera - in
concreto la riparazione del veicolo - e il committente a pagare una mercede
(art. 363 CO).
Se
l'opera è così difettosa che riesca inservibile per il committente, o che non
si possa equamente pretendere dal medesimo l'accettazione, egli può ricusarla e
chiederne inoltre, quando siavi colpa dell'appaltatore, il risarcimento dei
danni (art. 368 cpv. 1 CO). Qualora però i difetti siano di minore entità, il
committente può diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell'opera,
o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, la
riparazione gratuita dell'opera e nel caso di colpa anche il risarcimento dei
danni (art. 368 cpv. 2 CO).
10. L'appellante
contesta le valutazioni del Pretore in merito agli asseriti difetti delle
riparazioni e sostiene che la prima riparazione è stata fatta a regola d'arte.
Oltre a non esservi la prova di una difettosa esecuzione del lavoro, neppure sarebbero
dimostrati il nesso causale tra il primo intervento e la seconda panne e tra il
secondo intervento e il terzo guasto. Inoltre, gli attori non avrebbero mai
chiesto la riparazione gratuita in occasione del secondo intervento. In merito
al danno, assevera che, anche qualora si fosse proceduto nel modo indicato dal
perito giudiziario - il quale ha ritenuto che sarebbe stato opportuno optare
subito per la sostituzione del motore - la relativa spesa avrebbe dovuto
comunque essere assunta dal committente e non potrebbe quindi essere posta a
carico dell'appellante.
10.1 Dalle tavole processuali risulta che, quando gli attori si sono
rivolti per la prima volta alla convenuta, i meccanici hanno costatato la
rottura della testata del motore, della cinghia e del termostato, procedendo di
conseguenza alla sostituzione di questi pezzi. Il perito giudiziario ha
affermato che gli interventi effettuati erano giustificati, mentre non è stato
in grado di pronunciarsi in merito a eventuali difetti d'esecuzione (perizia 5
settembre 2001, pag. 4, ad 2, pag. 9 ad 6). In particolare, per quanto concerne
la mancata sostituzione del tendicinghia, il perito ha rilevato che un
surriscaldamento del motore non ne provoca necessariamente un danneggiamento,
anche se lo stesso va comunque sostituito qualora presenti anche solo lievi
anomalie. Nel caso concreto non è dato a sapere se il tendicinghia fosse in
qualche modo danneggiato e quindi necessitasse di essere sostituito
contestualmente al primo intervento. Vero è che il veicolo si è rotto
nuovamente dopo aver percorso circa altri 50 Km: il perito ha però detto in
proposito che, benché inusuale, è possibile che dopo 100'000 Km un motore si
rompa in ogni momento. Egli non è però stato in grado di stabilire le cause del
secondo danno, né di ricondurlo ai lavori fatti in occasione della prima
riparazione.
Non
può quindi ritenersi provata la difettosità della prima riparazione e, di
conseguenza, diversamente da quanto stabilito dal Pretore, il secondo intervento
non può essere considerato alla stregua di una riparazione gratuita.
Il
perito ha evidenziato invero che, procedendo secondo le regole dell’arte, stante
il tipo di motore ed i chilometri percorsi già in occasione della prima
riparazione la convenuta avrebbe dovuto valutare l’opportunità di sostituire il
propulsore, ciò che avrebbe evitato l’insorgere di ulteriori problemi. Da
questa deduzione peritale gli attori non hanno tuttavia tratto conclusione
alcuna, sicché la questione non ha da essere ulteriormente esaminata.
10.2 In
occasione della seconda riparazione, è stata costatata la lacerazione della
cinghia di distribuzione, la piegatura delle valvole del 2° e 3° cilindro con
deformazione delle rispettive guide. I meccanici hanno quindi provveduto alla
riparazione e sostituzione dei pezzi rovinati, facendo pure revisionare la
testa del motore - già sostituita in occasione del primo intervento -
provvedendo inoltre alla sostituzione del turbocompressore. Come già
evidenziato (sopra consid. 1) il veicolo si è nuovamente guastato e i meccanici
della __________ hanno costatato i medesimi danni già prodottisi col secondo
guasto ed inoltre delle crepe nel 2° e nel 3° cilindro.
In
relazione a questo secondo danno, il perito ha ricondotto il riprodursi dei
medesimi difetti ad una esecuzione non a regola d'arte della seconda
riparazione (perizia cit., pag. 11, ad 12; delucidazione perizia, verbale 11.
aprile 2002, pag. 2 ad 12). Egli ha altresì osservato che nel motore in
questione la rottura della cinghia ha quale conseguenza la piegatura delle
valvole e la deformazione delle relative sedi (perizia cit. pag. 9, ad 8). Per
quel che ne è invece delle crepe formatesi nei cilindri, le medesime sono state
attribuite alla presenza di liquidi nei cilindri. Il perito ha invece scartato quale
causa la panne termica, escludendo altresì che la rottura fosse già esistente
in occasione dei primi due interventi (perizia cit. pag. 10, ad 11). Se ne deve
di conseguenza concludere che la seconda riparazione, non eseguita a regola
d'arte, non ha permesso di risolvere i problemi che affliggevano il motore,
risultando in definitiva inutile, tanto che si sono ripresentati i medesimi
difetti che già avevano reso necessario il secondo intervento. Nella
particolare situazione non è contestabile che, non avendo la convenuta fornito
il risultato pattuito, vale a dire la rimozione dei difetti del motore, parte
attrice poteva ricusare l'opera, per lei inservibile, con la conseguenza che
anche la pretesa dell'appaltatore per la relativa mercede si è estinta.
Seppure,
come testé detto, il secondo lavoro di riparazione sia risultato del tutto
inutile, in quel contesto la convenuta ha però provveduto anche alla
sostituzione del turbocompressore, che ha potuto essere riutilizzato con il nuovo
motore (delucidazione perizia, verbale 11. aprile 2002, pag. 2 ad 13). Essa può
di conseguenza chiedere la rifusione del suo costo di fr. 1'535.- (doc. C),
mentre non può chiedere la rifusione della spesa per la sostituzione perché, a
dipendenza della citata inadempienza, anche il lavoro di montaggio è stato
inutile.
10.3 Il
Pretore ha posto a carico della convenuta il costo del nuovo motore e le spese
per la sua sostituzione. La decisione non può essere condivisa. In effetti, il
perito medesimo è dell'opinione che, il motore in questione essendo
problematico, ne sarebbe stata consigliata la sostituzione, soluzione più
onerosa di una riparazione, ma che comunque aumentava il valore del veicolo
(perizia cit., pag. 4 ad 2), non da ultimo perché oltre i 100'000 Km una
rottura del propulsore poteva avvenire in ogni momento. Ebbene, se, in
occasione del secondo intervento, risultato poi inutile, si fosse optato per la
sostituzione del motore, il relativo costo sarebbe comunque andato a carico
degli attori. Non v'è quindi motivo di giungere ad una diversa conclusione
perché la stessa soluzione è stata adottata solo in un secondo tempo, dopo un
ulteriore tentativo, risultato vano, di riparazione che però non ha causato,
come visto, l’esigenza di sostituire il motore.
11. Il
Pretore ha ammesso il risarcimento delle spese peritali (fr. 598.-), delle
spese supplementari (fr. 202.40) e del noleggio di un mezzo di trasporto
sostitutivo (fr. 1'620.-). L'appellante contesta le spese peritali, rilevando
che il perito giudiziario ha sostanzialmente confermato l'inutilità di quel
referto, ma anche le spese di noleggio del mezzo di trasporto sostitutivo, le
relative fatture essendo state pagate dalla __________ Software GmbH.
Fatti
I costi
di una perizia privata costituiscono danno risarcibile ai sensi dell'art. 368
CO, se la stessa, tenuto conto di tutte le particolari condizioni del caso,
costituisce la necessaria o almeno l'utile premessa per l'opportuna
salvaguardia dei diritti del committente nei confronti della controparte (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo
1996, n. 1524; Zindel / Pulver,
Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 3. ed., n. 70 ad art. 368 CO). Nel caso
concreto parte attrice ha incaricato un perito di stabilire le cause dei guasti
al motore del camper (teste __________ verbale 26 novembre 1998, pag. 1; Teste
S__________, verbale 1 ottobre 1998, pag. 1). Il perito __________ S__________,
nel suo rapporto descrive i danni da lui personalmente accertati in occasione
del secondo e del terzo guasto (doc. B, pag. 1) e, per quanto concerne il primo
guasto, riferisce quanto gli è stato detto dall'attore e quanto deduce dalla
fattura emessa dalla convenuta. Egli si pronuncia quindi sulle cause dei guasti
e sulle responsabilità dei medesimi, che attribuisce interamente a mancanze
della convenuta. Le conclusioni di questa perizia sono invero state in buona
parte contraddette dal referto del perito giudiziario, che è giunto ad un
diverso esito. Ciononostante la perizia di parte non è stata priva di utilità,
perché se ne sono potute utilizzare perlomeno le costatazioni di fatto, senza
le quali il perito giudiziario non sarebbe verosimilmente stato in grado di
rispondere ai quesiti postigli. In queste circostanze, considerato che in
effetti il perito ha ritenuto che il secondo intervento non era stato eseguito
a regola d'arte, si giustifica di ammettere quale danno la metà del costo della
perizia di parte, costo che il perito giudiziario ha considerato adeguato.
Su questo
punto l'appello va quindi parzialmente accolto.
Per
quanto concerne il noleggio di mezzi di trasporto, sostitutivi, il Pretore ha
correttamente indicato che di principio ciò è ammesso solo se v'è necessità di
un veicolo e non si possa esigere altra soluzione. Ha poi concluso che nel caso
concreto la relativa spesa va ammessa, senza dare alcuna motivazione per tale
decisione. Se non che, parte attrice nulla aveva addotto in sede di scambio
degli allegati circa la necessità di avere a disposizione un veicolo
sostitutivo. Ne discende che la domanda andava respinta. Per quanto concerne
questa pretesa l'appello va pertanto accolto.
Per
quanto riguarda invece le spese supplementari di fr. 202.40 riconosciute dal
pretore, l'appellante nulla ha specificato in proposito, sicché la pretesa va
ammessa.
12. Il
Pretore ha fissato la decorrenza degli interessi moratori al 16 agosto 2003.
L'appellante contesta questa data, rilevando che, in assenza di messa in mora,
gli interessi possono essere ammessi al più presto dalla data della petizione.
A ragione, non essendovi in concreto stata messa in mora prima dell'inizio
della procedura giudiziaria, gli interessi sono riconosciuti dall'8 aprile
1994.
Per la
domanda riconvenzionale, gli interessi moratori vanno ammessi, come richiesto,
dal 3 giugno 1994, data dell'allegato di risposta.
In
conclusione, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata
riformata nel senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr.
501,40 (fr. 202,40 di spese supplementari e fr. 299.- pari a metà delle spese
della perizia privata) e accogliere la domanda riconvenzionale limitatamente
all'importo di fr. 1'535.-. L'esito dell'appello impone di modificare anche la
ripartizione di spese e ripetibili di prima istanza, tanto per la domanda
principale, nella quale parte attrice risulta vincente in misura trascurabile
(circa 1/70), quanto per la domanda riconvenzionale, dove l'attrice
riconvenzionale risulta vincente nella misura di circa 1/3. Le spese e le
ripetibili dell'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC
pronuncia: I. L'appello
22 settembre 2003 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza del __________ è riformata come segue:
1. La
petizione dell'8 aprile 1994 di AO 1 e AO 2 è parzialmente accolta:
1.1. AP
1 è condannato a versare a AO 1 e AO 2 __________ la somma di fr. 501,40 oltre
interessi al 5% dall'8 aprile 1994.
1.2.
Per l'azione principale, la tassa di giustizia, fissata in fr. 1'500.- e le
spese, da anticipare come di rito, sono poste integralmente a carico della
parte attrice, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 3'000.- di
ripetibili.
2. La
domanda riconvenzionale del 3 giugno 1994 di AP 1
è parzialmente accolta.
2.1. AO
1 e AO 2 sono condannati a versare a AP 1 la somma di fr. 1'535.- oltre
interessi al 5% dal 3 giugno 1994.
2.2. Per
la domanda riconvenzionale, la tassa di giustizia, fissata in fr. 300.- e le
spese, da anticipare come di rito, sono poste carico per fr. 100.- di AO 1 AO 2
e per il resto della AP 1 la quale inoltre
rifonderà alla controparte fr. 200.- di parziali ripetibili.
Considerandi
II. Gli
oneri processuali, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr.
50.
–
fr.
600.
–
da
anticipare dall'appellante, restano a suo carico per fr. 100.- e per la
rimanenza sono posti a carico dell’appellata, la quale rifonderà a controparte
fr. 1'500.- di ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura __________
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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