12.2003.169
assistenza giudiziaria - concetto di indigenza
11 novembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2003.169
Data decisione, Autorità:
11.11.2004, IICCA
Titolo:
assistenza giudiziaria - concetto di indigenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
INDIGENZA
art. 3 cpv. 2 LAG
Incarto n.
12.2003.169
Lugano
11 novembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.109
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 8 agosto 2002
da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr.
39'528,85 oltre interessi, domanda avversata dal convenuto che ha postulato la
reiezione della petizione, chiedendo in via riconvenzionale la condanna
dell'attrice al pagamento dell'importo di fr. 70'000.-;
ed ora
sulla domanda di assistenza giudiziaria introdotta dal convenuto
pedissequamente alla risposta, cui l'attrice si è opposta e che il Pretore con
decreto 19 settembre 2003 ha respinto;
appellante
il convenuto, che con ricorso del 6 ottobre 2003 chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di ammettere l'istanza di assistenza giudiziaria;
mentre
l'attrice con osservazioni del 27 ottobre 2003 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. Con
petizione 8 agosto 2002 la AO 1 ha chiesto la condanna del convenuto al
pagamento della somma di fr. 39'528,85 oltre interessi, corrispondente al saldo
scoperto del conto no 16.870.049.1/07 a lui intestato, oltre interessi e spese.
A dire dell'attrice, il saldo negativo sarebbe il risultato di operazioni in
borsa, e meglio dell'acquisto di opzioni, effettuate a debito del conto in
questione.
2. Con
risposta 24 ottobre 2002 il convenuto ha postulato la reiezione della
petizione, tanto per ragioni meramente formali, quanto nel merito, dove ha
contestato di aver dato ordine di eseguire le operazioni di cui trattasi. In
via riconvenzionale ha poi chiesto la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo
di fr. 70'000.-, pari alla diminuzione del suo avere in conto derivante dalle
operazioni eseguite a sua insaputa. Il convenuto ha poi postulato il beneficio
dell'assistenza giudiziaria, adducendo di essere al beneficio di prestazioni
complementari e quindi non in grado di provvedere alle spese di causa.
3. L'attrice
con osservazioni 22 novembre 2002 si è opposta alla richiesta di assistenza
giudiziaria contestando l'esistenza del requisito della possibilità di esito
favorevole della domanda riconvenzionale e chiedendo che controparte sia
astretta a prestare una cauzione giudiziaria.
4. Con
il giudizio impugnato il Pretore ha respinto l'istanza negando l'esistenza del
requisito della parvenza di fondamento sia per la resistenza in causa, sia per
la domanda riconvenzionale.
5. Con
l'appello il convenuto chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
ammettere l'istanza di assistenza giudiziaria, sostenendo che il Pretore ha
negato a torto il buon fondamento della sua posizione in causa. L'appellante
ritiene che l'eccezione di carenza di rappresentanza processuale è fondata,
sicché il primo giudice non l’avrebbe giudicata tale a torto. Nel merito
osserva invece che la decisione impugnata è basata su testimonianze rese dai
dipendenti della banca che, in quanto di parte, non possono essere prese in
considerazione.
L'appellante
postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in sede ricorsuale.
6. Delle
osservazioni del 27 ottobre 2003 della parte attrice, che propone la reiezione
del gravame con protesta di spese e ripetibili si dirà, in quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto 7. L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona
fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità
giudicanti del Cantone (art. 3 cpv. 1 Lag). La concessione dell'assistenza
giudiziaria è subordinata alla
realizzazione di alcune condizioni, segnatamente l'indigenza del richiedente,
la probabilità di esito positivo nella causa, nonché la necessità di una
protezione giuridica che legittima la designazione di un avvocato (Messaggio 22
maggio 2001).
Fatti
8. È ritenuta indigente la persona che non ha la
possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese
di patrocinio (art. 3 cpv. 2 Lag). Il requisito
dell’indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere
con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza
intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia. La condizione di
indigenza non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale del
diritto esecutivo, ma tenendo in considerazione anche tutte le circostanze del
caso, quali la complessità della causa, l’urgenza, l’entità degli anticipi
giudiziari e delle spese legali che incombono all’interessato, così come i suoi
impegni finanziari (RDAT 1993 II 278; Rep. 1983 pag. 118). Il giudizio sullo
stato di indigenza deve basarsi sulla situazione reale e concreta della parte
richiedente al momento in cui essa presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia
179), rispettivamente al momento della decisione sull’istanza (cfr. l’art. 152
OG; DTF 108 V 265 segg.).
9. Nel
caso concreto il richiedente motiva la propria domanda limitandosi ad
affermare, quo alla situazione d'indigenza, che "non è manifestamente in
grado di provvedere alle spese di causa", rinviando alle risultanze dei
documenti prodotti. Dalla documentazione versata agli atti dal richiedente
risulta che egli è al beneficio di una rendita d'invalidità e di prestazioni
della cassa pensione. Egli percepisce inoltre prestazioni complementari di fr.
433.- mensili, con le sole entrate proprie non essendo in grado di sopperire al
proprio fabbisogno minimo. Ciò sembra di primo acchito escludere che egli
disponga dei mezzi necessari per far fronte alle spese di patrocinio.
Nonostante questa conclamata situazione di disagio il richiedente riesce però a
operare in borsa e, come lui stesso afferma, depositare sul proprio conto
bancario "con molta facilità una somma abbastanza importante" (doc.
FF), dell'ordine di oltre fr. 100'000.- (domanda riconvenzionale pag. 6, ad. 6;
cfr. inoltre la documentazione bancaria). Questo significa che, oltre ai
cespiti d'entrata noti, egli deve giocoforza disporre di entrate o sostanza
dissimulate. In tale situazione è quindi da concludere che l'appellante non ha
Considerandi
reso sufficientemente verosimile la propria situazione d'indigenza. Al
proposito va ancora rilevato che il 9 agosto 2001 egli ha prelevato l'importo
di fr. 33'000.- dal suo conto presso la AO 1 (doc. HH); certo, ciò è avvenuto
un anno prima dell'avvio della presente causa, ma è anche vero che egli ben si
è guardato dal prendere posizione su questo prelievo, rispettivamente dal
fornire spiegazioni in merito all'uso di questo non indifferente importo.
Anche
se per motivi diversi da quelli della sentenza impugnata, la domanda di
assistenza giudiziaria andava quindi comunque respinta. Ne discende che
l'appello, integralmente infondato, dev'essere anch'esso respinto, così come la
domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale perché il gravame
non presentava sin dall'inizio possibilità di esito favorevole. Le spese e le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
pronuncia: 1. Il
ricorso 6 ottobre 2003 di __________ AP 1è respinto.
2.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.-
b)
spese fr. 50.-
fr. 150.-
sono posti a carico
dell’appellante, il quale inoltre rifonderà alla controparte fr. 200.- di
ripetibili.
3.
Intimazione:
-;
-
;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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