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Decisione

12.2003.169

assistenza giudiziaria - concetto di indigenza

11 novembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

8. È ritenuta indigente la persona che non ha la

possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese

di patrocinio (art. 3 cpv. 2 Lag). Il requisito

dell’indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere

con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza

intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia. La condizione di

indigenza non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale del

diritto esecutivo, ma tenendo in considerazione anche tutte le circostanze del

caso, quali la complessità della causa, l’urgenza, l’entità degli anticipi

giudiziari e delle spese legali che incombono all’interessato, così come i suoi

impegni finanziari (RDAT 1993 II 278; Rep. 1983 pag. 118). Il giudizio sullo

stato di indigenza deve basarsi sulla situazione reale e concreta della parte

richiedente al momento in cui essa presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia

179), rispettivamente al momento della decisione sull’istanza (cfr. l’art. 152

OG; DTF 108 V 265 segg.).

9. Nel

caso concreto il richiedente motiva la propria domanda limitandosi ad

affermare, quo alla situazione d'indigenza, che "non è manifestamente in

grado di provvedere alle spese di causa", rinviando alle risultanze dei

documenti prodotti. Dalla documentazione versata agli atti dal richiedente

risulta che egli è al beneficio di una rendita d'invalidità e di prestazioni

della cassa pensione. Egli percepisce inoltre prestazioni complementari di fr.

433.- mensili, con le sole entrate proprie non essendo in grado di sopperire al

proprio fabbisogno minimo. Ciò sembra di primo acchito escludere che egli

disponga dei mezzi necessari per far fronte alle spese di patrocinio.

Nonostante questa conclamata situazione di disagio il richiedente riesce però a

operare in borsa e, come lui stesso afferma, depositare sul proprio conto

bancario "con molta facilità una somma abbastanza importante" (doc.

FF), dell'ordine di oltre fr. 100'000.- (domanda riconvenzionale pag. 6, ad. 6;

cfr. inoltre la documentazione bancaria). Questo significa che, oltre ai

cespiti d'entrata noti, egli deve giocoforza disporre di entrate o sostanza

dissimulate. In tale situazione è quindi da concludere che l'appellante non ha

Considerandi

reso sufficientemente verosimile la propria situazione d'indigenza. Al

proposito va ancora rilevato che il 9 agosto 2001 egli ha prelevato l'importo

di fr. 33'000.- dal suo conto presso la AO 1 (doc. HH); certo, ciò è avvenuto

un anno prima dell'avvio della presente causa, ma è anche vero che egli ben si

è guardato dal prendere posizione su questo prelievo, rispettivamente dal

fornire spiegazioni in merito all'uso di questo non indifferente importo.

Anche

se per motivi diversi da quelli della sentenza impugnata, la domanda di

assistenza giudiziaria andava quindi comunque respinta. Ne discende che

l'appello, integralmente infondato, dev'essere anch'esso respinto, così come la

domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale perché il gravame

non presentava sin dall'inizio possibilità di esito favorevole. Le spese e le

ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

pronuncia: 1. Il

ricorso 6 ottobre 2003 di __________ AP 1è respinto.

2.

Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.-

b)

spese fr. 50.-

fr. 150.-

sono posti a carico

dell’appellante, il quale inoltre rifonderà alla controparte fr. 200.- di

ripetibili.

3.

Intimazione:

-;

-

;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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