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Decisione

12.2003.171

diritto d'informazione della banca nei confronti dell'erede non legittimario dell'avente diritto economico

1 dicembre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti in suo possesso, dai quali risultava che la de cuius era

stata a suo tempo titolare di una relazione bancaria presso quell’istituto di

credito e che successivamente i suoi averi erano stati intestati ad una

fondazione (doc. I, J, K inc. n. DI.2003.508).

3. La banca precettata,

con opposizione 10 luglio 2003, si è opposta al precetto esecutivo civile, adducendo,

in estrema sintesi, che la procedente nella sua qualità di erede non

legittimaria non aveva diritto ad ottenere informazioni su conti intestati a

terzi di cui la de cuius sarebbe stata avente diritto economico, segnatamente

una fondazione di famiglia del Liechtenstein, ritenuto che, per il resto, essa

aveva già provveduto a ragguagliare la controparte in merito ai conti a nome

della de cuius (cfr. doc. H inc. n. DI.2003.508).

4. Con il

giudizio qui impugnato il Pretore, dopo aver precisato che il fatto che la

procedente non fosse erede legittimaria bensì solamente istituita non

significava ancora che essa fosse privata, di per sé, di qualsiasi diritto

all’informazione sui conti della fondazione di famiglia del Liechtenstein di

cui la de cuius, per stessa ammissione della precettata, era avente

diritto economico, ha in sostanza ritenuto che nelle particolari circostanze

questo diritto all’informazione doveva senz’altro esserle garantito, in quanto

la fondazione in questione costituiva verosimilmente un Scheingeschäft -ossia

una struttura del tutto apparente in cui il fondatore continuava a disporre e/o

utilizzare quel patrimonio come se quell’entità non esistesse- per cui si

doveva concludere che i suoi beni rientravano nella massa successoria della de

cuius. Il giudice di prime cure, in parziale accoglimento dell’opposizione,

ha pertanto fatto ordine alla precettata di indicare alla procedente l’esatto

nominativo e indirizzo della fondazione di cui si trattava nonché la

composizione dello Stiftungsrat rispettivamente del Protector (se vi era e se

conosciuto), dati con cui la procedente sarebbe stata in grado di indirizzarsi

alla fondazione per chiedere ampie spiegazioni oppure per fare eventualmente

valere i diritti di cui sopra. Le altre richieste oggetto del precetto

esecutivo civile sono state per contro ritenute infondate, non essendo

immediatamente accertabili ai sensi dell’art. 488a CPC.

5. Con

l'appello che qui ci occupa la precettata chiede di riformare il primo giudizio

nel senso di confermare integralmente l’opposizione al precetto esecutivo

civile.

A suo giudizio, alla controparte non poteva essere rilasciata alcuna

informazione in relazione a conti di cui la de cuius sarebbe stata solo

l'avente diritto economico: non era innanzitutto vero che essa aveva ammesso

che quest’ultima fosse l’avente diritto economico di una fondazione di famiglia

del Liechtenstein; in ogni caso la procedente non aveva provato né reso

verosimile che nel caso di specie quest’ultima entità costituisse un semplice

Scheingeschäft.

6. Delle

osservazioni con cui la procedente si è opposta al gravame si dirà, per quanto

necessario, nei successivi considerandi.

7.

A questo stadio della lite è pacifico che le

relazioni contrattuali tra una banca svizzera ed un cliente, fatta salva una

diversa pattuizione -che qui non risulta- siano rette dal diritto svizzero. Pure

pacifica è l’applicazione del diritto spagnolo alla successione della de

cuius.

8.

La precettata rimprovera innanzitutto al

Pretore di aver ritenuto che essa avesse ammesso che la de cuius fosse

l’avente diritto economico di un conto intestato a terzi e segnatamente ad una

fondazione di famiglia del Liechtenstein. La censura è infondata. In effetti, se

è vero che in occasione dell’udienza di discussione relativa all’inc. n.

DI.2003.508 (verbale 1° settembre 2003 inc. n. DI.2003.508 p. 2), cui le parti

hanno pacificamente rinviato (cfr. verbale 1° settembre 2003 p. 1), la

precettata ha dichiarato che la controparte “non ha diritto a informazioni

su conti intestati a terzi ancorché vi risulti avente diritto economico”, facendo

poi riferimento, per quanto riguardava i conti intestati a terzi, proprio a una

fondazione di famiglia del Liechtenstein, è però altrettanto vero che essa,

poco più oltre, si è espressa in modo ben più cauto, parlando di “fondazione

di cui la de cuius sarebbe stata l’avente diritto economico”. Stando così

le cose, non si può (ancora) ritenere che essa abbia ammesso la circostanza,

che, come vedremo, non è in ogni caso decisiva per l’esito della lite.

9. In merito

alle altre censure, si osserva che questa Camera, con sentenza pubblicata in NRCP 2003 p. 273, ha già avuto modo

di pronunciarsi in merito al diritto di informazione, nei confronti della

banca, degli eredi non legittimari di una persona che non risulta essere

titolare di un conto bancario, ma solo l’avente diritto economico -posizione quest’ultima

che di per sé non conferisce alcun diritto ad informazioni (cfr. ICCTF

23 luglio 2002 4C.108/2002)- di un’entità giuridica terza detentrice del conto.

In quell’occasione era stato deciso che la risposta al quesito a sapere se ed

eventualmente in quale misura la banca fosse tenuta ad informare in tal caso

gli eredi -dovere che deriva per legge dal diritto successorio (art. 560 CC; Aubert / Béguin / Bernasconi / Graziano-von

Burg / Schwob / Treuillaud, Le secret bancarie suisse, 3. ed., Berna

1995, p. 345 e 323 segg.)- non poteva essere data in modo generalizzato (Béguin, Secret bancaire et

successions, in Bernasconi,

Les nouveaux défis au secret bancaire suisse, Losanna e Bellinzona 1996, p. 34

segg.; Hertig, Evoluzione

internazionale in ambito bancario e effetti sul diritto civile svizzero, in Rep. 1993 p. 70): la soluzione andava

al contrario ricercata apprezzando le circostanze del singolo caso secondo il

principio della proporzionalità (Aubert

/ Haissly / Terracina, Responsabilité des banques suisses à l’égard des

héritiers, in SJZ 1996 p. 141 e 149; così pure in Rep. 1999 p. 215), tenendo cioè in

considerazione da una parte i rapporti tra il titolare e l’avente diritto

economico ed in particolare l’interesse -intimo o strettamente personale-

rispettivamente la volontà del de cuius al mantenimento del segreto

bancario e dall’altra le esigenze degli eredi a veder soddisfatte le loro richieste

d’informazione. Nella ponderazione degli interessi contrapposti -che, in base

alle considerazioni appena esposte, s'imponeva- la scrivente Camera, ritenuto

che la banca non aveva assolutamente provato l'intenzione del de cuius

-per altro non presunta (cfr. Taisch,

Persönlichkeitsschutz und Bankgeschäft - Aspekte aus

schweizerisch-liechtensteinischer Sicht, in SJZ 1996 p. 275 con rif.; Rep. 1999 p. 215)- di tenere

nascosta ai suoi eredi l'esistenza di eventuali relazioni bancarie di cui egli era

l’avente diritto economico e che l'esistenza di un interesse degno di

protezione degli eredi, sia pure non legittimari, ad ottenere determinate

informazioni era a sua volta evidente, essendo in effetti chiaro il loro

interesse ad accertare l'esistenza e la consistenza di eventuali beni di

spettanza dell'asse successorio, aveva concluso che questi ultimi potevano sì pretendere

di essere informati, ma solo in merito a quei beni che avrebbero potuto

rientrare nell’asse successorio del de cuius, ovvero quelli intestati ad

un suo fiduciario (Stanislas,

Ayant droit économique et droit civil: le devoir de renseignements de la

banque, in SJ 1999 II p. 447) rispettivamente ad una società anonima di

cui egli era il detentore maggioritario d'azioni (Stanislas, op. cit., ibidem; Béguin, op. cit., p. 34), non però a quelli intestati ad

istituti successori di diritto straniero, quali fondazioni o Anstalt del

Liechtenstein o trust del diritto anglosassone (Aubert / Haissly / Terracina, op. cit., p. 146).

Nel caso di specie

la situazione è sostanzialmente identica, per cui di principio la procedente

non ha diritto ad ottenere dalla precettata informazioni in merito ad eventuali

conti intestati ad una fondazione del Liechtenstein di cui la de cuius è

avente diritto economico, e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di

una “unkontrollierte” o di una “kontrollierte” Stiftung (che, come

correttamente rilevato dal Pretore, con pertinente argomentazione cui si può

senz’altro rinviare, al momento del decesso del fondatore sarebbe ex officio

convertita in una “unkontrollierte” Stiftung, alla quale va in ogni caso

riconosciuta piena indipendenza giuridica dal suo fondatore).

È perciò decisamente

a torto che il giudice di prime cure ha deciso in senso contrario, anche perché

egli non poteva assolutamente ritenere che nel caso di specie la fondazione in

questione costituisse un Scheingeschäft (si presume anzi che la nuova entità

giuridica risponda ad esigenze perfettamente legittime e non sia indizio di

un’eventuale illegalità o immoralità, cfr. Stanislas,

op. cit., p. 450): la procedente non aveva in effetti né addotto né tanto meno

provato in prima istanza le circostanze di fatto a sostegno di quella tesi,

fermo restando che il solo fatto, oltretutto evocato da quest’ultima per la prima

volta e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) in questa sede, che

la precettata abbia a suo tempo contattato l’avente diritto economico affinché

le ritornasse un formulario in cui essa confermava di non essere cittadina

degli Stati Uniti (doc. I inc. n. DI.2003.508), non basta ovviamente -come

invece preteso dalla procedente (osservazioni p. 33 seg.), che nell’occasione

ha pure erroneamente attribuito alla controparte alcune frasi che essa, e non

quest’ultima, aveva proferito in sede di discussione (osservazioni p. 34), ed ha

fatto riferimento, almeno implicitamente, ad altra documentazione da lei

asseritamente rinvenuta negli atti della de cuius (cfr. osservazioni p. 8

seg.), ma di cui neppure vi è traccia nell’incarto- per ammettere che la banca

continuasse a far capo a lei per ricevere istruzioni sul conto e che dunque la

fondazione costituisse in realtà una semplice entità “di facciata”. Parimenti escluso,

siccome non provato, è inoltre il fatto che alla fondazione siano stati intestati

fiduciariamente gli averi della de cuius. Pure privo di qualsiasi

rilevanza pratica è infine il lungo excursus della procedente relativo

all’applicazione del diritto spagnolo (osservazioni p. 12 - 33), per altro

irricevibile siccome avente per oggetto circostanze di fatto sollevate per la

prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), secondo cui, a

determinate condizioni, che però nel caso di specie non è stato provato siano

adempiute, la costituzione della fondazione potrebbe rivelarsi nulla

rispettivamente secondo cui quest’ultima sarebbe stata in ogni caso revocata al

momento della firma del testamento di cui al doc. B inc. n. DI.2003.508.

10. Ne discende l’accoglimento

del gravame, con la riforma del querelato giudizio come proposto dalla

precettata.

La tassa di

giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza

(art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 10 ottobre 2003 di AP 1 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 26 settembre 2003 della Pretura del distretto di

Lugano, Sezione 1, è così riformata:

1. È confermata l’opposizione

al precetto esecutivo civile 2 luglio 2003.

2. La

tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.-, sono poste a carico

della procedente, che rifonderà alla precettata fr. 3'000.- per ripetibili.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 450.-

b) spese

fr. 50.-

Totale

fr. 500.-

da

anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà

alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

- -

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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