12.2003.171
diritto d'informazione della banca nei confronti dell'erede non legittimario dell'avente diritto economico
1 dicembre 2004Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2003.171
Data decisione, Autorità:
01.12.2004, IICCA
Titolo:
diritto d'informazione della banca nei confronti dell'erede non legittimario dell'avente diritto economico
AVENTE DIRITTO ECONOMICO
BANCA / BANCHE
RENDICONTO
art. 560 CC
art. 400 CO
art. 488a CPC-TI
Incarto n.
12.2003.171
Lugano
1° dicembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa (azione di
rendiconto) -inc. n. DI.2003.530 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione
1- promossa con opposizione 10 luglio 2003 da
AP 1
rappr. daRA 1
contro
AO 1
con cui la
precettata si è opposta al precetto esecutivo civile 2 luglio 2003 con cui la
procedente le aveva intimato di rimetterle entro 10 giorni ogni e qualsiasi
informazione relativa agli averi della defunta __________, segnatamente tutti i
documenti di apertura di conti bancari, estratti di conto corrente, estratti
patrimoniali, giustificativi bancari di accredito e addebito, contratti di
affitto di cassette di sicurezza, corrispondenza bancaria per tutti i beni
detenuti dalla defunta su conti nominativi, cifrati, sotto designazione
convenzionale o tramite entità giuridiche quali società, trust, fondazioni,
nulla escluso, di cui la defunta era avente diritto economico, almeno dal 1°
gennaio 1992;
domanda
avversata dalla procedente che ha postulato il rigetto dell’opposizione, e che
il Pretore, con sentenza 26 settembre 2003, ha parzialmente accolto, facendo
ordine alla precettata di indicare alla procedente l’esatto nominativo e
indirizzo della fondazione di cui si trattava nonché la composizione dello
Stiftungsrat rispettivamente del Protector (se vi era e se conosciuto);
appellante
la precettata, con atto di appello 10 ottobre 2003, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di confermare integralmente l’opposizione al
precetto esecutivo civile, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
procedente, con osservazioni 13 novembre 2003, postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 14 ottobre 2003 con cui il presidente di questa Camera ha concesso
all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. __________,
cittadina spagnola con ultimo domicilio in Spagna, è deceduta a Madrid l’8
ottobre 2002 (doc. D inc. n. DI.2003.508), dopo aver istituito, con testamento
3 febbraio 1993 (doc. B, C ed E inc. n. DI.2003.508), quale sua unica erede la cugina
germana __________ AO 1.
Quest’ultima, nel febbraio
2003 (doc. F inc. n. DI.2003.508), si è rivolta alla succursale luganese di AP
1, già __________, per ottenere informazioni in merito agli averi ivi
depositati di pertinenza della defunta, informazioni che le sono state però rifiutate,
non essendo stati riscontrati, nei 10 anni precedenti il decesso, conti a nome
della de cuius (doc. H inc. n. DI.2003.508).
2. In
applicazione dell’art. 488a CPC, che disciplina le azioni di rendiconto, __________
AO 1, con precetto esecutivo civile 2 luglio 2003, ha intimato a AP 1 di
rimetterle entro 10 giorni ogni e qualsiasi informazione relativa agli averi
della de cuius, segnatamente tutti i documenti di apertura di conti
bancari, estratti di conto corrente, estratti patrimoniali, giustificativi
bancari di accredito e addebito, contratti di affitto di cassette di sicurezza,
corrispondenza bancaria per tutti i beni detenuti dalla de cuius su
conti nominativi, cifrati, sotto designazione convenzionale o tramite entità
giuridiche quali società, trust, fondazioni, nulla escluso, di cui essa era
avente diritto economico, almeno dal 1° gennaio 1992. Essa ha in particolare
evidenziato che la risposta negativa della banca era in assoluto contrasto con
Fatti
i documenti in suo possesso, dai quali risultava che la de cuius era
stata a suo tempo titolare di una relazione bancaria presso quell’istituto di
credito e che successivamente i suoi averi erano stati intestati ad una
fondazione (doc. I, J, K inc. n. DI.2003.508).
3. La banca precettata,
con opposizione 10 luglio 2003, si è opposta al precetto esecutivo civile, adducendo,
in estrema sintesi, che la procedente nella sua qualità di erede non
legittimaria non aveva diritto ad ottenere informazioni su conti intestati a
terzi di cui la de cuius sarebbe stata avente diritto economico, segnatamente
una fondazione di famiglia del Liechtenstein, ritenuto che, per il resto, essa
aveva già provveduto a ragguagliare la controparte in merito ai conti a nome
della de cuius (cfr. doc. H inc. n. DI.2003.508).
4. Con il
giudizio qui impugnato il Pretore, dopo aver precisato che il fatto che la
procedente non fosse erede legittimaria bensì solamente istituita non
significava ancora che essa fosse privata, di per sé, di qualsiasi diritto
all’informazione sui conti della fondazione di famiglia del Liechtenstein di
cui la de cuius, per stessa ammissione della precettata, era avente
diritto economico, ha in sostanza ritenuto che nelle particolari circostanze
questo diritto all’informazione doveva senz’altro esserle garantito, in quanto
la fondazione in questione costituiva verosimilmente un Scheingeschäft -ossia
una struttura del tutto apparente in cui il fondatore continuava a disporre e/o
utilizzare quel patrimonio come se quell’entità non esistesse- per cui si
doveva concludere che i suoi beni rientravano nella massa successoria della de
cuius. Il giudice di prime cure, in parziale accoglimento dell’opposizione,
ha pertanto fatto ordine alla precettata di indicare alla procedente l’esatto
nominativo e indirizzo della fondazione di cui si trattava nonché la
composizione dello Stiftungsrat rispettivamente del Protector (se vi era e se
conosciuto), dati con cui la procedente sarebbe stata in grado di indirizzarsi
alla fondazione per chiedere ampie spiegazioni oppure per fare eventualmente
valere i diritti di cui sopra. Le altre richieste oggetto del precetto
esecutivo civile sono state per contro ritenute infondate, non essendo
immediatamente accertabili ai sensi dell’art. 488a CPC.
5. Con
l'appello che qui ci occupa la precettata chiede di riformare il primo giudizio
nel senso di confermare integralmente l’opposizione al precetto esecutivo
civile.
A suo giudizio, alla controparte non poteva essere rilasciata alcuna
informazione in relazione a conti di cui la de cuius sarebbe stata solo
l'avente diritto economico: non era innanzitutto vero che essa aveva ammesso
che quest’ultima fosse l’avente diritto economico di una fondazione di famiglia
del Liechtenstein; in ogni caso la procedente non aveva provato né reso
verosimile che nel caso di specie quest’ultima entità costituisse un semplice
Scheingeschäft.
6. Delle
osservazioni con cui la procedente si è opposta al gravame si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
7.
A questo stadio della lite è pacifico che le
relazioni contrattuali tra una banca svizzera ed un cliente, fatta salva una
diversa pattuizione -che qui non risulta- siano rette dal diritto svizzero. Pure
pacifica è l’applicazione del diritto spagnolo alla successione della de
cuius.
8.
La precettata rimprovera innanzitutto al
Pretore di aver ritenuto che essa avesse ammesso che la de cuius fosse
l’avente diritto economico di un conto intestato a terzi e segnatamente ad una
fondazione di famiglia del Liechtenstein. La censura è infondata. In effetti, se
è vero che in occasione dell’udienza di discussione relativa all’inc. n.
DI.2003.508 (verbale 1° settembre 2003 inc. n. DI.2003.508 p. 2), cui le parti
hanno pacificamente rinviato (cfr. verbale 1° settembre 2003 p. 1), la
precettata ha dichiarato che la controparte “non ha diritto a informazioni
su conti intestati a terzi ancorché vi risulti avente diritto economico”, facendo
poi riferimento, per quanto riguardava i conti intestati a terzi, proprio a una
fondazione di famiglia del Liechtenstein, è però altrettanto vero che essa,
poco più oltre, si è espressa in modo ben più cauto, parlando di “fondazione
di cui la de cuius sarebbe stata l’avente diritto economico”. Stando così
le cose, non si può (ancora) ritenere che essa abbia ammesso la circostanza,
che, come vedremo, non è in ogni caso decisiva per l’esito della lite.
9. In merito
alle altre censure, si osserva che questa Camera, con sentenza pubblicata in NRCP 2003 p. 273, ha già avuto modo
di pronunciarsi in merito al diritto di informazione, nei confronti della
banca, degli eredi non legittimari di una persona che non risulta essere
titolare di un conto bancario, ma solo l’avente diritto economico -posizione quest’ultima
che di per sé non conferisce alcun diritto ad informazioni (cfr. ICCTF
23 luglio 2002 4C.108/2002)- di un’entità giuridica terza detentrice del conto.
In quell’occasione era stato deciso che la risposta al quesito a sapere se ed
eventualmente in quale misura la banca fosse tenuta ad informare in tal caso
gli eredi -dovere che deriva per legge dal diritto successorio (art. 560 CC; Aubert / Béguin / Bernasconi / Graziano-von
Burg / Schwob / Treuillaud, Le secret bancarie suisse, 3. ed., Berna
1995, p. 345 e 323 segg.)- non poteva essere data in modo generalizzato (Béguin, Secret bancaire et
successions, in Bernasconi,
Les nouveaux défis au secret bancaire suisse, Losanna e Bellinzona 1996, p. 34
segg.; Hertig, Evoluzione
internazionale in ambito bancario e effetti sul diritto civile svizzero, in Rep. 1993 p. 70): la soluzione andava
al contrario ricercata apprezzando le circostanze del singolo caso secondo il
principio della proporzionalità (Aubert
/ Haissly / Terracina, Responsabilité des banques suisses à l’égard des
héritiers, in SJZ 1996 p. 141 e 149; così pure in Rep. 1999 p. 215), tenendo cioè in
considerazione da una parte i rapporti tra il titolare e l’avente diritto
economico ed in particolare l’interesse -intimo o strettamente personale-
rispettivamente la volontà del de cuius al mantenimento del segreto
bancario e dall’altra le esigenze degli eredi a veder soddisfatte le loro richieste
d’informazione. Nella ponderazione degli interessi contrapposti -che, in base
alle considerazioni appena esposte, s'imponeva- la scrivente Camera, ritenuto
che la banca non aveva assolutamente provato l'intenzione del de cuius
-per altro non presunta (cfr. Taisch,
Persönlichkeitsschutz und Bankgeschäft - Aspekte aus
schweizerisch-liechtensteinischer Sicht, in SJZ 1996 p. 275 con rif.; Rep. 1999 p. 215)- di tenere
nascosta ai suoi eredi l'esistenza di eventuali relazioni bancarie di cui egli era
l’avente diritto economico e che l'esistenza di un interesse degno di
protezione degli eredi, sia pure non legittimari, ad ottenere determinate
informazioni era a sua volta evidente, essendo in effetti chiaro il loro
interesse ad accertare l'esistenza e la consistenza di eventuali beni di
spettanza dell'asse successorio, aveva concluso che questi ultimi potevano sì pretendere
di essere informati, ma solo in merito a quei beni che avrebbero potuto
rientrare nell’asse successorio del de cuius, ovvero quelli intestati ad
un suo fiduciario (Stanislas,
Ayant droit économique et droit civil: le devoir de renseignements de la
banque, in SJ 1999 II p. 447) rispettivamente ad una società anonima di
cui egli era il detentore maggioritario d'azioni (Stanislas, op. cit., ibidem; Béguin, op. cit., p. 34), non però a quelli intestati ad
istituti successori di diritto straniero, quali fondazioni o Anstalt del
Liechtenstein o trust del diritto anglosassone (Aubert / Haissly / Terracina, op. cit., p. 146).
Nel caso di specie
la situazione è sostanzialmente identica, per cui di principio la procedente
non ha diritto ad ottenere dalla precettata informazioni in merito ad eventuali
conti intestati ad una fondazione del Liechtenstein di cui la de cuius è
avente diritto economico, e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di
una “unkontrollierte” o di una “kontrollierte” Stiftung (che, come
correttamente rilevato dal Pretore, con pertinente argomentazione cui si può
senz’altro rinviare, al momento del decesso del fondatore sarebbe ex officio
convertita in una “unkontrollierte” Stiftung, alla quale va in ogni caso
riconosciuta piena indipendenza giuridica dal suo fondatore).
È perciò decisamente
a torto che il giudice di prime cure ha deciso in senso contrario, anche perché
egli non poteva assolutamente ritenere che nel caso di specie la fondazione in
questione costituisse un Scheingeschäft (si presume anzi che la nuova entità
giuridica risponda ad esigenze perfettamente legittime e non sia indizio di
un’eventuale illegalità o immoralità, cfr. Stanislas,
op. cit., p. 450): la procedente non aveva in effetti né addotto né tanto meno
provato in prima istanza le circostanze di fatto a sostegno di quella tesi,
fermo restando che il solo fatto, oltretutto evocato da quest’ultima per la prima
volta e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) in questa sede, che
la precettata abbia a suo tempo contattato l’avente diritto economico affinché
le ritornasse un formulario in cui essa confermava di non essere cittadina
degli Stati Uniti (doc. I inc. n. DI.2003.508), non basta ovviamente -come
invece preteso dalla procedente (osservazioni p. 33 seg.), che nell’occasione
ha pure erroneamente attribuito alla controparte alcune frasi che essa, e non
quest’ultima, aveva proferito in sede di discussione (osservazioni p. 34), ed ha
fatto riferimento, almeno implicitamente, ad altra documentazione da lei
asseritamente rinvenuta negli atti della de cuius (cfr. osservazioni p. 8
seg.), ma di cui neppure vi è traccia nell’incarto- per ammettere che la banca
continuasse a far capo a lei per ricevere istruzioni sul conto e che dunque la
fondazione costituisse in realtà una semplice entità “di facciata”. Parimenti escluso,
siccome non provato, è inoltre il fatto che alla fondazione siano stati intestati
fiduciariamente gli averi della de cuius. Pure privo di qualsiasi
rilevanza pratica è infine il lungo excursus della procedente relativo
all’applicazione del diritto spagnolo (osservazioni p. 12 - 33), per altro
irricevibile siccome avente per oggetto circostanze di fatto sollevate per la
prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), secondo cui, a
determinate condizioni, che però nel caso di specie non è stato provato siano
adempiute, la costituzione della fondazione potrebbe rivelarsi nulla
rispettivamente secondo cui quest’ultima sarebbe stata in ogni caso revocata al
momento della firma del testamento di cui al doc. B inc. n. DI.2003.508.
10. Ne discende l’accoglimento
del gravame, con la riforma del querelato giudizio come proposto dalla
precettata.
La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 ottobre 2003 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 26 settembre 2003 della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 1, è così riformata:
1. È confermata l’opposizione
al precetto esecutivo civile 2 luglio 2003.
2. La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.-, sono poste a carico
della procedente, che rifonderà alla precettata fr. 3'000.- per ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 500.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà
alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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