12.2003.181
Appalto. Bollettini a regia
11 febbraio 2005Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2003.181
Data decisione, Autorità:
11.02.2005, IICCA
Titolo:
Appalto. Bollettini a regia
APPREZZAMENTO
art. 90 CPC-TI
Incarto n.
12.2003.181
Lugano
11 febbraio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00005
della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 15 gennaio
2001 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto che, previo accertamento del credito di sua spettanza,
fosse iscritta in via definitiva un’ipoteca legale degli artigiani ed
imprenditori di fr. 108'080.25 più interessi sulla part. n. __________ RFD di __________,
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte alla
riparazione di alcuni difetti nonché alla restituzione di vario materiale
trattenuto e delle somme versate in eccesso, pretese quantificate in sede
conclusionale in fr. 44'100.70 più interessi;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 1° ottobre 2003, con cui ha accolto
la petizione per fr. 63'016.55 più interessi ed accessori e respinto la
riconvenzionale;
appellante
il convenuto con atto di appello 22 ottobre 2003, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la
domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 24 novembre 2003 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto in diritto:
1. Nel
corso del 2000 l’impresa di costruzioni AO 1 ha provveduto ad effettuare i
lavori di ristrutturazione e di sopraelevazione di un piccolo rustico sito sul
mappale n. __________ RFD di __________, di proprietà di __________ AP 1. I
costi dell’intervento erano stati oggetto di 3 preventivi: quello reso il 5
novembre 1999 (doc. 7) prevedeva una spesa per le opere da capomastro di circa
fr. 180/190'000.- ritenuto che i lavori sarebbero stati fatturati secondo varie
tariffe orarie; quello datato 12 novembre (doc. 8), l’unico redatto in tedesco,
concludeva per un importo di circa fr. 158'000.- compresi i materiali ed i
trasporti; quello del 22 novembre (doc. A), il solo firmato per accettazione dal
committente, indicava quel medesimo importo da fatturarsi a regia, precisando
che l’IVA era esclusa, che per le attrezzature sarebbe stato calcolato il 5%
sull’importo di ogni fattura mensile rispettivamente fr. 50.- per ogni
trasporto con furgone e che le fatture dei materiali sarebbero state regolate
direttamente dal proprietario previo controllo delle bollette da parte
dell’impresa.
Nel
settembre 2000 il committente, avendo constatato un importante superamento del
preventivo, ha chiesto all’impresa di rinunciare a parte delle sue pretese e,
non avendo ottenuto l’accordo di quest’ultima, le ha intimato di sgomberare il
cantiere.
2. Con
la petizione in rassegna AO 1, rilevando che le fatture per le opere eseguite,
calcolate in base a quanto indicato nel doc. A, erano tuttora insolute in
ragione di fr. 82'909.85 (fr. 138'476.45 pagati a fronte di fr. 221'386.30 fatturati)
e che per il materiale da lei fornito rispettivamente per quello fornito da
terzi le spettavano altri fr. 25’170.40, ha chiesto che, previo accertamento
del credito di sua spettanza, fosse iscritta in via definitiva un’ipoteca
legale degli artigiani ed imprenditori di fr. 108'080.25 più interessi sulla
particella oggetto degli interventi.
3. __________
AP 1 si è opposto alla petizione adducendo da una parte che la mercede andava in
realtà calcolata in base al doc. 8, l’unico che gli era stato tradotto nella
sua lingua, e dall’altra che l’attrice, oltre a non aver tenuto conto che i
suoi pagamenti erano stati di fr. 175'562.35, neppure aveva provato l’ammontare
delle sue spettanze, il cui valore non era in ogni caso superiore ai fr.
183'078.- indicati dalla perizia privata fatta allestire alla __________ (doc.
12), cui andavano oltretutto dedotte le opere da completare, e comunque
eccedeva notevolmente l’importo preventivato. In via riconvenzionale egli ha a
sua volta chiesto la condanna della controparte alla riparazione di alcuni
difetti nonché alla restituzione di vario materiale trattenuto dall’impresa e al
pagamento delle somme versate in eccesso.
4. In
sede conclusionale le parti hanno adeguato rispettivamente puntualizzato le
loro richieste. L’attrice ha così ridotto le sue pretese a fr. 90'279.15 (ammessa
una deduzione di fr. 17'801.10 per lavori non eseguiti) e in via subordinata a
fr. 63'541.90 (importo risultante dalla mercede contrattuale di fr. 158'000.-, dai
lavori supplementari di fr. 39'494.80 e dal costo dei materiali di fr.
59'410.55, previa deduzione dei pagamenti di fr. 175'562.35 e delle opere non
eseguite di fr. 17'801.10). Il convenuto dal canto suo ha quantificato le sue
pretese in fr. 44'100.70 più interessi (fr. 5'547.- per eliminazione difetti,
fr. 2'193.- per materiale asportato e fr. 36'360.70 versati in eccesso).
5. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore, appurato che il preventivo vincolante era
quello di cui al doc. A, ha innanzitutto ritenuto, sulla base dei bollettini a
regia versati agli atti e delle conclusioni peritali, che il costo complessivo
dei lavori effettuati e delle spese sostenute dall’attrice ammontava a fr.
283'642.60 e che da tale somma andavano dedotti fr. 17'801.10 per lavori non
eseguiti, fr. 4'000.- e fr. 2'190.- per maggior costo del rifacimento di un
muro rispettivamente della posa delle piastrelle nonché fr. 224.25 per un
errore di fatturazione, dal che un valore delle opere realizzate di fr.
259'427.25, di cui fr. 200'016.70 per i soli lavori da capomastro. Ritenuto che
quest’ultimo importo era di fr. 26'216.70 superiore al preventivo per tali
lavori aumentato del 10%, egli ha inoltre detratto dalle spettanze dell’attrice
ulteriori fr. 13'108.35 per eccessivo superamento del preventivo. Altri fr.
5'547.- e fr. 2'193.- sono stati in seguito dedotti per l’eliminazione dei
difetti riscontrati nell’opera e per il materiale asportato dall’attrice, così
che in definitiva, atteso che il convenuto aveva nel frattempo già pagato fr.
175'562.35, ha concluso per l’accoglimento della petizione per fr. 63'016.55
più interessi ed accessori e per la reiezione della domanda riconvenzionale.
6. Con
l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda
riconvenzionale. Egli ribadisce che il preventivo da prendere in considerazione
per calcolare le pretese dell’attrice era quello di cui al doc. 8. La questione
era in ogni caso irrilevante per l’esito della lite, visto e considerato che la
controparte non era stata in grado di dimostrare quale era il valore del lavoro
e del materiale indispensabile per eseguire gli interventi preventivati:
contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, i bollettini a regia versati agli
atti non erano in effetti idonei a provare alcunché, non recando da una parte
la firma del committente e non essendo dall’altra stati confermati dal perito
giudiziario, che al contrario, facendo proprio il calcolo effettuato nel doc.
12, aveva concluso per un valore delle opere di fr. 183'077.90. Dovendosi
dedurre da questa somma, oltre alle spese di riparazione dei difetti ed al
materiale asportato già riconosciuti in prima sede, anche il valore delle opere
esterne non eseguite di fr. 24'740.05 e quello per le opere di finitura non
terminate pari a fr. 19'136.20, ne risultava, stante il pagamento di acconti
per fr. 175'562.35, un suo credito di fr. 44'100.70.
7. Delle
osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
8. È
senz’altro a ragione che nel caso concreto il convenuto considera irrilevante
la questione a sapere quale dei due preventivi (doc. A o doc. 8) costituisca la
base contrattuale per calcolare la mercede dell’attrice. Le parti si danno in
effetti atto che in entrambi i casi si tratta di semplici preventivi ai sensi
dell’art. 374 CO, per cui l’appaltatrice qui attrice, per ottenere quanto di
sua spettanza, era in ogni caso tenuta a provare il valore del lavoro da lei
svolto e del materiale impiegato.
9. Nel
caso di specie l’attrice, per ossequiare all’onere della prova che le
incombeva, ha versato agli atti, oltre alle fatture per i materiali, i
bollettini a regia relativi ai lavori da lei effettuati. Gli stessi non recano
tuttavia la firma del committente, per cui sono di principio privi di qualsiasi
efficacia probatoria e vanno dunque considerati alla stregua di semplici
affermazioni di parte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 47 ad
art. 183; II CCA 24 luglio 1992 in re R. Snc/L., 23 agosto 1994
in re Q. lc./C. SA lc., 21 novembre 1994 in re F./G., 18 giugno 1996 in re
S./B. lc., 16 dicembre 1997 in re D./B.), anche perché i dati in essi contenuti,
segnatamente il numero delle ore impiegate e delle persone attive, non sono
stati confermati da nessun’altra risultanza istruttoria. Del tutto irrilevante,
a questo proposito, è il fatto che essi siano stati trasmessi al convenuto a
scadenze mensili, gli invii in questione non essendo avvenuti per una verifica
delle ore di lavoro e del materiale esposto -controllo che il perito
giudiziario ha giudicato assolutamente impossibile (perizia p. 4), specialmente
se doveva avvenire a distanza di settimane o mesi dall’esecuzione dei lavori
(perizia p. 13), a maggior ragione per il convenuto, funzionario di una
compagnia d’assicurazioni, oltretutto presente sul cantiere all’incirca solo una
volta alla settimana- ma più che altro per ottenere il pagamento delle opere
(cfr. doc. A), che il convenuto ha puntualmente eseguito, almeno finché le
somme pretese non gli sono sembrate eccessive. Il numero delle ore e del personale
impiegato risultante dai bollettini a regia, che per altro riportano
correttamente gli interventi svolti (perizia p. 4), non ha trovato conferma
nemmeno nella perizia giudiziaria (perizia p. 4, 5 e 13), di cui l’attrice ha apoditticamente
contestato la forza probatoria, senza invero neppure averne chiesto un
eventuale complemento scritto o una delucidazione orale oppure ancora aver
preteso la nomina di un nuovo perito, adducendo più che altro che le
conclusioni cui essa giungeva, in realtà -come vedremo- mal interpretate dalle
parti, sarebbero contraddittorie e arbitrarie.
10. Per
la quantificazione del valore delle opere eseguite, il perito giudiziario ha al
contrario ritenuto di aderire in linea di massima all’analisi dei costi
presentata dalla ditta __________ di cui al doc. 12 (perizia p. 13), considerata
attendibile, per modalità, quantità e costo delle opere previste (perizia p. 5
e 13). Egli ha così ritenuto che le opere in questione, compresi i materiali,
avevano un valore di fr. 183'077.90 IVA inclusa (perizia p. 14, complemento
perizia p. 4), che, in mancanza di migliori riscontri, può senz’altro essere
considerato come l’importo minimo di un’eventuale fatturazione a regia. Atteso
che in tale somma erano incluse anche alcune opere non eseguite dall’attrice,
segnatamente parte della sistemazione esterna e finiture varie (perizia p. 13),
il cui costo era pari a fr. 17'801.10 IVA esclusa (canalizzazione esterna fr.
8'735.-, isolazione esterna fr. 6'934.80, fugature varie fr. 1'600.- e
zoccolini fr. 531.30, cfr. perizia p. 11), il valore di quanto realizzato
dall’attrice andava ridotto in ragione di fr. 19'136.20 IVA inclusa
(complemento perizia p. 4). Esclusa è per contro l’ulteriore riduzione di fr.
24’740.05 IVA inclusa postulata dal convenuto a titolo di “deduzione per opere
esterne”, posizione indicata a p. 14 della perizia rispettivamente a p. 4 del
complemento peritale: la deduzione in questione era stata in effetti
riconosciuta solo per rispondere al quesito II.6 di parte convenuta avente per
oggetto la determinazione del costo al mc dell’opera intera, ritenuto che dal
valore di quest’ultima andava ovviamente tolto, come del resto precisato a p. 10
e 14 dallo stesso perito, il valore delle opere esterne. In tali circostanze,
contrariamente a quanto ritenuto dall’attrice, nulla permette di ritenere che il
referto peritale sia contraddittorio, quest’ultima “deduzione” non significando
in effetti che essa non aveva eseguito opere esterne, o sia arbitrario nel suo
esito siccome contrario al buon senso, tanto è vero che il lavoro da lei
svolto, dedotti il materiale impiegato (fr. 59'410.55) e le opere di
completazione mancanti (fr. 19'136.20), non ammontava a soli fr. 79'790.90, importo
che sembrerebbe effettivamente esiguo per raffronto a quanto realizzato, ma pur
sempre a fr. 104'530.95.
11. Non
essendo contestati in questa sede i costi per la riparazione dei difetti ed il
valore del materiale asportato dall’attrice, ne risulta in definitiva un saldo
a favore del convenuto di fr. 19'360.65 più interessi (fr. 183'077.90 valore
delle opere ./. fr. 175'562.35 per pagamenti ./. fr. 19'136.20 per opere non
eseguite ./. fr. 5'547.- per difetti ./. fr. 2'193.- per materiale asportato).
Ne discende, in riforma del primo giudizio, la reiezione della petizione e la
conseguente cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria annotata sul mappale
oggetto degli interventi (da richiedersi, dalla parte interessata, una volta
cresciuta in giudicato la presente sentenza) nonché il parziale accoglimento,
in tale misura, della domanda riconvenzionale.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello
22 ottobre 2003 di __________ AP 1 è parzialmente accolto. Di
conseguenza la sentenza 1° ottobre 2003 della Pretura del distretto di Bellinzona
è così riformata:
1. La petizione 15 gennaio
2001 di AO 1 è respinta.
§
Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficiale dei registri di Bellinzona di
procedere alla cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria di fr. 108'080.25
oltre interessi al 5% dal 2 maggio 2000 a favore di AO 1, __________, e a
carico della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà di __________ AP
1, __________.
2. La
tassa di giustizia di fr. 2'800.- e le spese di fr. 9'500.-, con saldo da
anticipare dall’attrice, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere al
convenuto fr. 10'500.- a titolo di ripetibili.
3. La
domanda riconvenzionale 20 febbraio 2001 di __________ AP 1 è parzialmente
accolta.
§
Di conseguenza AO 1, __________, è condannata a pagare a __________ AP 1, __________,
la somma di fr. 19'360.65 oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 2001 su fr. 11'620.65.
4. La
tassa di giustizia di fr. 1’200.- e le spese di fr. 1’600.-, con saldo da
anticipare dal convenuto e attore riconvenzionale, restano a suo carico per
11/20 e per la rimanenza sono poste a carico dell’attrice e convenuta
riconvenzionale, cui la controparte rifonderà fr. 440.- per parti di
ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’000.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/9 e per la rimanenza
sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.-
per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona e all’Ufficio dei Registri di
Bellinzona (quest’ultima, ad opera della parte interessata, una volta cresciuta
in giudicato la sentenza)
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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