12.2003.182
contratto di compravendita
21 settembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2003.182
Data decisione, Autorità:
21.09.2004, IICCA
Titolo:
contratto di compravendita
APPELLO
ONERE DELLA PROVA
PAGAMENTO
SPESE E RIPETIBILI
art. 8 CC
art. 184 CO
art. 148 cpv. 2 CPC-TI
art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI
Incarto n.
12.2003.182
Lugano
21 settembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.44
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa, con petizione 26
aprile 2000, da
AO1
rappr. dall' RA2
contro
AP1
rappr. dallo RA1
Riva S. Vitale
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
36'636.—oltre interessi al 6% dal 23 marzo 1998 nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE no. 502230 dell’UEF di Mendrisio,
protestando spese, tasse e ripetibili;
domande
avversate dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 26 settembre 2003, ha
parzialmente accolto, condannando AP1 a versare a AO1 l’importo di fr.
31'247.10, oltre interessi al 5% dal 6 aprile 1998 e respingendo in via
definitiva, per quest'importo, l’opposizione interposta al precetto esecutivo;
appellante
la convenuta la quale, con appello 22 ottobre 2003, chiede la riforma del primo
giudizio nel senso di limitare l’importo dovuto a fr. 27'200.10 oltre interessi
al 5% dal 6 aprile 1998 e, parimenti, di attribuire la tassa e le spese di
giudizio in ragione di un mezzo a carico delle parti e di compensare le
ripetibili;
mentre
l’attrice, con osservazioni 25 novembre 2003, postula la reiezione del gravame
con protesta di spese, tasse e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in
fatto ed in diritto
1. Con la sentenza impugnata, il Pretore ha condannato la convenuta a
pagare all'attrice il controvalore di una fornitura riguardante cinque
apparecchi “Photoplay Funworld” ed un apparecchio “Megatouch XL”, mentre non ha
riconosciuto il credito vantato per un sesto apparecchio “Photoplay Funworld”
poiché dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni dei testimoni non
era possibile maturare l'intima convinzione che effettivamente ci fosse stata
la fornitura di quest'ultimo apparecchio.
2. Con
l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare la sentenza
pretorile nel senso di limitare l’importo dovuto a controparte a fr. 27'200.10,
ovvero di dedurre il controvalore del supporto “Megatouch XL”, di 4'047.- IVA
inclusa, poiché ne avrebbe comprovato l'avvenuto pagamento.
L’appellante
contesta inoltre la ripartizione di spese e ripetibili ritenendo che le stesse
siano da attribuire in misura uguale tra le parti poiché mai si sarebbe opposta
al pagamento delle cinque apparecchiature poi riconosciuto dal primo giudice.
Con le
osservazioni all'appello la controparte ne chiede l'integrale reiezione.
3. Giusta
l’art. 8 CC, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuole dedurre un diritto
da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova e, quindi,
compete al debitore del prezzo di una fornitura dimostrare di avervi già
adempiuto e perciò di essersi liberato dal suo obbligo contrattuale (Guhl/Koller, Das Schweizerische
Obligationenrecht, 9. ed., Zurigo 2000, §29 N. 14).
Ciò deve
valere per la convenuta quando sostiene di aver già
saldato
il prezzo della compravendita, non più in discussione, riguardante il supporto
“Megatouch XL”.
A tal
proposito, nell’appello, la parte convenuta si limita a sostenere di averne
comprovato il pagamento senza spendere una parola di riferimento a quale atto
istruttorio, eventualmente ignorato o mal interpretato dal Pretore, faccia
risalire tale affermazione. Ci si potrebbe quindi chiedere se l'appello non sia
carente di pertinente motivazione e, di conseguenza, nullo con riferimento a
questa censura (cfr. art. 309 cpv. 2 litt. f e cpv. 5 CPC) che, implicitamente,
rinvia all'ultimo paragrafo del punto 1 di risposta e di duplica dove "si
ribadisce pure che l'apparecchio Megatouch XL è già stato saldato dalla parte
convenuta e meglio come si evince dal doc. 3 prodotto con la risposta"
(per la nullità dell'appello le cui motivazioni sono unicamente le allegazioni
espresse in altra sede cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 21;
Considerandi
II CCA 24 novembre 2003 inc. n.12.2003.201).
Ma tant'è
poiché quel documento nulla prova in punto al pagamento della fornitura sempre
che si riferisca allo stesso apparecchio.
Infatti,
esso altro non è che la fotocopia del bollettino di consegna interno che
attesta che la __________ di Mendrisio ha ricevuto un Megatouch il 4 dicembre
1996.
Su tale bollettino, che verosimilmente in originale è di formato A5, non
è presente nessuna indicazione che lasci dedurre che la fornitura sia stata in
realtà pagata. Infatti, come è ben stampato il timbro “registrato”, in caso di
pagamento sarebbe stato verosimilmente pure posto quello “pagato il”. L’indicazione
"Ricevuta del Megatouch pagato" per la quale parte convenuta
pretenderebbe di comprovare l’avvenuto pagamento è evidentemente stata posta
successivamente, non sul bollettino stesso, bensì sulla sua fotocopia (avvenuta
in formato A4), utilizzata poi per un invio via telefax di AP1. Trattasi così
di una semplice indicazione di parte e non può pertanto dimostrare l’avvenuto
pagamento.
Su questo
punto l’appello deve essere respinto.
4.
Il
Pretore ha caricato alla parte convenuta, qui appellante, i 6/7 della tassa e
delle spese di giudizio e l'ha condannata a versare a controparte Fr. 3'000.-
per ripetibili e ciò in proporzione delle rispettive soccombenze delle parti.
La
censura d'appello nei confronti di tale ripartizione si limita ad affermare che
le spese vanno attribuite metà per parte e le ripetibili ridotte perché, dai
documenti di causa si può chiaramente evincere che AP1 non si è mai opposta al
pagamento dei 5 apparecchi “Photoplay Funworld". L'assunto è temerario
anche solo se confrontato alle proposte di giudizio avanzate con gli allegati
di risposta, duplica e conclusioni con i quali la convenuta ha sempre chiesto
la reiezione totale delle domande di petizione e si è guardata bene, nell'arco
dei tre anni e mezzo di pendenza della causa in Pretura, di pagare quanto
pretende di aver sempre riconosciuto.
Anche su
questo punto l'appello è infondato.
Per i quali motivi
Visti, per le spese, gli art. 147 e segg. CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
1.
L’appello
22.
ottobre 2003 di AP1 è respinto.
2.
La
tassa di giudizio di fr. 180.- e le spese di fr. 20.- (totale fr. 200.-), già
anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 400.- per ripetibili d’appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
terzi
implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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