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Decisione

12.2003.182

contratto di compravendita

21 settembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2003.182

Data decisione, Autorità:

21.09.2004, IICCA

Titolo:

contratto di compravendita

APPELLO

ONERE DELLA PROVA

PAGAMENTO

SPESE E RIPETIBILI

art. 8 CC

art. 184 CO

art. 148 cpv. 2 CPC-TI

art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI

Incarto n.

12.2003.182

Lugano

21 settembre

2004/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.44

della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa, con petizione 26

aprile 2000, da

AO1

rappr. dall' RA2

contro

AP1

rappr. dallo RA1

Riva S. Vitale

con cui

l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.

36'636.—oltre interessi al 6% dal 23 marzo 1998 nonché il rigetto in via

definitiva dell’opposizione interposta al PE no. 502230 dell’UEF di Mendrisio,

protestando spese, tasse e ripetibili;

domande

avversate dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 26 settembre 2003, ha

parzialmente accolto, condannando AP1 a versare a AO1 l’importo di fr.

31'247.10, oltre interessi al 5% dal 6 aprile 1998 e respingendo in via

definitiva, per quest'importo, l’opposizione interposta al precetto esecutivo;

appellante

la convenuta la quale, con appello 22 ottobre 2003, chiede la riforma del primo

giudizio nel senso di limitare l’importo dovuto a fr. 27'200.10 oltre interessi

al 5% dal 6 aprile 1998 e, parimenti, di attribuire la tassa e le spese di

giudizio in ragione di un mezzo a carico delle parti e di compensare le

ripetibili;

mentre

l’attrice, con osservazioni 25 novembre 2003, postula la reiezione del gravame

con protesta di spese, tasse e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

Considerato

in

fatto ed in diritto

1. Con la sentenza impugnata, il Pretore ha condannato la convenuta a

pagare all'attrice il controvalore di una fornitura riguardante cinque

apparecchi “Photoplay Funworld” ed un apparecchio “Megatouch XL”, mentre non ha

riconosciuto il credito vantato per un sesto apparecchio “Photoplay Funworld”

poiché dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni dei testimoni non

era possibile maturare l'intima convinzione che effettivamente ci fosse stata

la fornitura di quest'ultimo apparecchio.

2. Con

l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare la sentenza

pretorile nel senso di limitare l’importo dovuto a controparte a fr. 27'200.10,

ovvero di dedurre il controvalore del supporto “Megatouch XL”, di 4'047.- IVA

inclusa, poiché ne avrebbe comprovato l'avvenuto pagamento.

L’appellante

contesta inoltre la ripartizione di spese e ripetibili ritenendo che le stesse

siano da attribuire in misura uguale tra le parti poiché mai si sarebbe opposta

al pagamento delle cinque apparecchiature poi riconosciuto dal primo giudice.

Con le

osservazioni all'appello la controparte ne chiede l'integrale reiezione.

3. Giusta

l’art. 8 CC, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuole dedurre un diritto

da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova e, quindi,

compete al debitore del prezzo di una fornitura dimostrare di avervi già

adempiuto e perciò di essersi liberato dal suo obbligo contrattuale (Guhl/Koller, Das Schweizerische

Obligationenrecht, 9. ed., Zurigo 2000, §29 N. 14).

Ciò deve

valere per la convenuta quando sostiene di aver già

saldato

il prezzo della compravendita, non più in discussione, riguardante il supporto

“Megatouch XL”.

A tal

proposito, nell’appello, la parte convenuta si limita a sostenere di averne

comprovato il pagamento senza spendere una parola di riferimento a quale atto

istruttorio, eventualmente ignorato o mal interpretato dal Pretore, faccia

risalire tale affermazione. Ci si potrebbe quindi chiedere se l'appello non sia

carente di pertinente motivazione e, di conseguenza, nullo con riferimento a

questa censura (cfr. art. 309 cpv. 2 litt. f e cpv. 5 CPC) che, implicitamente,

rinvia all'ultimo paragrafo del punto 1 di risposta e di duplica dove "si

ribadisce pure che l'apparecchio Megatouch XL è già stato saldato dalla parte

convenuta e meglio come si evince dal doc. 3 prodotto con la risposta"

(per la nullità dell'appello le cui motivazioni sono unicamente le allegazioni

espresse in altra sede cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 21;

Considerandi

II CCA 24 novembre 2003 inc. n.12.2003.201).

Ma tant'è

poiché quel documento nulla prova in punto al pagamento della fornitura sempre

che si riferisca allo stesso apparecchio.

Infatti,

esso altro non è che la fotocopia del bollettino di consegna interno che

attesta che la __________ di Mendrisio ha ricevuto un Megatouch il 4 dicembre

1996.

Su tale bollettino, che verosimilmente in originale è di formato A5, non

è presente nessuna indicazione che lasci dedurre che la fornitura sia stata in

realtà pagata. Infatti, come è ben stampato il timbro “registrato”, in caso di

pagamento sarebbe stato verosimilmente pure posto quello “pagato il”. L’indicazione

"Ricevuta del Megatouch pagato" per la quale parte convenuta

pretenderebbe di comprovare l’avvenuto pagamento è evidentemente stata posta

successivamente, non sul bollettino stesso, bensì sulla sua fotocopia (avvenuta

in formato A4), utilizzata poi per un invio via telefax di AP1. Trattasi così

di una semplice indicazione di parte e non può pertanto dimostrare l’avvenuto

pagamento.

Su questo

punto l’appello deve essere respinto.

4.

Il

Pretore ha caricato alla parte convenuta, qui appellante, i 6/7 della tassa e

delle spese di giudizio e l'ha condannata a versare a controparte Fr. 3'000.-

per ripetibili e ciò in proporzione delle rispettive soccombenze delle parti.

La

censura d'appello nei confronti di tale ripartizione si limita ad affermare che

le spese vanno attribuite metà per parte e le ripetibili ridotte perché, dai

documenti di causa si può chiaramente evincere che AP1 non si è mai opposta al

pagamento dei 5 apparecchi “Photoplay Funworld". L'assunto è temerario

anche solo se confrontato alle proposte di giudizio avanzate con gli allegati

di risposta, duplica e conclusioni con i quali la convenuta ha sempre chiesto

la reiezione totale delle domande di petizione e si è guardata bene, nell'arco

dei tre anni e mezzo di pendenza della causa in Pretura, di pagare quanto

pretende di aver sempre riconosciuto.

Anche su

questo punto l'appello è infondato.

Per i quali motivi

Visti, per le spese, gli art. 147 e segg. CPC e la

vigente TG

dichiara e pronuncia

1.

L’appello

22.

ottobre 2003 di AP1 è respinto.

2.

La

tassa di giudizio di fr. 180.- e le spese di fr. 20.- (totale fr. 200.-), già

anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a

controparte fr. 400.- per ripetibili d’appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

terzi

implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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