12.2003.184
contratto di deposito-vendita di un'auto - distruzione dell'oggetto - assistenza giudiziaria - valutazione dell'indigenza
17 febbraio 2005Italiano19 min
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Numero d'incarto:
12.2003.184
Data decisione, Autorità:
17.02.2005, IICCA
Titolo:
contratto di deposito-vendita di un'auto - distruzione dell'oggetto - assistenza giudiziaria - valutazione dell'indigenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
INADEMPIMENTO
RESPONSABILITÀ
art. 41 CO
art. 97 CO
art. 101 CO
art. 155 CPC-TI
Incarto n.
12.2003.184
Lugano
17 febbraio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.98.572
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 21
luglio 1998 da
AO 1 __________
rappr. dall’avv.
__________, Lugano
contro
PI 1, già in Castagnola, ora d’ignota dimora
AP 2
rappr. dallo RA
3
AP 1
rappr. dallo RA 1
con cui l'attore ha chiesto la condanna in via
solidale dei convenuti al pagamento della somma di fr. 35'725.- oltre interessi
al 5% dal 21 giugno 1996 a titolo di risarcimento del danno, nonché il rigetto
delle opposizioni interposte ai PE ni 610741, 611454, 504349 e 610742 dell’UE
di Lugano.
domande avversate dai convenuti e che il Pretore con
sentenza 7 ottobre 2003 ha accolto limitatamente all'importo di fr. 34'184.- oltre
interessi al 5% dal 21 giugno 1996;
appellanti la convenuta AP 1, che con appello 27
ottobre 2003 chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di
respingere la petizione nella misura in cui è diretta nei suoi confronti, e il
convenuto AP 2, il quale con appello 30 ottobre 2003 postula la modifica della
sentenza di prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione, entrambi
protestando spese e ripetibili di ambedue le sedi;
mentre l'attore, con osservazioni 27 novembre e 5
dicembre 2003, postula la reiezione di entrambi i gravami;
letti ed esaminati i documenti prodotti
ritenuto
in fatto A. Il
25 maggio 1996 AO 1 e AP 2, quest’ultimo agente in nome della AP 1, stipularono
un contratto di deposito-vendita avente per oggetto l’automobile __________ di
proprietà del primo, in virtù del quale AP 1 prendeva in deposito il veicolo in
questione sino al successivo 15 luglio, data entro la quale doveva venderlo - ritenuto
che in caso di vendita al prezzo minimo di fr. 50'000.- aveva diritto ad una
commissione (non quantificata) - oppure restituirlo. D’accordo con AP 2, PI 1
prese in consegna il veicolo, intenzionato a mostrarlo ad un potenziale cliente
in Italia. Circolando sull’autostrada in direzione di Alessandria, in località __________
egli perse la padronanza del veicolo è cozzò contro il muro delimitante la
carreggiata, danneggiando gravemente l’automobile. Il 24 giugno 1996 PI 1
rilasciò una dichiarazione scritta con la quale si professò unico responsabile
del sinistro, scaricando nel contempo la AP 1 e AP 2 di ogni responsabilità e
impegnandosi nei confronti di AO 1 a risarcirgli tutti i danni dovuti
all’incidente.
Fatti
B. Con
petizione 21 luglio 1998 AO 1 ha chiesto la condanna di PI 1, AP 2, AP 1 e __________
(poi dimessa dalla lite) al pagamento in via solidale della somma di fr.
35'725.- oltre interessi al 5% dal 21 giugno 1996, pari al danno subito, nonché
il rigetto delle opposizioni interposte ai PE ni 610741, 611454, 504349 e
610742 dell’UE di Lugano. L’attore sostiene di aver consegnato il veicolo, poi
andato distrutto nell’incidente, alla AP 1 in virtù di un contratto di
deposito-vendita stipulato con la stessa. Premesso che la riparazione della
vettura non era conveniente perché il costo preventivato era superiore al
valore della vettura - secondo le tabelle eurotax il valore del veicolo era di
almeno fr. 50'000.- -, deducendo il valore del relitto (venduto con un ricavo
di fr. 12'675.-), il danno ammonta a fr. 37'325.-. A questo si aggiungono poi
le spese legali di fr. 1'500.- e il risarcimento di fr. 650.- (pari a Lit
743'000) dovuto alle autostrade italiane per i danni alle strutture.
L’attore
sostiene che PI 1 è tenuto al risarcimento perché, prelevando il veicolo
all’insaputa del proprietario e causando poi il danno per negligenza, ha
commesso un atto illecito. AP 2 è pure responsabile per atto illecito, avendo
consegnato ad un terzo l’autovettura senza esserne autorizzato dal
proprietario. L’atto illecito di AP 2 comporterebbe poi la responsabilità
contrattuale della AP 1 in virtù degli art. 55 e 101 CO.
C. Con
risposta 16 ottobre 1999 AP 2 ha chiesto la reiezione integrale della
petizione, rilevando avantutto di essere stato indotto in errore da PI 1, il
quale gli avrebbe riferito che il proprietario del veicolo aveva dato il suo
consenso affinché egli lo prelevasse. Inoltre, egli avrebbe consegnato la
vettura agendo quale ausiliario della AP 1, suo datore di lavoro, sicché la
domanda di risarcimento per inadempienza contrattuale sarebbe da rivolgere alla
medesima.
D. Con
risposta 19 ottobre 1998 la AP 1 ha chiesto anch’essa la reiezione della
petizione, contestando di aver stipulato un contratto con l’attore perché, per
essere valido, esso avrebbe dovuto essere firmato per la società dai signori __________
o __________. AP 2, già impiegato della AP 1 e attivo presso la di lei filiale
di Lugano, non avrebbe infatti avuto alcun potere di rappresentare la società
ed inoltre il suo agire esulerebbe dalle incombenze di servizio, avendo egli
condotto le trattative con l’attore a titolo personale, fuori dei locali
aziendali e all’insaputa del datore di lavoro, che non sarebbe quindi in alcun
modo vincolato dal suo agire. Contesta pure che la vettura fosse depositata
presso il garage, la presenza del veicolo in quel luogo essendo dovuta all’uso
saltuario che ne faceva lo AP 2 recandosi al lavoro con la stessa. Da ultimo,
contesta l’entità del danno.
E. Con i
successivi allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente
confermato le rispettive domande ed allegazioni.
Il
convenuto PI 1 è rimasto precluso.
F. Con
la decisione impugnata il Pretore ha accolto la petizione limitatamente
all'importo di fr. 34'184.- (fr. 37'325.- valore del veicolo, fr. 609.- per i
danni fatti valere dalla società Concessioni e costruzioni autostrade Spa,
dedotto l’importo di fr. 3'750.- già risarcito dal convenuto PI 1) oltre
interessi al 5% dal 21 giugno 1996. In sostanza, il primo giudice ha ritenuto
responsabili per atto illecito il convenuto PI 1 e AP 2, ammettendo altresì la
responsabilità contrattuale della AP 1.
G. Con
appello 30 ottobre 2003 il convenuto AP 2 chiede la riforma del giudizio di
prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione. Chiede altresì
di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, già chiesta in
prima sede, anche in sede d’appello.
Con
separato atto d’appello del 30 ottobre 2003, egli impugna poi il decreto del 7
ottobre 2003 con il quale il Pretore ha respinto la sua istanza di assistenza
giudiziaria.
H. Con
appello 27 ottobre 2003 la AP 1 chiede a sua volta la riforma della sentenza di
primo grado nel senso di respingere la petizione nella misura in cui è diretta
nei suoi confronti.
Con
osservazioni 27 novembre e 5 dicembre 2003 l'appellato propone la reiezione dei
gravami.
Considerato
in diritto I. Appello
della __________
1. Il Pretore ha ritenuto provata la conclusione di un contratto di
deposito-vendita tra l’attore e la AP 1. Egli ha rilevato che l’attore si recò il
pomeriggio di sabato 25 maggio 1996 presso la filiale di Lugano della AP 1,
accompagnato dall’amico PI 1 che, già cliente del garage, lo presentò a AP 2,
con il quale si intrattenne per una mezz’ora. Dopo aver esaminato la vettura
assieme a AP 2, l’attore firmò il contratto denominato “mise en depot-vente”,
lasciando quindi il veicolo presso il garage. Il primo giudice ha pure ritenuto
che doveva essere presente una quarta persona perché AP 2 non possedeva la
chiave del garage, che doveva quindi essere aperto e chiuso da un altro
collaboratore. Poiché il contratto era stato sottoscritto nei locali della
società, durante gli usuali orari di lavoro e AP 2 avendo agito in nome della AP
1 di cui era un dipendente, il primo giudice ne ha inferito che l’attore aveva
stipulato il contratto proprio con la AP 1, non avendo egli motivo di dubitare
che AP 2 avesse la facoltà di agire per conto della società.
L’appellante
contesta di essere parte del contratto in questione adducendo che nel garage di
cui trattasi, sito in __________ Lugano, vi sarebbe la sede legale della __________,
che sarebbe quindi controparte contrattuale dell’attore. La AP 1, con sede a Mendrisio,
non avrebbe invece succursali né filiali a Lugano e di conseguenza l’attore non
potrebbe sostenere di aver stipulato con la stessa, neppure essendo ammissibile
sostenere di aver ignorato il contenuto del registro di commercio dal quale
risulterebbe la mancanza di qualsivoglia attività a Lugano.
In sede
di appello è esclusa la facoltà di addurre fatti nuovi (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC). Di conseguenza la contestazione in punto all’esistenza di succursali e
filiali a Lugano, proposta per la prima volta in questa sede, è irricevibile. Non
solo, ma la AP 1 è malvenuta a sollevare quest’obiezione, quando solo si
consideri come in sede di risposta essa stessa ha affermato che AP 2, allora
dipendente della AP 1 di Mendrisio, lavorava “presso la filiale di Lugano”
della società (risposta pag. 2). Per tacere poi del fatto che risulta
chiaramente dall’istruttoria che la AP 1 aveva un’officina a Lugano, __________,
dove erano attivi __________ quale capoofficina e AP 2 in qualità di venditore
(teste __________, verbale 7 luglio 1999, pag. 1).
2. La AP
1 adduce che all’origine del danno vi sarebbe una chiara negligenza
dell’attore, il quale non si sarebbe preoccupato di verificare con chi
concludeva il contratto di deposito-vendita. A torto: dell’inconsistenza degli
argomenti esposti in merito all’esistenza di una succursale della AP 1 a Lugano
già si è detto al considerando precedente. Per il resto si rileva che, come pertinentemente
osservato dal Pretore, l’incontro tra l’attore, AP 2 e PI 1 si è tenuto di
sabato pomeriggio nel garage della convenuta a Lugano.AP 2 non aveva le chiavi
del garage, che però era aperto da un’altra persona, anch’essa presente,
probabilmente il capoofficina __________ (interrogatorio formale AO 1, verbale
22 febbraio 2000, ad 7). Per quanto concerne il contratto in forma cartacea,
consegnato all’attore dallo stesso AP 2, sullo stesso è chiaramente impresso il
timbro della AP 1 Lugano accanto all’indicazione “vendeur”, e l’appellato
sapeva poi che AP 2i era venditore presso la AP 1 perché così informato da PI 1
che glielo aveva presentato. Sulla scorta di questi elementi, la situazione
appariva sufficientemente chiara, sicché il giudizio del Pretore regge alle
critiche. Il primo giudice non ha peraltro ritenuto che AP 2 fosse in qualche
modo autorizzato a rappresentare la AP 1, ma ha argomentato che, in virtù del
principio dell’affidamento, nelle circostanze concrete l’attore aveva motivo di
ritenere che la capacità di rappresentanza fosse data.
3. L’appellante
sostiene che, per prassi, il contratto veniva redatto su prestampato con carta
intestata del garage. Trattasi di argomento nuovo, mai addotto in prima istanza
e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Non è comunque minimamente
stabilito, né l’appellante lo pretende, che l’attore fosse a conoscenza di
questa prassi, cosa peraltro inverosimile ritenuto che in precedenza egli non
era mai stato cliente della AP 1
4. Il
Pretore ha rilevato che il contratto in essere tra le parti - qualificato quale
contratto misto con elementi del contratto di deposito e del mandato di vendita
- non autorizzava il depositario a servisi della cosa depositata senza il
consenso del deponente. Consegnando la vettura al convenuto PI 1 per il tramite
dello AP 2 agente quale ausiliario, AP 1 aveva pertanto violato i propri doveri
contrattuali. Da qui l’obbligo di risarcire il danno. L’appellante non contesta
l’esistenza della violazione contrattuale, ma censura il giudizio del Pretore adducendo
che la responsabilità del sinistro ricade interamente su PI 1, il cui
comportamento imprudente avrebbe interrotto il nesso causale.
4.1 L’agire
della AP 1 configura una evidente violazione del contratto in essere tra le
parti. Essa aveva infatti l’obbligo alternativo di vendere il veicolo oppure di
restituirlo, integro, al proprietario in caso di mancata vendita entro il
termine fissato. La restituzione ha avuto luogo, ma in modo non conforme al
contratto, con la consegna del relitto, l’automobile essendo stata distrutta
nell’incidente. Di conseguenza la AP 1 è tenuta a risarcire il danno, salvo che
non dimostri che nessuna colpa le è imputabile (art. 97 CO). Come testè
esposto, essa tenta di discolparsi sostenendo che il nesso di causalità tra la
violazione contrattuale ed il danno è stato interrotto dall’agire negligente
del conducente del veicolo.
4.2 È qui avantutto da considerare che il contratto in essere tra le
parti è un contratto misto, comprendente elementi del contratto di deposito e
del mandato di vendita. Vero è, come rilevato dal Pretore, che il depositario
non è autorizzato a servirsi della cosa depositata senza il consenso del deponente;
non va però dimenticato che nel caso concreto l’attore aveva lasciato il
veicolo presso la convenuta affinché essa lo vendesse. La componente
contrattuale del mandato di vendita assume quindi un’importanza non
trascurabile nei rapporti tra le parti. Essendosi impegnata a vendere il
veicolo, è da ritenere che la AP 1 fosse implicitamente autorizzata ad utilizzarlo
nella misura in cui ciò fosse necessario per svolgere il mandato, segnatamente
per permettere a eventuali interessati all’acquisto di fare una corsa di prova.
In tal senso neppure può essere esclusa a priori la facoltà di recarsi con il
veicolo a domicilio di un potenziale cliente, ancorché residente all’estero,
per mostrarlo e farlo provare. Stante il non indifferente prezzo di vendita del
veicolo di cui trattasi, non appare in concreto inopportuna la decisione di
rivolgersi ad un mercato più vasto che non solo quello locale. Quale prima
conseguenza si ha che, attivandosi alla ricerca di un acquirente per il veicolo
di cui trattasi, AP 2 si è mosso nell’ambito delle proprie incombenze lavorative
ed è quindi da considerare ausiliario della AP 1. Essendo poi da considerare ausiliari
ai sensi dell’art. 101 CO tutte le persone di cui il mandante si avvale in modo
consapevole per assisterlo nell’adempimento di un’obbligazione (Weber, Berner Kommentar, n. 5 ad art.
101 CO; Wiegand, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 3. ed., n. 7 ad art. 101 CO), PI 1 rientra, seppure per subdelega,
nel novero degli ausiliari della AP 1, poiché AP 2 si è avvalso della sua
collaborazione affidandogli il veicolo affinché lo mostrasse ad un potenziale
cliente. Di conseguenza la AP 1 è chiamata a rispondere per l’art. 101 CO, tale
norma essendo applicabile anche in caso di subdelega (Weber, Berner Kommentar, n. 53 ad art. 101 CO).
Di
transenna si osserva che la responsabilità della AP 1 sarebbe pure data nell’ipotesi
che la delega delle incombenze contrattuali di cui trattasi a terze persone,
segnatamente a PI 1, non fosse autorizzata. La subdelega non autorizzata da
parte di un ausiliario ad un sub-ausiliario comporta in effetti ugualmente la
responsabilità del debitore della prestazione (Weber, Berner Kommentar, n. 53 ad art. 101 CO; di diversa
opinione Wiegand, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 3. ed., n. 7 ad art. 101 CO, il quale considera tale
fattispecie quale inadempienza contrattuale da risolvere in applicazione
dell’art. 97 CO).
Ne
discende che, PI 1 essendo ausiliario della AP 1 egli non può essere in pari
tempo considerato un terzo e un suo agire, ancorché gravemente colpevole, non è
atto ad interrompere il nesso causale. La convenuta non riesce quindi a discolparsi,
sicché l’appello dev’essere respinto.
5. L’appellante
postula che, in applicazione dell’art. 51 cpv. 2 CO, questa Camera “stabilisca
in qualche modo debbano ripartirsi le colpe tra i soggetti convenuti” e le
venga riconosciuto un diritto di regresso del 60% nei confronti di PI 1 e del
30% nei confronti di AP 2. La domanda non è però stata motivata e di
conseguenza è irricevibile (art. 309 CPC). Di transenna si rileva comunque che
con lo scritto doc. B, PI 1 si è assunto integralmente le conseguenze del
sinistro anche nei confronti della AP 1.
Considerandi
II. Appelli
di AP 2
6.
Il
Pretore ha ritenuto AP 2 responsabile per atto illecito, avendo egli consegnato
il veicolo senza prima accertarsi che il proprietario del medesimo ne avesse autorizzata
la consegna. L’appellante censura il giudizio di prima istanza, adducendo che
il proprio agire costituisce solo una violazione contrattuale compiuta
nell’ambito dell’adempimento delle proprie incombenze quale ausiliario della AP
1, la sola a dover rispondere in applicazione dell’art. 101 CO.
Per i
motivi già esposti ai considerandi precedenti, il fatto di aver affidato il
veicolo a PI 1 non costituisce atto illecito, e quindi AP 2 non è tenuto al
risarcimento del danno. Se poi, come sostiene la AP 1, tale agire configuri una
violazione degli obblighi stabiliti dal contratto di lavoro, é questione che,
se del caso, va risolta in altra sede.
L’appello
di AP 2 va pertanto accolto.
7.
Con
decreto 7 ottobre 2003 il Pretore ha respinto l’istanza di assistenza
giudiziaria di AP 2 perché l’interessato non aveva prodotto alcuna
documentazione attestante la sua situazione finanziaria al momento dell’inoltro
della domanda. Con appello 30 ottobre 2003 l’interessato chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la domanda perché, contrariamente a
quanto ritenuto dal primo giudice, egli non sarebbe in grado di sopperire alle
spese della lite; inoltre, stante il lungo tempo trascorso dalla domanda,
sarebbe da tener contro della situazione, documentata, esistente al momento
della decisione e non della presentazione dell’istanza.
In merito
al momento di valutazione dell’indigenza, il Tribunale federale ha stabilito
che occorre prendere in considerazione l’intera situazione finanziaria
dell’istante al momento della presentazione della domanda (DTF 120 Ia 179 consid.
3a). Questo principio, già sancito con la precedente decisione 108 Ia 108 -
anche se contraddetto dalla decisone 108 V 265, per la quale il bisogno va
determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione - è
stato tuttavia a più riprese relativizzato, in particolare quando il lasso di
tempo trascorso tra domanda e decisione è importante e la documentazione
riflette una situazione economica di due/tre anni prima (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, ad art. 155
m. 39).
In
concreto sono in effetti trascorsi 5 anni tra l’inoltro dell’istanza di
gratuito patrocinio (16 settembre 1998) e la decisione (emanata il 7 ottobre
2003). Va però rilevato che la documentazione intesa a dimostrare la situazione
d’indigenza dell’istante - la cui produzione era stata preannunciata nell’istanza
- è stata versata agli atti il 13 marzo 2003 (contratto di lavoro, premi cassa
malati, contratto di locazione e estratto UE), mentre il certificato
municipale, richiesto al Comune di domicilio il 23 marzo 2003 e da questi
rilasciato il 26 marzo successivo, è stato prodotto solo il 18 settembre 2003. Seppure
possa essere opportuno, nel solco della giurisprudenza citata, tener conto
dell’evoluzione della situazione, ciò presuppone nondimeno che vi sia una
situazione originaria, il cui mutamento col passare del tempo imponga di non
più considerare il momento della presentazione dell’istanza, ma di tener conto
della situazione al momento della decisione. In concreto però nulla si sa in
merito alla situazione in essere nel 1998, tanto che l’istanza, priva di
documentazione, avrebbe potuto essere respinta. Tenuto conto però che la condizione
economica del richiedente è nondimeno - quand’anche solo sommariamente - stata
documentata il 10 marzo 2003, appare giustificato accordare il beneficio del
gratuito patrocinio a far tempo dal mese di marzo 2003, ritenuto altresì che,
nella misura in cui riguarda la dispensa dal pagamento delle tasse delle spese
giudiziarie, a dipendenza dell’esito della lite la domanda diventa priva
d’oggetto.
L’appello
riguardante l’assistenza giudiziaria è quindi parzialmente accolto.
L’appellante AP 2 ha chiesto di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria anche in sede d’appello. Essendo verificato il
requisito dell’indigenza e il suo appello non apparendo sin dall’inizio
sprovvisto della probabilità di esito favorevole - tant’è che viene accolto -,
l’istanza - che in virtù dell’art. 37 LAG è retta ancora dagli abrogati art.
155.
seg. CPC - è accolta.
In
conclusione, nella misura in cui è ricevibile, l’appello della AP 1 è respinto,
mentre quello di AP 2 è accolto per quanto concerne il merito e solo
parzialmente accolto per quanto riguarda la domanda di assistenza giudiziaria. Le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi
pronuncia: 1.
L’appello di AP 1 contro la sentenza 7 ottobre 2003 è respinto.
2. Gli
oneri processuali dell’appello della AP 1 consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 750.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr. 800.--
sono
posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a controparte fr. 1'500.--
di ripetibili.
3. L’appello di AP 2 contro la sentenza 7 ottobre 2003 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 7 ottobre 2003 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, è riformata nel modo seguente:
1.
La petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza PI 1 e AP 1 sono condannati in solido a versare a AO 1 l’importo di
fr. 34'184.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 21 giugno 1996.
2. Limitatamente
al suddetto importo sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte
dalle parti convenute al PE n. 611454 dell’UE di Lugano e al PE n. 504349
dell’UE di Mendrisio.
3. La
tassa di giustizia di complessivi fr. 1'600.- e le spese – comprensive di
quelle di perizia - da anticipare come di rito, sono poste a carico dei
convenuti AP 1 e PI 1 in solido, pure tenuti a rifondere all’attore, sempre con
il vincolo di solidarietà, l’importo di fr. 4’500.- a titolo di ripetibili.
L’attore è tenuto a rifondere a AP 2 l’importo di fr. 3'500.- a titolo di
ripetibili.
4. Gli
oneri processuali dell’appello di AP 2, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 750.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr. 800.-
sono
posti a carico dell’appellato, il quale rifonderà a AP 2 fr. 1'500.-- di
ripetibili.
5. L’appello di AP 2 contro il decreto 7 ottobre 2003 è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza il decreto è riformato nel modo seguente:
1.
La domanda di assistenza giudiziaria di AP 2 è accolta a far tempo dal 1 marzo
2003.
6. AP
2, è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
in sede di appello.
7. Intimazione:
- avv. __________,
Via Soldino 22, Lugano
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
PI 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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