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Decisione

12.2003.184

contratto di deposito-vendita di un'auto - distruzione dell'oggetto - assistenza giudiziaria - valutazione dell'indigenza

17 febbraio 2005Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione 21 luglio 1998 AO 1 ha chiesto la condanna di PI 1, AP 2, AP 1 e __________

(poi dimessa dalla lite) al pagamento in via solidale della somma di fr.

35'725.- oltre interessi al 5% dal 21 giugno 1996, pari al danno subito, nonché

il rigetto delle opposizioni interposte ai PE ni 610741, 611454, 504349 e

610742 dell’UE di Lugano. L’attore sostiene di aver consegnato il veicolo, poi

andato distrutto nell’incidente, alla AP 1 in virtù di un contratto di

deposito-vendita stipulato con la stessa. Premesso che la riparazione della

vettura non era conveniente perché il costo preventivato era superiore al

valore della vettura - secondo le tabelle eurotax il valore del veicolo era di

almeno fr. 50'000.- -, deducendo il valore del relitto (venduto con un ricavo

di fr. 12'675.-), il danno ammonta a fr. 37'325.-. A questo si aggiungono poi

le spese legali di fr. 1'500.- e il risarcimento di fr. 650.- (pari a Lit

743'000) dovuto alle autostrade italiane per i danni alle strutture.

L’attore

sostiene che PI 1 è tenuto al risarcimento perché, prelevando il veicolo

all’insaputa del proprietario e causando poi il danno per negligenza, ha

commesso un atto illecito. AP 2 è pure responsabile per atto illecito, avendo

consegnato ad un terzo l’autovettura senza esserne autorizzato dal

proprietario. L’atto illecito di AP 2 comporterebbe poi la responsabilità

contrattuale della AP 1 in virtù degli art. 55 e 101 CO.

C. Con

risposta 16 ottobre 1999 AP 2 ha chiesto la reiezione integrale della

petizione, rilevando avantutto di essere stato indotto in errore da PI 1, il

quale gli avrebbe riferito che il proprietario del veicolo aveva dato il suo

consenso affinché egli lo prelevasse. Inoltre, egli avrebbe consegnato la

vettura agendo quale ausiliario della AP 1, suo datore di lavoro, sicché la

domanda di risarcimento per inadempienza contrattuale sarebbe da rivolgere alla

medesima.

D. Con

risposta 19 ottobre 1998 la AP 1 ha chiesto anch’essa la reiezione della

petizione, contestando di aver stipulato un contratto con l’attore perché, per

essere valido, esso avrebbe dovuto essere firmato per la società dai signori __________

o __________. AP 2, già impiegato della AP 1 e attivo presso la di lei filiale

di Lugano, non avrebbe infatti avuto alcun potere di rappresentare la società

ed inoltre il suo agire esulerebbe dalle incombenze di servizio, avendo egli

condotto le trattative con l’attore a titolo personale, fuori dei locali

aziendali e all’insaputa del datore di lavoro, che non sarebbe quindi in alcun

modo vincolato dal suo agire. Contesta pure che la vettura fosse depositata

presso il garage, la presenza del veicolo in quel luogo essendo dovuta all’uso

saltuario che ne faceva lo AP 2 recandosi al lavoro con la stessa. Da ultimo,

contesta l’entità del danno.

E. Con i

successivi allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente

confermato le rispettive domande ed allegazioni.

Il

convenuto PI 1 è rimasto precluso.

F. Con

la decisione impugnata il Pretore ha accolto la petizione limitatamente

all'importo di fr. 34'184.- (fr. 37'325.- valore del veicolo, fr. 609.- per i

danni fatti valere dalla società Concessioni e costruzioni autostrade Spa,

dedotto l’importo di fr. 3'750.- già risarcito dal convenuto PI 1) oltre

interessi al 5% dal 21 giugno 1996. In sostanza, il primo giudice ha ritenuto

responsabili per atto illecito il convenuto PI 1 e AP 2, ammettendo altresì la

responsabilità contrattuale della AP 1.

G. Con

appello 30 ottobre 2003 il convenuto AP 2 chiede la riforma del giudizio di

prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione. Chiede altresì

di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, già chiesta in

prima sede, anche in sede d’appello.

Con

separato atto d’appello del 30 ottobre 2003, egli impugna poi il decreto del 7

ottobre 2003 con il quale il Pretore ha respinto la sua istanza di assistenza

giudiziaria.

H. Con

appello 27 ottobre 2003 la AP 1 chiede a sua volta la riforma della sentenza di

primo grado nel senso di respingere la petizione nella misura in cui è diretta

nei suoi confronti.

Con

osservazioni 27 novembre e 5 dicembre 2003 l'appellato propone la reiezione dei

gravami.

Considerato

in diritto I. Appello

della __________

1. Il Pretore ha ritenuto provata la conclusione di un contratto di

deposito-vendita tra l’attore e la AP 1. Egli ha rilevato che l’attore si recò il

pomeriggio di sabato 25 maggio 1996 presso la filiale di Lugano della AP 1,

accompagnato dall’amico PI 1 che, già cliente del garage, lo presentò a AP 2,

con il quale si intrattenne per una mezz’ora. Dopo aver esaminato la vettura

assieme a AP 2, l’attore firmò il contratto denominato “mise en depot-vente”,

lasciando quindi il veicolo presso il garage. Il primo giudice ha pure ritenuto

che doveva essere presente una quarta persona perché AP 2 non possedeva la

chiave del garage, che doveva quindi essere aperto e chiuso da un altro

collaboratore. Poiché il contratto era stato sottoscritto nei locali della

società, durante gli usuali orari di lavoro e AP 2 avendo agito in nome della AP

1 di cui era un dipendente, il primo giudice ne ha inferito che l’attore aveva

stipulato il contratto proprio con la AP 1, non avendo egli motivo di dubitare

che AP 2 avesse la facoltà di agire per conto della società.

L’appellante

contesta di essere parte del contratto in questione adducendo che nel garage di

cui trattasi, sito in __________ Lugano, vi sarebbe la sede legale della __________,

che sarebbe quindi controparte contrattuale dell’attore. La AP 1, con sede a Mendrisio,

non avrebbe invece succursali né filiali a Lugano e di conseguenza l’attore non

potrebbe sostenere di aver stipulato con la stessa, neppure essendo ammissibile

sostenere di aver ignorato il contenuto del registro di commercio dal quale

risulterebbe la mancanza di qualsivoglia attività a Lugano.

In sede

di appello è esclusa la facoltà di addurre fatti nuovi (art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC). Di conseguenza la contestazione in punto all’esistenza di succursali e

filiali a Lugano, proposta per la prima volta in questa sede, è irricevibile. Non

solo, ma la AP 1 è malvenuta a sollevare quest’obiezione, quando solo si

consideri come in sede di risposta essa stessa ha affermato che AP 2, allora

dipendente della AP 1 di Mendrisio, lavorava “presso la filiale di Lugano”

della società (risposta pag. 2). Per tacere poi del fatto che risulta

chiaramente dall’istruttoria che la AP 1 aveva un’officina a Lugano, __________,

dove erano attivi __________ quale capoofficina e AP 2 in qualità di venditore

(teste __________, verbale 7 luglio 1999, pag. 1).

2. La AP

1 adduce che all’origine del danno vi sarebbe una chiara negligenza

dell’attore, il quale non si sarebbe preoccupato di verificare con chi

concludeva il contratto di deposito-vendita. A torto: dell’inconsistenza degli

argomenti esposti in merito all’esistenza di una succursale della AP 1 a Lugano

già si è detto al considerando precedente. Per il resto si rileva che, come pertinentemente

osservato dal Pretore, l’incontro tra l’attore, AP 2 e PI 1 si è tenuto di

sabato pomeriggio nel garage della convenuta a Lugano.AP 2 non aveva le chiavi

del garage, che però era aperto da un’altra persona, anch’essa presente,

probabilmente il capoofficina __________ (interrogatorio formale AO 1, verbale

22 febbraio 2000, ad 7). Per quanto concerne il contratto in forma cartacea,

consegnato all’attore dallo stesso AP 2, sullo stesso è chiaramente impresso il

timbro della AP 1 Lugano accanto all’indicazione “vendeur”, e l’appellato

sapeva poi che AP 2i era venditore presso la AP 1 perché così informato da PI 1

che glielo aveva presentato. Sulla scorta di questi elementi, la situazione

appariva sufficientemente chiara, sicché il giudizio del Pretore regge alle

critiche. Il primo giudice non ha peraltro ritenuto che AP 2 fosse in qualche

modo autorizzato a rappresentare la AP 1, ma ha argomentato che, in virtù del

principio dell’affidamento, nelle circostanze concrete l’attore aveva motivo di

ritenere che la capacità di rappresentanza fosse data.

3. L’appellante

sostiene che, per prassi, il contratto veniva redatto su prestampato con carta

intestata del garage. Trattasi di argomento nuovo, mai addotto in prima istanza

e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Non è comunque minimamente

stabilito, né l’appellante lo pretende, che l’attore fosse a conoscenza di

questa prassi, cosa peraltro inverosimile ritenuto che in precedenza egli non

era mai stato cliente della AP 1

4. Il

Pretore ha rilevato che il contratto in essere tra le parti - qualificato quale

contratto misto con elementi del contratto di deposito e del mandato di vendita

- non autorizzava il depositario a servisi della cosa depositata senza il

consenso del deponente. Consegnando la vettura al convenuto PI 1 per il tramite

dello AP 2 agente quale ausiliario, AP 1 aveva pertanto violato i propri doveri

contrattuali. Da qui l’obbligo di risarcire il danno. L’appellante non contesta

l’esistenza della violazione contrattuale, ma censura il giudizio del Pretore adducendo

che la responsabilità del sinistro ricade interamente su PI 1, il cui

comportamento imprudente avrebbe interrotto il nesso causale.

4.1 L’agire

della AP 1 configura una evidente violazione del contratto in essere tra le

parti. Essa aveva infatti l’obbligo alternativo di vendere il veicolo oppure di

restituirlo, integro, al proprietario in caso di mancata vendita entro il

termine fissato. La restituzione ha avuto luogo, ma in modo non conforme al

contratto, con la consegna del relitto, l’automobile essendo stata distrutta

nell’incidente. Di conseguenza la AP 1 è tenuta a risarcire il danno, salvo che

non dimostri che nessuna colpa le è imputabile (art. 97 CO). Come testè

esposto, essa tenta di discolparsi sostenendo che il nesso di causalità tra la

violazione contrattuale ed il danno è stato interrotto dall’agire negligente

del conducente del veicolo.

4.2 È qui avantutto da considerare che il contratto in essere tra le

parti è un contratto misto, comprendente elementi del contratto di deposito e

del mandato di vendita. Vero è, come rilevato dal Pretore, che il depositario

non è autorizzato a servirsi della cosa depositata senza il consenso del deponente;

non va però dimenticato che nel caso concreto l’attore aveva lasciato il

veicolo presso la convenuta affinché essa lo vendesse. La componente

contrattuale del mandato di vendita assume quindi un’importanza non

trascurabile nei rapporti tra le parti. Essendosi impegnata a vendere il

veicolo, è da ritenere che la AP 1 fosse implicitamente autorizzata ad utilizzarlo

nella misura in cui ciò fosse necessario per svolgere il mandato, segnatamente

per permettere a eventuali interessati all’acquisto di fare una corsa di prova.

In tal senso neppure può essere esclusa a priori la facoltà di recarsi con il

veicolo a domicilio di un potenziale cliente, ancorché residente all’estero,

per mostrarlo e farlo provare. Stante il non indifferente prezzo di vendita del

veicolo di cui trattasi, non appare in concreto inopportuna la decisione di

rivolgersi ad un mercato più vasto che non solo quello locale. Quale prima

conseguenza si ha che, attivandosi alla ricerca di un acquirente per il veicolo

di cui trattasi, AP 2 si è mosso nell’ambito delle proprie incombenze lavorative

ed è quindi da considerare ausiliario della AP 1. Essendo poi da considerare ausiliari

ai sensi dell’art. 101 CO tutte le persone di cui il mandante si avvale in modo

consapevole per assisterlo nell’adempimento di un’obbligazione (Weber, Berner Kommentar, n. 5 ad art.

101 CO; Wiegand, Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, 3. ed., n. 7 ad art. 101 CO), PI 1 rientra, seppure per subdelega,

nel novero degli ausiliari della AP 1, poiché AP 2 si è avvalso della sua

collaborazione affidandogli il veicolo affinché lo mostrasse ad un potenziale

cliente. Di conseguenza la AP 1 è chiamata a rispondere per l’art. 101 CO, tale

norma essendo applicabile anche in caso di subdelega (Weber, Berner Kommentar, n. 53 ad art. 101 CO).

Di

transenna si osserva che la responsabilità della AP 1 sarebbe pure data nell’ipotesi

che la delega delle incombenze contrattuali di cui trattasi a terze persone,

segnatamente a PI 1, non fosse autorizzata. La subdelega non autorizzata da

parte di un ausiliario ad un sub-ausiliario comporta in effetti ugualmente la

responsabilità del debitore della prestazione (Weber, Berner Kommentar, n. 53 ad art. 101 CO; di diversa

opinione Wiegand, Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, 3. ed., n. 7 ad art. 101 CO, il quale considera tale

fattispecie quale inadempienza contrattuale da risolvere in applicazione

dell’art. 97 CO).

Ne

discende che, PI 1 essendo ausiliario della AP 1 egli non può essere in pari

tempo considerato un terzo e un suo agire, ancorché gravemente colpevole, non è

atto ad interrompere il nesso causale. La convenuta non riesce quindi a discolparsi,

sicché l’appello dev’essere respinto.

5. L’appellante

postula che, in applicazione dell’art. 51 cpv. 2 CO, questa Camera “stabilisca

in qualche modo debbano ripartirsi le colpe tra i soggetti convenuti” e le

venga riconosciuto un diritto di regresso del 60% nei confronti di PI 1 e del

30% nei confronti di AP 2. La domanda non è però stata motivata e di

conseguenza è irricevibile (art. 309 CPC). Di transenna si rileva comunque che

con lo scritto doc. B, PI 1 si è assunto integralmente le conseguenze del

sinistro anche nei confronti della AP 1.

Considerandi

II. Appelli

di AP 2

6.

Il

Pretore ha ritenuto AP 2 responsabile per atto illecito, avendo egli consegnato

il veicolo senza prima accertarsi che il proprietario del medesimo ne avesse autorizzata

la consegna. L’appellante censura il giudizio di prima istanza, adducendo che

il proprio agire costituisce solo una violazione contrattuale compiuta

nell’ambito dell’adempimento delle proprie incombenze quale ausiliario della AP

1, la sola a dover rispondere in applicazione dell’art. 101 CO.

Per i

motivi già esposti ai considerandi precedenti, il fatto di aver affidato il

veicolo a PI 1 non costituisce atto illecito, e quindi AP 2 non è tenuto al

risarcimento del danno. Se poi, come sostiene la AP 1, tale agire configuri una

violazione degli obblighi stabiliti dal contratto di lavoro, é questione che,

se del caso, va risolta in altra sede.

L’appello

di AP 2 va pertanto accolto.

7.

Con

decreto 7 ottobre 2003 il Pretore ha respinto l’istanza di assistenza

giudiziaria di AP 2 perché l’interessato non aveva prodotto alcuna

documentazione attestante la sua situazione finanziaria al momento dell’inoltro

della domanda. Con appello 30 ottobre 2003 l’interessato chiede la riforma del

giudizio impugnato nel senso di accogliere la domanda perché, contrariamente a

quanto ritenuto dal primo giudice, egli non sarebbe in grado di sopperire alle

spese della lite; inoltre, stante il lungo tempo trascorso dalla domanda,

sarebbe da tener contro della situazione, documentata, esistente al momento

della decisione e non della presentazione dell’istanza.

In merito

al momento di valutazione dell’indigenza, il Tribunale federale ha stabilito

che occorre prendere in considerazione l’intera situazione finanziaria

dell’istante al momento della presentazione della domanda (DTF 120 Ia 179 consid.

3a). Questo principio, già sancito con la precedente decisione 108 Ia 108 -

anche se contraddetto dalla decisone 108 V 265, per la quale il bisogno va

determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione - è

stato tuttavia a più riprese relativizzato, in particolare quando il lasso di

tempo trascorso tra domanda e decisione è importante e la documentazione

riflette una situazione economica di due/tre anni prima (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, ad art. 155

m. 39).

In

concreto sono in effetti trascorsi 5 anni tra l’inoltro dell’istanza di

gratuito patrocinio (16 settembre 1998) e la decisione (emanata il 7 ottobre

2003). Va però rilevato che la documentazione intesa a dimostrare la situazione

d’indigenza dell’istante - la cui produzione era stata preannunciata nell’istanza

- è stata versata agli atti il 13 marzo 2003 (contratto di lavoro, premi cassa

malati, contratto di locazione e estratto UE), mentre il certificato

municipale, richiesto al Comune di domicilio il 23 marzo 2003 e da questi

rilasciato il 26 marzo successivo, è stato prodotto solo il 18 settembre 2003. Seppure

possa essere opportuno, nel solco della giurisprudenza citata, tener conto

dell’evoluzione della situazione, ciò presuppone nondimeno che vi sia una

situazione originaria, il cui mutamento col passare del tempo imponga di non

più considerare il momento della presentazione dell’istanza, ma di tener conto

della situazione al momento della decisione. In concreto però nulla si sa in

merito alla situazione in essere nel 1998, tanto che l’istanza, priva di

documentazione, avrebbe potuto essere respinta. Tenuto conto però che la condizione

economica del richiedente è nondimeno - quand’anche solo sommariamente - stata

documentata il 10 marzo 2003, appare giustificato accordare il beneficio del

gratuito patrocinio a far tempo dal mese di marzo 2003, ritenuto altresì che,

nella misura in cui riguarda la dispensa dal pagamento delle tasse delle spese

giudiziarie, a dipendenza dell’esito della lite la domanda diventa priva

d’oggetto.

L’appello

riguardante l’assistenza giudiziaria è quindi parzialmente accolto.

L’appellante AP 2 ha chiesto di essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria anche in sede d’appello. Essendo verificato il

requisito dell’indigenza e il suo appello non apparendo sin dall’inizio

sprovvisto della probabilità di esito favorevole - tant’è che viene accolto -,

l’istanza - che in virtù dell’art. 37 LAG è retta ancora dagli abrogati art.

155.

seg. CPC - è accolta.

In

conclusione, nella misura in cui è ricevibile, l’appello della AP 1 è respinto,

mentre quello di AP 2 è accolto per quanto concerne il merito e solo

parzialmente accolto per quanto riguarda la domanda di assistenza giudiziaria. Le

spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia: 1.

L’appello di AP 1 contro la sentenza 7 ottobre 2003 è respinto.

2. Gli

oneri processuali dell’appello della AP 1 consistenti in

a)

tassa di giustizia fr. 750.-

b) spese fr.

50.-

Totale fr. 800.--

sono

posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a controparte fr. 1'500.--

di ripetibili.

3. L’appello di AP 2 contro la sentenza 7 ottobre 2003 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 7 ottobre 2003 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 2, è riformata nel modo seguente:

1.

La petizione è parzialmente accolta.

Di

conseguenza PI 1 e AP 1 sono condannati in solido a versare a AO 1 l’importo di

fr. 34'184.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 21 giugno 1996.

2. Limitatamente

al suddetto importo sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte

dalle parti convenute al PE n. 611454 dell’UE di Lugano e al PE n. 504349

dell’UE di Mendrisio.

3. La

tassa di giustizia di complessivi fr. 1'600.- e le spese – comprensive di

quelle di perizia - da anticipare come di rito, sono poste a carico dei

convenuti AP 1 e PI 1 in solido, pure tenuti a rifondere all’attore, sempre con

il vincolo di solidarietà, l’importo di fr. 4’500.- a titolo di ripetibili.

L’attore è tenuto a rifondere a AP 2 l’importo di fr. 3'500.- a titolo di

ripetibili.

4. Gli

oneri processuali dell’appello di AP 2, consistenti in

a)

tassa di giustizia fr. 750.-

b) spese fr.

50.-

Totale fr. 800.-

sono

posti a carico dell’appellato, il quale rifonderà a AP 2 fr. 1'500.-- di

ripetibili.

5. L’appello di AP 2 contro il decreto 7 ottobre 2003 è parzialmente

accolto.

Di

conseguenza il decreto è riformato nel modo seguente:

1.

La domanda di assistenza giudiziaria di AP 2 è accolta a far tempo dal 1 marzo

2003.

6. AP

2, è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio

in sede di appello.

7. Intimazione:

- avv. __________,

Via Soldino 22, Lugano

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

PI 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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