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Decisione

12.2003.185

architetto - remunerazione

2 dicembre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

12.2003.185

Data decisione, Autorità:

02.12.2004, IICCA

Titolo:

architetto - remunerazione

ARCHITETTO

MERCEDE

ONERE DELLA PROVA

art. 8 CC

art. 372 CO

Incarto n.

12.2003.185

Lugano

2 dicembre

2004/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.153

della Pretura __________ promossa con petizione 23 agosto 2001 da

AP 1

rappr. dall' RA

1

Contro

AO 1

rappr. dall' RA

Considerandi

2.

con cui l'attore ha chiesto la condanna della

convenuta al pagamento della somma di fr. 205'672,95 oltre interessi al 5%

dall'11 maggio 2001;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con

sentenza 2 ottobre 2003 ha respinto;

appellante l’attore, che con atto del 27 ottobre 2003

chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente

la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta, con osservazioni del 18 dicembre

2003.

postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati i documenti prodotti

ritenuto

in fatto 1. La Fondazione __________, (in seguito semplicemente Fondazione), con

sede a __________, è stata costituita l'11 dicembre 1995 con lo scopo di

realizzare strutture di carattere sociale, in particolare a favore degli

anziani e degli ammalati. Venuto a conoscenza dell’intenzione della Fondazione

di ampliare la casa per anziani comunale, l'arch. R__________ si è offerto, con

lettera del 23 maggio 1997, di elaborare il relativo progetto di massima

"a titolo grazioso". Dopo la preparazione del progetto, la Fondazione

avendo rinunciato alla sua realizzazione, l'architetto le ha inviato una

fattura per le proprie prestazioni, rimasta impagata.

2.

Con

petizione 23 agosto 2001 l'arch. R__________ ha chiesto la condanna della Fondazione

al pagamento della somma di fr. 205'672,95 oltre interessi al 5% dall'11 maggio

2001.

L'attore sostiene di essere stato incaricato della progettazione del

nuovo edificio e di aver quindi proceduto non solo all'allestimento del

progetto di massima - per il quale non era prevista alcuna controprestazione -

ma di aver anche fornito ulteriori prestazioni, compresa la preparazione del

progetto definitivo, per le quali egli ha diritto all'onorario. Afferma poi

l'attore che l'offerta di realizzare a titolo gratuito il progetto di massima

era valida unicamente alla condizione - poi non rispettata - che l'incarico

comportasse una progettazione continua, con l'elaborazione del progetto

definitivo e altre prestazioni per la fase esecutiva. L'opera non essendo stata

eseguita, egli avrebbe pertanto diritto anche alla mercede per la fase del

progetto di massima.

3.

Con

risposta 10 ottobre 2001 la convenuta si è integralmente opposta alla

petizione, contestando di aver conferito incarico all'attore per l'allestimento

del progetto definitivo dell'opera. In base agli accordi intervenuti

l'architetto doveva allestire solo un progetto di massima, che presupponeva

l'analisi del problema e lo studio delle possibili soluzioni con la stima

sommaria dei costi e delle scadenze, e questo per permettere di affrontare il

problema del finanziamento della costruzione. Solo in una successiva fase

l'attore avrebbe poi potuto procedere con la progettazione definitiva, previa stipulazione

del relativo contratto nella forma scritta. A mente della convenuta, il lavoro

eseguito dall'attore rientra in ogni modo integralmente nella fase del progetto

di massima e come tale è gratuito. Inoltre, la sospensione dell'operazione è

dovuta ai problemi di finanziamento, segnatamente essendo venuti meno i sussidi

dell'ente pubblico sui quali si faceva affidamento. In tal senso critica

l'operato dell'attore il quale, pur sapendo che il costo massimo della

costruzione doveva aggirarsi sugli 8/9 milioni di franchi, ha allestito un

progetto la cui spesa si situa attorno ai 15 milioni, disattendendo così

l'incarico conferito.

Con gli

allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le

rispettive domande e allegazioni.

4.

Con sentenza 2 ottobre 2003 il Pretore ha respinto la petizione.

Qualificato il rapporto in essere fra le parti quale appalto, egli ha poi

argomentato che tutti i lavori eseguiti sono da considerare rientranti del

progetto di massima, e come tali non davano diritto a remunerazione. Ha in

seguito respinto la tesi dell'attore secondo cui l'offerta per la realizzazione

a titolo gratuito del progetto di massima era condizionata all'estensione del

mandato alla progettazione definitiva ed alla realizzazione dell'opera, perché

l'attore non aveva posto particolari condizioni offrendosi per l'esecuzione

gratuita del progetto di massima. A mente del primo giudice neppure era venuto

in essere un contratto tra le parti per la realizzazione del progetto

definitivo dell'opera, mancando il necessario consenso sui costi della

medesima.

5.

Con

appello del 27 ottobre 2003 l’attore chiede la riforma del giudizio impugnato

nel senso di accogliere integralmente la petizione. L'appellante sostiene che

la Fondazione gli aveva conferito l'incarico di allestire il progetto

definitivo per il nuovo edificio già nel mese di ottobre 1997, progetto effettivamente

allestito e presentato al pubblico in occasione di una conferenza stampa. In

merito ai costi di costruzione, afferma che non si tratta di un elemento che

necessita dell'accordo delle parti e come tale è ininfluente sulla validità del

contratto d'appalto, regolarmente stipulato. Inoltre gli organi della

Fondazione erano costantemente tenuti al corrente dello sviluppo del progetto,

sicché sapevano che la costruzione sarebbe costata 15 milioni.

6.

Con

tempestive osservazioni 18 dicembre 2003 la Fondazione ha chiesto la reiezione

del gravame ribadendo anche in questa sede di non aver mai stipulato con

l'appellante il contratto per l'allestimento del progetto definitivo. Rileva

pure come l'architetto si è dipartito dalle istruzioni ricevute, progettando

una costruzione il cui costo era quasi doppio rispetto a quanto richiestogli,

donde l'interruzione dell'operazione per la necessità di rivedere tutto il

concetto di finanziamento.

Considerato

in diritto 7. L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una

circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in

conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto

costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha

asserito l’esistenza del diritto (Kummer,

Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).

In

materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi, come l’attore,

procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato

dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la

congruità della sua pretesa, mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta

secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli

elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo

fatto debba ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; II CCA 31 luglio 1995 in re

F./T. SA; Kummer, op. cit., n. 64

ad art. 8 CC).

8.

In concreto è pacifico il conferimento di un incarico all'architetto

__________ per la realizzazione di un progetto di massima per l'ampliamento

della casa per anziani. Pure pacifico, perché accertato dal Pretore e non più

contestato in questa sede, che l'esecuzione di questo incarico non da diritto a

mercede alcuna, la gratuità non essendo condizionata al conferimento di un

mandato per la continuazione della progettazione e per la realizzazione

dell'opera. Oggetto di contestazione è invece l'estensione dell'incarico alla

realizzazione del progetto definitivo, l'esecuzione dello stesso e la relativa

mercede.

Il

Pretore ha ritenuto che il lavoro fatto dall'attore rientrava ancora nel

progetto di massima e come tale non era da remunerare perché offerto a titolo

grazioso. Il primo giudice ha inoltre reputato che non era stato stipulato

alcun contratto relativo alla progettazione definitiva mancando il consenso di

entrambe le parti sul costo del progetto, punto essenziale dell'accordo perché

l'ottenimento dei finanziamenti era la condizione essenziale per poter

proseguire oltre alla fase di progettazione di massima. L'appellante contesta

questa deduzione asserendo di aver allestito i progetti definitivi e adducendo

che la questione del costo del progetto nulla aveva a che vedere con la

conclusione del contratto.

A

prescindere dalla questione se il costo dell'opera sia da considerare un

elemento essenziale del contratto tra committente e architetto, la decisione

del Pretore che ha negato la stipulazione di un contratto per la realizzazione

del progetto definitivo va condivisa. L'appellante sostiene che il conferimento

dell'incarico di progettazione risulta dallo scritto 24 ottobre 1997 (doc. C) della

Fondazione. A torto: con la sua lettera del 23 maggio 1997 l'architetto ha

offerto alla Fondazione "l'elaborazione di un progetto di massima a titolo

grazioso" (doc. A), senza porre condizione alcuna. Con missiva del 9

ottobre la Fondazione gli ha comunicato di avere deciso "… di affidarle

l'incarico della progettazione del nuovo edificio… ", precisando però che

"… il mandato è subordinato alla stipulazione del contratto con lei e alla

presentazione, entro breve termine, del progetto di massima da inviare alle

competenti autorità …" (doc. B). Dallo scritto menzionato si ricavano

quindi due cose: d'un canto che non v'era alcun contratto tra le parti per la

progettazione definitiva dell'opera e, dall'altro, che, prima di stipularlo,

l'architetto avrebbe dovuto presentare il progetto di massima.

Il

24.

ottobre successivo la Fondazione si è poi nuovamente rivolta all'appellante,

rilevando che essa "… deve inoltrare quanto prima, vale a dire ancora

entro la metà di dicembre, la domanda di costruzione, per cui il progetto di

massima è urgente" (doc. C). Contrariamente a quanto sostenuto

dall'appellante, questo non può essere interpretato come conferimento del

mandato per la progettazione definitiva, la Fondazione essendosi limitata a sollecitare

il progetto di massima, perché i tempi erano stretti, senza che ciò modificasse

il contenuto del precedente scritto.

Neppure

la lettera del 13 novembre 1997 dell'appellante (doc. D) può essere intesa

quale prova che il contratto già era stato stipulato. Alla consegna della

"… prima stesura del progetto di massima in scala 1:200 …",

l'architetto si dichiarava "… a disposizione per poterlo esporre ed avere

vostre osservazioni affinché possa passare alla stesura del progetto definitivo

in scala 1:100 per la domanda di costruzione nel rispetto del termine fissato

per la metà di dicembre p.v. …". Al contrario, se ne deduce, invece, che

egli non aveva ancora ricevuto l'incarico per procedere in tal senso.

A

dipendenza delle osservazioni ricevute, il progetto di massima è ancora stato

aggiornato a più riprese (doc. D, E, F) ed è stato consegnato nella seconda

metà di gennaio. L'appellante ha ancora aggiornato i calcoli "sulla base

del progetto 1:100" (lettera 27 febbraio 1998: doc. G) e inoltre ha

allestito il piano delle ombre per dirimere una contestazione con un vicino

(lettera 6 aprile 1998: doc. H). Stante quanto precede, l'allestimento dei

piani 1:100 non può essere interpretato quale prova dell'esistenza del preteso

contratto.

A

prescindere poi dal fatto che si trattava solo di piani preliminari, insufficienti

per supportare una domanda di costruzione (teste __________, verbale 30 aprile

2002, pag. 12), il presidente del consiglio di fondazione, __________ M__________

__________ ricorda di aver conferito all'epoca con l'architetto __________

dicendogli che la Fondazione non gli aveva dato l'incarico per il progetto

definitivo perché occorreva prima assicurare il finanziamento dell'opera. A

seguito di quel colloquio l'appellante ha inviato alla Fondazione la proposta

di contratto (interrogatorio formale M__________, verbale 7 marzo 2002, pag. 7

ad 5), che essa però non ha mai accettato.

Nella

concreta situazione è verosimile - anche se, come si dirà appresso, non ve n'è

prova sufficiente - che l'appellante abbia voluto precorrere i tempi e,

confidando in un'evoluzione della situazione a lui favorevole, avviare la

progettazione definitiva in considerazione dei tempi piuttosto stretti che si

prospettavano. Trattasi però di iniziativa unilaterale, inidonea a far nascere

obblighi nella controparte.

Mancando

la prova della conclusione del contratto per la progettazione definitiva, su

questo punto l'appello dev'essere respinto.

9.

Il

gravame deve comunque essere respinto anche per altri motivi. Parte convenuta

ha sempre affermato che quanto fatto dall'attore rientrava nel progetto di

massima, argomentazione questa condivisa dal Pretore. All'appellante incombeva

quindi l'onere di provare che il lavoro svolto eccedeva il progetto di massima nonché

la congruità dell'onorario esposto. Egli ha tuttavia omesso di produrre il

risultato del proprio lavoro, vale a dire i piani, sicché non è possibile

verificare se e cosa egli abbia fatto più del progetto di massima, segnatamente

se egli abbia allestito i progetti definitivi. Nella sua richiesta d'acconto

dell'8 giugno 1998 (doc. L) l'appellante stesso indica, a fianco della voce

"progetto definitivo", "parz. 12,5 %", a significare che il

progetto non era completo. Il perito giudiziario, interpellato circa il grado

di approfondimento e di elaborazione dei piani, non ha potuto rispondere,

limitandosi ad osservare che "…non si è potuto verificare l'intero

progetto e relativi piani, pertanto non è possibile valutare con certezza il

grado d'approfondimento nell'elaborazione dei piani" (perizia 28 febbraio

2003, pag. 3, risposta ad 3a). Per il resto la perizia è fondata su mere

supposizioni, tanto che, come già evidenziato dal Pretore, è di scarsa utilità.

In proposito, il teste R__________ ha poi riferito che i piani 1:100 allestiti

dall'appellante "… sono piani preliminari che devono essere ancora

elaborati per poter presentare con la domanda di costruzione un progetto

definitivo …" (verbale 30 aprile 2002, pag. 12). Di conseguenza,

quand'anche vi fossero delle prestazioni non rientranti nella fase del progetto

di massima, è comunque impossibile stabilirne l'entità, e di riflesso non si

può neppure determinare la giusta remunerazione per le stesse. La petizione

dovrebbe pertanto essere respinta anche perché la pretesa non è provata.

10.

Da

ultimo si rileva ancora l’incongruenza dell’appello in punto alla mercede. L'importo

di fr. 205'672,95 chiesto con la petizione e nuovamente anche con l’appello,

era composto dall’onorario dovuto per il progetto di massima (fr. 157'266,80) e

per il progetto definitivo (fr. 218'426,15), ridotto del 50% "…in

considerazione della verosimile situazione patrimoniale della fondazione",

a cui erano aggiunti fr. 7'602.- per il rilievo digitalizzato e fr. 10'224,50

per il concorso di consulenti (petizione pag. 9). In sede d'appello, pur rinunciando

a chiedere l'onorario per la progettazione di massima, l’appellante non riduce

l'importo complessivo della pretesa ed in particolare non rimette in

discussione la riduzione del 50% senza darne motivazione pertinente. Il

semplice rinvio al documento S5 non è al proposito di alcun aiuto perché altro

non è che il fondamento del calcolo proposto in petizione che, come testè

detto, non è più attuale.

Ne

discende la reiezione dell'appello. Spese e ripetibili seguono la soccombenza

(art. 148 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia: 1.

L’appello 27 ottobre 2003 dell’arch. R__________ è respinto.

2. Gli oneri del processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1'925.–

b) spese fr.

75.–

fr.

2'000.–

sono

posti a carico dell’appellante, il quale rifonderà a controparte fr. 3'000.- di

ripetibili.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura __________

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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