12.2003.198
nova in appello - valore probatorio di uno o più interrogatori formali
17 novembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2003.198
Data decisione, Autorità:
17.11.2004, IICCA
Titolo:
nova in appello - valore probatorio di uno o più interrogatori formali
APPELLO
APPREZZAMENTO
INTERROGATORIO FORMALE
NOVA
art. 90 CPC-TI
art. 276 CPC-TI
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
Incarto n.
12.2003.198
Lugano
17 novembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Alippi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.491
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa, con petizione 14
agosto 2002, da
AO 1
rappr. dall' RA
2
contro
AP 1
rappr. dall' RA
1
in materia di contratto d'appalto che il Pretore, con
sentenza 24 ottobre 2003, ha accolto condannando il convenuto a pagare
all'attrice l'importo di Fr. 11'996.65 oltre interessi al 5% dal 6 maggio 2002.
Appellante il convenuto il quale, con atto d'appello
14 novembre 2003, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere
integralmente le domande di petizione, mentre l'attrice, con osservazioni 22
dicembre 2003, chiede la reiezione dell'appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
1. Nell'ambito dei lavori di edificazione della sua casa d'abitazione, AP
1 ha commissionato, nel giugno 2000, alla AO 1 la fornitura e la posa dei
serramenti in alluminio, della porta d'entrata, delle protezioni solari e di
una porta da garage con automatismo. La ditta ha inviato al committente
conferme d'ordine, riguardanti queste forniture, per un importo complessivo di
Fr. 62'996.65 e, nel corso dei lavori, nell'ottobre 2000, una ricapitolazione
delle conferme d'ordine e dei lavori in corso che indicava anche un primo
acconto di Fr. 31'000.- versato dal committente. Questi ha, successivamente,
versato, il 12 dicembre 2000, ancora Fr. 20'000.- e si è poi rifiutato di
versare la differenza, sollecitatagli con una fattura finale del 31 dicembre
2001 che, del resto afferma di mai aver ricevuto.
2. Con la petizione che ci occupa, AO 1 ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento di Fr. 11'996.65 oltre a interessi all'8% dal 15
febbraio 2002 e il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo
fattogli notificare. A mente dell'attrice, i lavori pattuiti sarebbero stati
regolarmente eseguiti e terminati a fine dicembre 2000. Sarebbe quindi dovuta
la quota rimasta impagata della mercede concordata.
Con la
risposta di causa, il convenuto si è opposto alle richieste di controparte,
argomentando che le parti, nel dicembre 2000, si erano accordate nel senso che,
con il versamento dell'importo di Fr. 20'000.-, la mercede era stata
considerata completamente saldata, ritenuto che il committente avrebbe
provveduto in maniera indipendente all'eliminazione dei difetti riscontrati
nell'opera.
3. Il Pretore di Lugano, con sentenza 24 ottobre 2003, ha accolto la
domanda dell'attrice per Fr. 11'996.65 limitando il tasso degli interessi di
mora al 5% a decorrere dal 6 maggio 2002, rigettando, di conseguenza, in via
definitiva l'opposizione al precetto esecutivo.
Il
giudice di prime cure non ha ritenuto provato il preteso accordo circa il
versamento a saldo dell'importo di Fr. 20'000.-. Inoltre, con riferimento ai
difetti dell'opera, pur ammettendo la tempestività della loro notifica verbale,
ha costatato l'assenza di qualsiasi prova dell'ammontare del danno ad essi
relativo e quindi l'impossibilità di una loro quantificazione a riduzione della
mercede. Inoltre il convenuto non avrebbe contestato il contenuto ed i prezzi
delle conferme d'ordine e nemmeno avrebbe comprovato quali lavori, rispetto a
quelli ordinati, non sarebbero stati eseguiti.
4. Con l'appello qui in esame, AP 1 insorge contro la sentenza
pretorile, sostenendo che nel caso concreto non sarebbe stata pattuita una
mercede a corpo e che quindi l'onere della prova circa l'entità e la
consistenza delle prestazioni eseguite e circa i prezzi applicabili a ciascuna
prestazione incomberebbe all'appaltatore. Il committente avrebbe, del resto,
contestato negli atti di causa il quantum di cui alla fattura. Inoltre l'opera
non sarebbe ancora ultimata, ragione per cui la mercede non sarebbe esigibile.
L'appellante ribadisce ancora l'esistenza dell'accordo di saldo definitivo come
preteso in causa, sostenendo che, contrariamente all'opinione del Pretore,
l'istruttoria l'avrebbe confermato. Da ultimo afferma che la AO 1 non avrebbe
dimostrato di aver pagato la ditta subappaltatrice __________, conseguendo così
un arricchimento indebito.
La parte
appellata chiede la reiezione dell'appello e la conferma del primo giudizio.
5. L'appello non può contenere nuovi fatti, prove ed eccezioni (art.
Fatti
321 cpv. 1 lett. b CPC), ritenuto che decisivo per stabilire se un'allegazione
costituisce un (inammissibile) novum è sapere se essa è stata fatta
valere rispettivamente mantenuta in prima sede, mentre non è per contro
sufficiente che è essa sia stata menzionata nei memoriali introduttivi (cfr.
per analogia II CCTF 13 aprile 2000 5P.91/2000, sia pure riferita ai
nova della sede federale).
6. Nel
caso di specie l'appello disattende in larga parte queste esigenze e, in tale
misura, deve senz'altro essere dichiarato irricevibile, senza che sia
necessario vagliarlo nel merito.
Con
l'allegato di risposta il convenuto ha affermato che, nel dicembre 2000, quando
quasi tutti i lavori erano già terminati e diversi difetti di esecuzione erano
stati riscontrati, egli "ha chiesto ed ottenuto un incontro presso la AO
1, __________, con il signor __________ per esaminare l'intera situazione"
e "dopo discussione le parti hanno raggiunto un accordo nel senso che
il committente avrebbe versato ulteriori Fr. 20'000.- a saldo delle pretese
creditorie della AO 1, __________, derivanti dal contratto d'appalto e il
signor AP 1 avrebbe proceduto in modo indipendente all'ultimazione dei lavori
di dettaglio e alla riparazione dei difetti" (cfr. punto 3 di risposta),
per poi aggiungere testualmente (cfr. punto 6 di risposta) che "nell'ambito
della presente fattispecie non entrano in considerazione contestazioni in
merito all'applicazione delle norme sul contratto d'appalto come pure alle
condizioni applicabili alla materia" e che "il signor AP 1 ha
pagato la mercede convenuta per l'opera eseguita. Ora più nulla è dovuto".
L'appellante
non spende una parola sul tipo di contratto d'appalto intervenuto tra le parti
(a misura o a corpo) e sulle conseguenze di una tale qualifica quale l'onere
della prova sull'entità della mercede, così come sull'esigibilità della
mercede, sulle conseguenze dei difetti (se non riferite al preteso raggiunto
accordo con la controparte) e sul mancato pagamento, da parte dell'attrice, alla
ditta subappaltatrice. Anzi, proprio con riferimento al contratto d'appalto ed
alle sue implicazioni (prezzo, esigibilità e difetti), ha espressamente
riconosciuto, in risposta, che non entravano in considerazione per l'esito
della controversia.
Tutte
queste allegazioni sono quindi irricevibili e l'esame dell'appello può
unicamente avvenire sulla questione, unica censura sollevata con la risposta di
causa, riguardante il preteso intervenuto accordo di saldo definitivo con il
versamento, nel dicembre 2000, dell'importo di Fr. 20'000.-.
7. L'onere della prova del preteso accordo incombe al convenuto che se
ne prevale (art. 8 CC) e, dall'istruttoria di causa, nulla appare al proposito
se non le dichiarazioni contrastanti delle parti in sede di interrogatorio
formale. Il responsabile della ditta attrice ha negato l'incontro e l'accordo
per un versamento a saldo mentre il convenuto lo ha confermato.
Le
risultanze di un interrogatorio formale di una parte non sono sufficienti, da
sole, per provare quanto affermato e, per raggiungere solida prova del fatto,
devono essere confermate da altri indizi convergenti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 276 m. 2 e n. 764). Questo quando si è di fronte alla sola
dichiarazione formale di una parte, mentre invece in presenza di due
interrogatori di parte che affermano l'uno il contrario dell'altro la
soluzione, quando il giudice non è convinto da nessuna delle versioni, non può
che essere quella di ritenere come vera la circostanza addotta dalla parte non
gravata dall'onere della prova (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90 m.
4), nella fattispecie concreta l'inesistenza di qualsiasi accordo come
sostenuto dall'attrice.
Ma anche
volendo valutare gli indizi riferiti dal convenuto, con l'allegato d'appello,
non si può raggiungere la certezza che la sua versione sia quella corretta
perché l'esistenza di difetti ed il tardare nel reclamare il pagamento del
saldo litigioso non possono ancora essere ritenuti quale naturale causa e
conseguenza del preteso accordo. Del resto, per la sicurezza dei rapporti tra
le parti, che non sembravano particolarmente sereni, sarebbe bastato che il
convenuto scrivesse due righe di conferma alla controparte o almeno, in esito
all'incontro, si facesse rilasciare, anche solo apposta sulla "ricapitolazione
conferme d'ordine" del 24 ottobre 2000 (doc. G) che chiedeva il versamento
di un ulteriore acconto di Fr. 20'000.-, una dichiarazione a saldo con quel
versamento.
8. L'appello
è così respinto con spese e ripetibili a carico dell'appellante.
Per i quali motivi
visto l'art. 8 CC e richiamati per le spese l'art.
148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 14 novembre 2003 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri processuali consistenti in:
tassa di
giustizia Fr. 450.—
spese Fr.
50.
—
totale Fr.
500.
--
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a
controparte Fr. 700.-- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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