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Decisione

12.2003.198

nova in appello - valore probatorio di uno o più interrogatori formali

17 novembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

321 cpv. 1 lett. b CPC), ritenuto che decisivo per stabilire se un'allegazione

costituisce un (inammissibile) novum è sapere se essa è stata fatta

valere rispettivamente mantenuta in prima sede, mentre non è per contro

sufficiente che è essa sia stata menzionata nei memoriali introduttivi (cfr.

per analogia II CCTF 13 aprile 2000 5P.91/2000, sia pure riferita ai

nova della sede federale).

6. Nel

caso di specie l'appello disattende in larga parte queste esigenze e, in tale

misura, deve senz'altro essere dichiarato irricevibile, senza che sia

necessario vagliarlo nel merito.

Con

l'allegato di risposta il convenuto ha affermato che, nel dicembre 2000, quando

quasi tutti i lavori erano già terminati e diversi difetti di esecuzione erano

stati riscontrati, egli "ha chiesto ed ottenuto un incontro presso la AO

1, __________, con il signor __________ per esaminare l'intera situazione"

e "dopo discussione le parti hanno raggiunto un accordo nel senso che

il committente avrebbe versato ulteriori Fr. 20'000.- a saldo delle pretese

creditorie della AO 1, __________, derivanti dal contratto d'appalto e il

signor AP 1 avrebbe proceduto in modo indipendente all'ultimazione dei lavori

di dettaglio e alla riparazione dei difetti" (cfr. punto 3 di risposta),

per poi aggiungere testualmente (cfr. punto 6 di risposta) che "nell'ambito

della presente fattispecie non entrano in considerazione contestazioni in

merito all'applicazione delle norme sul contratto d'appalto come pure alle

condizioni applicabili alla materia" e che "il signor AP 1 ha

pagato la mercede convenuta per l'opera eseguita. Ora più nulla è dovuto".

L'appellante

non spende una parola sul tipo di contratto d'appalto intervenuto tra le parti

(a misura o a corpo) e sulle conseguenze di una tale qualifica quale l'onere

della prova sull'entità della mercede, così come sull'esigibilità della

mercede, sulle conseguenze dei difetti (se non riferite al preteso raggiunto

accordo con la controparte) e sul mancato pagamento, da parte dell'attrice, alla

ditta subappaltatrice. Anzi, proprio con riferimento al contratto d'appalto ed

alle sue implicazioni (prezzo, esigibilità e difetti), ha espressamente

riconosciuto, in risposta, che non entravano in considerazione per l'esito

della controversia.

Tutte

queste allegazioni sono quindi irricevibili e l'esame dell'appello può

unicamente avvenire sulla questione, unica censura sollevata con la risposta di

causa, riguardante il preteso intervenuto accordo di saldo definitivo con il

versamento, nel dicembre 2000, dell'importo di Fr. 20'000.-.

7. L'onere della prova del preteso accordo incombe al convenuto che se

ne prevale (art. 8 CC) e, dall'istruttoria di causa, nulla appare al proposito

se non le dichiarazioni contrastanti delle parti in sede di interrogatorio

formale. Il responsabile della ditta attrice ha negato l'incontro e l'accordo

per un versamento a saldo mentre il convenuto lo ha confermato.

Le

risultanze di un interrogatorio formale di una parte non sono sufficienti, da

sole, per provare quanto affermato e, per raggiungere solida prova del fatto,

devono essere confermate da altri indizi convergenti (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 276 m. 2 e n. 764). Questo quando si è di fronte alla sola

dichiarazione formale di una parte, mentre invece in presenza di due

interrogatori di parte che affermano l'uno il contrario dell'altro la

soluzione, quando il giudice non è convinto da nessuna delle versioni, non può

che essere quella di ritenere come vera la circostanza addotta dalla parte non

gravata dall'onere della prova (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90 m.

4), nella fattispecie concreta l'inesistenza di qualsiasi accordo come

sostenuto dall'attrice.

Ma anche

volendo valutare gli indizi riferiti dal convenuto, con l'allegato d'appello,

non si può raggiungere la certezza che la sua versione sia quella corretta

perché l'esistenza di difetti ed il tardare nel reclamare il pagamento del

saldo litigioso non possono ancora essere ritenuti quale naturale causa e

conseguenza del preteso accordo. Del resto, per la sicurezza dei rapporti tra

le parti, che non sembravano particolarmente sereni, sarebbe bastato che il

convenuto scrivesse due righe di conferma alla controparte o almeno, in esito

all'incontro, si facesse rilasciare, anche solo apposta sulla "ricapitolazione

conferme d'ordine" del 24 ottobre 2000 (doc. G) che chiedeva il versamento

di un ulteriore acconto di Fr. 20'000.-, una dichiarazione a saldo con quel

versamento.

8. L'appello

è così respinto con spese e ripetibili a carico dell'appellante.

Per i quali motivi

visto l'art. 8 CC e richiamati per le spese l'art.

148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 14 novembre 2003 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali consistenti in:

tassa di

giustizia Fr. 450.—

spese Fr.

50.

totale Fr.

500.

--

già

anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a

controparte Fr. 700.-- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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