12.2003.206
litispendenza internazionale
27 dicembre 2004Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.206
Data decisione, Autorità:
27.12.2004, IICCA
Titolo:
litispendenza internazionale
LITISPENDENZA
art. 21 cpv. 2 CL
Incarto n.
12.2003.206
Lugano
27 dicembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00130
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 28
febbraio 2001 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attore ha chiesto di essere dichiarato proprietario dell’intero know how
da lui messo a punto, in particolare di tutti i diritti derivanti dagli spout
contrassegnati nella produzione dai codici 6B, 4B6, 8A55 e 5B e di tutte le
macchine inseritrici denominate modello 15, 16, 18, 19 e 22, nonché la condanna
della convenuta al pagamento di un’indennità di fr. 161'746.85 e in subordine
di un risarcimento danni di fr. 2'992'317.-;
ed ora
sulla domanda processuale di stralcio e in subordine di sospensione del
procedimento ex art. 21-22 CL inoltrata il 2 maggio 2001 dalla convenuta,
avversata dalla controparte, che il Pretore ha accolto, con decisione 3
novembre 2003, respingendo con ciò la petizione per incompetenza del giudice;
appellante
l'attore con atto di appello 1° dicembre 2003, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la domanda processuale o in
subordine di accoglierla limitatamente alla richiesta di sospensione della
procedura, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 19 gennaio 2004 postula la reiezione del gravame o
in subordine l’accoglimento della richiesta fatta valere in via subordinata, pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Con petizione 28 febbraio 2001 __________
AP 1, cittadino italiano domiciliato in Italia, ha convenuto la società
svizzera AO 1 avanti alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, al fine
di essere dichiarato proprietario dell’intero know how da lui messo a
punto, in particolare di tutti i diritti derivanti da alcuni erogatori (spout)
e di varie macchine inseritrici, nonché di far condannare la controparte al
pagamento di determinate somme a titolo di indennità subordinatamente di
risarcimento danni.
In
precedenza, con atto di citazione del 28 agosto 2000 (doc. 3), notificato il
successivo 31 agosto (doc. 4), la stessa AO 1, accanto a un’altra società,
aveva convenuto in giudizio __________ AP 1, oltre ad altre 4 persone, innanzi
al Tribunale civile di Mantova chiedendo, in estrema sintesi, che fosse
accertato che questi avevano compiuto atti di concorrenza sleale e di
violazione del diritto di autore in loro danno e che, inibita loro ogni attività
futura contraria a quelle disposizioni, essi fossero condannati al risarcimento
del danno provocato.
2.Con la domanda processuale in rassegna
AO 1 (in seguito: convenuta), ritenendo che le due procedure fossero identiche
o quanto meno connesse, ha chiesto al giudice svizzero di voler pronunciare, ai
sensi degli art. 21 e 22 CL, lo stralcio della procedura o in subordine la sua sospensione
fino a che la causa italiana, preventivamente avviata, non fosse giunta a
definizione.
__________
AP 1 (in seguito: attore) si è opposto ad entrambe le richieste, contestando
che nella fattispecie fossero date le premesse per l’applicazione di quelle
disposizioni.
3.Il Pretore, con il giudizio qui
impugnato, ha accolto la richiesta formulata in via principale con la domanda
processuale. Egli ha in sostanza ritenuto che le condizioni per ammettere
l’esistenza della litispendenza internazionale ai sensi dell’art. 21 CL fossero
adempiute: nel caso concreto vi era in effetti identità sia delle parti,
essendo irrilevante il fatto che nella causa italiana fossero implicati anche
altri soggetti, sia delle cause, la giurisprudenza non esigendo che le
richieste petizionali fossero formalmente identiche ma accontentandosi del
fatto che le due procedure ravvisassero il medesimo scopo, circostanza in casu
da ammettere, siccome entrambe erano sostanzialmente intese ad accertare la
titolarità dei diritti d’autore in merito alla progettazione e alla produzione
degli spout come pure a stabilire l’eventuale risarcimento danni da corrispondere
dalla parte che non sarebbe risultata titolare di tali diritti. In tali
circostanze, accertata la competenza del tribunale italiano, anche perché in
occasione dell’udienza di trattazione non era stata eccepita la sua incompetenza,
al giudice svizzero altro non restava, essendo in tal caso esclusa la
possibilità di sospendere la procedura (cpv. 1), che respingere in ordine la
petizione per incompetenza del giudice adito (cpv. 2).
4.Dell’appello dell’attore, che chiede
di respingere la domanda processuale o in subordine di accoglierla
limitatamente alla richiesta di sospensione della procedura, e delle
osservazioni della convenuta, che postula la reiezione del gravame o in
subordine l’accoglimento della richiesta fatta valere in via subordinata, si dirà,
se necessario, nei prossimi considerandi.
5.Contrariamente a quanto ritenuto
dall’attore, incontestabile l’esistenza di una fattispecie a carattere
internazionale, il giudizio con cui il Pretore ha concluso per l’applicazione
dell’art. 21 cpv. 2 CL, disposizione secondo cui, qualora davanti a giudici di
Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande
aventi il medesimo titolo, il giudice successivamente adito dichiara la propria
incompetenza a favore del giudice preventivamente adito se la competenza di
quest’ultimo è stata accertata (cpv. 2), può senz’altro essere confermato.
5.1 Nel
caso di specie è chiaro che le due azioni promosse a Mantova e a Lugano siano
state proposte “tra le stesse parti” ai sensi della norma, e ciò nonostante la
prima causa veda coinvolte anche un’altra attrice e altre 4 convenute. La
dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che
in caso di parziale identità delle parti, ciò che si verifica quando solo
alcune delle parti del primo o del secondo procedimento partecipano anche all’altro,
l’art. 21 CL trova applicazione solo nei confronti di quanti erano parte di
entrambe le procedure (Donzallaz, La Convention de Lugano, Berna 1996,
Vol. I, n. 1437; Valloni, Der Gerichtsstand des
Erfüllungsortes nach Lugano- und Brüsseler- Übereinkommen, Zurigo 1998, p. 376;
Rauscher (ed.), Europäisches Zivilprozessrecht, München 2004, n. 7 ad
art. 27; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7. ed., Heidelberg
2002, n. 5 ad art. 27; Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des
jugements en Europe, 3. ed., Paris 2002, p. 263; cfr. pure Geimer/Schütze,
Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2. ed., München 2004, n. 12 ad art. 27 A.1).
5.2 Ed è parimenti chiaro che entrambe
le azioni poggino sul “medesimo titolo”, ciò che, secondo la Corte di giustizia
delle comunità europee, è il caso se le stesse, pur non essendo formalmente
identiche, hanno fondamento e oggetto identici (ritenuto che per fondamento s’intendono
fattispecie e base legale e per oggetto lo scopo dell’azione, cfr. DTF
123 III 414 consid. 5; ICCTF 25 gennaio 2001,4C.207/2000 consid. 6a; Valloni,
op. cit., p. 377 seg.; Rauscher (ed.), op. cit., n. 8 ad art. 27;
Kropholler, op. cit., n. 6 ad art. 27), il che, ad
esempio, si verifica anche quando un’azione creditoria viene preceduta da un’azione
di accertamento negativo concernente il medesimo rapporto giuridico o
viceversa (Rauscher (ed.), op. cit., n. 9 seg. ad art. 27; cfr. pure Kropholler,
op. cit., n. 7 seg. ad art. 27; Geimer/Schütze, op. cit., n. 33 segg. ad
art. 27 A.1; Valloni, op. cit., p. 378 segg.; Walter,
Ausländische Rechtshängigkeit und Konnexität nach altem und neuem
Lugano-Übereinkommen, in Spühler (ed.), Internationales Zivilprozess-
und Verfahrensrecht II, Zurigo 2003, p. 134 seg.; Schlosser, EuGVÜ,
München1996, n. 4 ad art. 21) oppure quando a quest’ultima
è contrapposta un’azione di accertamento positivo (Donzallaz, op. cit.
n. 1452). Nel caso concreto, pur essendo apparentemente di
fronte a due azioni di accertamento positivo (con annesse due azioni
creditorie), si è in realtà proprio in presenza di un’azione di accertamento
positivo e una di accertamento negativo che perseguono il medesimo scopo: in
effetti nella causa italiana si chiede tra l’altro di accertare che il qui
attore è responsabile della violazione del diritto d’autore della convenuta,
mentre in quella svizzera l’attore chiede di accertare che egli è il
proprietario dell’intero know how da lui messo a punto presso quest’ultima
(che altro non è poi che il suo diritto d’autore), richiesta che sottintende implicitamente
pure l’accertamento negativo che la convenuta non era né poteva a sua volta
essere titolare di quel diritto. Le due cause si fondano inoltre sulla stessa
base legale e sulla stessa fattispecie: il diritto d’autore che le parti
rivendicano come proprio è stato in effetti elaborato, sviluppato o comunque
messo a punto allorché l’attore era alle dipendenze della convenuta, ritenuto
che in entrambe le cause le parti pretendono di esserne proprietarie a titolo
originario, l’attore, nella procedura svizzera, esplicitamente sulla base delle
disposizioni relative al contratto di lavoro nella sua veste di “inventore”, la
convenuta, nel procedimento italiano, nonostante non abbia indicato le norme a
sostegno della sua tesi, verosimilmente nella sua qualità di padrone d’azienda.
Poco importa se le richieste che le parti hanno formulato partendo dal
presupposto della loro eventuale titolarità del diritto d’autore, si pensi in
particolare alla convenuta che ne ha preteso la violazione da parte
dell’attore, possano riferirsi anche a fatti avvenuti successivamente alla fine
del contratto di lavoro.
5.3 Del
tutto irrilevante, per l’applicazione della norma, è infine il fatto che, in
caso di conferma del giudizio pretorile, l’attore sarebbe di fatto
impossibilitato a far accertare giudizialmente dei diritti che neppure saranno
chiariti dal tribunale italiano. L’incompetenza territoriale del giudice
svizzero non è in ogni caso assoluta, ma limitata nel tempo, tant’è che egli
non potrà più dichiararsi incompetente una volta che il procedimento italiano
si sarà concluso.
6. Non
essendo per il resto contestate le condizioni per l’applicazione dell’art. 21
cpv. 2 CL, ne discende la reiezione del gravame, senza che sia necessario
pronunciarsi sulla domanda d’appello formulata in via subordinata.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello
1° dicembre 2003 di __________ AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’950.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 3’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 3'500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster