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Decisione

12.2003.208

credito estinto per compensazione

16 febbraio 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

6.1. L’appellante

contesta la decisione di prima istanza rilevando di aver portato a termine

correttamente il mandato conferitogli sicché sarebbe dimostrata l’esecuzione

delle prestazioni fatturate al di là dell’importo di fr. 5'000.-- riconosciuto

dall’attore e dal Pretore.

Se non

che il Pretore, pur dando atto che il mandato era stato svolto con successo, ha

rilevato che non v’era alcuna prova circa l’esecuzione effettiva di tutte le

prestazioni fatturate, né che l’onorario richiesto - equivalente ad 1/3

dell’importo recuperato - fosse congruo secondo le tariffe valide nel settore.

L’appellante si limita invero ad affermare apoditticamente che la mercede

richiesta è pacificamente dovuta per il solo fatto che il mandato è stato

eseguito. Come però pertinentemente rilevato dal primo giudice, non v’è alcun

elemento che permetta di stabilire quale sia la mercede congrua per

l’esecuzione del mandato. Su questo punto l’appello è quindi da respingere.

6.2. Il

convenuto ha sostenuto di vantare nei confronti dell’attore pretese cedutegli

da terzi. Il Pretore, rilevato che incombeva al convenuto l’onere di dimostrare

l’avvenuta esecuzione delle prestazioni richieste a regola d’arte e secondo le

istruzioni ricevute, ha respinto le menzionate pretese, rilevando che gli atti

erano silenti in merito alle varie prestazioni a cui i crediti ceduti erano relativi.

L’appellante adduce che il Pretore avrebbe ritenuto a torto non provate le

pretese, rilevando pure che le stesse andavano comunque ammesse già per il

fatto che nei propri allegati controparte non le ha contestate in modo

sufficiente. Inoltre, le fatture in oggetto non sarebbero mai state contestate

in precedenza dall’attore, il quale avrebbe anzi riconosciuto l’esistenza di

posizioni aperte fra le parti, ammettendone così il benfondato.

Come pertinentemente evidenziato dal Pretore, la prova circa la

sussistenza dei crediti posti in compensazione incombeva al convenuto che si

professa creditore. Nei propri allegati il convenuto ha esposto in modo invero

estremamente sommario e generico a cosa si riferivano le fatture cedutegli.

Parte attrice ha contestato in modo chiaro e puntuale i - invero assai pochi -

fatti addotti, permettendo così di individuare quelli che avrebbero dovuto

essere provati. A torto l’appellante considera quindi insufficienti le

contestazioni sollevate dalla controparte, alla quale non incombeva certamente

l’obbligo di prendere posizione su fatti non addotti.

6.2.1 Il

convenuto pone in compensazioni due crediti, cedutigli dalla società __________

SA (società nel frattempo fallita e radiata da RC __________). L’uno, di fr.

8'000.- sarebbe relativo ad un incarico conferito dall’attore, in virtù del

quale essa si sarebbe attivata dapprima per tentare di vendere le sue case di

site a __________ e successivamente per trasformarle in PPP e quindi darle in

locazione. L’altro, di fr. 7'284,60, sarebbe invece relativo ad interventi

eseguiti nelle medesime case, resisi necessari perché l’inquilina E__________

aveva provocato dei danni.

Per

quanto concerne la fattura di fr. 8'000.- l’attore ha contestato di aver

conferito mandato alla __________ SA, ma anche l‘ammontare della fattura e

l’effettiva fornitura delle prestazioni. Il convenuto non ha fornito dettagli

di sorta circa la natura e l’entità delle pretese prestazioni, né tantomeno ha

fornito prove in merito. La signora __________, sentita quale teste (verbale 6

novembre 2002) riferisce unicamente di aver avuto dei contatti con l’architetto

__________ in relazione alle menzionate case, ciò che non permette di inferire

l’esistenza di un contratto tra l’attore e __________ SA in merito al lavoro asseritamente

svolto. Neppure è possibile sostenere che l’attore non ha contestato la fattura

datata 23 febbraio 1994 (doc. 42) di cui ha sempre affermato di non essere a

conoscenza (doc. S5, S6).

Per

quanto riguarda poi la seconda pretesa, di fr. 7'284,60, l’attore ha contestato

l’ammontare della fattura, rilevando poi di non aver conferito alcun mandato

alla __________ SA per la questione di cui trattasi, bensì all’arch. __________,

Considerandi

il quale avrebbe già emesso per le proprie prestazioni una nota di fr. 7'500.-,

di cui gli sarebbero stati versati tre acconti per complessivi fr. 1’500.-. Di

questo credito il convenuto ha prodotto unicamente l’atto di cessione, ma non è

stato in grado di versare agli atti una fattura, né di indicare il genere o l’entità

dei lavori che giustificherebbero l’importo fatturato. Si rileva in merito che

l’unico riferimento alla somma di fr. 7'284,60 è riscontrabile nello scritto 5

novembre 2001 del patrocinatore dell’attore al convenuto, dal quale si evince

l’esistenza di una ricapitolazione __________ SA, risalente al 1995, indicante

appunto l’importo di fr. 7'264,60 (doc. S6), scritto che è comunque ben lungi

dal poter costituire riconoscimento della pretesa. Né risulta, a prescindere

dalla cessione datata 3 agosto 1995, che l’attore conoscesse l’esistenza di

tale asserito credito prima del citato scritto, tant’è che nella nutrita

corrispondenza intercorsa tra le parti in merito alle posizioni aperte, egli

non ne ha mai fatto menzione, facendolo valere per la prima volta nella

risposta di causa. Non è quindi possibile collegare il credito ceduto alla

pratica __________ Va comunque ancora rilevato che i lavori nell’ente locato

già occupato dall’inquilina __________ sono stati fatti nel corso del mese di

luglio 1995, sicché la cessione, riferita alla “nota riassuntiva … 6/95” non è

verosimilmente relativa a tale pratica, per la quale peraltro l’arch. __________

aveva emesso personalmente la già menzionata nota di fr. 7'500.-.

Su questo

punto la sentenza impugnata merita quindi conferma.

6.2.2

L’appellante

fa valere una pretesa di fr. 1'500.- cedutagli dal signor __________, relativa

all’incarico a questi conferito dall’attore per il tramite della __________ SA

di eseguire dei lavori di pulizia e sgombero nella proprietà di __________.

L’attore, ammesso di aver conferito l’incarico, rileva di aver già versato fr.

500.

- di acconto, trattenendo la rimanenza perché contesta l’entità

dell’intervento.

Anche in

questo caso l’appellante nulla ha dimostrato in merito all’entità dei lavori

fatti e del loro valore.

6.3

L’appellante

adduce poi che controparte avrebbe ammesso l’esistenza dei crediti a lui ceduti

con lo scritto 2 maggio 1997 (doc. 12). A torto: in tale documento l’attore ha

riconosciuto l’esistenza di posizioni aperte sia nei confronti del signor __________,

sia nei confronti della __________ SA, ma non è dato sapere a cosa esse si

riferissero né è indicato importo alcuno, tanto che non è possibile dedurne una

relazione con le fatture oggetto di contestazione. In tal senso gioverà

rilevare che il signor __________ e __________ SA avevano fatto anche altri

lavori per l’attore (cfr. doc. 33 e appello ad 3.5), sicché non è possibile

riferire l’affermazione di cui al doc. 12 all’oggetto della presente causa. Né

appare d’ausilio la lettera doc. 8, del 2 settembre 1997, ritenuto che

l’estratto conto menzionatovi (“Zusammenstellung offener Positionen (__________)”)

neppure è agli atti e nulla si conosce circa il contenuto dello stesso.

7.

L’appellante

contesta la decisione impugnata anche in merito alla decorrenza degli interessi

moratori – stabilita dal Pretore al 1 gennaio 2000, data media indicata

dall’attore – argomentando che essi sarebbero dovuti solo dal momento in cui

l’intero incasso è stato effettuato, vale a dire dal 31 marzo 2003.

Il

mandato d’incasso a suo tempo conferito al convenuto gli è stato revocato con

scritto 15 marzo 1999 (doc. N), con il quale gli è pure stato chiesto un

rendiconto dettagliato, richiesta successivamente rinnovata, ma senza successo

a più riprese, tanto che egli era in mora con i propri obblighi di mandatario.

La decorrenza degli interessi al 1 gennaio 2000 appare quindi corretta, seppure

limitatamente agli importi incassati dal convenuto sino a quel momento, dedotta

la somma di fr. 5'000.- riconosciutagli per l’esecuzione del mandato. Per gli importi

da lui incamerati successivamente - indebitamente, stante l’avvenuta revoca del

mandato - gli interessi sono dovuti da ogni singolo pagamento. Di conseguenza

gli interessi moratori, al tasso legale del 5%, sono dovuti su fr. 8'369.- dal

1.

gennaio 2000 (fr. 13'369.- - fr. 5'000.-: cfr doc. 30). Per quanto concerne

la rimanenza, si rileva che l’appellante l’ha incassata tra il 27

gennaio 2000 e il 3 ottobre 2002 (doc. II) e, per evitare complessi quanto

inutili conteggi, è senz’altro opportuno, in luogo di far decorrere gli

interessi dalla data di ogni singolo pagamento, indicare una data di scadenza

media, che, tenuto conto del periodo di 34 mesi durante i quali detti pagamenti

sono stati fatti, va fissata al 1 agosto 2001.

Ne

discende che l'appello dev’essere parzialmente accolto in merito alla

decorrenza degli interessi mentre per il resto va respinto in quanto

manifestamente infondato. L’esito della procedura consente di prescindere da

una modifica della ripartizione di spese e ripetibili di prima sede. Le spese e

le ripetibili d’appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC), pressoché

totale, dell’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia: 1.

L'appello è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 6 novembre 2003 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, è riformata nel modo seguente:

1.

La petizione è parzialmente accolta.

Di

conseguenza il convenuto AP 1 è condannato a versare all’attore AO 1, l’importo

di fr. 15'727.- oltre interessi al 5%

-

su fr. 8'369.- dal 1 gennaio 2000,

-

su fr. 7'358.- dal 1 agosto 2001.

2. Invariato.

2. Gli oneri processuali, consistenti

in

a)

tassa di giustizia fr. 450.--

b) spese fr.

50.--

fr.

500.--

sono

posti a carico dell’appellante, il quale rifonderà alla controparte fr. 950.-

di ripetibili.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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