12.2003.208
credito estinto per compensazione
16 febbraio 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2003.208
Data decisione, Autorità:
16.02.2005, IICCA
Titolo:
credito estinto per compensazione
APPREZZAMENTO
art. 90 CPC-TI
Incarto n.
12.2003.208
Lugano
16 febbraio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.53
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 29
gennaio 2002 da
AO 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento della somma di fr. 16'800.- oltre interessi, importo aumentato in
sede di conclusioni a fr. 20’450.- oltre accessori;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con
sentenza 6 novembre 2003 ha accolto limitatamente all’importo di fr. 15'727.--
oltre interessi al 5% dal 1 gennaio 2000;
appellante il convenuto che, con atto privo di data,
ma rimesso alla posta svizzera il 1 dicembre 2003, chiede la riforma della
sentenza di primo grado nel senso di respingere integralmente la petizione e di
dichiarare estinti per compensazione reciproci crediti delle parti oggetto
della procedura;
mentre l’attore, con osservazioni 20 febbraio 2004,
postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati i documenti prodotti
ritenuto
in fatto 1. AO
1 è proprietario di alcuni immobili siti ad __________. Sorti dei problemi con
gli inquilini __________ e __________, il 27 aprile 1997 egli conferì procura
a AP 1, autorizzandolo a rappresentarlo nei loro confronti ed a procedere all’incasso
dei crediti in via esecutiva e giudiziaria. A seguito del deterioramento dei
rapporti tra le parti, il mandato d’incasso è stato revocato il 15 marzo 1999.
2. Con
petizione 29 gennaio 2002 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento
dell’importo di 16'800.- oltre interessi al 5% dalle date d’incasso delle rate
versate dai debitori al convenuto, importo che già tiene conto di un onorario
di fr. 5'000.- per onorari e spese per l’esecuzione del mandato. Con risposta
18 marzo 2002 il convenuto ha chiesto la reiezione integrale della petizione,
argomentando che, a fronte della pretesa dell’attore, egli vanterebbe crediti
per un importo superiore, dovutogli in parte per prestazioni da lui effettuate
e per la rimanenza in quanto cessionario di crediti di terzi nei confronti
dell’attore medesimo.
3. Con
le conclusioni 31 marzo 2003 l’attore ha aumentato la propria domanda a fr.
20'450.-, modificando la data di decorrenza degli interessi moratori, chiesti
su fr. 3'000.- dalla data d’introduzione della petizione e su fr. 17'450.- dal
1 gennaio 2000, data media fra il 1997 ed il 2002.
Con
conclusioni 28 marzo 2003 il convenuto ha confermato la domanda di reiezione
della petizione.
4. Con la decisione impugnata il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione. Qualificato il rapporto in essere tra le parti quale mandato e
rilevato l’obbligo del mandatario di render conto al mandante e restituirgli
quanto ottenuto nell’esecuzione del contratto, il primo giudice ha accertato
che il convenuto aveva incassato nell’espletamento del mandato fr. 20'727.-.
Respinte poi le pretese poste in compensazione perché non provate, ha tenuto
conto che al mandatario era stato riconosciuto un onorario di fr. 5'000.- per
il proprio operato, condannandolo quindi a versare all’attore l’importo di fr.
15'727.--, ritenuto che l’importo di fr. 3'000.- per spese preprocessuali fatte
valere dall’attore non era stato dimostrato.
5. Con il proprio appello il convenuto chiede la riforma del
giudizio di prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione,
argomentando in sostanza che a torto il Pretore ha ritenuto non provate le
pretese da lui poste in compensazione.
Con
osservazioni 20 febbraio 2004 l’appellato propone la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto 6. Litigiosi in questa sede sono unicamente i crediti fatti valere
dal convenuto, che sostiene l’estinzione per compensazione della pretesa di
controparte.
Fatti
6.1. L’appellante
contesta la decisione di prima istanza rilevando di aver portato a termine
correttamente il mandato conferitogli sicché sarebbe dimostrata l’esecuzione
delle prestazioni fatturate al di là dell’importo di fr. 5'000.-- riconosciuto
dall’attore e dal Pretore.
Se non
che il Pretore, pur dando atto che il mandato era stato svolto con successo, ha
rilevato che non v’era alcuna prova circa l’esecuzione effettiva di tutte le
prestazioni fatturate, né che l’onorario richiesto - equivalente ad 1/3
dell’importo recuperato - fosse congruo secondo le tariffe valide nel settore.
L’appellante si limita invero ad affermare apoditticamente che la mercede
richiesta è pacificamente dovuta per il solo fatto che il mandato è stato
eseguito. Come però pertinentemente rilevato dal primo giudice, non v’è alcun
elemento che permetta di stabilire quale sia la mercede congrua per
l’esecuzione del mandato. Su questo punto l’appello è quindi da respingere.
6.2. Il
convenuto ha sostenuto di vantare nei confronti dell’attore pretese cedutegli
da terzi. Il Pretore, rilevato che incombeva al convenuto l’onere di dimostrare
l’avvenuta esecuzione delle prestazioni richieste a regola d’arte e secondo le
istruzioni ricevute, ha respinto le menzionate pretese, rilevando che gli atti
erano silenti in merito alle varie prestazioni a cui i crediti ceduti erano relativi.
L’appellante adduce che il Pretore avrebbe ritenuto a torto non provate le
pretese, rilevando pure che le stesse andavano comunque ammesse già per il
fatto che nei propri allegati controparte non le ha contestate in modo
sufficiente. Inoltre, le fatture in oggetto non sarebbero mai state contestate
in precedenza dall’attore, il quale avrebbe anzi riconosciuto l’esistenza di
posizioni aperte fra le parti, ammettendone così il benfondato.
Come pertinentemente evidenziato dal Pretore, la prova circa la
sussistenza dei crediti posti in compensazione incombeva al convenuto che si
professa creditore. Nei propri allegati il convenuto ha esposto in modo invero
estremamente sommario e generico a cosa si riferivano le fatture cedutegli.
Parte attrice ha contestato in modo chiaro e puntuale i - invero assai pochi -
fatti addotti, permettendo così di individuare quelli che avrebbero dovuto
essere provati. A torto l’appellante considera quindi insufficienti le
contestazioni sollevate dalla controparte, alla quale non incombeva certamente
l’obbligo di prendere posizione su fatti non addotti.
6.2.1 Il
convenuto pone in compensazioni due crediti, cedutigli dalla società __________
SA (società nel frattempo fallita e radiata da RC __________). L’uno, di fr.
8'000.- sarebbe relativo ad un incarico conferito dall’attore, in virtù del
quale essa si sarebbe attivata dapprima per tentare di vendere le sue case di
site a __________ e successivamente per trasformarle in PPP e quindi darle in
locazione. L’altro, di fr. 7'284,60, sarebbe invece relativo ad interventi
eseguiti nelle medesime case, resisi necessari perché l’inquilina E__________
aveva provocato dei danni.
Per
quanto concerne la fattura di fr. 8'000.- l’attore ha contestato di aver
conferito mandato alla __________ SA, ma anche l‘ammontare della fattura e
l’effettiva fornitura delle prestazioni. Il convenuto non ha fornito dettagli
di sorta circa la natura e l’entità delle pretese prestazioni, né tantomeno ha
fornito prove in merito. La signora __________, sentita quale teste (verbale 6
novembre 2002) riferisce unicamente di aver avuto dei contatti con l’architetto
__________ in relazione alle menzionate case, ciò che non permette di inferire
l’esistenza di un contratto tra l’attore e __________ SA in merito al lavoro asseritamente
svolto. Neppure è possibile sostenere che l’attore non ha contestato la fattura
datata 23 febbraio 1994 (doc. 42) di cui ha sempre affermato di non essere a
conoscenza (doc. S5, S6).
Per
quanto riguarda poi la seconda pretesa, di fr. 7'284,60, l’attore ha contestato
l’ammontare della fattura, rilevando poi di non aver conferito alcun mandato
alla __________ SA per la questione di cui trattasi, bensì all’arch. __________,
Considerandi
il quale avrebbe già emesso per le proprie prestazioni una nota di fr. 7'500.-,
di cui gli sarebbero stati versati tre acconti per complessivi fr. 1’500.-. Di
questo credito il convenuto ha prodotto unicamente l’atto di cessione, ma non è
stato in grado di versare agli atti una fattura, né di indicare il genere o l’entità
dei lavori che giustificherebbero l’importo fatturato. Si rileva in merito che
l’unico riferimento alla somma di fr. 7'284,60 è riscontrabile nello scritto 5
novembre 2001 del patrocinatore dell’attore al convenuto, dal quale si evince
l’esistenza di una ricapitolazione __________ SA, risalente al 1995, indicante
appunto l’importo di fr. 7'264,60 (doc. S6), scritto che è comunque ben lungi
dal poter costituire riconoscimento della pretesa. Né risulta, a prescindere
dalla cessione datata 3 agosto 1995, che l’attore conoscesse l’esistenza di
tale asserito credito prima del citato scritto, tant’è che nella nutrita
corrispondenza intercorsa tra le parti in merito alle posizioni aperte, egli
non ne ha mai fatto menzione, facendolo valere per la prima volta nella
risposta di causa. Non è quindi possibile collegare il credito ceduto alla
pratica __________ Va comunque ancora rilevato che i lavori nell’ente locato
già occupato dall’inquilina __________ sono stati fatti nel corso del mese di
luglio 1995, sicché la cessione, riferita alla “nota riassuntiva … 6/95” non è
verosimilmente relativa a tale pratica, per la quale peraltro l’arch. __________
aveva emesso personalmente la già menzionata nota di fr. 7'500.-.
Su questo
punto la sentenza impugnata merita quindi conferma.
6.2.2
L’appellante
fa valere una pretesa di fr. 1'500.- cedutagli dal signor __________, relativa
all’incarico a questi conferito dall’attore per il tramite della __________ SA
di eseguire dei lavori di pulizia e sgombero nella proprietà di __________.
L’attore, ammesso di aver conferito l’incarico, rileva di aver già versato fr.
500.
- di acconto, trattenendo la rimanenza perché contesta l’entità
dell’intervento.
Anche in
questo caso l’appellante nulla ha dimostrato in merito all’entità dei lavori
fatti e del loro valore.
6.3
L’appellante
adduce poi che controparte avrebbe ammesso l’esistenza dei crediti a lui ceduti
con lo scritto 2 maggio 1997 (doc. 12). A torto: in tale documento l’attore ha
riconosciuto l’esistenza di posizioni aperte sia nei confronti del signor __________,
sia nei confronti della __________ SA, ma non è dato sapere a cosa esse si
riferissero né è indicato importo alcuno, tanto che non è possibile dedurne una
relazione con le fatture oggetto di contestazione. In tal senso gioverà
rilevare che il signor __________ e __________ SA avevano fatto anche altri
lavori per l’attore (cfr. doc. 33 e appello ad 3.5), sicché non è possibile
riferire l’affermazione di cui al doc. 12 all’oggetto della presente causa. Né
appare d’ausilio la lettera doc. 8, del 2 settembre 1997, ritenuto che
l’estratto conto menzionatovi (“Zusammenstellung offener Positionen (__________)”)
neppure è agli atti e nulla si conosce circa il contenuto dello stesso.
7.
L’appellante
contesta la decisione impugnata anche in merito alla decorrenza degli interessi
moratori – stabilita dal Pretore al 1 gennaio 2000, data media indicata
dall’attore – argomentando che essi sarebbero dovuti solo dal momento in cui
l’intero incasso è stato effettuato, vale a dire dal 31 marzo 2003.
Il
mandato d’incasso a suo tempo conferito al convenuto gli è stato revocato con
scritto 15 marzo 1999 (doc. N), con il quale gli è pure stato chiesto un
rendiconto dettagliato, richiesta successivamente rinnovata, ma senza successo
a più riprese, tanto che egli era in mora con i propri obblighi di mandatario.
La decorrenza degli interessi al 1 gennaio 2000 appare quindi corretta, seppure
limitatamente agli importi incassati dal convenuto sino a quel momento, dedotta
la somma di fr. 5'000.- riconosciutagli per l’esecuzione del mandato. Per gli importi
da lui incamerati successivamente - indebitamente, stante l’avvenuta revoca del
mandato - gli interessi sono dovuti da ogni singolo pagamento. Di conseguenza
gli interessi moratori, al tasso legale del 5%, sono dovuti su fr. 8'369.- dal
1.
gennaio 2000 (fr. 13'369.- - fr. 5'000.-: cfr doc. 30). Per quanto concerne
la rimanenza, si rileva che l’appellante l’ha incassata tra il 27
gennaio 2000 e il 3 ottobre 2002 (doc. II) e, per evitare complessi quanto
inutili conteggi, è senz’altro opportuno, in luogo di far decorrere gli
interessi dalla data di ogni singolo pagamento, indicare una data di scadenza
media, che, tenuto conto del periodo di 34 mesi durante i quali detti pagamenti
sono stati fatti, va fissata al 1 agosto 2001.
Ne
discende che l'appello dev’essere parzialmente accolto in merito alla
decorrenza degli interessi mentre per il resto va respinto in quanto
manifestamente infondato. L’esito della procedura consente di prescindere da
una modifica della ripartizione di spese e ripetibili di prima sede. Le spese e
le ripetibili d’appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC), pressoché
totale, dell’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi
pronuncia: 1.
L'appello è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 6 novembre 2003 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
1.
La petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza il convenuto AP 1 è condannato a versare all’attore AO 1, l’importo
di fr. 15'727.- oltre interessi al 5%
-
su fr. 8'369.- dal 1 gennaio 2000,
-
su fr. 7'358.- dal 1 agosto 2001.
2. Invariato.
2. Gli oneri processuali, consistenti
in
a)
tassa di giustizia fr. 450.--
b) spese fr.
50.--
fr.
500.--
sono
posti a carico dell’appellante, il quale rifonderà alla controparte fr. 950.-
di ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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