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Decisione

12.2003.210

società in nome collettivo - divieto di concorrenza

14 marzo 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello

3 dicembre 2003 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 14 novembre 2003 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariati

gli altri dispositivi, è così riformata:

2. È accertato che AP 1, __________,

ha violato la clausola di divieto di concorrenza. La domanda di risarcimento

del danno è respinta.

4. La

tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 100.-, anticipate

dall’attrice, restano a suo carico in ragione di 3/4 e per la rimanenza sono a

carico del convenuto e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria,

dello Stato. L’attrice rifonderà al convenuto fr. 900.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. L’istanza

di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di

appello presentata da AP 1 è accolta, con il gratuito patrocinio RA 1.

III. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.-

b)

spese fr. 50.-

T

o t a l e fr. 300.-

sono a

carico dell’appellante e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria,

dello Stato in ragione di 2/3 e per la rimanenza a carico dell’appellata, cui

l’appellante rifonderà fr. 200.- per ripetibili di appello.

IV. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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