12.2003.210
società in nome collettivo - divieto di concorrenza
14 marzo 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2003.210
Data decisione, Autorità:
14.03.2005, IICCA
Titolo:
società in nome collettivo - divieto di concorrenza
DIVIETO DI CONCORRENZA
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
art. 27 cpv. 2 CC
art. 19 CO
art. 20 CO
art. 561 CO
Incarto n.
12.2003.210
Lugano
14 marzo 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.00053
della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 22 marzo 2003
da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui l’attrice
ha chiesto che fosse accertata la validità della clausola di divieto di
concorrenza contenuta nella convenzione 30 settembre 1996 e la sua scadenza per
il 4 agosto 2008, che fosse accertata la violazione della stessa da parte del
convenuto e che quest’ultimo fosse condannato a risarcirle fr. 10'500.- oltre
interessi, riservata la sua facoltà di far valere il danno futuro con azione
separata;
domande
avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 14 novembre 2003 ha parzialmente accolto, accertando che
la clausola di divieto di concorrenza era limitata geograficamente al
Bellinzonese e temporalmente dal 4 agosto 2002 al 31 dicembre 2003 nonché
stabilendo che il convenuto l’aveva violata ed era tenuto a rifondere alla
controparte fr. 4’070.- più interessi, riservata la facoltà di quest’ultima di
far valere il danno futuro con azione separata;
appellante
il convenuto con atto di appello 3 dicembre 2003, corredato di una domanda di
concessione dell’assistenza giudiziaria, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 3 gennaio 2004 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
convenzione 30 settembre 1996 (doc. B) AP 1, __________, __________ e __________
hanno deciso di costituire una società in nome collettivo, poi iscritta a RC
con la ragione sociale di AO 1 con sede a Bellinzona, ed avente quale scopo la
prestazione di servizi, in particolare il trasporto con veicoli di persone.
Nella convenzione è stato tra l’altro previsto, alla clausola n. 5, che ad ogni
socio sarebbe stato vietato di esercitare la professione di tassametrista in
tutto il Ticino per un periodo di 6 anni nel caso avesse dovuto lasciare la
società o nel caso fosse stato espulso dalla stessa per motivi gravi.
2. Nel
corso del 2000 nella società in nome collettivo sono intervenute alcune
modifiche, ritenuto che, nel mese di aprile, __________ è subentrato a __________
e, il 3 settembre, AP 1 ha ceduto la sua partecipazione a __________, uscendo
dalla società il 16 novembre, così che in definitiva la stessa risultava ora essere
iscritta a RC con il nome di AO 1. AP 1 ha nondimeno continuato a lavorare con
la società, in qualità di collaboratore esterno, fino al 4 agosto 2002, dopodiché
ha dato inizio ad un’attività quale tassista, dapprima assieme a un certo __________
e poi, dall’agosto 2003, in proprio.
3. Con
la petizione in rassegna, avversata da AP 1, la società AO 1 ha chiesto che
fosse accertata la validità della clausola di divieto di concorrenza inserita
nella convenzione di cui al doc. B e la sua scadenza per il 4 agosto 2008, che
fosse accertata la violazione della stessa da parte del convenuto e che
quest’ultimo fosse condannato a risarcirle fr. 10'500.- oltre interessi, somma
corrispondente al danno da lei asseritamente subito sino ad allora, riservata in
ogni caso la sua facoltà di far valere il danno futuro con azione separata.
4. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore, premessa l’applicazione degli art. 340
segg. CO, ha sostanzialmente accolto le richieste fatte valere con la
petizione, limitando però la validità della clausola litigiosa, geograficamente,
al solo Bellinzonese e, temporalmente, dal 4 agosto 2002 al 31 dicembre 2003,
ed ammettendo la pretesa di risarcimento danni unicamente per fr. 4’070.- più
interessi.
5. Con
l’appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione
dell’assistenza giudiziaria, il convenuto, ormai sessantaseienne, chiede di
riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. A suo
giudizio, la clausola di divieto di concorrenza era nulla ai sensi degli art.
19, 20 CO e 27 cpv. 2 CC, siccome gravemente lesiva del suo diritto alla
libertà economica; una sua limitazione geografica o soprattutto temporale, così
come decisa dal Pretore sulla base delle norme relative al contratto di lavoro,
in realtà inapplicabili, non poteva dunque entrare in linea di conto, non
essendo per altro risultato che quella sarebbe stata l’ipotetica volontà delle
parti: la prima limitazione, oltre ad essere di difficile attuazione pratica,
era in ogni caso eccessivamente lesiva, e lo stesso discorso valeva anche per
la seconda, tanto più che lo scopo perseguito dalla clausola in questione,
quello di garantire l’ammortamento e l’incremento dell’investimento
finanziario, era già stato raggiunto al momento in cui egli aveva lasciato al
società, e il termine triennale di validità di una clausola del genere, che
secondo il Pretore non avrebbe potuto essere superato, giungeva in realtà a scadenza
già nel settembre 2003; ad ogni buon conto l’attrice aveva rinunciato
tacitamente a prevalersi del divieto di concorrenza nella misura in cui gli
aveva permesso di lavorare per lei con lo statuto di collaboratore esterno. Quanto
alla pretesa di risarcimento danni, la stessa era a sua volta infondata, in
quanto l’attrice non era stata in grado di dimostrare il nesso di causalità tra
la violazione del divieto di concorrenza e il presunto danno patito, né l’effettiva
entità del suo pregiudizio.
6. Delle
osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
7. Il
primo punto da chiarire è sapere se la clausola di divieto di concorrenza
contenuta nella convenzione di cui al doc. B sia valida, se la stessa possa
essere ridimensionata come deciso dal Pretore oppure ancora non sia decaduta
per altri motivi.
7.1 Contrariamente
a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la base legale della clausola di
divieto di concorrenza qui in esame non va ricercata negli art. 340 segg. CO,
la stessa non essendo stata conclusa nell’ambito di un contratto di lavoro,
bensì nell’art. 561 CO, disposizione in base alla quale nel ramo del commercio
della società in nome collettivo, un socio non può senza il consenso degli
altri, fare operazioni per conto proprio o per conto di terzi, né prender parte
ad un’altra impresa come socio illimitatamente responsabile, come accomodante o
come socio di una società a garanzia limitata. La dottrina ha in effetti avuto
modo di stabilire che il divieto di concorrenza previsto da questa norma può
essere ristretto o ampliato contrattualmente, così da estendersi -come nel caso
di specie- anche per il periodo successivo all’uscita del socio dalla società (Handschin,
Basler Kommentar, 2. ed., N. 6 ad art. 561 CO; Von Steiger, Gesellschaftsrecht,
SPR VIII/1, Basilea e Stoccarda 1976, p. 510; Meier-Hayoz/Forstmoser,
Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9. ed., Berna 2004, § 13 N. 58).
7.2 Per
essere valido, questo divieto di concorrenza, di per sé ammissibile, dev’essere
rispettoso dell’ordinamento giuridico, in particolare non deve limitare in modo
eccessivo la libertà economica del socio ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 CC, ciò
che sarà il caso se egli in tal modo non si espone all’arbitrio degli altri soci,
non sopprime la sua libertà economica oppure non la limita in misura tale che
le basi della sua esistenza economica siano messe in pericolo (DTF 123
III 337). La clausola contraria all’art. 27 cpv. 2 CC dovrà essere dichiarata
nulla ai sensi degli art. 19 e 20 CO, oppure, come postulato dalla dottrina più
recente sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 107
II 216) e ammesso dallo stesso convenuto (appello p. 10), potrà essere ricondotta
dal giudice entro i limiti del lecito (Siegwart, Zürcher Kommentar, N.
31 ad art. 561 CO con rif.; Amstutz, Basler Kommentar, 2. ed., N. 18 ad
art. 818 CO; Hartmann, Berner Kommentar, N. 5a ad art. 561 CO; Handschin,
op. cit., ibidem; Von Steiger, op. cit. ibidem; Meier-Hayoz/Forstmoser,
op. cit., ibidem; cfr. pure Bucher, Personnes physiques et protection de
la personnalité, 3. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1995, n. 448 segg.).
7.2.1 Nel
caso concreto non occorrerebbe nemmeno esaminare se il ridimensionamento della
clausola ad opera del Pretore sia ammissibile o meno, visto e considerato che
la stessa, anche nella sua formulazione originale, non era in ogni caso
eccessiva alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, che, al di
fuori del contratto di lavoro e in caso in cui le parti si trovano su di un
piede di parità, ritiene in effetti lecita una clausola di divieto di
concorrenza illimitata nel tempo e/o nello spazio (DTF 25 II 877, 27 II
114, 40 II 471, 51 II 440), oppure ancora con un’estensione temporale e territoriale
più ampia di quella qui in discussione (DTF 17 717 per dieci anni e per
l’intera Svizzera Centrale; DTF 39 II 247 per 10 anni e per una
determinata parte della Svizzera Orientale; DTF 50 II 485 per 30 anni e
per tutta la Svizzera) rispettivamente analoga a quella qui concordata (DTF
26 II 41 per 5 anni e per la Svizzera e la Germania; ICCTF 11 marzo 2003
4C.5/2003 per 5 anni e per un raggio di 50 chilometri).
7.2.2 Ad
ogni buon conto, se anche, per ipotesi, si volesse considerare la clausola di divieto
di concorrenza contraria all’art. 27 cpv. 2 CC, non vi è chi non veda come la sua
riformulazione ad opera del Pretore, il quale ne ha in definitiva ridotto il
campo di applicazione alla sola regione del Bellinzonese (ovvero al distretto
di Bellinzona) e ad un periodo di poco più di 18 mesi, oltre ad essere
rispettosa dell’art. 27 cpv. 2 CC, tenga senz’altro conto dell’ipotetica
volontà delle parti, non solo quella dell’attrice, che del resto non ha contestato
in questa sede il tenore della nuova clausola, ma anche quella del convenuto, ritenuto
che i limiti del lecito entro cui il giudice avrebbe dovuto ricondurre la
clausola eccessivamente lesiva -per altro accettata a suo tempo dalle parti
nella sua formulazione originale, geograficamente e territorialmente più
estesa- sarebbero stati di gran lunga più gravosi per lui di quelli stabiliti
dal Pretore.
7.3 Del
tutto infondata è la tesi del convenuto secondo cui la clausola di divieto di
concorrenza sarebbe nel frattempo decaduta. Che lo scopo perseguito dalla
clausola in questione fosse quello di garantire l’ammortamento e l’incremento
dell’investimento finanziario e che lo stesso sarebbe stato raggiunto già al
momento in cui egli aveva lasciato la società, il che avrebbe fatto
implicitamente decadere la clausola, è una circostanza che è rimasta allo
stadio di puro parlato. Allo stesso modo, nulla permette di ritenere che l’attrice
abbia rinunciato tacitamente a prevalersi del divieto di concorrenza allorché,
dal settembre 2001 all’aprile 2002, aveva permesso al convenuto di lavorare
per lei con lo statuto di “collaboratore esterno”, denominazione dietro cui,
stante il chiaro rapporto di subordinazione, si celava in realtà un vero e
proprio contratto di lavoro, il solo fatto che egli pagasse di tasca propria i
contributi sociali non escludendo di per sé l’esistenza di quel contratto (Rehbinder,
Berner Kommentar, N. 45 ad art. 319 CO; DTF 95 II 626; II CCA 11
agosto 1994 inc. n. 110/94, 4 novembre 1998 inc. n. 12.98.208): non lavorando
egli per altri, essa non aveva alcuna ragione per prevalersi di quella
clausola, la cui violazione a quel momento non le stava causando alcun pregiudizio.
8. È
invece a ragione che il convenuto censura il giudizio con cui il Pretore ha
riconosciuto all’attrice fr. 4'070.- più interessi a titolo di risarcimento danni
per la violazione della clausola di divieto di concorrenza da lui riformulata. A
parte il fatto che l’importo in questione, relativo alle somme che il convenuto
e __________ avevano fatturato tra il settembre 2002 ed il febbraio 2003 alla __________
(doc. 1), precedente cliente dell’attrice, neppure corrisponde alla perdita di
guadagno subito da quest’ultima e dunque al suo danno, dovendosi in ogni caso
dedurre i costi fissi (benzina, riparazioni, manutenzioni del veicolo,
ammortamenti, ecc.), si osserva in effetti che tra lo stesso e la violazione
del divieto di concorrenza non vi è in ogni caso un sufficiente nesso di
causalità adeguata. Nella fattispecie, per poter essere risarcito, il danno doveva
in effetti essere l’adeguata conseguenza del fatto che il convenuto, nella sua
qualità di socio dell’attrice, aveva potuto prendere conoscenza dei suoi
segreti professionali, tra cui andavano annoverati i suoi clienti (cfr. per
analogia Rehbinder, Berner Kommentar, N. 4 ad art. 340b CO). Sennonché non
risulta che la ditta __________ fosse già cliente dell’attrice al momento in
cui il convenuto era socio dell’attrice. Essa lo è diventata solo a far tempo
dal dicembre 2000 (cfr. doc. E1), ovvero nel periodo in cui il convenuto
lavorava per l’attrice con lo statuto di “collaboratore esterno”. Non avendo il
convenuto sottoscritto una nuova clausola di divieto di concorrenza nell’ambito
di quella nuova relazione contrattuale, che -come detto- ricade senz’altro nel
campo d’applicazione del contratto di lavoro, l’attrice non può pertanto pretendere
di renderlo responsabile del danno che le è stato causato per il fatto che egli
si è in seguito accaparrato clienti, di cui é venuto a conoscenza nell’ambito
di quella sua nuova attività. Oltretutto neppure è stato provato con la
necessaria certezza se la sottrazione del cliente __________ fosse effettivamente
avvenuta ad opera del convenuto e non invece da parte del solo __________, tanto
più che al termine della collaborazione con quest’ultimo il cliente in
questione non si era più rivolto al convenuto (cfr. interrogatorio formale del
convenuto).
9. Ne
discende, in parziale accoglimento del gravame, che il giudizio pretorile
dev’essere riformato nel senso che la domanda di risarcimento danni dev’essere
respinta.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che, non potendosi a priori escludere il
buon fondamento dell’appello al momento in cui è stato presentato, il convenuto
può senz’altro essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la
procedura di seconda istanza.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello
3 dicembre 2003 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 14 novembre 2003 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariati
gli altri dispositivi, è così riformata:
2. È accertato che AP 1, __________,
ha violato la clausola di divieto di concorrenza. La domanda di risarcimento
del danno è respinta.
4. La
tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 100.-, anticipate
dall’attrice, restano a suo carico in ragione di 3/4 e per la rimanenza sono a
carico del convenuto e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria,
dello Stato. L’attrice rifonderà al convenuto fr. 900.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. L’istanza
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di
appello presentata da AP 1 è accolta, con il gratuito patrocinio RA 1.
III. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 300.-
sono a
carico dell’appellante e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria,
dello Stato in ragione di 2/3 e per la rimanenza a carico dell’appellata, cui
l’appellante rifonderà fr. 200.- per ripetibili di appello.
IV. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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