12.2003.214
spese di patrocinio penale - spese legali preprocessuali
31 gennaio 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2003.214
Data decisione, Autorità:
31.01.2005, IICCA
Titolo:
spese di patrocinio penale - spese legali preprocessuali
DETERMINAZIONE DEL DANNO
art. 41 CO
Incarto n.
12.2003.214
Lugano
31 gennaio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1999.00630
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 7
settembre 1999 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di una somma
aumentata in sede conclusionale a fr. 66'951.90 oltre interessi, domanda
avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione e in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 4'482.50
oltre interessi;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 13 novembre 2003, accogliendo la
petizione per fr. 39'278.65 più interessi e respingendo la domanda
riconvenzionale;
appellante
la convenuta con atto di appello 4 dicembre 2003, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la
domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 15 gennaio 2004 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel corso del 1997 __________ AO 1, titolare di un salone di
parrucchiere a __________, ha deciso di ristrutturarne i locali e a questo
scopo ha fatto capo alle prestazioni dello AP 1. Nella prima fase degli
interventi, in cui quest’ultima aveva agito unicamente quale direttrice dei
lavori, si trattava di sostituire il soffitto ed il pavimento nonché di posare
quattro lavabi per il lavaggio dei capelli, mentre la seconda, per la quale era
stato sottoscritto un mandato di progettazione, direzione lavori e general
contracting indicante una mercede complessiva di fr. 78'500.- IVA esclusa (doc.
A), concerneva la sostituzione ed il rinnovo dell’arredamento, la cui
esecuzione sarebbe stata concretamente affidata ad alcuni artigiani di __________.
A fronte di una
fattura finale di fr. 118'602.50 (fr. 35'000.- per la prima fase e fr.
83'602.50 per la seconda), sono stati a tutt’oggi versati acconti per fr.
109'120.- (cfr. doc. D).
2. Nel marzo
1999 il committente, rivoltosi agli artigiani di __________ per altre
questioni, venne casualmente a conoscenza del fatto che i mobili da questi
fabbricati erano costati Lit. 30'000’000, quando in realtà pochi giorni prima lo
studio d’architettura gli aveva comunicato un costo di fr. 66'400.-, cui erano
stati aggiunti altri fr. 20'000.- per l’onorario e la direzione dei lavori
(doc. B). Sentendosi gabbato, egli fece dapprima allestire una perizia da un
professionista del ramo, che concludeva per un valore degli interventi della
seconda fase di fr. 35'750.- (doc. N), e in seguito inoltrò una denuncia penale
nei confronti dell’amministratore dello studio d’architettura, l’arch. __________,
che si è tuttavia risolta con un decreto di non luogo a procedere (doc. 2),
confermato dalla Camera dei ricorsi penali (doc. 3).
3. Con la
petizione in rassegna __________ AO 1, sostenendo di essere stato ingannato al
momento della conclusione del contratto rispettivamente di non essere stato
informato dei minori costi intervenuti, circostanza in cui ravvisava un atto
illecito o una violazione contrattuale della controparte, ha chiesto la condanna
dello AP 1 al pagamento di un importo aumentato in sede conclusionale a fr.
66'951.90 oltre interessi, somma corrispondente al saldo a suo favore per gli
interventi della prima fase (fr. 4'675.-), alla differenza tra i versamenti da
lui effettuati per la seconda fase ed il valore effettivo dei lavori eseguiti rispettivamente
l’onorario dell’architetto (fr. 36'117.75), al costo della perizia di cui al
doc. N (fr. 1'005.10), alle spese di patrocinio penale (fr. 7'015.90) ed agli
interessi passivi maturati sul debito contratto per pagare gli acconti (fr.
18'138.15).
La convenuta,
oltre ad essersi opposta alla petizione, ha a sua volta chiesto in via
riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento di fr. 4'482.50 più
interessi, somma corrispondente al saldo contabile a suo favore per i lavori
delle due fasi (fr. 9'482.50), dedotto il valore di una vetrina che non era
stata posata (fr. 5'000.-).
4. Il Pretore,
con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per fr. 39'278.65 e
respinto la riconvenzionale. Il giudice di prime cure, esclusa l’applicazione
delle disposizioni relative al dolo, ha in sostanza ritenuto che il fatto che
la convenuta avesse fatto figurare nel doc. B costi per il mobilio di quasi 3
volte superiori al prezzo effettivamente versato agli artigiani e avesse
chiesto loro espressamente di mentire sul prezzo di vendita contrastava con i
più elementari principi della buona fede nelle relazioni contrattuali e andava
sanzionato quale violazione tanto dell’art. 97 CO quanto dell’art. 41 CO.
All’attore andavano pertanto riconosciuti gli importi versati in eccedenza
nelle due fasi d’intervento (fr. 26'802.50), le spese di patrocinio penale (fr.
7'015.90), le spese della perizia privata (fr. 1'005.10) e la quota parte degli
interessi passivi sui prestiti da lui contratti (fr. 4'455.15), ritenuto che,
in tali circostanze, non vi era ovviamente alcun credito a favore della
convenuta, anche perché dal doc. M12 risultava che il versamento dell’ultimo
acconto era avvenuto a saldo.
5. Con
l’appello che qui ci occupa la convenuta contesta innanzitutto di aver nell’occasione
violato norme di carattere contrattuale, tanto é vero che il contratto di
appalto con mercede fissa, qual era senz’altro quello stipulato nella
fattispecie, non prevedeva alcun obbligo di informazione a favore del
committente, o di aver commesso un atto illecito; errata era inoltre l’affermazione
del Pretore secondo cui il costo indicato per il mobilio fosse il triplo di
quello preventivato, l’istruttoria avendo al contrario provato che gli artigiani
italiani avrebbero dovuto fornire mobili per Lit. 40-45'000'000 e che un
ricarico del 100% era perfettamente usuale, come pure errato era il fatto che
essa si fosse impegnata nei confronti dell’attore a spuntare i prezzi più
bassi. In tali circostanze l’attore non poteva pretendere nulla a titolo di eccedenza
nelle due fasi d’intervento o per quota parte degli interessi passivi, né tanto
meno la rifusione delle spese legali preprocessuali, rivelatesi inutili,
specialmente quelle relative alla procedura penale, promossa oltretutto nei
confronti di una persona, l’arch. __________, che neppure corrispondeva alla
convenuta, cui dunque poteva essere riconosciuto quanto richiesto in via riconvenzionale,
non essendo per altro provato che il versamento dell’ultimo acconto fosse
avvenuto a saldo.
6. Delle
osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
7. In questa
sede le parti si sono dilungate a qualificare giuridicamente il contratto che
le legava (appalto, mandato o contratto di natura mista) rispettivamente ad
esaminare se in concreto esistesse o meno un obbligo di informazione a carico
dell’architetto (per legge o in base al principio della buona fede), senza
avvedersi che entrambe le questioni sono in realtà irrilevanti per l’esito della
lite. L’importo che il Pretore ha assegnato all’attore per eccedenza nelle due
fasi d’intervento (fr. 26'802.50) non è in effetti influenzato dall’eventuale esistenza
della violazione, contrattuale o per atto illecito, del dovere d’informazione
-per la quale nel giudizio qui impugnato non è stato in definitiva riconosciuto
alcun risarcimento (ciò sarebbe stato il caso se, ad esempio, il primo giudice
avesse ammesso la rifusione del doppio “ricarico” sull’arredamento e l’onorario,
oppure la riduzione di una o l’altra di queste due posizioni)- ma, come vedremo
qui di seguito, è stato attribuito unicamente previa ricostruzione dei rapporti
di dare-avere tra le parti, segnatamente in considerazione del fatto che alcune
prestazioni previste dal contratto non erano state in realtà eseguite (punti 2,
3, 8 del contratto per complessivi fr. 12'500.- e le prestazioni d’architetto
relative a quelle posizioni per ulteriori fr. 10'562.50, cfr. perizia
giudiziaria p. 8, 9 e 11), che alcune di esse erano già state pagate direttamente
dall’attore in aggiunta agli acconti (punti 7, 9 del contratto per complessivi
fr. 8'547.50, cfr. perizia giudiziaria p. 7-9 nonché doc. F, H, I) e che a quest’ultimo
spettava in ogni caso un saldo per i lavori della prima fase (fr. 4'675.-, cfr.
perizia giudiziaria p. 6 e 9 nonché doc. B), circostanze queste parzialmente
compensate dal fatto che a tutt’oggi gli acconti da lui versati erano inferiori
a quanto fatturato (con un saldo a favore della convenuta di fr. 9'482.50, cfr.
doc. D). L’assunto pretorile, non contestato in questa sede dalle parti e del
resto conforme alle risultanze della perizia giudiziaria, a sua volta non
oggetto di censure, può dunque essere confermato.
8. La posizione
relativa alla quota parte degli interessi passivi a carico della convenuta (fr.
4'455.15), calcolata dal giudice di prime cure tenendo conto del fatto che il
prestito bancario contratto dall’attore di fr. 109'120.-, che gli aveva imposto
il pagamento di interessi passivi pari a fr. 18'138.14 (doc. IV°), avrebbe in
realtà potuto essere inferiore di fr. 26'802.50, è stata contestata in questa
sede unicamente per il fatto che quest’ultimo importo non doveva essere a
carico della convenuta. Non essendo il caso (cfr. il considerando precedente),
la stessa merita di essere confermata.
9. La convenuta
censura in seguito il giudizio con cui il Pretore ha riconosciuto all’attore le
spese per il patrocinio legale nell’ambito della procedura penale promossa nei
confronti dell’arch. __________ (fr. 7'015.90, doc. U) e quelle per
l’allestimento della perizia tecnica di cui al doc. N (fr. 1’005.10, doc. T).
9.1 La dottrina e
la giurisprudenza ammettono la possibilità di chiedere il risarcimento del
danno costituito dai costi di patrocinio relativi ad un procedimento penale in
cui il danneggiato è stato partecipe (Weber, Ungereimtheiten und
offene Fragen beim Ersatz von Anwaltskosten, in SVZ 1993 p. 3 e 14; Gauch,
Der Deliktsanspruch des Geschädigten auf Ersatz seiner Anwaltskosten, in recht
1994 p. 197; DTF 117 II 101 consid. 6; II CCA 14 luglio 1999 inc.
n. 12.98.287). Affinché sia data tale possibilità occorre
tuttavia che la parte che ne chiede la rifusione abbia partecipato alla causa
penale contro il responsabile per salvaguardare le sue pretese di natura civile
(cfr. Weber, op. cit., p. 14 seg.; Brehm, Berner Kommentar, N. 90
ad art. 41 CO; sentenza DTF citata; sentenza II CCA citata) e che
l’assistenza legale sia giustificata, necessaria ed appropriata (sentenza DTF
citata; Weber, op. cit., ibidem; sentenza II CCA citata).
Nel caso di specie
le condizioni per ammettere il risarcimento della nota di cui al doc. U non
sono adempiute: innanzitutto non risulta che il procedimento penale fosse idoneo
a salvaguardare le pretese di natura civile dell’attore e dunque necessario,
tanto è vero che lo stesso neppure è stato promosso nei confronti della convenuta,
la quale dunque non avrebbe potuto essere condannata in quella sede a risarcirgli
alcunché; la procedura penale si è inoltre rivelata inappropriata essendosi
risolta negativamente per l’attore, tanto è vero che il Procuratore pubblico ha
decretato il non luogo a procedere nei confronti del denunciato siccome la fattispecie
era di natura prettamente civile (cfr. doc. 2), provvedimento poi confermato in
seconda istanza con l’obbligo di versare ripetibili al denunciato (cfr. doc. 3).
A prescindere da quanto precede, va inoltre rilevato che nel doc. U sono
indicate anche prestazioni che non possono costituire un danno risarcibile -si
pensi in particolare alla stesura della petizione- senza che a quel momento ne sia
stata indicata l’incidenza nell’onorario complessivamente esposto: non è
pertanto possibile stabilire con precisione, nonostante l’attore sarebbe
oggettivamente stato in grado di indicarlo, qual era l’effettivo costo per il
patrocinio penale, circostanza questa che giustifica a maggior ragione la
reiezione della pretesa.
9.2 La
giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che, analogamente a quanto
avviene per le spese di patrocinio preprocessuale da parte di un avvocato, anche
il costo di una consulenza tecnica può costituire un danno risarcibile se la
stessa era necessaria ed appropriata (II CCA 29 dicembre 1994 inc. n. 197/93,
26 febbraio 1996 inc. n. 12.95.314, 14 maggio 1997 inc. n. 12.97.8). Nel caso
di specie il ricorso al parere dell’arch. __________ era senz’altro necessario,
stante la difficoltà degli aspetti che si intendevano chiarire. Il suo
intervento si è inoltre rivelato del tutto appropriato, visto e considerato che
le sue conclusioni, segnatamente l’esistenza di una grande sproporzione tra
quanto eseguito e quanto fatturato, hanno trovato conferma presso il perito
giudiziario (perizia p. 12), e ciò anche se le cifre indicate da quest’ultimo
si sono rivelate parzialmente diverse. In tali circostanze appare senz’altro
giustificato porre a carico della convenuta il costo del referto in questione,
oltretutto assai contenuto.
10. Del tutto
infondata è infine la censura con cui si chiede l’accoglimento della domanda
riconvenzionale. Come già specificato al considerando 7, i rapporti di
dare-avere tra le parti hanno in effetti evidenziato un saldo a favore
dell’attore e non a favore della convenuta.
11. Ne discende,
in parziale accoglimento dell’appello, che la petizione può essere accolta per
fr. 32'262.75 oltre interessi.
La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello
4 dicembre 2003 dello AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 13 novembre 2003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è
parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza la parte convenuta AP 1, __________, è condannata a pagare
all’attore __________ AO 1, __________, la somma di fr. 32'262.75 oltre
interessi al 5% dal 23 marzo 1999.
3. La
tassa di giustizia dell’azione principale in fr. 1'500.- e le spese, da
anticipare dall’attore, sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 900.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 5/6 e per la rimanenza
sono poste a carico dell’appellato, cui l’appellante rifonderà fr. 800.- per parti
di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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