12.2003.219
§restituzione in intero - rilevanza delle prove - richiamo documenti - finalità esplorative
31 gennaio 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2003.219
Data decisione, Autorità:
31.01.2005, IICCA
Titolo:
§restituzione in intero - rilevanza delle prove - richiamo documenti - finalità esplorative
DOMANDA DI EDIZIONE
RESTITUZIONE IN INTERO PER OMESSA INDICAZIONE DI PROVE
art. 138 CPC-TI
art. 215 CPC-TI
Incarto n.
12.2003.219
Lugano
31 gennaio 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Chiesa (quest’ultimo in
sostituzione del giudice Walser, escluso)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1997.00060
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 28
gennaio 1997 da
AP 1
AP 2
AP 3
tutti patr. da RA
1
patr. da RA 2
contro
AO 1
patr. da RA 3
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
537'000.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni
interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano, domande
avversate dalla controparte;
ed ora
sull’istanza di restituzione in intero 17 ottobre 2003 con cui gli attori __________,
__________ e __________ AP 1 -la petizione essendo stata nel frattempo respinta
in ordine in quanto promossa dall’attrice __________ - hanno chiesto di poter
versare agli atti il doc. NN e di richiamare l’incarto penale n. __________ del
Ministero pubblico di Lugano, richiesta cui la convenuta si è opposta e che il Segretario
assessore, con decreto 25 novembre 2003, ha respinto;
appellanti
gli istanti con atto di appello 19 dicembre 2003, con cui chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di restituzione in
intero, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 5 febbraio 2004 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 22 dicembre 2003 con cui il giudice di prime cure ha concesso
all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
l’istanza di restituzione in intero 17 ottobre 2003, avversata dalla convenuta
AO 1 gli attori __________, __________ e __________ AP 1 hanno evidenziato come
il 19 settembre 2003 la stampa avesse riportato la notizia dell’arresto di __________
e di __________, direttori della convenuta, prevenuti colpevoli dei reati di
appropriazione indebita aggravata, truffa, amministrazione infedele e falsità
in documenti, malversazioni che risalirebbero già alla metà degli anni Novanta,
la cui entità era stata provvisoriamente stimata in fr. 30'000'000.-. Rilevando
che “le risultanze istruttorie e gli accertamenti che verranno effettuati nell’ambito
del procedimento penale sono sicuramente influenti per l’esito della presente
causa” rispettivamente che “alla luce delle recenti risultanze penali, emerge
l’inattendibilità” dei due prevenuti, sentiti a suo tempo in qualità di
testimoni nella procedura civile, essi hanno pertanto chiesto di poter versare
agli atti l’articolo del quotidiano __________ riportante la notizia (doc. NN) e
di richiamare l’incarto penale in questione (inc. n. __________ del Ministero
pubblico di Lugano).
2. Con
il decreto 25 novembre 2003 qui impugnato il Segretario assessore ha respinto
l’istanza di restituzione in intero, ritenendo in sostanza che i mezzi di prova
di cui si chiedeva l’assunzione non fossero rilevanti per l’esito della lite e
ciò nemmeno nell’ambito di un giudizio di mera verosimiglianza: l’articolo di
giornale e l’incarto penale aperto nei confronti dei due direttori della
convenuta, relativo a presunte malversazioni commesse a metà degli anni
Novanta, si riferivano in effetti a fatti completamente estranei alla causa
civile, che al contrario aveva per oggetto tutta una serie di accrediti ed
addebiti bancari risalenti al periodo tra febbraio e luglio 1987, che gli
attori pretendevano essere avvenuti a loro insaputa e senza il loro consenso;
le due prove, proprio perché concernenti altri fatti rispetto a quelli oggetto
della petizione, non erano d’altro canto idonee a dimostrare l’asserita
inattendibilità delle deposizioni testimoniali rese dai prevenuti.
3. Con
l’appello 19 dicembre 2003, che qui ci occupa, gli istanti sostengono che,
sulla base dei fatti riferiti dal giornalista, fors’anche in modo impreciso
-specie con riferimento alla collocazione temporale delle malversazioni-, non
si poteva escludere a priori la rilevanza dell’incarto penale, che potrebbe
aver portato alla luce altri elementi importanti segnatamente l’esistenza di
malversazioni compiute anche in epoca precedente rispettivamente chiarire le
loro modalità d’attuazione e in ogni caso permetteva di valutare
l’attendibilità delle testimonianze rilasciate dai prevenuti. A loro giudizio, ciò
giustificava, anche solo per verificare l’effettiva pertinenza delle
contestazioni con la fattispecie oggetto della causa civile, di riformare il
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di restituzione in intero.
4. Delle
osservazioni 5 febbraio 2004 con cui la convenuta postula la reiezione del
gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
5. Le
premesse per poter far capo all’istituto della restituzione in intero per
omessa indicazione di fatti o produzione di prove sono regolate agli art. 138 e
seg. CPC: la restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o di
difesa che appaiono influenti per l’esito del processo è così ammessa se la
parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza, ritenuto che
la relativa domanda deve essere inoltrata al più tardi entro 30 giorni da che
la parte ne è venuta a conoscenza.
Nella
misura in cui tale istituto costituisce un’eccezione alla massima dell’eventualità
-che proibisce di allegare fatti e prove in una fase successiva allo scambio
degli allegati scritti (art. 78 CPC)- i suoi requisiti vanno valutati dal
giudice con un certo rigore. Che i requisiti della “tempestività” e della
“mancanza di negligenza nell’omissione di una preventiva produzione di mezzi di
prova o di difesa” vadano esaminati con una certa severità lo si intuisce già
dal tenore letterale degli articoli di legge. Minor rigore è per contro
richiesto nella valutazione della “influenza” dei nuovi fatti e prove, ritenuto
come il legislatore ticinese si sia accontentato (rinunciando così ad una
formulazione più incisiva) che gli stessi “appaiano” influenti per l’esito del
processo. Nell’esaminare l’influenza di prove e fatti il giudice dovrà pertanto
limitarsi ad un giudizio di apparenza e di verosimiglianza, senza dover
controllare troppo in profondità la fondatezza delle circostanze allegate o la
rilevanza delle prove, che saranno in ogni caso oggetto di un più accurato
esame da parte del giudice di merito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, m. 5 ad art. 138; per tante II CCA 28 dicembre 1999 inc. n.
10.1995.98, 16 luglio 2003 inc. n. 12.2002.163). La domanda di restituzione in
intero non ha in ogni caso funzione integrativa delle prove assunte ma
unicamente quella di acquisire agli atti uno o più elementi probatori nuovi e
determinanti per il giudizio di merito (Cocchi/Trezzini, op, cit., m. 6
ad art. 138). In tal senso, non può di principio essere considerata “influente”
la nuova prova che non è idonea a giustificare, già al momento in cui è
presentata, una formulazione di conclusioni diversa da quella che l’istruttoria
avrebbe consentito senza quel mezzo probatorio (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 3 ad art. 138; sentenze II CCA citate).
6. Nel
caso di specie la decisione del Segretario assessore può senz’altro essere
confermata. È in effetti soltanto in questa sede, e dunque irritualmente (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC), che gli istanti hanno indicato in dettaglio le ragioni
per cui l’articolo di giornale e l’incarto penale sarebbero stati rilevanti per
l’esito della causa civile, adducendo in particolare che la collocazione
temporale dei fatti da parte del giornalista avrebbe potuto essere imprecisa e
che l’incarto penale avrebbe potuto portare alla luce altri elementi importanti
segnatamente l’esistenza di malversazioni compiute anche in precedenza
rispettivamente chiarire le loro modalità d’attuazione. A fronte delle scarne
indicazioni fornite con l’istanza di restituzione in intero, ove essi -come
detto- si erano limitati a specificare che le risultanze istruttorie e gli
accertamenti che sarebbero stati in futuro effettuati nell’ambito del
procedimento penale erano sicuramente influenti per l’esito della lite
rispettivamente che dalle risultanze penali emergeva l’inattendibilità dei due
prevenuti, il primo giudice non poteva evidentemente far altro che escludere,
sulla base di un giudizio di mera verosimiglianza, che le nuove prove fossero
determinanti o almeno rilevanti per l’esito della lite e con ciò respingere
l’istanza stessa, anche perché, come correttamente rilevato nel decreto
impugnato, le malversazioni imputate ai prevenuti erano successive di quasi 8
anni ai fatti oggetto della petizione e la circostanza che contro di loro fosse
stato avviato quel procedimento penale, senza che a quel momento fosse stato
ipotizzato il reato di falsa testimonianza con riferimento alle deposizioni
testimoniali da essi rese, non era certo tale da compromettere l’attendibilità
delle loro testimonianze.
7. Ma
a prescindere da quanto precede, l’assunzione di quelle prove non poteva in
ogni caso essere ammessa anche per altre ragioni. Il fatto che un quotidiano avesse
pubblicato una notizia non significava in effetti ancora che quanto riportato a
quel momento corrispondesse effettivamente alla realtà. Quanto al richiamo
dell’incarto penale, non vi è chi non veda come lo stesso perseguisse in realtà
mere finalità esplorative -per altro non sottaciute dagli istanti nell’appello-
costantemente ritenute non degne di protezione dalla giurisprudenza cantonale (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 7 seg. ad art. 206, massime invero riferite alla procedura
d’edizione di documenti, ma applicabili anche al richiamo di documenti, che in
base alla sistematica del codice di rito rientra in quella procedura e per il
quale valgono sostanzialmente i medesimi principi, cfr. Sträuli/Messmer,
Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 2. ed., Zurigo 1982, N. 17 ad
§ 185).
8. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 19 dicembre 2003 di __________, __________ e __________ AP
1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
500.
-
da
anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di
rifondere solidalmente alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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