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Decisione

12.2003.220

violazione del diritto di essere sentito

8 febbraio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 19 dicembre 2003 di AP 1 è accolto. Di conseguenza

la sentenza 10 dicembre 2003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5,

è annullata.

§. Gli atti sono rinviati al

Segretario assessore affinché citi le parti ad una nuova udienza per il

dibattimento finale.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 950.-

b) spese

fr. 50.-

Totale

fr. 1’000.-

da

anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà

alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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