12.2003.220
violazione del diritto di essere sentito
8 febbraio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2003.220
Data decisione, Autorità:
08.02.2005, IICCA
Titolo:
violazione del diritto di essere sentito
ATTO ANNULLABILE
DIRITTO DI ESSERE SENTITI
art. 29 cpv. 2 COST
art. 143 CPC-TI
art. 368 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
12.2003.220
Lugano
8 febbraio 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria -inc.
n. DI.2003.00147 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5- promossa con
istanza 24 febbraio 2003 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’istante ha chiesto che fosse fatto ordine alla convenuta, con la comminatoria
dell’art. 292 CP, di permetterle la consultazione dei bilanci, conti economici
e rapporti di revisione 2001 e (se già allestiti) 2002;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il
Segretario assessore con sentenza 10 dicembre 2003 ha accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 19 dicembre 2003, con cui chiede
l’annullamento del querelato giudizio e in subordine la sua riforma nel senso
di respingere l’istanza, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre
l'istante con osservazioni 15 gennaio 2004 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
l’istanza in rassegna AO 1 ha chiesto, in applicazione dell’art. 697h cpv. 2 CO,
che fosse fatto ordine a AP 1, di cui essa si dichiarava creditrice ipotecaria,
di permetterle la consultazione dei bilanci, conti economici e rapporti di
revisione 2001 e (se già allestiti) 2002, adducendo a sostegno della sua
richiesta che quest’ultima società versava in una precaria situazione
finanziaria, tanto è vero che in occasione di un procedimento promosso innanzi
all’Handelsgericht di San Gallo era stata astretta, proprio per questa ragione,
alla prestazione di un’importante cauzione processuale (doc. I).
La
convenuta si è opposta all’istanza contestando che l’istante avesse provato la
sua qualità di creditrice, tutti i suoi creditori avendo in effetti rinunciato
alle loro pretese nell’ambito di un accordo di risanamento (doc. H) le cui
condizioni erano state nel frattempo adempiute, e sostenendo che la controparte
non aveva comunque un interesse degno di protezione ad ottenere le informazioni
richieste.
2. Con
la sentenza qui impugnata il Segretario assessore ha accolto l’istanza. Egli ha
in sostanza ritenuto che l’istante aveva senz’altro provato di essere
creditrice della convenuta, essendo in possesso delle cartelle ipotecarie sui
beni di quest’ultima (doc. D) ed essendo stata sconfessata, mediante la
produzione agli atti dalla sentenza dell’Handelsgericht di San Gallo (doc. N), la
tesi della convenuta secondo cui la controparte aveva rinunciato ad ogni suo credito,
e disponeva di un interesse degno di protezione a consultare i bilanci, avendo
provato con il doc. I che la convenuta si trovava in un situazione finanziaria
precaria.
3. Con
l’appello che qui ci occupa, avversato dalla controparte, la convenuta chiede innanzitutto
di annullare il querelato giudizio, rimproverando in sostanza al primo giudice
di aver costretto le parti a procedere alla discussione finale già al termine
di un’udienza fissata per tutt’altro scopo e di averle oltretutto impedito di
amministrare alcune prove testimoniali decisive. In via subordinata chiede, se
del caso previa assunzione di quelle prove, di riformare la sentenza nel senso
di respingere l’istanza, escludendo che l’istante avesse provato di essere
creditrice rispettivamente di avere un interesse degno di protezione.
4. È a
ragione che la convenuta ravvisa una violazione del suo diritto di essere
sentito nel fatto che il dibattimento finale sia stato indetto già al termine
di un’udienza fissata per tutt’altro scopo e non sia invece stato rinviato ad
un’ulteriore udienza.
La
giurisprudenza cantonale, riferendosi a una norma del tutto analoga a quella in
concreto applicabile di cui all’art. 368 cpv. 1 CPC -secondo cui se è stata eseguita
un’istruttoria, a chiusura della stessa, le parti procedono alla discussione
finale, fermo restando però che il rinvio ad un’ulteriore udienza non deve
protrarsi oltre 10 giorni dall’ultimo atto di istruttoria- ha in effetti già
avuto modo di stabilire che se il processo comporta l’assunzione di altre prove
oltre ai documenti di causa prodotti all’udienza di discussione, ovvero il
sopralluogo, la perizia, i testi, l’edizione o il richiamo di documenti, il
giudice deve in ogni caso dare alle parti la possibilità di discuterne le
risultanze indicendo il dibattimento finale con convocazione delle stesse per
un’ulteriore udienza, ritenuto che in caso contrario questa mancanza
processuale comporta la nullità della sentenza, siccome emanata in violazione del
diritto di essere sentiti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 ad
art. 297).
Nel caso
di specie, l’istruttoria aveva già comportato l’edizione di alcuni documenti
dall’istante (doc. 1, 2 rich.). L’udienza del 25 novembre 2003 era stata
indetta per la sola discussione sulle opposizioni alle domande rogatoriali da
porre a due testi in precedenza ammessi (cfr. ordinanza 12 novembre 2003), per
cui le parti, in considerazione del principio giurisprudenziale appena esposto,
non avevano motivo di ritenere che un eventuale dibattimento finale avrebbe
avuto luogo già in occasione di quell’udienza né dunque avevano la necessità di
prepararsi a discutere sulle risultanze delle prove nel frattempo esperite,
segnatamente in merito ai documenti prodotti in edizione e, a maggior ragione, in
merito alle testimonianze che sarebbero state assunte in seguito per rogatoria.
Il fatto che l’udienza in questione, a seguito della produzione -in forza di
una domanda di restituzione in intero presentata dall’istante a quel momento-
del doc. N, sia stata in realtà dedicata all’esame di quest’ultima richiesta,
poi accolta, circostanza questa che ha indotto il giudice di prime cure a
rinunciare all’assunzione di tutte le altre prove, tra cui le rogatorie, non permetteva
pertanto al giudice di imporre l’effettuazione del dibattimento finale già al
termine di quell’udienza. Il fatto che egli lo abbia nondimeno ordinato, senza
citare le parti ad un’ulteriore udienza, costituisce dunque una chiara
violazione del diritto di essere sentiti, che impone senz’altro l’annullamento
della sentenza.
5. Ne
discende, in accoglimento del gravame, l’annullamento della sentenza di prime
cure, senza che occorra pronunciarsi sulle altre censure d’appello.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 19 dicembre 2003 di AP 1 è accolto. Di conseguenza
la sentenza 10 dicembre 2003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5,
è annullata.
§. Gli atti sono rinviati al
Segretario assessore affinché citi le parti ad una nuova udienza per il
dibattimento finale.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 1’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà
alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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