12.2003.222
valutazione di perizie di parte in senso opposto
23 febbraio 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2003.222
Data decisione, Autorità:
23.02.2005, IICCA
Titolo:
valutazione di perizie di parte in senso opposto
APPREZZAMENTO
ONERE DELLA PROVA
art. 8 CC
art. 90 CPC-TI
Incarto n.
12.2003.222
Lugano
23 febbraio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00803
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 4
dicembre 2001 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 21'250.-
oltre interessi;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 2 dicembre 2003 ha integralmente respinto;
appellante
l'attore con atto di appello 23 dicembre 2003, corredato di una domanda di
concessione dell’assistenza giudiziaria, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 6 febbraio 2004 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
20 ottobre 1999, mentre era alla guida di una vettura Citroën BX Break 19 RI
intestata a __________, __________ AP 1, pensionato settantenne, è andato a
sbattere, dopo aver investito un cinghiale, contro una scarpata. A seguito
dell’incidente, che ha provocato danni materiali di lieve entità, egli ha
riportato varie contusioni alle gambe ed alla spalla nonché una distorsione della
colonna cervicale (doc. F), che hanno indotto la AO 1, presso la quale il
veicolo era assicurato, a corrispondergli, in virtù della copertura per
infortunio degli occupanti (doc. A e B), fr. 3'350.- a titolo d’indennità per
inabilità temporanea al lavoro di fr. 50.- giornalieri durante 67 giorni.
2. Con
la petizione in rassegna __________ AP 1 ha chiesto la condanna della stessa compagnia
di assicurazioni al pagamento di altri fr. 21'250.- oltre interessi, adducendo in
sintesi che nel settembre 2000 i dolori alla colonna cervicale, alla spalla ed
al ginocchio si sarebbero riaccentuati, sì da imporgli di far capo a nuove cure
mediche e di rinunciare ad iniziare un nuovo lavoro.
La
convenuta si è opposta alla petizione contestando in particolare che i nuovi
disturbi fossero riconducibili all’incidente e che gli stessi avessero
provocato un’incapacità lavorativa.
3. Con
la sentenza qui impugnata, il Pretore ha respinto la petizione. Il giudice di
prime cure, facendo propria la tesi difensiva della convenuta, ha in sostanza
ritenuto che l’attore non aveva provato con la necessaria certezza che i
disturbi da lui lamentati fossero dovuti all’incidente rispettivamente che gli
stessi gli avessero causato un’incapacità totale al lavoro.
4. Con
l’appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione
dell’assistenza giudiziaria, l'attore chiede di riformare il giudizio pretorile
nel senso di accogliere la petizione. Egli ritiene innanzitutto che il referto
del dott. __________, specialista in neurochirurgia, che nel caso concreto
aveva concluso per l’esistenza di una “ricaduta”, fosse maggiormente
attendibile di quello, possibilista, fatto allestire dalla convenuta dal dott. __________,
specialista della mano, che giungeva a conclusioni del tutto opposte. Quanto poi
alla sua incapacità lavorativa, la stessa era stata confermata dai certificati
medici che erano stati a suo tempo rilasciati dal dott. __________.
5. Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
6. Giusta
l’art. 8 CC, pacificamente applicabile anche in ambito assicurativo (II CCA
10 febbraio 1999 inc. n. 12.98.187), ove la legge non disponga altrimenti, chi
vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve
fornirne la prova, in difetto di che il giudice è tenuto a decidere a suo
sfavore (per tanti: Kummer, Berner Kommentar, N. 20 ad art. 8 CC).
6.1 Nel
caso di specie, a sostegno della tesi attorea della “ricaduta”, sono stati versati
agli atti i referti allestiti dal medico curante dell’attore, il generalista dott.
__________ (cfr. scritto 20 agosto 2002 doc. III° rich.), e dello specialista a
cui questi aveva ritenuto di rivolgersi, il neurochirurgo dott. __________
(doc. V e lettera 4 febbraio 2002 doc. II° rich.), che hanno entrambi
confermato le loro diagnosi in sede testimoniale, mentre la convenuta, a sostegno
della tesi opposta, ha prodotto la perizia (doc. 4) fatta allestire dal suo
medico di fiducia, il dott. __________, il quale, pure sentito in sede
testimoniale, ha a sua volta confermato le sue conclusioni. Il primo aspetto
che balza all’occhio è che tutte queste valutazioni, sia pure confermate
testimonialmente, costituiscono pur sempre perizie di parte, anche quella del
dott. __________, che nell’occasione è intervenuto quale ausiliario del medico
curante dell’attore, allo scopo di allestire una contro-perizia (cfr. doc. S). Il
solo fatto -evidenziato per altro irritualmente per la prima volta solo in
questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- che il dott. __________ fosse apparentemente
più qualificato rispetto al dott. __________, il quale comunque, oltre ad
essere uno specialista della mano, disponeva pur sempre di una specializzazione
in chirurgia generale e in medicina sportiva come pure di un’esperienza pluriennale,
non permette ancora a questa Camera di ritenere preferibile la diagnosi del
primo, condivisa dal medico curante dell’attore, a quella del secondo, tanto
più che quest’ultimo, a differenza degli altri due, aveva potuto effettuare una
verifica radiografica (cfr. doc. 4), mentre costoro avevano fondato il loro
giudizio perlopiù sul fatto, riferito loro dall’attore, senza che essi -nemmeno
il dott. __________, presso cui l’attore era in cura dall’estate 1999, ma più
che altro per problemi di vascolarizzazione degli arti inferiori- avessero
potuto verificarlo, che egli prima dell’incidente non aveva mai lamentato disturbi
analoghi. Contrariamente a quanto affermato -anche in questo caso per la prima
volta e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- nel gravame, non
risulta per altro che il dott. __________ si sia espresso solo in termini
possibilistici in merito alla questione del nesso causale, tanto è vero che, in
sede testimoniale, egli ha dichiarato di avere la quasi assoluta certezza, salvo
per la verità aver parlato in seguito in termini di probabilità, della bontà
della sua tesi, esposta in modo categorico nel doc. 4; è semmai il dott. __________
ad apparire possibilista (cfr. doc. V e la sua testimonianza), tanto più che
egli, in sede testimoniale, ha dichiarato di aver tra l’altro fondato il suo
giudizio su considerazioni di carattere statistico e basate sull’esperienza. In
tali circostanze, solo l’esecuzione di una perizia giudiziaria, cui le parti
hanno inspiegabilmente rinunciato nel corso del procedimento, avrebbe in
definitiva permesso di stabilire con la necessaria certezza quale referto era
il più attendibile e dunque se ed eventualmente in quale misura quanto
lamentato dall’attore costituisse una “ricaduta”.
6.2 Analoghe
considerazioni valgono in merito all’esistenza di un’incapacità lavorativa
dell’attore, ritenuto che a fronte dei certificati del dott. __________, il
quale aveva concluso per una sua incapacità al 100%, il dott. __________, oltretutto
teoricamente più qualificato di lui, era stato in grado di confermare tutt’al
più solo una non meglio quantificata incapacità parziale (cfr. doc. 4).
6.3 Ma a
prescindere da quanto precede, non è in definitiva dato a sapere fino a quando sia
effettivamente durata questa eventuale incapacità lavorativa, totale o
parziale, dell’attore rispettivamente se la stessa fosse temporanea oppure
definitiva. Lo stesso dott. __________, l’unico che si é espresso su tali
questioni, ha in effetti dovuto ammettere in sede testimoniale di non essere in
grado di dire se, dopo il suo certificato medico risalente al 2001
-verosimilmente quello del 6 luglio 2001 (cfr. doc. II° rich.), ove invero il
medico si era limitato a confermare che l’attore non aveva più potuto lavorare
dopo l’incidente- l’incapacità lavorativa dell’attore fosse rimasta del 100%,
tanto più che quest’ultimo non può in ogni caso avvalersi del certificato
medico 19 dicembre 2003, allegato all’appello quale doc. B, la cui produzione
in questa sede è proceduralmente irrita (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). In tali
circostanze, dunque, neppure sarebbe possibile calcolare l’eventuale indennità
a suo favore, visto che la stessa, in base al contratto di assicurazione (cfr.
doc. A e B), era dovuta in ragione di fr. 50.- per ogni giorno d’incapacità temporanea
totale al lavoro rispettivamente in ragione di un importo ridotto al grado di
capacità al lavoro per ogni giorno di incapacità parziale, finché durava la
cura medica necessaria, ma al massimo per 5 anni a contare dal giorno
dell’infortunio.
7. Non
essendo stato sufficientemente provato che i disturbi lamentati dall’attore dal
settembre 2000 si lasciassero effettivamente ricondurre all’incidente avvenuto
nell’ottobre 1999 e quale fosse l’effettiva incapacità lavorativa dell’attore (totale
o parziale) rispettivamente quando la stessa, sempre che fosse temporanea, fosse
terminata, ne deve discendere, a conferma del giudizio di prime cure, la
reiezione del gravame. Analoga sorte, per l’evidente assenza di probabilità di
esito favorevole dell’impugnativa (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), merita la
domanda dell’attore volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria per la
sede di appello.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
ritenuto che l’estrema stringatezza delle osservazioni all’appello impone di
ridurre l’indennità ripetibile a favore della convenuta.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 23 dicembre 2003 di __________ AP 1 è respinto.
Considerandi
II. La domanda di __________ AP 1 volta alla concessione dell’assistenza
giudiziaria in sede di appello è respinta.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 580.-
b) spese fr.
20.
-
Totale fr.
600.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 400.- per ripetibili.
IV. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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