12.2004.100
appalto o locazione di manodopera e macchinari - onere della prova - mancata prova della mercede
9 agosto 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2004.100
Data decisione, Autorità:
09.08.2005, IICCA
Titolo:
appalto o locazione di manodopera e macchinari - onere della prova - mancata prova della mercede
ONERE DELLA PROVA
art. 8 CC
Incarto n.
12.2004.100
Lugano
9 agosto 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.11
della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 12 ottobre 2001
da
AP 1
RA 1
contro
AO 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento della somma di fr. 8'856.95 quale mercede per opere d’impresario
costruttore;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore con
sentenza 10 maggio 2004 ha accolto per fr. 863.80;
appellante l’attrice che, con appello 26 maggio 2004
chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere integralmente
la petizione, mentre l’appellata non ha presentato osservazioni all’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in diritto:
che con petizione 12 ottobre 2001 la AP 1 ha chiesto la condanna
della AO 1 al pagamento della somma di fr. 8'856.95, adducendo di aver
effettuato delle opere di costruzione a favore della convenuta a C__________;
che
con risposta 15 gennaio 2002 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando
il numero di ore fatturate ed eccependo l’esecuzione difettosa dei lavori;
che con
replica 31 gennaio 2002 l’attrice, confermate le domande di petizione,
asserisce di essersi limitata a mettere a disposizione della convenuta
macchinari ed operai alle condizioni bonalmente concordate dalle parti, ma non avrebbe
eseguito alcuna opera sicché neppure potrebbero esservi difetti;
che con
duplica 6 marzo 2002 la convenuta contesta la pretesa pattuizione di condizioni
contrattuali relative alla questione di cui trattasi;
che in
sede di conclusioni le parti hanno confermato le rispettive domande;
che con
sentenza 10 maggio 2004 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente
all’importo di fr. 863,80 - pari a 12 ore di lavoro di un operaio a fr. 68,85
l’ora - respingendo le ulteriori pretese, l’attrice non avendo provato di aver
eseguito le ore fatturate di cui chiede il pagamento;
che con
appello 26 maggio 2004 l’attrice chiede la riforma della sentenza nel senso di
accogliere integralmente la petizione, argomentando che il primo giudice
avrebbe ritenuto a torto la mancata dimostrazione della propria pretesa;
che l’appellata
non ha inoltrato osservazioni all’appello;
che, la convenuta
avendo contestato l’entità delle prestazioni fornite ed i prezzi fatturati
dall’attrice, quest’ultima doveva portare le prove in merito alla fondatezza
della propria pretesa (art. 8 CC), dimostrando il numero di ore effettuate dai
suoi operai sul cantiere di cui trattasi ed i macchinari utilizzati, ciò
indipendentemente se il contratto in essere tra le parti sia da considerare
quale locazione di manodopera e macchinari oppure quale appalto;
che a
mente dell’appellante la fondatezza della pretesa oggetto di causa risulterebbe
dall’audizione del teste M__________ nella parallela causa incarto no IU.2001.6,
nonché dalle deposizioni testimoniali;
che,
contrariamente a quanto asserito, dalle testimonianze assunte non è possibile
ricavare alcuna probante informazione attorno alle ore impiegate dagli operai
dell’attrice sul cantiere di cui trattasi, salvo quelle ammesse dal Pretore;
che, a prescindere
dalle evidenti carenze nell’allegazione dei fatti, l’attrice ha affermato che
sul cantiere in oggetto erano presenti F__________, O__________ e P__________;
che, come
pertinentemente rilevato anche dal Pretore, dalle testimonianze in atti si
ricava invero l’esecuzione di svariati lavori da parte delle menzionate persone,
ma non vi sono elementi sufficienti per poter quantificare, neppure
approssimativamente, il tempo da esse impiegato ed i macchinari utilizzati per
eseguire tali prestazioni
che infatti
F__________ ha affermato di aver fatto uno scavo durato una giornata, che ha
poi richiuso in “circa due o tre ore” (verbale 24 settembre 2002), mentre O__________
e P__________ riferiscono di aver eseguito diversi lavori sul cantiere in
questione, ma non hanno in alcun modo quantificato le ore impiegatevi (verbali
Fatti
24 settembre 2002, pag. 3 e 12 novembre 2002, pag. 1);
che, a
fronte delle chiare contestazioni sollevate dalla convenuta, l’attrice non ha
ritenuto di fornire qualsiasi dettaglio in merito alle proprie pretese,
omettendo di indicare per quali mansioni essa abbia messo a disposizione i
propri operai e neppure mai specificando quante ore di lavoro abbia impiegato
Considerandi
ciascuno di essi e durante quale periodo di tempo;
che in
tale situazione, di assoluta carenza probatoria, la decisione del Pretore che
ha ritenuto provata la pretesa solo in minima parte non può che essere confermata;
che
l’appello è quindi respinto, con il carico di tasse e spese all’appellante,
mentre non si assegnano ripetibili all’appellata la quale non ha inoltrato
osservazioni;
Dispositivo
per questi motivi
pronuncia:
1. L'appello
26 maggio 2004 di AP 1è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.-
b) spese fr.
50.-
fr.
300.-
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- ;
- ;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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