12.2004.101
lavoro - pagamento del salario - onere della prova - difficoltà della prova - deduzioni per contributi sociali - compensazione
11 agosto 2005Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2004.101
Data decisione, Autorità:
11.08.2005, IICCA
Titolo:
lavoro - pagamento del salario - onere della prova - difficoltà della prova - deduzioni per contributi sociali - compensazione
ONERE DELLA PROVA
PAGAMENTO O VERSAMENTO DEL SALARIO
SALARIO
art. 8 CC
art. 120 CO
art. 322 CO
Incarto n.
12.2004.101
Lugano
11 agosto
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.785
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 27
novembre 2001 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui l’attrice
ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 47'125.- oltre
interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano, somma ridotta in replica a fr. 43'619.60 e in sede
conclusionale a fr. 42'968.80;
domande
avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 11 maggio 2004 ha accolto per fr. 8'125.- più interessi e
accessori;
appellante
l'attrice con atto di appello 26 maggio 2004, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 13 luglio 2004 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’agosto
1994 AP 1 è stata assunta in qualità di direttrice e gerente a tempo parziale
dell’__________, ditta individuale di cui è titolare il fratello AO 1e che si
occupa del collocamento di personale artistico (doc. B) segnatamente di
ballerine, con un salario annuale di fr. 19'500.- lordi pagabile in 13 mensilità
di fr. 1'500.- (doc. A e C).
Il 21
maggio 1999 (doc. D) essa ha disdetto il contratto di lavoro con effetto
immediato, dopo un litigio con il fratello.
2. Con
la petizione in rassegna, AP 1 ha chiesto la condanna dell’__________ - designazione
inesatta, che va rettificata d’ufficio con il nome del titolare della ditta
individuale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 segg. ad art. 165), AO 1
(doc. B)- al pagamento di fr. 47'125.- più interessi ed accessori, adducendo di
non essere più stata retribuita a far tempo dal gennaio 1997.
Di
diverso parere il convenuto, il quale ha evidenziato come la controparte, che si
occupava dei pagamenti e della contabilità, avesse senz’altro prelevato il suo
salario dalla cassa. Il fatto che quei prelevamenti non risultassero nella
contabilità era dovuto al grave disordine lasciato dall’attrice, che aveva
altresì trattenuto parte dei giustificativi contabili. Questa situazione
l’aveva tra l’altro obbligato a far ricostruire da terzi i suoi conti, con una
spesa di fr. 5'200.-, somma che egli ha posto in compensazione nel caso in cui
non si ritenesse provato il pagamento dei salari in questione. Pure da
compensare, in tal caso, erano i fr. 5'373.80 prelevati dall’attrice dal conto
corrente postale dell’agenzia per pagare alcune fatture sue e del marito, i fr.
1'700.- da lei prelevati con la carta postomat ed altri fr. 51.37 per
telefonate pagate dall’agenzia ma effettuate dal numero privato di quest’ultima.
Oltretutto dalle pretese dell’attrice dovevano in ogni caso essere dedotti i
contributi sociali, regolarmente pagati a suo tempo.
3. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per fr. 8'125.-
più interessi ed accessori. Il giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto
che il salario del 1997 e del 1998 era stato effettivamente versato, nonostante
la prova diretta di tale circostanza, da portare dal convenuto, non era stata
portata: i revisori che avevano ricostruito la contabilità di quegli anni a seguito
del disordine in cui erano stati trovati i documenti giustificativi
dell’agenzia avevano in effetti concluso per il loro versamento e l’attrice,
cui incombeva un obbligo di collaborazione nella fase probatoria, non aveva
fornito nessun elemento, né in causa né nelle fasi predibattimentali,
attestante che la loro conclusione fosse errata o priva di fondamento. Era del
resto quanto meno anomalo che l’attrice, stante oltretutto il particolare
legame di parentela con il convenuto, non avesse prelevato il suo salario durante
quasi 2 anni e mezzo, pur avendolo notificato alla Cassa di compensazione e pur
avendo pagato la totalità dei contributi paritetici, tanto più se si pon mente
al fatto che essa aveva nel frattempo provveduto a saldare anche debiti dell’agenzia
d’importanza minore rispetto al suo. Il salario maturato nel 1999, di fr.
7'500.- più fr. 625.- per quota parte di tredicesima, doveva invece esserle
riconosciuto, siccome detta posta non figurava quale uscita nella contabilità allestita
dal convenuto per quel periodo (doc. III°/3 rich.).
4. Con
l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione, come chiesto in sede conclusionale, per
fr. 42'968.80 più interessi ed accessori, somma corrispondente ai salari netti
di sua spettanza nel periodo litigioso, dedotta la somma di fr. 51.30 per
telefonate. Essa ribadisce di non aver ricevuto i salari in questione, visto
che la cronica carenza di liquidità dell’agenzia le permetteva unicamente di
dar seguito, con fatica, ai pagamenti più importanti. Era in definitiva a torto
che il Pretore aveva ritenuto che il disordine nella contabilità era stato
causato da lei e che le doveva essere imputata una mancanza di collaborazione
nella ricerca della verità. Quanto alla ricostruzione contabile da parte dei
revisori, la stessa era poi del tutto priva di valenza probatoria, gli stessi essendosi
limitati ad indicare quanto era stato loro detto dal convenuto. In tali
circostanze, il primo giudice avrebbe pertanto dovuto decidere a sfavore del
convenuto, pacificamente gravato dell’onere della prova del pagamento del
salario.
5. Delle
osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
6. A
giudizio della scrivente Camera, è a ragione che l’attrice ha preteso che il
convenuto non le avrebbe versato i salari dal 1° gennaio 1997 al 21 maggio
1999. E ciò per due motivi.
6.1 In
base alla dottrina e alla giurisprudenza l’onere della prova dell’avvenuto
pagamento del salario incombe al datore di lavoro (Schönenberger/Staehelin,
Zürcher Kommentar, N. 35 ad art. 322 CO; ICCTF 21 dicembre 1998
4C.455/1997) e nel caso di specie il convenuto non è stato in grado di portare
questa prova. Il fatto che quest’ultima fosse difficile da portare siccome era
la controparte ad occuparsi dei pagamenti e della gestione della contabilità
non comporta di per sé un’inversione dell’onere della prova (Kummer,
Berner Kommentar, N. 184 e 190 ad art. 8 CC; Schmid, Basler Kommentar,
N. 71 ad art. 8 CC), che sarebbe potuta entrare in linea di conto nel caso
fosse stato dimostrato che essa aveva distrutto o sottratto i necessari mezzi
di prova (Kummer, op. cit., N. 191 ad art. 8 CC), ovvero in concreto la
documentazione contabile attestante l’avvenuto versamento dei salari: sennonché
tale circostanza, da lei fermamente contestata in causa, è rimasta allo stadio
di puro parlato, l’istruttoria avendo unicamente permesso di stabilire che al
termine del suo lavoro la contabilità era in disordine e che mancava della
documentazione contabile (testi __________ e __________), senza però che si sia
potuto accertare se quella mancanza fosse dovuta al fatto che la documentazione
non era stata allestita o trattenuta dall’attrice e non piuttosto al fatto che
la stessa, in particolare quella relativa al versamento dei salari, non
esistesse, proprio in assenza dei relativi pagamenti. All’attrice non può del
resto nemmeno essere rimproverata una mancanza di collaborazione
nell’accertamento della verità (Kummer, op. cit. N. 186 seg. ad art. 8
CC; Guldener, Beweiswürdigung und Beweislast, Zurigo 1955, p. 23), essa
avendo offerto tutta una serie di prove -tra cui merita in particolare di
essere menzionato il richiamo della contabilità e delle dichiarazioni fiscali
del convenuto per gli anni 1997-1999- per stabilire i fatti rilevanti (cfr.
verbale di udienza preliminare) e non avendo assolutamente tenuto in causa un
comportamento ostruzionistico o contrario ai dettami della buona fede. Anzi, è
semmai al convenuto che va rimproverato una certa negligenza nella fase
probatoria, avendo egli rinunciato all’assunzione dell’unica prova diretta,
l’interrogatorio formale dell’attrice, da lui pure inizialmente postulato.
6.2 Ma, a
prescindere da quanto precede, le risultanze istruttorie ed in particolare il
richiamo della contabilità e delle dichiarazioni fiscali del convenuto per gli
anni 1997-1999 permettono di concludere per il mancato versamento dei salari in
questione, nonostante gli indizi apparentemente contrari e comunque non
determinanti evocati dal Pretore nella sentenza impugnata.
Innanzitutto
va rilevato che l’assunto, per altro ineccepibile, con cui il giudice di prime
cure aveva ritenuto che nel 1999 il salario dell’attrice non era stato versato,
siccome detta posta non risultava nella contabilità allestita dal convenuto per
quel periodo (doc. III°/3 rich.), non è stato oggetto di contestazione né
nell’appello né nelle osservazioni ed è dunque da ritenere acquisito (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 30 ad art. 307). Quanto al salario per il 1997 ed il 1998, si
osserva quanto segue. La società di revisione incaricata dal convenuto di
ricostruire la contabilità dell’agenzia per quei due anni era giunta alla
conclusione, considerando versati i salari dell’attrice (di fr. 19'500.-
annui), che il convenuto, in quanto titolare dell’agenzia, aveva avuto un
guadagno annuo netto di fr. 12'541.90 nel 1997 (doc. III°/1 rich.) e di fr.
16’497.45 nel 1998 (doc. III°/2 rich.), importi questi che sono stati ripresi
pari pari, salvo i centesimi, nella sua dichiarazione d’imposta 1999/2000 (doc.
II°/1 rich.). I dati in questione hanno indotto l’ispettorato fiscale ad
effettuare una verifica, che ha in seguito comportato, d’accordo il convenuto,
a ridefinire il suo reddito professionale in fr. 50'000.- netti di media annua
(verbale d’audizione 18 maggio 2001 nel plico doc. II°/1 rich.). Questa
circostanza prova indubbiamente che la ricostruzione effettuata a suo tempo dai
revisori incaricati dal convenuto era errata e che il loro cliente aveva in
realtà avuto un guadagno annuo ben superiore a quello da essi indicato, che non
poteva essere spiegato altrimenti -anche perché le altre posizioni contabili si
prestavano solo in parte a correttivi di una certa importanza- se non con il
mancato versamento dei salari all’attrice. La correttezza di tale conclusione è
per altro suffragata dal fatto che, se non si tien conto degli esborsi per
salari, il suo guadagno, corretto a ca. fr. 50'000.-, era sostanzialmente in
linea con quello da lui conseguito negli anni successivi e precedenti. Per
l’anno 1999 l’attore, che aveva ammesso di aver versato al successore
dell’attrice il salario durante 3 mesi (pari a fr. 4'500.- lordi, cfr. doc.
III°/3 rich.), aveva in effetti dichiarato un guadagno annuo netto di fr.
41'014.- (doc. III°/3 rich. e II°/2 rich.), il che significa che, senza quell’esborso,
esso sarebbe stato di oltre fr. 45'000.-; per la cronaca, il 1999 aveva visto
un calo di ca. il 10% delle provvigioni incassate, unica entrata dell’agenzia, passate
a fr. 62'538.- (doc. III°/3), dopo essere state di fr. 70'781.05 nel 1998 (doc.
III°/2) e di fr. 69'990.- nel 1997 (doc. III°/1). Prima del 1997 e meglio verosimilmente
nel 1995 (cfr. doc. 24 p. 33), quando la situazione dell’agenzia, per stessa
ammissione del convenuto, era per altro peggiore (conclusione p. 4 e osservazioni
p. 4), le provvigioni incassate erano state di fr. 54'485.75, ciò che comunque non
aveva impedito al convenuto, oltre che di pagare effettivamente lo stipendio
dell’attrice, di ottenere un guadagno annuo di fr. 16'440.50 (cfr. doc. 24 p.
13), somma che, senza quell’esborso, sarebbe dunque stata di ca. fr. 36'000.-.
7. Ammesso
con ciò il diritto dell’attrice al salario dal 1° gennaio 1997 alla data del
suo licenziamento in tronco, si tratta ora di definire quale sia effettivamente
l’importo a suo favore. Come giustamente rilevato dal convenuto, dal salario
lordo dovutole per il periodo in questione, corrispondente a fr. 46'599.50
(cfr. in proposito il conteggio a p. 2 delle sue conclusioni), devono innanzitutto
essere dedotti i contributi AVS (5.05%) e AD (1.5%), che in effetti non devono
essere versati direttamente al lavoratore (Rehbinder, Berner Kommentar,
N. 14 ad art. 322 CO; IICCA 15 dicembre 1997 inc. n. 12.97.262, 16
gennaio 1997 inc. n. 12.96.222, 9 novembre 1995 inc. n. 12.95.242) e che per
altro -almeno quelli relativi agli anni 1997 e 1998- erano già stati versati a
suo tempo agli istituti sociali competenti (doc. 7-8 e 10-11; cfr. doc. 9 e 12
e contrario). Lo stesso discorso vale, come ammesso dall’attrice (conclusioni
p. 5 e appello p. 4), anche per il premio LAINF (1.492%), che a sua volta era già
stato pagato (doc. 22), almeno per gli anni 1997 e 1998.
Il
salario netto di spettanza dell’attrice può quindi essere quantificato in fr.
42'851.95 (fr. 46'599.50 ./. 8.042%).
8. Resta
ora da esaminare se ed eventualmente in quale misura tale importo possa essere
oggetto di compensazione da parte del convenuto, come da lui ribadito nelle sue
osservazioni.
8.1 L’attrice
ha pacificamente ammesso (replica p. 3, conclusioni p. 2 e appello p. 3) la
compensazione delle spese telefoniche, di fr. 51.37, a lei ascrivibili e pagate
a suo tempo dall’agenzia (doc. 20). La somma, ridotta dal convenuto in sede
conclusionale (p. 3) e con le osservazioni (p. 6) a fr. 51.30, deve pertanto
essere dedotta dalle sue spettanze.
8.2 L’importo
di fr. 5'373.80 utilizzato dall’attrice per pagare alcune fatture sue e del
marito (doc. 18) non può invece essere oggetto di compensazione per mancanza
del requisito della reciprocità delle pretese contrapposte (art. 120 cpv. 1 CO;
cfr. pure Aepli, Zürcher Kommentar, N. 35 ad art. 120 CO), atteso che lo
stesso non è stato prelevato dal conto corrente postale dell’agenzia, ma da un
altro conto corrente postale intestato al convenuto ed al fratello __________. Di
questo conto corrente non è dato a sapere in quale forma (comproprietà o
proprietà comune) i due fratelli siano titolari. Ne segue che non è possibile
determinare la legittimazione del convenuto ad agire in via di compensazione.
8.3 Può
invece essere ammessa la compensazione dei fr. 1'700.- (doc. 19) che l’attrice
ha provveduto a prelevare dal conto corrente postale dell’agenzia mediante la
sua carta postomat. Essa non è in effetti stata in grado di provare che le
somme in questione fossero state regolarmente registrate nella contabilità e fossero
state utilizzate per i bisogni correnti dell’agenzia, quale l’acquisto di
materiale per l’ufficio, francobolli, ecc..
8.4 Quanto
alla somma di fr. 5'200.- fatturata dai revisori per la ricostruzione della
contabilità 1997 e 1998, l’allestimento delle pratiche fiscali e la gestione di
uno stabile (doc. 16 e 17; testi __________ e __________), la stessa, in
applicazione degli art. 321e e 97 CO, può essere caricata all’attrice per fr.
3'200.-, somma corrispondente, in via equitativa, al solo intervento di
ricostruzione della contabilità. L’istruttoria di causa ha in effetti permesso
di stabilire che la contabilità allestita dall’attrice era in disordine e
incompleta (testi __________, __________ e __________), ciò che ha reso
necessario l’intervento di quei professionisti (cfr. doc. 15). Nulla agli atti permette
d’altro canto di ritenere che il disordine e le carenze documentali riscontrate
siano state causate da altri, in particolare dal convenuto, che si era occupato
in prima persona della contabilità dopo la partenza dell’attrice (teste __________),
oppure dal suo successore, che -come già accennato- aveva ripreso la sua
attività a far tempo dall’ottobre 1999.
9. Ne
discende che, in parziale accoglimento dell’appello, la petizione può essere
accolta per fr. 37'900.65 (fr. 42'851.95 ./. fr. 51.30 ./. fr. 1'700.- ./. fr.
3'200.-) oltre interessi ed accessori.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello
26 maggio 2004 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 11 maggio 2004 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 3, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente
accolta.
Di
conseguenza AO 1, __________, è condannato a versare a AP 1, __________, l’importo
di fr. 37'900.65 oltre interessi al 5% dal 2 novembre 1999.
§ Limitatamente a tale somma è
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano.
2. Le
spese e le tasse di giustizia di fr. 1'500.- sono poste a carico dell’attrice
nella misura di 1/5 e del convenuto nella misura dei restanti 4/5. Quest’ultimo
rifonderà all’attrice fr. 2'800.- a titolo di ripetibili parziali.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 650.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 700.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/7 e per i rimanenti 6/7
sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 1'200.-
per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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