12.2004.103
incidente stradale - colpa
17 agosto 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2004.103
Data decisione, Autorità:
17.08.2005, IICCA
Titolo:
incidente stradale - colpa
AUTOMOBILE / VEICOLO A MOTORE / AUTO
CONDUCENTE DI BARCHEO DI VEICOLI PER LA NAVIGAZIONE
INCIDENTE
RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE DI VEICOLI A MOTORE
art. 19 cpv. 1 LCSTR
art. 26 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 2 LCSTR
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 35 LCSTR
art. 35 cpv. 3 LCSTR
art. 35 cpv. 6 LCSTR
art. 36 cpv. 1 LCSTR
art. 61 cpv. 2 LCSTR
art. 10 ONCS
art. 13 cpv. 1 ONCS
art. 28 cpv. 1 ONCS
Incarto n.
12.2004.103
Lugano
17 agosto 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.93
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 29
agosto 2002 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
AO 2
entrambi rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti
al pagamento di fr. 18'331.55 oltre interessi al 5% dall’ 8 aprile 2001;
domanda avversata dai convenuti e che il Pretore, con
decisione 12 maggio 2004, ha respinto;
appellante la parte attrice, che con atto di appello
del 28 maggio 2004 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso
dell’accoglimento della petizione;
mentre i convenuti, con osservazioni del 9 luglio
2004, hanno postulato la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto: 1. Il
giorno 8 aprile 2001, verso le ore 7 e 40 del mattino, la Mitsubishi Space
Runner immatricolata TI __________ condotta da AP 1, che percorreva via Croce
Campagna in direzione di Stabio, durante una manovra di sorpasso è entrata in
collisione con la Mitsubishi Colt guidata da AO 2, il quale, circolando nella
medesima direzione, aveva rallentato la propria corsa ed iniziato la manovra di
svolta a sinistra per immettersi sul piazzale del Punto Franco.
2. Con petizione 29 agosto 2002, AP 1 ha
chiesto la condanna di AO 2 e della AO 1 al risarcimento del danno dovuto al
sinistro, ammontante a fr. 18'331.55, adducendo che l’incidente sarebbe stato
causato dal conducente del veicolo condotto dal convenuto il quale,
intenzionato a svoltare a sinistra, avrebbe disatteso gli obblighi che le
circostanze imponevano, omettendo di prestare la dovuta attenzione al traffico
che lo seguiva, di segnalare il previsto cambiamento di direzione e di
effettuare correttamente la preselezione.
3. Con risposta 18 novembre 2002 i convenuti si sono opposti alla
petizione, rilevando che nessuna negligenza sarebbe imputabile a AO 2, il quale,
intenzionato a svoltare a sinistra, aveva tempestivamente azionato il
segnalatore di direzione, ponendosi regolarmente in preselezione. All’origine
del sinistro vi sarebbe invero l’agire incauto dell’attrice, la quale avrebbe
tentato un sorpasso azzardato.
Nei
successivi allegati, e così nelle rispettive conclusioni, le parti hanno
confermato le proprie tesi e domande contestando quelle avversarie.
4. Statuendo con sentenza 12 maggio 2004, il
Pretore ha respinto la petizione, ritenendo che non fosse stata provata
l’illiceità del comportamento del convenuto.
5. Con appello 28 maggio 2004 l’attrice chiede la riforma
del giudizio pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione, in
quanto sarebbe provato un comportamento colpevole del convenuto AO 2.
Delle osservazioni 9
luglio 2004 dei convenuti che postulano la reiezione dell’appello, si dirà, in
quanto necessario, nei seguenti considerandi.
6. L’art. 61 cpv. 2 LCS dispone che il detentore risponde verso un
altro detentore dei danni materiali solo se, fatte salve altre eventualità che
qui non ricorrono, la parte lesa dimostra che il danno è stato cagionato dalla
colpa del convenuto. Oltre a stabilire un preciso onere probatorio a carico del
procedente, la norma implica che nel caso di colpe concomitanti dei detentori
coinvolti il danno dev’essere sopportato in rapporto alle colpe rispettive se è
dato un nesso di causalità tra la colpa e l’insorgenza del danno (Brehm, La responsabilità civile
automobile, Berna 1999, n. 690; I CCTF 26 agosto 1993 in re M. e R. SA/ M. e
Z.; II CCA 7 aprile 1997 in re C./ B. e A., cons. 1).
7. L’appellante censura la decisione del Pretore che avrebbe valutato
erroneamente le responsabilità del convenuto AO 2, il quale, effettuando la
manovra di svolta a sinistra, avrebbe omesso di conformarsi alle norme
comportamentali prescritte in tale circostanza.
L’art.
34 cpv. 3 LCS prescrive che il conducente che vuole cambiare la direzione di
marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare
da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso
e a quelli che seguono. Chi vuole voltare a sinistra deve mettersi per tempo in
preselezione e tenersi verso l’asse della carreggiata (art. 36 cpv. 1 LCS, art.
13 cpv. 1 ONC), senza però occupare lo spazio destinato alla circolazione in
senso inverso (art. 13 cpv. 2 ONC). L’intenzione di cambiare direzione
dev’essere segnalata tempestivamente con l’indicatore di direzione (art. 19
cpv. 1 LCS e 28 cpv. 1 ONC).
A
sua volta, chi sorpassa deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso ed
a quelli che seguono (art. 34 cpv. 2 LCS, 35 LCS e 10 ONC ). L’art. 35 cpv. 3 LCS
prescrive che chi sorpassa deve avere speciale riguardo per colui che intende
sorpassare, ritenuto che è comunque vietato sorpassare un veicolo quando il
conducente indica la propria intenzione di voltare a sinistra (cpv. 5). L’art
10 ONC vieta il sorpasso se davanti vi sono veicoli in preselezione e l’art. 35
cpv. 6 LCS dispone che i veicoli in preselezione per voltare a sinistra devono
essere sorpassati solo a destra.
Per
il principio dell’affidamento, dedotto dal principio generale dell’art. 26 cpv.
1 LCS, ogni utente della strada può confidare che gli altri utenti si
comportino anch’essi correttamente (Bussy/Rusconi,
Commentaire CSCR, 3. ed 1996, no 4 ad art. 26 LCS). Questo principio può essere
invocato segnatamente anche da chi svolta a sinistra, seppure s’impone un certo
rigore nell’ammettere che il conducente che intende effettuare tale manovra
possa fare affidamento sull’osservanza del divieto di sorpasso da parte dei
veicoli che lo seguono. Ciò in considerazione della situazione di accresciuto pericolo
derivante dalla manovra di chi svoltando a sinistra interrompe il flusso del
traffico (DTF 125 IV 83).
8. Già si è detto che il regime di responsabilità messo in essere dalla
LCS non deroga al normale onere probatorio sancito dall'art. 8 CC. Ciò
significa che ogni parte deve dimostrare la colpa di controparte e non
l’assenza di colpa propria.
Dall’esame
delle tavole processuali non emerge con sufficiente certezza un comportamento
scorretto del convenuto AO 2. Questi ha asserito, nel verbale di polizia, di
aver regolarmente esposto il segnale di direzione e effettuato la preselezione.
Questa versione è confermata dal teste S__________ (verbale 30 aprile 2003,
pag. 3). AP 1 ha per contro affermato, anch’essa nel verbale di polizia, che il
veicolo che la precedeva non aveva azionato il segnale di direzione. Deposizione
a sua volta confermata dal teste A__________ (verbale 30 aprile 2003, pag. 2).
A prescindere dal fatto che quest’ultima testimonianza è invero poco
attendibile perché, contrariamente a quanto risulta dalle deposizioni di tutti
gli altri protagonisti e dalla perizia giudiziaria, egli afferma che il veicolo
del AO 2 era fermo ed inoltre parrebbe che egli neppure prestasse particolare
attenzione alla strada e al traffico, essendosi accorto della vettura “ferma”
solo a seguito di un’esclamazione dell’attrice, in siffatte circostanze appare
impossibile chiarire con ragionevole certezza lo svolgimento dei fatti.
Neppure
il perito è riuscito a ricostruire la concreta dinamica del sinistro perché, in
mancanza di informazioni affidabili, ha dovuto procedere fondandosi su ipotesi di
lavoro non certe e di impossibile verifica, in particolare relativamente alla
posizione dei veicoli coinvolti e delle velocità degli stessi. Al proposito si
rileva comunque che, come pertinentemente osservato dal Pretore, dalla
ricostruzione peritale, pur con i limiti di cui si detto, risulta come AO 2
abbia iniziato a preparare la manovra di svolta a sinistra circa un secondo e
mezzo o due prima dell’impatto. In quel momento la vettura che lo seguiva era
ancora dietro di lui, quindi visibile nello specchietto retrovisore e non
risulta che avesse già manifestato l’intenzione di superarlo. Quando AO 2 ha
iniziato la propria manovra di svolta a sinistra, egli ha giocoforza dovuto
concentrare la propria attenzione sul traffico in senso inverso e non ha quindi
più potuto avvedersi che il veicolo che lo seguiva aveva nel frattempo iniziato
la manovra di sorpasso e di conseguenza non si può ritenere che si sia
comportato in modo negligente.
La
sentenza impugnata merita pertanto conferma laddove ritiene non dimostrata una colpa
del convenuto nel sinistro. Di conseguenza l’appello é respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. L’appello 28 maggio 2004 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.-
b)
spese fr. 50.-
totale fr.
600.-
già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai
Considerandi
convenuti complessivi fr. 1’000.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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